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Document 32020D2218

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona [notificata con il numero C(2020) 9556] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9556

GU L 438 del 28.12.2020, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2022; abrog. impl. da 32022R2293

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2218/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2218 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l’allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona

[notificata con il numero C(2020) 9556]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell’allegato I di tale direttiva.

(2)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per gli animali e i prodotti di origine animale figuranti nell’elenco di cui all’allegato della stessa decisione.

(3)

Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2011/163/UE affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey figurino nell’elenco di cui all’allegato di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’accordo di recesso), ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell’allegato della decisione 2011/163/UE.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2011/163/UE.

(5)

Poiché il periodo di transizione previsto nell’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:

1)

tra le voci relative alle Isole Fær Øer e al Ghana sono inserite le voci seguenti:

«GB

Regno Unito (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GG

Guernsey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

2)

tra le voci relative a Israele e all’India è inserita la voce seguente:

«IM

Isola di Man

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X»;

3)

tra le voci relative all’Iran e alla Giamaica è inserita la voce seguente:

«JE

Jersey

X

 

 

 

 

 

X».

 

 

 

 

 



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