This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R2011
Council Regulation (EC) No 2011/2006 of 19 December 2006 adapting Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, Regulation (EC) No 318/2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector and Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the Community, by reason of the accession of Bulgaria and Romania to the European Union
Regolamento (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità
Regolamento (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità
GU L 384 del 29.12.2006, p. 1–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 945–951
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; abrog. impl. da 32015R2284
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R1782 | modifica | articolo 71QUATER | 01/01/2007 | |
Modifies | 32003R1782 | modifica | allegato 8BIS | 01/01/2007 | |
Modifies | 32003R1782 | modifica | allegato 11BIS | 01/01/2007 | |
Modifies | 32003R1782 | modifica | articolo 143TER.1 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32003R1782 | aggiunta | articolo 143TER.3BIS | 01/01/2007 | |
Modifies | 32003R1782 | modifica | allegato 7 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32006R0318 | sostituzione | articolo 9.1 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32006R0318 | modifica | articolo 7.2 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32006R0318 | sostituzione | articolo 29.1 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32006R0318 | sostituzione | allegato 3 | 01/01/2007 | |
Modifies | 32006R0320 | modifica | articolo 3.1 | 01/01/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32015R2284 | 14/12/2015 |
29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 384/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2006 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006
recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «l'atto di adesione del 2005»), in particolare l'articolo 20, in combinato disposto con l'allegato IV e l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli apicoltori (1), modificava, tra l'altro, le disposizioni sui massimali di aiuto per le sementi a seguito dell'adesione del 2004 e introduceva il sostegno diretto a favore degli agricoltori nel settore dello zucchero. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), ha previsto le norme comuni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero applicabili a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Il regolamento (CE) n. 320/2006 (3) ha istituito un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità. |
(2) |
È opportuno adattare le suddette norme generali per permetterne l'attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell'adesione di tali paesi all'Unione europea. |
(3) |
Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare delle misure di sostegno nel settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno modificare i massimali nazionali per la Bulgaria e la Romania tenendo conto dell'aiuto supplementare. Per dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di concedere il sostegno diretto per lo zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto, è opportuno modificare i massimali nazionali degli importi di riferimento dello zucchero. Per applicare le disposizioni relative al pagamento distinto dello zucchero in Bulgaria e Romania, è opportuno adeguare conseguentemente i periodi di attuazione. |
(4) |
Al fine di consentire alla Bulgaria e alla Romania di integrare l'aiuto per le sementi nei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all'elenco dei paesi oggetto di tale misura. |
(5) |
L'atto di adesione del 2005 e il presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l'ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto. |
(6) |
Ai fini dell'applicazione in Bulgaria e Romania dei dispositivi relativi al regime di quote di produzione per lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina nonché il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione come disposto dal regolamento (CE) n. 318/2006 è opportuno aggiungere questi paesi all'elenco dei paesi che beneficiano di tali misure e adottare inoltre ulteriori adattamenti a tale regolamento per tener conto della situazione specifica della Bulgaria e della Romania. |
(7) |
Per consentire agli operatori della Bulgaria e della Romania di partecipare al regime di ristrutturazione del settore di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, è necessario adattare tale regolamento. |
(8) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l'altro, dall'atto di adesione del 2005, è modificato come segue:
1) |
all'articolo 71 quater, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente: «Nel caso della Bulgaria e della Romania, la tabella degli incrementi prevista all'articolo 143 bis si applica per lo zucchero e la cicoria.»; |
2) |
l'articolo 143 ter bis è modificato come segue:
|
3) |
gli allegati VII, VIII bis e XI bis sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo, nel caso della Bulgaria e della Romania la campagna di commercializzazione è la campagna 2006/2007.»; |
2) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate. Tale aumento non riguarda la Bulgaria e la Romania. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 11 045 tonnellate per la Bulgaria e di 1 966 tonnellate per la Romania. Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alle quote di isoglucosio loro assegnate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.»; |
3) |
all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco. Nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:
|
4) |
il testo dell'allegato III è sostituito da quello figurante nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
«Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1oluglio 2006, oppure entro il 31 gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e della Romania, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).
(2) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).
(3) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
ALLEGATO I
Gli allegati VII, VIII bis e XI bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:
1) |
nell'allegato VII, punto K2, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Massimali per gli importi da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori
|
2) |
L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII bis Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater
|
3) |
l'allegato XI bis è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XI bis Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3
|
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
QUOTE NAZIONALI E REGIONALI
(in t) |
|||
Stati membri o regioni (1) |
Zucchero (2) |
Isoglucosio (3) |
Sciroppo di inulina (4) |
Belgio |
819 812 |
85 694 |
0 |
Bulgaria |
4 752 |
67 108 |
— |
Repubblica ceca |
454 862 |
— |
— |
Danimarca |
420 746 |
— |
— |
Germania |
3 655 456 |
42 360 |
— |
Grecia |
317 502 |
15 433 |
— |
Spagna |
903 843 |
98 845 |
— |
Francia (continentale) |
3 552 221 |
23 755 |
0 |
Dipartimenti francesi di Oltremare |
480 245 |
— |
— |
Irlanda |
0 |
— |
— |
Italia |
778 706 |
24 301 |
— |
Lettonia |
66 505 |
— |
— |
Lituania |
103 010 |
— |
— |
Ungheria |
401 684 |
164 736 |
— |
Paesi Bassi |
864 560 |
10 891 |
0 |
Austria |
387 326 |
— |
— |
Polonia |
1 671 926 |
32 056 |
— |
Portogallo (continentale) |
34 500 |
11 870 |
— |
Regione autonoma delle Azzorre |
9 953 |
— |
— |
Romania |
109 164 |
11 947 |
— |
Slovacchia |
207 432 |
50 928 |
— |
Slovenia |
52 973 |
— |
— |
Finlandia |
146 087 |
14 210 |
— |
Svezia |
325 700 |
— |
— |
Regno Unito |
1 138 627 |
32 602 |
— |
Totale |
16 907 591 |
686 736 |
0» |