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Il mercato interno si riferisce al mercato unico nel territorio dell’Unione europea (Unione).
La sua finalità è di creare uno spazio senza frontiere interne o ostacoli normativi in cui sia garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, conformemente agli articoli dei trattati.
Libera circolazione delle merci [articoli 26 e 28-37 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)]
Libera circolazione dei capitali (articoli da 63 al 66 del TFUE)
Libertà di stabilimento e libertà di prestare servizi (articoli 26 e dal 49 al 62 del TFUE)
La libertà di stabilimento e la libertà di prestare servizi garantiscono la mobilità delle imprese e dei professionisti all’interno dell’Unione. I lavoratori autonomi e i professionisti o le persone giuridiche ai sensi dell’articolo 54 del TFUE che operano legalmente in un paese dell’Unione possono:
Libera circolazione dei lavoratori (articoli 26 e dal 45 al 48 del TFUE)
Non avere ostacoli normativi alla libera circolazione significa che:
Anche alcuni paesi terzi allineano le proprie regole a quelle del mercato unico, estendendone gli effetti all’esterno dell’Unione. Tra questi vi sono i paesi terzi che rientrano nello Spazio economico europeo: Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Anche la Svizzera commercia con il mercato unico tramite accordi bilaterali con l’Unione. I paesi candidati e potenziali candidati cercano inoltre di allineare la loro legislazione all’acquis dell’Unione come una delle condizioni della loro futura adesione all’Unione.