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Document 32014R1370

    Regolamento delegato (UE) n. 1370/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014 , che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia

    GU L 366 del 20.12.2014, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1370/oj

    20.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 366/18


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1370/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2014

    che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di latte in Finlandia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 agosto 2014 il governo russo ha deciso un embargo sulle importazioni di taluni prodotti agricoli dell'Unione verso la Russia, inclusi i prodotti lattiero-caseari.

    (2)

    Con oltre il 25 % della sua produzione di latte che viene esportato verso la Russia, valore che rappresenta il 64 % del totale delle esportazioni di latte e prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi, la Finlandia è tra gli Stati membri la cui produzione di latte era, prima dell'introduzione dell'embargo, in maggior misura dipendente dalle esportazioni verso la Russia.

    (3)

    A causa dell'embargo russo, nel settembre 2014 i prezzi finlandesi del latte franco azienda hanno subito un brusco calo. Rispetto ai paesi dell'insieme dell'Unione, in Finlandia il prezzo medio del latte è relativamente alto mentre i costi di produzione sono i più elevati dell'Unione.

    (4)

    L'embargo russo sulle importazioni minaccia di compromettere la sopravvivenza del settore finlandese del latte e dei prodotti lattiero-caseari, essendo stati realizzati nell'ambito di quest'ultimo importanti investimenti in prodotti lattiero-caseari ad alto valore aggiunto, tarati sui gusti e sulle esigenze del mercato russo. I prodotti lattiero-caseari fabbricati per il mercato russo devono essere assorbiti a prezzi ridotti dal mercato finlandese al dettaglio. Al settore finlandese in questione occorrerà dunque un certo lasso di tempo per trovare nuovi sbocchi o orientare la produzione verso nuovi prodotti in grado di soddisfare la domanda. Gli interventi pubblici e l'ammasso privato non bastano per far fronte a tale minaccia.

    (5)

    Al fine di contrastare in modo efficiente ed efficace le perturbazioni del mercato causate dall'embargo è dunque opportuno concedere alla Finlandia un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria una tantum per sostenere i produttori di latte colpiti dall'embargo sulle importazioni introdotto dalla Russia e che si trovano per questo motivo a far fronte a problemi di liquidità.

    (6)

    La dotazione finanziaria disponibile per la Finlandia dovrebbe essere calcolata sulla base della produzione lattiera 2013/2014 nell'ambito delle quote nazionali e proporzionalmente al calo registrato del prezzo del latte. Al fine di garantire che del sostegno beneficino i produttori colpiti dall'embargo, tenendo conto nel contempo delle limitate risorse di bilancio, la Finlandia dovrebbe ripartire l'importo sulla base di criteri oggettivi e secondo modalità non discriminatorie, evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

    (7)

    Poiché la dotazione finanziaria assegnata alla Finlandia compenserà solo una parte limitata delle perdite effettive subite dai produttori, la Finlandia dovrebbe essere autorizzata a concedere ai produttori di latte un sostegno supplementare.

    (8)

    Tale sostegno supplementare dovrebbe essere concesso alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando le distorsioni della concorrenza, tenendo conto degli aiuti nazionali di cui i produttori hanno beneficiato per lo stesso motivo in base all'articolo 142 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

    (9)

    Gli aiuti previsti dal presente regolamento devono essere considerati una misura volta a sostenere i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (10)

    Per ragioni di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dalla Finlandia nel quadro del sostegno concesso ai produttori di latte solo a condizione che i pagamenti in questione avvengano entro un termine determinato.

    (11)

    Per garantire la trasparenza, il controllo e la corretta amministrazione dell'importo finanziario messo a sua disposizione, la Finlandia dovrebbe informare la Commissione sui criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi di concessione del sostegno e sulle disposizioni adottate per evitare le distorsioni della concorrenza.

    (12)

    Per garantire che i produttori di latte ricevano gli aiuti il più presto possibile, è necessario che la Finlandia possa attuare il presente regolamento nel più breve tempo possibile. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'Unione mette a disposizione della Finlandia un aiuto pari a un importo totale di 10 729 307 EUR, destinato a fornire un sostegno mirato ai produttori di latte colpiti dall'embargo introdotto dalla Russia sull'importazione di prodotti dell'Unione.

    La Finlandia utilizza gli importi messi a sua disposizione sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine la Finlandia tiene conto dell'entità degli effetti sui produttori interessati provocati dall'embargo russo sulle importazioni.

    La Finlandia effettua tali pagamenti al più tardi entro il 31 maggio 2015.

    Articolo 2

    La Finlandia può concedere un sostegno supplementare ai produttori di latte che beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 1, fino a un massimo corrispondente all'importo di cui allo stesso articolo.

    Tale sostegno supplementare viene concesso alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando le distorsioni della concorrenza, tenendo conto degli aiuti nazionali di cui i produttori hanno beneficiato per lo stesso motivo in base all'articolo 142 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

    La Finlandia versa il sostegno supplementare al più tardi entro il 31 maggio 2015.

    Articolo 3

    La Finlandia comunica alla Commissione quanto segue:

    (a)

    quanto prima e al massimo entro il 30 aprile 2015, i criteri oggettivi utilizzati per determinare i metodi per la concessione del sostegno mirato e le misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza;

    (b)

    entro il 31 luglio 2015, gli importi totali degli aiuti versati, nonché il numero e il tipo di beneficiari.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


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