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Document 32005R2147

Regolamento (CE) n. 2147/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

GU L 342 del 24/12/2005, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2147/oj

24.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 342/12


REGOLAMENTO (CE) N. 2147/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

I regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 (2), (CEE) n. 1964/82 (3), (CEE) n. 2388/84 (4), (CEE) n. 2973/79 (5) e (CE) n. 2051/96 (6) stabiliscono le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne e le modalità di applicazione del regime di assistenza all’esportazione per determinate destinazioni.

(3)

La penuria crescente di carni bovine sul mercato comunitario ha comportato un aumento dei prezzi che va decisamente oltre il prezzo di base di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, che rappresenta il livello di sostegno auspicato sul mercato comunitario.

(4)

L’opinione pubblica è sempre più preoccupata del benessere degli animali che vengono esportati su distanze particolarmente lunghe e per i quali non è possibile garantire completamente che sia riservato loro un trattamento umano, in particolare dopo la consegna nei paesi terzi. Per quanto riguarda il trasporto, benché le condizioni di trasporto degli animali vivi siano soggette ad un gran numero di requisiti, materiali, procedurali e in materia di controllo, che sono stati ulteriormente intensificati nel 2003, dall’esperienza emerge che il benessere degli animali non è sempre garantito. Inoltre, le norme relative al benessere degli animali vigenti nei paesi di destinazione sono spesso meno rigorose di quelle comunitarie.

(5)

L’esportazione di animali vivi destinati alla macellazione rappresentano un valore aggiunto piuttosto basso per la Comunità e le restituzioni all’esportazione concesse per l’esportazione di tali animali comportano un aumento dei costi connessi alla sorveglianza e al controllo delle condizioni di benessere degli animali. Per garantire l’equilibrio del mercato, l’evoluzione naturale dei prezzi e degli scambi sul mercato interno e il benessere degli animali, si ravvisa quindi l’opportunità di cessare di incoraggiare le esportazioni di animali vivi destinati alla macellazione nei paesi terzi con la concessione di restituzioni all’esportazione.

(6)

Per quanto riguarda gli animali vivi da riproduzione, allo scopo di prevenire eventuali abusi, le restituzioni all’esportazione per gli animali riproduttori di razza pura devono essere limitate alle giovenche e alle vacche di età non superiore a trenta mesi.

(7)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 2000/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine (7).

(8)

Per permettere lo smercio sul mercato internazionale di alcuni prodotti comunitari del settore delle carni bovine, devono essere concesse restituzioni alle esportazioni per determinate destinazioni relativamente ad alcuni prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202 e 1602 50.

(9)

Il livello di utilizzazione delle restituzioni all’esportazione per alcune categorie di prodotti del settore delle carni bovine risulta irrilevante. Ciò vale anche per determinate destinazioni molto vicine al territorio comunitario. In questi casi non devono essere più fissate restituzioni all’esportazione.

(10)

Le restituzioni previste dal presente regolamento sono fissate sulla base dei codici dei prodotti come definiti nella nomenclatura adottata con il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (8).

(11)

Gli importi delle restituzioni per l’insieme delle carni congelate devono essere allineati su quelli concessi per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.

(12)

È opportuno intensificare i controlli sui prodotti del codice NC 1602 50 stabilendo che questi prodotti possono beneficiare di restituzioni soltanto se elaborati nell’ambito del regime previsto dall’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (9).

(13)

È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità. Occorre pertanto stabilire che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario, come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (10), dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (11) e dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all’immissione sul mercato di carne macinate e di preparazioni di carni (12).

(14)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.

(15)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. La soppressione delle restituzioni non deve tuttavia portare ad una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

(16)

Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

2.   I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

nell’allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

nell’allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE,

nell’allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l’importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotto di 10 EUR/100 kg.

Articolo 3

La non fissazione di una restituzione all’esportazione per la Romania e la Bulgaria non si considera costituire una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 2000/2005 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).

(3)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(4)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16).

(5)  GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87 (GU L 327 del 18.11.1987, pag. 7).

(6)  GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 (GU L 317 del 6.12.1996, pag. 13).

(7)  GU L 320 dell'8.12.2005, pag. 46.

(8)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).

(9)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(10)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(11)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(12)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

37,0

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg peso vivo

37,0

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

52,4

B03

EUR/100 kg peso netto

30,8

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

69,8

B03

EUR/100 kg peso netto

41,1

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

69,8

B03

EUR/100 kg peso netto

41,1

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

52,4

B03

EUR/100 kg peso netto

30,8

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

87,3

B03

EUR/100 kg peso netto

51,4

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg peso netto

52,4

B03

EUR/100 kg peso netto

30,8

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg peso netto

16,9

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

16,9

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

32,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

121,3

B03

EUR/100 kg peso netto

71,3

EG

EUR/100 kg peso netto

147,9

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg peso netto

72,8

B03

EUR/100 kg peso netto

42,8

EG

EUR/100 kg peso netto

88,8

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

23,3

B03

EUR/100 kg peso netto

7,8

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg peso netto

23,3

B03

EUR/100 kg peso netto

7,8

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg peso netto

23,3

B03

EUR/100 kg peso netto

7,8

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg peso netto

23,3

B03

EUR/100 kg peso netto

7,8

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg peso netto

16,9

CA (4)

EUR/100 kg peso netto

16,9

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg peso netto

32,3

B03

EUR/100 kg peso netto

10,8

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

61,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

54,5

1602 50 39 9125 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

61,3

1602 50 39 9325 (5)

B00

EUR/100 kg peso netto

54,5

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria.

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), modificato].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82, modificato.

(2)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82, modificato.

(3)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79, modificato.

(4)  Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96, modificato.

(5)  La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2388/84, modificato.

(6)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(7)  In virtù dell'articolo 33, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1254/1999 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici alfanumerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Comunità) ad eccezione della Romania e della Bulgaria.

B02

:

B04 e destinazione EG.

B03

:

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 35 e 45 e, ove del caso, all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), modificato].

B04

:

Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Repubblica sudafricana, Lesotho.


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