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Document 32019D1742
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1742 of 17 October 2019 on the compliance of unit rates for charging zones with Implementing Regulations (EU) No 390/2013 and (EU) No 391/2013 (notified under document C(2019) 7333) (Text with EEA relevance)
Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1742 della Commissione del 17 ottobre 2019 relativa alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2019) 7333] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1742 della Commissione del 17 ottobre 2019 relativa alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2019) 7333] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2019/7333
GU L 267 del 21.10.2019, p. 9–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 267/9 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1742 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2019
relativa alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013
[notificata con il numero C(2019) 7333]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettere d) ed e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Tale sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (5) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta espresso in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento 2015-2019. |
(3) |
A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione deve valutare i tassi unitari per le zone tariffarie che le vengono presentati dagli Stati membri in conformità all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento di esecuzione. Questa valutazione riguarda la conformità di tali tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. |
(4) |
La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari per il 2019 con il sostegno dell’Unità di valutazione delle prestazioni e dell’Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri entro il 1o giugno 2018 e il 1o novembre 2018. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche dei chiarimenti forniti e delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari del 2019 per i servizi di rotta. |
(5) |
Il 21 dicembre 2018 la Grecia, l’Italia, Cipro e Malta, in quanto membri del FAB BlueMed, il blocco funzionale di spazio areo per il Mediterraneo, hanno presentato ulteriori obiettivi prestazionali del FAB riveduti, basati su misure correttive, ove richiesto, che la Commissione ha successivamente valutato. Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la Commissione ha valutato la coerenza di tali ulteriori obiettivi riveduti per il ritardo ATFM di rotta in conformità a tutti i criteri stabiliti nell’allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La valutazione ha dimostrato la coerenza di tali ulteriori obiettivi riveduti con il corrispondente obiettivo prestazionale a livello dell’Unione. La Commissione ha informato al riguardo gli Stati membri interessati. È pertanto opportuno notificare anche all’Italia che il tasso unitario del 2018 è conforme alle disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. |
(6) |
La Commissione ha ricevuto garanzie da parte delle autorità greche che i costi determinati inclusi nei tassi unitari per gli anni 2017 e 2018 sono conformi al regolamento (UE) n. 391/2013. È opportuno notificare alla Grecia che, in base alle informazioni attualmente disponibili, i tassi unitari di rotta per la zona tariffaria della Grecia per gli anni 2017 e 2018 sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. |
(7) |
La Commissione ha anche constatato, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2019 per le zone tariffarie di rotta presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. È opportuno notificare tale constatazione agli Stati membri. |
(8) |
La conclusione e la notifica relative alla conformità dei tassi unitari per le zone tariffarie ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicati l’esame permanente e le indagini effettuati a norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I tassi unitari del 2019 per le zone tariffarie di rotta che figurano nell’allegato della presente decisione sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
Articolo 2
Il tasso unitario per la zona tariffaria di rotta dell’Italia per il 2018 di 79,98 EUR è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013. I tassi unitari per la zona tariffaria di rotta della Grecia per il 2017 di 29,95 EUR e per il 2018 di 31,47 EUR sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2019
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31).
(3) Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell’11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).
ALLEGATO
Tassi unitari di rotta per il 2019
|
Zona tariffaria |
Tasso unitario di rotta del 2019 in valuta nazionale (1) |
1 |
Belgio-Lussemburgo |
67,55 |
2 |
Bulgaria |
61,17 |
3 |
Cechia |
1 029,20 |
4 |
Danimarca |
425,18 |
5 |
Germania |
63,63 |
6 |
Estonia |
29,17 |
7 |
Irlanda |
28,12 |
8 |
Grecia |
30,45 |
9 |
Spagna Canarie |
49,82 |
10 |
Spagna continentale |
61,19 |
11 |
Francia |
60,81 |
12 |
Croazia |
313,27 |
13 |
Italia |
77,96 |
14 |
Cipro |
31,84 |
15 |
Lettonia |
27,02 |
16 |
Lituania |
42,75 |
17 |
Ungheria |
9 765,46 |
18 |
Malta |
22,37 |
19 |
Paesi Bassi |
56,77 |
20 |
Austria |
67,74 |
21 |
Polonia |
175,02 |
22 |
Portogallo |
24,68 |
23 |
Romania |
140,60 |
24 |
Slovenia |
59,51 |
25 |
Slovacchia |
49,69 |
26 |
Finlandia |
49,88 |
27 |
Svezia |
530,55 |
28 |
Regno Unito |
52,00 |
(1) Tali tassi unitari non comprendono il tasso unitario amministrativo per i costi di tariffazione e riscossione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che si applica agli Stati contraenti dell’accordo multilaterale sulle tariffe di rotta concluso con Eurocontrol.