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Document 62017TN0782
Case T-782/17: Action brought on 30 November 2017 — Wuxi Saijing Solar v Commission
Causa T-782/17: Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar/Commissione
Causa T-782/17: Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar/Commissione
GU C 42 del 5.2.2018, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 42/33 |
Ricorso proposto il 30 novembre 2017 — Wuxi Saijing Solar/Commissione
(Causa T-782/17)
(2018/C 042/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Wuxi Saijing Solar Co. Ltd (Yixing, Cina) (rappresentante: Y. Melin, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1. |
annullare
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2. |
annullare
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3. |
condannare alle spese la Commissione, nonché ogni eventuale interveniente ammesso nel corso del procedimento a sostegno della Commissione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo:
La Commissione ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), nonché l’articolo 13, paragrafi 1, 9 e 10, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), allorché ha dichiarato nulle le fatture relative all’impegno e ha poi imposto alle autorità doganali di riscuotere dazi, come se nessuna valida fattura relativa all’impegno fosse stata emessa e trasmessa alle autorità doganali all’atto della dichiarazione di immissione delle merce in libera pratica.
Tale motivo è basato sull’illegittimità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), il quale attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare la nullità delle fatture relative all’impegno.