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Documento 32002L0007
Directive 2002/7/EC of the European Parliament and of the Council of 18 February 2002 amending Council Directive 96/53/EC laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorised dimensions in national and international traffic and the maximum authorised weights in international traffic
Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
GU L 67 del 9.3.2002, pagg. 47-49
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(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In vigore
Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2002 pag. 0047 - 0049
Direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4), considerando quanto segue: (1) La direttiva 96/53/CE(5) fissa, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le dimensioni massime armonizzate per la circolazione dei veicoli stradali adibiti al trasporto merci. (2) È necessario stabilire dimensioni massime armonizzate per i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri. Le differenze esistenti tra le norme in vigore negli Stati membri per quanto riguarda le dimensioni dei veicoli stradali adibiti al trasporto di persone possono influire negativamente sulle condizioni della concorrenza e costituire un ostacolo al traffico tra gli Stati membri. (3) Posto che l'obiettivo dell'armonizzazione delle dimensioni massime autorizzate per i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, può essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (4) Ai fini della realizzazione del mercato interno, occorre estendere il campo di applicazione della direttiva 96/53/CE ai trasporti nazionali per quanto riguarda le caratteristiche che incidono in misura significativa sulle condizioni della concorrenza nel settore dei trasporti, in particolare i valori relativi alla lunghezza e larghezza massime consentite per i veicoli destinati al trasporto di persone. (5) È opportuno che le norme armonizzate riguardanti le dimensioni massime e i pesi massimi dei veicoli restino invariate nel tempo. Le modifiche previste dalla presente direttiva non dovrebbero costituire pertanto un precedente per quanto riguarda le dimensioni massime autorizzate e i pesi massimi autorizzati degli autobus e delle altre categorie di veicoli a motore. (6) Per ragioni attinenti alla sicurezza stradale è necessario che gli autobus rispettino i criteri relativi alle prestazioni in materia di manovrabilità. (7) Per ragioni attinenti alla sicurezza stradale, connesse con lo stato delle infrastrutture, è opportuno autorizzare il Portogallo e il Regno Unito, per un periodo transitorio, a rifiutare nel loro territorio l'utilizzazione degli autobus che non rispettano certi criteri in materia di manovrabilità. (8) È necessario che gli autobus immatricolati o immessi in circolazione prima della data di applicazione della presente direttiva e non conformi alle dimensioni ivi stabilite, a causa di norme o metodi di misurazione nazionali differenti precedentemente in vigore, siano autorizzati per un periodo transitorio a effettuare servizi di trasporto all'interno dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione. (9) Occorre pertanto modificare la direttiva 96/53/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 96/53/CE è modificata come segue: 1) All'articolo 1: a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente: "a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e dei loro rimorchi della categoria 0 e dei veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e dei loro rimorchi della categoria 03 e 04, quali definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(6);" b) è aggiunto il seguente paragrafo: "3. La presente direttiva non si applica agli autosnodati che presentano più di una sezione snodata." 2) All'articolo 3, paragrafo 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- nel traffico nazionale, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro, per motivi inerenti alle dimensioni,". 3) L'articolo 4 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli Stati membri non autorizzano nel loro territorio la normale circolazione: a) di veicoli e di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4; b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 e 1.5 bis. 2. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare nel loro territorio la circolazione: a) di veicoli o di veicoli combinati adibiti al trasporto nazionale merci non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3; b) di veicoli adibiti al trasporto nazionale passeggeri, non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3." b) il paragrafo 4 è così modificato: i) al primo comma, la parte di frase "di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto di merci, che" è sostituita dalla parte di frase "di veicoli o di veicoli combinati per il trasporto, che"; ii) al terzo comma, la parte di frase "la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale di merci, di veicoli" è sostituita dalla parte di frase "la circolazione nel suo territorio, nel trasporto nazionale, di veicoli". c) È aggiunto il seguente paragrafo: "7. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2020 la circolazione nel loro territorio degli autobus, immatricolati o immessi in circolazione anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva, le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5 bis." 4) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Articolo 7 La presente direttiva non esclude l'applicazione di disposizioni di circolazione stradale in vigore in uno Stato membro che consentano limitazioni dei pesi e/o delle dimensioni di veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile, indipendentemente dallo Stato in cui tali veicoli sono immatricolati o immessi in circolazione. Ciò comporta la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione di veicoli lunghi e pesanti, come ad esempio nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale." 5) È inserito il seguente articolo: "Articolo 8 bis Per quanto riguarda gli autobus di cui all'allegato I, punto 1.1, il Portogallo e il Regno Unito possono rifiutarne o vietarne l'utilizzazione nel proprio territorio fino al 9 marzo 2005 a meno che non soddisfino i seguenti criteri di manovrabilità: - a veicolo fermo e con le ruote sterzanti orientate in modo tale che, se il veicolo si mette in movimento, il punto anteriore più esterno descriva una circonferenza di 12,50 m di raggio, è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide devono essere allineate al piano, - quando l'autobus avanza, in entrambi i sensi, lungo una circonferenza di 12,50 m di raggio, nessuna sua parte deve discostarsi dal piano verticale di più di 0,80 m in caso di autobus rigido di lunghezza fino a 12 m o di più di 1,20 m in caso di autobus rigido di lunghezza superiore ai 12 m o di autosnodato." 6) È inserito il seguente articolo: "Articolo 10 bis Per quanto riguarda l'allegato I, punto 1.5 bis, la Commissione presenta, al più tardi il 9 marzo 2005, una relazione sulla possibilità pratica di ridurre il valore di 0,60 m di cui al secondo comma di detto punto, per migliorare le condizioni di sicurezza relative alla manovrabilità degli autobus lunghi. Se del caso, la relazione è corredata da una proposta legislativa destinata a modificare la presente direttiva." 7) L'allegato I è così modificato: a) il punto 1.1 è sostituito dal testo seguente: "1.1. Lunghezza massima >SPAZIO PER TABELLA>" b) è inserito il seguente punto: "1.4. bis Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare la lunghezza massima prevista al punto 1.1". c) è inserito il seguente punto: "1.5. bis Ulteriori requisiti per gli autobus A veicolo fermo è tracciato con una linea sul terreno un piano verticale tangente al lato del veicolo e orientato verso l'esterno della circonferenza. Per gli autosnodati le due unità rigide devono essere allineate al piano. Quando il veicolo entra con un movimento in linea retta nella superficie circolare descritta al punto 1.5, nessuna sua parte deve discostarsi da tale piano verticale di più di 0,60 m". Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 marzo 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore di applicazione della presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente J. Piqué i Camps (1) GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 32. (2) GU C 123 del 25.4.2001, pag. 76. (3) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 15. (4) Parere del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (GU C 178 del 22.6.2001, pag. 60) posizione comune del Consiglio del 27 settembre 2001 (GU C 360 del 15.12.2001, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002. (5) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59. (6) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9).