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Document 32020O1553
Guideline (EU) 2020/1553 of the European Central Bank of 14 October 2020 amending Guideline ECB/2013/24 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of quarterly financial accounts (ECB/2020/51)
Indirizzo(UE)2020/1553della Banca centrale europea del 14 ottobre 2020 che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51)
Indirizzo(UE)2020/1553della Banca centrale europea del 14 ottobre 2020 che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51)
GU L 354 del 26.10.2020, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 354/24 |
INDIRIZZO(UE)2020/1553DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 14 ottobre 2020
che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e 5.2., e gli articoli 5.2, 12.1 e 14.3,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La valutazione della qualità dei conti finanziari trimestrali dell’area dell’euro per settore istituzionale è effettuata in conformità al quadro di riferimento per la qualità delle statistiche (Statistics Quality Framework) della Banca centrale europea (BCE) e include la presentazione di una relazione periodica da parte del Comitato esecutivo al Consiglio direttivo della BCE. Il monitoraggio della qualità dei dati è fondamentale e dovrebbe essere svolto in maniera tempestiva. |
(2) |
Tuttavia, si dovrebbe raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di monitoraggio e la frequenza della segnalazione delle informazioni pertinenti al Consiglio direttivo. Pertanto è necessario aggiornare la frequenza con la quale il Comitato esecutivo effettua segnalazioni sulla qualità dei conti finanziari trimestrali al Consiglio direttivo. Per consentire l’analisi della qualità, la prima segnalazione ai sensi del presente indirizzo dovrebbe essere presentata dal Comitato esecutivo al Consiglio direttivo entro il 30 giugno 2023. |
(3) |
Qualora siano individuate gravi criticità relative alla qualità dei dati, è opportuno conferire al Comitato esecutivo la possibilità di presentare tali relazioni supplementari al Consiglio direttivo ove lo reputi necessario. Per la stessa ragione, è altresì opportuno disporre che il Comitato esecutivo sia in grado di esercitare tale potere discrezionale il prima possibile. |
(4) |
In linea con il quadro di riferimento per la qualità delle statistiche della BCE, è opportuno che talune informazioni contenute in tali relazioni siano rese disponibili al pubblico. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea (BCE/2013/24) (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo BCE/2013/24 è modificato come segue:
1. |
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
|
2. |
all’articolo 7 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
|
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o luglio 2021. Tuttavia, esse si conformano all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente indirizzo a partire dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 ottobre 2020.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).