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Document 31999R2587

Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

GU L 315 del 09/12/1999, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2587/oj

31999R2587

Regolamento (Euratom) n. 2587/1999 del Consiglio, del 2 dicembre 1999, che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 09/12/1999 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (EURATOM) N. 2587/1999 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1999

che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) per raggiungere gli obiettivi previsti dal trattato, la Commissione deve ricevere comunicazione dei progetti di investimento concernenti i nuovi impianti come pure le sostituzioni o le trasformazioni concernenti i settori industriali enumerati nell'allegato II del trattato, quando tali progetti abbiano una certa importanza e possano influire direttamente sulla produzione o sulla produttività, pur rispettando la sicurezza nucleare;

(2) spetta alla Commissione pubblicare periodicamente, a norma dell'articolo 40 del trattato, programmi a carattere indicativo, facilitare uno sviluppo coordinato di questi investimenti e rendere noto il suo punto di vista al riguardo;

(3) gli investimenti effettuati in tutto il ciclo del combustibile, comprese la gestione dei residui e la disattivazione, sono essenziali per un funzionamento corretto e responsabile dell'industria nucleare,

(4) i valori limite di cui al regolamento n. 4(1) dovrebbero essere aggiornati e sostituiti da nuovi valori limite;

(5) il regolamento n. 4 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le persone o le imprese impegnate nelle attività industriali enumerate nell'allegato II del trattato comunicano alla Commissione, nei termini previsti dall'articolo 42 del trattato, i loro progetti di investimenti che hanno lo scopo di:

a) creare una capacità di produzione;

b) conservare quantitativamente e qualitativamente la capacità di produzione;

c) aumentare direttamente la capacità di produzione;

d) aumentare direttamente la produttività;

e) migliorare la qualità della produzione;

f) creare impianti per la gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi, comprese le operazioni di trattamento, deposito ad interim o definitivo e/o smaltimento;

quando, nelle attività industriali elencate nella colonna I della tabella riportata in allegato, i costi superano i corrispondenti importi della colonna II di detta tabella per i nuovi impianti e della colonna III della medesima per le sostituzioni e le trasformazioni.

2. I progetti di investimento miranti alla disattivazione di impianti, il cui costo supera i corrispondenti importi della colonna III della tabella riportata in allegato, vengono notificati mediante una dichiarazione che può limitarsi alle caratteristiche essenziali e non è necessario applicare la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

3. I progetti di investimento miranti alla disattivazione di impianti, i cui costi siano inferiori ai valori limite di cui alla colonna III della tabella di cui all'allegato, possono essere notificati su base volontaria e non è necessario applicare la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

4. I progetti relativi a nuovi impianti di reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi e i progetti concernenti la sostituzione, la trasformazione, l'ammodernamento o l'aumento di potenza di tali impianti il cui costo è inferiore ai valori limite previsti nella tabella di cui all'allegato, possono essere notificati, su base volontaria, mediante una semplice dichiarazione che specifichi soltanto le loro caratteristiche essenziali senza dar luogo all'applicazione della procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

Articolo 2

Per il calcolo dei costi di cui all'articolo 1, si deve tener conto di ogni spesa derivante direttamente dall'esecuzione dei progetti di investimento, a prescindere dal momento in cui tali spese sono effettuate.

Articolo 3

I progetti comunicati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento devono comprendere le indicazioni, e soltanto quelle, necessarie alla discussione prevista all'articolo 43 del trattato, in particolare tutte le informazioni relative:

a) al tipo di prodotti o attività e alla capacità di produzione o di immagazzinamento,

b) all'importo totale delle spese direttamente attribuibili al progetto considerato,

c) alla durata probabile dell'esecuzione del progetto,

d) alle prospettive di approvvigionamento e di funzionamento degli impianti.

Articolo 4

Il regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica del 15 settembre 1958 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica tre mesi dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. TUOMIOJA

(1) Regolamento n. 4 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 417/58).

ALLEGATO

TABELLA

>SPAZIO PER TABELLA>

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