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Document 32011R0151

    Regolamento (UE) n. 151/2011 della Commissione, del 18 febbraio 2011 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 46 del 19.2.2011, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/151/oj

    19.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 46/17


    REGOLAMENTO (UE) N. 151/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 18 febbraio 2011

    recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

    (2)

    L’allegato I, sezione IV, capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004 fissa le disposizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi alla selvaggina d’allevamento e alle carni di selvaggina d’allevamento. Una di queste disposizioni stabilisce che la selvaggina d’allevamento e le carni di selvaggina d’allevamento esaminate siano accompagnate da un certificato sanitario conforme a uno dei modelli forniti al capo X della medesima sezione.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2) stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono macellare i ratiti e ungulati d’allevamento nel luogo di origine, con l’autorizzazione dell’autorità competente, a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono in particolare che gli animali macellati siano accompagnati da una dichiarazione dell’operatore del settore alimentare che ha allevato gli animali e da un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto. Tale certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto deve attestare, fra l’altro, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l’ora della macellazione.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004, modificato dal regolamento (UE) n. 150/2011 della Commissione (3), consente che in alcuni casi la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e della data e dell’ora della macellazione sia inclusa nella dichiarazione dell’operatore del settore alimentare.

    (5)

    In tali casi è opportuno disporre che il veterinario ufficiale o il veterinario riconosciuto effettui controlli regolari dell’operato del personale addetto alla macellazione e al dissanguamento. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato I, sezione IV, capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004.

    (6)

    Inoltre il modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell’azienda è fissato nell’allegato I, sezione IV, capo X, parte B, del regolamento (CE) n. 854/2004. Il modello di certificato sanitario comprende la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento. Per i casi in cui tale certificazione viene inclusa nella dichiarazione dell’operatore del settore alimentare è opportuno fornire un nuovo modello di certificato sanitario.

    (7)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

    (2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (3)  Cfr. la pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    L’allegato I, sezione IV, del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

    1)

    il capo VII, parte A, è così modificato:

    a)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Un certificato sanitario conforme al modello fornito al capo X, parte A, accompagna gli animali vivi esaminati nell’azienda. Un certificato sanitario conforme al modello fornito al capo X, parte B, accompagna gli animali esaminati e macellati nell’azienda. Un certificato sanitario conforme al modello fornito al capo X, parte C, accompagna gli animali esaminati e macellati nell’azienda conformemente all’allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

    b)

    è aggiunto il seguente punto 5:

    «5.

    Qualora l’autorità competente autorizzi l’operatore del settore alimentare a certificare la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento degli animali, il veterinario ufficiale o il veterinario autorizzato effettua controlli regolari dell’operato del personale addetto alla macellazione e al dissanguamento.»;

    2)

    al capo X è aggiunta la seguente parte C:

    «C.   MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LA SELVAGGINA D’ALLEVAMENTO MACELLATA NELL’AZIENDA conformemente all’allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004.

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