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Document 62017TN0782

Causa T-782/17: Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar/Commissione

GU C 42 del 5.2.2018, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 42/33


Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar/Commissione

(Causa T-782/17)

(2018/C 042/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (Yixing, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1.

annullare

l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e

l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese;

2.

annullare

l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (EU) 2017/1542 della Commissione, del 5 settembre 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, nei limiti in cui si applica alla ricorrente; e

3.

condannare alle spese la Commissione, nonché ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:

La Commissione ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), nonché l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all’impegno e ha poi imposto alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna valida fattura relativa all’impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all’atto della dichiarazione di immissione delle merce in libera pratica.

Tale motivo è basato sull’illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare la nullità delle fatture relative all’impegno.


(1)  GU 2013 L 176, pag. 21.

(2)  GU 2016 L 176, pag. 55

(3)  GU 2013 L 325, pag. 1.

(4)  GU 2013 L 325, pag. 66.


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