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Document 52005AE1065

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 COM(2004) 830 def. — 2004/0284 (COD)

    GU C 24 del 31.1.2006, p. 25–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/25


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    COM(2004) 830 def. — 2004/0284 (COD)

    (2006/C 24/09)

    Il Consiglio, in data 14 gennaio 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla: proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere in data 5 settembre 2005, sulla base del rapporto introduttivo del relatore José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 settembre 2005, nel corso della 420a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 171 voti favorevoli, nessun voto contrario e 4 astensioni.

    1.   Introduzione

    1.1

    Fin dalla loro adozione, i regolamenti 1408/71 e 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno dell'Unione europea hanno subito varie modifiche tese ad adeguarli all'evolversi dei regimi e delle loro prestazioni con il passare del tempo.

    1.2

    Sostanzialmente si tratta di adeguare i regolamenti alle modifiche di legge adottate negli Stati membri nonché alle varie sentenze della Corte di giustizia. La proposta di regolamento all'esame del Comitato è quindi volta principalmente a riflettere le modifiche intervenute nella legislazione nazionale dei nuovi Stati membri oltre che a completare la semplificazione delle procedure necessarie per ricevere l'assistenza sanitaria all'estero; il regolamento modifica inoltre le procedure previste per le prestazioni legate a casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali.

    1.3

    I due regolamenti sono stati modificati l'ultima volta attraverso il regolamento 631/2004 (1), che ha introdotto le suddette variazioni riguardanti le procedure per ricevere assistenza sanitaria in altri Stati membri. Il Comitato si è espresso con un parere (2) sulla relativa proposta di regolamento.

    1.4

    La principale modifica riguardante il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri dell'Unione europea è stata comunque introdotta con il regolamento 883/2004 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo un iter di approvazione da parte delle istituzioni comunitarie durato sei anni. Tale regolamento, che sostituisce il regolamento 1408/71, non è ancora entrato in vigore in attesa dell'approvazione del suo regolamento di applicazione, che a sua volta sostituirà l'attuale regolamento 574/72.

    Per quanto concerne il regolamento relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, il Comitato ha elaborato un parere (4) in merito alla proposta presentata a suo tempo della Commissione.

    2.   Contenuto della proposta

    2.1

    La proposta in esame reca modifiche a due regolamenti: da un lato, al regolamento 1408/71 e, dall'altro, al regolamento 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del primo. Dette modifiche non hanno alcun nesso reciproco, in quanto derivano da aspetti giuridici diversi, come già ricordato al precedente punto 1.2.

    2.1.1

    Per quanto attiene al regolamento 1408/71, le modifiche riguardano diversi dei suoi allegati, nei quali figurano situazioni specifiche ai vari Stati membri, che devono esservi esplicitamente riportate onde poter sortire i rispettivi effetti sui cittadini.

    2.1.2

    Per quanto attiene al regolamento 574/72, le modifiche semplificano il testo e riducono le pratiche amministrative attualmente previste per ricevere l'assistenza sanitaria in un altro Stato membro in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale; si applicano quindi gli stessi criteri adottati per semplificare le procedure previste per ricevere l'assistenza sanitaria di carattere generale oggetto del regolamento 631/2004.

    3.   Osservazioni di carattere generale

    3.1

    Il Comitato accoglie favorevolmente i contenuti della proposta, in quanto ritiene che prosegua sulla via del miglioramento e della semplificazione delle procedure istituite per coordinare meglio i regimi di sicurezza sociale nell'Unione europea. Il Comitato accoglierà sempre con favore qualsiasi cambiamento inteso a favorire i cittadini dell'Unione e ad agevolarne i rapporti con le amministrazioni pubbliche degli Stati membri.

    3.2

    Di conseguenza il Comitato valuta positivamente la proposta di regolamento in esame, in quanto favorisce espressamente una delle quattro libertà su cui l'Unione europea si è basata fin dall'inizio, e cioè la libera circolazione dei lavoratori e, nella fattispecie, per estensione del suddetto diritto, la libera circolazione delle persone interessate dalla normativa in esame. Il Comitato intende quindi ribadire ulteriormente la propria richiesta, già rivolta alle varie istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri, affinché si eliminino tutte le barriere esistenti e si crei un vero e proprio spazio di libera circolazione delle persone all'interno delle frontiere dell'Unione nonché un'autentica legislazione sociale. Il CESE si compiace dei contenuti della proposta, che rappresenta un ulteriore passo nel favorire l'attuazione di un diritto fondamentale dei cittadini.

    3.3

    Per la sua lunga durata nel tempo, la procedura di codecisione può comportare notevoli modifiche nei contenuti delle proposte. In un precedente parere (5) relativo a una proposta che recava parziali modifiche ai due regolamenti, il Comitato sosteneva l'esigenza di poter partecipare ed esprimere un parere in tempo reale, in particolare quando si tratti di proposte come questa, che innovano la normativa in materia previdenziale e del lavoro. Questo concetto è stato ribadito in un ulteriore parere (6), nel quale il Comitato si riservava la possibilità di esprimersi su qualsiasi modifica introdotta nei testi nell'ambito del processo decisionale. Ciò premesso, il Comitato ribadisce l'esigenza che in questo tipo di procedure si tenga conto del suo ruolo specifico.

    3.4

    Quanto descritto al punto 3.3 è apparso ancora più evidente nel caso dell'approvazione e pubblicazione del regolamento 883/2004 (7) sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Nel parere (8) a suo tempo adottato il Comitato ha sottolineato l'esigenza di verificare in che termini si fosse evoluta la proposta, in considerazione della sua complessità e della certezza che essa avrebbe subito molteplici modifiche nel corso dell'iter di approvazione. Il regolamento è stato approvato quattro anni dopo l'elaborazione del parere, senza che il CESE si sia nuovamente pronunciato sul testo.

    Data l'importanza di questo tipo di legislazione, e ritenendo estremamente importante che il suo parere trovi ascolto nel momento più opportuno, il Comitato chiede di adeguare la procedura di consultazione per valorizzare maggiormente il ruolo svolto dalla società civile organizzata nella prassi legislativa dell'Unione.

    Analogamente, e per riprendere quanto espresso nel parere precedentemente citato, il Comitato ritiene necessario emettere un parere d'iniziativa sul nuovo regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che andrà a sostituire l'attuale regolamento 1408/71.

    3.5

    Il Comitato ritiene quindi che il ruolo di consultazione del comitato consultivo sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, istituito al titolo 5 del regolamento 1408/71, vada fedelmente rispettato conformemente al disposto del regolamento stesso. Detto comitato, costituito principalmente da rappresentanti sindacali e datoriali, è l'istanza attraverso la quale gli operatori socioeconomici fanno pervenire le proprie opinioni alle istituzioni sotto forma di pareri o proposte sulle innovazioni da introdurre a livello comunitario in materia di sicurezza sociale.

    3.6

    L'articolo 90 del regolamento 883/2004 stabilisce l'abrogazione, eccetto per determinate situazioni, del regolamento 1408/71. L'articolo 91 ne definisce l'entrata in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione; il secondo comma del suddetto articolo evidenzia però che esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

    Alla luce di quanto precede e prima del prossimo inizio, previsto per il 2006, dell'Anno europeo della mobilità dei lavoratori, il Comitato invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a elaborare e approvare il futuro regolamento di applicazione con una procedura della massima celerità ed efficacia, in modo da addivenire quanto prima alla totale entrata in vigore delle norme del nuovo regolamento di coordinamento e sostituire quindi il più presto possibile le complesse disposizioni dell'attuale regolamento 1408/71.

    4.   Osservazioni particolari

    4.1

    Regolamento n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

    4.1.1

    L'articolo 1 della proposta modifica gli allegati I, II, IIa, III, IV e VI del regolamento.

    4.1.2

    La sezione II dell'allegato I riguardante il campo di applicazione del regolamento comprendente i cosiddetti «familiari» viene modificata per tenere conto delle novità intervenute nella legislazione della Slovacchia.

    4.1.3

    La sezione I dell'allegato II relativa ai regimi speciali per i lavoratori autonomi esclusi dal campo di applicazione del regolamento viene modificata in considerazione delle innovazioni introdotte nella legislazione francese.

    4.1.4

    La sezione II dell'allegato II relativa agli assegni speciali per nascita o adozione esclusi dal campo di applicazione del regolamento viene modificata in seguito alle innovazioni introdotte nella legislazione di Estonia, Lettonia e Polonia. Inoltre lo stesso allegato viene modificato per la parte riguardante il Lussemburgo, conseguentemente a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee secondo cui l'assegno straordinario per nascita o adozione non può restare escluso dal regolamento essendo una prestazione familiare esportabile.

    4.1.5

    L'allegato IIa del regolamento relativo alle prestazioni speciali di natura non contributiva viene modificato in seguito ai diversi aggiornamenti e adeguamenti introdotti nelle legislazioni di Germania, Slovacchia, Lettonia e Polonia.

    4.1.6

    Al fine di eliminare le parti non necessarie e quindi semplificarne i contenuti, viene modificata la parte A dell'allegato III relativa alle disposizioni delle convenzioni in materia di sicurezza sociale che restano applicabili malgrado il regolamento ne disponga l'abrogazione.

    Analogamente, e con lo stesso obiettivo, si modifica la parte B dell'allegato III, relativa alle disposizioni delle convenzioni in materia di sicurezza sociale i cui vantaggi non sono estesi a tutte le persone cui si applica il regolamento. Si adegua la numerazione e si inseriscono le convenzioni o gli accordi bilaterali che hanno le caratteristiche per figurare nell'allegato.

    4.1.7

    Viene modificata la sezione A dell'allegato IV, che elenca le legislazioni nazionali per le quali l'entità della prestazione di invalidità è indipendente dalla durata del periodo di assicurazione, a seguito di una modifica introdotta nella legislazione della Repubblica ceca.

    Per la stessa ragione, e rispetto alla Repubblica ceca e all'Estonia, si modifica la sezione C dell'allegato IV, relativa ai casi in cui è possibile rinunciare al doppio calcolo della prestazione in quanto non darà mai un risultato più favorevole.

    Date le modifiche apportate alla legislazione slovacca, si modifica la sezione D dell'allegato IV relativa a prestazioni e accordi sull'accumulo di prestazioni della stessa natura alle quali si ha diritto in virtù della legislazione di due o più Stati.

    4.1.8

    In seguito a talune modifiche di legge intervenute nei Paesi Bassi, si procede alla modifica dell'allegato VI, che stabilisce alcuni metodi particolari per applicare la legislazione di determinati Stati membri.

    4.1.9

    Le modifiche ai diversi allegati del regolamento 1408/71 rispondono a varie esigenze che il Comitato intende evidenziare.

    Innanzi tutto, il CESE sottolinea che queste modifiche comportano una serie di semplificazioni al testo, volte a migliorarne l'applicazione e la comprensione. Si prosegue così lungo la linea tracciata dal regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e inteso a semplificare e rendere più moderno detto coordinamento, fermo restando il rispetto delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale. Per tale motivo, il Comitato appoggia queste modifiche.

    In secondo luogo, si constata che alcune legislazioni nazionali hanno introdotto nuovi tipi di indennità per determinate situazioni, il che rappresenta un progresso normativo dal punto di vista sociale. Il Comitato esprime quindi la propria soddisfazione per gli eventuali progressi registrati nei vari Stati membri in materia di diritti sociali, ma lamenta l'esistenza di specifici ostacoli amministrativi a carico dei cittadini degli Stati dell'ultimo allargamento.

    4.1.10

    Infine, il Comitato ritiene che la sezione II dell'allegato II del regolamento andrebbe eliminata. Gli Stati membri dovrebbero mostrarsi ricettivi rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e tenere conto del fatto che gli assegni per nascita e adozione non sono indennità speciali bensì prestazioni familiari, e che di conseguenza sono esportabili. Il CESE auspica che gli Stati si adeguino a questa realtà giuridica prima che la Corte di giustizia la renda applicabile, attraverso la sua giurisprudenza, all'intera Unione.

    4.2

    Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

    4.2.1

    L'articolo 2 della proposta modifica i quattro articoli del regolamento, tutti riguardanti l'assistenza sanitaria in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

    4.2.2

    Vengono aboliti i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 60 relativi alle prestazioni in natura in caso di residenza in uno Stato membro diverso da quello di competenza. Vengono eliminati alcuni obblighi di notifica che in realtà non venivano applicati.

    Il Comitato esprime il proprio accordo su tutti i provvedimenti tesi a semplificare ed eliminare talune pratiche burocratiche improduttive.

    4.2.3

    Viene sostituito il testo dell'articolo 62 (prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente). Con l'introduzione della tessera sanitaria si eliminano pratiche superflue, che comunque verrebbero espletate a livello di enti competenti degli Stati e non dagli interessati; il testo rimane uguale all'articolo 21 del regolamento come modificato dal regolamento 631/2004.

    Il Comitato appoggia qualsiasi modifica tale da agevolare l'accesso dei cittadini alle prestazioni cui abbiano diritto.

    4.2.4

    Viene modificato il punto 2 dell'articolo 63 relativo alle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori in caso di cambio di residenza o di rientro nel paese di residenza, nonché ai lavoratori autorizzati a spostarsi in un altro Stato membro per ricevervi l'assistenza medica. Si modifica poi il rinvio fatto in questo articolo ai punti 5 e 6 dell'articolo 60, a loro volta aboliti da questa stessa proposta di regolamento.

    4.2.5

    Viene modificato il punto 1 dell'articolo 66 relativo alla contestazione della natura professionale dell'infortunio o della malattia, in modo da eliminare il rinvio di cui all'articolo 20 del regolamento, a sua volta abolito dal regolamento 631/2004.

    4.2.6

    Il Comitato esprime il proprio sostegno a tutte le modifiche proposte, in quanto migliorano il regolamento, semplificandone i contenuti ed eliminando la burocrazia, e quindi agevolano i rapporti dei cittadini con le amministrazioni.

    5.   Conclusioni

    5.1

    In termini generali, il Comitato accoglie con favore la proposta di regolamento, con riserva delle osservazioni formulate nel presente parere. Pur valutando positivamente la semplificazione e il miglioramento del testo dei regolamenti 1408/71 e 574/72 allo scopo di favorire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, esso ritiene che sarebbe ancora meglio se entrasse in vigore il regolamento 883/2004, che comporta una semplificazione globale e di ampio respiro in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    5.2

    Non avendo potuto pronunciarsi sul testo definitivo risultante dal lungo iter di approvazione del regolamento 883/2004, il Comitato ritiene di dovere elaborare al più presto un parere di iniziativa su tale documento, prima ancora che inizi la procedura legislativa del nuovo regolamento di applicazione che la Commissione sta predisponendo.

    5.3

    Il Comitato invita la Commissione a ultimare quanto prima la proposta di regolamento di applicazione e il Consiglio e il Parlamento europeo a deliberare rapidamente nell'ambito della procedura legislativa di adozione prevista, in modo da evitare il ripetersi delle lungaggini che hanno caratterizzato l'iter del regolamento 883/2004, soprattutto considerando che nel 2006 si celebrerà l'Anno della mobilità dei lavoratori.

    5.4

    Quanto alle modifiche apportate ai vari allegati del regolamento 1408/71, il Comitato chiede che la sezione II dell'allegato II riguardante gli assegni speciali per nascita e adozione venga abrogata quanto prima con il consenso degli Stati membri che tuttora mantengono la deroga.

    Bruxelles, 28 settembre 2005

    La presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  GU L 100 del 6.4.2004.

    (2)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO - GU C 75 del 15.3.2000).

    (3)  GU L 166 del 30.4.2004.

    (4)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (relatore: BOLDT - GU C 32 del 5.2.2004).

    (5)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO - GU C 367 del 20.12.2000).

    (6)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (relatore: BOLDT - GU C 32 del 5.2.2004).

    (7)  GU L 166 del 30.4.2004.

    (8)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO - GU C 75 del 15.3.2000).


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