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Document 32012R1159

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

GU L 336 del 8.12.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1159/oj

8.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1159/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1) («il codice»), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) stabilisce le condizioni che consentono di accertare la posizione comunitaria delle merci che sono state introdotte in uno Stato membro a partire da un altro Stato membro. Attualmente, tuttavia, tale regolamento non prevede la possibilità di determinare la posizione comunitaria di merci trasportate da un punto situato in uno Stato membro a un altro punto situato nello stesso Stato membro attraverso il territorio di un paese terzo. È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93 per prevedere tale possibilità.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della Commissione (3) ha modificato l’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contenente un elenco dei codici imballaggi basato sulla raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Il formato dei codici imballaggi indicato nella casella 31 dell’allegato 38 è stato modificato da alfabetico 2 (a2) ad alfanumerico 2 (an2). È pertanto necessario modificare di conseguenza il codice «tipo/lunghezza» della natura dei colli di cui all’allegato 37 bis.

(3)

Il 1o luglio 2012 la Repubblica di Croazia ha aderito in qualità di parte contraente alla Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa a un regime comune di transito (4). Con decisione n. 3/2012 del Comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune, del 26 giugno 2012 (5), la convenzione è stata modificata, in prospettiva dell’adesione della Croazia, per adeguare i documenti di garanzia per il transito comune. Occorre pertanto adeguare di conseguenza i corrispondenti documenti di garanzia per il transito comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Poiché la decisione n. 3/2012 ha stabilito l’obbligo, dal 1o luglio 2012, di utilizzare i documenti di garanzia adeguati per tener conto dell’adesione della Croazia, anche i corrispondenti documenti di garanzia previsti dal regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere adeguati con effetto a decorrere da tale data. Occorre tuttavia definire norme che consentano l’utilizzo dei documenti di garanzia conformi al modello applicabile anteriormente al 1o luglio 2012 per un periodo transitorio, fatti salvi i necessari adeguamenti.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

l’articolo 314 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora le merci non siano considerate comunitarie ai sensi dell’articolo 313, la loro posizione comunitaria può essere accertata conformemente all’articolo 314 quater, paragrafo 1, solo se soddisfano le condizioni stabilite in uno dei punti seguenti:

a)

le merci sono trasportate da un punto a un altro all’interno del territorio doganale della Comunità e lasciano temporaneamente tale territorio senza attraversare il territorio di un paese terzo;

b)

le merci sono trasportate da un punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo, a un altro punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità con un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro;

c)

le merci sono trasportate da un punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità, attraverso il territorio di un paese terzo in cui sono trasbordate su di un mezzo di trasporto diverso da quello a bordo del quale erano state caricate inizialmente, a un altro punto situato all’interno del territorio doganale della Comunità e un nuovo documento di trasporto è rilasciato per il trasporto dal paese terzo ed è presentato accompagnato da una copia del documento originale per il trasporto delle merci da un punto all’altro all’interno del territorio doganale della Comunità»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Qualora le merci siano trasportate in conformità al paragrafo 1, lettera c), le autorità doganali competenti del luogo di reintroduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità effettuano controlli a posteriori per verificare l’esattezza delle informazioni riportate sulla copia del documento di trasporto originale, in conformità agli obblighi di cooperazione amministrativa tra Stati membri di cui all’articolo 314 bis.»;

2)

nell’allegato 37 bis, titolo II.B, alla voce «Natura dei colli (casella 31)» il testo «Tipo/Lunghezza a2» è sostituito dal testo «Tipo/Lunghezza an2»;

3)

l’allegato 48 è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato 49 è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento;

5)

l’allegato 50 è sostituito dal testo figurante nell’allegato III del presente regolamento;

6)

nell’allegato 51, casella 7, il termine «Croazia» è inserito tra i termini «Comunità europea» e «Islanda»;

7)

nell’allegato 51 bis, casella 6, il termine «Croazia» è inserito tra i termini «Comunità europea» e «Islanda».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.

Fino al 30 giugno 2013 gli operatori economici possono tuttavia utilizzare il modello figurante nell’allegato 48, 49, 50, 51 o 51 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 del 2.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 223 del 21.8.2012, pag. 8.

(4)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(5)  GU L 182 del 13.7.2012, pag. 42.


ALLEGATO I

«ALLEGATO 48

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA GLOBALE

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto (1)

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

a concorrenza di un importo massimo di

che rappresenta il 100/50/30 % (3) dell’importo di riferimento, nei confronti dell’Unione europea

(costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica del Portogallo, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino, (4)

per tutte le somme di cui l’obbligato principale (5) …è o diventi debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell’importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un’operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (6) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a … il …

(Firma)  (7)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare la dicitura inutile.

(4)  Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

(5)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

(6)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(7)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO 49

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA ISOLATA

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

a concorrenza di un importo massimo di

nei confronti dell’Unione europea

(costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino, (3) per tutte le somme di cui l’obbligato

principale (4)

è o diventi debitore nei confronti di detti paesi per il debito a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l’ufficio di partenza di …

a destinazione dell’ufficio di …

Designazione delle merci:

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell’operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a … il …

(Firma) (6)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di …

Impegno del garante accettato il … a copertura dell’operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo alla dichiarazione di transito n. … rilasciata il … (7)

(Timbro e firma)


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Cancellare l’indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

(4)  Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell’obbligato principale.

(5)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(6)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia per l’importo di …”, indicando l’importo in lettere.

(7)  Da completare a cura dell’ufficio di partenza.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO 50

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I.   Impegno del garante

1.

Il(la) sottoscritto(a) (1)

residente a (2)

si costituisce garante in solido, presso l’ufficio di garanzia di …

nei confronti dell’Unione europea

(costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato del Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)

nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3),

per tutte le somme di cui l’obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2.

Il(la) sottoscritto(a) si impegna a effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3.

Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

4.

Ai fini del presente impegno il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (4) in ciascuno degli altri paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.

Fatto a …, il …

(Firma) (5)

II.   Accettazione dell’ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)


(1)  Cognome e nome o ragione sociale.

(2)  Indirizzo completo.

(3)  Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

(4)  Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

(5)  Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: “Buono a titolo di garanzia”.»


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