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Document 32017R0894

Regolamento (UE) 2017/894 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/3427

GU L 138 del 25.5.2017, p. 117–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/894/oj

25.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/117


REGOLAMENTO (UE) 2017/894 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2017

che modifica gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione degli ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che ogni Stato membro è tenuto ad attuare un programma annuale per la sorveglianza delle TSE conformemente all'allegato III del medesimo regolamento, il quale stabilisce disposizioni per l'istituzione di un sistema di sorveglianza. Il capitolo A, parte II, di tale allegato stabilisce disposizioni per la sorveglianza degli ovini e dei caprini; al medesimo capitolo, parte II, il punto 8.2 dispone che tutti gli Stati membri sono tenuti a determinare il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo di ovini rappresentativo dell'intera popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 600 animali nel caso degli Stati membri con una popolazione adulta di ovini superiore ai 750 000 capi e ad almeno 100 animali per gli altri Stati membri.

(3)

A partire dall'introduzione del requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, gli obiettivi iniziali di mappatura dei genotipi degli ovini esposti a scrapie e di identificazione dei genotipi degli ovini resistenti alle TSE per ciascun paese sono stati raggiunti. La genotipizzazione casuale degli ovini è tuttavia ancora utile negli Stati membri che, in conformità all'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'allegato VII, capitolo C, del medesimo regolamento, conducono un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE nelle rispettive popolazioni ovine e mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. A tali Stati membri la genotipizzazione casuale di parte della rispettiva popolazione ovina totale permette di valutare se il programma di allevamento di cui dispongono abbia l'impatto auspicato, ovvero aumentare la frequenza dell'allele ARR riducendo al contempo la prevalenza di quegli alleli che hanno dimostrato di contribuire alla suscettibilità alle TSE.

(4)

L'allegato VII, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni minime per i programmi di allevamento di ovini resistenti alle TSE negli Stati membri e la parte 1, punto 1, del medesimo capitolo dispone che il programma di allevamento deve concentrarsi su greggi di elevato valore genetico. Il punto 1, secondo paragrafo, permette agli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento di decidere se consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento. Tale disposizione è utilizzata nei casi in cui il programma di allevamento di uno Stato membro sia mirato ad avere un impatto sul profilo genetico della popolazione ovina totale. Il requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere limitato agli Stati membri che dispongono un programma di allevamento e che consentono che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento.

(5)

Secondo il parere del 13 luglio 2006 relativo al programma di allevamento per la resistenza alle TSE negli ovini emesso dal gruppo di esperti sui pericoli biologici (BIOHAZ) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (2) (il «parere dell'EFSA») gli attuali requisiti stabiliti all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, che prevedono la genotipizzazione casuale di 100 o 600 ovini l'anno a seconda della dimensione della popolazione ovina dello Stato membro, non paiono adeguati a monitorare l'impatto di un programma di allevamento sulla popolazione ovina totale di uno Stato membro, viste le dimensioni ridotte del campione richiesto. Nel suo parere, l'EFSA raccomanda di aumentare le dimensioni del campione e osserva che, ipotizzando che la prevalenza del genotipo oggetto della sorveglianza sia pari al 50 %, per individuare un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % con un livello di attendibilità del 95 %, ogni anno dovrebbero essere testati 1 560 animali. Poiché è improbabile che in un anno si verifichi un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % a livello dell'intera popolazione ovina, è opportuno effettuare tale genotipizzazione casuale ogni tre anni.

(6)

Nel suo parere, l'EFSA raccomanda inoltre la raccolta di dati epidemiologici pertinenti, come la regione, il tipo di gregge e il sesso dell'animale, per permettere un adeguamento a posteriori e la sorveglianza di un piano di campionamento adatto. È pertanto opportuno fornire agli Stati membri la possibilità di determinare con precisione l'entità del campione e la frequenza del campionamento rappresentativo e della genotipizzazione della popolazione ovina nazionale, tenendo conto dei dati epidemiologici raccolti nel corso delle campagne di campionamento precedenti, a condizione che il piano di campionamento permetta di rilevare almeno un cambiamento nella prevalenza del genotipo pari al 5 % su un periodo di tre anni con un livello di attendibilità del 95 %.

(7)

Il requisito di genotipizzazione casuale di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, dovrebbe pertanto essere soppresso e sostituito dal requisito di cui all'allegato VII, capitolo C, parte 1, del medesimo regolamento, il quale stabilisce che gli Stati membri che dispongono di un programma di allevamento per gli ovini e che decidono di consentire che il campionamento e la genotipizzazione riguardi soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento dovrebbero effettuare la genotipizzazione su un campione casuale di ovini rappresentativo della popolazione ovina dello Stato membro, pari ad almeno 1 560 animali ogni tre anni oppure la cui frequenza di campionamento e dimensione del campione siano determinate dallo Stato membro in base ai criteri definiti nel precedente considerando.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Poiché la genotipizzazione casuale è organizzata per anno civile, la presente modifica dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 382, 1-46.


ALLEGATO

Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

l'allegato III è così modificato:

a)

al capitolo A, parte II, il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   Genotipizzazione

Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 154 e 171. I casi di TSE riscontrati in ovini con genotipi che codificano l'alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l'arginina in entrambi gli alleli nel codone 171 sono immediatamente comunicati alla Commissione. Qualora il caso positivo di TSE riguardi una scrapie atipica, viene determinato anche il genotipo della proteina prionica per il codone 141.»;

b)

al capitolo B, parte I, sezione A, il punto 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.

Il genotipo e, se possibile, la razza di ciascun ovino risultato positivo al test della TSE e sottoposto a campionamento in conformità al capitolo A, parte II, punto 8.»;

2)

all'allegato VII, al capitolo C, parte 1, è aggiunto il seguente punto 8:

«8.

Laddove lo Stato membro consenta, conformemente al punto 1, secondo paragrafo, che il campionamento e la genotipizzazione riguardino soltanto i montoni da riproduzione nelle greggi che non partecipano al programma di allevamento, viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo rappresentativo dell'intera popolazione di ovini dello Stato membro:

a)

una volta ogni tre anni su un campione minimo di 1 560 ovini; oppure

b)

con frequenza di campionamento e dimensione del campione determinate dallo Stato membro in conformità ai criteri seguenti:

i)

il piano di campionamento tiene conto dei dati epidemiologici pertinenti raccolti nel corso di campagne di campionamento precedenti, compresi i dati relativi al genotipo della proteina prionica degli ovini per i codoni 136, 141, 154 e 171 suddivisi per razza, regione, età, sesso e tipo di gregge;

ii)

il piano di campionamento permette almeno di rilevare un cambiamento della prevalenza del genotipo pari al 5 % su un periodo di tre anni con una potenza pari all'80 % e un livello di attendibilità del 95 %.».


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