Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0079

    2006/79/CE: Decisione della Commissione, del 31 gennaio 2006 , che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione [notificata con il numero C(2006) 187] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 36 del 8.2.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 138–139 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/79(1)/oj

    8.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/48


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2006

    che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione

    [notificata con il numero C(2006) 187]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/79/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

    visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (4), in particolare l’articolo 18,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, ivi compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).

    (2)

    A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari (5), e la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (6).

    (3)

    Poiché sono stati denunciati nuovi casi d’influenza aviaria in alcuni paesi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), occorre prorogare le restrizioni relative agli spostamenti di uccelli da compagnia e alle importazioni di altri volatili da alcune zone a rischio. È quindi opportuno prorogare l’applicazione delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.

    (4)

    È opportuno modificare conseguentemente il testo delle decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All’articolo 5 della decisione 2005/759/CE la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».

    Articolo 2

    All’articolo 6 della decisione 2005/760/CE la data del «31 gennaio 2006» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».

    Articolo 3

    Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

    (4)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

    (5)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52. Decisione modificata dalla decisione 2005/862/CE (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 19).

    (6)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60. Decisione modificata dalla decisione 2005/862/CE.


    Top