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Document 32009R0647
Commission Regulation (EC) No 647/2009 of 23 July 2009 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Brněnské pivo or Starobrněnské pivo (PGI))
Regolamento (CE) n. 647/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)]
Regolamento (CE) n. 647/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)]
GU L 192 del 24.7.2009, pp. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
24.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 192/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 647/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2009
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Brněnské pivo» o «Starobrněnské pivo», presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:
Classe 2.1. Birre
REPUBBLICA CECA
Brněnské pivo o Starobrněnské pivo (IGP)