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Document 32017R0745
Garantire la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi medici
Oltre ai dispositivi medici, il regolamento riguarda anche alcune categorie di prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica. Essi comprendono le lenti a contatto colorate (cioè lenti che non correggono la vista) e le apparecchiature per la liposuzione. L’allegato XVI del regolamento contiene un elenco di tali prodotti.
I dispositivi medici sono suddivisi in funzione della destinazione d’uso prevista dei dispositivi e dei rischi che comporta (nelle classi I, IIa, IIb e III — per maggiori dettagli si veda l’allegato VIII del regolamento).
Il regolamento introduce un sistema per la registrazione dei dispositivi e dei fabbricanti, importatori e mandatari per garantire la tracciabilità dei dispositivi lungo tutta la catena di fornitura per mezzo di un sistema di identificazione unica del dispositivo. Ciò assicurerà la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di problemi.
La normativa attuale consente il ricondizionamento di tali dispositivi (pulizia, disinfezione, collaudo, ripristino della sicurezza tecnica e funzionale e sterilizzazione) solo se consentito dalla legislazione nazionale e se essi soddisfano determinate condizioni stabilite dalla presente normativa. Qualsiasi persona fisica o giuridica che ricondiziona un dispositivo monouso per renderlo adatto a un ulteriore utilizzo assume gli obblighi imposti ai fabbricanti. In alcuni casi, gli Stati membri possono stabilire deroghe alle norme generali qualora i dispositivi monouso siano ricondizionati e utilizzati all’interno di un’istituzione sanitaria, purché sia garantita la conformità a determinati requisiti stabiliti nel regolamento.
Una proposta legislativa della Commissione europea del imporrebbe ai fabbricanti di spiegare perché un dispositivo è etichettato come monouso e introdurrebbe nuove norme sui casi in cui tali dispositivi possono essere ricondizionati.
Oltre all’obbligo per i fabbricanti di segnalare gli incidenti gravi e le tendenze di incidenti non gravi, il regolamento introduce l’obbligo gli Stati membri di incoraggiare e consentire agli operatori sanitari, agli utenti e ai pazienti di segnalare qualsiasi sospetto di incidente a livello nazionale utilizzando formati armonizzati.
Le autorità competenti dell’Unione hanno la responsabilità di garantire che qualsiasi dispositivo non sicuro o non conforme non sia immesso sul mercato, o sia ritirato dal mercato nel caso in cui risultasse non sicuro dopo essere stato immesso sul mercato.
È in fase di sviluppo e di progressiva attuazione un sistema centralizzato, denominato Eudamed, volto a fornire agli Stati membri, agli operatori economici, ai pazienti, agli operatori sanitari e al pubblico informazioni sui dispositivi medici disponibili nell’UE. Le norme sull’introduzione graduale e sull’uso di Eudamed sono state modificate dal regolamento (UE) 2024/1860. Diversi sistemi elettronici all’interno di Eudamed sono stati dichiarati funzionanti dalla decisione (UE) 2025/2371, facendo decorrere i periodi di transizione per il loro uso obbligatorio; i primi moduli diventeranno obbligatori a decorrere dal .
Nel caso di dispositivi impiantabili, i fabbricanti devono fornire ai pazienti unitamente al dispositivo alcune informazioni chiave indicate su una tessera per il portatore di impianto, tra cui:
L’elenco completo degli atti di esecuzione del regolamento (UE) 2017/745 è disponibile su questa pagina.
Il regolamento (UE) 2017/745, modificato dal regolamento (UE) 2020/561, ha abrogato e sostituito le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE a partire dal . Esso stabilisce norme transitorie specifiche e alcune eccezioni agli articoli 120 e 122, che sono stati successivamente modificati dal regolamento (UE) 2023/607 per prorogare i periodi transitori per determinati dispositivi precedentemente certificati ai sensi di tali direttive.
È entrato in vigore il e, a seguito della modifica del regolamento (UE) 2020/561, si applica dal , un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto. Tuttavia, le date di applicazione di alcune norme del regolamento variano e sono descritte in dettaglio negli articoli 120, 122 e 123, come modificati.
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/745 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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