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Document 32022R1300
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1300 of 24 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1093 laying down implementing technical standards with regard to the format of position reports by investment firms and market operators (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300 della Commissione del 24 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300 della Commissione del 24 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/1722
GU L 197 del 26.7.2022, p. 4–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 197/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1300 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 5, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) modifica l’articolo 58 della direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda la segnalazione della posizione. |
(2) |
Conformemente a tali modifiche apportate all’articolo 58 della direttiva 2014/65/UE, la segnalazione della posizione non si applica più ai valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della summenzionata direttiva, che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10, della stessa direttiva. Di conseguenza dovrebbero essere soppressi i riferimenti a tali categorie di derivati nelle norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione (3). |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. |
(5) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
(2) Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO
La tabella 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 è sostituita dalla seguente:
«Tabella 2
Tabella dei campi da segnalare per tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti ai fini dell’articolo 2
CAMPO |
DETTAGLI DA COMUNICARE |
FORMATO DELLA COMUNICAZIONE |
Data e ora di presentazione della relazione |
Campo da compilare con la data e l’ora di presentazione della relazione. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Numero di riferimento della relazione |
Campo da compilare con l’identificativo unico fornito dal notificatore, che identifica in modo univoco la relazione sia per il notificatore che per l’autorità competente che la riceve. |
{ALPHANUM-52} |
Data del giorno di negoziazione della posizione comunicata |
Campo da compilare con la data in cui la posizione comunicata è detenuta al termine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione pertinente. |
{DATEFORMAT} |
Status della relazione |
Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell’annullamento o della modifica di una relazione presentata in precedenza. Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare “CANC” nello “status della relazione”. Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare “AMND” nello “status della relazione”. |
“NEWT” = nuova “CANC” = annullamento “AMND” = modifica |
Identificativo dell’entità che effettua la comunicazione |
L’identificativo dell’impresa di investimento che effettua la comunicazione. Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. |
{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche |
Identificativo del possessore della posizione |
Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. (Nota: se la posizione è detenuta come posizione propria dell’impresa che effettua la comunicazione, questo campo deve essere identico al campo “Identificativo dell’entità che effettua la comunicazione”). |
{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche |
Indirizzo di posta elettronica del possessore della posizione |
Indirizzo di posta elettronica per le notifiche relative alle posizioni. |
{ALPHANUM-256} |
Identificativo dell’entità madre capogruppo |
Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. Nota: questo campo può essere identico al campo “Identificativo dell’entità che effettua la comunicazione” o al campo “Identificativo del possessore della posizione” se l’entità madre capogruppo detiene le proprie posizioni o redige le proprie relazioni. |
{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche |
Indirizzo di posta elettronica dell’entità madre capogruppo |
Indirizzo email per la corrispondenza relativa alle posizioni aggregate. |
{ALPHANUM-256} |
Status dell’impresa madre dell’organismo di investimento collettivo |
Campo in cui indicare se il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente rispetto all’impresa madre, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione (*1). |
“TRUE” — il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente “FALSE” — il possessore della posizione non è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente |
Codice di identificazione del contratto negoziato in sedi di negoziazione |
Identificativo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa. Cfr. il campo “Identificativo della sede di negoziazione” per il trattamento dei contratti OTC economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione. |
{ISIN} |
Codice del prodotto della sede |
Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto. |
{ALPHANUM-12} |
Identificativo della sede di negoziazione |
Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all’ISO 10383 per le posizioni comunicate rispetto a contratti negoziati nella sede. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. |
{MIC} |
Utilizzare il codice MIC “XXXX” per le posizioni negoziate fuori della sede in contratti OTC economicamente equivalenti. Utilizzare il codice MIC “XOFF” per i derivati quotati o le quote di emissioni negoziati fuori dai mercati regolamentati. |
|
|
Tipo di posizione |
Campo in cui indicare se la posizione è in contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), in contratti di opzione, in quote di emissioni o in strumenti derivati sulle stesse, o in qualsiasi altro tipo di contratto. |
“OPTN” — contratti di opzione, tra cui opzioni negoziabili separatamente sui tipi FUTR o OTHR, esclusi i prodotti per i quali il carattere facoltativo è solo un elemento integrato “FUTR” — future “EMIS” — quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse “OTHR” — ogni altro tipo di contratto |
Scadenza della posizione |
Indicare se la scadenza del contratto che comprende la posizione oggetto della comunicazione riguarda il primo mese utile di scadenza (spot month) o tutti gli altri mesi. Nota: sono richieste relazioni distinte per i primi mesi utili di scadenza e tutti gli altri mesi. |
“SPOT” — primo mese utile di scadenza, comprendente tutte le posizioni di tipo EMIS “OTHR” — tutti gli altri mesi |
Quantitativo della posizione |
Campo da compilare con il quantitativo netto della posizione detenuto nello strumento derivato su merci, in quote di emissioni o relativi derivati espressi in lotti, se i limiti di posizione sono espressi in lotti, o in unità del sottostante. Compilare il campo con un numero positivo per le posizioni lunghe e un numero negativo per le posizioni corte. |
{DECIMAL-15/2} |
Notazione del quantitativo della posizione |
Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il quantitativo della posizione. |
“LOTS” — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti {ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante “UNIT” — se il quantitativo della posizione è espresso in unità |
Quantitativo della posizione equivalente delta |
Se il tipo di posizione è “OPTN” o un’opzione su “EMIS”, questo campo specifica il quantitativo equivalente delta della posizione indicata nel campo “quantitativo della posizione”. Compilare il campo con un numero positivo per long call e short put e un numero negativo per long put e short call. |
{DECIMAL-15/2} |
Indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali |
Campo in cui indicare se la posizione riduce il rischio, conformemente all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/1301. |
“TRUE” — la posizione riduce il rischio “FALSE” — la posizione non riduce il rischio |
(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 31 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (GU L 197, del xx.xx2022, pag. 10).»