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Document 32022R1670
Council Regulation (EU) 2022/1670 of 29 September 2022 amending Regulation (EU) 2022/109 fixing for 2022 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in Union waters and for Union fishing vessels in certain non-Union waters
Regolamento (UE) 2022/1670 del Consiglio del 29 settembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
Regolamento (UE) 2022/1670 del Consiglio del 29 settembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
ST/12383/2022/INIT
GU L 252 del 30.9.2022, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1670 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2022
recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (1) fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2022/109, modificato dal regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio (2), fissa un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell’Unione del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 settembre 2022, in attesa della pubblicazione del parere scientifico fornito dal CIEM per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. A seguito della pubblicazione di tale parere il 17 giugno 2022, che consente la prosecuzione delle attività di pesca, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. Il TAC dovrebbe essere fissato al livello di 15 777 tonnellate indicato nel suddetto parere. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2022/109 stabilisce una condizione speciale per quanto riguarda i contingenti di suri/sugarelli (Trachurus spp.) nella sottozona CIEM 9. Il regolamento (UE) 2022/109 non fissa la percentuale alla quale si applica tale condizione speciale, in attesa che sia reso disponibile il parere scientifico aggiornato del CIEM riguardo alle flessibilità tra zone tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c. Il 18 agosto 2022 il CIEM ha pubblicato un documento tecnico interno sulle flessibilità tra zone tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c. È opportuno che l’Unione stabilisca la percentuale alla quale si applica tale condizione speciale in linea con detto documento tecnico interno del CIEM. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109. |
(5) |
Il limite di cattura per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2022. La condizione speciale per quanto riguarda i contingenti di suri/sugarelli (Trachurus spp.) nella sottozona CIEM 9 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento in quanto le possibilità di pesca per l’acciuga risultano aumentate ed è introdotta una flessibilità tra zone relativa alle possibilità di pesca per i suri/sugarelli. Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109
Il regolamento (UE) 2022/109 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni relative ai suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. Le disposizioni relative all’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio, del 30 giugno 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 176 dell’1.7.2022, pag. 5).
ALLEGATO
Nell’allegato IA del regolamento (UE) 2022/109, la parte A è così modificata:
1) |
la seconda tabella è sostituita dalla seguente:
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2) |
la ventiquattresima tabella è sostituita dalla seguente:
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