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Document 32008R1204
Commission Regulation (EC) No 1204/2008 of 3 December 2008 on the entry of certain names in the Register of traditional specialities guaranteed provided for in Council Regulation (EC) No 509/2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed (Codified version) (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1204/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008 , relativo all’iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1204/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008 , relativo all’iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 326 del 04/12/2008, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
4.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 326/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1204/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2008
relativo all’iscrizione di talune denominazioni nel registro delle specialità tradizionali garantite previsto dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione, del 20 novembre 1997, relativo all’iscrizione di talune denominazioni nell’albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari (4), gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni nell’albo delle attestazioni di specificità. |
(3) |
Le denominazioni in questione sono state iscritte nell’albo delle attestazioni di specificità e beneficiano quindi della protezione a livello comunitario quali specialità tradizionali garantite. In seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 509/2006, il suddetto albo è stato sostituito dal «Registro delle specialità tradizionali garantite», previsto all’articolo 3 di detto regolamento. |
(4) |
Alle denominazioni registrate viene riservata l’indicazione di «specialità tradizionale garantita». |
(5) |
Va precisato che il termine «Serrano» è considerato di per sé specifico, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006, ossia intraducibile. Tale termine deve quindi essere utilizzato tal quale. Inoltre, il nome «Serrano» è registrato a prescindere dall’impiego del termine «montagna»: queste due espressioni non sono in contrasto tra loro. |
(6) |
Per quel che concerne le denominazioni «Leche certificada de Granja» e «Traditional Farmfresh Turkey», la protezione è chiesta esclusivamente in lingua spagnola per la denominazione «Leche certificada de Granja» e in lingua inglese per la denominazione «Traditional Farmfresh Turkey». Pertanto, in conformità della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (5), all’atto della commercializzazione del prodotto l’etichetta deve recare nelle altre lingue l’espressione, rispettivamente, «secondo la tradizione spagnola» o «secondo la tradizione britannica» in prossimità immediata della denominazione in causa. |
(7) |
Per quanto riguarda la denominazione «Traditional Farmfresh Turkey», a norma della direttiva 2000/13/CE, l’etichettatura e in particolare le menzioni destinate a informare il consumatore non possono in alcun caso dare adito a confusione con i termini previsti per indicare i metodi di allevamento di cui al regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giugno 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (6), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni figuranti all’allegato I sono iscritte nel «Registro delle specialità tradizionali garantite» previsto dall’articolo 9, paragrafi 4 e 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006.
Articolo 2
All’atto della commercializzazione di «Leche certificada de Granja» in lingue diverse dallo spagnolo, nell’etichetta del prodotto deve figurare l’espressione «secondo la tradizione spagnola» o l’equivalente nelle altre lingue.
All’atto della commercializzazione del «Traditional Farmfresh Turkey» in lingue diverse dall’inglese, nell’etichetta del prodotto deve figurare l’espressione «secondo la tradizione britannica» o l’equivalente nelle altre lingue.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 2301/97 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(2) GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8.
(3) Cfr. l’allegato II.
(4) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.
(5) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
(6) GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11.
ALLEGATO I
— |
Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (1); |
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Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek, [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (2); |
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Faro [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (3); |
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Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, Fruit-Lambic/Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (4); |
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Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (5); |
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Mozzarella [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (6); |
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Jamón Serrano [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (7); |
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Leche certificada de Granja [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (8); |
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Traditional Farmfresh Turkey [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (9); |
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Falukorv [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (10); |
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Sahti [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (11); |
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Panellets [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (12); |
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Kalakukko [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (13); |
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Karjalanpiirakka [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006] (14); |
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Hushållsost [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006] (15). |
(1) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(2) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(3) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(4) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(5) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 5.
(6) Gli elementi principali del disciplinare figurano nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2527/98 (GU L 317 del 26.11.1998, pag. 14). Tali elementi sostituiscono quelli pubblicati nella GU C 246 del 24.8.1996, pag. 9.
(7) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 371 dell’1.12.1998, pag. 3.
(8) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 21 del 21.1.1997, pag. 15.
(9) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 405 del 24.12.1998, pag. 9.
(10) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 78 del 10.3.2001, pag. 16.
(11) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 125 del 26.4.2001, pag. 5.
(12) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 5 del 9.1.2001, pag. 3.
(13) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 235 del 21.8.2001, pag. 12.
(14) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 102 del 27.4.2002, pag. 14.
(15) Gli elementi principali del disciplinare si trovano nella GU C 110 dell’8.5.2003, pag. 18.
ALLEGATO II
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 954/98 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione |
limitatamente all’articolo 1, primo e secondo comma, e all’allegato I |
Regolamento (CE) n. 2419/1999 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 1482/2000 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 2430/2001 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 244/2002 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 688/2002 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1285/2002 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 317/2003 della Commissione |
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Regolamento (CE) n. 223/2004 della Commissione |
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ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 2301/97 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
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Articolo 2 |
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Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
Allegato |
Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |