EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0488

2007/488/CE: Decisione della Commissione, dell’ 11 luglio 2007 , concernente deroghe all’Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all’interno di zone di protezione a Cremona [notificata con il numero C(2007) 3314]

GU L 182 del 12.7.2007, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/488/oj

12.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 luglio 2007

concernente deroghe all’Italia a titolo della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per il trasporto, su strade pubbliche e private, di suini da macellazione verso un macello all’interno di zone di protezione a Cremona

[notificata con il numero C(2007) 3314]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/488/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (1), in particolare il punto 7, paragrafo 2, lettera d), dell’allegato II,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 e 15 maggio 2007, sono state istituite dall’autorità competente in Italia zone di protezione attorno a focolai di malattia vescicolare dei suini nei comuni di Salvirola e Fiesco, in provincia di Cremona, conformemente all’articolo 10 della direttiva 92/119/CEE. Il 14 giugno 2007, è stata istituita una zona di protezione attorno ad un focolaio della stessa epizoozia nel comune di Offanengo, in provincia di Cremona. Le zone di protezione si sovrappongono parzialmente.

(2)

Di conseguenza, sono stati vietati gli spostamenti e i trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all’interno di tali zone di protezione.

(3)

Peraltro, l’Italia ha presentato due domande di deroga a tale divieto, in modo da consentire il trasporto, su strade pubbliche e private all’interno delle zone di protezione, di suini da macellazione provenienti dall’esterno di tali zone verso macelli situati all’interno delle stesse.

(4)

Occorre concedere tali deroghe, a condizione che l’Italia adotti misure rigorose di controllo e di precauzione al fine di garantire che non si corrano rischi di propagazione della malattia.

(5)

La decisione 2007/123/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, è stata adottata per accordare una deroga analoga ad un macello situato nella zona di protezione istituita attorno a un focolaio di malattia vescicolare dei suini nel comune di Romano di Lombardia (provincia di Bergamo, Italia). I provvedimenti adottati per tale zona di protezione sono stati sospesi. La decisione 2007/123/CE va pertanto abrogata di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia può autorizzare il trasporto, su strade pubbliche e private all’interno delle zone di protezione, di suini da macellazione provenienti dall’esterno di tali zone istituite il 7 e 15 maggio 2007 attorno a focolai di malattia vescicolare dei suini nei comuni di Salvirola e Fiesco e della zona di protezione istituita il 14 giugno 2007 attorno al focolaio della stessa epizoozia nel comune di Offanengo («i suini»), verso i macelli «2037 M/S» e «523M» («il macello»), alle condizioni stabilite all’articolo 2.

Articolo 2

Le condizioni applicabili alle deroghe di cui all’articolo 1 sono le seguenti:

a)

la spedizione dei suini deve essere notificata almeno ventiquattro ore prima dal veterinario ufficiale dell’azienda di origine al veterinario ufficiale del macello;

b)

il trasporto dei suini verso il macello deve avvenire attraverso un corridoio, di cui l’Italia deve fissare in via preliminare i limiti;

c)

i veicoli per il trasporto dei suini devono essere sigillati dall’autorità competente prima o all’atto dell’entrata nel corridoio; al momento della sigillatura, l’autorità competente annota il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo;

d)

al momento dell’arrivo al macello, le autorità competenti:

i)

verificano e tolgono il sigillo dal veicolo;

ii)

assistono allo scarico dei suini;

iii)

annotano il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.

e)

i veicoli per il trasporto dei suini al macello devono, immediatamente dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni impartite dall’autorità competente, prima che il veicolo lasci il macello.

Articolo 3

La decisione 2007/123/CE è abrogata.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/10/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 24).


Top