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Document 62017CN0619

Causa C-619/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 novembre 2017 — Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras

GU C 22 del 22.1.2018, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 novembre 2017 — Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras

(Causa C-619/17)

(2018/C 022/38)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Ministerio de Defensa

Convenuta: Ana de Diego Porras

Questioni pregiudiziali

1)

Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell’allegato della direttiva 1999/70 (1) debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che non stabilisce alcuna indennità per la cessazione di un contratto a termine — con durata determinata — per la copertura temporanea di un posto (c.d. «interinidad»), concluso per sostituire un altro lavoratore che ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, quando tale cessazione ha luogo stante il rientro del lavoratore sostituito e, invece, prevede siffatta indennità quando la cessazione del contratto di lavoro è conseguente ad altre cause stabilite tassativamente dalla legge.

2)

Nel caso in cui la risposta alla prima questione sia negativa, se rientri nell’ambito di cui alla clausola 5 dell’accordo quadro una misura quale quella stabilita dal legislatore spagnolo, che consiste nello stabilire un’indennità di 12 giorni di retribuzione per anno di servizio, da versare al lavoratore al termine di un contratto a tempo determinato anche quando la contrattazione a tempo determinato sia circoscritta ad un unico contratto.

3)

In caso di risposta positiva alla seconda questione, se sia contraria alla clausola 5 dell’accordo quadro una disposizione di legge che riconosce ai lavoratori con un contratto a tempo determinato un’indennità di 12 giorni di retribuzione per anno di servizio al termine del contratto, ma esclude dalla suddetta indennità i lavoratori assunti a tempo determinato quando il contratto sia a termine per la copertura temporanea di un posto (c.d. «interinidad») per sostituire un lavoratore avente diritto a conservare il proprio posto di lavoro.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


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