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Document 32005D0934

    2005/934/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005 , che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2005 [notificata con il numero C(2005) 5564]

    GU L 340 del 23.12.2005, p. 73–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 714–718 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/934/oj

    23.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/73


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2005

    che modifica le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2005

    [notificata con il numero C(2005) 5564]

    (2005/934/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafi 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2004/696/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, sull’elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 (2) elenca i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 presentati alla Commissione dagli Stati membri. Tale decisione stabilisce anche l’aliquota di finanziamento proposta e l’importo massimo dei contributi per ciascun programma.

    (2)

    La decisione 2004/863/CE della Commissione, del 30 novembre 2004, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati membri per il 2005 e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (3), approva i programmi elencati nella decisione 2004/696/CE e definisce gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità.

    (3)

    La decisione 2004/863/CE dispone inoltre che ogni mese gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di sorveglianza delle TSE e sulle spese sostenute. Dall’analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i propri stanziamenti per il 2005, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all’importo sovvenzionato.

    (4)

    Occorre dunque adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni dei programmi citati. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

    (5)

    È quindi necessario modificare di conseguenza le decisioni 2004/696/CE e 2004/863/CE.

    (6)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati della decisione 2004/696/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione 2004/863/CE è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 7, paragrafo 2, «8 846 000 EUR» è sostituito da «8 536 000 EUR»;

    2)

    all’articolo 10, paragrafo 2, «8 677 000 EUR» è sostituito da «8 397 000 EUR»;

    3)

    all’articolo 11, paragrafo 2, «353 000 EUR» è sostituito da «503 000 EUR»;

    4)

    all’articolo 16, paragrafo 2, «4 510 000 EUR» è sostituito da «4 840 000 EUR»;

    5)

    all’articolo 18, paragrafo 2, «1 480 000 EUR» è sostituito da «1 540 000 EUR»;

    6)

    all’articolo 21, paragrafo 2, «313 000 EUR» è sostituito da «363 000 EUR»;

    7)

    all’articolo 24, paragrafo 2, «250 000 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»;

    8)

    all’articolo 25, paragrafo 2, «2 500 000 EUR» è sostituito da «3 350 000 EUR»;

    9)

    all’articolo 26, paragrafo 2, «200 000 EUR» è sostituito da «80 000 EUR»;

    10)

    all’articolo 28, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «20 000 EUR»;

    11)

    all’articolo 29, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «20 000 EUR»;

    12)

    all’articolo 31, paragrafo 2, «500 000 EUR» è sostituito da «310 000 EUR»;

    13)

    all’articolo 35, paragrafo 2, «150 000 EUR» è sostituito da «30 000 EUR»;

    14)

    all’articolo 36, paragrafo 2, «450 000 EUR» è sostituito da «460 000 EUR»;

    15)

    all’articolo 37, paragrafo 2, «10 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR»;

    16)

    all’articolo 38, paragrafo 2, «975 000 EUR» è sostituito da «845 000 EUR»;

    17)

    all’articolo 39, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «10 000 EUR»;

    18)

    all’articolo 41, paragrafo 2, «25 000 EUR» è sostituito da «10 000 EUR»;

    19)

    all’articolo 45, paragrafo 2, «20 000 EUR» è sostituito da «120 000 EUR»;

    20)

    all’articolo 49, paragrafo 2, «1 555 000 EUR» è sostituito da «865 000 EUR»;

    21)

    all’articolo 50, paragrafo 2, «9 525 000 EUR» è sostituito da «9 035 000 EUR»;

    22)

    all’articolo 51, paragrafo 2, «1 300 000 EUR» è sostituito da «2 400 000 EUR»;

    23)

    all’articolo 54, paragrafo 2, «5 565 000 EUR» è sostituito da «5 075 000 EUR»;

    24)

    all’articolo 58, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «55 000 EUR»;

    25)

    all’articolo 59, paragrafo 2, «575 000 EUR» è sostituito da «755 000 EUR»;

    26)

    all’articolo 61, paragrafo 2, «695 000 EUR» è sostituito da «915 000 EUR»;

    27)

    all’articolo 64, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «25 000 EUR».

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

    (2)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 91. Decisione modificata dalla decisione 2005/413/CE (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 24).

    (3)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 82. Decisione modificata dalla decisione 2005/413/CE.


    ALLEGATO

    Gli allegati I, II e III della decisione 2004/696/CE sono sostituiti dal testo seguente:

    «

    ALLEGATO I

    Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

    Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

    (in EUR)

    Malattia

    Stato membro

    Percentuale di test effettuati (1)

    Importo massimo

    TSE

    Austria

    100 %

    2 076 000

    Belgio

    100 %

    3 586 000

    Cipro

    100 %

    503 000

    Repubblica ceca

    100 %

    1 736 000

    Danimarca

    100 %

    2 426 000

    Estonia

    100 %

    294 000

    Finlandia

    100 %

    1 170 000

    Francia

    100 %

    29 755 000

    Germania

    100 %

    15 170 000

    Grecia

    100 %

    1 487 000

    Ungheria

    100 %

    1 184 000

    Irlanda

    100 %

    6 172 000

    Italia

    100 %

    8 397 000

    Lituania

    100 %

    836 000

    Lussemburgo

    100 %

    155 000

    Malta

    100 %

    36 000

    Paesi Bassi

    100 %

    4 840 000

    Portogallo

    100 %

    1 540 000

    Slovenia

    100 %

    444 000

    Spagna

    100 %

    8 536 000

    Svezia

    100 %

    363 000

    Regno Unito

    100 %

    5 690 000

    Totale

    96 396 000

    ALLEGATO II

    Elenco dei programmi per l’eradicazione della BSE

    Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

    (in EUR)

    Malattia

    Stato membro

    Aliquota

    Importo massimo

    BSE

    Austria

    50 % abbattimento

    25 000

    Belgio

    50 % abbattimento

    100 000

    Cipro

    50 % abbattimento

    25 000

    Repubblica ceca

    50 % abbattimento

    3 350 000

    Danimarca

    50 % abbattimento

    80 000

    Estonia

    50 % abbattimento

    20 000

    Finlandia

    50 % abbattimento

    10 000

    Francia

    50 % abbattimento

    310 000

    Germania

    50 % abbattimento

    875 000

    Grecia

    50 % abbattimento

    20 000

    Irlanda

    50 % abbattimento

    4 000 000

    Italia

    50 % abbattimento

    205 000

    Lussemburgo

    50 % abbattimento

    30 000

    Paesi Bassi

    50 % abbattimento

    460 000

    Portogallo

    50 % abbattimento

    845 000

    Repubblica slovacca

    50 % abbattimento

    25 000

    Slovenia

    50 % abbattimento

    10 000

    Spagna

    50 % abbattimento

    1 320 000

    Regno Unito

    50 % abbattimento

    4 235 000

    Totale

    15 945 000

    ALLEGATO III

    Elenco dei programmi per l’eradicazione della scrapie

    Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

    (in EUR)

    Malattia

    Stato membro

    Aliquota

    Importo massimo

    Malattia del trotto (scrapie)

    Austria

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    10 000

    Belgio

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    105 000

    Cipro

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    5 075 000

    Repubblica ceca

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    120 000

    Danimarca

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    5 000

    Estonia

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    10 000

    Finlandia

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    25 000

    Francia

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    2 400 000

    Germania

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    2 275 000

    Grecia

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    865 000

    Ungheria

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    55 000

    Irlanda

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    800 000

    Italia

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    2 485 000

    Lettonia

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    5 000

    Lituania

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    5 000

    Lussemburgo

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    35 000

    Paesi Bassi

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    755 000

    Portogallo

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    915 000

    Repubblica slovacca

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    340 000

    Slovenia

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    65 000

    Spagna

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    9 035 000

    Svezia

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    10 000

    Regno Unito

    50 % abbattimento; 100 % genotipizzazione

    7 380 000

    Totale

    32 775 000

    »

    (1)  Test rapidi e test molecolari iniziali.


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