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Document 32009D0974

    2009/974/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 336 del 18.12.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/974/oj

    Related international agreement

    18.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/4


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 30 novembre 2009

    concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2009/974/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo della la Mongolia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

    (3)

    L’accordo è stato firmato il 3 aprile 2009, con riserva della conclusione in data successiva.

    (4)

    È opportuno approvare detto accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’accordo tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7 dell’accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    La presidente

    B. ASK


    (1)  Parere del 15 settembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


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    18.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/5


    ACCORDO

    tra la Comunità europea e il governo della Mongolia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    da una parte, e

    IL GOVERNO DELLA MONGOLIA

    dall’altra,

    (in seguito denominate «le parti»)

    CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Mongolia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

    CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

    CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

    VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata conformemente alla legislazione comunitaria,

    RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Mongolia che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Mongolia e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

    RICONOSCENDO che se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Mongolia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Mongolia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza,

    CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, nell’ambito di questi negoziati, aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Mongolia, compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Mongolia, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

    RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Mongolia che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

    2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

    3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

    4.   Il presente accordo non dà origine a diritti di traffico supplementari rispetto a quelli stabiliti negli accordi bilaterali conclusi fra i rispettivi Stati membri e la Mongolia. La concessione di diritti di traffico continuerà ad essere effettuata mediante accordi bilaterali conclusi fra i rispettivi Stati membri e la Mongolia.

    Articolo 2

    Designazione da parte di uno Stato membro

    1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettere a) e b), rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Mongolia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

    2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Mongolia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

    i)

    il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

    iii)

    il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

    3.   La Mongolia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

    i)

    il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

    ii)

    il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione;

    iii)

    il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato;

    iv)

    il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Mongolia ed un altro Stato membro e la Mongolia possa dimostrare che, esercitando i diritti di traffico conformemente al presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale concluso tra la Mongolia e l’altro Stato membro; o

    v)

    il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Mongolia e tale Stato membro, e tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico al vettore aereo designato dalla Mongolia.

    La Mongolia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

    Articolo 3

    Sicurezza

    1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).

    2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Mongolia in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Mongolia si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

    Articolo 4

    Compatibilità con le norme sulla concorrenza

    1.   Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato I: i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

    2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato I che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

    Articolo 5

    Allegati dell’accordo

    Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

    Articolo 6

    Revisione o modifica

    Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data della ricezione dell’ultima comunicazione scritta delle parti inviata attraverso i canali diplomatici con la quale le parti hanno notificato l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

    Articolo 8

    Denuncia

    1.   Ciascuna delle parti può in ogni momento porre fine all’accordo previa notifica scritta all’altra parte attraverso i canali diplomatici. La denuncia ha efficacia dopo sei (6) mesi dalla data di ricevimento dall’altra parte.

    2.   La denuncia di uno degli accordi elencati nell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

    3.   La denuncia di tutti gli accordi elencati nell’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Ulan-Bator in duplice esemplare, il tre aprile duemilanove nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e mongola.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunitá Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    За Правителството на Монголия

    Por el Gobierno de Mongolia

    Za vládu Mongolska

    For Mongoliets regering

    Für die Regierung der Mongolei

    Mongoolia valitsuse nimel

    Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας

    For the Government of Mongolia

    Pour le gouvernement de la Mongolie

    Per il governo della Mongolia

    Mongolijas valdības vārdā

    Mongolijos Vyriausybės vardu

    Mongólia kormánya részéről

    Għall-Gvern tal-Mongolja

    Voor de Regering van Mongolië

    W imieniu Rządu Mongolii

    Pelo Governo da Mongólia

    Pentru Guvernul Mongoliei

    Za vládu Mongolska

    Za vlado Mongolije

    Mongolian hallituksen puolesta

    För Mongoliets regering

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    ALLEGATO I

    Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo

    Accordi in materia di servizi aerei fra la Mongolia e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo, come modificati:

    accordo fra il governo federale dell’Austria e il governo della Mongolia in materia di trasporti aerei, firmato a Vienna il 2 ottobre 2007, in seguito denominato «accordo Mongolia-Austria» nell’allegato II,

    accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Pechino il 19 giugno 1997, in seguito denominato «accordo Mongolia-Danimarca» nell’allegato II,

    accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Helsinki il 10 febbraio 2000, in seguito denominato «accordo Mongolia-Finlandia» nell’allegato II,

    accordo fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Bonn il 29 maggio 1998, in seguito denominato «accordo Mongolia-Germania» nell’allegato II,

    accordo fra il governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 13 settembre 1994, in seguito denominato «accordo Mongolia-Ungheria» nell’allegato II,

    accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Lussemburgo il 18 marzo 1995, in seguito denominato «accordo Mongolia-Lussemburgo» nell’allegato II,

    accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato all’Aia il 9 marzo 1995, in seguito denominato «accordo Mongolia-Paesi Bassi» nell’allegato II,

    accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica popolare di Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 26 maggio 1989, in seguito denominato «accordo Mongolia-Polonia» nell’allegato II,

    accordo fra il governo della Romania e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Ulan Bator il 10 luglio 1990, in seguito denominato «accordo Mongolia-Romania» nell’allegato II,

    accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Pechino il 19 giugno 1997, in seguito denominato «accordo Mongolia-Svezia» nell’allegato II,

    accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Mongolia in materia di servizi aerei firmato a Londra il 1o marzo 2000, in seguito denominato «accordo Mongolia-Regno Unito» nell’allegato II.


    ALLEGATO II

    Elenco degli articoli degli accordi elencati nell’allegato I e richiamati negli articoli 2 e 3 del presente accordo

    a)

    Designazione da parte di uno Stato membro:

    articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo Mongolia-Austria,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Danimarca,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Germania,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Ungheria,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Lussemburgo,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Paesi Bassi,

    articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo Mongolia-Polonia,

    articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Svezia,

    articolo 4, paragrafo 4, dell’accordo Mongolia-Regno Unito;

    b)

    rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Austria,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Danimarca,

    articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Finlandia,

    articolo 4 dell’accordo Mongolia-Germania,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Ungheria,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Lussemburgo,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Paesi Bassi,

    articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo Mongolia-Polonia,

    articolo 3, paragrafo 4, lettera a), dell’accordo Mongolia-Romania,

    articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Svezia,

    articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo Mongolia-Regno Unito;

    c)

    sicurezza:

    articolo 6 dell’accordo Mongolia-Austria,

    articolo 13 dell’accordo Mongolia-Finlandia,

    articolo 12 dell’accordo Mongolia-Germania,

    articolo 11 dell’accordo Mongolia-Ungheria,

    articolo 7 dell’accordo Mongolia-Lussemburgo,

    articolo 8 dell’accordo Mongolia-Paesi Bassi,

    articolo 7 dell’accordo Mongolia-Romania.


    ALLEGATO III

    Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

    a)

    La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    b)

    il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    c)

    il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

    d)

    la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

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