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Document 32005D0931

    2005/931/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005 , che dispensa la Finlandia e la Svezia dall’obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite [notificata con il numero C(2005) 5469]

    GU L 340 del 23.12.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 708–708 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2010; abrogato da 32010D0680 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/931/oj

    23.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/67


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2005

    che dispensa la Finlandia e la Svezia dall’obbligo di applicare la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

    [notificata con il numero C(2005) 5469]

    (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

    (2005/931/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1), in particolare l’articolo 18 bis,

    viste le richieste presentate dalla Finlandia e dalla Svezia,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 68/193/CEE definisce taluni criteri relativi alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite. Tale direttiva prevede anche che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano essere totalmente o parzialmente dispensati dall’obbligo di applicare detta direttiva.

    (2)

    I materiali di moltiplicazione vegetativa della vite non sono di norma riprodotti o commercializzati in Finlandia e in Svezia. Inoltre la coltura della vite ha una rilevanza economica minima nei paesi summenzionati.

    (3)

    Fino a che tali condizioni perdurano, gli Stati membri interessati possono essere dispensati dall’obbligo di applicare le disposizioni della direttiva 68/193/CEE ai materiali in questione.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Finlandia e la Svezia sono dispensate dall'applicare la direttiva 68/193/CEE ad eccezione dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 12 bis.

    Articolo 2

    La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/43/CE della Commissione (GU L 164 del 24.6.2005, pag. 37).


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