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Document 32019R0464
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/464 of 21 March 2019 initiating an investigation concerning possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Implementing Regulation (EU) No 412/2013 on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People's Republic of China, and making such imports subject to registration
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 della Commissione, del 21 marzo 2019, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 della Commissione, del 21 marzo 2019, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
C/2019/2081
GU L 80 del 22.3.2019, p. 18–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/464 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2019
che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. INCHIESTA D'UFFICIO
(1) |
La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa e conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni. |
B. PRODOTTO
(2) |
Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). |
(3) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto al considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici del prodotto in esame, importato con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). |
C. MISURE IN VIGORE
(4) |
Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione (3) («le misure in vigore»). |
D. MOTIVAZIONE
(5) |
La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che è in atto una riorganizzazione delle strutture e dei canali di vendita del prodotto in esame. |
(6) |
Indicatori di una tale riorganizzazione sono un netto aumento o calo nelle statistiche relative alle esportazioni di alcune società, quando si confrontano i dati e gli andamenti tra il 2014 e il 2018. In alcuni casi, inoltre, le effettive esportazioni di alcune società superano la produzione dichiarata. La Commissione è stata informata anche riguardo a indagini in corso effettuate da autorità doganali sull'uso improprio di codici TARIC specifici delle società. |
(7) |
Da tali indicatori risulta che alcune società attualmente soggette all'aliquota del dazio residuo del 36,1 % (codice TARIC aggiuntivo B999) o società soggette a un'aliquota individuale del dazio vendono i loro prodotti tramite altre società soggette a un dazio inferiore. Un elenco delle società possibilmente coinvolte in tali pratiche figura nell'allegato. |
(8) |
Successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, il cambiamento dei canali di vendita ha portato a una modificazione della configurazione degli scambi riguardante le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, senza che vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione diversa dall'istituzione del dazio. |
(9) |
Gli elementi di prova indicano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi. I volumi delle importazioni del prodotto in esame sono aumentati in modo significativo. Vi sono anche sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. |
(10) |
La Commissione dispone infine di elementi di prova sufficienti che dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame. |
(11) |
Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle menzionate sopra, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. |
E. PROCEDURA
(12) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
a) Questionari
(13) |
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori cinesi elencati nell'allegato. |
(14) |
Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare immediatamente la Commissione entro i termini indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. |
(15) |
Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate in merito all'apertura dell'inchiesta. |
b) Raccolta di informazioni e audizioni
(16) |
Tutte le parti interessate, compresa l'industria dell'Unione, gli importatori e altre associazioni pertinenti, sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno, a condizione che tali comunicazioni avvengano entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
F. REGISTRAZIONE
(17) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni. |
(18) |
L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta. Con le informazioni disponibili in questa fase, in particolare gli indicatori secondo cui alcune società attualmente soggette all'aliquota del dazio residuo del 36,1 % (codice TARIC aggiuntivo B999) o soggette a un'aliquota individuale del dazio vendono i loro prodotti tramite altre società soggette a un dazio inferiore, l'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello del dazio residuo, vale a dire il 36,1 % ad valorem sul valore CIF all'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, importato con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato del presente regolamento. |
G. TERMINI
(19) |
Ai fini di una buona amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
|
(20) |
Si ricorda che l'esercizio dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento. |
H. OMESSA COLLABORAZIONE
(21) |
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. |
(22) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. |
(23) |
Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato. |
I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
(24) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(25) |
Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (4). |
K. CONSIGLIERE AUDITORE
(26) |
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore. Quest'ultimo esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento. |
(27) |
Il consigliere auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. |
(28) |
Le richieste di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione. |
(29) |
Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati all'articolo 3 per le richieste di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle richieste di audizione con il consigliere auditore. Se le richieste di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere auditore esamina anche i motivi di tali richieste tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta. |
(30) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è aperta un'inchiesta al fine di determinare se le importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese, importati con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio.
Articolo 2
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione dichiarate con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell'allegato del presente regolamento.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
1. Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
5. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato recano la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (5). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
6. Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
7. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-R o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione H |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
E-mail: TRADE-R700@ec.europa.eu |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 273 del 24.10.2017, pag. 4).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(5) Un documento «Limited» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
ALLEGATO
Codice TARIC aggiuntivo |
Nome della società |
Attuale aliquota del dazio (%) |
B351 |
CHL Porcelain Industries Ltd. |
23,4 |
B353 |
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd. |
22,9 |
B359 |
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B360 |
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd. |
17,9 |
B362 |
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd. |
17,9 |
B383 |
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty. |
17,9 |
B437 |
Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B446 |
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B454 |
Chaozhou New Power Co., Ltd. |
17,9 |
B484 |
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory |
17,9 |
B492 |
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
17,9 |
B508 |
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd. |
17,9 |
B511 |
Dongguan Kennex Ceramic Ltd. |
17,9 |
B514 |
Evershine Fine China Co., Ltd. |
17,9 |
B517 |
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd. |
17,9 |
B519 |
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang») |
17,9 |
B543 |
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd. |
17,9 |
B548 |
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd. |
17,9 |
B549 |
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd. |
17,9 |
B554 |
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd. |
17,9 |
B556 |
Profit Cultural & Creative Group Corporation |
17,9 |
B560 |
Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd. |
17,9 |
B579 |
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. |
17,9 |
B583 |
Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd. |
17,9 |
B592 |
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd. |
17,9 |
B599 |
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B602 |
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd. |
17,9 |
B610 |
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd. |
17,9 |
B619 |
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd. |
17,9 |
B627 |
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
17,9 |
B635 |
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B639 |
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd. |
17,9 |
B641 |
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
17,9 |
B645 |
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd. |
17,9 |
B656 |
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B678 |
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China |
17,9 |
B682 |
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd. |
17,9 |
B687 |
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd. |
17,9 |
B692 |
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B693 |
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co., Ltd. |
17,9 |
B712 |
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B724 |
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd. |
17,9 |
B742 |
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd. |
17,9 |
B751 |
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B752 |
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. |
17,9 |
B756 |
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory |
17,9 |
B759 |
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd. |
17,9 |
B762 |
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd. |
17,9 |
B956 |
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd. |
17,9 |
B957 |
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd. |
17,9 |