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Document 32005R2174

    Regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 , relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994

    GU L 175M del 29.6.2006, p. 325–326 (MT)
    GU L 347 del 30.12.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2174/oj

    30.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 347/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 2174/2005 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 2005

    relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    Con decisione 2005/958/CE, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (1), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, il suddetto accordo, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le aliquote del dazio di cui all'allegato del presente regolamento si applicano per il periodo indicato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. BRADSHAW


    (1)  Cfr. pag. 75 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

    Parte seconda

    Tabella dei dazi

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota del dazio

    3702 32 19

    Pellicole fotografiche in rotoli; per la fotografia a colori; altre

    Aliquota ridotta pari all'1,3 % (1)

    8525 40 19

    Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri

    Aliquota ridotta pari all'1,2 % (1)

    8525 40 99

    Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri «camescopes»; altri

    Aliquota ridotta pari al 12,5 % (1)


    (1)  Le aliquote ridotte sopra riportate vanno applicate per quattro anni, o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza prima.


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