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Document 32008R0587

    Regolamento (CE) n. 587/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro

    GU L 163 del 24.6.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/587/oj

    24.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 163/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 587/2008 DEL CONSIGLIO

    del 16 giugno 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 866/2004 relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione riguardante le norme in materia di merci, servizi e persone che attraversano la linea verde a Cipro

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il protocollo n. 10 su Cipro (1) dell’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 2,

    visto il protocollo n. 3 sulle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro (2) dell’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (3) prevede norme speciali per le merci, i servizi e le persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

    (2)

    Occorre potenziare l’interazione economica e commerciale sull’isola alla luce dell’esperienza acquisita dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 866/2004 e della relativa modifica.

    (3)

    A tal fine, è opportuno abolire in generale i dazi sui prodotti agricoli provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. È pertanto necessario potenziare la clausola di salvaguardia di cui al regolamento (CE) n. 866/2004.

    (4)

    È opportuno regolare l’introduzione temporanea di merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, al fine di incoraggiare la fornitura di servizi da parte di imprese ubicate nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo al di là della linea e di facilitare la partecipazione delle stesse imprese a fiere campionarie o eventi simili nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. È opportuno inoltre consentire l’attraversamento della linea da parte delle merci destinate ad essere riparate nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo.

    (5)

    È opportuno che vengano fornite prove sufficienti circa la natura temporanea dell’introduzione di dette merci. Le autorità doganali della Repubblica di Cipro o le autorità della zona orientale di sovranità possono chiedere una garanzia a fronte di eventuali debiti doganali o fiscali potenziali dovuti al mancato ritorno nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo di alcune merci temporaneamente introdotte.

    (6)

    In ordine alle persone che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, è opportuno chiarire che i loro effetti personali sono considerati come dichiarati ai fini dell’introduzione temporanea. Lo stesso dovrebbe dirsi per i mezzi di trasporto.

    (7)

    È necessario provvedere ad un aumento sostanziale del valore totale delle merci contenute nel bagaglio personale di coloro che attraversano la linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo onde incoraggiare lo sviluppo economico nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 866/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 866/2004 è così modificato:

    1)

    all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette a dichiarazione doganale. Esse non sono soggette a dazi doganali o a tasse di effetto equivalente. Al fine di garantire controlli efficaci, i quantitativi che attraversano la linea vengono registrati.»;

    2)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    Introduzione temporanea di merci

    1.   Fatta eccezione per le merci soggette a requisiti veterinari e fitosanitari, possono essere introdotte in via temporanea le seguenti merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo:

    a)

    gli effetti personali di coloro che attraversano la linea, secondo un fabbisogno ragionevole in funzione del viaggio, e materiali per lo sport;

    b)

    mezzi di trasporto;

    c)

    materiale professionale;

    d)

    merci destinate alla riparazione;

    e)

    merci destinate a fiere o ad essere utilizzate in manifestazioni pubbliche.

    2.   Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte per un periodo massimo di sei mesi.

    3.   Le merci di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

    4.   Se le merci di cui al paragrafo 1 non fanno ritorno nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, allo scadere del periodo di introduzione temporanea di cui al paragrafo 2, esse sono passibili di confisca da parte delle autorità doganali della Repubblica di Cipro.

    5.   Nel caso di introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, si applicano mutatis mutandis gli articoli 229, 232, 579 e 581 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4).

    Nel caso di introduzione temporanea delle merci di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e) del presente articolo, si applica la procedura descritta qui di seguito:

    a)

    le merci sono accompagnate da una dichiarazione in cui la persona che le introduce indica lo scopo dell’introduzione temporanea e eventualmente da giustificativi che provino in modo ragionevole che le merci rientrano in una delle tre categorie di cui al paragrafo 1, lettere c), d) e e) del presente articolo;

    b)

    le merci sono registrate dalle autorità doganali della Repubblica di Cipro o dalle autorità della zona orientale di sovranità al momento dell’entrata e dell’uscita dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo o della zona orientale di sovranità;

    c)

    le autorità doganali della Repubblica di Cipro e le autorità della zona orientale di sovranità possono condizionare l’introduzione temporanea delle merci al deposito di una garanzia al fine di assicurare il pagamento di eventuali debiti doganali o fiscali gravanti sulle merci.

    6.   La Commissione può adottare disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 12.

    3)

    all’articolo 6, il paragrafo 1 e il paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (5), e il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (6), non trovano applicazione, ma le merci contenute nei bagagli personali delle persone che attraversano la linea sono esentate dall’imposta sugli affari, dall’accisa e da altri dazi sempreché non abbiano carattere commerciale e il loro valore totale non superi i 260 EUR per persona.

    2.   I limiti quantitativi per le esenzioni dall’imposta sugli affari, dall’accisa e da altri dazi sono di 40 sigarette e un litro di bevande spiritose per consumo personale.

    4)

    all’articolo 11, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

    «Nel caso di altre emergenze, causate in particolare da irregolarità, distorsioni degli scambi o frode, ovvero laddove si verifichino altre circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato, la Commissione può, sentito il governo della Repubblica di Cipro, applicare immediatamente tali misure in quanto rigorosamente necessarie per porre rimedio alla situazione.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. RUPEL


    (1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

    (2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 940.

    (3)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).

    (4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).»;

    (5)  GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/74/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6).

    (6)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 274/2008 (GU L 85 del 27.3.2008, pag. 1).»;


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