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Document 32007R1572

Regolamento (CE) n. 1572/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2008

GU L 340 del 22.12.2007, pp. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1572/oj

22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/79


REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell’ambito dell’OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.

(2)

Per i prodotti elencati nell’allegato I, punti A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(3)

I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2008, dal regolamento (CE) n. 1570/2007 della Commissione (2).

(4)

Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d’importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

(5)

Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento per la campagna di pesca 2008 relativi ai prodotti della pesca, come da articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000, sono riportati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

(2)  Cfr.pagina 69 della Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO (1)

1.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie

Dimensioni (2)

Prezzi di riferimento (EUR/tonnellata)

Pesce eviscerato con testa (2)

Pesce intero (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Aringhe della specie

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

130

2

 

F012

199

3

 

F013

188

4a

 

F016

119

4b

 

F017

119

4c

 

F018

249

5

 

F015

222

6

 

F019

111

7a

 

F025

111

7b

 

F026

100

8

 

F027

83

Scorfani o sebasti

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 e ex 0302 69 33

1

 

F067

953

2

 

F068

953

3

 

F069

800

Merluzzi della specie

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 186

F083

856

2

F074

1 186

F084

856

3

F075

1 120

F085

659

4

F076

889

F086

494

5

F077

626

F087

362

 

 

Cotti in acqua

Freschi o refrigerati

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Codice aggiuntivo TARIC

Extra, A (2)

Gamberelli boreali

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 010

F321

1 092

2

F318

1 757

2.   Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti

Codice aggiuntivo TARIC

Presentazione

Prezzo di riferimento

(EUR per tonnellata)

1.   

Scorfani o sebasti

 

 

Interi:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

con o senza testa

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filetti:

 

F412

con lische (standard)

1 953

F413

senza lische

2 159

F414

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 285

2.   

Merluzzi

ex 0303 52 10 , ex 0303 52 30 , ex 0303 52 90 , ex 0303 79 41

F416

Interi, con o senza testa

1 084

ex 0304 29 29

 

Filetti:

 

F417

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 452

F418

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 717

F419

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 550

F420

filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 943

F421

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

1 463

3.   

Merluzzi carbonari

ex 0304 29 31

 

Filetti:

 

F424

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 518

F425

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 705

F426

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

1 476

F427

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

1 680

F428

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

1 768

ex 0304 99 41

F429

Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi

986

4.   

Eglefino

ex 0304 29 33

 

Filetti:

 

F431

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

2 264

F432

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

2 606

F433

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle

2 537

F434

filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle

2 710

F435

blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg

2 960

5.   

Merluzzo dell’Alasca

 

 

Filetti:

 

ex 0304 29 85

F441

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische (standard)

1 147

F442

filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische

1 324

6.   

Aringhe

 

 

Filetti doppi di aringa

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

di peso superiore a 80 g. al pezzo

510

F450

di peso superiore a 80 g. al pezzo

464


(1)  Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell’allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice « F499: Altri»

(2)  Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.


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