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Document 32008R0709
Commission Regulation (EC) No 709/2008 of 24 July 2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1234/2007, as regards interbranch organisations and agreements in the tobacco sector
Regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco
Regolamento (CE) n. 709/2008 della Commissione, del 24 luglio 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco
GU L 197 del 25.7.2008, p. 23–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; abrogato da 32016R0232
25.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 709/2008 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni e gli accordi interprofessionali nel settore del tabacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 127 e 179, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM) prevede l’abrogazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (2) a decorrere dal 1o luglio 2008. |
(2) |
Alcune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2077/92 non sono state inserite nel regolamento (CE) n. 1234/2007. Al fine di garantire il corretto funzionamento del settore del tabacco e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca tali disposizioni nonché le attuali modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 86/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2077/92 del Consiglio relativo alle organizzazioni e agli accordi interprofessionali nel settore del tabacco (3). |
(3) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 86/93. |
(4) |
Le organizzazioni interprofessionali, costituite per iniziativa di singoli operatori o associazioni, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali interessate alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione nel settore del tabacco, possono contribuire a una migliore percezione della situazione del mercato, facilitando un’evoluzione dei comportamenti economici al fine di migliorare la conoscenza e l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. Alcune delle loro attività possono contribuire a creare un migliore equilibrio del mercato e conseguentemente a realizzare gli obiettivi previsti all’articolo 33 del trattato. È opportuno definire le azioni in cui si può concretizzare tale contributo delle organizzazioni interprofessionali. |
(5) |
In tale prospettiva è opportuno concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni che diano prova della loro rappresentatività a livello regionale, interregionale o comunitario e realizzino attività atte a conseguire i suddetti obiettivi. Detto riconoscimento deve emanare dagli Stati membri o dalla Commissione, in funzione dell’ambito d’attività dell’associazione commerciale. |
(6) |
Per rafforzare talune attività delle organizzazioni interprofessionali che presentano particolare interesse sotto il profilo dell’attuale regolamentazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco, è opportuno prevedere la possibilità di estendere, a determinate condizioni, all’insieme dei produttori e delle associazioni non aderenti di una o più regioni le regole adottate per i propri membri dalle organizzazioni interprofessionali. È inoltre opportuno porre a carico dei non aderenti la totalità o parte dei contributi destinati a coprire le spese non amministrative sostenute per l’esecuzione di dette attività. Tale procedura deve essere attuata secondo modalità atte a garantire i diritti dei gruppi socio-economici interessati e segnatamente a tutelare gli interessi dei consumatori. |
(7) |
Altre attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare un interesse economico o tecnico generale per il settore del tabacco e come tali risultare vantaggiose per l’insieme degli operatori dei comparti interessati, anche se non aderiscono all’organizzazione. In tal caso è giustificato porre a carico dei non aderenti i contributi destinati a coprire le spese diverse da quelle amministrative che risultano direttamente dall’esecuzione delle attività in oggetto. |
(8) |
Ai fini della corretta applicazione del regime è necessaria una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. È opportuno che a quest’ultima sia affidato un potere permanente di controllo, in particolare in merito al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali operanti a livello regionale o interregionale e agli accordi e alle pratiche concordate adottati da tali organizzazioni. |
(9) |
Per informazione degli Stati membri e delle altre parti interessate, è opportuno prevedere, almeno una volta all’anno, la pubblicazione dell’elenco delle organizzazioni riconosciute nel corso dell’anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato durante lo stesso periodo, nonché delle norme che hanno formato oggetto di un’estensione, specificandone il campo d’applicazione. |
(10) |
Per poter essere sufficientemente rappresentativa della regione in cui opera, un’organizzazione interprofessionale deve raggruppare almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti in causa. Analogamente, per evitare squilibri fra le regioni, tale livello di rappresentatività deve essere raggiunto in tutte le regioni in cui essa esercita la sua attività. |
(11) |
È opportuno precisare che l’attività del commercio di tabacco comprende, oltre a quella svolta dai commercianti di tabacco, anche l’acquisto da parte di consumatori finali di tabacco in colli. |
(12) |
Nei casi in cui la Commissione è responsabile del riconoscimento di un’organizzazione interprofessionale, è opportuno precisare le informazioni che detta organizzazione deve trasmettere alla Commissione. |
(13) |
La revoca del riconoscimento deve, di norma, avere effetto dal momento in cui vengono meno i requisiti del medesimo. |
(14) |
È opportuno precisare che la rappresentatività minima delle organizzazioni interprofessionali operanti su scala interregionale deve corrispondere a quella richiesta alle organizzazioni interprofessionali regionali. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo d’applicazione
Il presente regolamento definisce le condizioni per il riconoscimento e l’esercizio dell’attività delle organizzazioni interprofessionali che operano nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato per i prodotti del tabacco di cui all’allegato I, parte XIV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Riconoscimento
Il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali conferisce alle medesime l’autorizzazione a svolgere le attività di cui all’articolo 123, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, alle condizioni previste dal presente regolamento.
Articolo 3
Riconoscimento da parte degli Stati membri
1. Gli Stati membri riconoscono, su domanda, le organizzazioni interprofessionali stabilite nel loro territorio che:
a) |
esercitano la loro attività a livello regionale o interregionale nel loro territorio; |
b) |
perseguono gli obiettivi indicati all’articolo 123, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007 attraverso l’esercizio di attività volte a:
|
c) |
non si occupano, come tali, della produzione, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti di cui all’articolo 1; |
d) |
rappresentano una parte significativa dei produttori e/o degli operatori commerciali in rapporto all’ambito d’attività e ai comparti interessati. L’organizzazione interprofessionale che abbia un ambito di attività interregionale deve dimostrare la propria rappresentatività in ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle regioni in cui è presente. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), un’organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa su scala regionale quando copre almeno un terzo dei quantitativi prodotti, trasformati o acquistati dai membri di ciascuno dei comparti che la compongono, i quali operano nella produzione, nella prima trasformazione o nel commercio del tabacco o dei gruppi di varietà di tabacco oggetto delle attività dell’organizzazione interprofessionale.
Se esercita la sua attività a livello interregionale o comunitario, l’organizzazione deve rispondere ai requisiti di rappresentatività indicati al primo comma in ciascuna delle regioni considerate.
3. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni atte a dimostrare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento dell’organizzazione interprofessionale stabilite all’articolo 123 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sulla base delle quali sarà riconosciuta l’organizzazione interprofessionale.
La Commissione può opporsi al riconoscimento entro 60 giorni dalla notifica dello Stato membro.
4. Gli Stati membri revocano il riconoscimento:
a) |
se le condizioni previste dal presente articolo non sono più soddisfatte; |
b) |
se l’organizzazione interprofessionale rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 177, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007; |
c) |
se l’organizzazione interprofessionale viene meno all’obbligo di notifica di cui all’articolo 177, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
5. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le decisioni di revoca del riconoscimento.
Articolo 4
Riconoscimento da parte della Commissione
1. La Commissione riconosce, su domanda, le organizzazioni interprofessionali che:
a) |
esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria; |
b) |
sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro; |
c) |
soddisfano le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d). |
2. Le organizzazioni interprofessionali che esercitano la loro attività su tutto o parte del territorio di vari Stati membri o su scala comunitaria presentano alla Commissione una domanda di riconoscimento corredata dei documenti comprovanti:
a) |
il rispetto dei criteri di cui all’articolo 123 del regolamento (CE) n. 1234/2007; |
b) |
il loro ambito di attività e la conformità del medesimo all’articolo 3, paragrafo 1; |
c) |
l’ambito geografico in cui svolgono la loro attività; |
d) |
che sono state costituite secondo la legislazione di uno Stato membro; |
e) |
che rispondono ai requisiti di rappresentatività di cui all’articolo 3, paragrafo 2. |
3. La Commissione notifica le domande di riconoscimento agli Stati membri sul cui territorio l’organizzazione interprofessionale è stabilita ed esercita la sua attività. Gli Stati membri possono presentare le loro osservazioni sul riconoscimento entro due mesi dalla notifica.
4. La Commissione decide in merito al riconoscimento entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni necessarie indicate al paragrafo 2.
5. La Commissione revoca il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 per i motivi elencati all’articolo 3, paragrafo 4.
Articolo 5
Revoca del riconoscimento
La revoca del riconoscimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, o dell’articolo 4, paragrafo 5, prende effetto dal momento in cui le condizioni per il riconoscimento cessano di essere soddisfatte.
Articolo 6
Pubblicazione delle organizzazioni interprofessionali riconosciute
Almeno una volta all’anno o in funzione delle necessità, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, i nomi delle organizzazioni interprofessionali riconosciute. La pubblicazione specifica il settore economico o la zona in cui operano tali organizzazioni, nonché le attività che esse svolgono in conformità dell’articolo 123, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Anche le revoche di riconoscimento vengono pubblicate almeno una volta all’anno.
Articolo 7
Estensione di determinate norme ai non aderenti
L’approvazione, da parte della Commissione, dell’estensione degli accordi e delle pratiche concordate esistenti, secondo il disposto dell’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è soggetta alla procedura prevista all’articolo 8 del presente regolamento.
Articolo 8
Procedura per l’estensione di determinate norme ai non aderenti
1. Nel caso di accordi e di pratiche concordate esistenti adottati da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri, questi provvedono a pubblicare, per informazione dei gruppi socio-economici interessati, gli accordi e le pratiche concordate che prevedono di estendere a singoli operatori o associazioni non aderenti di una regione o di un insieme di regioni, in conformità dell’articolo 178 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
I gruppi socio-economici interessati presentano le loro osservazioni all’autorità competente dello Stato membro entro due mesi dalla data della pubblicazione.
2. Allo scadere del periodo di due mesi e prima di adottare una decisione, gli Stati membri notificano alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie unitamente a tutte le informazioni utili, in particolare ai fini della valutazione dell’estensione prevista, indicando se le regole considerate costituiscono «regole tecniche» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La notifica contiene tutte le osservazioni trasmesse dai gruppi socio-economici interessati ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, nonché una valutazione della domanda di estensione.
3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le regole di cui è richiesta l’estensione da parte di organizzazioni interprofessionali riconosciute dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4. Gli Stati membri e i gruppi socio-economici interessati presentano le loro osservazioni entro due mesi dalla data della pubblicazione.
4. Se le regole di cui è richiesta l’estensione costituiscono «regole tecniche» ai sensi della direttiva 98/34/CE, la notifica delle medesime alla Commissione in conformità dell’articolo 8 di tale direttiva è effettuata contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, se sussistono le condizioni per la formulazione di un parere circostanziato ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 98/34/CE, la Commissione rifiuta l’approvazione delle regole di cui è richiesta l’estensione.
5. La Commissione decide in merito alla domanda di estensione delle regole entro tre mesi dalla notifica dello Stato membro di cui al paragrafo 2. In caso di applicazione del paragrafo 3, la Commissione adotta una decisione entro cinque mesi dalla pubblicazione delle regole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
La Commissione adotta una decisione negativa se constata che l’estensione:
a) |
avrebbe l’effetto di impedire, ridurre o falsare la concorrenza in una parte sostanziale del mercato comune; |
b) |
comprometterebbe la libertà degli scambi; o |
c) |
pregiudicherebbe gli obiettivi della politica agricola comune o quelli di altre normative comunitarie. |
6. Le regole la cui applicazione è stata estesa sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 9
Pagamento della quota associativa da parte di non aderenti
1. Se, in applicazione dell’articolo 8, determinate regole sono rese obbligatorie per i non aderenti a un’organizzazione interprofessionale, lo Stato membro interessato o la Commissione, secondo il caso, possono decidere che i singoli operatori o le associazioni non aderenti versino all’organizzazione la totalità o parte della quota associativa pagata dagli aderenti. Tale contributo non deve essere destinato a coprire le spese amministrative connesse all’applicazione degli accordi o delle pratiche concordate.
2. Ogni provvedimento degli Stati membri o della Commissione avente ad oggetto l’istituzione di un contributo a carico di singoli operatori o di associazioni non aderenti a un’organizzazione interprofessionale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. Detto provvedimento acquista efficacia due mesi dopo la data di pubblicazione.
3. Se un’organizzazione interprofessionale chiede che singoli operatori o associazioni non aderenti versino, in applicazione del presente articolo o dell’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la totalità o parte della quota associativa pagata dagli aderenti, essa comunica allo Stato membro o alla Commissione, secondo il caso, l’importo del contributo da versare. A tal fine, lo Stato membro o la Commissione possono eseguire i controlli ritenuti necessari presso l’organizzazione interprofessionale considerata.
Articolo 10
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 86/93 è abrogato.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 80. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) GU L 12 del 20.1.1993, pag. 13.
(4) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.