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Document 32022R0490

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/490 della Commissione del 25 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Juglans regia L., Nerium oleander L. e Robinia pseudoacacia L., originarie della Turchia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione

C/2022/1750

GU L 100 del 28.3.2022, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/490/oj

28.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/490 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Juglans regia L., Nerium oleander L. e Robinia pseudoacacia L., originarie della Turchia, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra i quali figurano i generi Juglans L., Nerium L. e Robinia L., sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.

(4)

A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica del paese terzo in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco istituito dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all'elenco di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(5)

Tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4).

(6)

Il 9 agosto 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di due anni, innestate, di Juglans regia L., a radice nuda, prive di foglie e con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.

(7)

Il 19 maggio 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Turchia (5). L'Autorità ha individuato Anoplophora chinensis, Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae e Lopholeucaspis japonica quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la probabilità di dette piante di essere indenni da tali organismi nocivi.

(8)

Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di uno-quattro anni, con substrato colturale, di Nerium oleander L. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.

(9)

Il 25 marzo 2021 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Nerium oleander L. originarie della Turchia (6). L'Autorità ha individuato Phenacoccus solenopsis quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tale organismo nocivo e ha stimato la probabilità di dette piante di essere indenni da tale organismo nocivo.

(10)

Il 27 novembre 2019 la Turchia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto, di tre-sette anni, a radice nuda e di piante in un substrato colturale, di Robinia pseudoacacia L. Tale richiesta era corredata del relativo fascicolo tecnico.

(11)

Il 25 marzo 2021 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia L. originarie della Turchia (7). L'Autorità ha individuato Anoplophora chinensis, Lopholeucapsis japonica e Pochazia shantungensis quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di mitigazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la probabilità di dette piante di essere indenni da tale organismi nocivi.

(12)

Sulla base di tali pareri, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso a tali organismi nocivi dovrebbero essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione, al fine di garantire che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate sia ridotto a un livello accettabile.

(13)

È pertanto opportuno rimuovere dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 le seguenti piante: le piante da impianto di Juglans regia L. originarie della Turchia, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, le piante da impianto di Nerium oleander L. originarie della Turchia, fino a quattro anni, e le piante da impianto di Robinia pseudoacacia L. originarie della Turchia, fino a sette anni e con un diametro massimo di 25 cm. Tali piante da impianto dovrebbero essere aggiunte all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 e, se del caso, dovrebbero essere ivi stabilite le necessarie misure fitosanitarie per l'importazione.

(14)

In considerazione delle incertezze individuate in tali fascicoli dall'Autorità, si ritiene che la sola applicazione delle misure proposte dalla Turchia nei fascicoli non possa ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate. Al fine di ridurre il rischio fitosanitario a un livello accettabile, oltre alle misure già proposte dalla Turchia nei fascicoli, è opportuno che tali piante siano coltivate in siti di produzione indenni da organismi nocivi.

(15)

Anoplophora chinensis e Lopholeucaspis japonica figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (8). Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Phenacoccus solenopsis e Pochazia shantungensis non sono ancora stati inseriti in tale elenco, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi una volta che sia stata effettuata una valutazione dei rischi completa.

(16)

In linea con l'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031 la valutazione dei rischi sarà effettuata entro un periodo di tempo ragionevole. Tuttavia, considerata la domanda di importazioni, fino al completamento della valutazione dei rischi sono necessarie e opportune misure fitosanitarie temporanee riguardanti Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Phenacoccus solenopsis e Pochazia shantungensis.

(17)

Al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (9), l'importazione di tali merci nell'Unione dovrebbe iniziare nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

(5)   EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Juglans regia originarie della Turchia, EFSA Journal 2021;19(6):6665, 99 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6665.

(6)   EFSA PLH Panel, parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Nerium oleander originarie della Turchia, EFSA Journal 2021;19(5):6569, 34 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6569.

(7)   EFSA PLH Panel, parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie della Turchia, EFSA Journal 2021;19(5):6568, 54 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6568.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(9)  Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (adottato il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1995), 1867 UNTS 493 (accordo SPS).


ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, nella tabella, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:

1)

la voce relativa a «Juglans L.» è sostituita dalla seguente:

« Juglans L., escluse le piante da impianto, fino a due anni, di Juglans regia L., a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, originarie della Turchia»;

2)

la voce relativa a «Nerium L.» è sostituita dalla seguente:

« Nerium L., escluse le piante da impianto, fino a quattro anni, di Nerium oleander L., originarie della Turchia»;

3)

la voce relativa a «Robinia L., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele» è sostituita dalla seguente:

« Robinia L., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele ed escluse le piante da impianto, fino a sette anni, di Robinia pseudoacacia L., con un diametro massimo di 25 cm originarie della Turchia».


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è così modificato:

1)

dopo la voce «Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet», sono inserite le voci seguenti:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Piante da impianto, fino a due anni, a radice nuda, prive di foglie, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Juglans regia L.

ex 0602 20 20

Turchia

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Euzophera semifuneralis, Garella musculana e Lasiodiplodia pseudotheobromae;

ii)

il sito di produzione è risultato indenne da Euzophera semifuneralis, Garella musculana e Lasiodiplodia pseudotheobromae nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione completo;

iii)

è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi per l'innesto e la potatura siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di Lasiodiplodia pseudotheobromae prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione, e che le piante innestate o potate siano state sottoposte a un trattamento idoneo per impedire l'ingresso di Lasiodiplodia pseudotheobromae attraverso le incisioni; e

iv)

immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Euzophera semifuneralis e Garella musculana, in particolare nei fusti e nei rami delle piante, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Lasiodiplodia pseudotheobromae, comprese campionamento casuale e prove sulle piante;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213”;

ii)

l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».

«Piante da impianto, fino a quattro anni, di Nerium oleander L.

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

Turchia

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Phenacoccus solenopsis;

ii)

il sito di produzione è risultato indenne da Phenacoccus solenopsis nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e

iii)

immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Phenacoccus solenopsis, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213”;

ii)

l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»;

2)

dopo la voce «Piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Robinia pseudoacacia L.», è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Piante da impianto, fino a sette anni, con un diametro massimo di 25 cm, di Robinia pseudoacacia L.

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

Turchia

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Pochazia shantungensis;

ii)

il sito di produzione è risultato indenne da Pochazia shantungensis nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio del ciclo di produzione delle piante; e

iii)

immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Pochazia shantungensis, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213”;

ii)

l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».


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