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Document 32016D1898

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1898 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 6710] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/6710

    GU L 293 del 28.10.2016, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1898/oj

    28.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 293/39


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1898 DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 2016

    che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

    [notificata con il numero C(2016) 6710]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato di tale decisione. Tali misure comprendono il divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine nonché preparazioni di carni e prodotti a base di carne composti da o contenenti carni suine provenienti da determinate zone degli Stati membri interessati.

    (2)

    L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina classica dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in relazione a tale malattia. È opportuno prevedere alcune deroghe per la spedizione di suini vivi, di carni suine fresche e di alcune preparazioni di carni e prodotti a base di carne provenienti dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE. Sarebbe inoltre opportuno che tale decisione di esecuzione descrivesse anche le ulteriori prescrizioni di sanità animale applicabili nel caso in cui tali deroghe fossero concesse.

    (3)

    La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (4) dispone che i movimenti di animali vivi siano accompagnati da certificati sanitari. Se ai suini vivi destinati agli scambi all'interno dell'Unione si applicano le deroghe al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE, sarebbe opportuno che i relativi certificati sanitari includessero un riferimento alla suddetta decisione di esecuzione per garantire che tali certificati forniscano informazioni sanitarie adeguate ed esatte.

    (4)

    L'articolo 6 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio (5) riconosce l'esistenza di aziende comprendenti diverse unità di produzione e consente l'applicazione di deroghe relative ai diversi livelli di rischio che possono essere riconosciuti dall'autorità competente. Di ciò andrebbe tenuto conto nelle deroghe di cui all'articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione 2013/764/UE.

    (5)

    L'allegato alla decisione 2002/106/CE della Commissione (6) descrive le procedure di sorveglianza sierologica e campionamento e fornisce informazioni sulle prove prescritte. Quando devono essere introdotte delle deroghe alle prescrizioni di cui alla decisione di esecuzione 2013/764/UE in tale decisione di esecuzione, è opportuno che tali misure facciano riferimento alle pertinenti parti dell'allegato della decisione 2002/106/CE.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/764/UE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione 2013/764/UE è così modificata:

    1)

    è inserito il seguente articolo 2 bis:

    «Articolo 2 bis

    Deroga per la spedizione di suini vivi verso altri Stati membri in determinati casi

    1.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell'allegato verso altri Stati membri, a condizione che la situazione complessiva relativa alla peste suina classica nelle zone di cui all'allegato sia favorevole e i suini in questione siano stati allevati in aziende:

    in cui non sia stato registrato alcun focolaio di peste suina classica nel corso dei 12 mesi precedenti e siano situate al di fuori della zona di protezione o di sorveglianza stabilita conformemente alla direttiva 2001/89/CE,

    in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni o dalla nascita e non sia stato introdotto nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione,

    in cui venga attuato un piano di biosicurezza approvato dall'autorità competente,

    che siano state sottoposte a scadenze regolari e almeno ogni quattro mesi a ispezioni da parte dell'autorità competente, ispezioni che devono essere:

    i)

    conformi alle linee guida di cui al capitolo III dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (*);

    ii)

    comprensive di un esame clinico conforme alle procedure di controllo e di campionamento di cui al capitolo IV, sezione A, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

    iii)

    finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; e

    l'azienda è oggetto di un piano di sorveglianza della peste suina classica attuato dall'autorità competente in conformità alle procedure di campionamento di cui al capitolo IV, sezione F, punto 2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE. Un mese prima della spedizione sono stati inoltre effettuati esami di laboratorio, con esito negativo.

    2.   Per i suini vivi che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1, nei corrispondenti certificati sanitari per animali della specie suina di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (**), è aggiunta la seguente dicitura:

    “Suini conformi all'articolo 2 bis della decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione”.

    (*)  Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71)."

    (**)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).»"

    2)

    L'articolo 4 è così modificato:

    a)

    alla lettera a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «—

    in cui i suini siano stati presenti per almeno 90 giorni o dalla nascita e nelle quali non sia stato introdotto, neppure in un'unità di produzione distinta, nessun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione al macello; ciò si applica solo alle unità di produzione distinte per le quali il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura, le dimensioni di dette unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra;»

    b)

    alla lettera a), il punto iii) del quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

    «iii)

    conformi ad almeno una delle condizioni che seguono:

    1)

    essere finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2001/89/CE; oppure

    2)

    nel raggio di 40 km intorno all'azienda, la sorveglianza dei suini selvatici è effettuata a scadenze regolari, e almeno ogni quattro mesi, con esito negativo in conformità al capitolo IV, parte H, dell'allegato della decisione 2002/106/CE, e tutti i suini macellati della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test per la peste suina classica in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parte C, dell'allegato della decisione 2002/106/CE;»

    c)

    alla lettera a) è aggiunto il settimo trattino che segue:

    «—

    le carni fresche di suini, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne provenienti da aziende suinicole che soddisfano le condizioni di cui alla presente lettera sono accompagnati dall'appropriato certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (***), la cui parte II è completata con la seguente frase:

    “Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.“

    (***)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).»"

    d)

    alla lettera b) il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «—

    sono accompagnati dall'appropriato certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi all'interno dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II è completata con la seguente frase:

    “Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.”»

    3)

    all'articolo 10, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2016

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).

    (4)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

    (5)  Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).

    (6)  Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).


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