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Document 32017R0117

    Regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778

    C/2016/5562

    GU L 19 del 25.1.2017, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/117/oj

    25.1.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 19/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/117 DELLA COMMISSIONE

    del 5 settembre 2016

    che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è possibile adottare misure di conservazione nel settore della pesca che sono necessarie ai fini del rispetto degli obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2).

    (2)

    A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.

    (3)

    La Danimarca ha ritenuto che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorresse adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat e nel Mar Baltico. Qualora le misure di conservazione necessarie incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni.

    (4)

    La Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania e alla Svezia le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.

    (5)

    Il 13 marzo 2015 Danimarca, Germania e Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune per le misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera dei siti Natura 2000 danesi nel Mar Baltico. Tale raccomandazione è stata trasmessa previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico.

    (6)

    Le misure oggetto della raccomandazione riguardavano sette siti Natura 2000 del Mar Baltico e comprendevano il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera.

    (7)

    Nel proprio parere scientifico del 17 aprile 2015, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (3) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione nelle zone speciali di conservazione di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente conseguiti senza opportune misure di prevenzione delle attività di pesca nelle zone stesse.

    (8)

    Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi inerenti al controllo e all'attuazione delle misure di conservazione e ha ritenuto opportuno prevedere misure di controllo supplementari. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e a creare le strutture necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Tra le suddette misure si possono annoverare l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggiore frequenza le posizioni provenienti dal sistema di controllo satellitare dei pescherecci (VMS) o di designare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base ad una gestione dei rischi, ai fini della soluzione dei problemi rilevati dallo CSTEP.

    (9)

    Il 25 giugno 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (5) al fine di stabilire misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le zone a scogliera in questione nel Mar Baltico e nel Kattegat, Mare del Nord, sulla base di due raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati.

    (10)

    La pesca con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere, in quanto tale attività incide sia sulla struttura che sulla biodiversità delle scogliere stesse. Nel suddetto regolamento è stato pertanto inserito il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera in questione, indicate nelle raccomandazioni comuni.

    (11)

    Era opportuno prevedere la valutazione delle misure stabilite dal suddetto regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca.

    (12)

    Il 10 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le strutture a scogliera, le depressioni circolari («pockmarks») e le colonie di pennatulacee e megafauna scavatrice nella zona di Bratten, situata nello Skagerrak (Mare del Nord).

    (13)

    In seguito a tale nuova raccomandazione comune, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/1778 e riorganizzare le misure di conservazione per bacino marittimo in due strumenti giuridici distinti.

    (14)

    Il presente regolamento dovrebbe includere unicamente le misure di conservazione nel settore della pesca applicabili nel Mar Baltico.

    (15)

    Le misure di conservazione attualmente applicabili nel Kattegat e quelle suggerite dalla raccomandazione comune del 10 giugno 2016 per la zona di Bratten (Skagerrak) dovrebbero essere incluse in un nuovo regolamento distinto relativo al Mare del Nord.

    (16)

    Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

    2.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci nel Mar Baltico.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (6) s'intende per:

    a)

    «attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe;

    b)

    «zone regolamentate», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato del presente regolamento, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;

    c)

    «Stati membri interessati», la Danimarca, la Germania e la Svezia.

    Articolo 3

    Divieto di pesca

    1.   È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone regolamentate.

    2.   I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone regolamentate solo con altri tipi di attrezzi, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 4

    Transito

    I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso transitare nelle zone regolamentate, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 5

    Riesame

    1.   Gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2017, compreso il controllo del rispetto dei divieti di pesca.

    2.   Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una sintesi del riesame entro il 31 luglio 2017.

    Articolo 6

    Abrogazione

    Il regolamento delegato (UE) 2015/1778 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2017/118 (7) a seconda dei casi.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLEN-15-01_JRCxxx.pdf

    (4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 5).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    Zone regolamentate: Coordinate delle zone di protezione delle scogliere

    1.   Munkegrunde

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine E

    1S

    55°57,190′

    10°51,690′

    2S

    55°57,465′

    10°51,403′

    3S

    55°57,790′

    10°51,477′

    4S

    55°57,976′

    10°52,408′

    5S

    55°57,985′

    10°54,231′

    6S

    55°58,092′

    10°54,315′

    7S

    55°58,092′

    10°57,432′

    8S

    55°57,920′

    10°57,864′

    9S

    55°57,526′

    10°57,861′

    10S

    55°56,895′

    10°57,241′

    11S

    55°57,113′

    10°53,418′

    12S

    55°57,050′

    10°53,297′

    13S

    55°57,100′

    10°52,721′

    14S

    55°57,275′

    10°52,662′

    15S

    55°57,296′

    10°52,435′

    16S

    55°57.399′

    10°52,244′

    17S

    55°57,417′

    10°52,116′

    18S

    55°57,251′

    10°52,121′

    19S

    55°57,170′

    10°51,919′

    20S

    55°57,190′

    10°51,690′

    2.   Hatterbarn

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine E

    1S

    55°51,942′

    10°49,294′

    2S

    55°52,186′

    10°49,309′

    3S

    55°52,655′

    10°49,509′

    4S

    55°52,676′

    10°49,407′

    5S

    55°52,892′

    10°49,269′

    6S

    55°52,974′

    10°49,388′

    7S

    55°53,273′

    10°49,620′

    8S

    55°53,492′

    10°50,201′

    9S

    55°53,451′

    10°50,956′

    10S

    55°53,576′

    10°51,139′

    11S

    55°53,611′

    10°51,737′

    12S

    55°53,481′

    10°52,182′

    13S

    55°53,311′

    10°52,458′

    14S

    55°53,013′

    10°52,634′

    15S

    55°52,898′

    10°52,622′

    16S

    55°52,778′

    10°52,335′

    17S

    55°52,685′

    10°52,539′

    18S

    55°52,605′

    10°52,593′

    19S

    55°52,470′

    10°52,586′

    20S

    55°52,373′

    10°52,724′

    21S

    55°52,286′

    10°52,733′

    22S

    55°52,129′

    10°52,572′

    23S

    55°52,101′

    10°52,360′

    24S

    55°52,191′

    10°52,169′

    25S

    55°51,916′

    10°51,824′

    26S

    55°51,881′

    10°51,648′

    27S

    55°51,970′

    10°51,316′

    28S

    55°51,976′

    10°51,064′

    29S

    55°52,325′

    10°50,609′

    30S

    55°52,647′

    10°50,687′

    31S

    55°52,665′

    10°50,519′

    32S

    55°52,091′

    10°50,101′

    33S

    55°51,879′

    10°50,104′

    34S

    55°51,810′

    10°49,853′

    35S

    55°51,790′

    10°49,482′

    36S

    55°51,942′

    10°49,294′

    3.   Ryggen

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine E

    1S

    55°37,974′

    10°44,258′

    2S

    55°37,942′

    10°45,181′

    3S

    55°37,737′

    10°45,462′

    4S

    55°37,147′

    10°44,956′

    5S

    55°36,985′

    10°45,019′

    6S

    55°36,828′

    10°44,681′

    7S

    55°36,521′

    10°44,658′

    8S

    55°36,527′

    10°43,575′

    9S

    55°37,163′

    10°43,663′

    10S

    55°37,334′

    10°43,889′

    11S

    55°37,974′

    10°44,258′

    4.   Broen

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine E

    1S

    55°11,953′

    11°00,089′

    2S

    55°12,194′

    11°00,717′

    3S

    55°12,316′

    11°00,782′

    4S

    55°12,570′

    11°01,739′

    5S

    55°12,743′

    11°01,917′

    6S

    55°12,911′

    11°02,291′

    7S

    55°12,748′

    11°02,851′

    8S

    55°12,487′

    11°03,188′

    9S

    55°12,291′

    11°03,088′

    10S

    55°12,274′

    11°03,108′

    11S

    55°12,336′

    11°03,441′

    12S

    55°12,023′

    11°03,705′

    13S

    55°11,751′

    11°02,984′

    14S

    55°11,513′

    11°02,659′

    15S

    55°11,390′

    11°02,269′

    16S

    55°11,375′

    11°02,072′

    17S

    55°11,172′

    11°01,714′

    18S

    55°11,069′

    11°00,935′

    19S

    55°11,099′

    11°00,764′

    20S

    55°11,256′

    11°00,588′

    21S

    55°11,337′

    11°00,483′

    22S

    55°11,582′

    11°00,251′

    23S

    55°11,603′

    11°00,254′

    24S

    55°11,841′

    11°00,033′

    25S

    55°11,953′

    11°00,089′

    5.   Ertholmene

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine E

    1S

    55°19,496′

    15°09,290′

    2S

    55°20,441′

    15°09,931′

    3S

    55°20,490′

    15°10,135′

    4S

    55°20,284′

    15°10,690′

    5S

    55°20,216′

    15°10,690′

    6S

    55°20,004′

    15°11,187′

    7S

    55°19,866′

    15°11,185′

    8S

    55°19,596′

    15°11,730′

    9S

    55°19,820′

    15°12,157′

    10S

    55°19,638′

    15°12,539′

    11S

    55°19,131′

    15°12,678′

    12S

    55°18,804′

    15°11,892′

    13S

    55°18,847′

    15°10,967′

    14S

    55°19,445′

    15°09,885′

    15S

    55°19,387′

    15°09,717′

    16S

    55°19,496′

    15°09,290′

    6.   Davids Banke

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine E

    1S

    55°20,167′

    14°41,386′

    2S

    55°20,354′

    14°40,754′

    3S

    55°21,180′

    14°39,936′

    4S

    55°22,000′

    14°39,864′

    5S

    55°22,331′

    14°39,741′

    6S

    55°22,449′

    14°39,579′

    7S

    55°23,150′

    14°39,572′

    8S

    55°23,299′

    14°39,890′

    9S

    55°23,287′

    14°40,793′

    10S

    55°23,011′

    14°41,201′

    11S

    55°22,744′

    14°41,206′

    12S

    55°22,738′

    14°41,775′

    13S

    55°22,628′

    14°42,111′

    14S

    55°22,203′

    14°42,439′

    15S

    55°22,050′

    14°42,316′

    16S

    55°21,981′

    14°41,605′

    17S

    55°21,050′

    14°41,818′

    18S

    55°20,301′

    14°41,676′

    19S

    55°20,167′

    14°41,386′

    7.   Bakkebrædt & Bakkegrund

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine E

    1S

    54°57,955′

    14°44,869′

    2S

    54°58,651′

    14°41,755′

    3S

    54°59,234′

    14°41,844′

    4S

    54°59,458′

    14°43,025′

    5S

    54°59,124′

    14°44,441′

    6S

    54°59,034′

    14°44,429′

    7S

    54°58,781′

    14°45,240′

    8S

    54°58,298′

    14°45,479′

    9S

    54°58,134′

    14°45,406′

    10S

    54°57,955′

    14°44,869′


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