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Document 52008AP0557

    Condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per l'esercizio di attività professionali altamente qualificate
    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS)

    GU C 16E del 22.1.2010, p. 224–240 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    CE 16/224


    Condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi per l'esercizio di attività professionali altamente qualificate *

    P6_TA(2008)0557

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS)

    (2010/C 16 E/41)

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0637),

    visto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4 del trattato CE,

    visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0011/2007),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo (A6-0432/2008);

    1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva

    Considerando 2 bis (nuovo)

     

    (2 bis)

    Nella sua riunione straordinaria del 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha riconosciuto la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi. In tale contesto, esso ha dichiarato, in particolare, che l'Unione europea dovrebbe garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva

    Considerando 3

    (3)

    Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.

    (3)

    Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo di trasformare la Comunità, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Le misure volte ad attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi quale parte di un approccio basato sul fabbisogno degli Stati membri dovrebbero essere viste nel più ampio contesto istituito dalla strategia di Lisbona e dagli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione .

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva

    Considerando 5 bis (nuovo)

     

    (5 bis)

    Nel contesto di una globalizzazione crescente del mercato del lavoro, l'Unione europea dovrebbe rafforzare la sua capacità di attirare i lavoratori, in particolare quelli altamente qualificati, provenienti da paesi terzi. La concessione di agevolazioni, ad esempio determinate deroghe, e un accesso più agevole alle informazioni pertinenti dovrebbero facilitare la realizzazione di tale obiettivo.

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva

    Considerando 6

    (6)

    Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

    (6)

    Per conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, è importante anche favorire la mobilità all'interno dell'Unione dei lavoratori altamente qualificati che sono cittadini dell'UE, e in particolare di coloro che provengono dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007. Nell'attuazione della presente direttiva, si dovrebbe rispettare il principio della preferenza comunitaria enunciato, in particolare, nelle disposizioni pertinenti degli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

    Emendamento 5

    Proposta di direttiva

    Considerando 10

    (10)

    È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come una soglia salariale minima comparabile con i livelli salariali applicati negli Stati membri, nonché sulle qualifiche professionali. Occorre stabilire un minimo comune denominatore per la soglia salariale nazionale , per garantire un livello minimo di armonizzazione delle condizioni di ammissione in tutta l'UE. Gli Stati membri devono fissare le singole soglie nazionali in base alla situazione dei loro rispettivi mercati del lavoro e alle loro politiche generali in materia di immigrazione .

    (10)

    È opportuno che la presente direttiva preveda un sistema flessibile di ingresso in funzione della domanda, basato su criteri obiettivi, come le qualifiche professionali. Occorre applicare il principio della parità di retribuzione per pari lavoro per garantire la parità di trattamento tra cittadini dell'Unione europea e cittadini di paesi terzi .

    Emendamento 6

    Proposta di direttiva

    Considerando 11

    (11)

    Per quanto riguarda la soglia salariale, occorre prevedere deroghe al regime principale a favore dei richiedenti altamente qualificati di età inferiore a 30 anni i quali, a causa della loro esperienza professionale relativamente limitata e della loro posizione sul mercato del lavoro, non sono in grado di soddisfare i requisiti salariali del regime principale, nonché a favore di coloro che hanno acquisito i loro titoli di istruzione superiore nell'Unione europea.

    soppresso

    Emendamento 7

    Proposta di direttiva

    Considerando 15 bis (nuovo)

     

    (15 bis)

    In caso di mobilità all'interno dell'Unione europea da uno Stato membro a un altro, dopo il rinnovo della Carta blu UE, il pendolarismo transfrontaliero può rappresentare un'alternativa per il titolare della Carta blu UE. Poiché associa permesso di soggiorno e di lavoro, la Carta blu UE non offre la possibilità di recarsi in un altro Stato membro per lavoro, soggiornando nello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. La questione del pendolarismo transfrontaliero dovrebbe essere affrontata nella direttiva …/…/CE del Consiglio, del …, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro.

    Emendamento 8

    Proposta di direttiva

    Considerando 17

    (17)

    Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine per svolgervi attività di lavoro, di studio o di volontariato .

    (17)

    Occorre favorire e sostenere la mobilità dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi tra la Comunità e i loro paesi di origine. È opportuno prevedere deroghe alla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, allo scopo di prolungare il periodo di assenza dal territorio della Comunità che non è preso in considerazione ai fini del calcolo del periodo di soggiorno legale e ininterrotto necessario per poter beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Occorre autorizzare periodi di assenza più lunghi di quelli previsti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, anche dopo che i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi hanno acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo-CE. In particolare, al fine di incoraggiare la migrazione circolare dei lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi in via di sviluppo, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, per autorizzare assenze più lunghe di quelle previste da tale direttiva. Per garantire la coerenza, in particolare con gli obiettivi di sviluppo, tali deroghe devono essere applicabili solo se può essere dimostrato che la persona interessata è ritornata al paese di origine.

    Emendamento 9

    Proposta di direttiva

    Considerando 20

    (20)

    Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri devono astenersi da politiche attive di assunzione nei paesi in via di sviluppo, in settori che soffrono di carenze di risorse umane. È opportuno elaborare politiche e principi in materia di assunzioni etiche, applicabili ai datori di lavoro dei settori pubblico e privato, in particolare nel settore della sanità, come si sottolinea nelle conclusioni del Consiglio e degli Stati membri del 14 maggio 2007 sul Programma d'azione europeo per ovviare alla grave carenza di operatori sanitari nei paesi in via di sviluppo (2007-2013) . Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, nonché altre misure dirette a ridurre gli effetti negativi dell'immigrazione di lavoratori altamente qualificati sui paesi in via di sviluppo e ad aumentare quelli positivi . Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006, e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006.

    (20)

    Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri non dovrebbero cercare in modo attivo di attirare i lavoratori altamente qualificati in settori che sono già, o si prevede che saranno, soggetti a una carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi, con particolare riferimento al settore sanitario e al settore dell'istruzione. Gli Stati membri dovrebbero concludere accordi di cooperazione con paesi terzi, al fine di tutelare, da un lato, le esigenze dell'Unione e, dall'altro, lo sviluppo dei paesi terzi dai quali provengono gli immigrati altamente qualificati. Gli accordi di cooperazione dovrebbero comprendere politiche e principi in materia di assunzioni etiche. Per rafforzare questa strategia, occorre definire meccanismi, orientamenti e altri strumenti destinati ad agevolare la migrazione circolare e temporanea, che consentano agli immigrati altamente qualificati di tornare nel proprio paese d'origine . Interventi di questo tipo devono basarsi sulla dichiarazione congiunta Africa-UE sulla migrazione e lo sviluppo, formulata a Tripoli il 22 e il 23 novembre 2006 e sulle conclusioni del primo Forum mondiale sulla migrazione e lo sviluppo del luglio 2007 , e devono essere finalizzati a sviluppare una politica globale in materia di migrazione, secondo l'invito del Consiglio europeo del 14 e del 15 dicembre 2006. Inoltre, gli Stati membri, in collaborazione con i paesi di origine, dovrebbero offrire un sostegno concreto alla formazione di figure professionali in settori chiave indeboliti dalla fuga dei cervelli .

    Emendamento 10

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 — lettera b

    b)

    «lavoro altamente qualificato», l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o almeno tre anni di esperienza professionale equivalente ;

    b)

    «lavoro altamente qualificato», l'esercizio di un lavoro reale ed effettivo in qualità di dipendente , sotto la direzione di un'altra persona, per il quale una persona viene retribuita e per il quale sono richiesti titoli di istruzione superiore o una qualifica professionale superiore ;

    Emendamento 11

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 — lettera c

    c)

    «Carta blu UE», l'autorizzazione recante il termine «Carta blu UE», che consente al titolare di soggiornare e lavorare legalmente nel territorio di uno Stato membro e di spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato ai sensi della presente direttiva ;

    c)

    «Carta blu UE», l'autorizzazione recante il termine «Carta blu UE», che consente al titolare di soggiornare e lavorare legalmente nel territorio di uno Stato membro e, secondo quanto stabilito al capo V , di spostarsi in un altro Stato membro per svolgervi un lavoro altamente qualificato;

    Emendamento 12

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 — lettera f

    (f)

    «familiari», i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;

    (f)

    «familiari», i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3 , della direttiva 2003/86/CE;

    Emendamento 13

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 — lettera g

    g)

    «titolo di istruzione superiore», qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un 'autorità competente, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni;

    g)

    «titolo di istruzione superiore», qualsiasi laurea, diploma o altro certificato rilasciato da un paese terzo e successivamente riconosciuto dall 'autorità competente di uno Stato membro , che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto di istruzione riconosciuto come istituto di istruzione superiore dallo Stato in cui è situato. Tali titoli sono presi in considerazione ai fini della presente direttiva a condizione che gli studi necessari per acquisirli siano durati almeno tre anni. Ai fini della presente direttiva, per valutare se un cittadino di un paese terzo possieda un'istruzione superiore, si fa riferimento ai livelli 5bis e 6 della classificazione internazionale tipo dell'istruzione (ISCED) del 1997 ;

    Emendamento 14

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 — lettera h

    h)

    «qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da titoli di istruzione superiore o da almeno tre anni di esperienza professionale equivalente ;

    h)

    «qualifiche professionali superiori», qualifiche attestate da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello comparabile ai titoli di istruzione superiore, compresi almeno due anni in una posizione di responsabilità ;

    Emendamento 15

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 — lettera i

    i)

    «esperienza professionale», l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione.

    i)

    «esperienza professionale», l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione, comprovata da attestati rilasciati da un'autorità pubblica, per esempio certificato di lavoro, attestato previdenziale o fiscale ;

    Emendamento 16

    Proposta di direttiva

    Articolo 2 — lettera i bis (nuova)

     

    i bis)

    «attività professionale regolamentata», un'attività professionale o un gruppo di attività professionali in merito ai quali l'accesso, l'esercizio o una delle modalità di esercizio siano subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; una modalità di esercizio è costituita, in particolare, dall'impiego di un titolo professionale che, sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, è limitato alle persone che possiedono determinate qualifiche professionali;

    Emendamento 17

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 — paragrafo 1

    1.

    La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato.

    1.

    La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato come pure ai cittadini di paesi terzi che già soggiornano legalmente in uno Stato membro in virtù di altri regimi e che richiedono la Carta blu UE .

    Emendamento 18

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a

    a)

    che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;

    a)

    che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea ovvero hanno richiesto un permesso di soggiorno per l'uno o l'altro di questi motivi e attendono una decisione sul loro status giuridico ;

    Emendamento 19

    Proposta di regolamento

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b

    b)

    che sono rifugiati o che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

    b)

    che hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

    Emendamento 20

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f

    f)

    che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

    f)

    che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, in particolare lavoratori trasferiti all'interno di una stessa società, i prestatori di servizi contrattuali e i tirocinanti di livello post universitario che rientrano negli impegni assunti dalla Comunità a titolo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ;

    Emendamento 21

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera g bis (nuova)

     

    g bis)

    che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali.

    Emendamento 22

    Proposta di direttiva

    Articolo 3 — paragrafo 3

    3.

    La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

    3.

    La presente direttiva lascia impregiudicati eventuali futuri accordi tra la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, che prevedano elenchi di professioni che non devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva ai fini di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenze di personale, in settori fondamentali per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in particolare la sanità e l'istruzione, e in settori cruciali per la capacità dei paesi in via di sviluppo di fornire servizi sociali di base , proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.

    Emendamento 23

    Proposta di direttiva

    Articolo 4 — paragrafo 2

    2.

    La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui si applica, disposizioni più favorevoli relative alle condizioni di ingresso e soggiorno, tranne per quanto riguarda l'ingresso nel primo Stato membro .

    2.

    La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere, per le persone a cui essa si applica, disposizioni più favorevoli rispetto alle seguenti disposizioni della presente direttiva :

     

    a)

    articolo 5, paragrafo 2, in caso di stabilimento nel secondo Stato membro;

     

    b)

    articolo 12, articolo 13, paragrafi 1 e 2, articoli 14 e 16, articolo 17, paragrafo 4, e articolo 20.

    Emendamento 25

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera a

    (a)

    deve presentare un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;

    (a)

    deve presentare un contratto di lavoro per un'attività altamente qualificata che sia valido in base alla legislazione nazionale o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata di almeno un anno;

    Emendamento 26

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera c

    c)

    per le professioni non regolamentate, deve presentare documenti che attestino il possesso delle qualifiche professionali superiori per l'attività o per il settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;

    soppressa

    Emendamento 27

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera e

    e)

    deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;

    e)

    deve dimostrare di disporre di un'assicurazione contro le malattie che copra il richiedente stesso e i suoi familiari per tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui nessuna assicurazione né un corrispondente diritto alle prestazioni di assicurazione contro le malattie sono previsti in collegamento con il contratto di lavoro, o in virtù di esso;

    Emendamento 28

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 — paragrafo 1 — lettera f

    f)

    non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

    f)

    per motivi oggettivamente comprovabili , non deve costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

    Emendamento 29

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 — paragrafo 2

    2.

    In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, il salario mensile lordo specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore a una soglia salariale nazionale definita e pubblicata a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno tre volte il salario minimo mensile lordo fissato dalla legislazione nazionale .

    2.

    In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, la retribuzione mensile lorda specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non deve essere inferiore al livello nazionale definito e pubblicato a questo fine dagli Stati membri, che deve corrispondere ad almeno 1,7 volte la retribuzione media lorda , mensile o annuale, nello Stato membro in questione e non deve essere inferiore alla retribuzione che percepisce o percepirebbe un lavoratore comparabile nel paese ospitante .

    Gli Stati membri nei quali i salari minimi non sono stabiliti fissano la soglia salariale nazionale ad almeno tre volte il reddito minimo in base al quale i loro cittadini possono beneficiare dell'assistenza sociale.

     

    Emendamento 30

    Proposta di direttiva

    Articolo 5 bis (nuovo)

     

    Articolo 5 bis

    Evitare la carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi

    Gli Stati membri non cercano attivamente di attirare i lavoratori altamente qualificati in settori che sono già, o si prevede che saranno, soggetti a una carenza di personale altamente qualificato nei paesi terzi, con particolare riferimento al settore sanitario e al settore dell'istruzione.

    Emendamento 31

    Proposta di direttiva

    Articolo 6

    Articolo 6

    soppresso

    Deroghe

     

    Qualora la domanda sia presentata da un cittadino di un paese terzo di età inferiore a 30 anni e in possesso di titoli di istruzione superiore, si applicano le seguenti deroghe:

     

    a)

    gli Stati membri considerano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, se il salario mensile lordo offerto corrisponde ad almeno due terzi della soglia salariale nazionale stabilita in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;

     

    b)

    gli Stati membri possono rinunciare ai requisiti salariali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, a condizione che il richiedente abbia compiuto studi superiori sul posto e ottenuto una laurea di primo livello e un master in un istituto di istruzione superiore situato sul territorio della Comunità;

     

    c)

    gli Stati membri non richiedono prove di esperienza professionale in aggiunta ai titoli di studi superiori, a meno che ciò sia necessario per soddisfare le condizioni previste dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'UE, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro.

     

    Emendamento 32

    Proposta di direttiva

    Articolo 8 — paragrafo 2

    2.

    La validità di una Carta blu UE è inizialmente di due anni e viene rinnovata per un periodo almeno equivalente . Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a due anni , la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più tre mesi .

    2.

    La validità di una Carta blu UE è inizialmente di tre anni e viene rinnovata per almeno altri due anni . Se il contratto di lavoro copre un periodo inferiore a tre anni , la Carta blu UE viene rilasciata per la durata del contratto di lavoro più sei mesi .

    Emendamento 33

    Proposta di direttiva

    Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.

    Dopo 36 mesi di soggiorno legale in uno Stato membro in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata è autorizzata a svolgere un'attività altamente qualificata in un altro Stato membro, pur soggiornando nel primo Stato membro. Ulteriori dettagli sul pendolarismo transfrontaliero sono contenuti nella direttiva …/…/CE [relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro].

    Emendamento 34

    Proposta di direttiva

    Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1

    2.

    Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti.

    2.

    Prima di decidere in merito a una domanda di Carta blu UE, gli Stati membri possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le procedure nazionali e comunitarie relative ai requisiti per la copertura di posti vacanti. Nel contesto delle rispettive facoltà discrezionali essi tengono conto del fabbisogno di manodopera a livello nazionale e regionale .

    Emendamento 35

    Proposta di direttiva

    Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

     

    Gli Stati membri possono rifiutare una richiesta di Carta blu UE per evitare una fuga di cervelli dai settori che risentono di carenze di personale qualificato nei paesi di origine.

    Emendamento 76

    Proposta di direttiva

    Articolo 9 — paragrafo 2 — comma 2

    Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell'Unione europea , ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

    Per ragioni di politica del mercato del lavoro, gli Stati membri devono considerare in via prioritaria i cittadini dell'Unione europea e possono dare la preferenza ai cittadini di paesi terzi nei casi previsti dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri interessati e vi ricevono sussidi di disoccupazione.

     

    Gli Stati membri rifiutano una richiesta di Carta blu UE in quei settori del mercato del lavoro per i quali l'accesso ai lavoratori provenienti da altri Stati membri è soggetto a restrizioni sulla base delle disposizioni transitorie sancite negli atti di adesione del 16 aprile 2003 e del 25 aprile 2005.

    Emendamento 37

    Proposta di direttiva

    Articolo 10 — paragrafo 1

    1.

    Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in virtù della presente direttiva, nei seguenti casi :

    1.

    Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE rilasciata in virtù della presente direttiva se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa.

    a)

    se è stata ottenuta in maniera fraudolenta, o è stata falsificata o manomessa;

    1 bis.

    Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

    b)

    se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dagli articoli 5 e 6, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione;

    a)

    se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dagli articoli 5 e 6, o che soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione;

    c)

    se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 14.

    b)

    se il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 14.

    Emendamento 38

    Proposta di direttiva

    Articolo 10 — paragrafo 3

    3.

    Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

    3.

    Gli Stati membri possono revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo unicamente se sussiste una minaccia oggettivamente comprovabile per l 'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

    Emendamento 39

    Proposta di direttiva

    Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)

     

    Concedendo la Carta blu UE, uno Stato membro si impegna a rilasciare la documentazione e i visti necessari con la massima rapidità possibile, ma quanto meno entro un termine ragionevole prima che il richiedente inizi l'attività professionale sulla base della quale è stata rilasciata la Carta blu UE, salvo nei casi in cui non ci si possa lecitamente attendere tale adempimento dallo Stato membro in questione, a causa di ritardi nella presentazione della domanda della Carta blu UE da parte del datore di lavoro o del cittadino del paese terzo interessato.

    Emendamento 40

    Proposta di direttiva

    Articolo 12 — paragrafo 2

    2.

    Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.

    2.

    Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono insufficienti, le autorità competenti comunicano quanto prima al richiedente le informazioni supplementari da fornire. Il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso fino al momento in cui le autorità ricevono le informazioni supplementari richieste.

    Emendamento 41

    Proposta di direttiva

    Articolo 12 — paragrafo 3

    3.

    Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale, e sono impugnabili in via giurisdizionale dinanzi ai giudici dello Stato membro interessato. Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

    3.

    Le decisioni che respingono la domanda, escludono il rinnovo della Carta blu UE o la revocano sono notificate per iscritto al cittadino del paese terzo interessato e, laddove opportuno, al suo datore di lavoro, secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale pertinente, e sono impugnabili dinanzi all'autorità competente dello Stato membro interessato designata conformemente alla legislazione nazionale . Nella notifica sono indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli.

    Emendamento 42

    Proposta di direttiva

    Articolo 13 — paragrafo 1

    1.

    Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere autorizzati per iscritto in via preliminare dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

    1.

    Per i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato come titolare di Carta blu UE, la persona interessata può accedere al mercato del lavoro solo per esercitare attività di lavoro remunerato conformi alle condizioni di ammissione previste agli articoli 5 e 6. Eventuali modifiche dei termini del contratto del lavoro che incidano sulle condizioni di ammissione, ed eventuali cambiamenti dei rapporti di lavoro, devono essere notificati per iscritto in via preliminare alle autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare soggiorna, in conformità delle procedure nazionali ed entro i limiti di tempo previsti all'articolo 12, paragrafo 1.

    Emendamento 43

    Proposta di direttiva

    Articolo 13 — paragrafo 2

    2.

    Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro altamente qualificato. Il titolare di Carta blu UE notifica gli eventuali cambiamenti del suo rapporto di lavoro alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna, secondo le procedure nazionali .

    2.

    Dopo i primi due anni di soggiorno legale nello Stato membro interessato in quanto titolare di Carta blu UE, la persona interessata beneficia dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali.

    Emendamento 44

    Proposta di direttiva

    Articolo 14 — paragrafo 1

    1.

    La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi.

    1.

    La disoccupazione non costituisce di per sé un motivo per revocare o non rinnovare una Carta blu UE, a meno che il periodo di disoccupazione superi i sei mesi consecutivi.

    Emendamento 45

    Proposta di direttiva

    Articolo 14 — paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis.

    Il titolare di una Carta blu UE ha il diritto di rimanere nel territorio degli Stati membri fintantoché partecipa ad attività di formazione finalizzate all'accrescimento delle sue competenze professionali o alla sua riqualificazione professionale.

    Emendamento 46

    Proposta di direttiva

    Articolo 14 — paragrafo 2

    2.

    Durante tale periodo , il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego alle condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

    2.

    Durante i periodi menzionati nei paragrafi 1 e 1 bis , il titolare di Carta blu UE è autorizzato a cercare e assumere un impiego altamente qualificato alle condizioni previste all'articolo 13, paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi.

    Emendamento 47

    Proposta di direttiva

    Articolo 15 — paragrafo 2

    2.

    Gli Stati membri possono limitare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e i), per quanto concerne gli assegni scolastici e le borse di studio e le procedure per l'ottenimento di un alloggio ai titolari di Carta blu UE che soggiornano nel loro territorio da almeno tre anni o hanno il diritto di soggiornarvi per almeno tre anni.

    soppresso

    Emendamento 48

    Proposta di direttiva

    Articolo 15 — paragrafo 3

    3.

    Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento per quanto riguarda l'assistenza sociale ai titolari di Carta blu UE che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo-CE conformemente all'articolo 17.

    soppresso

    Emendamento 49

    Proposta di direttiva

    Articolo 16 — paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.

    L'articolo 8, paragrafo 2, va interpretato nel senso che il titolare di una Carta blu UE ha soggiornato legalmente nel territorio del primo Stato membro per il periodo di validità della Carta blu UE, rinnovo compreso.

    Emendamento 51

    Proposta di direttiva

    Articolo 17 — paragrafo 4

    4.

    In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri estendono a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo CE.

    4.

    In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE, gli Stati membri possono estendere a ventiquattro mesi consecutivi il periodo di assenza dal territorio della Comunità concesso al titolare di Carta blu UE e ai suoi familiari che abbiano ottenuto lo status di soggiornanti di lungo periodo CE.

    Emendamento 52

    Proposta di direttiva

    Articolo 17 — paragrafo 5

    5.

    Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare nel paese di origine .

    5.

    Le deroghe alla direttiva 2003/109/CE previste ai paragrafi 3 e 4 si applicano solo nei casi in cui il cittadino del paese terzo interessato può dimostrare che è stato assente dal territorio della Comunità per esercitare, nel suo paese di origine , un'attività economica subordinata o autonoma, o per svolgere un servizio volontario, o per studiare, al fine di incentivare la mobilità circolare di dette figure professionali, nonché il successivo coinvolgimento degli stessi lavoratori migranti in attività formative, tecniche o di ricerca nei paesi di origine .

    Emendamento 53

    Proposta di direttiva

    Articolo 19 — paragrafo 3 — alinea

    3.

    Secondo le procedure previste all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la notifica e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

    3.

    Secondo le procedure previste all'articolo 12, il secondo Stato membro esamina la domanda e la documentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e comunica per iscritto al richiedente e al primo Stato membro la sua decisione di:

    Emendamento 54

    Proposta di direttiva

    Articolo 19 — paragrafo 3 — lettera b

    b)

    rifiutare il rilascio di una Carta blu UE e obbligare il richiedente e i suoi familiari, conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il territorio, se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo . Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

    b)

    rifiutare il rilascio di una Carta blu UE se non sono rispettate le condizioni previste al presente articolo o sussistono i motivi di rifiuto di cui all'articolo 9. In tal caso lo Stato membro obbliga il richiedente e i suoi familiari, ove già presenti nel proprio territorio , conformemente alle procedure previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle di allontanamento, a lasciare il proprio territorio. Il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure formali il titolare di Carta blu UE e i suoi familiari. In seguito alla riammissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

    Emendamento 75

    Proposta di direttiva

    Articolo 20 — paragrafo 2

    2.

    Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno «soggiornante di lungo periodo CE/titolare di Carta blu UE» rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo.

    2.

    Qualora uno Stato membro decida di applicare le limitazioni all'accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, esso può dare la preferenza ai titolari del permesso di soggiorno «soggiornante di lungo periodo CE/titolare di Carta blu UE» rispetto ad altri cittadini di paesi terzi che chiedano di soggiornarvi allo stesso scopo nel caso in cui due o più candidati siano parimenti qualificati per l'attività lavorativa in questione .

    Emendamento 57

    Proposta di direttiva

    Articolo 22 — paragrafo 1

    1.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE.

    1.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri se sono state promulgate misure legislative o regolamentari in relazione all'articolo 7, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 20, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, precisando altresì i dettagli delle misure in questione .

    Emendamento 58

    Proposta di direttiva

    Articolo 22 — paragrafo 3

    3.

    Annualmente, e per la prima volta entro il 1o aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione. Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi. Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.

    3.

    Annualmente, e per la prima volta entro il 1o aprile [un anno dalla data di recepimento della direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso la rete istituita dalla decisione 2006/688/CE, statistiche sul numero di cittadini di paesi terzi ai quali hanno rilasciato, rinnovato o revocato una Carta blu UE nell'anno civile precedente, indicandone la nazionalità e la professione, conformemente alla legislazione relativa alla protezione dei dati personali . Comunicano inoltre statistiche sui familiari ammessi, tranne le informazioni concernenti la loro attività professionale . Per i titolari di Carta blu UE e i loro familiari ammessi in virtù delle disposizioni degli articoli 19, 20 e 21, nelle informazioni fornite si specifica anche lo Stato membro in cui soggiornavano in precedenza.


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