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Document 32021R0622
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/622 of 15 April 2021 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to uniform reporting templates, instructions and methodology for reporting on the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione del 15 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione del 15 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2508
GU L 131 del 16/04/2021, p. 123–136
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/123 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/622 DELLA COMMISSIONE
del 15 aprile 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45 undecies, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Alle autorità di risoluzione è stato affidato il compito di fissare requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (MREL) conformemente ai requisiti e alle procedure di cui agli articoli da 45 a 45 decies della direttiva 2014/59/UE. Per assistere l’Autorità bancaria europea (ABE) nel promuovere la convergenza in tutta l’Unione per quanto riguarda la determinazione del MREL, le autorità di risoluzione sono tenute, a norma dell’articolo 45 undecies della citata direttiva, a comunicare all’ABE, in coordinamento con le autorità competenti, il MREL da esse stabilito. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione (2) specifica i formati e i modelli che le autorità di risoluzione devono utilizzare per informare l’ABE delle decisioni che stabiliscono il MREL. Dall’adozione del suddetto regolamento di esecuzione i requisiti relativi alla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in particolare, le caratteristiche e le metodologie per stabilire il MREL degli enti creditizi e delle imprese di investimento di cui alla direttiva 2014/59/UE sono stati modificati e ulteriormente specificati dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(3) |
Al fine di agevolare il monitoraggio da parte dell’ABE delle decisioni relative al MREL e rendere possibile una valutazione della convergenza in tutta l’Unione nella determinazione del MREL, i formati e i modelli specificati per l’individuazione e la trasmissione all’ABE delle informazioni sul MREL da parte delle autorità di risoluzione dovrebbero essere adattati in modo da riflettere le modifiche della direttiva 2014/59/UE riguardanti, in particolare, i livelli di subordinazione ai fini del MREL e il MREL applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione. |
(4) |
Per quanto riguarda i gruppi soggetti al MREL su base consolidata, è necessario chiarire quale autorità di risoluzione sia tenuta a trasmettere all’ABE le informazioni sul MREL. È pertanto opportuno che le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni dei gruppi, in coordinamento con le autorità competenti, informino l’ABE del MREL stabilito per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione. Le informazioni dovrebbero comprendere il MREL stabilito sulla base di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione dell’entità soggetta a risoluzione, dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e dell’autorità di risoluzione responsabile della filiazione su base individuale. In assenza di una decisione congiunta, le informazioni dovrebbero comprendere anche le decisioni che stabiliscono il MREL adottate dall’autorità di risoluzione della filiazione in conformità, se del caso, della decisione che può essere adottata dall’ABE a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
Al fine di promuovere la convergenza delle prassi in materia di decisioni relative al MREL e rafforzare il monitoraggio da parte dell’ABE, è opportuno allineare i periodi di segnalazione e le date di trasmissione all’ABE, da parte delle autorità di risoluzione, delle informazioni richieste nell’ambito delle segnalazioni integrali e semplificate. |
(6) |
Per migliorare la qualità dei dati e assicurare la comparabilità, le voci indicate nei modelli di segnalazione dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati, come d’uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali pertinenti per la segnalazione uniforme delle decisioni relative al MREL e riportare tutte le specifiche necessarie per l’ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per la segnalazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il formato per lo scambio dei dati sia stabilito nel sistema dell’ABE per le segnalazioni (EUCLID). |
(7) |
Per garantire la qualità, la coerenza e l’accuratezza dei dati oggetto di segnalazione, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a regole comuni di convalida. |
(8) |
Data la portata delle necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/308, è opportuno, per motivi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, abrogare tale regolamento di esecuzione e sostituirlo con un nuovo regolamento di esecuzione. |
(9) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione. |
(10) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informazioni da trasmettere all’ABE
Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all’ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento relative alla determinazione del MREL conformemente agli articoli da 45 a 45 nonies e all’articolo 45 quaterdecies della direttiva 2014/59/UE.
Articolo 2
Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga e per gli enti il cui importo di ricapitalizzazione è pari a zero
1. Per gli enti ai quali, a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 3, dell’articolo 45 septies, paragrafo 4, o dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione rinunciano ad applicare il MREL, queste ultime trasmettono all’ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0100 e nella colonna 0270 dell’allegato I del presente regolamento.
2. Per gli enti per i quali l’importo di ricapitalizzazione fissato a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è pari a zero e per i quali non sono effettuati adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite a norma del medesimo paragrafo, le autorità di risoluzione trasmettono all’ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0080 e nella colonna 0270 dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
Autorità incaricata della segnalazione e informazioni da segnalare per i gruppi
Per i gruppi soggetti al MREL su base consolidata conformemente all’articolo 45 sexies, all’articolo 45 septies, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 45 septies, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dalle seguenti autorità e nel seguente modo:
a) |
l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l’autorità di vigilanza a livello di gruppo, informa l’ABE del MREL dell’impresa madre nell’Unione fissato su base consolidata; |
b) |
le autorità di risoluzione che adottano le decisioni che stabiliscono il MREL, in coordinamento con l’autorità competente, informano l’ABE del MREL da applicare alle filiazioni del gruppo che rientrano nella loro giurisdizione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata e su base individuale, a seconda dei casi. |
Articolo 4
Periodi di segnalazione e date di trasmissione
Entro il 31 maggio di ogni anno le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 in relazione al MREL applicabile a decorrere dal 1o maggio dello stesso anno.
Articolo 5
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
1. Le autorità di risoluzione presentano le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 nel formato per lo scambio di dati e conformemente alle specifiche tecniche e alle rappresentazioni del sistema dell’ABE per le segnalazioni (EUCLID).
2. Nel presentare le informazioni di cui agli articoli 1 e 2, le autorità di risoluzione rispettano le definizioni dei punti di dati del modello di punti di dati e le regole di convalida di cui all’allegato III, nonché le seguenti specifiche:
a) |
nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; |
b) |
i dati numerici sono comunicati come segue:
|
c) |
gli enti, le imprese di assicurazione e i soggetti giuridici sono identificati con l’identificativo della persona giuridica (LEI), se disponibile. |
Articolo 6
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 è abrogato.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione, del 1o marzo 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l’individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l’Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 7).
(3) Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
(4) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO I
M 20.00 – Segnalazione delle decisioni relative al MREL |
ENTE |
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CODICE DELL'ENTITÀ |
TIPO DI CODICE |
CODICE DELL'ENTITÀ SOGGETTA A RISOLUZIONE |
TIPO DI CODICE |
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO |
TIPO DI ENTE |
MREL INTERNO O ESTERNO |
SEGNALAZIONE SEMPLIFICATA |
DEROGA |
MOTIVO DELLA DEROGA |
STRATEGIA E STRUMENTI DI RISOLUZIONE |
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STRATEGIA DI RISOLUZIONE |
PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) |
SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) |
PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) |
SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) |
||||||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
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ENTE |
DATI DI BILANCIO UTILIZZATI PER CALIBRARE IL MREL |
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REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI E REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE |
DATA DI RIFERIMENTO |
PRIMA DELLA RISOLUZIONE |
DOPO LA RISOLUZIONE |
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DATA DI RIFERIMENTO |
REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI IN % DEL TREA |
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE |
DI CUI: RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA |
TREA |
TLOF |
TEM |
TREA |
TLOF |
TEM |
|
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
0210 |
0220 |
0230 |
0240 |
0250 |
0260 |
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DECISIONE RELATIVA AL MREL |
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DATA DELLA DECISIONE |
DATA DI CONFORMITÀ |
REQUISITO IN % DEL TREA |
DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE |
REQUISITO IN % DELLA TEM |
DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE |
SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN % DEL TREA |
SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN % DELLA TEM |
QUOTA DEBITO DI PRIMO RANGO (SENIOR) |
QUOTA DE MINIMIS |
||
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE OBBLIGATORIO |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE DISCREZIONALE |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE OBBLIGATORIO |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE DISCREZIONALE |
||||||||
0270 |
0280 |
0290 |
0300 |
0310 |
0320 |
0330 |
0340 |
0350 |
0360 |
0370 |
0380 |
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ADEGUAMENTI |
PERIODO TRANSITORIO |
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ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO PER L'ASSORBIMENTO DELLE PERDITE |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN % DEL TREA |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L'IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN % DELLA TEM |
OBIETTIVO INTERMEDIO |
||||||||||||
ADEGUAMENTI DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI |
ADEGUAMENTI DELLA RISERVA PER LA FIDUCIA DEL MERCATO |
ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE |
ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE |
IN % DEL TREA |
IN % DELLA TEM |
||||||||||
IN % DEL TREA |
IN % DELLA TEM |
AL RIALZO |
AL RIBASSO |
AL RIALZO |
AL RIBASSO |
AL RIALZO |
AL RIBASSO |
AL RIALZO |
AL RIBASSO |
LIVELLO DEL MREL |
SUBORDINAZIONE |
DATA DI APPLICAZIONE |
LIVELLO DEL MREL |
SUBORDINAZIONE |
DATA DI APPLICAZIONE |
0390 |
0400 |
0410 |
0420 |
0430 |
0440 |
0450 |
0460 |
0470 |
0480 |
0490 |
0500 |
0510 |
0520 |
0530 |
0540 |
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ALLEGATO II
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI SULLE DECISIONI RELATIVE AL MREL
PARTE I
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. |
Il presente allegato contiene le istruzioni per la segnalazione a norma dell’articolo 45 undecies della direttiva 2014/59/UE sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) stabilito dalle autorità di risoluzione. |
2. |
Ciascuna autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, informa l’ABE del MREL stabilito per ciascun ente che rientra nella sua giurisdizione. Per quanto riguarda i gruppi soggetti a risoluzione, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette le informazioni pertinenti per l’impresa madre nell’Unione su base consolidata. Ciascuna autorità di risoluzione trasmette le informazioni relative al MREL stabilito in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione e alle filiazioni. |
3. |
Per i gruppi stabiliti o aventi filiazioni all’interno dell’Unione bancaria, il Comitato di risoluzione unico riferirà in merito alle decisioni adottate in relazione a tutte le entità che rientrano nella sua giurisdizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
4. |
Se i dati sottostanti sono espressi in una valuta diversa dall’euro, le autorità utilizzano i tassi di cambio in euro della Banca centrale europea (https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) alla data della decisione relativa al MREL e indicano tutti gli importi in euro. |
5. |
Se all’ente non si applica il MREL, ciò è indicato nella colonna 0090 e l’autorità di risoluzione può optare per la segnalazione semplificata, comunicando soltanto le informazioni nelle colonne da 0010 a 0100. Se l’ente è soggetto a un importo di ricapitalizzazione pari a zero e non sono effettuati adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite, l’autorità di risoluzione può optare per la segnalazione semplificata e comunicare solo le informazioni nelle colonne da 0010 a 0080. |
1. Ambito di applicazione della notifica
6. |
Gli enti (comprese le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59/UE) e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE che sono soggetti all’articolo 45, paragrafo 1, della medesima direttiva, ad eccezione degli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite che sono esentati dal MREL in conformità dell’articolo 45 bis della direttiva 2014/59/UE. |
2. Ambito del consolidamento
7. |
I dati sottostanti sono comunicati su base individuale per ciascuna entità all’interno di ciascuno Stato membro o a uno dei seguenti livelli:
|
3. Termine per la trasmissione delle informazioni
8. |
Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni relative al MREL applicabile al 1o maggio di ogni anno entro il 31 maggio dello stesso anno. |
PARTE II
ISTRUZIONI SPECIFICHE AL MODELLO
4. M 20.00 — Segnalazione delle decisioni relative al MREL
4.1. Istruzioni su colonne specifiche
Colonna |
Riferimenti giuridici e istruzioni |
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0010 |
CODICE DELL’ENTITÀ Codice dell’entità per la quale è stata presa la decisione relativa al MREL. Per gli enti si tratta del codice alfanumerico a 20 cifre di identificazione della persona giuridica (LEI). Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (2). Il codice deve sempre contenere un valore. Tale codice è l’identificativo univoco dell’entità interessata per ciascuna colonna. |
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0020 |
TIPO DI CODICE L’autorità incaricata della segnalazione identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice. |
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0030 |
CODICE DELL’ENTITÀ SOGGETTA A RISOLUZIONE Codice dell’entità soggetta a risoluzione a cui appartiene l’entità. Questo codice è lo stesso della colonna 0010 se la decisione oggetto della segnalazione è una decisione di gruppo. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell’Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale. Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624. |
||||||||||||
0040 |
TIPO DI CODICE L’autorità incaricata della segnalazione identifica il tipo di codice indicato nella colonna 0030 come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice. |
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0050 |
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO Le autorità incaricate della segnalazione comunicano il MREL in relazione a uno dei seguenti perimetri di consolidamento:
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0060 |
TIPO DI ENTE Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
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0070 |
INTERNO O ESTERNO Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
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0080 |
SEGNALAZIONE SEMPLIFICATA Le autorità incaricate della segnalazione indicano se è applicata la segnalazione semplificata prevista per gli enti per i quali l’importo di ricapitalizzazione è pari a zero e per i quali non è effettuato alcun adeguamento dell’importo per l’assorbimento delle perdite:
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0090 |
DEROGA Le autorità incaricate della segnalazione indicano se la deroga è stata concessa sulla base delle seguenti disposizioni della direttiva 2014/59/UE o se non è stata concessa alcuna deroga:
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0100 |
MOTIVO DELLA DEROGA Se nella colonna 0090 è stata indicata un’opzione diversa da «no», le autorità incaricate della segnalazione descrivono il motivo dell’applicazione della deroga. |
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0110-0150 |
STRATEGIA E STRUMENTI DI RISOLUZIONE |
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0110 |
STRATEGIA DI RISOLUZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
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0120 |
PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
Se nella colonna 0110 è stata indicata l’opzione «liquidazione», nella colonna 0120 va indicato «N/A». |
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00130 |
SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (STRATEGIA PRESCELTA) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
Se nella colonna 0110 è stata indicata l’opzione «liquidazione» o nel caso in cui non sia stata definita alcuna strategia alternativa, in questa colonna va indicato «N/A». |
||||||||||||
0140 |
PRINCIPALE STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni (se del caso):
Se nella colonna 0110 è stata indicata l’opzione «liquidazione», in questa colonna va indicato «N/A». |
||||||||||||
0150 |
SECONDO STRUMENTO DI RISOLUZIONE (VARIANTE) Le autorità incaricate della segnalazione indicano una tra le seguenti opzioni:
Se nella colonna 0110 è stata indicata l’opzione «liquidazione» o nel caso in cui non sia stata definita alcuna strategia alternativa, in questa colonna va indicato «N/A». |
||||||||||||
0160-0190 |
REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI E REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE Le informazioni sul requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) utilizzate come dato per calibrare il MREL sono basate sull’ultimo dato disponibile relativo ai requisiti di fondi propri comunicato dall’autorità competente al momento della calibrazione del MREL. |
||||||||||||
0160 |
DATA DI RIFERIMENTO La data in cui l’autorità competente ha comunicato all’ente il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale. |
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0170 |
REQUISITO IN PERCENTUALE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO (TREA) Requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE utilizzato per calibrare il MREL o stimato in conformità delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. |
||||||||||||
0180 |
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE Requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE. L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale o stimato in conformità delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. |
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0190 |
DI CUI: RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE. L’importo indicato rappresenta l’importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale, utilizzati per calibrare il MREL. |
||||||||||||
0200-0260 |
DATI DI BILANCIO UTILIZZATI PER CALIBRARE IL MREL |
||||||||||||
0200 |
DATA DI RIFERIMENTO Data di riferimento dei dati indicati nelle colonne da 0210 a 0260. |
||||||||||||
0210-0230 |
PRIMA DELLA RISOLUZIONE Dati di bilancio utilizzati per calibrare il MREL prima della risoluzione. |
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0240-0260 |
DOPO LA RISOLUZIONE Dati di bilancio utilizzati per calibrare il MREL dopo la risoluzione. |
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0210 , 0240 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO (TREA) Importo complessivo dell’esposizione al rischio a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0220, 0250 |
TOTALE PASSIVITÀ E FONDI PROPRI (TLOF) Somma di tutte le passività e di tutti i fondi propri dell’entità segnalante. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale. Questa voce corrisponde alle informazioni di cui all’allegato I, modello Z 02.00, riga 0600, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624. |
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0230, 0260 |
MISURA DELL’ESPOSIZIONE COMPLESSIVA (TEM) Misura dell’esposizione complessiva a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE e dell’articolo 429, paragrafo 4, e dell’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0270-0380 |
DECISIONE RELATIVA AL MREL |
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0270 |
DATA DELLA DECISIONE Data in cui l’autorità di risoluzione ha deciso in merito al MREL o ha adottato una decisione di deroga. |
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0280 |
DATA DI CONFORMITÀ Data a partire dalla quale l’ente si conforma al MREL o alla decisione di deroga. |
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0290 |
REQUISITO IN PERCENTUALE DEL TREA Le autorità incaricate della segnalazione indicano il MREL espresso in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0300 |
DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE La parte del requisito indicata nella colonna 0290 che, previa autorizzazione della pertinente autorità di risoluzione, può essere soddisfatta mediante la concessione di una garanzia fornita dall’entità soggetta a risoluzione a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, espressa in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0310 |
REQUISITO IN PERCENTUALE DELLA TEM MREL dell’entità espresso in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM) calcolata a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, e dell’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0320 |
DI CUI: PUÒ ESSERE SODDISFATTO MEDIANTE GARANZIE La parte del requisito indicata nella colonna 0310 che, previa autorizzazione della pertinente autorità di risoluzione, può essere soddisfatta mediante la concessione di una garanzia fornita dall’entità soggetta a risoluzione a norma dell’articolo 45 septies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, espressa in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM) calcolata a norma dell’articolo 429, paragrafo 4, e dell’articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0330-0340 |
SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN PERCENTUALE DEL TREA Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) (100 % per il MREL interno). |
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0350-0360 |
SUBORDINAZIONE COMPLESSIVA IN PERCENTUALE DELLA TEM Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM) (100 % per il MREL interno). |
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0330, 0350 |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE OBBLIGATORIO Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione in conformità dell’articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, e dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, compreso qualsiasi impatto derivante dall’applicazione dell’articolo 45 ter, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE. |
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0340, 0360 |
REQUISITO DI SUBORDINAZIONE DISCREZIONALE Le autorità incaricate della segnalazione indicano i livelli del requisito di subordinazione conformemente all’articolo 45 ter, paragrafo 5 o 7, della direttiva 2014/59/UE. |
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0370 |
QUOTA DEBITO DI PRIMO RANGO (SENIOR) Per i G-SII, le autorità incaricate della segnalazione indicano la quota di passività che è consentito considerare strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0380 |
QUOTA DE MINIMIS Per i G-SII, le autorità incaricate della segnalazione indicano la quota di passività escluse di cui all’articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 alle quali, in caso di insolvenza, è consentito attribuire un rango pari o inferiore alle passività ammissibili dell’ente in conformità dell’articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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0390-0480 |
ADEGUAMENTI |
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0390-0400 |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L’IMPORTO PER L’ASSORBIMENTO DELLE PERDITE IN PERCENTUALE DEL TREA E DELLA TEM Adeguamenti dell’importo per l’assorbimento delle perdite ai sensi dell’articolo 45 quater, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) e della misura dell’esposizione complessiva (TEM). |
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0410-0460 |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L’IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN PERCENTUALE DEL TREA Adeguamenti dell’importo di ricapitalizzazione ai sensi dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii), o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, primo comma, lettera a), punto ii), della direttiva 2014/59/UE, in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA). |
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0410-0420 |
ADEGUAMENTI DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI AGGIUNTIVI Qualsiasi adeguamento del requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, quinto comma, lettera b), o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, quinto comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE. |
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0430-0440 |
ADEGUAMENTI RELATIVI ALLA RISERVA PER LA FIDUCIA DEL MERCATO Adeguamenti a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, sesto comma, o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, sesto comma, della direttiva 2014/59/UE. |
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0450-0460 |
ADEGUAMENTI DERIVANTI DALLA VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DOPO LA RISOLUZIONE Adeguamenti a norma dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, quinto comma, lettera a), o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, quinto comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. |
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0470-0480 |
ADEGUAMENTI PER CALIBRARE L’IMPORTO DI RICAPITALIZZAZIONE IN PERCENTUALE DELLA TEM Adeguamenti dell’importo di ricapitalizzazione derivanti dalla variazione dello stato patrimoniale dopo la risoluzione ai sensi dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), punto ii), o dell’articolo 45 quater, paragrafo 7, primo comma, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE, in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM). |
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0410 , 0430, 0450, 0470 |
AL RIALZO |
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0420, 0440, 0460, 0480 |
AL RIBASSO |
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0490-0540 |
PERIODO TRANSITORIO Le autorità incaricate della segnalazione indicano eventuali obiettivi intermedi da esse fissati per gli anni successivi alla data della segnalazione. L’obiettivo è espresso sia in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio (TREA) che in percentuale della misura dell’esposizione complessiva (TEM). |
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0490, 0520 |
LIVELLO DEL MREL Le autorità incaricate della segnalazione indicano il livello complessivo del MREL che gli enti sono tenuti a soddisfare alla data intermedia. |
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0500, 0530 |
SUBORDINAZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano il livello complessivo di subordinazione che gli enti sono tenuti a soddisfare alla data intermedia. |
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0510 , 0540 |
DATA DI APPLICAZIONE Le autorità incaricate della segnalazione indicano le date dei periodi transitori nel percorso verso la conformità al MREL. |
(1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
ALLEGATO III
Modello unico di punti di dati e regole di convalida
PARTE PRIMA
Modello unico di punti di dati
Tutte le voci (data item) riportate negli allegati I e II devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici delle autorità di risoluzione siano uniformi.
Il modello unico di punti di dati risponde ai criteri seguenti:
a) |
fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I e II; |
b) |
indicare tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati I e II; |
c) |
fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro; |
d) |
presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati; |
e) |
prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario; |
f) |
riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle comunicazioni che permettano di ottenere segnalazioni sulla risoluzione uniformi. |
PARTE SECONDA
Regole di convalida
Alle voci (data item) riportate negli allegati I e II devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.
Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:
a) |
stabilire il nesso logico tra punti di dati; |
b) |
prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida; |
c) |
verificare la coerenza dei dati comunicati; |
d) |
verificare l’esattezza dei dati comunicati; |
e) |
fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata. |