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Document 12004V094

    Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE II - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE - TITOLO IV - SOLIDARIETÀ - Articolo II-94

    GU C 310 del 16.12.2004, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tcons_2004/art_94/oj

    12004V094

    Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa - PARTE II - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE - TITOLO IV - SOLIDARIETÀ - Articolo II-94

    Gazzetta ufficiale n. 310 del 16/12/2004 pag. 0048 - 0049


    Articolo II-94

    Sicurezza sociale e assistenza sociale

    1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

    2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

    3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

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