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Document 12012JN03/07

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - ALLEGATO III Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni - 7. POLITICA REGIONALE E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI STRUTTURALI

GU L 112 del 24.4.2012, p. 52–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 300 del 9.11.2013, p. 53–60 (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1300 e 32013R1303

24.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/6


ALLEGATO III

Elenco di cui all'articolo 15 dell'atto di adesione: adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni

7.   POLITICA REGIONALE E COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI STRUTTURALI

1.

32006 R 1083: Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25)

a)

All'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Per la Croazia, la data di tale verifica è il 31 dicembre 2017.»

b)

All'articolo 18, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell’allegato I, ammontano a 308 417 037 817 EUR.»

c)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Risorse per l'obiettivo “Convergenza”

Le risorse complessive destinate all’obiettivo “Convergenza” ammontano all'81,56 % delle risorse di cui all’articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 529 800 379 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 70,50 % (ossia, in totale, 177 324 921 223 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

b)

il 4,98 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

c)

il 23,23 % (ossia, in totale, 58 433 589 750 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;

d)

l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.»

d)

All'articolo 20, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le risorse complessive destinate all'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” ammontano al 15,93 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 49 127 784 318 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti:».

e)

All'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le risorse complessive destinate all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all’articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 759 453 120 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti:

a)

il 73,86 % (ossia, in totale, 5 583 386 893 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

b)

il 20,95 % (ossia, in totale, 1 583 594 654 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile;

c)

il 5,19 % (ossia, in totale, 392 471 574 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2.   Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 817 691 234 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.»

f)

All'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, la Croazia può ripartire la dotazione finanziaria assegnatale nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” tra le tre componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nella prospettiva di conseguire un livello elevato di efficienza e semplificazione.»

g)

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza

Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato dagli Stati membri, ad eccezione della Croazia, secondo quanto disposto dall'articolo 50.»

h)

L’articolo 28 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, il quadro di riferimento strategico nazionale copre il periodo che va dalla data di adesione al 31 dicembre 2013.»;

ii)

al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«La Croazia trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro tre mesi dalla data di adesione.»

i)

All'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla Croazia.»

j)

All'articolo 32, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, la Commissione adotta la decisione recante approvazione di un programma operativo da finanziare nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013 entro il 31 dicembre 2013. In tale programma operativo la Croazia prende in considerazione le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione e lo presenta alla Commissione al più tardi tre mesi dalla data di adesione.»

k)

All'articolo 33, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, i programmi operativi adottati anteriormente alla data di adesione possono essere riveduti solo ai fini di un maggior allineamento con il presente regolamento.»

l)

All'articolo 49, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, la valutazione ex post dei programmi operativi è ultimata entro il 31 dicembre 2016.»

m)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 51 bis

Gli articoli 50 e 51 non si applicano alla Croazia.»

n)

All'articolo 53, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, o per i programmi di cui la Croazia sia un paese partecipante, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR.»

o)

All'articolo 56, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, le spese sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi tra la data di inizio dell'ammissibilità delle spese fissata in conformità degli strumenti adottati in virtù del regolamento (CE) n. 1085/2006 e il 31 dicembre 2016. Tuttavia, per i programmi operativi adottati dopo l'adesione, le spese per una partecipazione dei Fondi sono ammissibili dalla data di adesione, a meno che nella decisione relativa al programma operativo in questione non sia indicata una data successiva.»

p)

All'articolo 56, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Nonostante le disposizioni specifiche in materia di ammissibilità di cui all'articolo 105 bis, i criteri fissati dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi per la Croazia non si applicano alle operazioni per le quali la decisione di approvazione è stata adottata anteriormente alla data di adesione e che facevano parte degli strumenti adottati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006.»

q)

All'articolo 62, il paragrafo 1 è così modificato:

i)

alla lettera c), dopo primo comma è inserito il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, l'autorità di audit di un programma operativo presenta alla Commissione un aggiornamento del piano annuale di lavoro di audit di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1), entro tre mesi dalla data di adesione.

ii)

alla lettera d), punto i), è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, il primo rapporto annuale di controllo è presentato entro il 31 dicembre 2013 e copre il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 giugno 2013. I rapporti successivi, che coprono i periodi dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2015 e dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016, sono presentati alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, il 31 dicembre 2015 e il 31 dicembre 2016. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1o luglio 2016 sono incluse nel rapporto di controllo finale a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);»

iii)

alla lettera e) è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 è presentata alla Commissione una dichiarazione di chiusura accompagnata dal rapporto di controllo finale.»

r)

All'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 l'autorità di gestione trasmette un rapporto finale di esecuzione del programma operativo.»

s)

L’articolo 71 è così modificato:

i)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Fatto salvo il paragrafo 1, nel più breve tempo possibile dopo la data di adesione o, al più tardi, prima che la Commissione effettui qualsiasi pagamento, la Croazia presenta alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).»;

ii)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alla Croazia. La relazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è considerata accettata alle stesse condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma. Tuttavia, tale accettazione è un prerequisito per l'importo a titolo di prefinanziamento di cui all'articolo 82.»

t)

All'articolo 75 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Per quanto riguarda la Croazia, i rispettivi impegni di bilancio provenienti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE per il 2013 sono assunti in base alla decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, prima dell'adozione di qualsiasi decisione da parte della Commissione sulla revisione di un programma operativo adottato. La decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per qualsiasi impegno di bilancio a favore della Croazia.»

u)

All'articolo 78, paragrafo 2, lettera c), è aggiunta la frase seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2016, se anteriore; in caso contrario, la successiva dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.»

v)

All'articolo 82 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Per quanto riguarda la Croazia, a seguito dell'accettazione della relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2 bis, e a seguito dei rispettivi impegni di bilancio di cui all'articolo 75, paragrafo 1 bis, è corrisposto un unico importo di prefinanziamento per la parte restante del periodo 2007-2013 in un'unica rata, pari al 30 % del contributo dei Fondi strutturali e al 40 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo.»

w)

All'articolo 89, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, entro il 31 marzo 2018 è inviata una domanda di pagamento che includa la documentazione di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii).»

x)

All'articolo 93 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   In deroga ai paragrafi da 1 a 3, con riferimento alla Croazia la Commissione applica il meccanismo di disimpegno di cui al paragrafo 1 nel modo seguente:

i)

il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2010 è fissato al 31 dicembre 2013;

ii)

il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2011 è fissato al 31 dicembre 2014;

iii)

il termine per l'eventuale parte di impegni ancora aperti per il 2012 è fissato al 31 dicembre 2015;

iv)

l'eventuale parte di impegni per il 2013 ancora aperti al 31 dicembre 2016 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2018.»

y)

All'articolo 95, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo e al secondo comma, con riferimento alla Croazia i termini di cui all'articolo 93, paragrafo 3 bis, sono interrotti alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.»

z)

All'articolo 98, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Croazia, i Fondi così svincolati possono essere riutilizzati dalla Croazia entro il 31 dicembre 2016.»

za)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 105 bis

Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia

1.   I programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del presente regolamento, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

In aggiunta, sono esclusi anche i programmi seguenti che rientrano nella componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1085/2006:

a)

il “programma IPA di cooperazione transfrontaliera Adriatico”;

b)

il programma transfrontaliero “Croazia - Bosnia-Erzegovina”;

c)

il programma transfrontaliero “Croazia - Montenegro”;

d)

il programma transfrontaliero “Croazia - Serbia”.

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, a tali operazioni e grandi progetti si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle operazioni e dei grandi progetti approvati a norma del presente regolamento.

2.   Le procedure d'appalto relative alle operazioni nell'ambito dei programmi o ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Le procedure d'appalto relative alle operazioni nell'ambito dei programmi o ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali alla data di adesione non è ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformità dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati nonché dell'articolo 9 del presente regolamento.

Le operazioni diverse da quelle di cui al primo e al secondo comma e per le quali sono stati lanciati inviti a presentare proposte a norma dell'articolo 158 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione o per le quali erano state presentate domande alle autorità competenti prima della data di adesione e la cui contrattazione ha potuto essere conclusa solo dopo tale data sono attuate secondo le condizioni e le norme di ammissibilità pubblicate nei pertinenti inviti a presentare proposte o comunicate preventivamente ai potenziali beneficiari.

3.   I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo dei programmi di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione dei Fondi a norma del presente regolamento e imputati al primo impegno aperto, inclusi gli impegni dell'IPA.

L'eventuale parte di impegni effettuati dalla Commissione nel quadro dei programmi di cui al paragrafo 1 ancora aperti alla data di adesione è disciplinata dal presente regolamento a decorrere dalla data di adesione.

4.   Per le operazioni approvate a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 per le quali è stata concessa l'approvazione oppure le cui rispettive convenzioni di sovvenzione con i beneficiari finali sono state firmate prima della data di adesione, le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità o in base al regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia.

La norma di ammissibilità di cui al primo comma si applica anche ai grandi progetti di cui al paragrafo 1 per i quali prima della data di adesione sono stati firmati accordi bilaterali di progetto.

5.   Per quanto riguarda la Croazia, ogni riferimento ai Fondi, quali definiti nell'articolo 1, secondo comma, si intende comprensivo anche dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006.

6.   Termini specifici applicabili alla Croazia si applicano inoltre ai seguenti programmi transfrontalieri che rientrano nella componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1085/2006, di cui la Croazia è un paese partecipante:

a)

il programma transfrontaliero “Ungheria-Croazia” e

b)

il programma transfrontaliero “Slovenia-Croazia”.

Termini specifici applicabili alla Croazia a norma del presente regolamento non si applicano ai programmi operativi a titolo delle componenti transnazionale e interregionale nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, di cui la Croazia è un paese partecipante.

7.   Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.»

zb)

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013

(di cui all’articolo 18)

(EUR, prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817»

zc)

L’allegato II è così modificato:

i)

al punto 5 sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

per la Croazia, le risorse per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera ammonteranno a 7 028 744 EUR a prezzi 2004;

d)

per la Croazia, le risorse per il finanziamento della cooperazione transnazionale ammonteranno a 1 874 332 EUR a prezzi 2004.»;

ii)

è inserito il punto seguente:

«7 bis.

Per la Croazia, il livello massimo del trasferimento dai Fondi sarà pari al 3,5240 % del PIL.»;

iii)

è inserito il punto seguente:

«9 bis.

Per la Croazia, i calcoli del PIL effettuati dalla Commissione saranno basati sulle statistiche e le previsioni pubblicate nel maggio 2011.»

zd)

L’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento

(di cui all’articolo 53)

Criteri

Stati membri

FESR e FSE

Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile

Fondo di coesione

Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile

1.

Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all’85 % della media UE a 25 nello stesso periodo

Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia

85 % per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

85 %

2.

Stati membri diversi da quelli di cui al punto 1 ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1o gennaio 2007

Spagna

80 % per le regioni dell'obiettivo “Convergenza” e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

50 % per l'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” al di fuori delle regioni d'integrazione graduale

85 %

3.

Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2

Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

75 % per l’obiettivo “Convergenza”

4.

Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2

Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

50 % per l'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

5.

Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20

Spagna, Francia e Portogallo

50 %

6.

Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE

Spagna, Francia e Portogallo

85 % nel quadro degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

—»

2.

32006 R 1084: Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Disposizioni specifiche a seguito dell'adesione della Croazia

1.   Le misure che, alla data di adesione della Croazia, hanno formato oggetto di decisioni della Commissione sull'assistenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (2), e la cui attuazione non è stata completata entro tale data si considerano approvate dalla Commissione a norma del presente regolamento.

Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, alle misure di cui al presente paragrafo, primo comma, si applicano le disposizioni che disciplinano l'attuazione delle azioni approvate a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006.

2.   Le procedure d'appalto relative alle misure di cui al paragrafo 1 per le quali alla data di adesione è già stato pubblicato il bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate secondo le regole stabilite in detto bando di gara. Non si applica l'articolo 165 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

Le procedure d'appalto relative a una misura di cui al paragrafo 1 per la quale alla data di adesione non è ancora stato pubblicato un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono espletate in conformità dei trattati o degli atti adottati a norma dei trattati, nonché dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.   I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono considerati una partecipazione del Fondo a norma del presente regolamento.

I pagamenti effettuati dalla Commissione a titolo di una misura di cui al paragrafo 1 sono imputati al primo impegno aperto effettuato in primo luogo a norma del regolamento (CE) n. 1267/1999 e in secondo luogo a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le condizioni per i pagamenti intermedi o per il saldo finale sono quelle definite nell'allegato II, articolo D, paragrafo 2, lettere b), c) e d), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1164/94.

4.   Per le misure di cui al paragrafo 1, le norme che disciplinano l'ammissibilità della spesa in conformità del regolamento (CE) n. 1267/1999 o specificamente stabilite nei pertinenti accordi di finanziamento restano applicabili, tranne in casi debitamente giustificati su cui la Commissione decide a richiesta della Croazia.

5.   Qualora si rendano necessarie misure per agevolare la transizione della Croazia dal regime precedente l'adesione a quello risultante dall'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta le misure del caso.


(1)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.»;

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1


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