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Document 52009AE1933

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre COM(2009) 370 def. — 2009/0125 (CNS)

    GU C 255 del 22.9.2010, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 255/59


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre

    COM(2009) 370 def. — 2009/0125 (CNS)

    (2010/C 255/10)

    Relatore generale: SOARES

    Il Consiglio, in data 7 settembre 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre

    COM(2009) 370 def. - 2009/0125 (CNS).

    L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 17 novembre 2009, ha incaricato la sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo di preparare i lavori in materia.

    Conformemente all'articolo 20 del Regolamento interno, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 458a sessione plenaria dei giorni 16 e 17 dicembre 2009 (seduta del 17 dicembre), ha nominato relatore generale SOARES e ha adottato il seguente parere con 133 voti favorevoli e 2 voti contrari.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) concorda con la proposta di regolamento presentata dalla Commissione.

    1.2   Il CESE ritiene che il carattere di regioni ultraperiferiche delle Isole Azzorre e di Madera giustifichi pienamente l'adozione di misure di sostegno allo sviluppo dell'economia locale, che tradizionalmente in queste isole dipende quasi esclusivamente dalle entrate derivanti dal turismo. Attualmente anche altre regioni ultraperiferiche, come le Isole Canarie, beneficiano di un regime analogo.

    1.3   Le misure proposte promuovono il mantenimento e lo sviluppo di altre attività economiche non legate direttamente al turismo, contribuendo in tal modo alla stabilizzazione e al mantenimento dell'occupazione locale che risulta così meno esposta agli alti e bassi del settore turistico.

    1.4   Il CESE ritiene che questa misura sia positiva per lo sviluppo economico della regione e per il mantenimento dell'occupazione locale.

    2.   Sintesi della proposta di regolamento presentata dalla Commissione

    2.1   Campo di applicazione

    2.1.1   La Commissione propone la sospensione temporale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili alle importazioni, nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, di prodotti finiti per uso agricolo, commerciale o industriale (specificati nell'allegato I), e di una serie di materie prime, pezzi di ricambio e componenti destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione in dette regioni autonome (specificati nell'allegato II).

    2.1.2   I prodotti finiti dovranno essere utilizzati dalle imprese locali delle isole per un periodo minimo di due anni, prima di poter essere venduti liberamente ad imprese stabilite nel resto del territorio doganale della Comunità europea.

    2.1.3   Le materie prime, i pezzi di ricambio e i componenti dovranno essere destinati a fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione in dette isole.

    2.1.4   Per evitare qualsiasi utilizzo abusivo di tali prodotti o qualsiasi deviazione dei flussi commerciali tradizionali degli stessi, si prevedono controlli della destinazione finale.

    2.2   Periodo di validità

    La sospensione proposta copre il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2019.

    2.3   Specificità della misura proposta rispetto al regime applicato precedentemente

    2.3.1   Sono beneficiari della misura proposta tutti gli operatori economici situati sul territorio di tali regioni.

    2.3.2   Fino a poco tempo fa solo gli operatori situati nelle zone franche delle Azzorre e di Madera potevano beneficiare di questa misura in base al regolamento (CEE) n. 1657/93 del Consiglio. Tale regolamento è scaduto il 31 dicembre 2008 senza aver conseguito gli effetti inizialmente previsti, ragion per cui la Commissione, su suggerimento delle autorità regionali delle Isole Azzorre e di Madera e con l'appoggio dello Stato portoghese, ha deciso di proporre un'estensione della copertura mediante un nuovo regolamento con un campo di applicazione ampliato a tutti gli operatori economici situati in tali territori.

    2.4   Base giuridica

    La base giuridica è costituita dall'articolo 299, paragrafo 2, del TCE.

    2.5   Motivazione della misura

    La ragion d'essere consiste nel sostenere quei settori economici che non dipendono direttamente dalle entrate derivanti dal turismo, per poter compensare in qualche modo le fluttuazioni del settore turistico e stabilizzare così l'occupazione locale.

    Bruxelles, 17 dicembre 2009

    Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Mario SEPI


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