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Document 32019R0840
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/840 of 12 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2018/273 as regards the importation of wine originating in Canada and exempting retailers from holding an inward and outward register
Regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite
Regolamento delegato (UE) 2019/840 della Commissione, del 12 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite
C/2019/1866
GU L 138 del 24.5.2019, pp. 74–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32018R0273 | aggiunta | articolo 28 paragrafo 1 lettera (c) | 03/03/2018 | |
| Modifies | 32018R0273 | sostituzione | allegato VII parte IV sezione B | 13/06/2019 |
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24.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/74 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/840 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019
che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda l'importazione di vini originari del Canada e che esenta i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 89, lettera a) e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (2) stabilisce le norme di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i documenti di accompagnamento per l'immissione in libera pratica dei prodotti vitivinicoli importati nell'Unione. |
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(2) |
L'articolo 23 dell'accordo concluso tra l'Unione europea e il Canada relativo al commercio di vini e bevande spiritose (3) («l'accordo») stabilisce che i vini originari del Canada, prodotti sotto la supervisione e il controllo di uno degli organismi competenti elencati nell'allegato VI dell'accordo, possono essere importati secondo le disposizioni di certificazione semplificate previste dalla normativa dell'Unione. A norma dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2018/273, i produttori di vino nei paesi terzi possono redigere e firmare il documento di certificazione se sono stati autorizzati individualmente dagli organismi competenti di tali paesi terzi e sono soggetti al controllo di tali organismi. Al fine di attuare l'articolo 23 dell'accordo, il regolamento delegato (UE) 2018/273 dovrebbe essere modificato per includere una disposizione che consenta l'uso della procedura semplificata di cui all'articolo 26 di tale regolamento per l'importazione nell'Unione di vini originari del Canada. |
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(3) |
A norma dell'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le persone fisiche o giuridiche che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. Il regolamento delegato (UE) 2018/273 stabilisce le esenzioni da tale obbligo per alcune categorie di operatori. Lo scopo di tali esenzioni è sollevare gli operatori che vendono o detengono giacenze di piccole quantità di prodotti vitivinicoli da oneri amministrativi sproporzionati. Tuttavia i rivenditori al minuto, la cui attività commerciale include per definizione la vendita di vino e mosto in piccole quantità, non sono oggetto di esenzione. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (4), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2018/273. esentava i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite. L'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite costituisce un onere amministrativo significativo per i rivenditori al minuto e il ripristino dell'esenzione per i rivenditori al minuto non impedisce un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2018/273 per esentare i rivenditori al minuto dall'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite. |
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(5) |
Dato che il presente regolamento ripristina l'esenzione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 436/2009, è opportuno evitare che i rivenditori al minuto siano soggetti all'obbligo di tenere un registro delle entrate e delle uscite per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273 e l'entrata in vigore del presente regolamento. Per questi motivi e ai fini della certezza del diritto, l'esenzione dovrebbe essere applicata retroattivamente, a partire dall'entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/273, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2018/273 è così modificato:
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(1) |
all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera c):
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(2) |
all'allegato VII, parte IV, la sezione B è sostituita dalla seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 3 marzo 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
(3) Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose del 16 settembre 2003 («l'accordo sul commercio di vini e bevande spiritose del 2003») quale modificato e integrato nell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).
(4) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).