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Document 31991L0674

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

GU L 374 del 31.12.1991, p. 7–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/674/oj

31991L0674

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1991 pag. 0007 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0093
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0093


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1991

relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

(91/674/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato dispone il coordinamento, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (4), modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (5), non è obbligatoriamente applicabile, fino ad ulteriore coordinamento, alle società di assicurazione, in appresso denominate «imprese di assicurazione»; che, in considerazione dell'importanza di dette imprese nella Comunità, tale coordinamento non può più essere differito, dopo l'entrata in applicazione di tale direttiva;

considerando che la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati (6), modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE, dispone deroghe nei confronti delle imprese di assicurazione solo fino alla scadenza dei termini previsti per l'applicazione della presente direttiva; che di conseguenza la presente direttiva deve contenere anche le disposizioni specifiche per le imprese di assicurazione in materia di conti consolidati;

considerando che l'urgenza del coordinamento è dovuta anche al fatto che le imprese di assicurazione esercitano la propria attività al di là delle frontiere; di conseguenza una migliore comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati di queste imprese riveste un'importanza essenziale per i creditori, i debitori, i soci, gli assicurati ed i loro consulenti, nonché per il pubblico in generale;

considerando che negli Stati membri le forme giuridiche delle imprese di assicurazione che sono in concorrenza sono molteplici; che le imprese che esercitano l'assicurazione diretta praticano generalmente anche la riassicurazione e si trovano così in concorrenza con le imprese di riassicurazione specializzate; che è pertanto opportuno non limitare il coordinamento alle forme giuridiche contemplate dalla direttiva 78/660/CEE e definire invece un campo d'applicazione tale che corrisponda a quello della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (7), modificata da ultimo dalla direttiva 90/618/CEE (8), ed a quello della direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (2), e che comprenda inoltre talune imprese escluse dal campo di applicazione delle direttive suddette, e le società che sono imprese di riassicurazione;

considerando che, benché sia opportuno, vista la peculiarità delle imprese di assicurazione, proporre una direttiva distinta per i conti annuali e i conti consolidati di dette imprese, ciò non deve condurre all'elaborazione di una serie di norme dissociate da quelle delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; che l'esistenza di norme dissociate non sarebbe infatti né utile né compatibile con i principi basilari del coordinamento del diritto delle società poiché, a causa dell'importanza che esse rivestono per l'economia comunitaria, le imprese di assicurazione non potrebbero restare escluse da una regolamentazione concepita per l'intero settore delle imprese; che per questo motivo sono state prese in considerazione soltanto le peculiarità settoriali delle imprese di assicurazione, nel senso che la presente direttiva disciplina unicamente le deroghe alle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE;

considerando che esistono notevoli differenze nella struttura e nel contenuto degli stati patrimoniali delle imprese di assicurazione nei vari Stati membri; che la presente direttiva deve pertanto stabilire la stessa struttura e la stessa denominazione per le voci dello stato patrimoniale di tutte le imprese di assicurazione della Comunità;

considerando che la comparabilità dei conti annuali e dei conti consolidati presuppone che siano risolti alcuni problemi fondamentali inerenti all'iscrizione di varie operazioni nello stato patrimoniale;

considerando che ai fini di una migliore comparabilità è necessario inoltre che sia determinato con precisione il contenuto delle varie voci dello stato patrimoniale;

considerando che può essere utile effettuare una distinzione fra gli impegni dell'assicuratore e quelli del riassicuratore, iscrivendo nell'attivo la quota delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori;

considerando che è altresì necessario determinare la struttura e la delimitazione di alcune voci del conto profitti e perdite;

considerando che, vista la peculiarità del settore delle assicurazioni, può essere utile prendere in considerazione a livello del conto profitti e perdite le plusvalenze e minusvalenze non realizzate;

considerando che la comparabilità dei dati figuranti nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite dipende inoltre essenzialmente dal valore attribuito alle attività e alle passività iscritte nello stato patrimoniale; che, perché si possa valutare correttamente la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione, occorre che sia reso noto tanto il valore corrente degli investimenti quanto il loro valore calcolato in base al criterio del prezzo d'acquisto o dei costi di produzione; che, tuttavia, l'obbligo di indicare almeno nell'allegato dei conti il valore corrente degli investimenti è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione;

considerando che per il calcolo delle riserve di assicurazione vita si può ricorrere a metodi attuariali normalmente praticati sul mercato o ammessi dalle autorità di controllo delle assicurazioni; che tali metodi possono a seconda delle condizioni eventualmente fissate dal diritto nazionale essere applicati da qualsiasi attuario o esperto, nel rispetto dei principi attuariali riconosciuti nell'ambito del coordinamento attuale e futuro delle norme essenziali di controllo prudenziale e finanziario concernenti l'attività di assicurazione diretta sulla vita;

considerando che per il calcolo delle riserve per sinistri occorre, per motivi di prudenza e trasparenza, da un lato, vietare qualsiasi deduzione o sconto implicito e, dall'altro, definire condizioni precise per il ricorso alla deduzione o sconto esplicito;

considerando che, per tener conto della particolare natura delle imprese di assicurazione, è necessario apportare talune modifiche anche all'allegato dei conti annuali e dei conti consolidati;

considerando che, nell'intento di comprendere tanto il complesso delle imprese di assicurazione che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE quanto talune altre imprese, non sono previste per le piccole e medie imprese di assicurazione deroghe quali quelle previste nella direttiva 78/660/CEE, ma che occorre peraltro non comprendere alcune piccole mutue che sono escluse dal campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE;

considerando che, per i medesimi motivi, non è stata presa in considerazione per le imprese di assicurazione la possibilità offerta agli Stati membri dalla direttiva 83/349/CEE di esonerare dall'obbligo del consolidamento le imprese madri di gruppi di imprese da consolidare le quali non superino una determinata dimensione;

considerando che sono necessarie, per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», disposizioni speciali che tengano conto della sua natura particolare;

considerando che le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi anche ai conti consolidati di un'impresa madre che sia una società di partecipazione finanziaria e le cui imprese figlie siano esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione;

considerando che, ai fini della soluzione dei problemi che si presentano nella materia oggetto della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la sua applicazione, è necessario che i rappresentanti degli Stati membri e quelli della Commissione cooperino in seno ad un comitato di contatto; che, per evitare una proliferazione di questi comitati, è auspicabile che la cooperazione avvenga in seno al comitato previsto all'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE; che per i problemi afferenti alle imprese di assicurazione il comitato dovrà tuttavia avere una composizione appropriata;

considerando che, data la complessità della materia, è necessario concedere alle imprese di assicurazione contemplate dalla presente direttiva un termine di tempo adeguato per la messa in applicazione delle sue disposizioni; che tale termine deve essere prorogato per permettere gli adattamenti necessari per quanto riguarda, da un lato, l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's» e, dall'altro, le imprese che, al momento della messa in applicazione della presente direttiva, valutano i propri investimenti al loro valore storico;

considerando che è utile prevedere il riesame di talune disposizioni della presente direttiva dopo un'esperienza di cinque anni di applicazione, alla luce degli obiettivi di una maggior trasparenza e di un'armonizzazione più approfondita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE 1 Disposizioni preliminari e campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 42, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 13, l'articolo 45, paragrafo 1, gli articoli 46, da 48 a 50, l'articolo 51, paragrafo 1 e gli articoli 54, da 56 a 59 e 61 della direttiva 78/660/CEE riguardano le imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9 e 10 (stato patrimoniale) o agli articoli da 23 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE si deve intendere come rinvio rispettivamente agli articoli 6 (stato patrimoniale) o 34 (conto profitti e perdite) della presente direttiva.

3. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli da 31 a 42 della direttiva 78/660/CEE si deve intendere come rinvio a detti articoli, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 45 a 62 della presente direttiva.

4. Le disposizioni della direttiva 78/660/CEE menzionate nel presente articolo, qualora si riferiscano a voci dello stato patrimoniale per le quali la presente direttiva non prevede l'equivalente, si devono intendere come aventi ad oggetto le voci definite all'articolo 6 della presente direttiva nelle quali figurano i corrispondenti elementi patrimoniali.

Articolo 2

1. Le misure di coordinamento disposte dalla presente direttiva riguardano le società o imprese ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato le quali siano:

a) imprese ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE, ad eccezione delle mutue che sono escluse dal campo di applicazione di detta direttiva ai sensi dell'articolo 3 della stessa, ma compresi gli enti di cui all'articolo 4, lettere a), b), c) ed e) di detta direttiva, salvo quelli la cui attività non consiste esclusivamente o principalmente nell'esercizio dell'attività assicurativa, oppure

b)

imprese ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 79/267/CEE, ad eccezione degli enti e delle mutue di cui agli articoli 2, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 3 di detta direttiva, oppure

c)

imprese che esercitano la riassicurazione.

Nella presente direttiva tali imprese sono denominate «imprese di assicurazione».

2. I fondi di un fondo collettivo di pensione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d) della direttiva 79/267/CEE, gestiti dall'impresa di assicurazione in nome proprio ma per conto di terzi, devono figurare nello stato patrimoniale se l'impresa è titolare degli attivi corrispondenti. L'importo totale degli attivi e degli impegni di questa natura è citato separatamente oppure in allegato, ripartito secondo le varie voci dell'attivo o del passivo. Tuttavia gli Stati membri possono permettere di far figurare questi fondi fuori dallo stato patrimoniale, purché esista un regime particolare che consenta di escludere detti fondi dalla massa in caso di liquidazione coatta (o di una procedura analoga) dell'impresa di assicurazione.

Gli attivi acquisiti in nome e per conto di terzi non devono figurare nello stato patrimoniale.

Articolo 3

Le disposizioni della presente direttiva relative all'assicurazione sulla vita si applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'assicurazione malattia, e ciò esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione sulla vita.

Gli Stati membri possono applicare questa disposizione all'assicurazione malattia praticata dalle imprese miste secondo i metodi dell'assicurazione del ramo vita, qualora tale attività rivesta una certa importanza.

Articolo 4

La presente direttiva riguarda l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», con gli adattamenti figuranti nell'allegato della presente direttiva per tenere conto della natura e della struttura particolari del Lloyd's stesso.

SEZIONE 2 Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto profitti e perdite

Articolo 5

Per le imprese di assicurazione il raggruppamento delle voci alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) o b) della direttiva 78/660/CEE è limitato:

- per quanto riguarda lo stato patrimoniale, alle voci precedute da un numero arabo, eccettuate le voci riguardanti le riserve tecniche e

- per quanto riguarda il conto profitti e perdite, alle voci precedute da una o più lettere minuscole, eccettuate le voci I 1, I 4, II 1, II 5 e II 6.

Il raggruppamento è autorizzato unicamente nell'ambito delle normative adottate dagli Stati membri.

SEZIONE 3 Struttura dello stato patrimoniale

Articolo 6

Per la presentazione dello stato patrimoniale, gli Stati membri prescrivono lo schema seguente:

Attivo

A. Capitale sottoscritto non versato

di cui: capitale richiamato

(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare all'attivo, nella voce A o nella voce E IV)

B.

Attivi immateriali

quali descritti ai titoli B e C I dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE, di cui:

- spese d'impianto, quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che questa ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato);

- avviamento, nella misura in cui è stato acquisito a titolo oneroso (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato)

C.

Investimenti

III. Terreni e fabbricati:

di cui: terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attività (sempreché la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato)

III.

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni:

1. Quote in imprese collegate

2.

Obbligazioni emesse da imprese collegate e crediti verso tali imprese

3.

Partecipazioni

4.

Obbligazioni emesse da imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti a tali imprese

III.

Altri investimenti finanziari:

1. Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'investimento

2.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

3.

Quote in investimenti comuni

4.

Prestiti ipotecari

5.

Altri prestiti

6.

Depositi presso enti creditizi

7.

Altri

IV.

Depositi presso imprese cedenti

D.

Investimenti a beneficio di assicurati del ramo «vita» i quali sopportano il rischio dell'investimento

E.

Crediti

(con indicazione separata, in quanto sottovoci delle voci I, II e III, dei crediti verso:

- imprese collegate;

- imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione):

III. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di:

1) assicurati,

2) intermediari di assicurazione

III.

Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione

III.

Altri crediti

IV.

Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato

(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato ma non versato nella voce A dell'attivo)

F.

Altri elementi dell'attivo

III. Attivi materiali e scorte elencate nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE, nelle voci C II e D I, diverse dai terreni e fabbricati, fabbricati in costruzione o acconti versati su terreni e fabbricati

III.

Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa

III.

Azioni o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, della loro parità contabile) sempreché la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nello stato patrimoniale

IV.

Altri

G.

Ratei e risconti

III.

Interessi e canoni di locazione maturati non scaduti

III.

Spese di acquisizione da ammortizzare (distinguendo quelle derivanti dall'attività di assicurazione dei rami non vita e vita)

III.

Altri ratei e risconti

H.

Perdita dell'esercizio

(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce A VI del passivo).

Passivo

A. Patrimonio

III. Capitale sottoscritto o fondo equivalente

(a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato in questa voce. In tal caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente)

III.

Sovrapprezzi di emissione

III.

Riserve di rivalutazione

IV.

Riserve

IV.

Utili (perdite) portati e nuovo

VI.

Utile (perdita) di esercizio

(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce H dell'attivo o nella voce I del passivo)

B.

Passività postergate

C.

Riserve tecniche

1. Riserva per premi non aquisiti:

a) importo lordo

.

b)

importo di riassicurazione ( )

.

.

2.

Riserve del ramo «vita»:

a) importo lordo

.

b)

importo di riassicurazione ( )

.

.

3.

Riserva per sinistri:

a) importo lordo

.

b)

importo di riassicurazione ( )

.

.

4.

Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni

(sempreché non rientri nella voce C 2):

a) importo lordo

.

b)

importo di riassicurazione ( )

.

.

5.

Riserva di perequazione

6.

Altre riserve tecniche:

a) importo lordo

.

b)

importo di riassicurazione ( )

.

.

D.

Riserve tecniche relative all'assicurazione del ramo «vita» allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati:

a) importo lordo

.

b)

importo di riassicurazione ( )

.

.

E. Riserve per altri rischi e oneri

1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili

2.

Fondi per imposte

3.

Altri accantonamenti

F.

Depositi ricevuti da riassicuratori

G.

Debiti

(con indicazione separata, in quanto sottovoci, dei debiti verso:

- imprese collegate

- imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione)

III. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta

III.

Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione

IIII.

Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili

IIV.

Debiti verso enti creditizi

IIV.

Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale

H.

Ratei e risconti

I.

Utile di esercizio

(a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce A VI del passivo)

Articolo 7

L'articolo 14 della direttiva 78/660/CEE non si applica agli impegni che sono assunti nel quadro delle operazioni di assicurazione.

SEZIONE 4 Disposizioni particolari relative a singole voci dello stato patrimoniale

Articolo 8

L'articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE si applica soltanto alle voci B, C I e C II dell'attivo definite all'articolo 6 della presente direttiva. I movimenti di dette voci devono essere indicati sulla base del valore iscritto nello stato patrimoniale all'inizio dell'esercizio.

Articolo 9

Attivo: voce C III 2

Obbligazioni ed altri titoli reddito fisso

1. Questa voce comprende le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso negoziabili, emessi da enti creditizi, da altre imprese o da enti pubblici, purché non rientrino nelle voci C II 2 e C II 4.

2. Sono assimilati alle obbligazioni ed agli altri titoli a reddito fisso i valori a tasso d'interesse variabile indicizzati in base a un parametro determinato, ad esempio in base al tasso d'interesse del mercato interbancario o a quello dell'euromercato.

Articolo 10

Attivo: voce C III 3

Quote in investimenti comuni

Questa voce comprende le quote detenute dall'impresa in investimenti comuni costituiti da più imprese o fondi pensione, la cui gestione sia stata affidata ad una di dette imprese, o in uno di tali fondi pensionistici.

Articolo 11

Attivo: voci C III 4 e 5

Prestiti ipotecari e altri prestiti

I prestiti agli assicurati per i quali la polizza sia il titolo principale di garanzia vanno inclusi nella voce «altri prestiti» e il loro importo deve essere specificato nell'allegato. I prestiti garantiti da ipoteca devono essere classificati come prestiti ipotecari anche se sono inoltre garantiti da una polizza di assicurazione. Nel caso in cui l'importo degli «altri prestiti» non garantiti da una polizza sia rilevante, è fornita una disaggregazione nell'allegato.

Articolo 12

Attivo: voce C III 6

Depositi presso enti creditizi

Questa voce comprende gli importi il cui prelevamento è soggetto a vincoli di tempo. Le somme non soggette a tali vincoli debbono figurare alla voce F II dell'attivo anche se producono interessi.

Articolo 13

Attivo: voce C III 7

Altri

Questa voce comprende gli investimenti non compresi nelle voci C III da 1 a 6. Quando tali investimenti hanno una rilevanza apprezzabile essi debbono essere illustrati nell'allegato.

Articolo 14

Attivo: voce C IV

Depositi presso imprese cedenti

Nello stato patrimoniale di un'impresa che accetta la riassicurazione questa voce comprende i crediti nei confronti delle imprese cedenti, corrispondenti ai depositi di garanzie effettuati presso queste ultime o presso terzi, oppure agli importi trattenuti dalle medesime.

Tali crediti non possono essere raggruppati con altri depositi del riassicuratore nei confronti dell'assicuratore cedente, né essere compensati con debiti del riassicuratore verso l'assicuratore cedente.

I titoli che sono depositati presso un'impresa cedente o terzi e che restano di proprietà dell'impresa che accetta la riassicurazione figurano, alla voce appropriata, tra gli investimenti di quest'ultima.

Articolo 15

Attivo: voce D

Investimenti a beneficio di assicurati del ramo vita i quali sopportano il rischio dell'investimento

Per quanto riguarda il ramo vita in questa voce devono figurare, da un lato, gli investimenti il cui valore determina il valore o il rendimento di contratti legati ad un fondo di investimento e, dall'altro, gli investimenti destinati alla copertura degli impegni determinati in riferimento ad un indice. Questa voce comprende anche gli investimenti detenuti per conto dei membri di un'associazione tontinaria destinati ad essere distribuiti tra i soci.

Articolo 16

Attivo: voce F IV

Altri

Questa voce comprende gli elementi dell'attivo che non sono compresi nelle voci F I, II e III. Quando tali elementi hanno una rilevanza apprezzabile essi debbono essere illustrati nell'allegato.

Articolo 17

Attivo: voce G I

Interessi e canoni di locazione maturati non scaduti

Questa voce comprende gli importi costituiti dagli interessi e dai canoni di locazione maturati alla data dello stato patrimoniale ma non ancora esigibili.

Articolo 18

Attivo: voce G II

Spese di acquisizione da ammortizzare

1. Le spese di acquisizione dei contratti di assicurazione devono essere ammortizzate conformemente all'articolo 18 della direttiva 78/660/CEE a condizione che gli Stati membri non vietino tale ammortamento.

2. Gli Stati membri possono consentire la deduzione delle loro spese di acquisizione dalla riserva per premi, in caso di assicurazione diversa da quella sulla vita, e la loro deduzione, secondo un metodo attuariale, dalle riserve matematiche, nel caso dell'assicurazione nel ramo vita. Qualora si ricorra a questo metodo, gli importi dedotti dalle riserve devono essere indicati nell'allegato.

Articolo 19

Passivo: voce A I

Capitale sottoscritto o fondo equivalente

Questa voce comprende tutti gli importi che, qualunque ne sia la denominazione precisa nella fattispecie, devono essere considerati, in relazione alla forma giuridica dell'impresa di assicurazione, come quote del capitale proprio dell'impresa sottoscritte dai soci e da altri conferenti, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

Articolo 20

Passivo: voce A IV

Riserve

Questa voce comprende tutti i tipi di riserve previsti all'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE nella voce A IV del passivo, secondo le definizioni in esso contenute. Gli Stati membri possono prescrivere altri tipi di riserve, qualora queste risultino necessarie per le imprese di assicurazione aventi una forma giuridica non contemplata dalla direttiva 78/660/CEE.

Le riserve debbono separatamente, in quanto sottovoci della voce A IV del passivo, nello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione in questione, fatta salva la riserva di rivalutazione che figura nella voce A III del passivo.

Articolo 21

Passivo: Voce B

Passività postergate

Se, per contratto, in caso di liquidazione o di procedure concorsuali, determinati debiti, rappresentati o no da un titolo, possono essere fatti valere soltanto dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori, questi debiti debbono figurare alla voce B del passivo.

Articolo 22

Se uno Stato membro consente che lo stato patrimoniale di un'impresa comprenda fondi la cui ripartizione tra gli assicurati o tra gli azionisti non sia stata ancora determinata al momento della chiusura dell'esercizio, tali fondi sono contabilizzati nel passivo dello stato patrimoniale in un'eventuale voce B bis «Fondo per dotazioni future».

Questa voce è movimentata da una voce II 12 bis del conto profitti e perdite «Dotazione o prelievo del fondo per dotazioni future».

Articolo 23

Passivo: voce C

Riserve tecniche

L'articolo 20 della direttiva 78/660/CEE si applica alle riserve tecniche, fatti salvi gli articoli da 24 a 30 della presente direttiva.

Articolo 24

Passivo: voci C 1 b, 2 b, 3 b, 4 b e 6 b e D b

Importi di riassicurazione

1. Gli importi di riassicurazione comprendono gli importi reali o stimati che, conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, sono dedotti dagli importi lordi delle riserve tecniche.

2. Per quanto riguarda la riserva per premi non acquisiti, gli importi di riassicurazione sono calcolati in base ai metodi di cui all'articolo 57 o secondo i termini del contratto di riassicurazione.

3. Gli Stati membri possono prescrivere o permettere l'iscrizione all'attivo degli importi di riassicurazione. Qualora ci si avvalga di questa facoltà, detti importi figurano ad una voce D bis dell'attivo «Quote dei riassicuratori nelle riserve tecniche» la quale comprende le suddivisioni seguenti:

1) Riserva per premi non acquisiti

2)

Riserva del ramo vita

3)

Riserva per sinistri

4)

Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni (salvo se iscritta alla voce 2)

5)

Altre riserve tecniche

6)

Riserve tecniche relative all'assicurazione del ramo vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati

In deroga all'articolo 5, queste voci non si possono raggruppare.

Articolo 25

Passivo: Voce C 1

Riserva per premi non acquisiti

La riserva per premi non acquisiti comprende l'importo corrispondente alla frazione dei premi lordi che è di competenza di uno o più esercizi successivi. Nel caso dell'assicurazione del ramo vita, gli Stati membri possono, in attesa di ulteriore armonizzazione, permettere o prescrivere che detta riserva figuri alla voce C 2.

Se la voce C 1 comprende, ai sensi dell'articolo 26, anche l'importo della riserva per rischi in corso, essa è intitolata «Riserva premi non acquisiti e rischi in corso». Se l'importo dei rischi in corso è rilevante, va menzionato separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato.

Articolo 26

Passivo: voce C 6

Altre riserve tecniche

Questa voce comprende, tra l'altro, la riserva per i rischi in corso, vale a dire l'importo accantonato, in aggiunta alla riserva per premi non acquisiti, a copertura dei rischi incombenti sull'impresa di assicurazione dopo la fine dell'esercizio, per far fronte a tutti gli indennizzi e spese derivanti da contratti di assicurazione in corso ed eccedenti l'importo dei premi non acquisiti e dei premi esigibili in virtù di tali contratti. Qualora la legislazione nazionale lo preveda, l'importo della riserva per rischi in corso può tuttavia essere aggiunto alla riserva per premi non acquisiti, secondo la definizione dell'articolo 25, e incluso nell'importo che figura alla voce C 1.

Se l'importo dei rischi in corso è rilevante, va menzionato separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato.

Se non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 3, secondo comma, questa voce comprende anche la riserva di senescenza.

Articolo 27

Passivo: voce C 2

Riserva del ramo vita

La riserva del ramo vita comprende il valore attuariale stimato degli impegni dell'impresa di assicurazione, comprese le partecipazioni agli utili già assegnati e previa deduzione del valore attuariale dei premi futuri.

Articolo 28

Passivo: voce C 3

Riserva per sinistri

La riserva per sinistri corrisponde al costo totale stimato, per l'impresa di assicurazione, per la liquidazione di tutti i sinistri verificatisi entro la fine dell'esercizio finanziario, denunciati o non denunciati al netto delle somme già pagate per tali sinistri.

Articolo 29

Passivo: voce C 4

Riserva per partecipazioni agli utili e ristorni

La riserva per partecipazione agli utili e ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti, a titolo di partecipazioni agli utili e di ristorni definiti all'articolo 39, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati, o riportati in una voce B bis («Fondo per dotazioni future»), come previsto all'articolo 22, primo comma, o alla voce C 2.

Articolo 30

Passivo: voce C 5

Riserva di perequazione

1. La riserva di perequazione comprende tutte le somme accantonate conformemente alle disposizioni legislative o amministrative che permettono di perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari.

2. Qualora, in assenza di siffatte disposizioni legislative o amministrative, siano state costituite riserve ai sensi dell'articolo 20 per lo stesso scopo, è necessario farne menzione nell'allegato.

Articolo 31

Passivo: voce D

Riserve relative al ramo vita, allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati

Questa voce comprende le riserve tecniche costituite per coprire gli impegni connessi ad investimenti nell'ambito dei contratti di assicurazione del ramo vita, il cui valore o rendimento è determinato in funzione di investimenti per i quali l'assicurato sopporta il rischio, o in funzione di un indice.

Le riserve tecniche aggiuntive che sono, se del caso, costituite per coprire rischi di mortalità, spese di amministrazione o altri rischi (quali le prestazioni garantite alla scadenza o i valori di riscatto garanzie) figurano alla voce C 2.

La voce D comprende anche le riserve tecniche che rappresentano gli obblighi dell'organizzatore della tontina verso i membri dell'associazione tontinaria.

Articolo 32

Passivo: voce F

Depositi ricevuti da riassicuratori

Nello stato patrimoniale di un'impresa che cede la riassicurazione, questa voce comprende gli importi ricevuti in deposito da altre imprese di assicurazione o trattenuti a loro carico, in forza di contratti di riassicurazione. Tali importi non possono essere compensati con debiti o crediti verso le imprese in questione.

Se l'imprese che cede la riassicurazione ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, questa voce comprende l'importo dovuto dall'impresa cedente in virtù del deposito.

SEZIONE 5 Struttura del conto profitti e perdite

Articolo 33

1. Per la presentazione del conto profitti e perdite, gli Stati membri prescrivono lo schema di cui all'articolo 34.

2. Il conto tecnico per il ramo non vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 73/239/CEE e per i rami corrispondenti di riassicurazione.

3. Il conto tecnico per il ramo vita è utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 79/267/CEE e per i rami corrispondenti di riassicurazione.

4. Gli Stati membri possono permettere o prescrivere che le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo non vita per la totalità delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta ramo non vità e in aggiunta la riassicurazione.

Articolo 34

Conto profitti e perdite

III. Conto tecnico del ramo «non vita»

1. Premi acquisiti, al netto della riassicurazione:

a) premi lordi contabilizzati

.

b)

premi ceduti in riassicurazione ( )

.

.

c)

variazione dell'importo lordo della riserva premi non acquisiti, e per quanto le disposizioni nazionali ne consentano l'iscrizione nelle voci del passivo C 1, della riserva per rischi in corso (+ o )

.

d)

variazione della riserva premi non acquisiti, quote a carico dei riassicuratori (+ o )

.

.

.

2.

Quote dell'utile degli investimenti, trasferite dal conto non tecnico (voce III 6)

.

3.

Altri proventi tecnici, al netto della riassicurazione

.

4.

Oneri relativi ai sinistri, al netto della riassicurazione:

a)

importi pagati

aa) importo lordo

.

bb)

quote a carico dei riassicuratori ( )

.

.

b)

variazione della riserva sinistri

aa)

importo lordo

.

bb)

quote a carico dei riassicuratori ( )

.

.

.

5.

Variazione delle altre riserve tecniche, al netto della riassicurazione, sempreché non figuri sotto un'altra voce (+ o )

.

6.

Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto della riassicurazione

.

7.

Spese di gestione al netto:

a)

spese di acquisizione

.

b)

variazione delle spese di acquisizione da ammortizzare (+ o )

.

c)

spese di amministrazione

.

d)

provvigioni ricevute dai riassicuratori e partecipazione agli utili ( )

.

.

8.

Altri oneri tecnici, al netto della riassicurazione

.

9.

Variazione della riserva di perequazione (+ o )

.

10.

Totale parziale [risultato del conto tecnico del ramo «non vita» (voce III 1)]

.

III.

Conto tecnico del ramo «vita»

1. Premi acquisiti, al netto della riassicurazione:

a) premi lordi contabilizzati

.

b)

premi ceduti in riassicurazione ( )

.

c)

variazione della riserva premi non acquisiti, al netto della riassicurazione (+ o )

.

.

2.

Proventi da investimenti:

a)

proventi da partecipazioni,

con indicazione separata di quelli provenienti da imprese collegate .................

.

b)

proventi da altri investimenti,

con indicazione separata di quelli provenienti da imprese collegate .................

aa) proventi da terreni e fabbricati

.

bb)

proventi da altri investimenti

.

.

c)

riprese di rettifiche di valore sugli investimenti

.

d)

profitti sul realizzo di investimenti

.

.

3.

Plusvalenze non realizzate sugli investimenti

.

4.

Altri proventi tecnici, al netto della riassicurazione

.

5.

Oneri relativi ai sinistri, al netto della riassicurazione:

a)

Sinistri pagati

aa)

importo lordo

.

bb)

quote a carico dei riassicuratori ( )

.

.

b)

variazione della riserva sinistri

aa)

importo lordo

.

bb)

quote a carico dei riassicuratori ( )

.

.

.

6.

Variazione delle altre riserve tecniche, al netto della riassicurazione, sempreché non figuri sotto un'altra voce (+ o ):

a)

riserve assicurazione vita

aa)

importo lordo

.

bb)

quote a carico dei riassicuratori ( )

.

.

b)

altre riserve tecniche, al netto della riassicurazione

.

.

7.

Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto della riassicurazione

.

8.

Spese di gestione al netto:

a)

spese di acquisizione

.

b)

variazione delle spese di acquisizione da ammortizzare (+ o )

.

c)

spese di amministrazione

.

d)

provvigioni ricevute dai riassicuratori e partecipazione agli utili ( )

.

.

9.

Oneri relativi agli investimenti:

a)

oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse

.

b)

rettifiche di valore sugli investimenti

.

c)

perdite sul realizzo di investimenti

.

.

10.

Minusvalenze non realizzate sugli investimenti

.

11.

Altri oneri tecnici, al netto della riassicurazione

.

12.

Quote dell'utile degli investimenti assegnati al conto non tecnico ( ) (voce III 4)

.

13.

Totale parziale (risultato del conto tecnico del ramo «vita» (voce III 2)

.

III.

Conto non tecnico 1. Risultato del conto tecnico del ramo «non vita»

(voce I 10)

.

2.

Risultato del conto tecnico del ramo vita (voce II 13)

.

3.

Proventi da investimenti:

a) proventi da partecipazioni,

con indicazione separata di quelli provenienti da imprese collegate .................

.

b)

proventi da altri investimenti,

con indicazione separata di quelli provenienti da imprese collegate .................

aa) proventi da terreni e fabbricati

.

bb)

proventi da altri investimenti

.

.

c)

riprese di rettifiche di valore sugli investimenti

.

d)

profitti nel realizzo degli investimenti

.

.

4.

Quote dell'utile degli investimenti trasferite dal conto tecnico del ramo «vita» (voce II 12)

.

5.

Oneri relativi agli investimenti:

a)

oneri di gestione degli investimenti, compresi gli oneri di interesse

.

b)

rettifiche di valore sugli investimenti

.

c)

perdite sul realizzo di investimenti

.

.

6.

Quote dell'utile degli investimenti, trasferite al conto tecnico del ramo «non vita» (voce I 2)

.

7.

Altri proventi

.

8.

Altri oneri, comprese le rettifiche di valore

.

9.

Imposte sul risultato proveniente dalle attività ordinarie

.

10.

Risultato proveniente dalle attività ordinarie, dopo pagamento delle imposte

.

11.

Proventi straordinari

.

12.

Oneri straordinari

.

13.

Utile (perdita) straordinario/a

.

14.

Imposte sul risultato straordinario

.

15.

Altre imposte non comprese nelle voci precedenti

.

16.

Utile (perdita) di esercizio

.

SEZIONE 6 Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite

Articolo 35

Conto tecnico del ramo «non vita»: voce I 1 a)

Conto tecnico del ramo «vita»: voce II 1 a)

Premi lordi contabilizzati

I premi lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati durante l'esercizio per i contratti di assicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi si riferiscano interamente o parzialmente ad un esercizio successivo, compresi, in particolare:

iii) i premi ancora da contabilizzare, allorché il premio può essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;

iii) - i premi unici e i versamenti destinati all'acquisto di una rendita annuale, e anche

- nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni, nella misura in cui tali premi debbano essere considerati come premi sulla base dei contratti o nella misura in cui la legislazione nazionale prescriva o autorizzi la loro iscrizione tra i premi;

iii)

i sovrappremi per pagamento semestrale, trimestrale o mensile e le prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire le spese dell'impresa;

iv)

in caso di coassicurazione, la quota della totalità dei premi di pertinenza dell'impresa;

iv)

i premi di riassicurazione provenienti da imprese di assicurazione cedenti e retrocedenti, comprese le acquisizioni del portafoglio:

previa deduzione:

- delle cessioni del portafoglio a favore di imprese cedenti e retrocedenti e

- degli annullamenti.

Gli importi di cui sopra non comprendono gli importi delle imposte o tasse riscossi con i premi.

Articolo 36

Conto tecnico del ramo «non vita»: voce I 1 b)

Conto tecnico del ramo «vita»: voce II 1 b)

Premi ceduti in riassicurazione

I premi ceduti in riassicurazione comprendono tutti i premi pagati o da pagare in base a contratti di riassicurazione stipulati dall'impresa di assicurazione. Le acquisizioni del portafoglio da pagare al momento della conclusione o della modifica di contratti di riassicurazione passiva devono essere aggiunte; le cessioni del portafoglio da riprendere devono essere dedotte.

Articolo 37

Conto tecnico del ramo «non vita»: voce I 1 c) e d)

Conto tecnico del ramo «vita»: voce II 1 c)

Variazione della riserva per premi non acquisiti, al netto della riassicurazione.

In attesa di un ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono esigere o permettere che nel ramo vita la variazione della riserva premi non acquisiti sia inclusa nella variazione della riserva del ramo vita.

Articolo 38

Conto tecnico del ramo «non vita»: voce I 4

Conto tecnico del ramo «vita»: voce II 5

Oneri relativi ai sinistri, al netto della riassicurazione.

1. L'onere dei sinistri comprende gli importi pagati a titolo dell'esercizio, maggiorati della riserva per sinistri, diminuiti della riserva per sinistri dell'esercizio precedente.

Gli importi in questione comprendono in particolare le rendite, i riscatti, le variazioni positive o negative della riserva sinistri dovute a operazioni di riassicurazione attiva o passiva, nonché le spese esterne e interne per la gestione dei sinistri e i sinistri avvenuti ma non denunciati di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera a).

Le somme recuperabili in forza di recuperi o surrogazioni ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera d) vanno dedotte.

2. In caso di differenza rilevante tra:

- l'importo della riserva sinistri esistente all'inizio dell'esercizio per sinistri avvenuti in esercizi precedenti e non ancora liquidati, e

- gli indennizzi pagati durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonché l'importo della riserva alla fine dell'esercizio destinata a siffatti sinistri non ancora liquidati

occorre specificare nell'allegato la natura e l'entità di tale differenza.

Articolo 39

Conto tecnico del ramo «non vita»: voce I 6

Conto tecnico del ramo «vita»: voce II 7

Ristorni e partecipazioni agli utili, al netto della riassicurazione

Le partecipazioni agli utili comprendono tutti gli importi, imputabili all'esercizio finanziario, pagati o da pagare agli assicurati o altri beneficiari o accantonati a loro favore, compresi gli importi utilizzati per aumentare le riserve tecniche o per ridurre i premi futuri, purché rappresentino una distribuzione dell'eccedenza o dell'utile derivante dall'attività globale o parziale dell'impresa, previa deduzione degli importi accantonati negli anni precedenti e non più necessari.

I ristorni comprendono gli importi corrispondenti che rappresentano un rimborso parziale dei premi effettuato in base al risultato di singoli contratti.

L'importo rispettivo delle partecipazioni agli utili e dei ristorni è specificato nell'allegato, nel caso in cui sia rilevante.

Articolo 40

Conto tecnico del ramo «non vita»: voce I 7 a)

Conto tecnico del ramo «vita»: voce II 8 a)

Spese di acquisizione

Per «spese di acquisizione» si intendono le spese occasionate dalla conclusione di un contratto di assicurazione. Esse comprendono sia i costi direttamente imputabili, quali le provvigioni di acquisizione, le spese per l'emissione delle polizze assicurative o l'assunzione del contratto nel portafoglio, sia le spese indirettamente imputabili, come le spese di pubblicità o le spese amministrative dovute alle formalità di espletamento delle domande e alla stesura delle polizze.

Gli Stati membri possono prevedere che le provvigioni per il rinnovo figurino alle voci I 7 c) o II 8 c).

Articolo 41

Conto tecnico del ramo «non vita»: voce I 7 c)

Conto tecnico del ramo «vita»: voce II 8 c)

Spese di amministrazione

Le spese di amministrazione comprendono in particolare i costi sostenuti per l'incasso dei premi, la gestione del portafoglio, la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni e della riassicurazione attiva e passiva. Esse comprendono in particolare le spese per il personale, e gli ammortamenti del mobilio e degli attrezzi, purché non debbano essere contabilizzati tra le spese di acquisizione, le spese di liquidazione dei sinistri o i costi sostenuti per gli investimenti.

Articolo 42

Conto tecnico del ramo «vita»: voci II 2 e 9

Conto non tecnico: voci III 3 e 5

Proventi da investimenti e oneri relativi agli investimenti

1. Tutti i proventi e gli oneri connessi con gli investimenti riguardanti il ramo «non vita» devono figurare nel conto non tecnico.

2. Nelle imprese che praticano il ramo «vita» i proventi e gli oneri degli investimenti devono figurare nel conto tecnico del ramo «vita».

3. Nelle imprese che praticano il ramo «vita» e il ramo «non vita», i proventi e gli oneri degli investimenti, nella misura in cui siano direttamente connessi con l'esercizio dell'assicurazione vita, devono figurare nel conto tecnico del ramo «vita».

4. Gli Stati membri possono prescrivere o consentire l'indicazione dei proventi e degli oneri ricavati da investimenti o ad essi imputabili in funzione dell'origine o della destinazione di tali investimenti, prevedendo, se del caso, nuove voci nel conto tecnico del ramo «non vita» analogamente alle corrispondenti voci del conto tecnico del ramo «vita».

Articolo 43

Conto tecnico del ramo «non vita»: voce I 2

Conto tecnico del ramo «vita»: voce II 12

Conto non tecnico: voci III 4 e 6

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti

1. Quando una quota dell'utile degli investimenti viene trasferita al conto tecnico del ramo «non vita», il trasferimento dal conto non tecnico comporta una registrazione negativa alla voce III 6 e una corrispondente registrazione positiva alla voce I 2.

2. Quando una quota dell'utile degli investimenti iscritta nel conto tecnico del ramo «vita» viene trasferita al conto non tecnico, il trasferimento comporta una registrazione negativa alla voce II 12 e una corrispondente registrazione positiva alla voce III 4.

3. Gli Stati membri possono prescrivere il tipo e l'entità del trasferimento di utili degli investimenti da una parte del conto profitti e perdite ad altre. In ogni caso le ragioni di tale trasferimento e la base applicata per il calcolo sono specificate nell'allegato; se del caso, è sufficiente un riferimento al testo normativo in questione.

Articolo 44

Conto tecnico del ramo «vita»: voci II 3 e II 10

Plusvalenze e minusvalenze non realizzate sugli investimenti

1. Gli Stati membri possono consentire che nel ramo «vita» sia iscritta nelle voci II 3 e II 10 del conto profitti e perdite la totalità o parte della variazione della differenza tra:

- la valutazione degli investimenti al valore corrente, o secondo uno dei metodi di cui all'articolo 33, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE, e

- la loro valutazione al valore di acquisizione.

Gli Stati membri esigono comunque che gli importi contemplati nel primo comma siano iscritti alle voci precitate qualora si riferiscano alla voce D dell'attivo.

2. Gli Stati membri che esigono o autorizzano la valutazione al valore corrente degli investimenti di cui alla voce C dell'attivo possono autorizzare nell'ambito del ramo «non vita» l'iscrizione in un'eventuale voce III 3 bis e in un'eventuale voce III 5 bis del conto profitti e perdite della totalità o di una parte della variazione della differenza tra la valutazione degli investimenti al valore corrente e la valutazione al valore di acquisizione.

SEZIONE 7 Regole di valutazione

Articolo 45

L'articolo 32 della direttiva 78/660/CEE, il quale stabilisce che la valutazione delle voci dei conti annuali è basata sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione, è applicabile agli investimenti, fatti salvi gli articoli da 46 a 49 della presente direttiva.

Articolo 46

1. Gli Stati membri possono prescrivere o permettere che gli investimenti di cui alla voce C dell'attivo siano valutati in base al loro valore corrente calcolato conformemente agli articoli 48 e 49.

2. Gli investimenti di cui alla voce D dell'attivo sono valutati al valore corrente.

3. Quando gli investimenti sono stati valutati al valore di acquisizione, il loro valore corrente è indicato nell'allegato.

Tuttavia, gli Stati membri in cui, al momento della notifica della presente direttiva, gli investimenti sono valutati al valore di acquisizione, hanno la facoltà di prevedere che le imprese di assicurazione indichino nell'allegato, per la prima volta, il valore corrente degli investimenti della voce C I dell'attivo entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 70, paragrafo 1 ed il valore corrente degli altri investimenti entro tre anni dalla stessa data.

4. Quando gli investimenti sono valutati al valore corrente, il loro valore di acquisizione è indicato nell'allegato.

5. Lo stesso metodo di valutazione è applicato a tutti gli investimenti inclusi in una voce designata da un numero arabo o nella voce C I dell'attivo.

6. Il metodo applicato a ciascuna voce degli investimenti è precisato nell'allegato.

Articolo 47

Quando agli investimenti viene applicato il valore corrente, si applica l'articolo 33, paragrafo 2 e 3 della direttiva 78/660/CEE, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 31 e 44 della presente direttiva.

Articolo 48

1. Nel caso degli investimenti diversi dai terreni e fabbricati, per valore corrente s'intende il valore di mercato, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.

2. Quando gli investimenti sono quotati presso una borsa riconosciuta, per valore di mercato s'intende il valore alla data di chiusura dello stato patrimoniale o nell'ultimo giorno di transazioni in borsa che precede tale data, se la data di chiusura dello stato patrimoniale non è un giorno di transazioni.

3. Quando esiste un mercato per investimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 2, per valore di mercato s'intende il prezzo medio a cui tali investimenti sono stati negoziati alla data di chiusura dello stato patrimoniale o, quando il giorno di chiusura dello stato patrimoniale non è un giorno di mercato, nell'ultimo giorno di transazioni che precede tale data.

4. Qualora alla data di elaborazione dei conti gli investimenti di cui ai paragrafi 2 o 3 siano stati venduti o si abbia intenzione di venderli a breve termine, dal valore di mercato sono dedotti i costi di realizzo effettivi o stimati.

5. Salvo il caso in cui si applichi il metodo dell'equivalenza conformemente all'articolo 59 della direttiva 78/660/CEE, tutti gli altri investimenti sono valutati in base ad una stima prudente del loro valore probabile di realizzo.

6. In tutti i casi, il metodo di valutazione è descritto con precisione nell'allegato e la sua scelta è debitamente motivata.

Articolo 49

1. Nel caso di terreni e fabbricati, per valore corrente s'intende il valore di mercato determinato alla data di valutazione, eventualmente ridotto in base alle modalità indicate nei paragrafi 4 e 5.

2. Per valore di mercato s'intende il prezzo a cui i terreni e i fabbricati potrebbero essere venduti con contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza, alla data della valutazione, presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta pubblica sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano la vendita regolare e che un periodo normale, tenuto conto della natura del bene, sia disponibile per negoziare la vendita.

3. Il valore di mercato è determinato attraverso una valutazione distinta di ogni terreno e di ogni fabbricato, effettuata almeno ogni cinque anni secondo un metodo generalmente riconosciuto o secondo un metodo riconosciuto dalle autorità di vigilanza in campo assicurativo. Non si applica l'articolo 35, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 78/660/CEE.

4. Qualora, dopo l'ultima valutazione effettuata in conformità al paragrafo 3, il valore di un terreno o di un fabbricato sia diminuito, si effettua l'opportuna rettifica di valore. Il valore inferiore così risultante non deve essere aumentato negli stati patrimoniali successivi, salvo che tale aumento non risulti da una nuova determinazione del valore di mercato effettuata conformemente ai paragrafi 2 e 3.

5. Qualora alla data di compilazione dei conti i terreni e fabbricati siano stati venduti o debbano essere venduti a breve termine, dal valore ottenuto in conformità dei paragrafi 2 e 4 sono dedotti i costi di realizzo effettivi o stimati.

6. Qualora sia impossibile determinare il valore di mercato di un terreno o di un fabbricato, si considera che sia il valore corrente il valore ottenuto sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

7. Nell'allegato sono indicati il metodo seguito per la determinazione del valore corrente dei terreni e fabbricati, nonché la loro ripartizione per esercizio di valutazione.

Articolo 50

L'eventuale applicazione dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE alle imprese di assicurazione avviene secondo le modalità seguenti:

a) il paragrafo 1, lettera a) è applicabile agli elementi dell'attivo della voce F I definita all'articolo 6 della presente direttiva;

b)

il paragrafo 1, lettera c) è applicabile agli elementi dell'attivo delle voci C I, II, III, IV, F I (ad eccezione delle scorte) e F III, definite all'articolo 6 della presente direttiva.

Articolo 51

L'articolo 35 della direttiva 78/660/CEE è applicabile alle imprese di assicurazione secondo le modalità seguenti:

a)

esso è applicabile agli elementi dell'attivo delle voci B e C e agli attivi immobilizzati della voce F I definita all'articolo 6 della presente direttiva;

b)

il paragrafo 1, lettera c) aa) è applicabile agli elementi dell'attivo delle voci C II, III, IV e F III definite all'articolo 6 della presente direttiva.

Gli Stati membri possono prescrivere che si effettuino rettifiche di valore su valori mobiliari che figurano tra gli investimenti e per dare a tali elementi il valore inferiore attribuito loro alla data di chiusura dello stato patrimoniale.

Articolo 52

L'articolo 38 della direttiva 78/660/CEE è applicabile agli elementi dell'attivo della voce F I definita all'articolo 6 della presente direttiva.

Articolo 53

L'articolo 39 della direttiva 78/660/CEE è applicabile agli elementi dell'attivo delle voci E I, II e III e F II definite all'articolo 6 dalla presente direttiva.

Articolo 54

Nell'assicurazione del ramo non vita l'importo delle spese di acquisizione da ammortizzare è calcolato su una base compatibile con quella applicata per i premi non acquisiti.

Nell'assicurazione del ramo vita, il calcolo dell'importo delle spese di acquisizione da ammortizzare può essere compreso nel calcolo attuariale di cui all'articolo 59.

Articolo 55

1. a) Qualora non siano stati valutati al valore di mercato, le obbligazioni e gli altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C II e III dell'attivo sono iscritti nello stato patrimoniale al loro prezzo di acquisto. Gli Stati membri, tuttavia, possono permettere o prescrivere che tali titoli siano iscritti nello stato patrimoniale al loro prezzo di rimborso.

b)

Qualora il costo d'acquisizione dei titoli di cui alla lettera a) sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza va iscritta tra le spese nel conto profitti e perdite. Gli Stati membri, tuttavia, possono permettere o prescrivere di ammortizzarla per quote, entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi. Tale differenza è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato.

c)

Qualora il costo d'acquisizione dei titoli di cui alla lettera a) sia inferiore al loro prezzo di rimborso, gli Stati membri possono permettere o prescrivere che la differenza sia iscritta tra i proventi, per quote scaglionate sull'arco del periodo restante fino alla scadenza. Tale differenza è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nell'allegato.

2. Se obbligazioni o altri titoli a reddito fisso che non sono valutati al valore di mercato sono venduti prima della scadenza e il ricavato di tale vendita è utilizzato per l'acquisto di altre obbligazioni o titoli a reddito fisso, gli Stati membri possono permettere che la differenza tra il ricavato della vendita e il valore di registro sia suddivisa in modo uniforme sulla durata residua dell'investimento originario.

Articolo 56

Riserve tecniche

L'importo delle riserve tecniche deve essere sempre sufficiente a consentire all'impresa di far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

Articolo 57

Riserva per premi non acquisiti

1. In linea di massima la riserva premi non acquisiti va calcolata separatamente per ciascun contratto di assicurazione. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'utilizzazione di metodi statistici, in particolare metodi proporzionali o forfettari, quando è probabile che diano approssimativamente i medesimi risultati dei calcoli eseguiti per ogni singolo contratto.

2. Nei rami assicurativi in cui il ciclo del rischio non permette l'applicazione del metodo pro rata temporis, vanno applicati metodi di calcolo che tengano conto della diversa evoluzione del rischio nel corso del tempo.

Articolo 58

Riserva per rischi in corso

La riserva per rischi in corso di cui all'articolo 26 è calcolata in base ai sinistri ed alle spese d'amministrazione che dovessero verificarsi dopo la fine dell'esercizio e che siano coperti da contratti conclusi prima di tale data, nella misura in cui l'importo stimato superi quello della riserva per premi non acquisiti ed i premi esigibili relativi a detti contratti.

Articolo 59

Riserva per l'assicurazione vita

1. In linea di massima la riserva per l'assicurazione vita è calcolata separatamente per ogni contratto di assicurazione. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'utilizzazione di metodi statistici o matematici quando è probabile che diano approssimativamente gli stessi risultati dei calcoli eseguiti per ogni singolo contratto. Nell'allegato è riportato un prospetto delle principali ipotesi su cui si basano i calcoli.

2. Il calcolo è effettuato con frequenza annuale da un esperto attuariale o da qualsiasi altra persona esperta in materia, sulla base di metodi attuariali riconosciuti.

Articolo 60

Calcolo della riserva sinistri

1. Ramo «non vita»

a) In linea di massima la riserva deve essere accantonata separatamente per ciascun sinistro in misura pari alle future spese prevedibili. Possono essere utilizzati metodi statistici purché, tenuto conto della natura dei rischi, la riserva costituita risulti sufficiente; tuttavia gli Stati membri possono subordinare l'utilizzazione di tali metodi ad un'autorizzazione preventiva.

b)

La riserva deve tener conto anche dei sinistri avvenuti ma non denunciati alla data di chiusura dello stato patrimoniale; per il calcolo di questa riserva deve essere tenuto conto dell'esperienza passata per quanto riguarda il numero e l'importo dei sinistri denunciati dopo la chiusura dello stato patrimoniale.

c)

Le spese di liquidazione dei sinistri devono essere comprese nel calcolo della riserva, indipendentemente dalla loro origine.

d)

Le somme recuperabili provenienti dall'acquisizione dei diritti degli assicurati nei confronti dei terzi (surrogazione) oppure dall'ottenimento della proprietà legale dei beni assicurati (recupero), sono dedotte dall'importo della riserva sinistri e stimate con prudenza. Tali importi sono indicati nell'allegato nel caso in cui siano rilevanti.

e)

In deroga alla lettera d), gli Stati membri possono prescrivere o permettere l'iscrizione nell'attivo dell'importo delle somme recuperabili.

f)

Se devono essere pagati indennizzi di un sinistro in forma di rendita, gli importi da accantonare a tal fine sono calcolati in base a metodi attuariali riconosciuti.

g)

È vietato qualsiasi deduzione o sconto implicito, sia che risulti dall'iscrizione nella riserva sinistri di un valore attuale inferiore all'importo prevedibile per la liquidazione futura di un sinistro, sia operata in altre forme.

Gli Stati membri possono prevedere che si proceda ad una deduzione o sconto esplicito per tener conto dei proventi degli investimenti. Tale deduzione o sconto può essere effettuato solo alle condizioni seguenti:

iii) la data media prevista per la liquidazione dei sinistri è almeno posteriore di quattro anni alla data di elaborazione dei conti;

iii)

la deduzione o sconto è fatto su una base prudenziale riconosciuta; l'autorità competente deve essere previamente informata di ogni cambiamento di metodo;

iii)

per il calcolo del costo totale della liquidazione dei sinistri l'impresa tiene conto di tutti i fattori che potrebbero maggiorare tale costo;

iv)

per stabilire un modello affidabile di cadenza dei pagamenti dei sinistri l'impresa dispone di dati sufficienti;

iv)

il tasso d'interesse utilizzato per l'attualizzazione non supera una stima prudente pendente del tasso di rendimento degli attivi posti a copertura delle riserve per sinistri durante il periodo necessario al pagamento di questi sinistri. Inoltre non è superiore al più basso dei tassi seguenti:

- tasso di rendimento degli attivi precitati negli ultimi cinque anni;

- tasso di rendimento degli attivi precitati nell'anno precedente l'elaborazione dello stato patrimoniale.

Quando l'impresa proceda ad una deduzione o sconto, essa deve indicare nell'allegato l'importo globale delle riserve prima della deduzione o sconto, le famiglie di sinistri per cui è effettuata una deduzione o sconto, nonché, per ogni famiglia di sinistri, i metodi utilizzati, in particolare i tassi presi in considerazione per le valutazioni previste nel comma precedente, punti iii e v) ed i criteri presi in considerazione per la valutazione del periodo che deve decorrere prima della liquidazione dei sinistri.

2. Ramo «vita»

a) L'importo della riserva sinistri è pari alla somma dovuta ai beneficiari aumentata delle spese di liquidazione dei sinistri. Essa comprende la riserva per sinistri avvenuti ma non denunciati.

b)

Gli Stati membri possono prescrivere l'iscrizione nella voce C 2 del passivo degli importi di cui alla lettera a).

Articolo 61

1. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere o permettere l'applicazione di uno dei metodi sotto indicati qualora, per la natura del ramo o del tipo di assicurazione in questione, nel momento dell'elaborazione dei conti annuali le informazioni sui premi da ricevere e/o sui sinistri da pagare, per l'esercizio di sottoscrizione, siano insufficienti per permettere una valutazione accurata.

Primo metodo

L'eccedenza dei premi contabilizzati rispetto ai sinistri e alle spese pagate per i contratti con decorrenza nell'esercizio di sottoscrizione forma una riserva tecnica che viene inclusa nella riserva tecnica sinistri alla voce C 3 del passivo dello stato patrimoniale. Detta riserva può essere calcolata anche in base ad una determinata percentuale dei premi contabilizzati, qualora l'applicazione di tale metodo sia opportuna, a motivo del carattere particolare del rischio assicurato. Non appena risulti necessario, l'importo di questa riserva tecnica viene aumentato in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri. Non appena siano stati raccolti dati sufficienti e, al più tardi, alla fine del terzo esercizio, successivo a quello di sottoscrizione, la riserva tecnica costituita con questo metodo è sostituita da una riserva per sinistri, stimata secondo le modalità abituali.

Secondo metodo

Le cifre indicate nella globalità del conto tecnico o in talune sue voci si riferiscono a un anno che precede in tutto o in parte l'esercizio finanziario. Tale esercizio finanziario non deve essere precedente di oltre dodici mesi. L'importo delle riserve tecniche indicato nei conti annuali è aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri.

2. Quando viene adottato uno dei metodi di cui al paragrafo 1, esso è applicato sistematicamente nel corso degli esercizi successivi, a meno che le circostanze giustifichino un cambiamento. L'applicazione di uno dei metodi suddetti è indicata e debitamente motivata nell'allegato; in caso di modifica del metodo applicato, nell'allegato devono essere illustrate le conseguenze sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. Quando si applica il primo metodo, viene indicata nell'allegato la durata del periodo che trascorre prima che venga costituita una riserva per sinistri calcolata secondo le modalità abituali. Quando si applica il secondo metodo, vengono specificati nell'allegato l'intervallo che separa l'esercizio finanziario considerato da quello al quale risalgono i dati e l'ampiezza delle operazioni prese in considerazione.

3. Ai fini del presente articolo si intende per «esercizio di sottoscrizione» l'esercizio finanziario a partire dalla data di entrata in vigore dei contratti di assicurazione del ramo o tipo in questione.

Articolo 62

In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri che prescrivono la costituzione di riserve di perequazione stabiliscono le norme di valutazione applicabili a tali riserve.

SEZIONE 8 Contenuto dell'allegato

Articolo 63

In luogo delle informazioni previste dall'articolo 43, paragrafo 1, punto 8 della direttiva 78/660/CEE, le imprese di assicurazione devono fornire le informazioni seguenti:

III. Nel ramo «non vita», l'allegato deve indicare:

1) i premi lordi contabilizzati,

2)

i premi lordi acquisiti,

3)

gli oneri lordi dei sinistri,

4)

le spese lorde di gestione,

5)

il saldo di riassicurazione.

Questi importi sono ripartiti tra assicurazione diretta e riassicurazione attiva se la riassicurazione attiva rappresenta almeno il 10 % dell'importo complessivo dei premi lordi contabilizzati e ulteriormente articolati nell'assicurazione diretta tra i gruppi di rami seguenti:

- infortuni e malattie;

- assicurazione autoveicoli, responsabilità civile;

- assicurazione autoveicoli, altri rami;

- assicurazioni marittime, aeronautiche e trasporti;

- incendio e altri danni ai beni;

- responsabilità civile;

- credito e cauzione;

- tutela giudiziaria;

- assistenza;

- varie.

La ripartizione per gruppi di rami all'interno dell'assicurazione diretta non è richiesta qualora l'importo dei premi lordi contabilizzati nell'attività di assicurazione diretta per il gruppo in questione non superi 10 milioni di ecu. Tuttavia le imprese devono comunque specificare gli importi riguardanti i tre più importanti gruppi di rami della loro attività.

III.

Nel ramo «vita», l'allegato deve indicare:

1) i premi lordi contabilizzati, ripartiti tra assicurazione diretta e riassicurazione attiva, se quest'ultima rappresenta almeno il 10 % dell'importo complessivo dei premi lordi e ulteriormente articolati nell'assicurazione diretta tra:

a) iii) premi individuali;

iii)

premi per contratti di gruppo;

b)

iii)

premi periodici;

iii)

premi unici;

c)

iii) premi per contratti senza partecipazione agli utili;

iii)

premi per contratti con partecipazione agli utili;

iii)

premi per contratti quando il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati.

L'indicazione dell'importo relativo alle categorie a), b) e c) non è necessaria se detto importo non supera il 10 % dell'importo complessivo dei premi lordi contabilizzati nell'attività di assicurazione diretta;

2)

il saldo di riassicurazione.

III.

Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 4, l'allegato deve indicare i premi lordi distinti tra ramo «non vita» e ramo «vita».

IV.

In tutti i casi, l'allegato deve indicare l'importo complessivo dei premi lordi nell'assicurazione diretta provenienti da contratti conclusi dall'impresa di assicurazione:

- nello Stato membro in cui ha la sede,

- negli altri Stati membri,

- negli altri paesi,

resta inteso che l'indicazione dell'importo relativo a ciascuno Stato membro o paese terzo non è necessaria quando detto importo non supera il 5 % dell'importo complessivo dei premi lordi.

Articolo 64

Le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare nell'allegato le provvigioni per l'attività di assicurazione diretta contabilizzate durante l'esercizio. L'obbligo riguarda le provvigioni di qualsiasi tipo, in particolare le provvigioni di acquisizione, rinnovo, incasso e gestione del portafoglio.

SEZIONE 9 Disposizioni relative ai conti consolidati

Articolo 65

1. Salvo disposizioni contrarie della presente sezione, le imprese di assicurazione redigono conti consolidati e una relazione consolidata di gestione in conformità della direttiva 83/349/CEE.

2. Nella misura in cui uno Stato membro non si sia avvalso dell'articolo 5 della direttiva 83/349/CEE, il paragrafo 1 è applicabile altresì alle imprese madri aventi come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni presso imprese figlie, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, allorché le imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione.

Articolo 66

La direttiva 83/349/CEE è applicabile secondo le modalità seguenti:

1) gli articoli 4, 6 e 40 non sono applicabili;

2) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino, cioè concernenti:

- l'importo delle immobilizzazioni e

- l'importo netto del volume d'affari

sono sostituite da informazioni relative ai premi lordi contabilizzati, ai sensi dell'articolo 35 della presente direttiva.

3)

Uno Stato membro può applicare l'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE quando due o più imprese di assicurazione che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, sono sottoposte ad una direzione unitaria senza che essa debba essere stabilita in virtù di un contratto o di una clausola statutaria. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

4)

Gli Stati membri possono consentire deroghe all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 83/349/CEE quando le operazioni sono state concluse alle normali condizioni del mercato e hanno conferito diritti agli assicurati. Queste deroghe sono indicate e, qualora abbiano un effetto non irrilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di tutte le imprese comprese nel consolidamento, ne va fatta menzione nell'allegato dei conti consolidati.

5)

L'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 83/349/CEE è applicabile a condizione che la data della chiusura dello stato patrimoniale di un'impresa compresa nel consolidamento non sia anteriore di più di sei mesi alla data di chiusura dei conti consolidati.

6)

L'articolo 29 della direttiva 83/349/CEE non è applicabile agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese comprese nel consolidamento è basata sull'applicazione di disposizioni specifiche al campo assicurativo né agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore inoltre hanno un'incidenza sui diritti dei contraenti dell'assicurazione o ne sono la base. Se è applicata tale deroga, ne va fatta menzione nell'allegato dei conti consolidati.

Articolo 67

Gli Stati membri possono prescrivere o permettere che, esclusivamente nei conti consolidati, tutti i proventi ed oneri degli investimenti siano indicati nel conto non tecnico, anche quando detti proventi e oneri sono connessi con l'attività di assicurazione del ramo «vita».

Inoltre gli Stati membri possono in questi casi prescrivere o permettere che sia assegnata una parte degli utili degli investimenti al conto tecnico dell'assicurazione del ramo «vita».

SEZIONE 10 Pubblicità

Articolo 68

1. I conti annuali delle imprese di assicurazione regolarmente approvati e la relazione sulla gestione nonché la relazione della persona incaricata del controllo dei conti formano oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE (;).

(;) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può consentire che la relazione sulla gestione non costituisca oggetto della pubblicità prevista al primo comma. In tal caso, la relazione sulla gestione è tenuta a disposizione del pubblico presso la sede dell'impresa nello Stato membro in questione. Di tale relazione gli interessati possono ottenere copia integrale o parziale su semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

2. Il paragrafo 1 è applicabile altresì ai conti consolidati regolarmente approvati e alla relazione consolidata sulla gestione nonché alla relazione della persona incaricata del controllo dei conti.

3. Tuttavia, qualora l'impresa di assicurazione che ha redatto i conti annuali o i conti consolidati sia organizzata in una forma diversa da quelle elencate all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE e non sia soggetta, a norma della legislazione nazionale, per i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a un obbligo di pubblicità analogo a quello previsto all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, essa deve almeno tenerli a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale. Deve essere possibile ottenere copia di questi documenti su semplice richiesta. Il prezzo di tale copia non deve superare il costo amministrativo.

4. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni, qualora venga omessa la pubblicità contemplata dal presente articolo.

SEZIONE 11 Disposizioni finali

Articolo 69

Il comitato di contatto istituito dall'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE riunito in una composizione appropriata, ha altresì il compito:

a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, l'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione, in particolare sui problemi concreti della sua applicazione;

b)

di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.

Articolo 70

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni di cui al paragrafo 1 siano applicate per la prima volta ai conti annuali e ai conti consolidati degli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 1995 o nel corso dell'anno civile 1995.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 71

Il Consiglio, su proposta della Commissione, procede cinque anni dopo la data prevista dall'articolo 70, paragrafo 2 all'esame e, se del caso, alla revisione di qualsiasi disposizione della presente direttiva la quale preveda una facoltà per gli Stati membri in funzione dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva, e in particolare degli obiettivi di maggior trasparenza e armonizzazione più approfondita delle sue prescrizioni.

Articolo 72

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

(1) GU n. C 131 del 18. 4. 1987, pag. 1.

(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 93 e GU n. C 326 del 16. 12. 1991.

(3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 13.

(4) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(5) GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60.

(6) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

(7) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

(8) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 44.

(1) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RELATIVE AL LLOYD'S

A. Disposizioni generali

Ai fini della presente direttiva sia il Lloyd's che i sindacati del Lloyd's sono considerati imprese di assicurazione.

Fatti salvi i necessari adeguamenti che figurano alla sezione B:

- i sindacati del Lloyd's devono redigere conti annuali («conti dei sindacati») e

- il Lloyd's deve redigere, in sostituzione dei conti consolidati richiesti in forza della direttiva 83/349/CEE, conti aggregati («conti aggregati»).

Nel presente allegato i termini «conti del Lloyd's» coprono i due tipi di conti di cui sopra.

B.

Disposizioni particolari

1. Contenuto dei conti dei sindacati

Fatto salvo il paragrafo 9, i conti dei sindacati sono stabiliti cumulativamente per tre esercizi e comprendono un conto di gestione («underwriting account») per ciascuno esercizio nonché uno stato patrimoniale relativo a tutti gli esercizi. I conti elaborati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi sono denominati anni aperti («open years»). Il conto di gestione è elaborato per analogia con le disposizioni che disciplinano l'elaborazione del conto profitti e perdite; esso indica inoltre:

a) i movimenti relativi a ciascuna voce dopo la data di chiusura del precedente esercizio;

b)

il limite di emissione dei premi del sindacato per l'esercizio in questione.

2.

Contenuto dei conti aggregati

I conti aggregati sono stabiliti cumulando i conti di tutti i sindacati del Lloyd's. Contengono una nota che contempla informazioni:

a) sulle operazioni effettuate tra i sindacati, compresi i premi emessi e i sinistri rimborsati;

b)

il metodo per prendere in considerazione gli esercizi di transizione («run-off years of account») di cui al paragrafo 9;

c)

il metodo di calcolo del limite di emissione di premi dei singoli membri dei sindacati del Lloyd's.

3.

Capitale

Il Lloyd's e i singoli sindacati del Lloyd's sono esentati dall'obbligo di fornire rispettivamente nei conti aggregati e nei conti dei sindacati le indicazioni corrispondenti alle voci A I («Capitale sottoscritto o fondi equivalenti»), A II («Sovrapprezzi di emissione») e A IV («Riserve») del passivo. In sostituzione di tali indicazioni il Lloyd's fornisce una nota che accompagna i suoi conti aggregati, comportante gli elementi seguenti:

a) Risorse personali dei membri:

1) Depositi presso il Lloyd's

2)

Fondo riserva personale

3)

Fondo speciale di riserva

4)

Altre risorse dichiarate

b)

Risorse centrali del Lloyd's:

1)

Attività nette del fondo centrale

2)

Attività nette della «Corporation of Lloyd's»

4.

Regime fiscale

a) Il Lloyd's e i singoli sindacati del Lloyd's sono esentati dall'obbligo di fornire, rispettivamente nei conti aggregati e nei conti dei sindacati, le indicazioni corrispondenti alle voci E 2 («Fondi per imposte») e G V («Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale») del passivo, unicamente per quanto attiene ai debiti fiscali, e alle voci III.9 («Imposte sul risultato preveniente dalle attività ordinarie») e III.14 («Imposte sul risultato straordinario») del conto profitti e perdite, salvo che si tratti di somme dedotte alla fonte.

b)

Tuttavia tutti i conti del Lloyd's sono accompagnati da una nota in cui si precisa il motivo per cui un onere d'imposta non è indicato e si stabilisce l'aliquota d'imposta di base applicabile per gli importi trattenuti alla fonte.

5.

Principi contabili

a) Impresa in attività

Il principio dell'impresa in attività di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 78/660/CEE non è applicabile ai conti del Lloyd's.

b)

Ratei e risconti

Il principio dei ratei e risconti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 78/660/CEE non è applicabile ai conti del Lloyd's.

c)

Assegnazione dei proventi

Entro tre anni a decorrere dalla data indicata nell'articolo 70, paragrafo 1 della presente direttiva, il Lloyd's e i sindacati del Lloyd's sono tenuti ad assegnare i proventi relativi ai contratti di assicurazione agli esercizi dei sindacati secondo la data di entrata in vigore del contratto.

d)

Altri principi contabili

In tutti i conti del Lloyd's:

- a voci simili sono applicate regole uniformi,

- si tiene conto delle somme recuperabili dai riassicuratori per quanto riguarda gli esercizi aperti quando il sindacato ha pagato l'indennizzo e

- le spese di gestione sono imputate all'esercizio contabile cui si riferiscono.

6.

Riserve tecniche

Fatto salvo il paragrafo 9 della presente sezione e in deroga agli articoli 56 e 60 della presente direttiva, le riserve tecniche non appaiono nei conti del Lloyd's.

Tuttavia:

a) il conto di gestione degli anni aperti fa risultare l'eccedenza dei premi ricevuti rispetto ai sinistri e agli oneri pagati, per analogia con l'articolo 61 della presente direttiva;

b)

alla chiusura dell'esercizio viene calcolata e indicata conformemente al paragrafo 8 della presente sezione una riserva per sinistri.

7.

Anni aperti («Open years»)

I sindacati devono elaborare i conti aperti sulla base delle operazioni di cassa.

8.

Premi per quota di riassicurazione da liquidare («Reinsurance to close»)

Fatto salvo il paragrafo 9, i conti dei sindacati sono chiusi dopo tre anni con il pagamento di un premio («Reinsurance to close»); i sindacati devono fornire almeno le informazioni seguenti:

- Valore lordo dei sinistri denunciati

.

- Somme da recuperare presso i riassicuratori ( )

.

- Valore netto dei sinistri denunciati

.

- Riserva per valore lordo dei sinistri avvenuti, ma non denunciati

.

- Somme da recuperare presso i riassicuratori ( )

.

- Riserve per valore netto dei sinistri avvenuti, ma non denunciati

.

- Premi netti per quota in riassicurazione da liquidare («Reinsurance to close») in chiusura d'esercizio

.

9.

Esercizi contabili da liquidare («run-off years of account»)

a) Ai fini del presente paragrafo, un esercizio contabile da liquidare («run-off year of account») è un esercizio per cui, alla data in cui normalmente sarebbe chiuso conformemente al paragrafo 8, esiste un'incertezza che impedisce di calcolare il premio della quota in riassicurazione («reinsurance to close») e quindi l'esercizio rimane aperto fintantoché l'incertezza è dissipata.

b)

Nel contesto di ciascun esercizio contabile da liquidare, i conti dei sindacati comportano un conto di gestione in cui è indicato l'importo posto in riserva per coprire tutti gli impegni in corso, noti e non noti, importo che rappresenta una riserva per sinistri stimata secondo la forma abituale.

10.

Iscrizione a bilancio dei depositi presso imprese cedenti

Per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data indicata all'articolo 70, paragrafo 1 della presente direttiva, il Lloyd's e i sindacati del Lloyd's non devono fornire le indicazioni corrispondenti alla voce C IV («Depositi presso imprese cedenti») dell'attivo.

11.

Ramo «vita»

In deroga all'articolo 33, paragrafo 3 della presente direttiva, il ramo «vita» del Lloyd's (assicurazione decesso pura per un periodo non superiore a 10 anni) può essere presentato nei conti del Lloyd's secondo la configurazione prescritta dall'articolo 34, rubrica I per il ramo «non vita».

12.

Premi lordi

In deroga all'articolo 35 della presente direttiva, i premi lordi possono essere indicati al netto delle provvigioni. In aggiunta alle prescrizioni dell'articolo precitato relative alle voci I 1 a) e II 1 a) («Premi lordi contabilizzati» del conto profitti e perdite), ai conti va unita una nota che indichi:

- nei conti dei sindacati, la base a cui sono commisurate le commissioni e provvigioni, e precisi il tasso medio stimato delle commissioni e provvigioni per ciascuna grande categoria di polizze emesse dal sindacato;

- nei conti aggregati, il tasso medio stimato delle commissioni e provvigioni sull'insieme del mercato.

13.

Contenuto dell'allegato dei conti del Lloyd's

Nell'allegato dei conti del Lloyd's, i premi lordi devono essere intesi nel senso indicato al paragrafo 12.

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