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Document 32005R2174
Council Regulation (EC) No 2174/2005 of 21 December 2005 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Japan pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994
Regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 , relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994
Regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 , relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994
GU L 175M del 29.6.2006, p. 325–326
(MT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 347 del 30.12.2005, p. 7–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
30.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2174/2005 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2005
relativo all'attuazione dell'accordo concluso tra la Comunità europea ed il Giappone ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio in forma di scambio di lettere (GATT) 1994
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
Con decisione 2005/958/CE, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 (1), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, il suddetto accordo, al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le aliquote del dazio di cui all'allegato del presente regolamento si applicano per il periodo indicato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
B. BRADSHAW
(1) Cfr. pag. 75 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
Parte seconda Tabella dei dazi |
||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio |
3702 32 19 |
Pellicole fotografiche in rotoli; per la fotografia a colori; altre |
Aliquota ridotta pari all'1,3 % (1) |
8525 40 19 |
Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri |
Aliquota ridotta pari all'1,2 % (1) |
8525 40 99 |
Videoapparecchi per la presa di immagini fisse; altri «camescopes»; altri |
Aliquota ridotta pari al 12,5 % (1) |
(1) Le aliquote ridotte sopra riportate vanno applicate per quattro anni, o fino a quando l'applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest'ultima ipotesi si realizza prima.