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Document 32008L0038
Commission Directive 2008/38/EC of 5 March 2008 establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes (Codified version) (Text with EEA relevance )
Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008 , che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )
Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008 , che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 62 del 06/03/2008, p. 9–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2020; abrogato da 32020R0354
6.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/9 |
DIRETTIVA 2008/38/CE DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2008
che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (1), in particolare l'articolo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 94/39/CE della Commissione, del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di chiarezza e razionalità, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) |
La direttiva 93/74/CEE dispone che venga ridotto un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. L'elenco deve indicare l'uso preciso, e cioè i particolari fini nutrizionali, le caratteristiche nutrizionali principali, le diciture e, se del caso, disposizioni speciali sull'etichettatura. |
(3) |
Attualmente, talune destinazioni nutrizionali non possono essere incluse nell'elenco degli usi previsti, data la mancanza di metodi comunitari per il controllo del valore energetico negli alimenti per animali da compagnia e della fibra alimentare negli alimenti per animali in generale. Pertanto, detto elenco dovrà essere completato non appena tali metodi saranno adottati. |
(4) |
Detto elenco verrà, se del caso, modificato, in seguito agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche. |
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(6) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri dispongono che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della direttiva 93/74/CEE possano essere commercializzati unicamente se gli usi previsti sono compresi nella parte B dell'allegato I della presente direttiva e se soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato I.
Gli Stati membri assicurano inoltre il rispetto delle norme stabilite, sotto la rubrica «Disposizioni generali», nella parte A dell'allegato I.
Articolo 2
La direttiva 94/39/CE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il 31 luglio 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 207 del 10.8.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/4/CE (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 4).
(3) Vedi allegato II, parte A.
ALLEGATO I
PARTE A
Disposizioni generali
1. |
Qualora nella colonna 2 della parte B per lo stesso fine nutrizionale sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali, preceduto dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o entrambi i gruppi di caratteristiche essenziali onde ottenere il fine nutrizionale definito nella colonna 1. In entrambi i casi, le dichiarazioni corrispondenti che dovranno figurare sull'etichetta sono riportate nella colonna 4. |
2. |
Qualora un gruppo di additivi sia citato nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B, l'additivo/gli additivi utilizzato/i debbono essere autorizzati come additivi corrispondenti alle caratteristiche essenziali definite nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
3. |
Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta(e) la(le) fonte(i) di ingredienti o di costituenti analitici, il produttore deve fare una dichiarazione precisa [ad esempio nome specifico dello(degli) ingrediente(i), specie animale o parte dell'animale] che consenta di valutarne la conformità alle corrispondenti caratteristiche nutrizionali essenziali. |
4. |
Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta la dichiarazione di una sostanza anche ammessa come additivo, accompagnata dall'espressione «totale», il contenuto dichiarato deve riferirsi, a seconda dei casi, alla quantità naturalmente presente, se non è stata effettuata nessuna aggiunta, o, in deroga alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), alla quantità totale della sostanza ottenuta dopo l'addizione della quantità naturalmente presente e la quantità dell'additivo aggiunto. |
5. |
Le dichiarazioni richieste nella colonna 4 della parte B con l'espressione «se aggiunto» sono obbligatorie se l'ingrediente o l'additivo è stato incorporato o aumentato proprio per ottenere un particolare fine nutrizionale. |
6. |
Le dichiarazioni da fornire per la colonna 4 della parte B, concernenti i costituenti analitici e gli additivi, sono di ordine quantitativo. |
7. |
Il periodo di impiego raccomandato nella colonna 5 della parte B indica un lasso di tempo all'interno del quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi. |
8. |
Un mangime destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare deve soddisfare i requisiti relativi indicati nella parte B per ciascun fine nutrizionale. |
9. |
Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, nelle istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta devono essere fornite indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera. |
PARTE B
Elenco degli usi previsti
Particolare fine nutrizionale |
Caratteristiche nutrizionali essenziali |
Specie o categorie di animali |
Dichiarazioni sull'etichetta |
Periodo di impiego raccomandato |
Altre disposizioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
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Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica (3) |
Bassa concentrazione di fosforo e ridotto tenore di proteine, ma di elevata qualità |
Cani e gatti |
|
Inizialmente fino a 6 mesi (4) |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.» |
||||||||||||||||||||
Dissoluzione di calcoli a base di struvite (5) |
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Cani |
|
Da 5 a 12 settimane |
Nelle istruzioni per l'uso indicare: «Si raccomanda acqua a volontà.» Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.» |
||||||||||||||||||||
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Gatti |
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Riduzione delle recidive di calcoli di struvite (5) |
Proprietà acidificanti dell'urina e moderata concentrazione di magnesio |
Cani e gatti |
|
Fino a sei mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.» |
||||||||||||||||||||
Riduzione della formazione di calcoli a base di urati |
Bassa concentrazione di purine e basso tenore di proteine ma di elevata qualità |
Cani e gatti |
Fonte(i) proteiche |
Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell'acido urico |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.» |
||||||||||||||||||||
Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati |
Bassa concentrazione di calcio, bassa concentrazione di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell'urina |
Cani e gatti |
|
Fino a sei mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.» |
||||||||||||||||||||
Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina |
Bassa concentrazione di proteine, concentrazione moderata di aminoacidi solforati e proprietà alcalinizzanti dell'urina |
Cani e gatti |
|
Inizialmente fino ad 1 anno |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» |
||||||||||||||||||||
Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive (6) |
|
Cani e gatti |
|
Da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente |
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e/o |
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Riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale |
Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti ad elevata digeribilità |
Cani e gatti |
|
Da 1 a 2 settimane |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:
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Compensazione della cattiva digestione (7) |
Ingredienti altamente digeribili e bassa concentrazione di grassi |
Cani e gatti |
Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento |
Da 3 a 12 settimane, ma per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.» |
||||||||||||||||||||
Supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica |
Bassa concentrazione di sodio ed aumentato rapporto K/Na |
Cani e gatti |
|
Inizialmente fino a 6 mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» |
||||||||||||||||||||
Controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito) |
Bassa concentrazione di carboidrati che liberano glucosio rapidamente |
Cani e gatti |
|
Inizialmente fino a 6 mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» |
||||||||||||||||||||
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica |
|
Cani |
|
Inizialmente fino a sei mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.» |
||||||||||||||||||||
|
Gatti |
|
Inizialmente fino a sei mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.» |
|||||||||||||||||||||
Regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia |
Bassa concentrazione di grassi e alta concentrazione di acidi grassi essenziali |
Cani e gatti |
|
Inizialmente fino a 2 mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» |
||||||||||||||||||||
Riduzione del rame nel fegato |
Bassa concentrazione di rame |
Cani |
Rame totale |
Inizialmente fino a 6 mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» |
||||||||||||||||||||
Riduzione dell'eccesso di peso corporeo |
Basso potere energetico |
Cani e gatti |
Valore energetico |
Fino al raggiungimento del peso prefissato |
Nelle istruzioni per l'uso dev'essere indicata la quantità giornaliera raccomandata |
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Ripresa nutrizionale, convalescenza (8) |
Elevato tenore energetico, elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità |
Cani e gatti |
|
Fino alla ripresa completa |
Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.» |
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Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli |
Elevata concentrazione di acidi grassi essenziali |
Cani e gatti |
Tenore di acidi grassi essenziali |
Fino a 2 mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.» |
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Riduzione del rischio di febbre lattea |
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Vacche da latte |
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Da 1 a 4 settimane prima del parto |
Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Cessare la somministrazione dopo il parto.» |
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e/o |
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|
|
Da 1 a 4 settimane prima del parto |
Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Cessare la somministrazione dopo il parto.» |
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oppure |
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Tenore di silicato sintetico di sodio e di alluminio |
2 settimane prima del parto |
Indicare nelle istruzioni per l'uso:
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ovvero |
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Tenore totale di calcio, fonti con le rispettive quantità di calcio |
Dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto |
Indicare sull’imballaggio, il contenitore o l’etichetta:
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Ingredienti che forniscono fonti energetiche glicogeniche |
Vacche da latte e ovini |
|
Da 3 a 6 settimane dopo il parto (11) 6 settimane prima e 3 settimane dopo il parto (12) |
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Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia) |
Elevata concentrazione di magnesio, carboidrati facilmente disponibili, moderato tenore di proteine e bassa concentrazione di potassio |
Ruminanti |
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Da 3 a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell'erba |
Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di fonti energetiche facilmente disponibili Nel caso di alimenti per ovini, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per pecore allattanti.» |
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Riduzione del rischio di acidosi |
Bassa concentrazione di carboidrati di facile fermentazione ed elevata capacità di tamponamento |
Ruminanti |
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Massimo 2 mesi (13) |
Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di eventuali fonti di carboidrati Nel caso di alimenti destinati a vacche da latte sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per vacche ad alto rendimento.» Nel caso di alimenti destinati a ruminanti da ingrasso sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per nutriti in modo intensivo.» (14) |
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Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico |
Soprattutto elettroliti e carboidrati ad assorbimento facile |
Vitelli Suinetti Agnelli Capretti Puledri |
|
Da 1 a 7 giorni (da 1 a 3 giorni, se costituiscono l'unico alimento) |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue:
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Riduzione del rischio di calcoli urinari |
Bassa concentrazione di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell'urina |
Ruminanti |
|
Fino a 6 settimane |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per animali giovani nutriti intensivamente.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Deve essere sempre disponibile dell'acqua.» |
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Riduzione delle reazioni da stress |
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Suini |
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Da 1 a 7 giorni |
È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo |
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e/o |
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Stabilizzazione della digestione fisiologica |
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Suinetti |
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Da 2 a 4 settimane |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «In caso di rischio, di problemi digestivi, durante e dopo tali problemi» |
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|
Suini |
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Riduzione del rischio di stitichezza |
Ingredienti che stimolano il transito intestinale |
Scrofe |
Ingredienti che stimolano il transito intestinale |
Da 10 a 14 giorni prima e da 10 a 14 giorni dopo il parto |
|
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Riduzione del rischio di steatosi epatica |
Basso tenore energetico ed elevato tasso di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione |
Galline ovaiole |
|
Fino a 12 settimane |
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Compensazione della scarsa assimilazione |
Bassa concentrazione di acidi grassi saturi ed elevata concentrazione di vitamine liposolubili |
Pollastri, esclusi oche e colombi |
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Nelle prime 2 settimane dopo la schiusa |
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Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell'intestino tenue |
Carboidrati, proteine e grassi di elevata digeribilità prececale |
Equidi (15) |
|
Inizialmente fino a 6 mesi |
È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo e il modo in cui deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» |
||||||||||||||||||||
Compensazione di affezioni digestive croniche dell'intestino crasso |
Fibre di elevata digeribilità |
Equidi |
|
Inizialmente fino a 6 mesi |
È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo e il modo in cui deve essere somministrato. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» |
||||||||||||||||||||
Riduzioni delle reazioni da stress |
Ingredienti di elevata digeribilità |
Equidi |
|
Da 2 a 4 settimane |
È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo |
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Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata |
Soprattutto elettroliti e carboidrati di facile assorbimento |
Equidi |
|
Da 1 a 3 giorni |
È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo. Qualora l'alimento corrisponda ad una parte rilevante della razione quotidiana occorre indicare il rischio di cambiamenti improvvisi della natura dell'alimento. Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.» |
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Ripresa nutrizionale, convalescenza |
Elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità |
Equidi |
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Fino alla ripresa completa |
È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo. Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.» |
||||||||||||||||||||
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica |
Bassa concentrazione di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati di elevata digeribilità |
Equidi |
|
Inizialmente fino a 6 mesi |
È necessario precisare il modo in cui l'alimento deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» |
||||||||||||||||||||
Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica |
Bassa concentrazione di fosforo e bassa concentrazione di proteine, ma di elevata qualità |
Equidi |
|
Inizialmente fino a 6 mesi |
Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.» |
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.
(4) Se l'alimento è raccomandato per una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.
(5) Nel caso di alimenti per gatti, il riferimento «Malattia dell'apparato urinario inferiore dei felini» oppure «Sindrome urologica dei felini FUS» può completare la casella «Particolare fine nutrizionale».
(6) Nel caso di alimenti previsti per una particolare intolleranza, quest'ultima deve essere indicata al posto di «ingredienti e sostanze nutritive».
(7) Il produttore può completare la casella «Particolare fine nutrizionale» facendo riferimento a «insufficienza pancreatica esocrina».
(8) Nel caso di alimenti per gatti, il produttore può completare la casella «particolare fine nutrizionale» facendo riferimento alla «Lipidosi epatica felina».
(9) Il termine «chetosi» può essere sostituito dal termine «acetonemia».
(10) Il produttore può raccomandare l'uso anche per il ristabilimento della chetosi.
(11) In caso di alimenti per vacche da latte.
(12) In caso di alimenti per pecore madri.
(13) Nel caso di alimenti per vacche da latte: «Al massimo due mesi dall'inizio della lattazione».
(14) Precisare la categoria di ruminanti utilizzati.
(15) Nel caso di alimenti specificamente previsti per soddisfare le particolari necessità di animali molto vecchi (ingredienti di facile ingestione) l'indicazione della specie o della categoria di animali andrà completata con la menzione «animali vecchi».
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 2)
Direttiva 94/39/CE della Commissione |
|
Direttiva 95/9/CE della Commissione |
|
Direttiva 2002/1/CE della Commissione |
|
Direttiva 2008/4/CE della Commissione |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 2)
Direttiva |
Termine di attuazione |
94/39/CE |
30 giugno 1995 |
95/9/CE |
30 giugno 1995 |
2002/1/CE |
20 novembre 2002 |
2008/4/CE |
30 luglio 2008 |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Direttiva 94/39/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
— |
— |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |