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Document 32019R0840

    Regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite

    C/2019/1866

    GU L 138 del 24.5.2019, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/840/oj

    24.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 138/74


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/840 DELLA COMMISSIONE

    del 12 marzo 2019

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 89, lettera a) e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera d),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) stabilisce le norme di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l'immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione.

    (2)

    L'articolo 23 dell'accordo concluso tra l'Unione europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande spiritose (3) («l'accordo») stabilisce che i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di uno degli organismi competenti elencati nell'allegato VI dell'accordo, possono essere importati secondo le disposizioni di certificazione semplificate previste dalla normativa dell'Unione. A norma dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di vino nei paesi terzi possono redigere e firmare il documento di certificazione se sono stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e sono soggetti al controllo di tali organismi. Al fine di attuare l'articolo 23 dell'accordo, il regolamento delegato (UE) 2018/273 dovrebbe essere modificato per includere una disposizione che consenta l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 26 di tale regolamento per l'importazione nell'Unione di vini originari del Canada.

    (3)

    A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. Il regolamento delegato (UE) 2018/273 stabilisce le esenzioni da tale obbligo per alcune categorie di operatori. Lo scopo di tali esenzioni è sollevare gli operatori che vendono o detengono giacenze di piccole quantità di prodotti vitivinicoli da oneri amministrativi sproporzionati. Tuttavia i rivenditori al minuto, la cui attività commerciale include per definizione la vendita di vino e mosto in piccole quantità, non sono oggetto di esenzione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (4), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2018/273. esentava i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite. L'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite costituisce un onere amministrativo significativo per i rivenditori al minuto e il ripristino dell'esenzione per i rivenditori al minuto non impedisce un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2018/273 per esentare i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite.

    (5)

    Dato che il presente regolamento ripristina l'esenzione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 436/2009, è opportuno evitare che i rivenditori al minuto siano soggetti all'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273 e l'entrata in vigore del presente regolamento. Per questi motivi e ai fini della certezza del diritto, l'esenzione dovrebbe essere applicata retroattivamente, a partire dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:

    (1)

    all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    i rivenditori al minuto.»;

    (2)

    all'allegato VII, parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:

    «B.

    Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 26:

    Australia

    Canada

    Cile

    Stati Uniti d'America».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 3 marzo 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

    (3)  Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose del 16 settembre 2003 («l'accordo sul commercio di vini e bevande spiritose del 2003») quale modificato e integrato nell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).

    (4)  Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).


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