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Document 32013R1373

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013 , recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (codificazione)

GU L 346 del 20.12.2013, pp. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1373/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1373/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2013

recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 161, paragrafo 3, l’articolo 170, primo comma, e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Occorre stabilire le modalità d’applicazione specifiche di questo regime per i titoli d’esportazione nel settore delle carni suine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati che è opportuno siano indicati sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, d’esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).

(3)

Per una gestione efficace del regime dei titoli d’esportazione è opportuno fissare l’ammontare della cauzione relativa ai titoli d’esportazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d’esportazione.

(4)

Ai sensi dell’articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell’articolo 218 del trattato in merito al volume d’esportazione è garantito dai titoli d’esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

(5)

È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d’esportazione siano notificate solo dopo un periodo d’attesa. Tale periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili segnatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell’interesse dell’operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(6)

Per poter gestire il regime dei titoli, è opportuno che la Commissione disponga di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull’impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno che gli Stati membri utilizzino i sistemi d'informazione di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (5).

(7)

È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell’operatore, il rilascio immediato dei titoli d’esportazione. In tal caso è opportuno che i titoli non siano soggetti alle misure specifiche adottate dalla Commissione.

(8)

Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 376/2008.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all’esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d’esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

Articolo 2

1.   I titoli d’esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008.

2.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.

3.   Le categorie di prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 376/2008 nonché gli importi della cauzione per i titoli d’esportazione sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.

4.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle diciture elencate nell’allegato II.

Articolo 3

1.   Le domande di titoli d’esportazione sono presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2.   Può richiedere un titolo d’esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un’attività commerciale nel settore delle carni suine. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3.   I titoli d’esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4.   Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007, o nei casi in cui il rilascio di titoli d’esportazione non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

a)

fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

b)

respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione;

c)

sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere prese o modulate per categoria di prodotto e per destinazione.

5.   Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato interno.

6.   Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

7.   In deroga al paragrafo 3, l’operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, se tale percentuale è inferiore all’80 %. L’operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

a)

o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata;

b)

o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l’organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

8.   In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d’esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1.   Su richiesta dell’operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall’articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato III.

2.   Se necessario, la Commissione può sospendere l’applicazione del presente articolo.

Articolo 5

I titoli d’esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1.   Il quantitativo esportato nell’ambito della tolleranza prevista all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2.   Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle diciture elencate nell’allegato IV.

Articolo 7

1.   Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

le domande di titoli d’esportazione di cui all’articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell’ambito di applicazione dell’articolo 4;

b)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell’articolo 4;

c)

nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 7, i quantitativi per i quali le domande di titoli d’esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2.   Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:

a)

il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all’articolo 2, paragrafo 3;

b)

la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

c)

il tasso della restituzione applicabile;

d)

l’importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria di prodotti.

3.   Gli Stati membri notificano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d’esportazione non utilizzati.

4.   Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VI.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(3)  Cfr. allegato V.

(4)   GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

(5)   GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzione all’esportazione (1)

Categoria

Importo della cauzione (EUR/100 kg) Peso netto

0203 11 10 9000

0203 21 10 9000

1

10

0203 12 11 9100

0203 12 19 9100

0203 19 11 9100

0203 19 13 9100

0203 19 55 9110

0203 22 11 9100

0203 22 19 9100

0203 29 11 9100

0203 29 13 9100

0203 29 55 9110

2

10

0203 19 15 9100

0203 19 55 9310

0203 29 15 9100

3

6

0210 11 31 9110

0210 11 31 9910

4

14

0210 12 19 9100

5

0

0210 19 81 9100

6

14

0210 19 81 9300

7

14

1601 00 91 9120

8

5

1601 00 99 9110

9

4

1602 41 10 9110

10

8

1602 42 10 9110

11

6

1602 41 10 9130

1602 42 10 9130

1602 49 19 9130

12

5


(1)  Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 4

In bulgaro

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № […]

In spagnolo

:

Reglamento de Ejecución (UE) no […]

In ceco

:

Prováděcí nařízení (EU) č. […]

In danese

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. […]

In tedesco

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. […]

In estone

:

Rakendusmäärus (EL) nr […]

In greco

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]

In inglese

:

Implementing Regulation (EU) No […]

In francese

:

Règlement d’exécution (UE) no […]

In croato

:

Provedbena uredba (EU) br. […]

In italiano

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. […]

In lettone

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. […]

In lituano

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]

In ungherese

:

…/…/EU végrehajtási rendelet

In maltese

:

Regolament tà Implimentazzjoni (UE) Nru […]

In neerlandese

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. […]

In polacco

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]

In portoghese

:

Regulamento de Execução (UE) n.o […]

In rumeno

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]

In slovacco

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]

In sloveno

:

Izvedbena uredba (EU) št. […]

In finlandese

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]

In svedese

:

Genomförandeförordning (EU) nr […]


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

In bulgaro

:

Лицензия, валидна пет работни дни

In spagnolo

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

In ceco

:

Licence platná pět pracovních dní

In danese

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

In tedesco

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

In estone

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

In greco

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

In inglese

:

Licence valid for five working days

In francese

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

In croato

:

Dozvola vrijedi pet radnih dana

In italiano

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

In lettone

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darbdienas

In lituano

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

In ungherese

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

In maltese

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

In neerlandese

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

In polacco

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

In portoghese

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

In rumeno

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

In slovacco

:

Licencia platí päť pracovných dní

In sloveno

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

In finlandese

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

In svedese

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


ALLEGATO IV

Diciture di cui all’articolo 6, paragrafo 2

In bulgaro

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

In spagnolo

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

In ceco

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

In danese

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

In tedesco

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

In estone

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

In greco

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

In inglese

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

In francese

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

In croato

:

Subvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).

In italiano

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

In lettone

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

In lituano

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

In ungherese

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

In maltese

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

In neerlandese

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

In polacco

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

In portoghese

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

In rumeno

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

In slovacco

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia).

In sloveno

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

In finlandese

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

In svedese

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


ALLEGATO V

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione

(GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35).

 

Regolamento (CE) n. 130/2004 della Commissione

(GU L 19 del 27.1.2004, pag. 14).

 

Regolamento (CE) n. 1361/2004 della Commissione

(GU L 253 del 29.7.2004, pag. 9).

 

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione

(GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

limitatamente all’articolo 12

Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione

(GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13).

limitatamente all’articolo 1

Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74).

limitatamente al punto 6.G.2. dell’allegato


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1518/2003

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, primo comma

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 4, trattini dal primo all’undicesimo

Allegato II

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 3, paragrafo 4 bis

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 8

Articoli 4 e 5

Articoli 4 e 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, trattini dal primo all’undicesimo

Allegato IV

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato I bis

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI


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