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Document 32022D0012

Decisione (UE) 2022/12 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a riunionedelle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marinoe del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolliin merito all’adozione di una decisione volta a presentare una proposta tesa a designareil Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissionidi ossidi di zolfo (Med SOx ECA) a norma dell’allegato VI della convenzione internazionaleper la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»)

ST/13973/2021/INIT

GU L 4 del 7.1.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/12/oj

7.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 4/10


DECISIONE (UE) 2022/12 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla 22a riunionedelle parti contraenti della convenzione sulla protezione dell’ambiente marinoe del litorale del Mediterraneo (convenzione di Barcellona) e dei relativi protocolliin merito all’adozione di una decisione volta a presentare una proposta tesa a designareil Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissionidi ossidi di zolfo (Med SOx ECA) a norma dell’allegato VI della convenzione internazionaleper la prevenzione dell’inquinamento causato da navi («convenzione MARPOL»)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione modificata per la protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 1999/802/CE del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 9 luglio 2004.

(2)

A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, punto vi), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti di tale convenzione e dei relativi protocolli deve esaminare e intraprendere qualsiasi azione necessaria per il conseguimento degli obiettivi della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli. A norma dell’articolo 43 del regolamento interno delle riunioni delle parti contraenti, a meno che la convenzione di Barcellona, i protocolli o il mandato finanziario non dispongano diversamente, le decisioni sostanziali sono adottate a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

(3)

Nel corso della 22a riunione, che si terrà dal 7 al 10 dicembre 2021, è previsto che le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli adottino una decisione («decisione delle parti contraenti») per presentare, nel 2022, alla 78a sessione del Comitato per la protezione dell’ambiente marino («MEPC 78») dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), una proposta volta a designare il Mar Mediterraneo nel suo insieme come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (Med SOx ECA) e a indicare la data di entrata in vigore.

(4)

La decisione delle parti contraenti riguarda la protezione dell’ambiente, che è un settore in cui l’Unione ha una competenza concorrente con quella dei suoi Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del trattato. La decisione delle parti contraenti non rientra in un settore in gran parte disciplinato dalle norme dell’Unione concernenti tale protezione. L’Unione non intende avvalersi della possibilità di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dalla decisione delle parti contraenti in relazione ai quali la sua competenza non sia ancora stata esercitata internamente.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, poiché la decisione delle parti contraenti riguarda la presentazione di una proposta al MEPC 78 per designare il Mar Mediterraneo come zona di controllo delle emissioni dell’ossido di zolfo (MED SOx ECA) e, pertanto, costituisce un atto avente effetti giuridici.

(6)

Dal momento che lo scopo della decisione delle parti contraenti è avviare il processo di l’aggiornamento delle disposizioni relative alla protezione del Mar Mediterraneo, in linea con l’ambizione dell’Unione di ridurre l’inquinamento dell’ambiente marino e proteggere la salute umana, è opportuno che l’Unione sostenga l’adozione della decisione delle parti contraenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è di sostenere l’adozione di una decisione di presentare alla 78a sessione del Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale, una proposta volta a designare il Mar Mediterraneo, nel suo insieme, come zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (Med SOx ECA) e a specificare la data di entrata in vigore.

Articolo 2

Alla luce dell’andamento della 22a riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, affinare la posizione di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, 2 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. VRTOVEC


(1)  Decisione 1999/802/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa all’accettazione delle modifiche alla convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento e al protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32).


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