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Document 32016R1934

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE )

    C/2016/6939

    GU L 299 del 5.11.2016, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1934/oj

    5.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 299/42


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1934 DELLA COMMISSIONE

    del 4 novembre 2016

    che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC).

    (2)

    Il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (3)

    L'Italia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 20 novembre 2007 e il 10 giugno 2010.

    (4)

    Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

    (5)

    In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 8, contenenti cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC), soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

    (6)

    È pertanto opportuno approvare il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.

    (7)

    Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

    (3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nome comune

    Denominazione IUPAC

    Numeri d'identificazione

    Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell'approvazione

    Tipo di prodotto

    Condizioni specifiche

    Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC)

    Denominazione IUPAC:

    cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio

    N. CE: 263-038-9

    N. CAS: 61789-18-2

    96,6 % p/p

    1o maggio 2018

    30 aprile 2028

    8

    Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

    1)

    nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;

    2)

    in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione:

    a)

    agli utilizzatori industriali e professionali;

    b)

    al suolo e alle acque sotterranee nel caso del legno trattato che sarà esposto frequentemente agli agenti atmosferici.

    3)

    In considerazione dei rischi individuati per il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, e che subito dopo il trattamento il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto sono raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.


    (1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.


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