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Document 32005R1127

Regolamento (CE) n. 1127/2005 della Commissione, del 14 luglio 2005, che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento

GU L 184 del 15.7.2005, p. 39–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1127/oj

15.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1127/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di frumento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 230 000 t di frumento per la campagna 2005/06.

(2)

I quantitativi chiesti in data 11 luglio 2005, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di frumento «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data 11 luglio 2005 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 9,98047 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.


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