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Document 32018R0729

Regolamento delegato (UE) 2018/729 della Commissione, del 26 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/1062

GU L 123 del 18.5.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/729/oj

18.5.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/729 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2018

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (1), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure di controllo e di monitoraggio armonizzate previste da tali regolamenti.

(2)

Con le decisioni 60/12 e 60/13 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, adottate alla sua sessantesima sessione il 16 marzo 2017, 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) e N-fenetil-4-piperidinone (NPP) sono stati aggiunti alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 19 dicembre 1988 (3) (in prosieguo: la «convenzione delle Nazioni Unite del 1988»).

(3)

Il fine del regolamento (CE) n. 273/2004 e del regolamento (CE) n. 111/2005 è attuare nell'Unione l'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. L'ANPP e l'NPP dovrebbero pertanto essere aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e all'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

(4)

Le sostanze classificate elencate nei suddetti allegati sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l'impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose. Ad esempio, le sostanze della categoria 1 devono essere immagazzinate in locali sicuri e ciascun operatore che entra in contatto con tali sostanze deve essere in possesso di una licenza.

(5)

L'ANPP è un precursore immediato del fentanil e dell'acetil fentanil. L'NPP può essere utilizzato come materia prima per l'ANPP, che può poi essere sintetizzata in fentanil, o può essere un precursore diretto di numerosi analoghi del fentanil. In altre parole, entrambe le sostanze possono essere facilmente trasformate in fentanil o analoghi del fentanil.

(6)

L'uso improprio e l'abuso di fentanil e di analoghi del fentanil stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica (in particolare un numero crescente di decessi per overdose) in alcune regioni dell'Unione. Esistono motivi per ritenere che un quantitativo ingente di fentanil sia fabbricato illecitamente nell'Unione a partire dall'ANPP e dall'NPP. Per rimediare a questo problema è opportuno introdurre controlli all'importazione dell'ANPP e dell'NPP.

(7)

Nell'Unione la produzione, il commercio e l'uso leciti di ANPP e di NPP sono limitati. L'inclusione di tali sostanze nella categoria 1 comporterebbe pertanto solo un onere amministrativo supplementare limitato per gli operatori economici e le autorità competenti dell'Unione. Inoltre dalla consultazione con gli operatori economici e gli Stati membri è emersa una chiara preferenza per l'inserimento di entrambe le sostanze nei regolamenti come sostanze della categoria 1.

(8)

Alla luce degli elementi esposti nei considerando 5, 6 e 7, l'ANPP e l'NPP dovrebbero essere classificati come sostanze di categoria 1 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(10)

Dal momento che nell'Unione esistono, in misura limitata, una produzione, un commercio e un uso leciti dell'ANPP e dell'NPP, gli operatori economici e le autorità competenti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adattarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(11)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 e il regolamento (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente alcune disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Tenuto conto della stretta correlazione tra i due regolamenti è giustificato adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 273/2004

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004, nella tabella relativa alle sostanze classificate nella categoria 1, le voci seguenti sono inserite nell'elenco delle sostanze al punto appropriato, in modo sequenziale in base al loro codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidinone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4».

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 111/2005

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, nella tabella relativa alle sostanze classificate nella categoria 1, le voci seguenti sono inserite nell'elenco delle sostanze al punto appropriato, in modo sequenziale in base al loro codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidinone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 7 luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 326 del 24.11.1990, pag. 57.


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