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Document 32019D0845

    Decisione (UE) 2019/845 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

    ST/8568/2019/INIT

    GU L 138 del 24.5.2019, p. 84–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/845/oj

    24.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 138/84


    DECISIONE (UE) 2019/845 DEL CONSIGLIO

    del 17 maggio 2019

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo») è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio. (2) L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

    (2)

    L'articolo 15.3, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» sotto gli auspici del Comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1, paragrafo 1, dell'accordo.

    (3)

    A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato per il commercio, adottato con la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea (3), ciascun gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al Comitato per il commercio.

    (4)

    È opportuno stabilire il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche».

    (5)

    È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottatare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» in relazione all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E.O. TEODOROVICI


    (1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

    (2)  Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

    (3)  Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio [2013/110/UE] (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9).


    DECISIONE N. 1/2019 DEL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE» UE-COREA

    del ...

    recante adozione del suo regolamento interno

    IL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE» UE-COREA,

    visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo»),

    vista la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio [2013/110/EU] (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, dell'allegato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato per il commercio, adottato con la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, ciascun Comitato specializzato e gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al Comitato per il commercio.

    (2)

    È opportuno stabilire il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È adottato il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche», che figura nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a ...,

    Per il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»

    Capo dell'equipe

    Capo unità

    Ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia della Repubblica di Corea

    Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea

    Copresidente del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»

    Copresidente del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche»


    (1)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

    (2)  GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9.

    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO «INDICAZIONI GEOGRAFICHE»

    Articolo 1

    Composizione e presidenza

    1.   Il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») istituito ai sensi dell'articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo») svolge le proprie funzioni come previsto all'articolo 10.25 dell'accordo.

    2.   Il gruppo di lavoro IG è costituito da rappresentanti della Repubblica di Corea («Corea»), da una parte, e da rappresentanti dell'Unione europea, dall'altra.

    3.   A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG è copresieduto da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea.

    4.   Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.

    5.   Ciascun copresidente designa un punto di contatto per tutte le questioni relative al gruppo di lavoro IG. Tali punti di contatto sono congiuntamente responsabili delle mansioni di segreteria del gruppo di lavoro IG.

    Articolo 2

    Riunioni

    A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 2, dell'accordo, le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in ciascuna delle parti. Il gruppo di lavoro IG si riunisce alla data, nel luogo e nei modi, che possono comprendere la videoconferenza, stabiliti di comune accordo dalle parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta.

    Articolo 3

    Corrispondenza

    1.   La corrispondenza indirizzata ai presidenti del gruppo di lavoro IG è inoltrata ai punti di contatto, che la trasmettono per conoscenza ai membri del gruppo di lavoro IG.

    2.   La corrispondenza può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

    3.   A norma dell'articolo 15 del suo regolamento interno, il Comitato per il commercio è informato in merito ai punti di contatto designati dal gruppo di lavoro IG. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti l'attuazione dell'accordo, inclusi gli scambi di e-mail tra i punti di contatto del gruppo di lavoro IG, sono inoltrati contestualmente al segretariato del Comitato per il commercio, alla delegazione dell'Unione europea presso la Repubblica di Corea e alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea.

    Articolo 4

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   I punti di contatto redigono un ordine del giorno provvisorio prima di ciascuna riunione. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del gruppo di lavoro IG, compresi i copresidenti del gruppo di lavoro IG, almeno 15 giorni prima della riunione. Esso può includere tutti i punti contemplati all'articolo 10.25 dell'accordo.

    2.   Ciascuna delle parti può chiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno i punti contemplati all'articolo 10.25 dell'accordo almeno 21 giorni prima della riunione. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio.

    3.   L'ultima versione dell'ordine del giorno provvisorio è trasmessa ai copresidenti almeno cinque giorni prima della riunione.

    4.   I copresidenti adottano l'ordine del giorno all'unanimità all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambi i copresidenti.

    Articolo 5

    Domande di modifica degli allegati 10-A o 10-B dell'accordo

    1.   Ciascuna delle parti può chiedere di aggiungere o eliminare singole indicazioni geografiche dall'allegato 10-A o 10-B dell'accordo con una lettera firmata dal copresidente della parte interessata.

    2.   A norma degli articoli 10.25, paragrafo 1, e 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere per consenso di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della Corea una volta completata la procedura pertinente prevista nell'accordo. Il gruppo di lavoro IG, inoltre, può decidere per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche a norma dell'articolo 10.21, paragrafo 4, e degli articoli 10.24 e 10.25.

    3.   A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 5, il Comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B. Inoltre, a norma dell'articolo 15.5, paragrafo 2, il Comitato per il commercio può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B e le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

    4.   Le parti, nel decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, si adoperano per tenere in debito conto gli interessi di entrambe le parti in materia di indicazioni geografiche.

    Articolo 6

    Decisioni e raccomandazioni

    1.   Il gruppo di lavoro IG adotta raccomandazioni e decisioni per consenso come previsto all'articolo 10.25 dell'accordo.

    2.   Le raccomandazioni del gruppo di lavoro IG ai sensi dell'articolo 10.25 dell'accordo sono destinate alle parti e recano la firma dei copresidenti.

    3.   Le decisioni del gruppo di lavoro IG ai sensi dell'articolo 10.25 dell'accordo recano la firma dei copresidenti. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

    4.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro IG recano un numero di serie, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.

    Articolo 7

    Procedura scritta

    1.   Una raccomandazione o decisione del gruppo di lavoro IG può essere adottata mediante procedura scritta con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti del gruppo di lavoro IG.

    2.   Il copresidente della parte che propone l'uso della procedura scritta trasmette il progetto di raccomandazione o di decisione al copresidente dell'altra parte, che risponde indicando se accetta o no il progetto di raccomandazione o decisione. Il copresidente dell'altra parte può inoltre proporre modifiche o chiedere un tempo di riflessione supplementare. Se è approvato, il progetto è adottato a norma dell'articolo 6.

    Articolo 8

    Verbale

    1.   I punti di contatto redigono il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni dalla riunione stessa. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni e le decisioni adottate e prende atto di tutte le altre conclusioni raggiunte.

    2.   Le parti approvano il verbale per iscritto entro 28 giorni dalla data della riunione o entro qualunque altra data concordata dalle parti. Approvato il verbale, i copresidenti ne firmano due esemplari originali. Ciascun copresidente custodisce uno degli esemplari originali.

    Articolo 9

    Relazioni

    Il gruppo di lavoro IG riferisce sulle sue attività al Comitato per il commercio in ciascuna riunione ordinaria di tale comitato, come previsto dall'articolo 15.3, paragrafo 4, dell'accordo.

    Articolo 10

    Spese

    1.   Le spese di partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro IG sono a carico di ciascuna parte.

    2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

    Articolo 11

    Pubblicità e riservatezza

    1.   Salvo decisione contraria dei copresidenti, le riunioni del gruppo di lavoro IG non sono pubbliche.

    2.   Se una parte comunica al gruppo di lavoro IG informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 7, dell'accordo.

    3.   Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del gruppo di lavoro IG nella rispettiva pubblicazione ufficiale.


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