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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 228, 15 settembre 2023


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 228

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

66° anno
15 settembre 2023


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione, del 14 luglio 2023, che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione, del 12 settembre 2023, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione, del 12 settembre 2023, recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012

39

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1771 della Commissione, del 12 settembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i sistemi e i componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che abroga i regolamenti (CE) n. 1032/2006, (CE) n. 633/2007 e (CE) n. 262/2009

49

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1772 della Commissione, del 12 settembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda le regole operative relative all’uso dei sistemi e dei componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea nello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1033/2006

73

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio ( 1 )

94

 

*

Regolamento (UE) 2023/1774 della Commissione, del 14 settembre 2023, che rettifica alcune versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari ( 1 )

196

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1775 della Commissione, del 14 settembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

197

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione, del 14 settembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

199

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777 della Commissione, del 14 settembre 2023, che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

247

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1778 della Commissione, del 12 settembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Svezia [notificata con il numero C(2023) 6246]  ( 1 )

251

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1768 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2023

che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce requisiti essenziali comuni per garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione e per assicurare che l’integrità e le prestazioni in termini di sicurezza di sistemi e componenti siano idonee allo scopo previsto. L’interoperabilità dei sistemi e dei componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovrebbe garantire il funzionamento omogeneo della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN).

(2)

Per garantire la conformità ai requisiti essenziali occorre stabilire specifiche dettagliate, che dovrebbero, ove possibile, basarsi su standard del settore riconosciuti da organizzazioni di normazione che rispecchino lo stato dell’arte e le migliori prassi in materia di progettazione. Per la progettazione e la produzione di sistemi e componenti ATM/ANS occorre tenere conto degli obblighi per il rilascio della certificazione e delle dichiarazioni di conformità del progetto e delle specifiche dettagliate emanate dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia»).

(3)

È opportuno stabilire vari metodi di attestazione per la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui all’allegato del presente regolamento e alle specifiche dettagliate dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS. Dovrebbero essere utilizzati metodi di attestazione più rigorosi per quanto riguarda la sicurezza di funzionamento degli aeromobili e le apparecchiature critiche in termini di interoperabilità e sicurezza dell’EATMN.

(4)

Nell’ambito del comparto ATM/ANS, i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) sono i più importanti per quanto riguarda i rischi per la sicurezza connessi alla navigazione degli aeromobili, in particolare per via delle istruzioni impartite al fine di garantire la distanza di separazione degli aeromobili e la prevenzione delle collisioni. I fornitori di servizi ATC hanno il quadro più completo riguardo alla sicurezza dello spazio aereo. Le apparecchiature ATM/ANS più critiche, segnatamente le apparecchiature di supporto all’ATC, dovrebbero pertanto essere soggette a metodi di attestazione più rigorosi, vale a dire la certificazione.

(5)

Le apparecchiature ATM/ANS che supportano le comunicazioni aria-terra trasmettono istruzioni dirette agli aeromobili, per cui dovrebbero anch’esse essere oggetto di certificazione.

(6)

I servizi di comunicazione, sorveglianza e navigazione sono utilizzati direttamente dall’ATS per garantire la sicurezza di navigazione degli aeromobili, ma i tre servizi menzionati non hanno un quadro completo del traffico e non esercitano un controllo attivo sulla distanza di separazione degli aeromobili. Di conseguenza rivestono una funzione meno critica. I sistemi ATM/ANS e i componenti ATM/ANS che li supportano dovrebbero essere soggetti a un metodo di attestazione meno rigoroso, vale a dire la dichiarazione di conformità del progetto.

(7)

Infine, altri sistemi e apparecchiature ATM/ANS meno critici che supportano servizi meteorologici, servizi di informazioni aeronautiche, servizi di gestione dello spazio aereo e servizi di gestione dei flussi di traffico aereo dovrebbero essere soggetti al metodo di attestazione meno rigoroso, vale a dire la dichiarazione di conformità.

(8)

Per stabilire il grado di criticità dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS è possibile basarsi su ulteriori criteri oltre al controllo gestionale dei rischi per la sicurezza dei servizi e delle funzioni che supportano.

(9)

È pertanto opportuno stabilire tre diversi livelli di prescrizioni e specifiche dettagliate, ossia: i) la certificazione da parte dell’Agenzia, che costituisce il livello più rigoroso; ii) la dichiarazione di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS, che rappresenta il livello medio; iii) la dichiarazione di conformità da parte del fornitore di ATM/ANS che integra le apparecchiature ATM/ANS nel proprio sistema funzionale, quale definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) o, su richiesta del fornitore di ATM/ANS, di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS.

(10)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) è stato affidato il compito di gestire il servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), inclusa la fase operativa di EGNOS che comprende, tra l’altro, il sostegno all’attività di certificazione e normazione.

(11)

A norma del regolamento (UE) 2021/696, sia l’EUSPA che l’Agenzia spaziale europea (ESA) sono responsabili della progettazione del sistema EGNOS e delle relative apparecchiature. L’Agenzia dovrebbe supervisionare le dichiarazioni di conformità del progetto delle apparecchiature di EGNOS conformemente agli accordi specifici da stipulare con l’EUSPA. Tali accordi devono riguardare aspetti tecnici, amministrativi e finanziari, come l’obbligo di consultare l’EUSPA per l’elaborazione di specifiche dettagliate, la supervisione a cura dell’AESA delle dichiarazioni di conformità del progetto del sistema EGNOS e lo scambio di dati tra le due agenzie riguardo al rispetto degli standard e delle pratiche raccomandate (Standards and Recommended Practices, SARP) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). Tali accordi devono garantire un livello di sicurezza e di interoperabilità equivalente a quello prescritto dal presente regolamento.

(12)

In determinati territori remoti al di fuori della regione europea dell’ICAO (EUR) quale definita nel volume I (doc. 7754) del piano regionale di navigazione aerea dell’ICAO per la regione europea (EUR), con un basso volume di traffico e dove tale spazio aereo confina unicamente con lo spazio aereo sotto la responsabilità di fornitori di ATM/ANS di paesi terzi l’applicazione dei metodi di attestazione della certificazione e della dichiarazione di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS può rivelarsi difficile o addirittura impraticabile, in ragione di specifiche esigenze in tema di sicurezza e interoperabilità. In tali casi, per le apparecchiature ATM/ANS utilizzate da fornitori ATM/ANS in zone remote al di fuori della regione EUR dell’ICAO si ritiene opportuno prevedere deroghe agli obblighi di certificazione o dichiarazione applicabili a dette apparecchiature. Al fine di garantire la sicurezza e l’interoperabilità del comparto ATM/ANS, il fornitore ATM/ANS in tale regione deve invece garantire il rispetto delle specifiche applicabili rilasciando una dichiarazione di conformità.

(13)

È necessario assicurare una transizione agevole al nuovo quadro normativo istituito dal presente regolamento e garantire il mantenimento di un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione. Occorre pertanto prevedere un tempo sufficiente affinché l’industria di progettazione e produzione dei sistemi ATM/ANS e dei componenti ATM/ANS, l’Agenzia e le amministrazioni degli Stati membri si adeguino a questo nuovo quadro. È opportuno che, durante il periodo di transizione, le apparecchiature ATM/ANS in funzione e attestate a norma del quadro precedente siano considerate provviste di dichiarazioni o certificati rilasciati a norma del nuovo quadro, sempreché l’Agenzia non comunichi che tali apparecchiature non garantiscono il livello di sicurezza e interoperabilità prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139.

(14)

Durante il periodo di transizione, all’autorità competente del fornitore di ATM/ANS di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 dovrebbe essere presentata una dichiarazione di conformità relativa ai nuovi sistemi ATM/ANS e ai nuovi componenti ATM/ANS messi in servizio prodotta dal fornitore di ATM/ANS che integra tali sistemi e componenti nel proprio sistema funzionale o, su richiesta, dall’organizzazione di progettazione e produzione di detti sistemi e componenti.

(15)

Dopo il periodo di transizione, l’Agenzia dovrebbe essere l’unica responsabile della certificazione e del ricevimento delle dichiarazioni relative a determinate apparecchiature ATM/ANS; è pertanto opportuno che l’Agenzia valuti le informazioni sulla conformità trasmesse alle autorità nazionali a norma del quadro precedente prima che tali apparecchiature ATM/ANS rientrino nell’ambito del mandato dell’Agenzia. Le autorità nazionali dovrebbero pertanto mettere tali informazioni a disposizione dell’Agenzia. Dopo la valutazione da parte dell’Agenzia, si dovrebbe ritenere che le apparecchiature ATM/ANS siano provviste di un certificato o di una dichiarazione di conformità. La valutazione deve essere resa pubblica con decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 01/2023 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni per la certificazione e la dichiarazione di conformità del progetto di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS. Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti:

a)

l’identificazione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS oggetto di certificazione, dichiarazione o dichiarazione di conformità;

b)

il rilascio di certificati per sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS;

c)

il rilascio di dichiarazioni di conformità del progetto di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS da parte di organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione degli stessi autorizzate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione (4) a godere dei privilegi per rilasciare tali dichiarazioni di conformità;

d)

il rilascio di dichiarazioni di conformità di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS da parte di fornitori di ATM/ANS certificati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 o di organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di tali sistemi o componenti approvate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769;

e)

l’emanazione di direttive sulle apparecchiature ATM/ANS da parte dell’Agenzia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«apparecchiature ATM/ANS»: i componenti ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2018/1139 e i sistemi ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 7), dello stesso regolamento, esclusi i componenti di bordo, che sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (5);

(2)

«direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS»: documento rilasciato dall’Agenzia che prescrive l’esecuzione di interventi da parte dei fornitori di ATM/ANS sulle apparecchiature ATM/ANS volti a porre rimedio a una condizione di non sicurezza e/o non protezione rilevata e a ripristinare le prestazioni e l’interoperabilità di tali apparecchiature ATM/ANS qualora sia dimostrato che la sicurezza, le prestazioni o l’interoperabilità di tali particolari apparecchiature potrebbero altrimenti essere compromesse;

(3)

«rete europea di gestione del traffico aereo» (EATMN): la serie di sistemi indicati nell’allegato VIII, punto 3.1, del regolamento (UE) 2018/1139, che permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nell’Unione, incluse le interfacce ai confini con paesi terzi;

(4)

«sistema funzionale»: combinazione di procedure, risorse umane e apparecchiature, ivi compresi hardware e software, organizzate per svolgere una funzione nel contesto ATM/ANS e altre funzioni della rete ATM.

Articolo 3

Autorità competente

1.   L’autorità competente per il rilascio dei certificati per le apparecchiature ATM/ANS a norma dell’articolo 4, per l’accettazione delle dichiarazioni di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS rilasciate a norma dell’articolo 5 e per la sorveglianza dei certificati e delle dichiarazioni è l’Agenzia. A tale fine l’Agenzia rispetta le prescrizioni dell’allegato I.

2.   L’autorità competente per la sorveglianza della dichiarazione di conformità rilasciata da un fornitore di ATM/ANS a norma dell’articolo 6 è l’autorità competente per la certificazione e la sorveglianza di tale fornitore di ATM/ANS.

Articolo 4

Certificazione delle apparecchiature ATM/ANS

1.   Il certificato di cui all’allegato II è rilasciato per le seguenti apparecchiature ATM/ANS:

a)

apparecchiature di supporto alle comunicazioni controllore-pilota;

b)

apparecchiature di supporto ai servizi di controllo del traffico aereo (ATC) quando consentono la distanza di separazione degli aeromobili o la prevenzione di collisioni.

2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato dall’Agenzia.

3.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato a tempo indeterminato e ha validità illimitata, a meno che:

a)

il titolare del certificato non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento; o

b)

per quanto riguarda le apparecchiature ATM/ANS, manchi un’approvazione valida dell’organizzazione rilasciata dall’Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769; o

c)

le apparecchiature ATM/ANS non siano più conformi alla loro base di certificazione conformemente all’allegato II, punto ATM/ANS.EQMT.CERT.025; o

d)

il certificato sia stato restituito dal titolare o revocato dall’Agenzia.

In caso di rinuncia o revoca, il certificato, se rilasciato in formato cartaceo, è restituito immediatamente all’Agenzia.

4.   In deroga al paragrafo 1, non è richiesto il rilascio di un certificato nel caso delle apparecchiature ATM/ANS utilizzate esclusivamente in una parte limitata dello spazio aereo al di fuori della regione EUR dell’ICAO con un basso volume di traffico e con una parte dello spazio aereo confinante esclusivamente con uno spazio aereo di cui è responsabile un paese terzo. In tale caso, per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6.

Articolo 5

Dichiarazione di conformità del progetto per le apparecchiature ATM/ANS

1.   La dichiarazione di conformità del progetto di cui all’allegato III è rilasciata per le seguenti apparecchiature ATM/ANS che generano, ricevono e trasmettono dati e/o segnali nello spazio al fine di garantire la sicurezza e l’interoperabilità della navigazione aerea:

a)

apparecchiature di supporto alle comunicazioni terra-terra;

b)

apparecchiature di supporto alla navigazione o alla sorveglianza.

2.   Le dichiarazioni di conformità del progetto sono rilasciate da organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e approvate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769.

3.   Le dichiarazioni di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS sono rilasciate a tempo indeterminato. Le dichiarazioni restano valide salvo che non siano cancellate a norma dell’allegato I, punto DPO.AR.C.015, lettera g), punto 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 a seguito di una delle circostanze seguenti:

a)

le apparecchiature ATM/ANS in questione non sono più conformi alle specifiche dettagliate che hanno consentito il rilascio della dichiarazione;

b)

il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione non rispetta più le prescrizioni applicabili del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 o la sua approvazione è stata restituita, sospesa o revocata;

c)

le apparecchiature ATM/ANS in questione hanno provocato rischi o prestazioni inaccettabili in servizio;

d)

l’organizzazione ha ritirato la dichiarazione di conformità del progetto.

4.   In deroga al paragrafo 1, non è richiesto il rilascio di una dichiarazione di conformità del progetto nel caso delle apparecchiature ATM/ANS utilizzate esclusivamente in una parte limitata dello spazio aereo al di fuori della regione EUR dell’ICAO con un basso volume di traffico e con una parte dello spazio aereo confinante esclusivamente con uno spazio aereo di cui è responsabile un paese terzo. In tale caso, per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6.

5.   Per quanto riguarda le apparecchiature ATM/ANS del sistema del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), la dichiarazione di conformità del progetto di cui all’allegato III del presente regolamento è rilasciata dall’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) istituita dal regolamento (UE) 2021/696, che è considerata un’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature EGNOS.

6.   L’allegato III, punti ATM/ANS.EQMT.DEC.005 e ATM/ANS.EQMT.DEC.045, non è applicabile all’EUSPA. L’EUSPA garantisce che l’Agenzia abbia accesso alle prove provenienti dai diversi soggetti coinvolti nella progettazione e nella produzione delle apparecchiature ATM/ANS del sistema EGNOS, al fine di determinare il mantenimento della conformità alle specifiche tecniche applicabili in base alle quali è stata resa la dichiarazione relativa alle apparecchiature ATM/ANS conformemente all’allegato III.

Articolo 6

Dichiarazione di conformità

1.   La dichiarazione di conformità è rilasciata per le seguenti apparecchiature ATM/ANS:

a)

apparecchiature che non sono oggetto di certificazione a norma dell’articolo 4 né di una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 5; e

b)

apparecchiature che supportano servizi di traffico aereo, servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza, servizi di gestione dello spazio aereo, di gestione dei flussi di traffico aereo, di informazione aeronautica o meteorologici.

La dichiarazione di conformità conferma che le apparecchiature ATM/ANS sono conformi alle specifiche dettagliate emesse dall’Agenzia a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.

2.   La dichiarazione di conformità per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata dal fornitore di ATM/ANS che integra tali apparecchiature nel proprio sistema funzionale oppure, se il fornitore di ATM/ANS ne fa richiesta, da un’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione delle medesime apparecchiature approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769.

3.   La dichiarazione di conformità per le apparecchiature ATM/ANS è rilasciata a tempo indeterminato. Resta valida fintanto che non si verifica una delle circostanze seguenti:

a)

le apparecchiature ATM/ANS in questione non posseggono più i requisiti essenziali di all’allegato VIII e, se del caso, all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139;

b)

il fornitore di ATM/ANS in questione non rispetta più le prescrizioni applicabili del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 o ha restituito il certificato rilasciato a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, oppure il certificato è stato sospeso o revocato;

c)

il fornitore di ATM/ANS in questione ha ritirato la dichiarazione di conformità o sono state adottate misure attuative a norma dell’allegato II, punto ATM/ANS.AR.C.050, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1.   Le seguenti disposizioni transitorie si applicano alle apparecchiature ATM/ANS provviste di dichiarazioni CE rilasciate a norma dell’articolo 5 o 6 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che sono state messe in funzione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento:

a)

le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una certificazione a norma dell’articolo 4 sono considerate provviste di un certificato a norma dell’articolo 4, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento;

b)

le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS che devono essere dichiarate a norma dell’articolo 5 sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento;

c)

per quanto riguarda le apparecchiature ATM/ANS oggetto di una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6, le dichiarazioni CE di verifica dei sistemi che sono state rilasciate o riconosciute a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004 continuano a essere valide a tempo indeterminato e sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6.

2.   L’Agenzia valuta le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e pubblica i risultati di tale valutazione. A tale fine le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 forniscono all’Agenzia le informazioni rilevanti per agevolare tale valutazione. L’obiettivo della valutazione è stabilire se le apparecchiature ATM/ANS in questione garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento. Il risultato della valutazione viene pubblicato e tutte le misure di modifica delle apparecchiature ATM/ANS ritenute necessarie a seguito della valutazione sono applicate dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla data effettiva in cui la valutazione è eseguita, a meno che dalla valutazione non emerga una carenza che può avere un effetto negativo sulla sicurezza, nel qual caso tutte le misure di modifica delle apparecchiature ATM/ANS emerse dalla valutazione sono applicate immediatamente. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono considerate conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

3.   Le apparecchiature ATM/ANS oggetto di certificazione a norma dell’articolo 4 o di una dichiarazione a norma dell’articolo 5 possono essere messe in funzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 12 settembre 2028 sulla base di una dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell’articolo 6. A decorrere dal 13 settembre 2028, a tali apparecchiature ATM/ANS si applicano le disposizioni seguenti:

a)

le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una certificazione a norma dell’articolo 4 e per le quali il fornitore di ATM/ANS ha rilasciato una dichiarazione di conformità sono considerate provviste di un certificato a norma dell’articolo 4, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento;

b)

le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria delle apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5 e per le quali il fornitore di ATM/ANS ha rilasciato una dichiarazione di conformità sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento.

4.   L’Agenzia valuta le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 3 entro il 12 settembre 2030. A tale fine le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 forniscono all’Agenzia le informazioni rilevanti per agevolare tale valutazione. L’obiettivo della valutazione è stabilire se le apparecchiature ATM/ANS in questione garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769, del 12 settembre 2023, della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.).

(5)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).


ALLEGATO I

OBBLIGHI PER L’AGENZIA

(Parte-ATM/ANS.EQMT.AR)

SOTTOPARTE A

OBBLIGHI GENERALI (ATM/ANS.EQMT.AR.A)

ATM/ANS.EQMT.AR.A.001 Ambito di applicazione

Nel presente allegato sono stabiliti gli obblighi per l’Agenzia riguardanti le condizioni per effettuare le certificazioni e svolgere altre attività necessarie a garantire una sorveglianza efficace delle apparecchiature ATM/ANS, nonché le condizioni e le procedure per l’accreditamento di soggetti qualificati da parte dell’Agenzia.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

a)

Quando decide di assegnare a soggetti qualificati compiti relativi alla certificazione di apparecchiature ATM/ANS disciplinate dal presente regolamento o all’approvazione o alla sorveglianza continua di organizzazioni disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769, l’Agenzia deve aver stipulato e documentato un accordo con il soggetto o i soggetti qualificati, approvato da entrambe le parti di tale accordo al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:

(1)

i compiti che devono essere svolti;

(2)

le dichiarazioni, le relazioni e i registri da fornire;

(3)

le condizioni tecniche da soddisfare nell’esecuzione dei compiti;

(4)

la corrispondente copertura di responsabilità;

(5)

la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei compiti.

b)

L’Agenzia deve accertarsi che le procedure di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza di cui al punto DPO.AR.B.001, lettera a), punto 5), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 comprendano tutti i compiti svolti per suo conto dal soggetto o dai soggetti qualificati.

c)

Per quanto riguarda l’approvazione dell’organizzazione e la sorveglianza della conformità della stessa al punto DPO.OR.B.001, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769, l’Agenzia può assegnare compiti a soggetti qualificati conformemente alla lettera a) o a qualsiasi autorità competente per la sicurezza delle informazioni o la cibersicurezza all’interno dell’Unione. Nell’assegnare tali compiti, l’Agenzia deve fare in modo che:

(1)

tutti gli aspetti connessi alla sicurezza aerea siano coordinati e presi in considerazione dal soggetto qualificato o dall’autorità competente;

(2)

i risultati delle attività di approvazione e sorveglianza svolte dal soggetto qualificato o dall’autorità competente siano integrati nei fascicoli generali di certificazione e sorveglianza dell’organizzazione;

(3)

il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni istituito in conformità al punto DPO.AR.B.001, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 comprenda tutti i compiti di certificazione e sorveglianza continua svolti per suo conto.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 Direttive sulle apparecchiature ATM/ANS

a)

L’Agenzia deve emanare una direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS quando:

(1)

ha stabilito che le apparecchiature presentano prestazioni insufficienti o una condizione di non sicurezza o non interoperabilità a causa di un loro difetto; e

(2)

è probabile che la condizione di cui sopra esista o si manifesti anche in altre apparecchiature ATM/ANS.

b)

Le direttive sulle apparecchiature ATM/ANS devono contenere almeno le informazioni seguenti:

(1)

individuazione di prestazioni insufficienti o di una condizione di non sicurezza o non interoperabilità;

(2)

le apparecchiature ATM/ANS interessate;

(3)

l’azione o le azioni richieste e la motivazione;

(4)

il termine di esecuzione dell’azione o delle azioni richieste;

(5)

la data di entrata in vigore.

ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 Specifiche dettagliate per la conformità del progetto delle apparecchiature

a)

L’Agenzia deve stabilire e mettere a disposizione le specifiche dettagliate di cui possono avvalersi le organizzazioni per dimostrare il possesso dei requisiti essenziali di cui all’allegato VIII e, se del caso, all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139, quando queste:

(1)

presentano domanda di certificazione di apparecchiature ATM/ANS a norma dell’articolo 4;

(2)

dichiarano la conformità del progetto di apparecchiature ATM/ANS a norma dell’articolo 5;

(3)

rilasciano una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6.

b)

Le specifiche dettagliate di cui alla lettera a) devono indicare standard di progettazione che rispecchino lo stato dell’arte e le migliori prassi in materia di progettazione e si basino sull’esperienza utile acquisita e sui progressi scientifici e tecnici, nonché sui migliori dati e sulle migliori analisi disponibili in relazione alle apparecchiature ATM/ANS.

SOTTOPARTE B

CERTIFICAZIONE, SORVEGLIANZA E APPLICAZIONE DELLE NORME (ATM/ANS.EQMT.AR.B)

ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 Base di certificazione delle apparecchiature ATM/ANS

a)

L’Agenzia deve stabilire la base di certificazione delle apparecchiature ATM/ANS e comunicarla al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato per apparecchiature ATM/ANS. La base di certificazione deve essere costituita dagli elementi seguenti:

(1)

le specifiche di certificazione dettagliate emanate dall’Agenzia in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.AR.A.035 che sono applicabili alle apparecchiature ATM/ANS alla data di presentazione della domanda per il rilascio del certificato in questione, salvo che:

i)

il richiedente non scelga di osservare, o sia tenuto a osservare a norma del punto ATM/ANS.EQMT.CERT.015, lettera e), specifiche di certificazione dettagliate divenute applicabili dopo la data di presentazione della domanda, nel qual caso l’Agenzia include nella base di certificazione delle apparecchiature ATM/ANS ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; o

ii)

l’Agenzia non accetti un’alternativa a una determinata specifica di certificazione dettagliata che non può essere osservata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente, o per garantire l’equivalenza alle specifiche di certificazione applicabili; e

(2)

salve eventuali condizioni speciali prescritte dall’Agenzia in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.005.

b)

L’eventuale inserimento di elementi, caratteristiche o funzioni supplementari inizialmente non incluse nella base di certificazione deve essere approvato dall’Agenzia.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.005 Condizioni speciali

a)

L’Agenzia deve stabilire prescrizioni supplementari, ossia «condizioni speciali», per le apparecchiature ATM/ANS se le relative specifiche dettagliate applicabili non sono ritenute adeguate a causa di uno dei motivi seguenti:

(1)

le apparecchiature ATM/ANS in questione presentano caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche dettagliate applicabili;

(2)

l’utilizzo previsto delle apparecchiature ATM/ANS in questione è inusuale;

(3)

l’esperienza maturata con altre apparecchiature ATM/ANS simili in uso che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni indesiderate;

(4)

l’ambiente nel sito in cui si trova l’impianto impedisce fisicamente il rispetto di determinate prescrizioni delle specifiche dettagliate applicabili.

b)

Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza, prestazione e interoperabilità che l’Agenzia ritiene necessarie perché il livello di prestazione delle apparecchiature ATM/ANS sia equivalente a quello prescritto dalle specifiche dettagliate applicabili.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.010 Livello di coinvolgimento

a)

L’Agenzia deve stabilire il proprio livello di coinvolgimento nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità connessi alla domanda di rilascio o modifica di un certificato sulla base della valutazione di gruppi soggettivi di attività e di dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione.

La valutazione deve riguardare gli aspetti seguenti:

(1)

la probabilità di una non conformità non rilevata con la base di certificazione;

(2)

le possibili conseguenze di questa non conformità sulla sicurezza, sulle specifiche di servizio e sul funzionamento delle apparecchiature ATM/ANS.

La valutazione deve tenere conto almeno degli elementi seguenti:

i)

caratteristiche nuove o inusuali del progetto di certificazione, compresi aspetti operativi, organizzativi e di gestione delle conoscenze;

ii)

complessità della progettazione e/o della dimostrazione di conformità;

iii)

criticità del progetto o della tecnologia, rischi connessi per la sicurezza o la conformità di servizio e funzionamento delle apparecchiature ATM/ANS, comprese quelle individuate in progetti simili;

iv)

prestazioni ed esperienza del richiedente nell’ambito in questione.

b)

L’Agenzia deve comunicare al richiedente il proprio livello di coinvolgimento e aggiornarlo ove ciò sia giustificato da informazioni aventi conseguenze rilevanti sul rischio precedentemente valutato a norma della lettera a). L’Agenzia deve informare il richiedente circa l’eventuale cambiamento del livello di coinvolgimento.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.015 Rilascio di certificati relativi ad apparecchiature ATM/ANS

a)

L’Agenzia deve rilasciare un certificato relativo ad apparecchiature ATM/ANS se:

(1)

il richiedente ha dimostrato la conformità al punto ATM/ANS.EQMT.CERT.015;

(2)

l’Agenzia non ha rilevato mancanza di conformità rispetto alla base di certificazione delle apparecchiature ATM/ANS attraverso la verifica delle attività per la dimostrazione della conformità stabilite ai sensi del punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.010;

(3)

non sono stati individuati elementi o caratteristiche in grado di compromettere la sicurezza delle apparecchiature per l’uso previsto.

b)

Il certificato relativo alle apparecchiature ATM/ANS deve includere le limitazioni operative, la scheda tecnica per il mantenimento dell’idoneità, la base di certificazione applicabile delle apparecchiature ATM/ANS in relazione alla quale l’Agenzia registra la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte nelle specifiche dettagliate e nelle condizioni speciali applicabili.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 Indagine di sorveglianza iniziale della dichiarazione di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS

a)

Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto di apparecchiature ATM/ANS di un’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS approvata dall’Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769, l’Agenzia deve verificare la sussistenza delle condizioni seguenti:

(1)

il dichiarante gode del privilegio di dichiarare la conformità del progetto conformemente al punto ATM/ANS.EQMT.DEC.005;

(2)

la dichiarazione contiene tutte le informazioni indicate al punto ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

(3)

la dichiarazione non contiene informazioni che indichino una non conformità alle prescrizioni applicabili dell’allegato III e non sono stati individuati elementi o caratteristiche che possano compromettere la sicurezza delle apparecchiature ATM/ANS per l’uso previsto.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS deve contenere le limitazioni operative, la scheda tecnica per il mantenimento dell’idoneità, le specifiche dettagliate applicabili alle quali l’organizzazione ha dimostrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni indicate nelle specifiche dettagliate e nelle condizioni speciali applicabili.

c)

Se la dichiarazione non è coerente con i privilegi dell’organizzazione o contiene informazioni che indicano una non conformità alle specifiche dettagliate e alle condizioni speciali applicabili, l’Agenzia deve comunicare la non conformità all’organizzazione in questione e chiedere ulteriori informazioni, azioni correttive e prove al riguardo.

d)

Se le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) sono rispettate, l’Agenzia deve confermare il ricevimento della dichiarazione.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.025 Registrazione delle dichiarazioni di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS

L’Agenzia deve registrare le dichiarazioni di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS in un’apposita banca dati, a condizione che:

a)

il dichiarante abbia dichiarato la conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS conformemente al punto ATM/ANS.EQMT.DEC.010;

b)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere gli obblighi di cui all’allegato III;

c)

non permangano questioni irrisolte conformemente al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

ATM/ANS.EQMT.AR.B.030 Modifiche delle dichiarazioni

a)

Al ricevimento di una notifica di modifiche conformemente al punto ATM/ANS.EQMT.DEC.020, l’Agenzia deve verificare la completezza della notifica conformemente al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.020.

b)

Quando la modifica o le modifiche riguardano un aspetto della dichiarazione registrata conformemente al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.025, l’Agenzia deve aggiornare il registro.

c)

Al termine delle attività previste alle lettere a) e b), l’Agenzia deve confermare il ricevimento della notifica all’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione delle apparecchiature ATM/ANS.


Allegato II

CERTIFICATI RELATIVI ALLE APPARECCHIATURE ATM/ANS

(parte-ATM/ANS.EQMT.CERT)

ATM/ANS.EQMT.CERT.001 Ambito di applicazione

Nel presente allegato sono stabilite le procedure per il rilascio di certificati relativi ad apparecchiature ATM/ANS a norma dell’articolo 4, unitamente ai diritti e ai doveri del richiedente e del titolare di detti certificati.

ATM/ANS.EQMT.CERT.005 Ammissibilità

Possono richiedere il rilascio di un certificato relativo ad apparecchiature ATM/ANS, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente allegato, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.CERT.010.

ATM/ANS.EQMT.CERT.010 Dimostrazione di idoneità

Chi richiede un certificato relativo ad apparecchiature ATM/ANS deve essere titolare di un’approvazione dell’organizzazione di progettazione rilasciata dall’Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 e riguardante le rispettive apparecchiature ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.015 Domande di certificati relativi ad apparecchiature ATM/ANS

a)

Le domande per il rilascio o la modifica di certificati relativi ad apparecchiature ATM/ANS devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

b)

La domanda riguardante un certificato relativo ad apparecchiature ATM/ANS deve contenere almeno:

(1)

i dati descrittivi preliminari delle apparecchiature ATM/ANS e l’uso previsto;

(2)

un programma di certificazione per la dimostrazione della conformità ai sensi del punto ATM/ANS.EQMT.CERT.025 recante quanto segue:

i)

una descrizione dettagliata del progetto, comprendente tutte le configurazioni da certificare;

ii)

le caratteristiche e i limiti delle apparecchiature proposte;

iii)

l’uso previsto delle apparecchiature ATM/ANS;

iv)

una proposta relativa alla base di certificazione iniziale, comprendente le specifiche di certificazione dettagliate applicabili, le condizioni speciali proposte, i risultati equivalenti proposti in tema di sicurezza oltre alle modalità di rispondenza e alle deroghe proposte, a seconda dei casi, elaborata conformemente alle prescrizioni e alle opzioni di cui al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.001;

v)

una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi soggettivi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti per la dimostrazione della conformità;

vi)

una proposta di valutazione dei gruppi soggettivi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle prescrizioni relative alla base di certificazione e le sue possibili conseguenze per le apparecchiature ATM/ANS; la valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.010, lettera a), punto 2), sottopunti da i) a iv); sulla base di tale valutazione la domanda deve includere una proposta relativa al livello di coinvolgimento dell’Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità;

vii)

un calendario di esecuzione del progetto comprendente le sue tappe principali.

c)

Dopo la presentazione iniziale della domanda all’Agenzia, il richiedente deve aggiornare il programma di certificazione quando vi sono modifiche al progetto di certificazione che incidono su uno qualsiasi dei sottopunti da i) a vii) della lettera b), punto 2).

d)

La domanda di rilascio di un certificato relativo alle apparecchiature ATM/ANS è valida per cinque anni, salvo che il richiedente non dimostri, al momento della domanda, che è necessario un periodo di tempo più lungo per dimostrare la conformità e l’Agenzia accetti di prorogare tale periodo.

e)

Qualora il certificato relativo alle apparecchiature ATM/ANS non sia stato rilasciato, o sia evidente che non sarà rilasciato, entro il termine di cui alla lettera d), il richiedente può:

(1)

presentare una nuova domanda e rispettare le prescrizioni per la base di certificazione stabilite e comunicate dall’Agenzia in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 per la data di presentazione della nuova domanda; o

(2)

chiedere una proroga del termine di cui alla lettera d) e proporre una nuova data per il rilascio del certificato; in questo caso il richiedente deve rispettare le prescrizioni per la base di certificazione stabilite e comunicate dall’Agenzia in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 per la data da esso scelta; tale data non deve comunque precedere di oltre cinque anni la nuova data proposta dal richiedente per una domanda di rilascio di un certificato relativo ad apparecchiature ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.020 Modifiche per cui è richiesto il rilascio di un nuovo certificato relativo ad apparecchiature ATM/ANS

Le organizzazioni di progettazione approvate che propongono modifiche ad apparecchiature ATM/ANS devono chiedere il rilascio di un nuovo certificato qualora le modifiche del progetto o della funzionalità delle apparecchiature siano di entità tale da richiedere un’indagine completa della conformità alla base di certificazione applicabile.

ATM/ANS.EQMT.CERT.025 Dimostrazione di conformità alla base di certificazione delle apparecchiature ATM/ANS

a)

Dopo l’accettazione del programma di certificazione da parte dell’Agenzia, il richiedente deve dimostrare la conformità alla base di certificazione delle apparecchiature ATM/ANS, quale definita e comunicatagli dall’Agenzia in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, e indicare all’Agenzia le modalità con cui è stata dimostrata tale conformità.

b)

Il richiedente di un certificato relativo ad apparecchiature ATM/ANS deve aggiornare il programma di certificazione con la base di certificazione aggiornata qualora l’Agenzia rilevi la necessità per il richiedente di procedere in tal senso dopo la presentazione iniziale della domanda in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.CERT.015.

c)

Il richiedente deve comunicare all’Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti durante il processo di dimostrazione della conformità che possano avere una conseguenza di rilievo sulla valutazione di cui al punto ATM/ANS.EQMT.CERT.015, lettera b), punto 2), sottopunto vi), o sul programma di certificazione o che possano comunque richiedere una modifica del livello di coinvolgimento dell’Agenzia precedentemente comunicato al richiedente in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.010, lettera b).

d)

Il richiedente deve registrare le dimostrazioni della conformità nei documenti di conformità, come previsto dal programma di certificazione.

e)

Una volta terminate tutte le attività per la dimostrazione della conformità in base al programma di certificazione, comprese eventuali verifiche e prove effettuate in conformità al punto ATM/ANS.EQMT.CERT.040, il richiedente deve trasmettere la dichiarazione, nella forma e con le modalità stabilite dall’Agenzia, con cui attesta che:

(1)

ha dimostrato la conformità alla base di certificazione, quale stabilita e comunicata dall’Agenzia, a seguito del programma di certificazione accettato dall’Agenzia in conformità alla lettera a);

(2)

non sono stati individuati elementi o caratteristiche che possano rendere le apparecchiature ATM/ANS non idonee all’uso previsto.

f)

Il richiedente deve dimostrare che gli elementi, le caratteristiche o le funzioni che non fanno parte della base di certificazione non hanno interferenze o effetti negativi sull’idoneità delle apparecchiature ATM/ANS all’uso previsto.

ATM/ANS.EQMT.CERT.030 Modalità di rispondenza

a)

L’Agenzia deve mettere a punto modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possano essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

ATM/ANS.EQMT.CERT.035 Progettazione delle apparecchiature ATM/ANS

a)

Rientrano nella progettazione delle apparecchiature ATM/ANS:

(1)

i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali risultate conformi alla base di certificazione;

(2)

le informazioni sui processi e sui metodi di fabbricazione e montaggio delle apparecchiature ATM/ANS necessarie a garantirne la conformità;

(3)

una sezione relativa alle limitazioni approvate nelle istruzioni per il mantenimento dell’idoneità, come definito nelle specifiche di certificazione dettagliate applicabili;

(4)

qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, di determinare l’idoneità del progetto.

b)

Tutti i progetti devono essere adeguatamente identificati.

ATM/ANS.EQMT.CERT.040 Verifiche e prove

a)

Prima di ogni prova nell’ambito della dimostrazione della conformità prescritta al punto ATM/ANS.EQMT.CERT.025, il richiedente deve verificare che:

(1)

per l’esemplare di prova:

i)

le parti, gli elementi, la configurazione, la codifica e i processi standard siano conformi alle specifiche del progetto proposto;

ii)

le apparecchiature ATM/ANS realizzate siano conformi al progetto proposto;

iii)

i processi di fabbricazione, la costruzione e il montaggio siano adeguatamente conformi a quanto specificato nel progetto proposto delle apparecchiature; e

(2)

le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzarsi per la prova siano idonee allo scopo e correttamente calibrate.

b)

Sulla base delle verifiche effettuate in conformità alla lettera a), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di verifica che illustri le possibili non conformità, motivando perché queste non comprometteranno i risultati delle prove, e deve consentire all’Agenzia di eseguire la verifica che questa riterrà necessaria per determinare la veridicità di tale dichiarazione.

c)

Il richiedente deve consentire all’Agenzia di:

(1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione della conformità;

(2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi.

d)

Per tutte le prove e le verifiche cui l’Agenzia ha assistito:

(1)

il richiedente deve presentare all’Agenzia una dichiarazione di verifica conformemente alla lettera b);

(2)

non sono consentite modifiche dell’esemplare di prova, delle apparecchiature di prova e della strumentazione di misura che possano avere ripercussioni sulla veridicità della dichiarazione di verifica tra il momento del rilascio della dichiarazione di verifica di cui alla lettera b) e il momento della presentazione all’Agenzia o della supervisione da parte della stessa dell’esemplare di prova per le verifiche del caso.

ATM/ANS.EQMT.CERT.045 Conservazione della documentazione

Oltre a quanto prescritto per la conservazione dei documenti nell’ambito del sistema di gestione, il titolare del certificato si fa obbligo di mettere a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali del caso, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione e le prove registrate, e di conservare questa documentazione al fine di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità.

ATM/ANS.EQMT.CERT.050 Manuali

Il titolare del certificato relativo alle apparecchiature ATM/ANS è tenuto a redigere, conservare e aggiornare gli originali di tutti i manuali richiesti dalla base di certificazione applicabile, di cui deve fornire copia all’Agenzia qualora quest’ultima ne faccia richiesta.

ATM/ANS.EQMT.CERT.055 Istruzioni per la manutenzione

a)

I titolari di certificati relativi ad apparecchiature ATM/ANS devono fornire a tutti gli utenti noti almeno una serie completa delle istruzioni per la manutenzione, comprensive dei dati descrittivi e delle istruzioni esecutive preparate conformemente alla base di certificazione applicabile, e se ne viene fatta richiesta devono mettere tali istruzioni a disposizione di tutte le persone tenute a seguirle.

b)

Le modifiche alle istruzioni per la manutenzione devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti noti e, su richiesta, di tutte le persone che sono tenute a seguirle. All’Agenzia deve essere consegnato un programma che illustri le modalità con cui sono state messe a disposizione di tutti gli utenti noti le modifiche alle istruzioni per la manutenzione.

ATM/ANS.EQMT.CERT.060 Modifiche della base di certificazione delle apparecchiature ATM/ANS

a)

Tutte le modifiche devono essere approvate dall’Agenzia una volta che il titolare del certificato abbia dimostrato che sono conformi, insieme agli ambiti da queste interessati, alla base di certificazione stabilita dall’Agenzia ai sensi del punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.001.

b)

In deroga alla lettera a), le modifiche nell’ambito dei privilegi dell’organizzazione facenti seguito a una procedura approvata di gestione delle modifiche devono essere gestite dall’organizzazione di progettazione approvata e limitarsi a specifiche configurazioni delle apparecchiature ATM/ANS cui si riferiscono.

c)

A tale fine, il titolare del certificato relativo alle apparecchiature ATM/ANS deve essere in possesso di un sistema per classificare le modifiche delle apparecchiature ATM/ANS come «lievi» e «rilevanti».

d)

Per le modifiche deve essere resa una dichiarazione a norma dell’allegato II (parte DPO.OR), punto DPO.OR.C.001, lettera b), punto 2), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769.

ATM/ANS.EQMT.CERT.065 Direttive sulle apparecchiature ATM/ANS

Quando viene emanata una direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS per correggere la condizione di cui al punto ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, lettera b), salvo se diversamente disposto dall’Agenzia in caso di necessità di un intervento urgente, il titolare del certificato relativo alle apparecchiature ATM/ANS:

a)

deve proporre l’azione correttiva adeguata e sottoporne i dettagli della proposta all’Agenzia per l’approvazione;

b)

ottenuta l’approvazione da parte dell’Agenzia, deve rendere disponibili dati descrittivi e istruzioni esecutive adeguate a tutti gli utenti noti delle apparecchiature ATM/ANS e, se del caso, alle autorità competenti interessate e, su richiesta, a tutte le persone tenute al rispetto della direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.CERT.070 Verifiche effettuate dall’Agenzia

Se l’Agenzia ne fa richiesta, ciascuna organizzazione in possesso di un certificato rilasciato dall’Agenzia a norma del presente allegato:

a)

deve concedere all’Agenzia l’accesso a tutti gli impianti, le apparecchiature, i documenti, i registri, i dati, i processi, le procedure o a qualsiasi altro materiale e permetterle di esaminare tutta la documentazione, effettuare tutte le verifiche ed eseguire o assistere a qualsiasi prova necessaria per verificare la conformità dell’organizzazione alle prescrizioni applicabili del presente allegato;

b)

deve concludere accordi con i partner, i fornitori o i subappaltatori di cui la persona fisica o giuridica eventualmente si avvale affinché l’Agenzia vi abbia accesso e possa compiere verifiche investigative come descritto alla lettera a).


ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO PER LE APPARECCHIATURE ATM/ANS

(parte-ATM/ANS.EQMT.DEC)

ATM/ANS.EQMT.DEC.001 Ambito di applicazione

Nel presente allegato sono stabilite le procedure per la dichiarazione della conformità del progetto per le apparecchiature ATM/ANS, unitamente ai diritti e ai doveri delle organizzazioni coinvolte nella progettazione di apparecchiature ATM/ANS autorizzate a rilasciare dichiarazioni.

ATM/ANS.EQMT.DEC.005 Ammissibilità e dimostrazione della conformità

L’organizzazione coinvolta nella progettazione di apparecchiature ATM/ANS deve dimostrare di essere in grado di dichiarare la conformità del progetto di determinate apparecchiature ATM/ANS detenendo un’approvazione dell’organizzazione rilasciata dall’Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769, come specificato nei termini dell’approvazione dell’organizzazione.

ATM/ANS.EQMT.DEC.010 Dichiarazione di conformità del progetto per le apparecchiature ATM/ANS

L’organizzazione approvata deve presentare all’Agenzia una dichiarazione datata e firmata di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)

una descrizione del progetto comprendente tutte le configurazioni;

b)

le prestazioni nominali delle apparecchiature, se del caso, direttamente o con riferimento ad altri documenti supplementari;

c)

una dichiarazione di conformità attestante che le apparecchiature soddisfano le specifiche applicabili e un elenco delle specifiche di dichiarazione e delle condizioni speciali, a seconda dei casi;

d)

il riferimento ai relativi documenti giustificativi, compresi i verbali delle prove;

e)

il riferimento ai manuali operativi, di installazione e di manutenzione del caso;

f)

i livelli di conformità, laddove le specifiche di dichiarazione ne prevedano più d’uno;

g)

l’elenco delle deroghe, se del caso.

ATM/ANS.EQMT.DEC.015 Modalità di rispondenza

a)

L’Agenzia deve mettere a punto modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possano essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

ATM/ANS.EQMT.DEC.020 Modifiche della dichiarazione di progettazione delle apparecchiature ATM/ANS

a)

Le organizzazioni approvate coinvolte nella progettazione di apparecchiature ATM/ANS possono apportare modifiche ai progetti che rientrano nell’ambito dei loro privilegi. In tale caso le apparecchiature modificate devono conservare il codice originale del prodotto.

b)

Per tutte le modifiche al progetto che rientrano nell’ambito dei privilegi delle organizzazioni approvate che sono di entità tale da richiedere un’indagine completa conformemente al punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.020 al fine di determinarne la conformità è necessario assegnare alle apparecchiature una nuova designazione del modello.

ATM/ANS.EQMT.DEC.025 Conservazione della documentazione

Oltre a quanto prescritto per la conservazione dei documenti nell’ambito del sistema di gestione, devono essere messe a disposizione dell’Agenzia tutte le informazioni progettuali del caso, i disegni e i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione delle apparecchiature sottoposte a prova; questa documentazione deve essere conservata per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’idoneità delle apparecchiature ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.DEC.030 Manuali

L’organizzazione coinvolta nella progettazione delle apparecchiature ATM/ANS che ha reso la dichiarazione deve produrre conservare e aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nella dichiarazione e fornirne copia all’Agenzia qualora quest’ultima ne faccia richiesta.

ATM/ANS.EQMT.DEC.035 Istruzioni per la manutenzione

a)

L’organizzazione di progettazione che ha reso la dichiarazione deve fornire a tutti gli utenti noti almeno una serie completa di istruzioni per la manutenzione, comprensive dei dati descrittivi e delle istruzioni esecutive preparate conformemente alle specifiche applicabili alle apparecchiature ATM/ANS oggetto della dichiarazione, e se ne viene fatta richiesta deve mette tali istruzioni a disposizione di tutte le persone tenute a seguirle.

b)

Le modifiche alle istruzioni per la manutenzione devono essere messe a disposizione di tutti gli utenti noti e, su richiesta, di tutte le persone che sono tenute a seguirle. Se ne fa richiesta, all’Agenzia deve essere consegnato un programma che illustri le modalità con cui sono state messe a disposizione di tutti gli utenti noti le modifiche alle istruzioni per la manutenzione.

ATM/ANS.EQMT.DEC.040 Direttive sulle apparecchiature ATM/ANS

Quando viene emanata una direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS per correggere la condizione di cui al punto ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, lettera b), salvo se diversamente disposto dall’Agenzia in caso di necessità di un intervento urgente, il soggetto che produce la dichiarazione di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS:

a)

deve proporre l’azione correttiva adeguata e sottoporne i dettagli della proposta all’Agenzia per l’approvazione;

b)

ottenuta l’approvazione da parte dell’Agenzia, deve rendere disponibili dati descrittivi e istruzioni esecutive adeguate a tutti gli utenti noti delle apparecchiature, se del caso, alle autorità competenti interessate e, su richiesta, a tutte le persone tenute al rispetto della direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS.

ATM/ANS.EQMT.DEC.045 Verifiche effettuate dall’Agenzia

Se l’Agenzia ne fa richiesta, ciascuna organizzazione autorizzata a rilasciare una dichiarazione a norma del presente regolamento:

a)

deve concedere all’Agenzia l’accesso a tutti gli impianti, le apparecchiature, i documenti, i registri, i dati, i processi, le procedure o a qualsiasi altro materiale e permetterle di esaminare tutta la documentazione, effettuare tutte le verifiche ed eseguire o assistere a qualsiasi prova necessaria per verificare la conformità e il suo mantenimento da parte dell’organizzazione alle prescrizioni applicabili del presente allegato;

b)

deve concludere accordi con i partner, i fornitori o i subappaltatori di cui la persona fisica o giuridica eventualmente si avvale affinché l’Agenzia vi abbia accesso e possa compiere verifiche investigative come descritto alla lettera a).


15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1769 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2023

che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 15, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) 2018/1139, e in particolare della natura e del rischio dell’attività in questione, le organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) dovrebbero detenere obbligatoriamente un certificato.

(2)

Al fine di garantire l’attuazione uniforme e il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1139, in relazione alla fornitura di ATM/ANS il presente regolamento dovrebbe stabilire norme e procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS, nonché i privilegi e le responsabilità dei titolari dei certificati.

(3)

La valutazione della conformità delle apparecchiature ATM/ANS di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione (2) dipende dalla natura e dal rischio del servizio ATM/ANS o dalla funzionalità di una particolare apparecchiatura ATM/ANS e si basa sulle metodologie e sulle migliori pratiche esistenti. Detto regolamento stabilisce tre diversi tipi di valutazione della conformità, in particolare: la certificazione di talune apparecchiature ATM/ANS da parte dell’Agenzia; la dichiarazione di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS; la dichiarazione di conformità da parte del fornitore di ATM/ANS o di un’organizzazione approvata coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS.

(4)

Il ciclo di vita tipico delle apparecchiature ATM/ANS si articola in varie fasi: progettazione, produzione, installazione, esercizio, manutenzione e dismissione. Il fornitore di ATM/ANS è solitamente responsabile di alcune di tali fasi, mentre di altre fasi sono responsabili le organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS. È pertanto opportuno stabilire requisiti comuni per l’approvazione e la sorveglianza delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di determinate apparecchiature ATM/ANS utilizzate nella fornitura di ATM/ANS, in particolare quelle di cui all’allegato VIII, punto 3.1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(5)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») è responsabile di tutti i compiti propri dell’autorità competente in relazione ai certificati e alle dichiarazioni riguardanti i sistemi ATM/ANS e i componenti ATM/ANS («apparecchiature ATM/ANS»), anche per quanto concerne la sorveglianza e l’applicazione delle norme. Per garantire la coerenza e una valutazione basata sul rischio e per evitare tra l’altro duplicazioni e oneri amministrativi, nonché per promuovere l’efficacia dei processi di certificazione e sorveglianza, le funzioni di sorveglianza e applicazione delle norme dovrebbero essere espletate dall’Agenzia. Ai fini della certificazione o del riesame delle dichiarazioni delle apparecchiature ATM/ANS, occorre che l’Agenzia sorvegli anche i processi stabiliti dalle organizzazioni di progettazione e di produzione, anche per quanto riguarda la certificazione di tali organizzazioni, ove necessario. L’Agenzia dovrebbe pertanto essere responsabile dell’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e, nel contempo, dell’attestazione delle apparecchiature ATM/ANS.

(6)

La competenza dell’Agenzia a certificare le organizzazioni di progettazione o di produzione dovrebbe consentire inoltre l’adozione di un approccio non discriminatorio e armonizzato nei confronti di tutte le organizzazioni di progettazione o di produzione che richiedono un certificato a norma del presente regolamento. Le apparecchiature ATM/ANS immesse sul mercato dell’Unione possono essere utilizzate in tutti gli Stati membri e per tutti i tipi di servizi, a prescindere dal fatto che siano utilizzate da fornitori di ATM/ANS attivi in uno o più Stati membri. Non è possibile classificare le organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella produzione sulla base dell’elenco futuro delle loro apparecchiature che saranno utilizzate a livello locale o a livello dell’Unione. Quando l’Agenzia assegna compiti di certificazione e sorveglianza è necessario rispettare lo stesso principio.

(7)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) è affidato il compito di gestire la fase operativa del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), come disposto all’articolo 44 del medesimo regolamento. La fase operativa di EGNOS comprende, tra l’altro, il sostegno alle attività di certificazione e normazione. L’EUSPA non svolge da sola tutti i compiti correlati alla fase operativa di EGNOS, avvalendosi bensì delle competenze di altri soggetti, in particolare dell’Agenzia spaziale europea (ESA), per quanto riguarda le attività connesse all’evoluzione dei sistemi, alla progettazione e allo sviluppo di parti del segmento di terra. L’EUSPA dovrebbe essere dunque considerata equivalente a un’organizzazione di progettazione o di produzione nel contesto del presente regolamento.

(8)

Alla luce dei ruoli e delle responsabilità assegnati all’EUSPA e all’ESA a norma del regolamento (UE) 2021/696, non esiste un unico soggetto responsabile della progettazione del sistema EGNOS e delle sue apparecchiature e pertanto non esiste un’unica organizzazione di progettazione e di produzione che possa essere approvata dall’AESA.

(9)

Le specificità dell’assetto necessario per la progettazione del sistema EGNOS richiedono di conseguenza mezzi specifici per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di cui al regolamento (UE) 2018/1139, tenendo conto del fatto che EGNOS è un servizio multimodale che dovrebbe rispettare anche requisiti normativi pertinenti ad altri settori.

(10)

Entrambe le agenzie dovrebbero cooperare per garantire la conformità del sistema EGNOS alle pertinenti norme ICAO, in modo che le rispettive disposizioni garantiscano un livello di sicurezza e interoperabilità equivalente a quello risultante dalla piena applicazione dei requisiti di progettazione e di produzione di cui al presente regolamento. La cooperazione comprenderà anche la consultazione dell’EUSPA ai fini dell’elaborazione di specifiche dettagliate.

(11)

Il presente regolamento tiene debitamente conto del contenuto del piano generale ATM e delle capacità tecnologiche in esso previste.

(12)

L’Agenzia ha elaborato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 01/2023, in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(13)

Al fine di utilizzare in modo ottimale le risorse e le competenze disponibili, l’Agenzia può chiedere sostegno amministrativo alle autorità nazionali competenti quando svolge i propri compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme di cui al presente regolamento. Tale sostegno amministrativo non dovrebbe costituire una delega di poteri o di responsabilità per lo svolgimento di compiti.

(14)

Al fine di includere le organizzazioni di progettazione o di produzione di apparecchiature ATM/ANS nell’ambito della gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti tecnici e procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS oggetto di certificazione a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 o di dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5 del medesimo regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«apparecchiature ATM/ANS»: i componenti ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2018/1139 e i sistemi ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 7), dello stesso regolamento, esclusi i componenti di bordo, che sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (4);

2)

«direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS»: documento rilasciato dall’Agenzia che prescrive l’esecuzione di interventi da parte dei fornitori di ATM/ANS sulle apparecchiature ATM/ANS volti a porre rimedio a una condizione di non sicurezza e/o non protezione rilevata e a ripristinare le prestazioni e l’interoperabilità di tali apparecchiature ATM/ANS qualora sia dimostrato che la sicurezza, le prestazioni o l’interoperabilità di tali particolari apparecchiature potrebbero altrimenti essere compromesse.

Articolo 3

Requisiti relativi all’autorità competente

1.   Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente responsabile del rilascio delle approvazioni alle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e della sorveglianza e dell’applicazione delle norme in relazione a tali organizzazioni è l’Agenzia.

2.   L’Agenzia rispetta i requisiti dettagliati di cui all’allegato I (parte DPO.AR) quando svolge attività di certificazione, indagini, ispezioni, audit e altre attività di monitoraggio necessarie a garantire l’efficace sorveglianza delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS contemplate dal presente regolamento. L’Agenzia può chiedere sostegno amministrativo alle autorità nazionali competenti per lo svolgimento dei suoi compiti relativi alla certificazione, alla sorveglianza e all’applicazione delle norme quando esercita le sue funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 4

Organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS

1.   Un’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS oggetto di certificazione a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 o di dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’articolo 5 del medesimo regolamento dimostra la propria idoneità a operare in qualità di organizzazione di progettazione o di produzione di apparecchiature ATM/ANS conformemente all’allegato II (parte DPO.OR).

2.   Le organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione delle apparecchiature ATM/ANS del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) sono considerate conformi ai requisiti di cui all’allegato II del presente regolamento laddove dimostrino la loro conformità al regolamento (UE) 2021/696 e alle norme di gestione, progettazione e qualità applicabili a EGNOS a norma di tale regolamento. Tali organizzazioni non sono tenute a ottenere l’approvazione dell’Agenzia.

L’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale assicura, nel suo ruolo di organizzazione di progettazione o di produzione, che le altre organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione delle apparecchiature di EGNOS si attengano a processi di progettazione e di produzione che determinano un livello di sicurezza e interoperabilità equivalente a quello di cui all’allegato II (parte DPO.OR).

Articolo 5

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 è così modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera j) seguente:

«j)

le organizzazioni approvate coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione, del 12 settembre 2023, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L 228 del XX.9.2023, pag. 19).»;"

2)

all’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera h) seguente:

«h)

per quanto riguarda le organizzazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera j), l’autorità competente designata conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769.».

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione, del 14 luglio 2023, che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

(4)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le regole per l’applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi alla gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le organizzazioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011 e (UE) 2015/340 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e per le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) n. 748/2012, (UE) n. 1321/2014, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 1178/2011, (UE) 2015/340 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 748/2012, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014, (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/340 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/373 e (UE) 2021/664 della Commissione (GU L 31 del 2.2.2023, pag. 1).


ALLEGATO I

REQUISITI PER L’AGENZIA

(Parte DPO.AR)

SOTTOPARTE A   REQUISITI GENERALI (DPO.AR.A)

DPO.AR.A.001   Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti che si applicano ai sistemi di amministrazione e gestione dell’Agenzia in relazione ai compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nei confronti delle organizzazioni di progettazione o di produzione quando l’Agenzia svolge i propri compiti e adempie alle proprie responsabilità.

DPO.AR.A.010   Reazione immediata a un problema di sicurezza e interoperabilità

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, l’Agenzia attua un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare in maniera appropriata informazioni in materia di sicurezza e interoperabilità.

b)

Al ricevimento delle informazioni di cui alla lettera a), l’Agenzia adotta misure adeguate per affrontare qualsiasi problema di sicurezza o interoperabilità individuato, compresa l’emanazione di direttive sulle apparecchiature ATM/ANS conformemente all’allegato I, punto ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, del regolamento delegato (UE) 2023/1768.

c)

Le misure adottate conformemente alla lettera b) sono immediatamente notificate alle organizzazioni interessate, che sono tenute a rispettarle in conformità al punto DPO.OR.A.035. Sono notificate anche alle autorità competenti dei fornitori di ATM/ANS interessati.

DPO.AR.A.015   Reazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea

a)

L’Agenzia attua un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare in maniera appropriata le informazioni relative agli inconvenienti e alle vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea segnalati dalle organizzazioni. A tal fine si coordina con eventuali altre autorità pertinenti responsabili della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza all’interno dello Stato membro, per migliorare il coordinamento e la compatibilità dei sistemi di segnalazione.

b)

Al ricevimento delle informazioni di cui alla lettera a), l’Agenzia adotta misure adeguate per affrontare il potenziale impatto dell’inconveniente o della vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni sulla sicurezza aerea.

c)

Le misure adottate conformemente alla lettera b) sono immediatamente notificate a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso. L’Agenzia notifica inoltre tali misure alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

SOTTOPARTE B   GESTIONE (DPO.AR.B)

DPO.AR.B.001   Sistema di gestione

a)

L’Agenzia stabilisce e mantiene un sistema di gestione che comprende almeno gli elementi seguenti:

(1)

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi da essa adottati per accertare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso nella misura necessaria per l’esercizio dei suoi compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme; le procedure sono costantemente aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base in seno all’Agenzia per tutti i relativi compiti;

(2)

personale in numero sufficiente per svolgere i compiti e adempiere alle responsabilità previste a norma del presente regolamento; è necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di assicurare il corretto espletamento di tutti i relativi compiti;

(3)

personale qualificato a svolgere i compiti assegnati e dotato della necessaria conoscenza ed esperienza nonché sottoposto a formazione iniziale e periodica per garantire una costante competenza;

(4)

strutture e uffici adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati;

(5)

una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai requisiti pertinenti e l’adeguatezza delle procedure, comprendente l’istituzione di una procedura di audit interno e di gestione dei rischi per la sicurezza; la funzione di monitoraggio della conformità include un sistema per fornire feedback sui rilievi formulati nell’ambito del processo di audit ai dirigenti dell’Agenzia, in modo da garantire l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

(6)

una persona o un gruppo di persone che risponde unicamente ai dirigenti dell’Agenzia per la funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Per ogni settore di attività incluso nel sistema di gestione, l’Agenzia nomina una o più persone che abbiano la responsabilità della gestione dei compiti pertinenti.

c)

L’Agenzia stabilisce procedure per la sua partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie con qualsiasi altra autorità competente di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) e fornisce o richiede loro assistenza, anche per quanto riguarda le informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di eventi prevista al punto DPO.OR.A.045.

d)

Il sistema di gestione stabilito e mantenuto dall’Agenzia è conforme all’allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.

DPO.AR.B.010   Modifiche del sistema di gestione

a)

L’Agenzia dispone di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso. Tale sistema permette all’Agenzia di adottare, a seconda dei casi, le azioni appropriate al fine di assicurare che il sistema di gestione continui a essere adeguato ed efficace.

b)

L’Agenzia aggiorna tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, in modo da garantire l’efficace attuazione di tale sistema.

DPO.AR.B.015   Archiviazione dei documenti

a)

L’Agenzia istituisce e mantiene un sistema per l’archiviazione dei documenti che permetta un’adeguata conservazione, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

(1)

le strategie e le procedure documentate del sistema di gestione;

(2)

l’addestramento, le qualifiche e l’autorizzazione del personale come previsto al punto DPO.AR.B.001, lettera a), punto 3);

(3)

l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi prescritti dall’allegato I, punto ATM/ANS.EQMT.AR.A.020, del regolamento delegato (UE) 2023/1768, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

(4)

il processo di approvazione di organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS, il processo di certificazione e la registrazione delle dichiarazioni di conformità del progetto per le apparecchiature ATM/ANS e la sorveglianza continua, compresi:

i)

le domande di rilascio di approvazioni;

ii)

le approvazioni rilasciate alle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS, compresi i privilegi associati e le eventuali modifiche ad esse apportate;

iii)

i certificati rilasciati per apparecchiature ATM/ANS, comprese le eventuali modifiche che l’Agenzia vi ha apportato;

iv)

tutte le dichiarazioni di conformità del progetto valide per apparecchiature ATM/ANS che l’Agenzia ha registrato;

v)

il programma di sorveglianza continua dell’Agenzia, con tutti i dati delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

vi)

una copia del programma di sorveglianza con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

vii)

copie di tutta la corrispondenza formale;

viii)

raccomandazioni per il rilascio o il rinnovo di un certificato o il rinnovo della registrazione di una dichiarazione, informazioni dettagliate sui rilievi e sulle azioni adottate dalle organizzazioni per chiuderli, comprese data di chiusura di ciascun elemento, misure di esecuzione e osservazioni;

ix)

qualsiasi relazione di valutazione, audit o ispezione;

x)

copie di tutti i manuali, le procedure e i processi delle organizzazioni e le relative modifiche;

xi)

copie di qualsiasi altro documento approvato dall’Agenzia;

(5)

la notifica e la valutazione delle modalità alternative di rispondenza proposte dalle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e la valutazione di tali modalità alternative di rispondenza;

(6)

le informazioni in materia di sicurezza, le direttive sulle apparecchiature ATM/ANS e le misure di follow-up;

(7)

l’utilizzo di disposizioni di flessibilità a norma dell’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

b)

L’Agenzia tiene un elenco di tutti i certificati che ha rilasciato e di tutte le dichiarazioni da essa registrate.

c)

Tutti i documenti di cui alle lettere a) e b) sono conservati con modalità che ne assicurano la protezione da danneggiamento, alterazione e furto e sono mantenuti in archivio per almeno cinque anni a decorrere da quando le approvazioni e i certificati cessano di essere validi o le dichiarazioni vengono ritirate, nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

SOTTOPARTE C   CERTIFICAZIONE, SORVEGLIANZA E APPLICAZIONE DELLE NORME (DPO.AR.C)

DPO.AR.C.001   Rilascio di approvazioni a organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS

a)

Quando riceve una domanda di approvazione di un’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS, l’Agenzia verifica la conformità dell’organizzazione ai requisiti di cui agli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2023/1768 e all’allegato II del presente regolamento.

b)

L’Agenzia può richiedere lo svolgimento degli audit, delle ispezioni o delle valutazioni che ritiene necessari prima di rilasciare l’approvazione con tutte le informazioni pertinenti di cui all’appendice 1 del presente allegato.

c)

L’approvazione è rilasciata a tempo indeterminato. I privilegi relativi alle attività che l’organizzazione è autorizzata a svolgere sono specificati nelle condizioni allegate all’approvazione.

(1)

Per quanto riguarda le organizzazioni coinvolte nella progettazione di apparecchiature ATM/ANS, le condizioni specificano la tipologia di attività di progettazione e le categorie di apparecchiature ATM/ANS per le quali l’organizzazione detiene un’approvazione, nonché i privilegi che l’organizzazione è autorizzata a esercitare.

(2)

Per quanto riguarda le organizzazioni coinvolte nella produzione di apparecchiature ATM/ANS, le condizioni specificano l’ambito delle attività e le apparecchiature ATM/ANS e/o le categorie di apparecchiature in relazione a cui il titolare dell’approvazione è autorizzato a esercitare i privilegi.

d)

Laddove rimanga aperto un rilievo di livello 1 di cui al punto DPO.AR.C.015, non è rilasciato alcuna approvazione. In circostanze eccezionali l’organizzazione valuta e risolve, secondo necessità, i rilievi di livello diverso da 1 e l’Agenzia approva un piano di azioni correttive per chiudere i rilievi prima del rilascio dell’approvazione.

e)

Ogni modifica dell’approvazione e delle relative condizioni è approvata dall’Agenzia.

DPO.AR.C.005   Programma di sorveglianza

a)

L’Agenzia stabilisce e aggiorna annualmente un programma di sorveglianza che tenga in considerazione la natura specifica delle organizzazioni soggette alla sua sorveglianza, la complessità delle loro attività e i risultati delle attività di certificazione o di sorveglianza precedenti e che sia basato sulla valutazione dei rischi associati. Il programma di sorveglianza comprende audit che:

(1)

contemplano tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni, concentrando l’attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati problemi in passato;

(2)

riguardano tutte le organizzazioni, i certificati e le dichiarazioni soggetti alla sorveglianza dell’Agenzia;

(3)

includono i mezzi utilizzati dalle organizzazioni per assicurare la competenza del proprio personale;

(4)

garantiscono che gli audit siano commisurati al livello di rischio comportato dalle attività dell’organizzazione;

(5)

assicurano che alle organizzazioni sotto la sua supervisione sia applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 24 mesi.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’organizzazione sono diminuite.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a un massimo di 36 mesi nel caso in cui l’Agenzia stabilisca che durante i 24 mesi precedenti:

i)

l’organizzazione ha dimostrato una costante conformità ai requisiti relativi alla gestione delle modifiche di cui al punto DPO.OR.B.005;

ii)

non sono stati formulati rilievi di livello 1 di cui al punto DPO.AR.C.015;

iii)

tutte le azioni correttive di cui al punto DPO.AR.C.015 sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’Agenzia come previsto al punto DPO.AR.C.015.

Se, oltre ai punti i), ii) e iii), l’organizzazione ha istituito un efficace sistema di segnalazione continua all’Agenzia per quanto riguarda la sua rispondenza alla normativa e tale sistema è stato approvato, il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 48 mesi;

(6)

provvedono a dare seguito all’attuazione delle azioni correttive di cui al punto DPO.AR.C.015;

(7)

sono oggetto di consultazione con le organizzazioni interessate e, successivamente, di notifica;

(8)

indicano la frequenza prevista delle ispezioni nei vari siti, se necessario.

b)

L’Agenzia può decidere di modificare gli obiettivi e l’ambito di applicazione degli audit già pianificati e prevedere riesami documentali e audit supplementari, se necessario.

c)

L’Agenzia decide quali disposizioni, elementi, locali e attività sono oggetto di audit in un determinato periodo di tempo.

d)

Le osservazioni e i rilievi formulati nell’ambito dell’audit in conformità al punto DPO.AR.C.015 sono documentati.

e)

I rilievi sono giustificati e identificati in funzione dei requisiti applicabili e delle relative modalità di attuazione su cui si è basato l’audit.

f)

Una relazione di audit contenente i dettagli dei rilievi e delle osservazioni è elaborata e trasmessa all’organizzazione interessata.

DPO.AR.C.010   Modifiche del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

a)

Per quanto riguarda le modifiche gestite e notificate all’Agenzia in conformità alla procedura di cui al punto IS.I.OR.255, lettera a), dell’allegato II (parte IS.I.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, l’Agenzia inserisce il riesame di tali modifiche nel suo programma di sorveglianza continua, conformemente ai principi stabiliti al punto DPO.AR.C.005 del presente allegato. Qualora si riscontri una non conformità, l’Agenzia informa l’organizzazione, richiede ulteriori modifiche e agisce in conformità al punto DPO.AR.C.015 del presente allegato.

b)

Per quanto riguarda le altre modifiche per le quali occorre una richiesta di approvazione in conformità al punto IS.I.OR.255, lettera b), dell’allegato II (parte IS.I.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203:

(1)

al ricevimento della domanda di modifica, prima di rilasciare l’approvazione l’Agenzia verifica la conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili;

(2)

l’Agenzia stabilisce le condizioni alle quali l’organizzazione può operare durante l’attuazione della modifica;

(3)

se è convinta della conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili, l’Agenzia approva la modifica.

DPO.AR.C.015   Rilievi, azioni correttive e misure attuative

a)

Quando l’Agenzia, durante un’indagine, nell’ambito delle attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, individua una non conformità ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento in relazione a una procedura o a un manuale prescritti dal presente regolamento o in relazione a un certificato o a una dichiarazione rilasciati a norma del presente regolamento, essa, fatte salve eventuali misure supplementari previste dal regolamento (UE) 2018/1139, formula un rilievo.

b)

L’Agenzia dispone di un sistema per:

(1)

analizzare i rilievi in termini di rilevanza per la sicurezza e l’interoperabilità;

(2)

individuare le misure attuative appropriate, compresa la sospensione o la revoca delle approvazioni e dei certificati;

(3)

emanare direttive in base al rischio che la non conformità dell’organizzazione comporta.

c)

L’Agenzia formula un rilievo di livello 1 quando individua una non conformità significativa rispetto alla base di certificazione delle apparecchiature ATM/ANS di cui all’allegato I, punto ATM/ANS.EQMT.AR.B.001, del regolamento delegato (UE) 2023/1768 che possa comportare una non conformità incontrollata e una potenziale condizione indesiderata.

I rilievi di livello 1 comprendono, a mero titolo esemplificativo:

(1)

l’adozione di procedure operative che comportano un rischio significativo per le attività dell’organizzazione;

(2)

l’ottenimento o il mantenimento della validità dell’approvazione dell’organizzazione mediante la presentazione di documenti probatori falsificati;

(3)

prove di negligenza o utilizzo fraudolento dell’approvazione dell’organizzazione;

(4)

l’assenza di un dirigente responsabile.

d)

L’Agenzia formula un rilievo di livello 2 ove sia individuata una non conformità rispetto a uno degli elementi seguenti:

i)

i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139;

ii)

gli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del regolamento (UE) 2018/1139;

iii)

le procedure e i manuali prescritti dal regolamento (UE) 2018/1139; o

iv)

l’approvazione rilasciata a norma del regolamento (UE) 2018/1139,

nel caso in cui il rilievo non sia classificato al livello 1.

e)

Qualora venga formulato un rilievo, l’Agenzia, fatte salve eventuali misure supplementari previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, lo comunica per iscritto all’organizzazione interessata ed esige l’adozione di azioni correttive per far fronte alle non conformità individuate.

(1)

In caso di rilievi di livello 1, l’Agenzia adotta immediatamente le opportune misure attuative e può, se del caso, limitare, sospendere o revocare in tutto o in parte l’approvazione fino a quando l’organizzazione non abbia adottato misure correttive efficaci.

(2)

In caso di rilievi di livello 2, l’Agenzia:

i)

concede all’organizzazione un periodo commisurato alla natura del rilievo per l’attuazione delle azioni correttive incluse in un piano d’azione;

ii)

valuta le azioni correttive e il piano di attuazione proposti dall’organizzazione e, se secondo la valutazione essi sono sufficienti a rimediare alle non conformità, li approva.

(3)

In caso di rilievi di livello 2, se l’organizzazione non presenta un piano di azioni correttive accettabile per l’Agenzia alla luce dei rilievi o se l’organizzazione non attua le azioni correttive entro il periodo di tempo approvato o prorogato dall’Agenzia, i rilievi possono essere riclassificati al livello 1 e sono intraprese azioni in conformità alla lettera e), punto 1).

f)

Nei casi che non prevedono rilievi di livelli 1 o di livello 2, l’Agenzia può formulare osservazioni.

g)

L’Agenzia:

(1)

sospende un certificato se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza, alle prestazioni o all’interoperabilità delle apparecchiature ATM/ANS;

(2)

emette una direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS alle condizioni di cui all’allegato I, punto ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, del regolamento delegato (UE) 2023/1768;

(3)

sospende, revoca o limita un certificato se tale azione è necessaria in conformità alla lettera c);

(4)

adotta le misure immediate e appropriate necessarie per limitare o vietare le attività di un’organizzazione o di una persona fisica o giuridica se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alle apparecchiature ATM/ANS;

(5)

registra una dichiarazione di conformità del progetto solo dopo che tutti i rilievi formulati nell’ambito dell’indagine di sorveglianza iniziale sono stati risolti;

(6)

cancella in via temporanea o definitiva la registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza, alle prestazioni o all’interoperabilità delle apparecchiature ATM/ANS;

(7)

adotta ogni ulteriore misura attuativa necessaria per garantire che qualsiasi non conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato VIII e, se del caso, all’allegato VII del regolamento (UE) 2018/1139 e al presente allegato sia rettificata e, se necessario, per attenuarne le conseguenze.

h)

L’Agenzia notifica al destinatario le misure attuative adottate a norma della lettera g), indicandone i motivi e informando il destinatario del suo diritto di ricorso.


(1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).


Appendice 1

SPECIFICHE DELL’APPROVAZIONE DI UN’ORGANIZZAZIONE COINVOLTA NELLA PROGETTAZIONE O NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ATM/ANS

L’approvazione indica:

a)

l’Agenzia in qualità di autorità competente che rilascia l’approvazione;

b)

il nome e l’indirizzo postale del richiedente;

c)

l’ambito delle attività del richiedente;

d)

il luogo in cui si svolgeranno le attività;

e)

i privilegi associati per i quali il richiedente ha ottenuto l’approvazione;

f)

una dichiarazione della conformità del richiedente e della rispondenza ai requisiti applicabili;

g)

la data di rilascio e la validità dell’approvazione;

h)

le condizioni o limitazioni supplementari cui è subordinata.


ALLEGATO II

REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE NELLA PROGETTAZIONE O NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE ATM/ANS

(Parte DPO.OR)

SOTTOPARTE A   REQUISITI GENERALI (DPO.OR.A)

DPO.OR.A.001   Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce requisiti comuni per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei soggetti che presentano domanda di approvazione di un’organizzazione per la progettazione o la produzione di apparecchiature ATM/ANS e dei titolari di tale approvazione.

DPO.OR.A.005   Ammissibilità

Possono presentare domanda di approvazione di un’organizzazione di progettazione o di produzione, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente allegato, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato o si apprestino a dimostrare la propria idoneità alla progettazione o alla produzione di apparecchiature ATM/ANS in conformità al punto DPO.OR.A.010.

DPO.OR.A.010   Domanda di approvazione dell’organizzazione di progettazione o di produzione e dimostrazione di idoneità

a)

La domanda di approvazione dell’organizzazione di progettazione o di produzione è presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

b)

Per ottenere l’approvazione, l’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS è tenuta a soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento, laddove tali requisiti siano applicabili alle attività di progettazione o di produzione di sistemi ATM/ANS e componenti ATM/ANS che l’organizzazione svolge o intende svolgere.

DPO.OR.A.015   Manuale dell’organizzazione

a)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS redige e conserva un manuale che fornisca le informazioni seguenti:

(1)

una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale e gli eventuali testi di riferimento che definiscono la conformità dell’organizzazione ai requisiti saranno seguiti in ogni momento;

(2)

i titoli e i nomi dei dirigenti chiave di cui al punto DPO.OR.B.020;

(3)

i doveri e le responsabilità dei dirigenti, comprese le questioni in merito alle quali possono interfacciarsi direttamente con l’Agenzia per conto dell’organizzazione;

(4)

un organigramma che mostri le catene di responsabilità dei dirigenti dell’organizzazione, inclusa la responsabilità diretta del dirigente responsabile;

(5)

una descrizione generale delle risorse umane dell’organizzazione;

(6)

una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nell’approvazione dell’organizzazione;

(7)

una descrizione generale dell’ambito delle attività dell’organizzazione pertinenti ai fini dell’approvazione;

(8)

le procedure atte a verificare e dimostrare che la progettazione delle apparecchiature ATM/ANS o le relative modifiche sono conformi alle specifiche e ai requisiti dettagliati applicabili stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2023/1768 e non presentano caratteristiche non sicure, a seconda dei casi;

(9)

la procedura per l’elaborazione e la gestione di dati e documenti tecnici per ciascun modello di apparecchiatura ATM/ANS per cui è stato rilasciato un certificato o una dichiarazione di conformità del progetto conformemente al regolamento delegato (UE) 2023/1768, a seconda dei casi;

(10)

le procedure per notificare all’Agenzia eventuali cambiamenti all’interno dell’organizzazione;

(11)

la procedura di modifica del manuale dell’organizzazione;

(12)

una descrizione, diretta o mediante riferimenti incrociati, del sistema e delle procedure di gestione dell’organizzazione;

(13)

una descrizione, diretta o mediante riferimenti incrociati, della gestione e delle procedure di supervisione degli appaltatori di cui al punto DPO.OR.B.015 del presente allegato.

b)

Il manuale è modificato nella misura necessaria a mantenere aggiornata la descrizione dell’organizzazione, e una copia dello stesso, comprese le relative modifiche, è fornita all’Agenzia.

c)

La domanda di approvazione di una modifica di cui al punto DPO.OR.B.005 del presente allegato si basa sulla presentazione delle modifiche proposte del manuale dell’organizzazione.

DPO.OR.A.025   Durata, mantenimento della validità e privilegi dell’approvazione dell’organizzazione

a)

L’approvazione dell’organizzazione rimane valida a tempo indeterminato a condizione che:

(1)

l’organizzazione rimanga conforme al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso;

(2)

l’organizzazione non abbia rinunciato all’approvazione o l’Agenzia non l’abbia sospesa o revocata.

b)

In caso di revoca o rinuncia, l’approvazione, se rilasciata in formato cartaceo, è restituita immediatamente all’Agenzia.

c)

Il titolare dell’approvazione dell’organizzazione, nel rispetto delle condizioni della sua approvazione e delle pertinenti procedure del sistema di gestione della progettazione, è autorizzato a:

(1)

classificare le modifiche di un’apparecchiatura ATM/ANS come «rilevanti» o «lievi»;

(2)

approvare modifiche lievi dei certificati e/o delle dichiarazioni delle apparecchiature ATM/ANS rilasciati a norma del regolamento delegato (UE) 2023/1768;

(3)

approvare talune modifiche rilevanti del certificato di apparecchiature ATM/ANS rilasciato a norma del regolamento delegato (UE) 2023/1768 ;

(4)

rilasciare dichiarazioni di conformità del progetto di apparecchiature ATM/ANS a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2023/1768; e

(5)

rilasciare dichiarazioni di conformità di apparecchiature ATM/ANS a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768.

DPO.OR.A.030   Facilitazione e cooperazione

a)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS agevola le ispezioni e gli audit effettuati dall’Agenzia o da un ente qualificato che agisce per suo conto e collabora nella misura necessaria affinché l’Agenzia possa esercitare i propri poteri in maniera efficiente ed efficace.

b)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS collabora con i fornitori di ATM/ANS e presta loro assistenza per quanto riguarda l’utilizzo delle sue apparecchiature ATM/ANS nell’ambito del loro processo di dimostrazione della conformità alle autorità competenti interessate.

DPO.OR.A.035   Rilievi e azioni correttive

Dopo aver ricevuto dall’Agenzia la notifica dei rilievi formulati, l’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS:

a)

individua le cause che sono alla base della non conformità;

b)

definisce un piano di azioni correttive;

c)

dimostra l’attuazione delle azioni correttive in modo giudicato soddisfacente dall’Agenzia entro il periodo di tempo proposto e approvato dall’Agenzia, come stabilito al punto DPO.AR.C.015, lettera e), punto 2).

DPO.OR.A.040   Reazione immediata a un problema di sicurezza e interoperabilità

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS attua tutte le misure di sicurezza, comprese le direttive sulle apparecchiature ATM/ANS, adottate dall’Agenzia in conformità ai punti DPO.AR.A.010 e DPO.AR.A.015.

DPO.OR.A.045   Avarie, malfunzionamenti e difetti

a)

Il titolare di un’approvazione rilasciata a norma del presente regolamento:

(1)

istituisce e mantiene un sistema per la raccolta, l’esame e l’analisi di segnalazioni e informazioni riguardanti avarie, malfunzionamenti, difetti o altri eventi che hanno avuto o potrebbero avere effetti negativi sul mantenimento della conformità delle apparecchiature ATM/ANS ai requisiti applicabili;

(2)

fornisce a tutti gli utenti noti delle apparecchiature ATM/ANS interessate e, su richiesta, a qualsiasi persona incaricata a norma di altre normative correlate, informazioni in merito al sistema istituito a norma del punto 1) e alle modalità per trasmettere segnalazioni e informazioni riguardanti avarie, malfunzionamenti, difetti o altri eventi.

b)

Per le organizzazioni che hanno la loro sede principale di attività in uno Stato membro, il sistema istituito a norma della lettera a), punto 1), comprende disposizioni per la segnalazione e il monitoraggio di eventi che soddisfano i requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 376/2014 e (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base degli stessi.

c)

Il titolare dell’approvazione segnala all’Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altro evento di cui sia a conoscenza che abbia determinato o possa determinare una condizione di non sicurezza o prestazioni insufficienti.

d)

Per i titolari dell’approvazione che non hanno la propria sede principale di attività in uno Stato membro, le segnalazioni sono effettuate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore da quando la persona o l’organizzazione è venuta a conoscenza dell’evento in questione, a meno che circostanze eccezionali lo impediscano.

e)

Il titolare dell’approvazione svolge indagini sugli eventi segnalati a norma della lettera c), anche in merito alle carenze che hanno portato al loro verificarsi, e comunica all’Agenzia i risultati delle proprie indagini e qualsiasi azione che intende adottare o propone di adottare per porvi rimedio.

DPO.OR.A.050   Trasferibilità dell’approvazione

L’approvazione dell’organizzazione non è trasferibile, tranne che in conseguenza di un cambiamento di proprietà dell’organizzazione.

SOTTOPARTE B   GESTIONE (DPO.OR.B)

DPO.OR.B.001   Sistema di gestione

a)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS attua e mantiene un sistema di gestione comprendente gli elementi seguenti:

(1)

catene di competenza e responsabilità ben definite all’interno dell’organizzazione, inclusa la responsabilità diretta del dirigente responsabile;

(2)

una descrizione della filosofia e dei principi generali dell’organizzazione, che costituiscono collettivamente una politica, sottoscritta dal dirigente responsabile;

(3)

gli strumenti per verificare le prestazioni dell’organizzazione in base agli indicatori e agli obiettivi di prestazione del sistema di gestione;

(4)

un processo volto a individuare i cambiamenti nell’organizzazione e nel contesto in cui opera che potrebbero ripercuotersi su processi, procedure e prodotti consolidati e, se necessario, a modificare il sistema di gestione per tenere conto di tali cambiamenti;

(5)

un processo volto a individuare la portata delle modifiche delle apparecchiature ATM/ANS e il rischio associato;

(6)

un processo volto a riesaminare il sistema di gestione, individuare le cause di prestazioni del sistema di gestione inferiori allo standard, determinare le implicazioni di tali prestazioni inferiori allo standard ed eliminarne o attenuarne le cause;

(7)

un processo volto ad assicurare che il personale dell’organizzazione sia addestrato e in possesso delle competenze per svolgere le proprie funzioni in maniera sicura, efficiente, continua e sostenibile; in tale contesto, l’organizzazione definisce le politiche per l’assunzione e l’addestramento del personale;

(8)

strumenti formali di comunicazione volti ad assicurare che tutto il personale dell’organizzazione conosca pienamente il sistema di gestione che consente la comunicazione di informazioni essenziali e che permette di spiegare per quale motivo sono state intraprese determinate azioni o sono state introdotte o modificate determinate procedure;

(9)

per quanto riguarda le attività di progettazione, le procedure per:

i)

progettare le apparecchiature ATM/ANS e apportare modifiche alla loro progettazione;

ii)

garantire che la progettazione delle apparecchiature ATM/ANS o le modifiche ad essa apportate siano conformi alle specifiche applicabili, compresa una funzione di controllo indipendente della dimostrazione della conformità sulla base della quale l’organizzazione presenta all’Agenzia le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione;

iii)

verificare l’accettabilità degli elementi delle apparecchiature ATM/ANS progettate o dei compiti svolti dalle organizzazioni appaltatrici di cui al punto DPO.OR.B.015;

iv)

garantire che il personale coinvolto nella progettazione delle apparecchiature ATM/ANS sia in numero sufficiente, sia formato e competente e sia stato autorizzato ad assolvere le responsabilità assegnategli;

v)

assicurare un coordinamento stretto ed efficiente tra i servizi e all’interno degli stessi;

(10)

per quanto riguarda le attività di produzione, le procedure per:

i)

rilasciare e approvare i documenti o le relative modifiche;

ii)

effettuare audit di valutazione ed esercitare il controllo sulle organizzazioni appaltatrici di cui al punto DPO.OR.B.015;

iii)

verificare che i materiali e le apparecchiature in entrata, compresi i nuovi elementi forniti o gli elementi utilizzati dagli acquirenti di apparecchiature ATM/ANS, siano quelli specificati nei dati di progettazione applicabili;

iv)

verificare che le apparecchiature ATM/ANS siano conformi ai dati di progettazione applicabili;

v)

garantire l’identificazione e la tracciabilità;

vi)

attuare i processi organizzativi;

vii)

effettuare ispezioni e prove;

viii)

tarare strumenti e apparecchiature di prova;

ix)

controllare gli elementi non conformi;

x)

coordinarsi con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto;

xi)

completare le attività svolte e conservare la relativa documentazione;

xii)

pubblicare i documenti di messa in servizio;

xiii)

effettuare la movimentazione, lo stoccaggio e l’imballaggio delle apparecchiature ATM/ANS.

b)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS documenta tutti i principali processi del sistema di gestione, compreso un processo per sensibilizzare il personale in merito alle proprie responsabilità, e la procedura per la modifica di tali processi.

c)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS istituisce, nell’ambito del proprio sistema di gestione, una funzione di monitoraggio della conformità ai requisiti applicabili e dell’adeguatezza delle procedure stabilite. Il monitoraggio della conformità include un sistema per fornire feedback sui rilievi al dirigente responsabile al fine di assicurare l’efficace attuazione delle necessarie azioni correttive.

d)

Il sistema di gestione è proporzionato alle dimensioni dell’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.

e)

Oltre al sistema di gestione di cui alla lettera a), l’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS istituisce, attua e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.

DPO.OR.B.005   Gestione delle modifiche

a)

A seguito del rilascio dell’approvazione dell’organizzazione, qualsiasi modifica significativa del sistema di gestione è sottoposta all’approvazione dall’Agenzia prima della sua attuazione, fatto salvo il caso in cui la modifica sia notificata e gestita conformemente a una procedura approvata dall’Agenzia. L’organizzazione presenta all’Agenzia una domanda di approvazione che dimostri il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili.

b)

Qualsiasi modifica delle apparecchiature ATM/ANS è notificata all’Agenzia e approvata da quest’ultima prima della sua attuazione, fatto salvo il caso in cui la modifica sia gestita conformemente a una procedura di gestione delle modifiche approvata dall’Agenzia. Tale procedura di gestione delle modifiche definisce la classificazione delle modifiche apportate alle apparecchiature ATM/ANS e descrive in che modo saranno notificate e gestite.

DPO.OR.B.010   Requisiti relativi alle strutture

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS garantisce che le sue strutture e apparecchiature, comprese le strutture e apparecchiature di prova, siano adeguate e idonee allo svolgimento e alla gestione di tutti i suoi compiti e di tutte le sue attività conformemente ai requisiti applicabili.

DPO.OR.B.015   Attività appaltate

a)

Le attività appaltate includono tutte le attività rientranti nell’ambito delle attività dell’organizzazione, in conformità alle condizioni del certificato, che sono svolte da altre organizzazioni certificate per lo svolgimento di tali attività o da altre organizzazioni non certificate che operano sotto la supervisione di una simile organizzazione. L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS garantisce che, quando appalta parte delle proprie attività a organizzazioni esterne o quando acquista parte delle proprie attività da organizzazioni esterne, l’attività appaltata o acquistata sia conforme ai requisiti applicabili.

b)

Quando l’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS appalta parte delle proprie attività a un’organizzazione non certificata in conformità al presente regolamento per lo svolgimento di tali attività, essa garantisce che l’organizzazione appaltatrice operi sotto la sua supervisione. L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS garantisce che l’Agenzia abbia accesso all’organizzazione appaltatrice per determinarne il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento.

DPO.OR.B.020   Requisiti relativi al personale

a)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS nomina un dirigente responsabile in grado di garantire che tutte le attività possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento. Il dirigente responsabile è incaricato dell’istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.

b)

Sono inoltre definiti i poteri, i compiti e le responsabilità del personale designato, in particolare del personale direttivo con funzioni attinenti alla sicurezza, alla qualità, alle finanze e alle risorse umane.

DPO.OR.B.025   Archiviazione dei documenti

a)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS istituisce un sistema per l’archiviazione dei documenti che permetta l’adeguata conservazione dei documenti e una tracciabilità affidabile di tutte le sue attività, in particolare per quanto riguarda tutti gli elementi indicati al punto DPO.OR.B.001.

b)

Il formato e il periodo di conservazione dei documenti di cui alla lettera a) sono specificati nelle procedure del sistema di gestione dell’organizzazione.

c)

La documentazione è conservata con modalità che ne assicurano la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

d)

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS tiene un registro delle apparecchiature ATM/ANS realizzate.

SOTTOPARTE C   REQUISITI TECNICI (DPO.OR.C)

DPO.OR.C.001   Organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS

a)

I soggetti che presentano domanda di approvazione di un’organizzazione di progettazione o produzione di apparecchiature ATM/ANS e i titolari di tale approvazione sono autorizzati, a seconda dei casi, a:

(1)

detenere un certificato per la progettazione di apparecchiature ATM/ANS o chiederne il rilascio;

(2)

rilasciare una dichiarazione di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS;

(3)

rilasciare una dichiarazione di conformità delle apparecchiature ATM/ANS, su richiesta di un fornitore di ATM/ANS.

b)

Per quanto riguarda le attività di progettazione, l’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS:

(1)

rilascia una dichiarazione di conformità del progetto delle apparecchiature ATM/ANS, se del caso;

(2)

fornisce dati e informazioni, comprese istruzioni, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle condizioni della sua approvazione stabilite dall’Agenzia;

(3)

prepara e conserva, per ciascun modello di ciascuna apparecchiatura per cui è stata rilasciata una dichiarazione relativa alle apparecchiature ATM/ANS, un fascicolo aggiornato di dati e documenti tecnici completi.

c)

Per quanto riguarda le attività di produzione, l’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS:

(1)

fabbrica ciascun articolo garantendo che, una volta completate, le apparecchiature ATM/ANS siano conformi ai dati di progettazione e sicure per l’installazione;

(2)

prepara e conserva, per ciascun modello di ciascuna apparecchiatura per cui è stata rilasciata una dichiarazione relativa alle apparecchiature ATM/ANS, un fascicolo aggiornato di dati e documenti tecnici completi;

(3)

redige, mantiene e aggiorna gli originali di tutti i manuali previsti dalle specifiche di dichiarazione applicabili alle apparecchiature in questione;

(4)

mette a disposizione degli utenti delle apparecchiature ATM/ANS e, su richiesta, dell’Agenzia le istruzioni per il mantenimento dell’idoneità necessarie per l’uso e la manutenzione delle apparecchiature ATM/ANS e le modifiche apportate a tali istruzioni;

(5)

contrassegna ciascun articolo;

(6)

continua a rispettare i requisiti applicabili di cui al presente regolamento.

d)

Oltre a quanto disposto alla lettera c), l’organizzazione coinvolta nella produzione di apparecchiature ATM/ANS è autorizzata, nel rispetto delle condizioni della sua approvazione, ad accertare che ciascuna apparecchiatura ATM/ANS completata sia conforme ai dati di progettazione applicabili e sia in condizione di funzionare in sicurezza prima di rilasciare un modulo AESA di ammissione in servizio attestante che l’apparecchiatura ATM/ANS è stata prodotta conformemente ai requisiti applicabili di cui al presente regolamento e ai dati di progettazione applicabili.

e)

Il modulo AESA di ammissione in servizio di cui alla lettera d) contiene, per ciascuna apparecchiatura ATM/ANS fabbricata, almeno le informazioni seguenti:

(1)

la descrizione dell’apparecchiatura ATM/ANS;

(2)

il numero della parte dell’apparecchiatura ATM/ANS;

(3)

il numero di serie dell’apparecchiatura ATM/ANS;

(4)

una dichiarazione attestante che l’apparecchiatura ATM/ANS è stata fabbricata conformemente ai dati di progettazione applicabili ed è in condizione di funzionare in sicurezza;

(5)

un riferimento al certificato o alla dichiarazione di conformità del progetto.

DPO.OR.C.005   Coordinamento

L’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS garantisce:

a)

un coordinamento soddisfacente, mediante adozione di opportune disposizioni, tra le attività di progettazione e di produzione, a seconda dei casi;

b)

un coordinamento soddisfacente con i fornitori di ATM/ANS e con le organizzazioni aeronautiche pertinenti e un sostegno adeguato a tali soggetti ai fini del mantenimento dell’idoneità delle apparecchiature ATM/ANS, a seconda dei casi.

DPO.OR.C.010   Direttive sulle apparecchiature ATM/ANS

Quando l’Agenzia emana una direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS a norma dell’allegato II, punto ATM/ANS.EQMT.CERT.065, del regolamento delegato (UE) 2023/1768, l’organizzazione coinvolta nella progettazione o nella produzione di apparecchiature ATM/ANS:

a)

propone un’azione correttiva adeguata e la sottopone, correlata di dettagli, all’approvazione dell’Agenzia;

b)

a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia della proposta di cui alla lettera a), mette a disposizione di tutti gli utenti o proprietari noti di apparecchiature ATM/ANS e, su richiesta, di qualsiasi persona tenuta al rispetto della direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS adeguati dati descrittivi e istruzioni esecutive.


15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1770 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2023

recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, entro il 12 settembre 2023 le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) abrogato devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139.

(2)

Al fine di conseguire l’interoperabilità e l’esercizio in sicurezza, le procedure operative per l’uso dello spazio aereo e degli impianti di bordo necessari dovrebbero essere applicate in modo uniforme all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato VIII, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Tali requisiti dovrebbero pertanto essere imposti agli operatori di aeromobili quando volano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo.

(3)

Al fine di garantire la continuità delle operazioni degli aeromobili dotati di capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza per l’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo, il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004, con i necessari adeguamenti.

(4)

In particolare, il regolamento (CE) n. 29/2009 (3) e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011 (4), (UE) n. 1207/2011 (5) e (UE) n. 1079/2012 (6) della Commissione prevedono disposizioni dettagliate riguardanti le regole operative relative all’uso dello spazio aereo e degli impianti di bordo. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012.

(5)

Ove possibile, i requisiti esistenti derivanti da tali regolamenti dovrebbero essere ripresi nel presente regolamento al fine di rispettare le legittime aspettative degli operatori di aeromobili e dei fornitori di ATM/ANS interessati da tali requisiti.

(6)

È opportuno che tali requisiti continuino ad applicarsi agli operatori di aeromobili operanti come traffico aereo generale nello spazio aereo del cielo unico europeo, durante tutte le fasi di volo e nell’area di movimento di un aeroporto, ad eccezione degli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139. La responsabilità di garantire che le operazioni di tali aeromobili tengano debitamente conto della sicurezza della navigazione di tutti gli altri aeromobili dovrebbe incombere agli Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di applicare il presente regolamento a tali aeromobili.

(7)

In linea con l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 29/2009, il presente regolamento dovrebbe prevedere le stesse deroghe ai requisiti in materia di data link concesse a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione (7).

(8)

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 prevedeva deroghe all’obbligo di impiegare un aeromobile munito di apparecchiatura radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz laddove è obbligatoria la radio. Il presente regolamento non dovrebbe modificare le deroghe esistenti.

(9)

Lo sviluppo dei requisiti del presente regolamento ha tenuto debitamente conto del contenuto del piano generale ATM e delle capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza in esso contenute.

(10)

Con il parere n. 01/2023 l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole operative relative all’uso dello spazio aereo e i requisiti relativi agli impianti di bordo necessari per l’esercizio in sicurezza e uniforme all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo.

2.   Il presente regolamento si applica agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 che sono impegnati nel traffico aereo generale e operano in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«ente di controllo del traffico aereo» («ente ATC»): termine generico che indica, a seconda dei casi, un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento o una torre di controllo di aeroporto;

(2)

«servizio data link»: una serie di transazioni di gestione del traffico aereo tra loro correlate che si avvalgono di comunicazioni bordo-terra in collegamento dati, che hanno un obiettivo operativo ben definito e che iniziano e si concludono con un evento operativo;

(3)

«sistema di offset della portante»: modalità in cui la copertura operativa specificata non può essere assicurata da un singolo trasmettitore di terra e in cui i segnali di due o più trasmettitori di terra sono spostati rispetto alla frequenza centrale nominale del canale per ridurre al minimo i problemi di interferenza.

Articolo 3

Impianti di bordo e regole operative

Gli operatori di aeromobili provvedono affinché i loro aeromobili siano equipaggiati e operati conformemente alle regole e alle procedure di cui agli allegati I (Parte COM) e II (Parte SUR).

Articolo 4

Metodi di rispondenza

1.   L’Agenzia elabora metodi accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al presente regolamento, al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di quest’ultimo.

2.   Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.

3.   Le autorità competenti stabiliscono un sistema per valutare in modo coerente se i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da esse stesse o dalle organizzazioni poste sotto la loro sorveglianza siano conformi al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

4.   Le autorità competenti informano l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dalle persone fisiche o giuridiche poste sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 sono abrogati.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

(3)  Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 13 del 17.1.2009, pag. 3).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 23).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2012 della Commissione, del 29 novembre 2019, sulle deroghe ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 95).


ALLEGATO I

Comunicazione

(Parte COM)

AUR.COM.1001   Oggetto

La presente parte stabilisce i requisiti relativi agli impianti di bordo e le regole operative per quanto riguarda l’uso dello spazio aereo che contemplano i requisiti applicabili ai servizi data link e alla spaziatura dei canali di comunicazione vocale.

TITOLO 1 —   SERVIZI DATA LINK

AUR.COM.2001   Ambito di applicazione

Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale al di sopra di FL 285 all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo, escluso lo spazio aereo che non fa parte della regione EUR dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) nonché la regione informazioni volo superiore (UIR) della Finlandia a nord di 61°30′ e la UIR della Svezia a nord di 61°30′.

AUR.COM.2005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

1.

L’operatore di aeromobile:

a)

deve garantire che ogni aeromobile che esso opera sia in grado di utilizzare i servizi data link seguenti:

i)

capacità di iniziare comunicazioni data link;

ii)

gestione delle comunicazioni riguardanti il controllo del traffico aereo (ATC);

iii)

autorizzazione e informazione ATC;

iv)

verifica di microfono ATC;

b)

deve adottare le misure opportune per garantire che possa essere effettuato lo scambio di dati tra il suo aeromobile dotato di capacità data link e tutti gli enti ATC che potrebbero effettuare il controllo dei voli che esso opera, tenendo in debito conto eventuali limiti di copertura inerenti alla tecnologia di comunicazione utilizzata.

2.

Il punto 1 non si applica:

a)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 1995;

b)

agli aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 1o gennaio 2018 sui quali, prima di tale data, siano state installate apparecchiature data link che garantiscano l’interoperabilità delle applicazioni ATS sulla rete bordo-terra del sistema ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System), utilizzato principalmente nei casi in cui la sorveglianza radar non è pratica;

c)

agli aeromobili aventi un numero massimo certificato di posti passeggeri a sedere non superiore a 19, una massa massima certificata al decollo non superiore a 45 359 kg (100 000 lb) e un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020;

d)

agli aeromobili che volano per motivi di prova, consegna o manutenzione o con componenti data link temporaneamente non operativi alle condizioni specificate nella lista degli equipaggiamenti minimi applicabile;

e)

alle combinazioni di tipi e modelli di aeromobile elencate nell’appendice I;

f)

alle combinazioni di tipi e modelli di aeromobile elencate nell’appendice II, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 5 febbraio 2020.

AUR.COM.2010   Procedure operative e formazione relative ai servizi data link

Gli operatori di aeromobili devono adottare i provvedimenti necessari affinché:

a)

le loro procedure operative siano conformi al presente titolo e si riflettano nei loro manuali operativi; e

b)

il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature data link sia debitamente a conoscenza del presente titolo e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.

TITOLO 2 —   SPAZIATURA DEI CANALI DI COMUNICAZIONE VOCALE

AUR.COM.3001   Ambito di applicazione

Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo che fa parte della regione EUR dell’ICAO e in cui sono forniti servizi di comunicazioni radio vocali bordo-terra e terra-terra nella banda di frequenza 117,975–137 MHz. La regione informazioni volo (FIR) e la UIR Canarias sono escluse dall’ambito di applicazione.

AUR.COM.3005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

1)

Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché tutte le apparecchiature di comunicazione vocale messe in servizio dopo il 17 novembre 2013 siano dotate di capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e possano sintonizzarsi sui canali con spaziatura a 25 kHz.

2)

Restano valide le deroghe all’obbligo di impiegare un aeromobile munito di apparecchiatura radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz laddove è obbligatoria la radio, in casi aventi un limitato impatto sulla rete, concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e che sono state comunicate alla Commissione.


Appendice I

Deroghe di cui alla norma AUR.COM.2005, punto 2, lettera e)

Tipo/serie/modello di aeromobile

Fabbricante

Codice designatore ICAO del tipo

AN-12 tutti

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76 tutti

Ilyushin

IL76

A300 tutti

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310 tutti

Airbus

A310

A-319/-320/-321 con certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta dal 1o gennaio 1995 al 5 luglio 1999 incluso

Airbus

A319

A320

A321

A340 tutti

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11 tutti

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

Serie King Air (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


Appendice II

Deroghe di cui alla norma AUR.COM.2005, punto 2, lettera f)

Tipo/serie/modello di aeromobile

Fabbricante

Codice designatore ICAO del tipo

A330 serie 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000 tutti

Dassault

F2TH

Falcon 900 tutti

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


ALLEGATO II

Sorveglianza

(Parte SUR)

AUR.SUR.1001   Oggetto

La presente parte stabilisce i requisiti relativi agli impianti di bordo e le regole operative per quanto riguarda l’uso dello spazio aereo che contemplano i requisiti applicabili alla sorveglianza.

TITOLO 1 —   SORVEGLIANZA COOPERATIVA DIPENDENTE

AUR.SUR.2001   Ambito di applicazione

1)

Il presente titolo si applica solo ai voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo che fa parte della regione EUR dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO).

2)

In deroga al punto 1, AUR.SUR.2015 si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale.

AUR.SUR.2005   Requisiti relativi agli impianti di bordo

1.

Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché:

a)

gli aeromobili siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

i)

essi dispongono delle capacità per il modo S Elementary Surveillance (ELS) di bordo;

ii)

essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi;

b)

gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

i)

essi dispongono delle capacità per ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) Out con Extended Squitter (ES) a 1 090 MHz, in aggiunta alle capacità di cui alla lettera a), punto i);

ii)

essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi;

c)

gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle condizioni seguenti:

i)

essi dispongono delle capacità per il modo S Enhanced Surveillance (EHS) di bordo, in aggiunta alle capacità di cui alla lettera a), punto i), e alla lettera b), punto i);

ii)

essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi.

2.

Il punto 1, lettere b) e c), non si applica agli aeromobili che appartengono a una delle categorie seguenti:

a)

aeromobili impegnati in voli per essere sottoposti a manutenzione;

b)

aeromobili impegnati in voli per l’esportazione;

c)

aeromobili il cui termine delle operazioni è previsto entro il 31 ottobre 2025.

3.

Gli operatori di aeromobili con un certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta anteriormente al 7 dicembre 2020 devono essere conformi al punto 1, lettere b) e c), a condizione che:

a)

abbiano istituito anteriormente al 7 dicembre 2020 un programma di adeguamento che dimostri la conformità al punto 1, lettere b) e c);

b)

tali aeromobili non abbiano beneficiato di alcun finanziamento dell’Unione accordato al fine di adeguare tali aeromobili ai requisiti di cui al punto 1, lettere b) e c).

4.

Gli operatori di aeromobili devono provvedere affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente ai punti 1, 2 e 3 e con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna.

AUR.SUR.2010   Transponder non operativi

Gli operatori di aeromobili sono autorizzati a utilizzare per un massimo di tre giorni consecutivi gli aeromobili in cui la capacità dei transponder di conformarsi ai requisiti di cui alla norma AUR.SUR.2005, punto 1, lettere b) e c), è temporaneamente non operativa.

AUR.SUR.2015   Transponder con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit

Gli operatori di aeromobili devono assicurarsi che tutti i transponder funzionanti in modo S montati a bordo dei loro aeromobili operino con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit corrispondente all’immatricolazione assegnata dallo Stato in cui l’aeromobile è immatricolato.

AUR.SUR.2020   Procedure operative e formazione relative alla sorveglianza

Gli operatori di aeromobili devono adottare i provvedimenti necessari affinché:

a)

le loro procedure operative siano conformi al presente titolo e si riflettano nei loro manuali operativi; e

b)

il personale responsabile del funzionamento delle apparecchiature di sorveglianza sia debitamente a conoscenza del presente titolo e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere.


15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/49


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1771 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i sistemi e i componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che abroga i regolamenti (CE) n. 1032/2006, (CE) n. 633/2007 e (CE) n. 262/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 62, paragrafo 15, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è stato abrogato, devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 entro il 12 settembre 2023.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (3) stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

(3)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 (4), i sistemi ATM/ANS e i componenti ATM/ANS («apparecchiature ATM/ANS») sono oggetto di certificazione o dichiarazione da parte delle organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella produzione di apparecchiature ATM/ANS. Al fine di garantire la corretta installazione, conduzione di prove in loco e messa in servizio in condizioni di sicurezza di tali apparecchiature, nonché la loro sorveglianza, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per includervi i necessari requisiti applicabili ai fornitori di ATM/ANS e alle relative autorità competenti.

(4)

Al fine di garantire la continuità dei requisiti per l’uso delle apparecchiature ATM/ANS, le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 dovrebbero basarsi sulle pertinenti norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 abrogato, apportandovi gli adeguamenti necessari.

(5)

In particolare, il regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione (5) stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, il regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione (6) stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo e il regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione (7) fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo. Tali requisiti dovrebbero riflettersi nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

(6)

I requisiti relativi alle comunicazioni bordo/terra con canalizzazione a 8,33 kHz di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione (8) non si applicano ai servizi forniti né nello spazio aereo del cielo unico europeo al di fuori della regione europea (EUR) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) quale definita nel volume I (doc. 7754) del piano di navigazione aerea dell’ICAO per la regione EUR, né nella FIR/UIR delle Canarie, in quanto le condizioni locali non giustificavano in misura sufficiente la necessità di applicare tali requisiti. Il presente regolamento dovrebbe avere lo stesso ambito di applicazione.

(7)

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 ha previsto esenzioni dall’obbligo di convertire tutte le assegnazioni di frequenze alla canalizzazione a 8,33 kHz. Il presente regolamento non dovrebbe modificare le esenzioni esistenti.

(8)

I requisiti relativi all’assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S di cui al regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione non si applicano ai servizi forniti nello spazio aereo del cielo unico europeo al di fuori della regione EUR dell’ICAO a motivo del basso volume di traffico locale e della situazione geografica, dato che tale spazio aereo confina unicamente con lo spazio aereo sotto la responsabilità di fornitori di ATM/ANS di paesi terzi, il che giustifica differenti meccanismi di coordinamento locale con i paesi terzi limitrofi. Il presente regolamento dovrebbe avere lo stesso ambito di applicazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e abrogare i regolamenti (CE) n. 1032/2006, (CE) n. 633/2007 e (CE) n. 262/2009.

(10)

Ai fini dell’elaborazione dei requisiti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto del contenuto del piano generale ATM e delle capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza in esso previste.

(11)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2023 (9) in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3.

“gestore della rete”: l’organismo incaricato di svolgere i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;»;

b)

sono aggiunti i punti 9), 10), 11), 12) e 13) seguenti:

«9.

“interrogatore modo S”: sistema composto da un’antenna e da parti elettroniche che permette di contattare gli aeromobili mediante il modo selettivo (“modo S”);

10.

“interrogatore modo S idoneo”: interrogatore modo S che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

a)

l’interrogatore si basa, almeno in parte, sulle interrogazioni e sulle risposte alle chiamate generali modo S per l’acquisizione dei bersagli modo S;

b)

l’interrogatore blocca i bersagli modo S acquisiti in risposta alle interrogazioni di chiamata generale modo S, in modo permanente o intermittente, in parte o in tutta la sua copertura; o

c)

l’interrogatore utilizza protocolli di comunicazione multisito per applicazioni data link;

11.

“operatore modo S”: una persona, organizzazione o impresa che gestisce o che si offre di gestire un interrogatore modo S, tra cui:

a)

i fornitori di servizi di sorveglianza;

b)

i fabbricanti di interrogatori modo S;

c)

i gestori aeroportuali;

d)

gli enti di ricerca;

e)

qualsiasi altro ente abilitato alla gestione di un interrogatore modo S;

12.

“interferenza dannosa”: un’interferenza che impedisce di soddisfare i requisiti di prestazione;

13.

“piano di assegnazione dei codici dell’interrogatore (IC)”: l’ultima serie completa approvata di assegnazioni dei codici IC.»;

2)

all’articolo 3 è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

«6 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzo di un trasmettitore di terra nel loro territorio non provochi interferenze dannose per altri sistemi di sorveglianza.»

;

3)

sono inseriti gli articoli 3 sexies e 3 septies seguenti:

«Articolo 3 sexies

Assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le eventuali modifiche all’assegnazione di un codice IC derivanti dall’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC siano comunicate agli operatori modo S pertinenti sotto la loro autorità entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC.

2.   Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, almeno ogni sei mesi, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, una relazione aggiornata sull’assegnazione e sull’uso dei codici IC da parte degli interrogatori modo S idonei all’interno del loro ambito di competenza.

3.   Qualora vi sia una sovrapposizione fra la copertura di un interrogatore modo S di competenza di uno Stato membro e la copertura di un interrogatore modo S di competenza di un paese terzo, lo Stato membro interessato:

a)

provvede affinché il paese terzo sia informato dei requisiti di sicurezza relativi all’assegnazione e all’uso dei codici IC;

b)

adotta le misure necessarie al fine di coordinare l’uso dei codici IC con il paese terzo in questione.

4.   Ciascuno Stato membro notifica ai fornitori di servizi di traffico aereo sotto la sua giurisdizione gli interrogatori modo S di competenza di un paese terzo per i quali non sia stata coordinata l’assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S.

5.   Gli Stati membri verificano la validità delle domande di richiesta dei codici IC ricevute dagli operatori modo S, prima di rendere disponibili i codici IC, mediante il sistema di assegnazione dei codici IC, per il coordinamento, conformemente all’allegato IV, punto 15), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione (*1).

6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori modo S diversi dai fornitori di servizi di sorveglianza rispettino il punto CNS.TR.205 dell’allegato VIII.

7.   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione europea (EUR) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

Articolo 3 septies

Uso dello spazio aereo del cielo unico europeo

1.   Nel contesto della protezione dello spettro, gli Stati membri garantiscono che i transponder del radar secondario di sorveglianza presenti a bordo di qualsiasi aeromobile che sorvoli uno Stato membro non siano soggetti a interrogazioni eccessive trasmesse da interrogatori di sorveglianza a terra, che sollecitano risposte o che, se non sollecitano risposte, hanno una potenza sufficiente a superare il livello minimo del ricevitore del transponder dell’SSR. In caso di disaccordo tra gli Stati membri in merito alle misure necessarie, gli Stati membri interessati sottopongono la questione alla Commissione affinché possa pronunciarsi in merito.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le assegnazioni di frequenza vocale siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz. Le norme di conversione non si applicano alle assegnazioni di frequenze:

a)

che rimangono nella canalizzazione a 25 kHz sulle frequenze seguenti:

1)

la frequenza di emergenza (121,5 MHz);

2)

la frequenza ausiliaria per le operazioni di ricerca e salvataggio (123,1 MHz);

3)

le frequenze del link digitale VHF (VLD) assegnate all’uso all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo;

4)

le frequenze dei sistemi ACARS (aircraft communications addressing and reporting system) (131,525 MHz, 131,725 MHz e 131,825 MHz);

b)

se è usato un sistema di offset della portante in canalizzazione a 25 kHz.

3.   I requisiti di cui al paragrafo 2 non si applicano né nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione EUR dell’ICAO né nella regione informazioni volo (FIR)/regione informazioni volo superiore (UIR) delle Canarie.

4.   Le esenzioni dall’obbligo di garantire che tutte le assegnazioni di frequenze siano convertite alla canalizzazione a 8,33 kHz in casi aventi un limitato impatto sulla rete, concesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e comunicate alla Commissione, restano valide.

5.   Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano nelle pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche, se del caso, le procedure per la gestione di aeromobili che non sono muniti di:

a)

transponder modo S del radar secondario di sorveglianza;

b)

radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).»;"

4)

gli allegati I, II, III, IV, VIII, IX, X e XII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 1032/2006, (CE) n. 633/2007 e (CE) n. 262/2009 sono abrogati.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell’8.3.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769, del 12 settembre 2023, della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27).

(6)  Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 7).

(7)  Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 20).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14).

(9)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III, IV, VIII, IX, X e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 sono così modificati:

(1)

l’allegato I è così modificato:

a)

è inserito il punto 30 bis) seguente:

«30 bis.

“apparecchiature ATM/ANS”: i componenti ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2018/1139 e i sistemi ATM/ANS quali definiti all’articolo 3, punto 7), dello stesso regolamento, esclusi i componenti di bordo, che sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»;"

b)

è inserito il punto 34 bis) seguente:

«34 bis.

“confine”: il piano laterale o verticale che delimita lo spazio aereo all’interno del quale l’ente ATC fornisce servizi di traffico aereo;»;

c)

sono inseriti i punti 39 bis) e 39 ter) seguenti:

«39 bis.

“dati di coordinamento”: dati interessanti per il personale operativo relativi alla procedura di notifica, coordinamento e trasferimento dei voli e alla procedura di coordinamento civile-militare;

39 ter.

“punto di coordinamento (COP)”: un punto sul confine, o adiacente ad esso, utilizzato dagli enti ATC e al quale si fa riferimento nelle procedure di coordinamento;»;

d)

è inserito il punto 40 bis) seguente:

«40 bis.

“servizio data link”: una serie di transazioni di gestione del traffico aereo tra loro correlate che si avvalgono di comunicazioni bordo/terra in collegamento dati, che hanno un obiettivo operativo ben definito e che iniziano e si concludono con un evento operativo;»;

e)

è inserito il punto 46 bis) seguente:

«46 bis.

“codice IC idoneo”: qualsiasi codice dei codici II e SI, eccetto:

a)

il codice II 0;

b)

il codice o i codici IC la cui assegnazione e gestione sono riservate a enti militari, comprese le organizzazioni intergovernative, in particolare l’Organizzazione del trattato Nord Atlantico;»;

f)

è inserito il punto 47 bis) seguente:

«47 bis.

“dati stimati”: il punto di coordinamento, l’ora stimata di un aeromobile e il livello di volo previsto dell’aeromobile al punto di coordinamento;»;

g)

è inserito il punto 62 bis) seguente:

«62 bis.

“sequenza di esecuzione”: la sequenza temporale di esecuzione delle assegnazioni dei codici IC che gli operatori modo S devono rispettare per evitare conflitti di codici IC temporanei;»;

h)

è inserito il punto 73 bis) seguente:

«73 bis.

“ente notificato”: l’ente ATC che ha ricevuto le informazioni di notifica;»;

i)

è inserito il punto 81 bis) seguente:

«81 bis.

“ente ricevente”: l’ente di controllo del traffico aereo che riceve i dati;»;

j)

il punto 88) è sostituito dal seguente:

«88.

“direttiva di sicurezza”: documento rilasciato o adottato da un’autorità competente che:

(1)

impone l’adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale o ne limita l’uso operativo al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa; o

(2)

impone l’adozione di misure da eseguire su apparecchiature ATM/ANS oggetto della dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione (*2) al fine di porre rimedio a una condizione di non sicurezza e/o non protezione rilevata e di ripristinare le prestazioni e l’interoperabilità di tali apparecchiature ATM/ANS qualora sia dimostrato che la sicurezza, le prestazioni o l’interoperabilità di tali particolari apparecchiature potrebbero altrimenti essere compromesse.

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione, del 14 luglio 2023, che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 1).»;"

k)

sono inseriti i punti 107 bis) e 107 ter) seguenti:

«107 bis.

“postazione operativa”: i mobili e le apparecchiature tecniche grazie alle quali un membro del personale dei servizi di traffico aereo svolge i compiti correlati alla propria mansione;

107 ter.

“avviso”: un messaggio visualizzato presso una postazione operativa quando la procedura automatizzata di coordinamento non ha funzionato correttamente;»;

(2)

l’allegato II è così modificato:

a)

al punto ATM/ANS.AR.A.020, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’autorità competente informa immediatamente l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso o dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 applicabili ai prestatori di servizi.»;

b)

il punto ATM/ANS.AR.A.030 è sostituito dal seguente:

« ATM/ANS.AR.A.030 Direttive di sicurezza

a)

L’autorità competente pubblica una direttiva di sicurezza se constata l’esistenza di una delle condizioni seguenti:

(1)

una condizione di non sicurezza, nell’ambito di un sistema funzionale, che richiede una reazione immediata;

(2)

prestazioni insufficienti o una condizione di non sicurezza o non interoperabilità in apparecchiature oggetto della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768, laddove è probabile che tale condizione esista o si manifesti anche in altre apparecchiature ATM/ANS.

b)

La direttiva di sicurezza è trasmessa ai fornitori di ATM/ANS interessati e contiene almeno le informazioni seguenti:

(1)

l’identificazione della condizione di non sicurezza;

(2)

l’identificazione del sistema funzionale interessato;

(3)

le azioni necessarie e la loro giustificazione;

(4)

il limite di tempo utile per completare le azioni necessarie;

(5)

la data di entrata in vigore.

c)

L’autorità competente trasmette una copia della direttiva di sicurezza all’Agenzia e a ogni altra autorità competente interessata entro un mese dalla sua pubblicazione.

d)

L’autorità competente verifica la conformità dei fornitori di ATM/ANS alle direttive di sicurezza e alle direttive sulle apparecchiature ATM/ANS, a seconda dei casi.»;

c)

al punto ATM/ANS.AR.C.005, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nell’ambito di applicazione del punto ATM/ANS.AR.B.001, lettera a), punto 1), l’autorità competente istituisce un procedimento per verificare:

(1)

la conformità dei fornitori di servizi ai requisiti applicabili di cui agli allegati da III a XIII e a eventuali condizioni applicabili legate al certificato prima che lo stesso sia rilasciato. Il certificato è rilasciato conformemente all’appendice 1 del presente allegato;

(2)

il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell’atto di designazione rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004;

(3)

il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili da parte dei fornitori di servizi sotto la sua sorveglianza;

(4)

l’attuazione degli obiettivi di sicurezza e interoperabilità, dei requisiti applicabili e di altre condizioni indicate nella dichiarazione di conformità delle apparecchiature ATM/ANS; le limitazioni e condizioni tecniche e relative alle prestazioni indicate nei certificati delle apparecchiature ATM/ANS e/o nelle dichiarazioni delle apparecchiature ATM/ANS; e l’attuazione di misure di sicurezza, comprese le direttive sulle apparecchiature ATM/ANS imposte dall’Agenzia conformemente all’allegato I, punto ATM/ANS.EQMT.AR.A.030, del regolamento delegato (UE) 2023/1768;

(5)

l’implementazione delle direttive di sicurezza, delle azioni correttive e delle misure attuative.»;

d)

il punto ATM/ANS.AR.C.050 è così modificato:

i)

le lettere c), d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

L’autorità competente formula un rilievo di livello 1 quando viene riscontrata una non conformità grave rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, nonché dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 e delle relative norme attuative, alle procedure e ai manuali del fornitore di ATM/ANS, ai termini e alle condizioni del certificato, all’atto di designazione, se del caso, o al contenuto di una dichiarazione, laddove tale non conformità costituisca un rischio significativo per la sicurezza del volo o metta altrimenti in discussione la capacità del fornitore di servizi di continuare la propria attività.

I rilievi di livello 1 comprendono, a mero titolo esemplificativo:

(1)

la diffusione di procedure operative e/o la fornitura di un servizio in un modo che comporta un rischio significativo per la sicurezza del volo;

(2)

l’ottenimento o il mantenimento della validità del certificato del fornitore di servizi mediante la presentazione di documenti probatori falsificati;

(3)

prove di uso illecito o fraudolento del certificato del fornitore di servizi;

(4)

l’assenza di un dirigente responsabile.

d)

L’autorità competente formula un rilievo di livello 2 quando viene riscontrata qualsiasi altra non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, nonché dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 e delle relative norme attuative, alle procedure e ai manuali del fornitore di ATM/ANS, ai termini e alle condizioni del certificato o al contenuto della dichiarazione.

e)

Quando viene riscontrato un rilievo nel corso dell’attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dagli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, nonché dai regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 e dalle relative norme attuative, comunica per iscritto il rilievo al fornitore di servizi e chiede un’azione correttiva per rimediare alle non conformità rilevate.

(1)

Nel caso di rilievi di livello 1, l’autorità competente adotta immediate e opportune misure e, se del caso, può limitare, sospendere o revocare in tutto o in parte il certificato garantendo al contempo la continuità del servizio a condizione che la sicurezza non sia compromessa e, nel caso del gestore della rete, informa la Commissione. Le misure adottate dipenderanno della portata del rilievo e rimarranno in vigore finché il fornitore di ATM/ANS non avrà adottato con successo un’azione correttiva.

(2)

Nel caso di rilievi di livello 2, l’autorità competente:

i)

concede al fornitore di servizi un periodo per l’attuazione delle azioni correttive incluse in un piano d’azione adeguato alla natura del rilievo;

ii)

valuta l’azione correttiva e il piano di attuazione proposti dal fornitore di servizi e, se secondo la valutazione essi sono sufficienti a rimediare alle non conformità, li approva.

(3)

Nel caso di rilievi di livello 2, se il fornitore di servizi non presenta un piano di azioni correttive accettabile per l’autorità competente alla luce dei rilievi o se il fornitore di servizi non esegue le azioni correttive entro il periodo di tempo approvato o prorogato dall’autorità competente, i rilievi possono essere riclassificati come livello 1 e sono intraprese le azioni di cui al punto 1).

f)

L’autorità competente che rilevi che il fornitore di ATM/ANS integra apparecchiature ATM/ANS nel suo sistema funzionale senza garantire la conformità al punto ATM/ANS.OR.A.045, lettera g), adotta, tenendo debitamente conto della necessità di garantire la sicurezza e la continuità delle operazioni, tutte le misure necessarie per limitare l’area di applicazione delle apparecchiature ATM/ANS interessate o vietarne l’uso da parte dei fornitori di ATM/ANS sotto la sua sorveglianza.»;

ii)

è aggiunta la lettera g) seguente:

«g)

Per i casi che non prevedono rilievi di livello 1 o 2, l’autorità competente può formulare osservazioni.»;

(3)

l’allegato III è così modificato:

a)

al punto ATM/ANS.OR.A.045, sono aggiunte le lettere da g) a j) seguenti:

«g)

Prima di integrare le apparecchiature ATM/ANS nel sistema funzionale, il fornitore di ATM/ANS garantisce che:

(1)

le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate siano certificate dall’Agenzia conformemente al regolamento delegato (UE) 2023/1768 e fabbricate da un’organizzazione di progettazione o di produzione approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione (*3); o

(2)

le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate siano dichiarate da un’organizzazione di progettazione approvata a norma del regolamento delegato (UE) 2023/1768 e fabbricate da un’organizzazione di progettazione o di produzione approvata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769; o

(3)

per le apparecchiature ATM/ANS nuove o modificate sia rilasciata una dichiarazione di conformità a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/1768; o

(4)

quando le apparecchiature ATM/ANS non sono soggette alla valutazione di conformità di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1768, sia stata verificata la conformità delle apparecchiature ATM/ANS in questione alle specifiche e qualifiche applicabili.

h)

Il fornitore di ATM/ANS garantisce che sia stata verificata la conformità delle apparecchiature ATM/ANS alle specifiche del fabbricante delle apparecchiature, anche per quanto riguarda l’installazione e le prove in loco.

i)

Prima di mettere in servizio le apparecchiature ATM/ANS, il fornitore di ATM/ANS garantisce che il sistema funzionale modificato che integra tali apparecchiature ATM/ANS soddisfi tutti i requisiti applicabili e individua tutte le deviazioni e le limitazioni.

j)

Quando mette in servizio le apparecchiature ATM/ANS, il fornitore di ATM/ANS provvede affinché le apparecchiature ATM/ANS, anche quelle modificate, siano messe in servizio nel rispetto delle condizioni d’uso e delle eventuali limitazioni applicabili e soddisfino tutti i requisiti applicabili.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione, del 12 settembre 2023, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 19).»;"

b)

il punto ATM/ANS.OR.A.060 è sostituito dal seguente:

« ATM/ANS.OR.A.060 Reazione immediata a un problema di sicurezza

a)

I fornitori di servizi attuano tutte le misure di sicurezza, incluse le direttive di sicurezza, imposte dall’autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.A.025, lettera c).

Quando viene emanata una direttiva di sicurezza per correggere la condizione di cui alla dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768, salvo se diversamente disposto dell’autorità competente in caso di necessità di un intervento urgente, il fornitore di ATM/ANS:

(1)

propone l’azione correttiva adeguata e sottopone i dettagli della proposta all’approvazione dell’autorità competente;

(2)

ottenuta l’approvazione dell’autorità competente, si conforma ad essa.»;

c)

al punto ATM/ANS.OR.B.005, lettera a), è aggiunto il punto 8) seguente:

«(8)

un processo volto a garantire che la progettazione, o le modifiche alla progettazione, delle apparecchiature ATM/ANS cui si applica l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/1768 siano conformi alle specifiche applicabili, anche per quanto riguarda la funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità sulla base della quale il fornitore di ATM/ANS rilascia una dichiarazione di conformità e la relativa documentazione di conformità.»;

d)

il punto ATM/ANS.OR.D.025 è così modificato:

(1)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Il gestore della rete presenta una relazione annuale delle sue attività alla Commissione e all’Agenzia. La relazione illustra il rendimento operativo e ogni altra attività o sviluppo significativo, in particolare nel settore della sicurezza.»;

(2)

alla lettera d), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«(3)

per il gestore della rete, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di rendimento stabiliti nel piano strategico della rete, mettendo a confronto le prestazioni effettivamente fornite rispetto alle prestazioni previste nel piano operativo della rete, avvalendosi degli indicatori di risultato contenuti in quest’ultimo;»;

(4)

l’allegato IV è così modificato:

a)

il punto ATS.OR.400 è sostituito dal seguente:

« ATS.OR.400 Servizio aeronautico mobile (comunicazioni bordo/terra) – requisiti generali

a)

I fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano il collegamento voce (voice link) e/o dati (data link) nelle comunicazioni bordo/terra ai fini dei servizi di traffico aereo.

b)

Quando le comunicazioni vocali bordo/terra si basano sulla canalizzazione a 8,33 kHz, i fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché:

(1)

tutte le apparecchiature per le comunicazioni vocali bordo/terra siano dotate della capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e siano in grado di sintonizzarsi su canali con spaziatura a 25 kHz;

(2)

tutte le assegnazioni di frequenza vocale dispongano della capacità di canalizzazione a 8,33 kHz;

(3)

le procedure applicabili agli aeromobili dotati di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e agli aeromobili privi di tali apparecchiature, soggetti a trasferimento tra enti dei servizi di traffico aereo, siano specificate nelle lettere di accordo tra tali enti;

(4)

gli aeromobili non muniti di radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz possano essere assistiti, purché possano essere gestiti in sicurezza nell’ambito della capacità del sistema di gestione del traffico aereo su frequenze UHF oppure su frequenze con canalizzazione a 25 kHz; e

(5)

i loro piani per la gestione degli aeromobili statali privi di apparecchiature radio con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz siano comunicati ogni anno allo Stato membro che li ha designati, tenendo conto dei limiti di capacità connessi alle procedure pubblicate dagli Stati membri nelle loro pubblicazioni nazionali di informazioni aeronautiche.

c)

Quando le comunicazioni dirette bilaterali a voce (voice link) o via data link pilota-controllore sono utilizzate per la fornitura del servizio di controllo del traffico aereo, su tutti i suddetti canali di comunicazione bordo/terra i fornitori di servizi di traffico aereo devono prevedere impianti di registrazione.

d)

Quando le comunicazioni dirette bilaterali a voce (voice link) o via data link bordo/terra sono utilizzate per la fornitura del servizio informazioni volo, compreso il servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS), su tutti i suddetti canali di comunicazione bordo/terra i fornitori di servizi di traffico aereo devono prevedere impianti di registrazione, se non diversamente prescritto dall’autorità competente.»;

b)

il punto ATS.OR.415 è sostituito dal seguente:

« ATS.OR.415 Servizio mobile aeronautico (comunicazioni bordo/terra) – servizio di controllo di area

I fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché:

a)

gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano di effettuare comunicazioni vocali bilaterali tra gli enti che forniscono il servizio di controllo di area e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati, in volo in qualsiasi parte dell’area o delle aree di controllo; e

b)

gli impianti di comunicazione bordo/terra consentano comunicazioni di dati bilaterali tra un ente che fornisce il servizio di controllo di area e gli aeromobili adeguatamente equipaggiati, in volo all’interno dello spazio aereo di cui al punto AUR.COM.2001 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione (*4), per gestire i servizi data link di cui al punto AUR.COM.2005, punto 1), lettera a), di tale regolamento di esecuzione.

(*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione, del 12 settembre 2023, che stabilisce disposizioni sull’equipaggiamento degli aeromobili necessario per l’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 39).»;"

c)

il punto ATS.OR.430 è sostituito dal seguente:

« ATS.OR.430 Servizio fisso aeronautico (comunicazioni terra/terra) – requisiti generali

a)

I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che, ai fini dei servizi di traffico aereo, nelle comunicazioni terra/terra siano utilizzate le comunicazioni vocali dirette e/o le comunicazioni data link.

b)

Quando le comunicazioni ai fini del coordinamento ATC sono in parte automatizzate, i fornitori di servizi di traffico aereo provvedono affinché:

(1)

siano predisposti i mezzi adeguati per ricevere, archiviare, elaborare, estrarre e visualizzare automaticamente e trasmettere le informazioni di volo pertinenti;

(2)

i guasti o le anomalie di tale coordinamento automatizzato vengano chiaramente indicati al controllore o ai controllori del traffico aereo responsabili del coordinamento dei voli presso un ente trasferente;

(3)

gli avvisi relativi allo scambio di informazioni nel sistema vengano indicati alle pertinenti postazioni operative;

(4)

le informazioni sulle procedure di scambio di informazioni pertinenti nel sistema vengano fornite ai controllori del traffico aereo;

(5)

i controllori del traffico aereo dispongano dei mezzi necessari per modificare le informazioni di volo scambiate.»;

d)

è inserito il punto ATS.OR.446 seguente:

« ATS.OR.446 Dati di sorveglianza

a)

I fornitori di servizi di traffico aereo non utilizzano i dati degli interrogatori modo S di competenza di un paese terzo qualora non sia stata coordinata l’assegnazione dei codici IC.

b)

I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che siano predisposte le capacità necessarie per consentire ai controllori del traffico aereo di provvedere all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink, come illustrato nell’appendice 1.

c)

I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono un’operatività ininterrotta all’interno dello spazio aereo sotto la loro responsabilità e nelle zone confinanti con gli spazi aerei adiacenti, applicando adeguati requisiti minimi per la separazione degli aeromobili.»;

e)

al punto ATS.TR.230 è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)

Il coordinamento del trasferimento del controllo tra enti che forniscono il servizio di controllo di area all’interno della regione EUR dell’ICAO, o, se così concordato, con o tra altri enti di controllo del traffico aereo, è favorito dai processi automatizzati di cui all’appendice 2.»;

f)

sono aggiunte le appendici 1 e 2 seguenti:

«Appendice 1

Identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink a norma del punto ATS.OR.446, lettera b)

L’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink è utilizzato come descritto di seguito per provvedere all’identificazione dei singoli aeromobili:

a)

il fornitore di servizi di traffico aereo notifica al gestore della rete i volumi di spazio aereo in cui si provvede all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink;

b)

laddove si provvede all’identificazione dei singoli aeromobili mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile in downlink, agli aeromobili è assegnato il codice SSR di cospicuità A1000;

c)

eccetto ove si applichi una delle condizioni di cui alla lettera d), il codice SSR di cospicuità A1000 è assegnato agli aeromobili in partenza o agli aeromobili per cui, in conformità alla lettera g), occorre effettuare una modifica di codice, laddove sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(1)

l’identificazione dell’aeromobile in downlink coincide con l’informazione corrispondente registrata nel piano di volo dell’aeromobile stesso;

(2)

il gestore della rete ha comunicato che l’aeromobile in questione è ammesso all’assegnazione del codice SSR di cospicuità A1000;

d)

il codice SSR di cospicuità A1000 non è assegnato agli aeromobili di cui alla lettera c) se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

(1)

un fornitore di servizi di navigazione aerea colpito da guasti imprevisti dei sensori di sorveglianza a terra ha adottato misure di emergenza che richiedono l’assegnazione di codici SSR individuali agli aeromobili;

(2)

misure militari di emergenza eccezionali impongono ai fornitori di servizi di navigazione aerea di assegnare codici SSR individuali agli aeromobili;

(3)

un aeromobile ammesso all’assegnazione del codice SSR di cospicuità A1000 di cui alla lettera c) esce o è altrimenti dirottato fuori dal volume di spazio aereo di cui alla lettera a);

e)

agli aeromobili cui non viene assegnato il codice SSR di cospicuità A1000 di cui alla lettera c) è assegnato un codice SSR conforme a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;

f)

quando un codice SSR è assegnato a un aeromobile, si effettua quanto prima un controllo per confermare che il codice SSR impostato dal pilota sia identico a quello assegnato al volo;

g)

i codici SSR assegnati ad aeromobili che vengono trasferiti da fornitori di servizi di traffico aereo di Stati confinanti sono controllati automaticamente per determinare se i codici assegnati possano essere mantenuti conformemente a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;

h)

accordi formali sono conclusi con fornitori confinanti di servizi di navigazione aerea che provvedono all’identificazione dei singoli aeromobili mediante codici SSR individuali. Tali accordi contengono almeno le disposizioni seguenti:

(1)

l’obbligo nei confronti dei fornitori confinanti di servizi di navigazione aerea di trasferire gli aeromobili con codici SSR individuali verificati in conformità a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;

(2)

l’obbligo di notificare agli enti riceventi qualsiasi irregolarità osservata nel funzionamento dei componenti di bordo dei sistemi di sorveglianza;

i)

i fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che l’assegnazione dei codici SSR individuali in conformità a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi per provvedere all’identificazione dei singoli aeromobili sia conforme alle condizioni seguenti:

(1)

i codici SSR sono assegnati automaticamente agli aeromobili conformemente a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;

(2)

i codici SSR assegnati ad aeromobili che vengono trasferiti da fornitori di servizi di navigazione aerea di Stati confinanti sono controllati per determinare se i codici assegnati possano essere mantenuti conformemente a un elenco di attribuzione dei codici approvato dagli Stati membri in coordinazione con paesi terzi;

(3)

i codici SSR sono classificati in categorie distinte per consentirne l’assegnazione differenziata;

(4)

i codici SSR appartenenti alle categorie di cui al punto 3) sono assegnati secondo la rotta dei voli;

(5)

il medesimo codice SSR è assegnato simultaneamente a più voli operanti in direzioni che non comportano conflitti tra i codici;

(6)

i controllori sono automaticamente avvertiti di eventuali duplicazioni non intenzionali nelle assegnazioni dei codici SSR.

Appendice 2

Procedure da attuare per il coordinamento automatizzato a norma del punto ATS.TR.230, lettera c)

A.

Le procedure obbligatorie da attuare tra gli enti che forniscono il servizio di controllo di area, o, se così concordato, con o tra altri enti di controllo del traffico aereo, sono le seguenti:

a)

Notifica

(1)

Le informazioni di volo relative alla procedura di notifica comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

la modalità e il codice SSR (se disponibile);

iii)

l’aeroporto di partenza;

iv)

i dati stimati;

v)

l’aeroporto di destinazione;

vi)

il numero e il tipo di aeromobile;

vii)

il tipo di volo;

viii)

la capacità e lo stato delle apparecchiature.

(2)

Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM (reduced vertical separation minima – minimi di separazione verticale ridotta) e la capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. Possono essere incluse altre voci conformemente alle lettere di accordo.

(3)

La procedura di notifica è eseguita almeno una volta per ogni volo ammissibile che prevede l’attraversamento di confini, salvo che il volo sia soggetto alla procedura di notifica e coordinamento prima della partenza.

(4)

I criteri di ammissibilità per la notifica dell’attraversamento di confini da parte dei voli devono essere conformi alle lettere di accordo.

(5)

Quando non può essere effettuata entro un tempo concordato bilateralmente prima della procedura di coordinamento iniziale, la procedura di notifica è inclusa nella procedura di coordinamento iniziale.

(6)

Quando è eseguita, la procedura di notifica precede la procedura di coordinamento iniziale.

(7)

La procedura di notifica è effettuata nuovamente ogni volta che si verifica, prima della procedura di coordinamento iniziale, un cambiamento di uno dei dati che seguono:

i)

il punto di coordinamento (COP);

ii)

il codice SSR previsto al punto di trasferimento del controllo;

iii)

l’aeroporto di destinazione;

iv)

il tipo di aeromobile;

v)

la capacità e lo stato delle apparecchiature.

(8)

Se si individua una discrepanza tra i dati trasmessi e i dati corrispondenti nel sistema ricevente (o se queste informazioni non sono disponibili) che richiede un’azione correttiva all’atto del ricevimento dei dati di coordinamento iniziale indicati qui di seguito, la discrepanza è comunicata all’opportuna postazione operativa dei controllori per la sua risoluzione.

(9)

Criteri temporali per l’avvio della procedura di notifica:

i)

la procedura di notifica è avviata un numero di minuti calcolato secondo un parametro stabilito prima dell’orario stimato di sorvolo del COP;

ii)

il parametro o i parametri di notifica sono inclusi nelle lettere di accordo tra gli enti ATC competenti;

iii)

il parametro o i parametri di notifica possono essere definiti separatamente per ogni punto di coordinamento.

b)

Coordinamento iniziale

(1)

Per un volo soggetto al coordinamento iniziale, le condizioni concordate di trasferimento di un volo sono vincolanti dal punto di vista operativo per entrambi gli enti di controllo del traffico aereo, a meno che il coordinamento non sia annullato o rivisto.

(2)

Le informazioni sul volo correlate alla procedura di coordinamento iniziale comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

la modalità e il codice SSR;

iii)

l’aeroporto di partenza;

iv)

i dati stimati;

v)

l’aeroporto di destinazione;

vi)

il numero e il tipo di aeromobile;

vii)

il tipo di volo;

viii)

la capacità e lo stato delle apparecchiature.

(3)

Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM e la capacità di canalizzazione a 8,33 kHz. Possono essere incluse altre voci concordate bilateralmente con le lettere di accordo.

(4)

La procedura di coordinamento iniziale è effettuata per tutti i voli ammissibili che prevedono l’attraversamento di confini.

(5)

I criteri di ammissibilità per il coordinamento iniziale dei voli che attraversano confini sono conformi alle lettere di accordo.

(6)

Salvo che sia già stata avviata manualmente, la procedura di coordinamento iniziale è avviata automaticamente, in conformità alle lettere di accordo:

i)

in un periodo, concordato bilateralmente secondo parametri definiti, prima dell’ora stimata di sorvolo del punto di coordinamento; o

ii)

all’ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente.

(7)

La procedura di coordinamento iniziale per un volo è effettuata una sola volta, salvo il caso in cui sia stato avviato l’annullamento della procedura di coordinamento.

(8)

In seguito all’annullamento della procedura di coordinamento, la procedura di coordinamento iniziale può essere avviata nuovamente con lo stesso ente.

(9)

All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di coordinamento iniziale, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente; dopo di che il volo è ritenuto «coordinato».

(10)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di coordinamento iniziale, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa dei controllori responsabile del coordinamento del volo nell’ente trasferente.

(11)

Le informazioni relative al coordinamento iniziale sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori presso l’ente ricevente.

c)

Revisione del coordinamento

(1)

La procedura di revisione del coordinamento garantisce il collegamento con il volo coordinato in precedenza.

(2)

Per un volo soggetto alla procedura di revisione del coordinamento, le condizioni concordate di trasferimento di un volo sono vincolanti dal punto di vista operativo per entrambi gli enti di controllo del traffico aereo, a meno che il coordinamento non sia annullato o le condizioni non siano ulteriormente riviste.

(3)

La procedura di revisione del coordinamento fornisce le informazioni di volo seguenti, a condizione che siano cambiate:

i)

la modalità e il codice SSR;

ii)

l’ora e il livello di volo stimati;

iii)

la capacità e lo stato delle apparecchiature.

(4)

Se concordato bilateralmente, i dati di revisione del coordinamento contengono le informazioni seguenti, a condizione che siano cambiati:

i)

il punto di coordinamento;

ii)

la rotta.

(5)

La procedura di revisione del coordinamento può avere luogo una o più volte con l’ente nel quale il volo è in corso di coordinamento.

(6)

La procedura di revisione del coordinamento si svolge quando:

i)

l’ora stimata di sorvolo del punto di coordinamento differisce da quella fornita in precedenza di un valore superiore a quello concordato bilateralmente;

ii)

il livello o i livelli di trasferimento, il codice SSR o la capacità e lo stato delle apparecchiature sono diversi da quelli forniti in precedenza.

(7)

Se concordato bilateralmente, la procedura di revisione del coordinamento si svolge quando si verifica un qualsiasi cambiamento degli elementi seguenti:

i)

il punto di coordinamento;

ii)

la rotta.

(8)

All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di revisione del coordinamento, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.

(9)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di revisione del coordinamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa dei controllori responsabile del coordinamento del volo nell’ente trasferente.

(10)

La procedura di revisione del coordinamento si svolge immediatamente dopo l’inserimento o l’aggiornamento dei dati pertinenti.

(11)

La procedura di revisione del coordinamento è sospesa quando il volo si trova ad un’ora/distanza concordata bilateralmente dal punto di trasferimento del controllo conformemente alle lettere di accordo.

(12)

Le informazioni relative alla revisione del coordinamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ricevente.

(13)

Quando il completamento della procedura di revisione del coordinamento non è confermato nel rispetto dei requisiti di qualità del servizio applicabili, l’ente trasferente avvia un coordinamento verbale.

d)

Annullamento del coordinamento

(1)

La procedura di annullamento del coordinamento garantisce il collegamento con la procedura di notifica o coordinamento precedente che è in corso di annullamento.

(2)

La procedura di annullamento del coordinamento per un volo coordinato si svolge con un ente quando:

i)

l’ente non è più l’ente successivo nella sequenza di coordinamento;

ii)

il piano di volo è annullato presso l’ente trasferente e il coordinamento non è più pertinente;

iii)

arrivano informazioni relative all’annullamento del coordinamento del volo provenienti dall’ente precedente.

(3)

La procedura di annullamento del coordinamento per un volo notificato può svolgersi presso un ente quando:

i)

l’ente non è più l’ente successivo nella sequenza di coordinamento;

ii)

il piano di volo è annullato presso l’ente trasferente e il coordinamento non è più pertinente;

iii)

arrivano informazioni relative all’annullamento del coordinamento del volo provenienti dall’ente precedente;

iv)

il volo subisce un ritardo in rotta e non è possibile determinare automaticamente una nuova stima.

(4)

All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di annullamento del coordinamento, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.

(5)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di annullamento del coordinamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa dei controllori responsabile del coordinamento del volo nell’ente trasferente.

(6)

Le informazioni relative all’annullamento del coordinamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente notificato oppure nell’ente presso il quale è stato annullato il coordinamento.

(7)

Quando il completamento della procedura di annullamento del coordinamento non è confermato nel rispetto dei requisiti di qualità del servizio applicabili, l’ente trasferente avvia un coordinamento verbale.

e)

Dati di volo di base

(1)

Le informazioni relative alla procedura dei dati di volo di base comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

la modalità e il codice SSR.

(2)

Ogni informazione aggiuntiva fornita dalla procedura dei dati di volo di base è soggetta a un accordo bilaterale.

(3)

La procedura dei dati di volo di base è effettuata automaticamente per ogni volo ammissibile.

(4)

I criteri di ammissibilità per i dati di volo di base devono essere conformi alle lettere di accordo.

(5)

All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura dei dati di volo di base, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.

(6)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura dei dati di volo di base, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente trasferente.

f)

Modifica dei dati di volo di base

(1)

La procedura di modifica dei dati di volo di base garantisce il collegamento con il volo soggetto in precedenza a una procedura dei dati di volo di base.

(2)

Ogni altra informazione soggetta alla procedura di modifica dei dati di volo di base e i relativi criteri per la sua fornitura sono soggetti a un accordo bilaterale.

(3)

Una procedura di modifica dei dati di volo di base ha luogo esclusivamente per un volo notificato in precedenza per mezzo di una procedura dei dati di volo di base.

(4)

Una procedura di modifica dei dati di volo di base è avviata automaticamente conformemente ai criteri concordati bilateralmente.

(5)

All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di modifica dei dati di volo di base, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.

(6)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di modifica dei dati di volo di base, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente trasferente.

(7)

Le informazioni relative alla modifica dei dati di volo di base sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ricevente.

B.

Se concordato tra gli enti interessati di effettuare la notifica prima della partenza, le procedure di cambio di frequenza o di accettazione manuale delle comunicazioni sono le seguenti:

a)

Notifica e coordinamento prima della partenza

(1)

Le informazioni relative alla procedura di notifica e coordinamento prima della partenza comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

la modalità e il codice SSR (se disponibile);

iii)

l’aeroporto di partenza;

iv)

l’ora di decollo stimata o i dati stimati, in funzione dell’accordo bilaterale;

v)

l’aeroporto di destinazione;

vi)

il numero e il tipo di aeromobile.

(2)

Le informazioni relative alla procedura di notifica e coordinamento prima della partenza da un ente di controllo TMA (terminal manoeuvring area – area di controllo terminale) o da un ente ACC contengono quanto segue:

i)

il tipo di volo;

ii)

la capacità e lo stato delle apparecchiature.

(3)

Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM e la capacità di canalizzazione a 8,33 kHz.

(4)

Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature possono contenere altre voci in base a quanto concordato bilateralmente con le lettere di accordo.

(5)

La procedura di notifica e coordinamento prima della partenza si svolge una o più volte per ogni volo ammissibile che prevede l’attraversamento di confini ove il tempo di volo dalla partenza al punto di coordinamento non garantisca il tempo sufficiente per effettuare la procedura di coordinamento iniziale o di notifica.

(6)

I criteri di ammissibilità per la notifica e il coordinamento prima della partenza dei voli che attraversano confini sono stabiliti conformemente alle lettere di accordo.

(7)

La procedura di notifica e coordinamento prima della partenza si svolge nuovamente ogni volta che si verifica una modifica di una voce qualsiasi dei dati oggetto della precedente procedura di notifica e coordinamento prima della partenza.

(8)

All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di notifica e coordinamento prima della partenza, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.

(9)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di notifica e coordinamento prima della partenza, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso la postazione operativa dei controllori responsabile della notifica/del coordinamento del volo nell’ente trasferente.

(10)

Le informazioni relative alla notifica e al coordinamento prima della partenza sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente notificato.

b)

Cambio di frequenza

(1)

Le informazioni relative alla procedura di cambio di frequenza comprendono l’identificativo dell’aeromobile e i dati seguenti, se disponibili:

i)

indicazione di rilascio;

ii)

livello di volo autorizzato;

iii)

prua/rotta assegnata o autorizzazione di rotta diretta;

iv)

velocità assegnata;

v)

rateo di salita/discesa assegnato.

(2)

Se concordato bilateralmente, i dati relativi al cambio di frequenza contengono le voci seguenti:

i)

posizione attuale in rotta;

ii)

frequenza da utilizzare.

(3)

La procedura di cambio di frequenza è avviata manualmente dal controllore trasferente.

(4)

All’ente ATC trasferente è comunicato il completamento della procedura di cambio di frequenza, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.

(5)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di cambio di frequenza, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ATC trasferente.

(6)

Le informazioni relative al cambio di frequenza sono immediatamente messe a disposizione del controllore accettante.

c)

Accettazione manuale delle comunicazioni

(1)

Le informazioni relative alla procedura di accettazione manuale delle comunicazioni comprendono, come minimo, l’identificativo dell’aeromobile.

(2)

La procedura di accettazione manuale delle comunicazioni è avviata dall’ente ricevente nel momento in cui si stabilisce la comunicazione.

(3)

All’ente ATC accettante è comunicato il completamento della procedura di accettazione manuale delle comunicazioni, compresa la conferma da parte dell’ente trasferente.

(4)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di accettazione manuale delle comunicazioni, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ATC accettante.

(5)

Le informazioni relative all’accettazione manuale delle comunicazioni sono trasmesse immediatamente al controllore presso l’ente trasferente.

d)

Notifica dell’intenzione di attraversamento

(1)

Le informazioni relative alla procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

la modalità e il codice SSR;

iii)

il numero e il tipo di aeromobile;

iv)

l’identificatore del settore responsabile;

v)

la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.

(2)

La procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento è avviata manualmente dal controllore oppure automaticamente, come descritto nelle lettere di accordo.

(3)

All’ente notificante è comunicato il completamento della procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente notificato.

(4)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di notifica dell’intenzione di attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’ente notificante.

(5)

Le informazioni relative alla notifica dell’intenzione di attraversamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente notificato.

e)

Richiesta di autorizzazione all’attraversamento

(1)

Le informazioni relative alla procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

la modalità e il codice SSR;

iii)

il numero e il tipo di aeromobile;

iv)

l’identificatore del settore responsabile;

v)

la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.

(2)

Se concordato bilateralmente, una richiesta di autorizzazione all’attraversamento contiene le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature.

(3)

Le informazioni relative alla capacità e allo stato delle apparecchiature comprendono almeno la capacità di condurre operazioni RVSM e possono contenere altre voci in base a quanto concordato bilateralmente.

(4)

La richiesta di autorizzazione all’attraversamento è avviata a discrezione del controllore, conformemente alle condizioni specificate nelle lettere di accordo.

(5)

All’ente richiedente è comunicato il completamento della procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente che riceve la richiesta.

(6)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente richiedente.

(7)

Le informazioni relative alla notifica di richiesta di autorizzazione all’attraversamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente che riceve la richiesta.

(8)

A una procedura di richiesta di autorizzazione all’attraversamento si risponde con una delle seguenti opzioni:

i)

l’accettazione della rotta e delle informazioni proposte per l’attraversamento dello spazio aereo;

ii)

una controproposta contenente una rotta e informazioni differenti per l’attraversamento dello spazio aereo, come specificato al punto 6) in seguito;

iii)

il rifiuto della rotta e delle informazioni proposte per l’attraversamento dello spazio aereo.

(9)

Se non viene ricevuta una risposta operativa entro un termine concordato bilateralmente, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente richiedente.

f)

Controproposta di attraversamento

(1)

La procedura di controproposta di attraversamento garantisce il collegamento con il volo soggetto in precedenza al coordinamento.

(2)

Le informazioni relative alla procedura di controproposta di attraversamento comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

la rotta di attraversamento, con indicazione del tempo e dei livelli di volo stimati per ogni punto della rotta.

(3)

La controproposta comprende un nuovo livello di volo e/o una nuova rotta.

(4)

All’ente che avanza la controproposta è comunicato il completamento della procedura di controproposta di attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente richiedente iniziale.

(5)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di controproposta di attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente che avanza la controproposta.

(6)

Le informazioni relative alla controproposta di attraversamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente richiedente originale.

(7)

La conferma del corretto trattamento delle informazioni relative alla controproposta di attraversamento da parte dell’ente richiedente originale è seguita da una risposta operativa da parte di tale ente.

(8)

La risposta operativa a una controproposta di attraversamento è costituita da un’accettazione o da un rifiuto, a seconda delle esigenze.

(9)

Se non viene ricevuta una risposta operativa entro un termine concordato bilateralmente, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente che avanza la controproposta.

g)

Cancellazione dell’attraversamento

(1)

La procedura di cancellazione dell’attraversamento garantisce il collegamento con la precedente procedura di notifica o coordinamento che viene cancellata.

(2)

Una procedura di cancellazione dell’attraversamento è avviata dall’ente responsabile del volo quando si verifica una delle situazioni seguenti:

i)

il volo notificato in precedenza attraverso la procedura dei dati di volo di base non entrerà nello spazio aereo dell’ente notificato oppure non interessa più l’ente notificato;

ii)

l’attraversamento non avverrà più sulla rotta specificata nelle informazioni relative alla notifica dell’intenzione di attraversamento;

iii)

l’attraversamento non sarà effettuato alle condizioni negoziate o alle condizioni concordate dopo un dialogo per l’attraversamento di uno spazio aereo.

(3)

Una procedura di cancellazione dell’attraversamento è avviata automaticamente o manualmente su iniziativa di un controllore conformemente alle lettere di accordo.

(4)

All’ente che effettua la cancellazione è comunicato il completamento della procedura di cancellazione dell’attraversamento, compresa la conferma da parte dell’ente notificato/che riceve la richiesta.

(5)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di cancellazione dell’attraversamento, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, è visualizzato un avviso presso l’opportuna postazione operativa nell’ente che effettua la cancellazione.

(6)

Le informazioni relative alla cancellazione dell’attraversamento sono messe a disposizione dell’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente notificato/che riceve la richiesta.

C.

Tra gli enti che forniscono il servizio di controllo di area necessario per gestire i servizi data link di cui al punto AUR.COM.2005, punto 1), lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770, o, se così concordato, con o tra altri enti, sono in parte automatizzate le procedure seguenti:

a)

Trasmissione dei dati di identificazione

(1)

Le informazioni relative alla procedura di trasmissione dei dati di identificazione comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

l’aeroporto di partenza;

iii)

l’aeroporto di destinazione;

iv)

il tipo di identificazione;

v)

i parametri di identificazione.

(2)

Per ogni volo di cui si prevede l’attraversamento di confini e che è identificato nel sistema di collegamento dati è eseguita una procedura di trasmissione dei dati di identificazione.

(3)

La procedura di trasmissione dei dati di identificazione è avviata, conformemente alle lettere di accordo, in coincidenza con o appena subito dopo il momento fra quelli riportati di seguito che si verifica per primo:

i)

un numero di minuti calcolato secondo un determinato parametro prima dell’orario stimato al punto di coordinamento;

ii)

all’ora in cui il volo si trova ad una distanza dal punto di coordinamento concordata bilateralmente.

(4)

I criteri di ammissibilità per la procedura di trasmissione dei dati di identificazione devono essere conformi alle lettere di accordo.

(5)

Le informazioni oggetto della trasmissione dei dati di identificazione sono incluse nelle corrispondenti informazioni di volo nell’ente ricevente.

(6)

Lo stato di identificazione del volo può essere visualizzato presso l’opportuna postazione operativa dei controllori nell’ente ricevente.

(7)

All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di trasmissione dei dati di identificazione, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.

(8)

In mancanza di una conferma del completamento della procedura di trasmissione dei dati di identificazione, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, una richiesta di contatto mediante un collegamento dati bordo/terra è inviata all’aeromobile.

b)

Notifica dell’autorità seguente

(1)

Le informazioni relative alla procedura di notifica dell’autorità seguente comprendono come minimo:

i)

l’identificativo dell’aeromobile;

ii)

l’aeroporto di partenza;

iii)

l’aeroporto di destinazione.

(2)

Per ogni volo ammissibile che attraversa confini è eseguita una procedura di notifica dell’autorità seguente.

(3)

La procedura di notifica dell’autorità seguente è avviata dopo che il sistema di bordo ha riconosciuto la richiesta di notifica dell’autorità seguente inviata all’aeromobile.

(4)

Dopo che le informazioni di identificazione dell’autorità seguente sono state trattate con successo, l’ente ricevente avvia una richiesta di apertura di comunicazione data link controllore-pilota (CPDLC) con l’aeromobile.

(5)

Se le informazioni di notifica dell’autorità seguente non sono state ricevute entro un periodo concordato bilateralmente secondo parametri definiti, l’ente ricevente applica procedure locali per l’avvio di comunicazioni data link con l’aeromobile.

(6)

All’ente trasferente è comunicato il completamento della procedura di notifica dell’autorità seguente, compresa la conferma da parte dell’ente ricevente.

(7)

In caso di mancata conferma del completamento della procedura di notifica dell’autorità seguente, conformemente ai requisiti di qualità del servizio applicabili, l’ente trasferente avvia procedure locali.

;

(5)

nell’allegato VIII, sottoparte B, è aggiunta la sezione 2 seguente:

« SEZIONE 2 –

REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

CNS.TR.205 Assegnazione e uso dei codici dell’interrogatore modo S

a)

I fornitori di servizi di sorveglianza gestiscono un interrogatore modo S idoneo, utilizzando un codice IC idoneo, solo qualora abbiano ricevuto a tal scopo, dallo Stato membro interessato, un’assegnazione del codice IC.

b)

I fornitori di servizi di sorveglianza che intendono gestire o che gestiscono un interrogatore modo S idoneo per cui non è stata fornita alcuna assegnazione di codice IC presentano allo Stato membro interessato una domanda di richiesta del codice IC che comprenda come minimo gli elementi chiave seguenti:

(1)

un numero di riferimento unico assegnato a ogni domanda dallo Stato membro interessato;

(2)

le informazioni di contatto complete del rappresentante dello Stato membro responsabile del coordinamento dell’assegnazione dei codici dell’interrogatore modo S;

(3)

le informazioni di contatto complete del punto di contatto dell’operatore modo S per questioni relative all’assegnazione dei codici IC modo S;

(4)

il nome dell’interrogatore modo S;

(5)

l’uso dell’interrogatore modo S (operativo o di prova);

(6)

l’ubicazione dell’interrogatore modo S;

(7)

la data prevista della prima trasmissione modo S dell’interrogatore modo S;

(8)

la copertura modo S richiesta;

(9)

i requisiti operativi specifici;

(10)

la capacità del codice SI;

(11)

la capacità del «funzionamento del codice II/SI»;

(12)

la capacità della mappa di copertura.

c)

I fornitori di servizi di sorveglianza si conformano agli elementi chiave delle assegnazioni dei codici IC che hanno ricevuto, almeno per quanto riguarda gli elementi seguenti:

(1)

il corrispondente numero di riferimento assegnato alla domanda dallo Stato membro interessato;

(2)

il numero di riferimento unico dell’assegnazione attribuito dal servizio di assegnazione dei codici IC;

(3)

i riferimenti d’assegnazione precedenti, se del caso;

(4)

il codice IC assegnato;

(5)

le restrizioni alla copertura di sorveglianza e di blocco sotto forma di campi settorizzati o mappe di copertura modo S;

(6)

il periodo di attuazione durante il quale è necessario registrare l’assegnazione nell’interrogatore modo S indicato nella domanda;

(7)

la sequenza di esecuzione da rispettare;

(8)

a titolo facoltativo e in combinazione con altre alternative: una raccomandazione di raggruppamento;

(9)

le restrizioni operative specifiche, se del caso.

d)

I fornitori di servizi di sorveglianza informano lo Stato membro interessato, almeno ogni sei mesi, di qualsiasi modifica al programma di installazione o allo stato operativo degli interrogatori modo S idonei in relazione a qualsiasi degli elementi chiave dell’assegnazione del codice IC elencati alla lettera c).

e)

I fornitori di servizi di sorveglianza provvedono affinché ciascun interrogatore modo S utilizzi esclusivamente il codice IC assegnatogli.»;

(6)

nell’allegato IX, il punto ATFM.TR.100 è sostituito dal seguente:

« ATFM.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per i fornitori di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo

I fornitori di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi ai regolamenti (UE) n. 255/2010 (*5) e (UE) 2019/123 della Commissione.

(*5)  Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).»;"

(7)

nell’allegato X, il punto ASM.TR.100 è sostituito dal seguente:

« ASM.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per i fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo

I fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi ai regolamenti (CE) n. 2150/2005 (*6) e (UE) 2019/123 della Commissione.

(*6)  Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).»;"

(8)

l’allegato XII è così modificato:

a)

il punto NM.TR.100 è sostituito dal seguente:

« NM.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per il gestore della rete

Il gestore della rete dimostra che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi ai regolamenti (UE) n. 255/2010 e (UE) 2019/123.»;

b)

è aggiunta la sezione 2 seguente:

« SEZIONE 2

REQUISITI TECNICI PER L’ESECUZIONE DELLE FUNZIONI DELLA RETE DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO (FUNZIONI DELLA RETE)

NM.TR.105 Assegnazione e uso dei codici dell’interrogatore modo S

a)

Il gestore della rete dispone di una procedura che garantisce che il sistema di assegnazione dei codici IC:

(1)

verifichi la conformità delle domande di richiesta dei codici IC alle convenzioni applicabili relative al formato e ai dati;

(2)

verifichi la completezza, l’esattezza e la puntualità delle domande di richiesta dei codici IC;

(3)

entro un massimo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

i)

effettui simulazioni di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC sulla base delle domande pendenti;

ii)

prepari una proposta di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC da sottoporre all’approvazione degli Stati membri interessati;

iii)

provveda affinché la proposta di aggiornamento del piano di assegnazione dei codici IC soddisfi, per quanto possibile, i requisiti operativi delle domande di richiesta dei codici IC descritti negli elementi chiave 7), 8) e 9) di cui al punto CNS.TR.205, lettera b);

iv)

aggiorni e comunichi agli Stati membri il piano di assegnazione dei codici IC, immediatamente dopo la sua approvazione, fatte salve le procedure nazionali per la comunicazione delle informazioni relative agli interrogatori modo S gestiti da enti militari.

b)

Il gestore della rete adotta le misure necessarie per garantire che gli enti militari che gestiscono gli interrogatori modo S idonei tramite qualsiasi codice IC eccetto il codice II 0 e altri codici riservati alla gestione militare siano conformi ai requisiti sull’assegnazione e l’uso dei codici dell’interrogatore modo S.

c)

Il gestore della rete adotta le misure necessarie per garantire che gli enti militari che gestiscono interrogatori modo S tramite il codice II 0 o altri codici IC riservati alla gestione militare controllino l’uso esclusivo di tali codici IC, al fine di evitare l’uso non coordinato di qualsiasi codice IC idoneo.

d)

Il gestore della rete adotta le misure necessarie per garantire che l’assegnazione e l’uso dei codici IC destinati agli enti militari non abbiano alcun effetto negativo sulla sicurezza del traffico aereo generale.

NM.TR.110 Segnalazione dei voli ammissibili all’identificazione individuale mediante l’elemento di identificazione dell’aeromobile

a)

Il gestore della rete, sulla base del volume di spazio aereo dichiarato conformemente all’appendice 1 di cui al punto ATS.OR.446, lettera b), del presente regolamento e sulla base dei piani di volo presentanti conformemente al punto SERA.4013 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, valuta l’ammissibilità del volo all’assegnazione del codice SSR di cospicuità A1000.

b)

Il gestore della rete comunica a tutti gli enti dei servizi di traffico aereo interessati i voli ammissibili all’uso del codice SSR di cospicuità A1000.».


(*1)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).»;

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1768 della Commissione, del 14 luglio 2023, che stabilisce norme dettagliate per la certificazione e la dichiarazione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 1).»;

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769 della Commissione, del 12 settembre 2023, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per l’approvazione delle organizzazioni coinvolte nella progettazione o nella produzione di sistemi e componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 19).»;

(*4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione, del 12 settembre 2023, che stabilisce disposizioni sull’equipaggiamento degli aeromobili necessario per l’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 (GU L 228 del 15.9.2023, pag. 39).»;

(*5)  Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).»;

(*6)  Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).»;”


15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/73


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1772 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda le regole operative relative all’uso dei sistemi e dei componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea nello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1033/2006

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31 e l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è stato abrogato, devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 entro il 12 settembre 2023.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione (3) stabilisce norme per le procedure relative ai piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (4) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea.

(4)

Al fine di garantire la continuità dei requisiti per l’uso delle apparecchiature per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea («ATM/ANS») nello spazio aereo del cielo unico europeo, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 al fine di includervi le pertinenti disposizioni sulla pianificazione dei voli di cui al regolamento (CE) n. 1033/2006, che viene abrogato dal presente regolamento.

(5)

Poiché al gestore della rete sono affidati compiti di elaborazione dei piani di volo nella fase che precede il volo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 dovrebbe applicarsi anche al gestore della rete.

(6)

È essenziale che, quando presentano piani di volo, tutti gli utenti si attengano ai manuali operativi elaborati e conservati dal gestore della rete.

(7)

I piani di volo ripetitivi non sono più applicabili nella regione EUR e pertanto qualsiasi riferimento ad essi dovrebbe essere eliminato.

(8)

Le norme per le procedure relative ai piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo di cui al regolamento (CE) n. 1033/2006 non si applicano ai servizi forniti nello spazio aereo del cielo unico europeo al di fuori della regione europea (EUR) dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) quale definita nel volume I (doc. 7754) del piano di navigazione aerea dell’ICAO per la regione EUR a motivo del basso volume di traffico e della situazione geografica a livello locale, considerato che tale spazio aereo confina unicamente con lo spazio aereo sotto la responsabilità di fornitori di ATM/ANS di paesi terzi, il che giustifica diversi meccanismi di coordinamento locale con i paesi terzi limitrofi.

(9)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1033/2006 e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

(10)

I requisiti modificati figuranti nel presente regolamento tengono debitamente conto del contenuto del piano generale della gestione del traffico aereo e delle capacità di comunicazione, navigazione e sorveglianza in esso previste.

(11)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2023 (5) in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presente regolamento si applica anche alle autorità competenti degli Stati membri, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, al gestore della rete, ai gestori aeroportuali e al personale di terra pertinente impegnato in operazioni degli aeromobili.»

;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

è inserito il punto 19 bis) seguente:

«19 bis)

«identificazione dell’aeromobile», il gruppo di lettere, cifre o la combinazione di lettere e cifre che è identica al nominativo di chiamata dell’aeromobile usato nelle comunicazioni terra-aria (o il suo equivalente in codice) che è usato per identificare l’aeromobile nelle comunicazioni terra-terra dei servizi di traffico aereo;»;

b)

è inserito il punto 69 bis) seguente:

«69 bis)

«data stimata di sblocco», la data prevista in cui l’aeromobile inizierà a muoversi per la partenza;»;

c)

è inserito il punto 89 ter) seguente:

«89 ter)

«sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo (IFPS)», un sistema che fa parte della rete europea di gestione del traffico aereo mediante il quale viene fornito un servizio centralizzato di elaborazione e di diffusione dei piani di volo che si occupa di ricevere, convalidare e distribuire i piani di volo all’interno dello spazio aereo cui si applica il presente regolamento;»;

d)

è inserito il punto 96 bis) seguente:

«96 bis)

«gestore della rete», l’organismo incaricato di svolgere i compiti richiesti per l’esecuzione delle funzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;»;

e)

è inserito il punto 97 bis) seguente:

«97 bis)

«NOTAM», notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all’istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo;»;

f)

è inserito il punto 99 bis) seguente:

«99 bis)

«originatore di un piano di volo», la persona o l’organizzazione che trasmette al sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo (IFPS) i piani di volo e i relativi messaggi di aggiornamento, in particolare i piloti, gli operatori e gli agenti che operano a loro nome e gli enti ATS;»;

g)

è inserito il punto 100 bis) seguente:

«100 bis)

«fase che precede il volo», il lasso di tempo intercorrente tra la prima presentazione di un piano di volo e la prima autorizzazione da parte del controllo del traffico aereo;»;

3)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1033/2006 è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

(3)  Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 46).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

(5)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così modificato:

1)

il punto SERA.2001 è sostituito dal seguente:

« SERA.2001 Oggetto

Fatto salvo il punto SERA.1001, il presente allegato si applica agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili:

a)

che operano in entrata, all’interno o in uscita dall’Unione;

b)

che recano le marche di nazionalità ed immatricolazione di uno Stato membro dell’Unione e che operano in un qualsiasi spazio aereo nella misura in cui non entrino in contrasto con le regole pubblicate dallo Stato avente giurisdizione sul territorio che viene sorvolato.»;

2)

il punto SERA.4001 è così modificato:

a)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Un piano di volo deve:

1)

essere presentato, prima della partenza:

i)

al gestore della rete, direttamente o tramite un ufficio informazioni ATS, conformemente ai manuali operativi elaborati e conservati dal gestore della rete che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie, se si intende condurre il volo secondo le IFR per l’intera rotta del volo o per una porzione dello stesso all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo; o

ii)

a un ufficio informazioni ATS per altri casi;

2)

essere trasmesso, durante il volo, all’ente ATS competente o alla stazione radio di controllo bordo-terra competente.

d)

A meno che non sia stato prescritto un periodo di tempo inferiore da parte dell’autorità competente per i voli VFR nazionali, per qualsiasi volo pianificato per operare attraverso i confini internazionali o che preveda l’assistenza del servizio di controllo del traffico aereo o del servizio consultivo per il traffico aereo occorre presentare un piano di volo nel rispetto delle tempistiche seguenti:

1)

non più di 120 ore prima dell’orario stimato di sblocco;

2)

almeno tre ore prima dell’orario stimato di sblocco per i voli che possono essere oggetto di misure di gestione del flusso di traffico aereo;

3)

almeno 60 minuti prima della partenza per tutti gli altri voli non contemplati al punto 2); o

4)

se presentato durante il volo, a un orario che ne garantisca la ricezione da parte dell’ente ATS competente almeno 10 minuti prima dell’arrivo stimato dell’aeromobile:

i)

al punto previsto di ingresso in un’area di controllo o un’area consultiva; o

ii)

al punto di attraversamento di un’aerovia o di una rotta a servizio consultivo.»;

b)

sono aggiunte le lettere e) e f) seguenti:

«e)

Per i voli condotti in tutto o in parte secondo le IFR che entrano nell’area di responsabilità di un ente ATS e per i quali non è precedentemente pervenuto alcun piano di volo dal gestore della rete, l’ente interessato deve trasmettere al gestore della rete l’identificazione dell’aeromobile, il tipo di aeromobile, il punto di ingresso nella sua area di responsabilità, l’orario e il livello di volo in corrispondenza di tale punto, la rotta e l’aeroporto di destinazione del volo.

f)

Le prescrizioni di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione EUR dell’ICAO.»;

3)

il punto SERA.4005 è sostituito dal seguente:

« SERA.4005 Contenuti di un piano di volo

a)

Un piano di volo deve contenere tutte le informazioni considerate pertinenti dall’autorità competente in relazione alle voci seguenti:

1)

identificazione dell’aeromobile;

2)

regole di volo e tipo di volo;

3)

numero e tipi di aeromobile e categoria della turbolenza da scia;

4)

impianti di bordo e capacità dell’aeromobile;

5)

aeroporto o sito operativo di partenza;

6)

data e orario stimati di sblocco;

7)

velocità di crociera;

8)

livello o livelli di crociera;

9)

rotta da seguire;

10)

aeroporto di destinazione o sito operativo di destinazione e durata stimata del volo;

11)

aeroporto o aeroporti alternati oppure sito o siti operativi;

12)

autonomia oraria;

13)

numero totale delle persone a bordo;

14)

equipaggiamento di emergenza e di sopravvivenza, compreso il sistema di recupero con paracadute balistico;

15)

altre informazioni.

b)

Per i piani di volo presentati durante il volo, le informazioni relative all’aeroporto di partenza o al sito operativo di partenza devono indicare la località dalla quale le informazioni supplementari sul volo possono essere ottenute, se necessario. Per i piani di volo presentati durante il volo, le informazioni relative all’orario stimato di sblocco devono essere l’orario sul primo punto della rotta cui il piano di volo si riferisce.»;

4)

il punto SERA.4010 è sostituito dal seguente:

« SERA.4010 Compilazione del piano di volo

a)

Un piano di volo deve contenere, se del caso, informazioni sulle voci pertinenti di cui al punto SERA.4005, lettera a), punti da 1) a 11), riguardanti l’intera rotta o una porzione di essa per cui il piano di volo è stato presentato.

b)

Gli operatori di aeromobili, gli originatori di piani di volo e gli enti ATS, seguendo le istruzioni necessarie di cui al punto SERA.4001, lettera c), punto 1.i), devono attenersi:

1)

alle istruzioni per la compilazione del modulo di piano di volo di cui all’appendice 6;

2)

agli eventuali vincoli individuati nelle pertinenti pubblicazioni di informazioni aeronautiche (AIP).

c)

Gli operatori di aeromobili, o gli agenti che agiscono per loro conto, che intendono operare nello spazio aereo del cielo unico europeo secondo le IFR per l’intera rotta o per una porzione della stessa devono inserire l’opportuno indicatore relativo all’equipaggiamento disponibile a bordo dell’aeromobile e alle sue capacità in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione (*1) nella voce pertinente del piano di volo, come previsto al punto SERA.4005, lettera a), punto 4).

d)

Gli operatori di aeromobili non equipaggiati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 che intendono operare all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo devono inserire l’opportuno indicatore relativo agli impianti di bordo e alle capacità dell’aeromobile, nonché le eventuali esenzioni, nelle voci pertinenti del piano di volo, come previsto rispettivamente ai punti SERA.4005, lettera a), punto 4), e SERA.4005, lettera a), punto 15). Il piano di volo deve inoltre contenere informazioni, se del caso, su tutte le altre voci se così prescritto dall’autorità competente o quando sia ritenuto necessario dalla persona che presenta il piano di volo.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione, del 12 settembre 2023, recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 (GU L 228 del ….9.2023, pag. 39).»;"

5)

è inserito il punto SERA.4013 seguente:

« SERA.4013 Approvazione del piano di volo

a)

Il gestore della rete, per la porzione della rotta condotta secondo le IFR, e l’ufficio informazioni ATS devono adottare le misure necessarie per garantire che, all’atto del ricevimento o in caso di modifiche, il piano di volo:

1)

sia conforme alle convenzioni applicabili in materia di formato e dati;

2)

sia completo e, per quanto possibile, accurato;

3)

se necessario, sia reso accettabile per i servizi di traffico aereo; e

4)

sia approvato, o siano approvate anche le modifiche ad esso apportate, e ciò sia indicato all’originatore del piano di volo.

b)

Gli enti ATC devono informare il gestore della rete di qualsiasi necessaria modifica di un piano di volo riguardante le voci relative alla rotta o al livello di volo di cui al punto SERA.4005, lettera a), punti da 1) a 10), che potrebbe incidere sulla sicurezza del volo, in relazione ai piani di volo e ai relativi messaggi di aggiornamento precedentemente ricevuti dal gestore della rete. Nella fase che precede il volo gli enti ATC non devono procedere ad alcun’altra modifica o soppressione del piano di volo senza coordinamento con l’operatore dell’aeromobile.

c)

Il gestore della rete deve comunicare a tutti gli enti ATS interessati il piano di volo approvato e qualsiasi modifica approvata eventualmente apportata nella fase che precede il volo alle voci di cui al punto SERA.4005, lettera a), punti da 1) a 10), del piano di volo e dei relativi messaggi di aggiornamento.

d)

Il gestore della rete deve comunicare all’operatore dell’aeromobile qualsiasi necessaria modifica apportata al piano di volo nella fase che precede il volo riguardo alle voci relative alla rotta o al livello di volo di cui al punto SERA.4005, lettera a), punti da 1) a 10), che potrebbe incidere sulla sicurezza del volo, in relazione ai piani di volo e ai relativi messaggi di aggiornamento precedentemente ricevuti.

e)

L’originatore di un piano di volo, se non è l’operatore dell’aeromobile o il pilota, deve assicurarsi che all’operatore dell’aeromobile o al pilota che ha presentato il piano di volo vengano comunicate le condizioni di approvazione del piano di volo e tutte le necessarie modifiche di tali condizioni, trasmesse dal gestore della rete per la porzione del volo condotta secondo le IFR o dagli uffici informazioni ATS.

f)

L’operatore dell’aeromobile deve assicurarsi che le condizioni di approvazione di un piano di volo e tutte le necessarie modifiche trasmesse dal gestore della rete o dall’ufficio informazioni ATS all’originatore del piano di volo siano inserite nel piano operativo di volo e comunicate al pilota.

g)

Prima del volo l’operatore dell’aeromobile deve assicurarsi che il contenuto del piano di volo rispecchi correttamente gli obiettivi operativi.

h)

Il gestore della rete deve elaborare e distribuire le informazioni sulla capacità di canalizzazione a 8,33 kHz pervenute nei piani di volo.

i)

Le prescrizioni di cui alle lettere da a) a h) non si applicano nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione EUR dell’ICAO.»;

6)

il punto SERA.4015 è sostituito dal seguente:

« SERA.4015 Modifiche al piano di volo

a)

Tutte le modifiche al piano di volo presentate per i voli IFR, o per quelli VFR che operano come voli controllati, devono essere comunicate:

1)

durante la fase che precede il volo, al gestore della rete per i voli destinati a operare secondo le IFR per l’intera rotta o per una porzione della stessa e, il più presto possibile, agli uffici informazioni ATS;

2)

durante il volo, fatte salve le disposizioni di cui al punto SERA.8020, lettera b), all’ente ATS competente.

Per gli altri voli VFR, i cambiamenti significativi al piano di volo devono essere comunicati il più presto possibile all’ente ATS competente.

b)

In caso di ritardo di 30 minuti rispetto all’orario stimato di sblocco per un volo controllato o di ritardo di un’ora per un volo non controllato per il quale è stato presentato un piano di volo, occorre modificare il piano di volo oppure presentarne uno nuovo e annullare quello precedente, a seconda dei casi. Per qualsiasi volo condotto secondo le IFR, i ritardi superiori a 15 minuti devono essere comunicati al gestore della rete.

c)

In caso di modifica degli impianti di bordo e dello stato delle capacità dell’aeromobile per un volo, gli operatori dell’aeromobile o gli agenti che agiscono per loro conto devono inviare un messaggio di modifica al gestore della rete o agli uffici informazioni ATS, inserendo l’indicatore appropriato nella voce pertinente del modulo di piano di volo.

d)

Le informazioni riguardo all’autonomia o al numero totale di persone a bordo presentate prima della partenza, se inesatte al momento della partenza, costituiscono un cambiamento significativo al piano di volo e come tale devono essere riportate.

e)

Le disposizioni di cui alle lettere da a) a d) non si applicano nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione EUR dell’ICAO.»;

7)

è aggiunta la sezione 15 seguente:

« SEZIONE 15

Procedure di comunicazione via “data-link” controllore-pilota (CPDLC)

SERA.15001 Avvio del data link e mancato avvio del data link

a)

L’indirizzo di connessione associato a un ente ATS deve essere pubblicato nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche (AIP) nazionali.

b)

L’ente ATS che riceve una valida richiesta di avvio del data link da un aeromobile in avvicinamento o all’interno dell’area del servizio data link deve accettarla e, se è in grado di correlarla a un piano di volo, stabilire un collegamento con l’aeromobile.

c)

Il fornitore di servizi di traffico aereo deve stabilire procedure per risolvere, il più presto possibile, i casi di mancato avvio del data link.

d)

L’operatore dell’aeromobile deve stabilire procedure per risolvere, il più presto possibile, i casi di mancato avvio del data link.

SERA.15005 Instaurazione della CPDLC

a)

La CPDLC deve essere instaurata con un anticipo sufficiente a garantire che l’aeromobile comunichi con l’ente di controllo del traffico aereo competente.

b)

Le informazioni relative a quando e, se del caso, a dove i sistemi aerei o terrestri dovrebbero instaurare la CPDLC devono essere pubblicate in circolari o pubblicazioni di informazioni aeronautiche.

c)

Durante la prestazione del servizio, il pilota deve essere in grado di identificare l’ente di controllo del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in qualsiasi momento.

SERA.15010 Trasferimento della CPDLC

a)

Quando la CPDLC viene trasferita, il trasferimento della comunicazione vocale e della CPDLC deve iniziare contemporaneamente.

b)

Quando un aeromobile viene trasferito da un ente di controllo del traffico aereo in cui la CPDLC è disponibile a un ente di controllo del traffico aereo in cui la CPDLC non è disponibile, la cessazione della CPDLC deve iniziare contemporaneamente al trasferimento della comunicazione vocale.

c)

Quando è in corso un tentativo di trasferimento della CPDLC che comporta un cambiamento dell’autorità competente in materia di dati, il controllore del traffico aereo deve essere informato se vi sono messaggi in data link per i quali non è pervenuta una risposta di chiusura. Il controllore del traffico aereo che decida di trasferire l’aeromobile senza aver ricevuto risposte del pilota al messaggio o ai messaggi in uplink in sospeso deve di norma utilizzare la comunicazione vocale per chiarire qualsiasi ambiguità associata al messaggio o ai messaggi in uplink in sospeso.

SERA.15015 Composizione dei messaggi CPDLC

a)

Il testo dei messaggi CPDLC deve essere composto nel formato di messaggio standard, con un linguaggio semplice o con abbreviazioni e codici. Il linguaggio semplice deve essere evitato quando la lunghezza del testo può essere ridotta utilizzando abbreviazioni e codici appropriati. Non devono essere utilizzate parole e frasi non essenziali, quali formule di cortesia.

b)

Il controllore del traffico aereo e il pilota devono comporre i messaggi CPDLC utilizzando elementi di messaggio standard, elementi di messaggio a testo libero o una combinazione dei due tipi di elementi. L’uso di elementi di messaggio a testo libero da parte dei controllori del traffico aereo o dei piloti deve essere evitato.

c)

Se l’insieme dei messaggi CPDLC implementato non contempla determinate circostanze, l’autorità competente può stabilire, in consultazione con gli operatori e altri fornitori di servizi di traffico aereo, che è accettabile utilizzare elementi di messaggio a testo libero. In tali casi, l’autorità competente interessata deve definire il formato di visualizzazione, l’uso previsto e gli attributi di ciascun elemento di messaggio a testo libero.

d)

Un messaggio CPDLC non deve essere composto da più di cinque elementi, di cui solo due possono contenere la variabile di autorizzazione della rotta.

e)

Composizione di messaggi CPDLC con molteplici elementi:

1)

quando un messaggio CPDLC composto da molteplici elementi richiede una risposta, la risposta deve applicarsi a tutti gli elementi.

2)

In caso di impossibilità a conformarsi a un messaggio di autorizzazione composto da un singolo elemento o a qualsiasi parte di un messaggio di autorizzazione composto da molteplici elementi, il pilota deve inviare la risposta “UNABLE” (IMPOSSIBILITATI) per l’intero messaggio.

3)

Quando non è possibile approvare alcun elemento di una richiesta di autorizzazione composta da uno o più elementi, il controllore deve rispondere con un messaggio “UNABLE” (IMPOSSIBILITATI) che si applica a tutti gli elementi della richiesta. L’autorizzazione o le autorizzazioni in vigore non devono essere ripetute.

4)

Quando una richiesta di autorizzazione composta da molteplici elementi può essere accolta solo parzialmente, il controllore deve rispondere con un messaggio “UNABLE” (IMPOSSIBILITATI) che si applica a tutti gli elementi della richiesta e, se del caso, includere una motivazione e/o informazioni sulle tempistiche previste per la concessione dell’autorizzazione.

5)

Quando è possibile accogliere tutti gli elementi di una richiesta di autorizzazione composta da uno o più elementi, il controllore deve rispondere con autorizzazioni corrispondenti a ciascun elemento della richiesta. Tale risposta deve essere costituita da un unico messaggio in uplink.

6)

Quando un messaggio CPDLC contiene più di un elemento e l’attributo di risposta per il messaggio è “Y”, quando utilizzato, il messaggio unico di risposta deve contenere il numero corrispondente di risposte nello stesso ordine.

SERA.15020 Risposta ai messaggi CPDLC

a)

Salvo diversa indicazione dell’autorità competente, non è richiesta la ripetizione vocale (read-back) dei messaggi CPDLC.

b)

Ad eccezione del caso in cui è necessaria una correzione del messaggio CPDLC trasmesso, quando un controllore o un pilota comunica tramite CPDLC la risposta deve essere di norma trasmessa tramite CPDLC. Quando un controllore o un pilota comunica a voce, la risposta deve essere di norma trasmessa a voce.

SERA.15025 Correzione dei messaggi CPDLC

a)

Quando si ritiene necessario correggere un messaggio CPDLC o quando occorre chiarirne il contenuto, il controllore del traffico aereo e il pilota devono utilizzare i mezzi più appropriati a disposizione per fornire i dati corretti o i chiarimenti necessari.

b)

Quando viene utilizzata la comunicazione vocale per correggere un messaggio CPDLC per il quale non è ancora pervenuta alcuna risposta operativa, alla trasmissione vocale del controllore o del pilota deve essere anteposta la frase “DISREGARD CPDLC (tipo di messaggio) MESSAGE, BREAK” (IGNORATE MESSAGGIO (tipo di messaggio) CPDLC, BREAK), seguita dall’autorizzazione, istruzione, informazione o richiesta corretta.

c)

Nell’identificare il messaggio CPDLC da ignorare o nel farvi riferimento, occorre esercitare cautela nella formulazione in modo da evitare qualsiasi ambiguità in relazione alla comunicazione della correzione dell’autorizzazione, dell’istruzione, dell’informazione o della richiesta.

d)

Se un messaggio CPDLC che richiede una risposta operativa è successivamente negoziato a voce, occorre inviare un’adeguata risposta di chiusura del messaggio CPDLC per garantire la corretta sincronizzazione del dialogo CPDLC. A tal fine è possibile impartire a voce al destinatario del messaggio l’esplicita istruzione di chiudere il dialogo o permettere al sistema di chiuderlo automaticamente.

SERA.15030 Procedure di comunicazione via data link del controllore in caso di emergenze, pericoli e avarie delle apparecchiature CPDLC

a)

Il controllore del traffico aereo o il pilota che venga avvisato della mancata trasmissione di un unico messaggio CPDLC deve intraprendere, a seconda dei casi, una delle azioni seguenti:

1)

confermare a voce le azioni che verranno intraprese in relazione al relativo dialogo, anteponendo alle informazioni la frase “CPDLC MESSAGE FAILURE” (AVARIA MESSAGGIO CPDLC);

2)

ritrasmettere tramite CPDLC il messaggio CPDLC oggetto della mancata trasmissione.

b)

I controllori del traffico aereo che sono tenuti a trasmettere le informazioni relative a un’avaria completa del sistema CPDLC di terra a tutte le stazioni che potrebbero intercettarle dovrebbero anteporre a tale trasmissione la chiamata generale “ALL STATIONS CPDLC FAILURE” (A TUTTE LE STAZIONI, AVARIA CPDLC), seguita dall’identificazione della stazione chiamante.

c)

In caso di avaria della CPDLC e di ritorno alla comunicazione vocale, tutti i messaggi CPDLC in sospeso devono considerarsi non consegnati e l’intero dialogo che comprende i messaggi in sospeso deve ricominciare a voce.

d)

Nel caso in cui la CPDLC sia in avaria ma venga ripristinata prima che sia necessario tornare alla comunicazione vocale, tutti i messaggi in sospeso devono considerarsi non consegnati e l’intero dialogo che comprende i messaggi in sospeso deve ricominciare tramite la CPDLC.

SERA.15035 Arresto intenzionale del sistema CPDLC

a)

Quando è previsto un arresto del sistema della rete di comunicazione o del sistema CPDLC di terra, occorre pubblicare un NOTAM per informare tutte le parti interessate del periodo di arresto e, se necessario, dei dettagli delle frequenze di comunicazione vocale da utilizzare.

b)

Gli aeromobili che stanno comunicando con gli enti ATC devono essere informati a voce o tramite CPDLC di qualsiasi interruzione imminente del servizio CPDLC.

SERA.15040 Interruzione dell’uso delle richieste CPDLC

a)

Il controllore che richieda a tutte le stazioni o a un volo specifico di non inviare richieste CPDLC per un periodo di tempo limitato deve utilizzare la frase “[(nominativo di chiamata) oppure ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(motivazione)]” [(nominativo di chiamata oppure A TUTTE LE STAZIONI) INTERROMPETE INVIO RICHIESTE CPDLC [FINO A NUOVO AVVISO] [(motivazione])].

b)

Il ripristino dell’uso normale della CPDLC deve essere segnalato utilizzando la frase “[(nominativo di chiamata) oppure ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS” [(nominativo di chiamata oppure A TUTTE LE STAZIONI,) RIPRENDETE NORMALI OPERAZIONI CPDLC).

SERA.15045 Uso della CPDLC in caso di avaria della comunicazione vocale bordo-terra

L’esistenza di una connessione CPDLC tra un ente ATS e un aeromobile non dovrebbe impedire al pilota e al controllore del traffico aereo interessati di avviare ed eseguire tutte le azioni richieste in caso di avaria della comunicazione vocale bordo-terra.

SERA.15050 Prova della CPDLC

Nel caso in cui le procedure di prova della CPDLC con un aeromobile possano incidere sui servizi di traffico aereo forniti all’aeromobile, occorre predisporre un coordinamento prima dell’esecuzione di tali prove.»;

8)

è aggiunta l’appendice 6 seguente:

«Appendice 6

COMPILAZIONE DEL PIANO DI VOLO

1.   Modulo di piano di volo ICAO

Image 1

2.   Istruzioni per la compilazione del modulo di piano di volo

2.1.   Istruzioni generali

Attenersi scrupolosamente ai formati e alle modalità prescritti per l’inserimento dei dati.

Iniziare a inserire i dati nel primo spazio disponibile. In presenza di spazi in eccesso, lasciare vuoti gli spazi inutilizzati.

Indicare tutti gli orari in UTC a 4 cifre.

Indicare tutte le durate previste nel formato a 4 cifre (ore e minuti).

La compilazione dell’area ombreggiata che precede la voce 3 è a cura dei servizi ATS e COM, salvo il caso in cui la responsabilità di trasmettere i messaggi relativi al piano di volo sia stata delegata.

2.2.   Istruzioni per l’inserimento dei dati ATS

Compilare le voci da 7 a 18 e, se richiesto dall’autorità competente o altrimenti ritenuto necessario, la voce 19 come indicato di seguito.

INSERIRE una delle identificazioni dell’aeromobile seguenti, senza superare 7 caratteri alfanumerici e senza utilizzare trattini o simboli:

a)

il designatore ICAO dell’operatore dell’aeromobile seguito dall’identificazione del volo (ad esempio KLM511, NGA213, JTR25), quando in radiotelefonia il nominativo di chiamata che deve essere utilizzato dall’aeromobile è costituito dal designatore telefonico ICAO dell’operatore seguito dall’identificazione del volo (ad esempio KLM511, NIGERIA 213, JESTER 25); o

b)

la marca di nazionalità o di esercizio in comune e la marca di immatricolazione dell’aeromobile (ad esempio EIAKO, 4XBCD, N2567GA), quando:

1)

in radiotelefonia il nominativo di chiamata utilizzato dall’aeromobile è costituito unicamente da tale identificazione (ad esempio CGAJS) o dalla stessa preceduta dal designatore telefonico ICAO dell’operatore dell’aeromobile (ad esempio BLIZZARD CGAJS);

2)

l’aeromobile non è dotato di radio.

Regole di volo (Flight rules)

INSERIRE una delle lettere seguenti per indicare la categoria di regole di volo cui il pilota intende conformarsi:

I

se si intende condurre l’intero volo secondo le IFR; o

V

se si intende condurre l’intero volo secondo le VFR; o

Y

se il volo è inizialmente condotto secondo le IFR e in seguito sono previsti uno o più cambi successivi delle regole di volo; o

Z

se il volo è inizialmente condotto secondo le VFR e in seguito sono previsti uno o più cambi successivi delle regole di volo.

Specificare alla voce 15 il punto o i punti in cui è previsto un cambio delle regole di volo.

Tipo di volo (Type of flight)

INSERIRE una delle lettere seguenti per indicare il tipo di volo, ove richiesto dall’autorità competente:

S

servizio aereo di linea;

N

operazione di trasporto aereo non di linea;

G

aviazione generale;

M

militare;

X

categoria diversa da quelle sopra definite.

Specificare lo status del volo alla voce 18 utilizzando l’indicatore STS o, se è necessario indicare altri motivi per un trattamento specifico da parte degli ATS, indicare il motivo alla voce 18 utilizzando l’indicatore RMK.

Numero di aeromobili (1 o 2 caratteri)

INSERIRE il numero di aeromobili, se più di uno.

Tipo di aeromobile (Type of aircraft) (da 2 a 4 caratteri)

INSERIRE il designatore appropriato come specificato nel documento 8643 “Aircraft Type Designators”, OPPURE, se tale designatore non è stato assegnato o in caso di voli in formazione che comprendono più di un tipo di aeromobile, INSERIRE ZZZZ e SPECIFICARE alla voce 18 i (numeri e) tipi di aeromobili preceduti da TYP/.

Categoria della turbolenza di scia (Wake turbulence cat.) (1 carattere)

INSERIRE una barra obliqua seguita da una delle lettere seguenti per indicare la categoria della turbolenza di scia dell’aeromobile:

J

SUPER, per indicare un tipo di aeromobile identificato come tale nel documento ICAO 8643 “Aircraft Type Designators”, edizione più recente;

H

HEAVY, per indicare un tipo di aeromobile con una massa massima certificata al decollo pari o superiore a 136 000 kg, ad eccezione dei tipi di aeromobili elencati nel documento ICAO 8643 nella categoria SUPER (J);

M

MEDIUM, per indicare un tipo di aeromobile con una massa massima certificata al decollo inferiore a 136 000 kg ma superiore a 7 000 kg;

L

LIGHT, per indicare un tipo di aeromobile con una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 7 000 kg.

Le capacità comprendono gli elementi seguenti:

a)

presenza di pertinenti apparecchiature utilizzabili a bordo dell’aeromobile;

b)

apparecchiature e capacità commisurate alle qualifiche dell’equipaggio di condotta; e

c)

se del caso, autorizzazione dell’autorità competente.

Apparecchiature e capacità di radiocomunicazione, di navigazione e di aiuto all’avvicinamento

INSERIRE una delle lettere seguenti:

N

se a bordo non sono presenti apparecchiature di COM/NAV/aiuto all’avvicinamento per la rotta da percorrere o se le apparecchiature sono inutilizzabili; o

S

se le apparecchiature standard di COM/NAV/aiuto all’avvicinamento per la rotta da percorrere sono presenti a bordo e sono utilizzabili; e/o

INSERIRE una o più delle lettere seguenti per indicare le apparecchiature e le capacità di COM/NAV/aiuto all’avvicinamento utilizzabili a disposizione:

A

Sistema di atterraggio GBAS

J7

CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium)

B

LPV (APV con SBAS)

K

MLS

C

Loran C

L

ILS

D

DME

M1

ATC SATVOICE (Inmarsat)

E1

FMC WPR ACARS

M2

ATC SATVOICE (MTSAT)

E2

D-FIS ACARS

M3

ATC SATVOICE (Iridium)

E3

PDC ACARS

O

VOR

G

GNSS. Se si prevede di condurre una porzione del volo secondo le IFR, si riferisce a ricevitori GNSS conformi all’allegato 10, volume I, dell’ICAO

P1

CPDLC RCP 400

P2

CPDLC RCP240

P3

SATVOICE RCP 400

H

HF RTF

P4-P9

Riservato a RCP

I

Navigazione inerziale

R

Approvato per PBN

J1

CPDLC ATN VDL Modo 2

T

TACAN

J2

CPDLC FANS 1/A HFDL

U

UHF RTF

J3

CPDLC FANS 1/A VDL Modo A

V

VHF RTF

J4

CPDLC FANS 1/A VDL Modo 2

W

Approvato per RVSM

J5

CPDLC FANS 1/A SATCOM (Inmarsat)

X

Approvato per MNPS

J6

CPDLC FANS 1/A

SATCOM (MTSAT)

Y

VHF con capacità di canalizzazione a 8,33 kHz

Z

Altre apparecchiature presenti a bordo o altre capacità

I caratteri alfanumerici non indicati sopra sono riservati.

Apparecchiature e capacità di sorveglianza

INSERIRE

N se a bordo non sono presenti apparecchiature di sorveglianza per la rotta da percorrere o se le apparecchiature sono inutilizzabili;

OPPURE

INSERIRE

uno o più dei descrittori seguenti, senza superare 20 caratteri, per descrivere le apparecchiature e/o le capacità di sorveglianza utilizzabili a bordo:

SSR modi A e C

A

Transponder — Modo A (4 cifre — 4 096 codici)

C

Transponder — Modo A (4 cifre — 4 096 codici) e Modo C

SSR Modo S

E

Transponder — Modo S, compresa la capacità di identificazione dell’aeromobile, di altitudine-pressione e di extended squitter (ADS-B)

H

Transponder — Modo S, compresa la capacità di identificazione dell’aeromobile, di altitudine-pressione e di sorveglianza rafforzata

I

Transponder — Modo S, compresa la capacità di identificazione dell’aeromobile, ma non di altitudine-pressione

L

Transponder — Modo S, compresa la capacità di identificazione dell’aeromobile, di altitudine-pressione, di extended squitter (ADS-B) e di sorveglianza rafforzata

P

Transponder — Modo S, compresa la capacità di altitudine-pressione, ma non di identificazione dell’aeromobile

S

Transponder — Modo S, comprese la capacità di altitudine-pressione e di identificazione dell’aeromobile

X

Transponder — Modo S, senza la capacità di identificazione dell’aeromobile né di altitudine-pressione

ADS-B

B1

ADS-B con apposita capacità ADS-B “out” a 1 090 MHz

B2

ADS-B con apposita capacità ADS-B “out” e “in” a 1 090 MHz

U1

capacità ADS-B “out” mediante UAT

U2

capacità ADS-B “out” e “in” mediante UAT

V1

capacità ADS-B “out” mediante VDL Modo 4

V2

capacità ADS-B “out” e “in” mediante VDL Modo 4

ADS-C

D1

ADS-C con capacità FANS 1/A

G1

ADS-C con capacità ATN

I caratteri alfanumerici non indicati sopra sono riservati.

INSERIRE

l’indicatore di località ICAO a 4 lettere dell’aeroporto di partenza, come indicato nel documento 7910 “Location Indicators”;

OPPURE,

se non è stato assegnato alcun indicatore di località,

INSERIRE ZZZZ e SPECIFICARE alla voce 18:

il nome e l’ubicazione dell’aeroporto preceduti da DEP/; o

il primo punto della rotta o il radiofaro verticale preceduto da DEP/..., se l’aeromobile non è decollato da un aeroporto;

OPPURE, —

se il piano di volo proviene da un aeromobile in volo,

INSERIRE AFIL e SPECIFICARE alla voce 18 l’indicatore di località ICAO a 4 lettere dell’ubicazione dell’ente ATS da cui è possibile ottenere i dati supplementari del piano di volo, preceduto da DEP/.

QUINDI, SENZA SPAZIO,

INSERIRE, per un piano di volo presentato prima della partenza, l’orario stimato di sblocco (EOBT) o, per un piano di volo proveniente da un aeromobile in volo, l’orario effettivo o stimato sul primo punto della rotta cui si applica il piano di volo.

INSERIRE la prima velocità di crociera, come indicato alla lettera a), e il primo livello di crociera, come indicato alla lettera b), senza spazio tra loro.

QUINDI,

dopo la freccia, INSERIRE la descrizione della rotta, come indicato alla lettera c).

a)

Velocità di crociera (Cruising speed) (massimo 5 caratteri)

INSERIRE la velocità vera per la prima o l’intera fase di crociera del volo, espressa in:

chilometri orari, indicati con la lettera K seguita da 4 cifre (ad esempio K0830), oppure

nodi, indicati con la lettera N seguita da 4 cifre (ad esempio N0485), oppure

numero di Mach reale, se così prescritto dall’autorità competente, al centesimo di unità Mach più vicino, indicato con la lettera M seguita da 3 cifre (ad esempio M082).

b)

Livello di crociera (Level) (massimo 5 caratteri)

INSERIRE il livello di crociera previsto per la prima o l’intera porzione della rotta da percorrere, espresso in:

livello di volo, indicato con la lettera F seguita da 3 cifre (ad esempio F085; F330), oppure

livello metrico standard in decine di metri, se così prescritto dall’autorità competente, indicato con la lettera S seguita da 4 cifre (ad esempio S1130), oppure

altitudine in centinaia di piedi, indicata con la lettera A seguita da 3 cifre (ad esempio A045; A100), oppure

altitudine in decine di metri, indicata con la lettera M seguita da 4 cifre (ad esempio M0840), oppure

per i voli VFR non controllati, le lettere VFR.

c)

Rotta (Route) (compresi le variazioni del livello della velocità e/o i cambi delle regole di volo)

Voli lungo rotte ATS designate

INSERIRE,

se l’aeroporto di partenza è situato sulla rotta ATS o ad essa collegato, il designatore della prima rotta ATS,

OPPURE,

se l’aeroporto di partenza non è situato sulla rotta ATS né ad essa collegato, le lettere DCT seguite dal punto di immissione nella prima rotta ATS, seguite dal designatore della rotta ATS.

QUINDI

INSERIRE

ciascun punto in cui è previsto l’inizio di una variazione della velocità e/o del livello oppure in cui sono previsti un cambiamento di rotta ATS e/o un cambio delle regole di volo,

SEGUITO IN CIASCUN CASO

 

dal designatore del segmento di rotta ATS successivo, anche se identico a quello precedente,

OPPURE

da DCT, se il volo verso il punto successivo si trova al di fuori di una rotta designata, salvo il caso in cui entrambi i punti siano definiti da coordinate geografiche.

Voli al di fuori delle rotte ATS designate

INSERIRE

punti tra i quali generalmente intercorre una distanza non superiore a 30 minuti di volo o a 370 km (200 NM), compresi tutti i punti in cui è prevista una variazione della velocità o del livello, un cambiamento di rotta o un cambio delle regole di volo,

OPPURE,

se richiesto dalle autorità competenti,

DEFINIRE

la rotta dei voli effettuati prevalentemente in direzione est-ovest tra 70° N e 70° S facendo riferimento a punti significativi formati dalle intersezioni tra gradi interi o mezzi gradi di latitudine con meridiani distanziati di 10 gradi di longitudine. Per i voli effettuati in aree al di fuori di tali latitudini, le rotte devono essere definite attraverso punti significativi formati dall’intersezione tra paralleli e meridiani normalmente distanziati di 20 gradi di longitudine. La distanza tra punti significativi non deve superare, per quanto possibile, un’ora di volo. Se necessario, occorre stabilire ulteriori punti significativi.

 

Per i voli effettuati prevalentemente in direzione nord-sud, definire le rotte facendo riferimento a punti significativi formati dall’intersezione tra gradi interi di longitudine e specifici paralleli distanziati di 5 gradi di latitudine.

INSERIRE

DCT tra punti successivi, salvo il caso in cui entrambi i punti siano definiti da coordinate geografiche o da rilevamento e distanza.

UTILIZZARE SOLO le convenzioni di cui ai punti da 1) a 5) seguenti e SEPARARE ciascun sottoelemento della voce con uno spazio.

Image 2

[Rotta ATS (da 2 a 7 caratteri)] Il designatore in codice assegnato alla rotta o al segmento di rotta, compreso, se del caso, il designatore in codice assegnato alla rotta standard di partenza o di arrivo (ad esempio BCN1, Bl, R14, UB10, KODAP2 A).

Image 3

[Punto significativo (da 2 a 11 caratteri)] Il designatore in codice (da 2 a 5 caratteri) assegnato al punto (ad esempio LN, MAY, HADDY),

oppure, se non è stato assegnato alcun designatore in codice, una delle modalità seguenti:

solo gradi (7 caratteri):

2 cifre indicanti la latitudine in gradi, seguite da “N” (nord) o “S” (sud), seguite da 3 cifre indicanti la longitudine in gradi, seguite da “E” (est) o “W” (ovest). Inserire il numero corretto di cifre, aggiungendo zeri ove necessario, ad esempio 46N078 W;

gradi e primi (11 caratteri):

4 cifre indicanti la latitudine in gradi e decine e unità di primi seguite da “N” (nord) o “S” (sud), seguite da 5 cifre indicanti la longitudine in gradi e decine e unità di primi, seguite da “E” (est) o “W” (ovest). Inserire il numero corretto di cifre, aggiungendo zeri ove necessario, ad esempio 4620N07805 W;

rilevamento e distanza da un punto di riferimento:

l’identificazione del punto di riferimento, seguita dal rilevamento dal punto sotto forma di 3 cifre indicanti i gradi magnetici, seguito dalla distanza dal punto sotto forma di 3 cifre indicanti le miglia nautiche. Nelle zone ad alta latitudine in cui l’autorità competente stabilisce che il riferimento ai gradi magnetici è impraticabile è possibile utilizzare i gradi veri. Inserire il numero corretto di cifre, aggiungendo zeri ove necessario: ad esempio, un punto situato a 180° magnetici a una distanza di 40 NM dal VOR “DUB” deve essere indicato come DUB180040.

Image 4

[Variazione della velocità o del livello (massimo 21 caratteri)] Il punto in cui è previsto l’inizio di una variazione della velocità (5 % della TAS o 0,01 Mach o più) o di una variazione del livello, espresso esattamente come indicato al precedente punto 2), seguito da una barra obliqua e sia dalla velocità di crociera che dal livello di crociera, espressi esattamente come indicato alle precedenti lettere a) e b), senza alcuno spazio tra di essi, anche se solo una delle due grandezze subirà una variazione.

Esempi:

LN/N0284A045

MAY/N0305Fl80

HADDY/N0420F330

4602N07805 W/N0500F350

46N078 W/M082F330

DUB180040/N0350M0840

Image 5

[Cambio delle regole di volo (massimo 3 caratteri)] Il punto in cui è previsto il cambio delle regole di volo, espresso esattamente come indicato ai precedenti punti 2) e 3), a seconda dei casi, seguito da uno spazio e da uno degli elementi seguenti:

VFR, se si passa da IFR a VFR

IFR, se si passa da VFR a IFR

Esempi:

LN VFR

LN/N0284A050 IFR

Image 6

[Salita di crociera (massimo 28 caratteri)] La lettera C seguita da una barra obliqua; QUINDI il punto in cui è previsto l’inizio della salita di crociera, espresso esattamente come indicato al precedente punto 2), seguito da una barra obliqua; QUINDI la velocità da mantenere durante la salita di crociera, espressa esattamente come indicato alla precedente lettera a), seguita dai due livelli che definiscono lo strato da occupare durante la salita di crociera, ciascuno espresso esattamente come indicato alla precedente lettera b), o il livello al di sopra del quale è prevista la salita di crociera, seguito dalle lettere PLUS, senza alcuno spazio tra di essi.

Esempi:

C/48N050 W/M082F290F350

C/48N050 W/M082F290PLUS

C/52N050 W/M220F580F620

Aeroporto di destinazione (Destination aerodrome) e durata del volo (Total EET) (8 caratteri)

INSERIRE

l’indicatore di località ICAO a 4 lettere dell’aeroporto di destinazione, come specificato nel documento 7910 “Location Indicators”,

OPPURE,

se non è stato assegnato alcun indicatore di località,

INSERIRE

ZZZZ e SPECIFICARE alla voce 18 il nome e l’ubicazione dell’aeroporto, preceduti da DEST/.

QUINDI, SENZA SPAZIO,

INSERIRE

la durata stimata del volo.

Aeroporto alternato di destinazione (Altn aerodrome)

INSERIRE

l’indicatore di località ICAO a 4 lettere di non più di due aeroporti alternati di destinazione, come specificato nel documento 7910 “Location Indicators”, separati da uno spazio,

OPPURE,

se non è stato assegnato alcun indicatore di località all’aeroporto o agli aeroporti alternati di destinazione,

INSERIRE

ZZZZ e SPECIFICARE alla voce 18 il nome e l’ubicazione dell’aeroporto o degli aeroporti alternati di destinazione, preceduti da ALTN/.

I trattini o le barre oblique devono essere utilizzati solo come prescritto di seguito.

INSERIRE

0 (zero) se non vi sono altre informazioni,

OPPURE

qualsiasi altra informazione necessaria nella sequenza indicata di seguito, utilizzando l’indicatore appropriato tra quelli sotto definiti seguito da una barra obliqua e dalle informazioni da registrare:

STS/

Motivo del trattamento speciale da parte dell’ATS, ad esempio una missione di ricerca e salvataggio, da indicare come segue:

 

ALTRV:

volo effettuato conformemente a una restrizione di quota;

 

ATFMX:

volo per il quale l’autorità competente ha approvato l’esenzione dalle misure ATFM;

 

FFR:

lotta contro gli incendi;

 

FLTCK:

controllo in volo per la calibrazione degli ausili alla navigazione;

 

HAZMAT:

volo che trasporta materiale pericoloso;

 

HEAD:

volo di Stato;

 

HOSP:

volo ospedale dichiarato da autorità sanitarie;

 

HUM:

volo effettuato nell’ambito di una missione umanitaria;

 

MARSA:

volo per il quale un ente militare si assume la responsabilità della separazione degli aeromobili militari;

 

MEDEVAC:

sgombero sanitario di persone in pericolo di vita;

 

NONRVSM:

volo privo di capacità RVSM che intende operare nello spazio aereo RVSM;

 

SAR:

volo impegnato in una missione di ricerca e salvataggio; e

 

STATE:

volo impegnato in servizi militari, doganali o di polizia.

 

Altri motivi per un trattamento speciale da parte dell’ATS devono essere specificati utilizzando l’indicatore RMK/.

PBN/

Indicazione delle capacità RNAV e/o RNP. Includere tutti i descrittori indicati di seguito che si applicano al volo, fino a un massimo di 8, per un totale di non oltre 16 caratteri.


SPECIFICHE RNAV

A1

RNAV 10 (RNP 10)

C1

RNAV 2 tutti i sensori autorizzati

 

 

C2

RNAV 2 GNSS

B1

RNAV 5 tutti i sensori autorizzati

C3

RNAV 2 DME/DME

B2

RNAV 5 GNSS

C4

RNAV 2 DME/DME/IRU

B3

RNAV 5 DME/DME

 

 

B4

RNAV 5 VOR/DME

D1

RNAV 1 tutti i sensori autorizzati

B5

RNAV 5 INS o IRS

D2

RNAV 1 GNSS

B6

RNAV 5 LORANC

D3

RNAV 1 DME/DME

 

 

D4

RNAV 1 DME/DME/IRU


SPECIFICHE RNP

L1

RNP 4

S1

RNP APCH

 

 

S2

RNP APCH con BARO-VNAV

O1

RNP 1 di base tutti i sensori autorizzati

 

 

O2

RNP 1 di base GNSS

T1

RNP AR APCH con RF (è richiesta un’autorizzazione speciale)

O3

RNP 1 di base DME/DME

T2

RNP AR APCH senza RF (è richiesta un’autorizzazione speciale)

O4

RNP 1 di base DME/DME/IRU

 

 

Le combinazioni di caratteri alfanumerici non indicate sopra sono riservate.

NAV/

Dati significativi relativi alle apparecchiature di navigazione, diversi da quelli specificati utilizzando l’indicatore PBN/, richiesti dall’autorità competente.

 

Utilizzare questo indicatore per specificare il sistema di incremento dell’accuratezza GNSS (“GNSS augmentation”), inserendo uno spazio tra due o più sistemi, ad esempio NAV/GBAS SBAS.

 

Inserire EURPRNAV se la P-RNAV approvata dell’aeromobile si basa esclusivamente su VOR/DME per la determinazione della posizione.

COM/

Indicare le apparecchiature e le capacità di comunicazione non specificate alla voce 10, lettera a).

DAT/

Indicare le apparecchiature e le capacità di comunicazione di dati non specificate alla voce 10, lettera a), o inserire CPDLCX per indicare l’esenzione concessa dall’obbligo di essere dotati di CPDLC-ATN-B1.

SUR/

Indicare le apparecchiature e le capacità di sorveglianza non specificate alla voce 10, lettera b). Indicare tutte le specifiche RSP applicabili al volo, utilizzando uno o più designatori senza spazio. Le diverse specifiche RSP sono separate da uno spazio. Esempio: RSP180 RSP400.

 

Inserire EUADSBX, EUEHSX, EUELSX o una combinazione di tali descrittori per indicare le esenzioni concesse dall’obbligo di essere dotati di trasponder SSR Modo S o trasmettitori ADS-B.

DEP/

Nome e ubicazione dell’aeroporto di partenza, nel caso in cui alla voce 13 sia stato inserito ZZZZ, o dell’ente ATS da cui è possibile ottenere dati supplementari del piano di volo, se alla voce 13 è stato inserito AFIL. Per gli aeroporti non elencati nella pertinente pubblicazione di informazioni aeronautiche, indicare l’ubicazione come segue:

 

4 cifre indicanti la latitudine in gradi e decine e unità di primi seguite da “N” (nord) o “S” (sud), seguite da 5 cifre indicanti la longitudine in gradi e decine e unità di primi, seguite da “E” (est) o “W” (ovest). Inserire il numero corretto di cifre, aggiungendo zeri ove necessario, ad esempio 4620N07805 W (11 caratteri).

OPPURE

rilevamento e distanza dal punto significativo più vicino, da indicare come segue:

 

l’identificazione del punto significativo, seguita dal rilevamento dal punto sotto forma di 3 cifre indicanti i gradi magnetici, seguito dalla distanza dal punto sotto forma di 3 cifre indicanti le miglia nautiche. Nelle zone ad alta latitudine in cui l’autorità competente stabilisce che il riferimento ai gradi magnetici è impraticabile è possibile utilizzare i gradi veri. Inserire il numero corretto di cifre, aggiungendo zeri ove necessario: ad esempio, un punto situato a 180° magnetici a una distanza di 40 NM dal VOR “DUB” deve essere indicato come DUB180040.

OPPURE

il primo punto della rotta (nome o LAT/LONG) o il radiofaro verticale, se l’aeromobile non è decollato da un aeroporto.

DEST/

Nome e ubicazione dell’aeroporto di destinazione, se alla voce 16 è stato inserito ZZZZ. Per gli aeroporti non elencati nella pertinente pubblicazione di informazioni aeronautiche, indicare l’ubicazione in LAT/LONG o mediante il rilevamento e la distanza dal punto significativo più vicino, come specificato nella descrizione dell’indicatore DEP/.

DOF/

La data di partenza del volo nel formato a 6 cifre (AAMMGG, dove AA è l’anno, MM è il mese e GG è il giorno).

REG/

La marca di nazionalità o di esercizio in comune e la marca di immatricolazione dell’aeromobile, se diversi dall’identificazione dell’aeromobile di cui alla voce 7.

EET/

I punti significativi o i designatori dei confini della FIR e le durate previste cumulative dal decollo a tali punti o confini della FIR, se così stabilito in virtù di accordi regionali di navigazione aerea o se così prescritto dall’autorità competente.

Esempi:

EET/CAP0745 XYZ0830

 

EET/EINN0204

SEL/

Codice SELCAL, per gli aeromobili che ne sono dotati.

TYP/

Tipo o tipi di aeromobili, eventualmente preceduti senza spazio dal numero di aeromobili e separati da uno spazio, se alla voce 9 è stato inserito ZZZZ.

Esempio:

TYP/2F15 5F5 3B2

CODE/

Codice dell’aeromobile (espresso sotto forma di un codice alfanumerico di 6 caratteri esadecimali), ove richiesto dall’autorità competente. Esempio: “F00001” è il codice dell’aeromobile più basso contenuto nel blocco specifico gestito dall’ICAO.

DLE/

Ritardo o attesa lungo la rotta; inserire il punto o i punti significativi sulla rotta in cui è previsto un ritardo, seguito dalla durata del ritardo, espressa in ore e minuti nel formato a 4 cifre (hhmm).

Esempio:

DLE/MDG0030

OPR/

Designatore ICAO o nome dell’operatore dell’aeromobile, se diverso dall’identificazione dell’aeromobile di cui alla voce 7.

ORGN/

Indirizzo AFTN a 8 lettere dell’originatore o altri dati di contatto appropriati, nei casi in cui l’originatore del piano di volo potrebbe non essere prontamente identificato, come prescritto dall’autorità competente.

PER/

Dati sulle prestazioni dell’aeromobile, indicati con un’unica lettera come specificato nel documento “Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations”(PANS-OPS, Doc 8168), volume I “Flight Procedures”, se così prescritto dall’autorità competente.

ALTN/

Nome dell’aeroporto o degli aeroporti alternati di destinazione, se alla voce 16 è stato inserito ZZZZ. Per gli aeroporti non elencati nella pertinente pubblicazione di informazioni aeronautiche, indicare l’ubicazione in LAT/LONG o mediante il rilevamento e la distanza dal punto significativo più vicino, come specificato nella descrizione dell’indicatore DEP/.

RALT/

Indicatore o indicatori ICAO a 4 lettere dell’aeroporto o degli aeroporti alternati in rotta, come specificato nel documento 7910 “Location Indicators”, oppure, se tale indicatore non è stato assegnato, nome o nomi dell’aeroporto o degli aeroporti alternati in rotta. Per gli aeroporti non elencati nella pertinente pubblicazione di informazioni aeronautiche, indicare l’ubicazione in LAT/LONG o mediante il rilevamento e la distanza dal punto significativo più vicino, come specificato nella descrizione dell’indicatore DEP/.

TALT/

Indicatore o indicatori ICAO a 4 lettere dell’aeroporto alternato al decollo, come specificato nel documento 7910 “Location Indicators”, oppure, se tale indicatore non è stato assegnato, nome dell’aeroporto alternato al decollo. Per gli aeroporti non elencati nella pertinente pubblicazione di informazioni aeronautiche, indicare l’ubicazione in LAT/LONG o mediante il rilevamento e la distanza dal punto significativo più vicino, come specificato nella descrizione dell’indicatore DEP/.

RIF/

Dettagli della rotta verso l’aeroporto di destinazione riveduto, seguiti dall’indicatore di località ICAO a 4 lettere dell’aeroporto. La rotta riveduta è soggetta a riautorizzazione in volo.

Esempi:

RIF/DTA HEC KLAX

 

RIF/ESP G94 CLA YPPH

RVR/

Requisito minimo di portata visuale di pista per il volo, espresso in 3 cifre.

RFP/

Indicazione del numero dei piani di volo sostitutivi presentati, espressa con la lettera Q seguita da 1 cifra indicante l’iterazione della sostituzione.

Esempi:

RFP/Q2.

RMK/

Eventuali altre osservazioni in linguaggio chiaro, se richieste dall’autorità competente o ritenute necessarie.

Autonomia oraria (Endurance)

Dopo E/

INSERIRE un gruppo di 4 cifre che indichi l’autonomia in ore e minuti.

Persone a bordo (Persons on board)

Dopo P/

INSERIRE il numero totale di persone (passeggeri ed equipaggio) a bordo, se richiesto dall’autorità competente. INSERIRE TBN (to be notified, da notificare) se il numero totale di persone non è noto al momento della trasmissione.

Equipaggiamento di emergenza e di sopravvivenza

R/

(RADIO) BARRARE U se l’UHF sulla frequenza 243,0 MHz non è disponibile.

BARRARE V se la VHF sulla frequenza 121,5 MHz non è disponibile.

BARRARE E se non è disponibile un trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT).

S/(EQUIPAGGIAMENTO DI SOPRAVVIVENZA, SURVIVAL EQUIPMENT)

BARRARE tutti gli indicatori se a bordo non è presente alcun equipaggiamento di sopravvivenza.

BARRARE P se a bordo non è presente l’equipaggiamento di sopravvivenza polare.

BARRARE D se a bordo non è presente l’equipaggiamento di sopravvivenza nel deserto.

BARRARE M se a bordo non è presente l’equipaggiamento di sopravvivenza marittimo.

BARRARE J se a bordo non è presente l’equipaggiamento di sopravvivenza nella giungla.

J/(GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO, JACKETS)

BARRARE tutti gli indicatori se a bordo non sono presenti giubbotti di salvataggio.

BARRARE L se i giubbotti di salvataggio non sono dotati di luci.

BARRARE F se i giubbotti di salvataggio non sono dotati di fluoresceina.

BARRARE U o V o entrambe come per l’indicatore R/per indicare le capacità radio dei giubbotti di salvataggio, se presenti.

D/(CANOTTI, DINGHIES)

(NUMERO, NUMBER)

BARRARE D e C se a bordo non sono presenti canotti; o

INSERIRE il numero dei canotti presenti a bordo; e

(CAPACITÀ, CAPACITY) — INSERIRE la capacità totale, espressa in persone, di tutti i canotti presenti a bordo; e

(COPERTURA, COVER) — BARRARE C se i canotti non sono coperti; e

(COLORE, COLOUR) — INSERIRE il colore dei canotti, se presenti a bordo.

A/(COLORE E MARCATURE DELL’AEROMOBILE, AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS)

INSERIRE il colore dell’aeromobile e le marcature significative.

N/(OSSERVAZIONI, REMARKS)

BARRARE N in assenza di osservazioni o INDICARE qualsiasi altro equipaggiamento di sopravvivenza presente a bordo e qualsiasi altra osservazione relativa all’equipaggiamento di sopravvivenza.

C/(PILOTA, PILOT)

INSERIRE il nome del pilota responsabile.

2.3.   Trasmesso da (Filed by)

INSERIRE

il nome dell’ente, dell’azienda o della persona che trasmette il piano di volo.

.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione, del 12 settembre 2023, recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012 (GU L 228 del ….9.2023, pag. 39).»;»


15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/94


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1773 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2023

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/956 stabilisce obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (carbon border adjustment mechanism CBAM) durante il periodo transitorio dal 1o ottobre 2023 al 31 dicembre 2025.

(2)

Durante il periodo transitorio gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti devono comunicare la quantità delle merci importate, le emissioni dirette e indirette incorporate in tali merci e il prezzo del carbonio dovuto per tali emissioni, compresi i prezzi del carbonio dovuti per le emissioni incorporate nei materiali precursori.

(3)

La prima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2024 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2023. L’ultima relazione dovrebbe essere presentata entro il 31 gennaio 2026 per le merci importate durante il quarto trimestre del 2025.

(4)

La Commissione deve adottare norme di esecuzione per tali obblighi di comunicazione.

(5)

Gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere limitati a quanto è necessario per ridurre al minimo l’onere che grava sugli importatori nel periodo transitorio e facilitare il corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione CBAM dopo il periodo transitorio.

(6)

Conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) 2023/956, le norme dettagliate per calcolare le emissioni incorporate nelle merci importate dovrebbero basarsi sulla metodologia applicabile nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione per gli impianti situati nell’UE, come specifica in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (2). I principi utilizzati per determinare le emissioni incorporate nelle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero mirare a individuare i processi di produzione per categoria di merci e a monitorare le emissioni dirette e indirette di tali processi. La comunicazione durante il periodo transitorio dovrebbe tener conto anche delle procedure e delle norme vigenti nella legislazione dell’Unione. Per quanto riguarda la produzione dell’idrogeno e dei suoi derivati, la comunicazione dovrebbe tener conto della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

I limiti di sistema dei processi di produzione, compresi i dati sulle emissioni a livello dell’impianto, le emissioni attribuite dei processi di produzione e le emissioni incorporate delle merci dovrebbero essere utilizzati per determinare i dati da fornire allo scopo di adempiere gli obblighi di comunicazione. Per tali obblighi gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti dovrebbero garantire che i gestori degli impianti mettano a disposizione le informazioni necessarie. È opportuno che gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti ricevano tempestivamente tali informazioni per adempiere i propri obblighi di comunicazione. Tali informazioni dovrebbero comprendere i fattori di emissione standard da utilizzare per il calcolo delle emissioni dirette incorporate, in particolare i fattori di emissione per i combustibili, i fattori di emissione di processo e i fattori di efficienza di riferimento per la produzione di energia elettrica e di calore.

(8)

Poiché il periodo di riferimento inizia il 1o ottobre 2023, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti dispongono di un periodo limitato per adempiere gli obblighi di comunicazione. È possibile realizzare sinergie con i sistemi di monitoraggio e comunicazione già usati dai gestori di paesi terzi. È pertanto opportuno concedere una deroga temporanea ai metodi di calcolo per la comunicazione delle emissioni incorporate, valida per un periodo limitato fino alla fine del 2024. Si dovrebbe ricorrere a tale flessibilità quando il gestore di un paese terzo è soggetto a un sistema obbligatorio di monitoraggio e comunicazione associato a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio, oppure ad altri sistemi obbligatori di monitoraggio e comunicazione, o ancora se il gestore sta monitorando le emissioni dell’impianto, anche per un progetto di riduzione delle emissioni.

(9)

Per un periodo limitato, fino al 31 luglio 2024, i dichiaranti che non siano in grado di ottenere tutte le informazioni da gestori di paesi terzi per determinare le emissioni incorporate effettive delle merci importate conformemente alla metodologia di cui all’allegato III del presente regolamento, dovrebbero poter utilizzare un metodo alternativo per determinare le emissioni dirette incorporate e farvi riferimento.

(10)

Gli obblighi di comunicazione dovrebbero inoltre concedere una certa flessibilità per determinare le fasi di produzione negli impianti che non rappresentano una parte significativa delle emissioni dirette incorporate delle merci importate. Ciò si applicherebbe ad esempio alle fasi finali della produzione di prodotti a valle nel settore dell’alluminio o dell’acciaio. In tal caso sarebbe opportuna una deroga agli obblighi di comunicazione previsti, e si potrebbero comunicare i valori stimati per le fasi di produzione negli impianti il cui contributo alle emissioni dirette non superi il 20 % delle emissioni incorporate totali delle merci importate. Questa soglia dovrebbe offrire una flessibilità sufficiente ai piccoli gestori dei paesi terzi.

(11)

Uno degli obiettivi del periodo transitorio consiste nel raccogliere dati per specificare ulteriormente, nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2023/956, la metodologia per calcolare le emissioni indirette incorporate dopo tale periodo. In tale contesto la comunicazione delle emissioni indirette durante il periodo transitorio dovrebbe essere aperta e concepita per consentire di selezionare il valore più appropriato tra quelli elencati nell’allegato IV, sezione 4.3, del regolamento (UE) 2023/956. La comunicazione delle emissioni indirette non dovrebbe però comprendere comunicazioni basate sul fattore medio di emissione della rete dell’Unione, poiché tale valore è già noto alla Commissione.

(12)

I dati raccolti durante il periodo transitorio dovrebbero servire da base per le relazioni che la Commissione deve trasmettere ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/956. I dati raccolti durante il periodo transitorio dovrebbero inoltre contribuire a definire una metodologia unica di monitoraggio, comunicazione e verifica dopo il periodo transitorio. La valutazione dei dati raccolti dovrebbe essere utilizzata soprattutto nei lavori della Commissione per adeguare la metodologia applicabile dopo il periodo transitorio.

(13)

Il minimo e massimo edittale delle sanzioni imposte a un dichiarante che non abbia assolto gli obblighi di comunicazione dovrebbero basarsi sui valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, per le emissioni incorporate che non sono state comunicate. Il massimo edittale dovrebbe essere coerente con la sanzione di cui all’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tenendo anche conto del fatto che nel periodo transitorio l’obbligo è limitato alla comunicazione dei dati. I criteri che le autorità competenti devono impiegare per determinare l’importo effettivo della sanzione dovrebbero basarsi sulla gravità e la durata della mancata comunicazione. La Commissione dovrebbe monitorare le relazioni CBAM per fornire una valutazione indicativa delle informazioni necessarie alle autorità competenti e per garantire la coerenza delle sanzioni da comminare.

(14)

Per assicurare l’efficace adempimento degli obblighi di comunicazione la Commissione dovrebbe istituire una banca dati elettronica, il registro transitorio CBAM, allo scopo di raccogliere le informazioni comunicate durante il periodo transitorio. Il registro transitorio CBAM dovrebbe fungere da base per l’istituzione del registro CBAM a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2023/956.

15)

Il registro transitorio CBAM dovrebbe diventare il sistema da utilizzare per l’archiviazione e la gestione delle relazioni CBAM dei dichiaranti, anche per i controlli, le valutazioni indicative e le procedure di riesame. Per garantire una valutazione accurata degli obblighi di comunicazione, è opportuno rendere il registro transitorio CBAM interoperabile con i sistemi doganali esistenti.

(16)

Per rendere possibile un sistema di comunicazione efficace e uniforme, si dovrebbero stabilire disposizioni tecniche per il funzionamento del registro transitorio CBAM: ad esempio disposizioni in materia di sviluppo, prove e utilizzazione, e per la manutenzione e le potenziali modifiche dei sistemi elettronici, la protezione dei dati, l’aggiornamento dei dati, la limitazione del trattamento dei dati, la proprietà e la sicurezza dei sistemi. Tali disposizioni dovrebbero essere compatibili con il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione per impostazione predefinita a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché con la sicurezza del trattamento di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e all’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

(17)

Per garantire la continuità della comunicazione dei dati in ogni momento, è importante prevedere soluzioni alternative da attuare in caso di guasto temporaneo dei sistemi elettronici per la comunicazione dei dati. A tale scopo la Commissione dovrebbe lavorare a un piano di continuità operativa CBAM.

(18)

Per consentire l’accesso al registro transitorio CBAM è opportuno usare il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (Uniform User Management and Digital Signature, UUM&DS), di cui all’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione (7), per gestire il processo di autenticazione e verifica dell’accesso dei dichiaranti.

(19)

Allo scopo di identificare i dichiaranti e compilare un elenco dei dichiaranti con i rispettivi numeri di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), il registro transitorio CBAM dovrebbe essere interoperabile con il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici di cui all’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070.

(20)

A fini di controllo e comunicazione i sistemi nazionali dovrebbero fornire le informazioni richieste sulle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, come stabilisce la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (8).

(21)

Per fornire informazioni sulle merci importate elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 è opportuno utilizzare l’identificazione delle merci importate mediante la loro classificazione nella nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (9) e le disposizioni in materia di archiviazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070.

(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. I dati personali degli operatori economici e di altre persone trattati dai sistemi elettronici dovrebbero limitarsi agli insiemi di dati di cui all’allegato I del presente regolamento. Ove, ai fini del presente regolamento di esecuzione, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle autorità degli Stati membri dovrebbe essere soggetto al regolamento (UE) 2016/679 e alle prescrizioni nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe essere soggetto al regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali dovrebbero essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. A tale riguardo il periodo di conservazione dei dati per il registro transitorio CBAM è limitato a cinque anni dal ricevimento della relazione CBAM.

(23)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 28 luglio 2023.

(24)

Poiché il primo periodo di riferimento ha inizio il 1o ottobre 2023, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato CBAM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 per le merci elencate all’allegato I di detto regolamento, importate nel territorio doganale dell’Unione durante il periodo transitorio dal 1o ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 («periodo transitorio»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«dichiarante»: una delle persone seguenti:

a)

l’importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto;

b)

la persona autorizzata a presentare una dichiarazione in dogana di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che dichiara l’importazione di merci;

c)

il rappresentante doganale indiretto, se la dichiarazione in dogana è presentata dal rappresentante doganale indiretto nominato a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora l’importatore sia stabilito al di fuori dell’Unione oppure qualora il rappresentante doganale indiretto abbia accettato gli obblighi di comunicazione a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/956.

2)

«riduzione»: qualsiasi importo che riduca l’importo dovuto o pagato da una persona tenuta al pagamento del prezzo del carbonio, prima o dopo il pagamento, in forma monetaria o in qualsiasi altra forma.

CAPO II

DIRITTI E OBBLIGHI DEI DICHIARANTI IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE

Articolo 3

Obblighi di comunicazione dei dichiaranti

1.   Ciascun dichiarante provvede affinché, sulla base dei dati, il gestore possa comunicare, come stabilisce l’allegato III del presente regolamento, le informazioni seguenti concernenti le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, importate durante il trimestre cui si riferisce la relazione CBAM:

a)

il quantitativo delle merci importate, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;

b)

il tipo di merci identificato dal rispettivo codice NC.

2.   Ciascun dichiarante fornisce, nelle relazioni CBAM, le informazioni seguenti sulle emissioni incorporate delle merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, secondo l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento:

a)

il paese di origine delle merci importate;

b)

l’impianto in cui sono state prodotte le merci, identificato dai dati seguenti:

1)

il codice ONU per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) del sito applicabile;

2)

il nome della società dell’impianto, l’indirizzo dell’impianto e la trascrizione in inglese;

3)

le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell’impianto;

c)

i percorsi produttivi usati, definiti nell’allegato II, sezione 3, del presente regolamento, che rispecchiano la tecnologia impiegata per la produzione delle merci, e le informazioni sui parametri specifici che qualificano il percorso produttivo scelto secondo la definizione di cui all’allegato IV, sezione 2, per determinare le emissioni dirette incorporate;

d)

le specifiche emissioni dirette incorporate delle merci, che sono determinate convertendo le emissioni dirette attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche delle merci espresse in CO2e per tonnellata, conformemente all’allegato III, sezioni F e G, del presente regolamento;

e)

gli obblighi di comunicazione che incidono sulle emissioni incorporate delle merci, di cui all’allegato IV, sezione 2, del presente regolamento;

f)

per l’energia elettrica come merce importata, il dichiarante comunica le informazioni seguenti:

1)

il fattore di emissione utilizzato per l’energia elettrica, espresso in tonnellate di CO2e per MWh (megawatt ora) determinato in conformità dell’allegato III, sezione D, del presente regolamento;

2)

la fonte dei dati o il metodo usato per determinare il fattore di emissione dell’energia elettrica, determinato in conformità dell’allegato III, sezione D, del presente regolamento;

g)

per le merci in acciaio il numero di identificazione (se noto) della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima.

3.   Per specifiche emissioni indirette incorporate ciascun dichiarante comunica nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti, elencate nell’allegato I del presente regolamento:

a)

il consumo di energia elettrica, espresso in megawatt ora, del processo di produzione per tonnellata di merci prodotta;

b)

se la comunicazione riguarda le emissioni effettive oppure i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, conformemente all’allegato III, sezione D, del presente regolamento;

c)

il fattore di emissione corrispondente dell’energia elettrica consumata;

d)

il quantitativo delle specifiche emissioni indirette incorporate, che è determinato convertendo le emissioni indirette incorporate attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche indirette delle merci, espresse in CO2e per tonnellata, conformemente all’allegato III, sezioni F e G, del presente regolamento.

4.   Se le norme per la determinazione dei dati sono diverse da quelle indicate all’allegato III del presente regolamento, il dichiarante fornisce informazioni supplementari e una descrizione della base metodologica delle norme impiegate per determinare le emissioni incorporate. Le norme descritte garantiscono una copertura e un’accuratezza analoghe dei dati sulle emissioni, compresi i limiti di sistema, i processi di produzione monitorati, i fattori di emissione e altri metodi impiegati per il calcolo e la comunicazione.

5.   Ai fini della comunicazione il dichiarante può chiedere che il gestore usi un modello elettronico offerto dalla Commissione e fornisca il contenuto della comunicazione di cui all’allegato IV, sezioni 1 e 2.

Articolo 4

Calcolo delle emissioni incorporate

1.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, le specifiche emissioni incorporate delle merci prodotte in un impianto sono determinate usando uno dei metodi seguenti, basati sulla scelta della metodologia di monitoraggio determinata conformemente all’allegato III, punto B.2, del presente regolamento, che consistono nel:

a)

determinare le emissioni prodotte da flussi di fonti in base ai dati di attività, ottenuti tramite sistemi di misura e fattori di calcolo ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard;

b)

determinare le emissioni prodotte dalle fonti di emissione tramite misura in continuo della concentrazione dei gas a effetto serra interessati contenuti nei gas effluenti e nel flusso di gas effluenti.

2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2024 le specifiche emissioni incorporate delle merci prodotte in un impianto possono essere determinare usando uno dei metodi di monitoraggio e comunicazione seguenti, se questi garantiscono una copertura e un’accuratezza dei dati sulle emissioni analoghe a quelle dei metodi elencati in tale paragrafo:

a)

un sistema di fissazione del prezzo del carbonio vigente nel luogo in cui è sito l’impianto, oppure

b)

un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni vigente nel luogo in cui è sito l’impianto, oppure

c)

un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto che possa comprendere la verifica da parte di un verificatore accreditato.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, fino al 31 luglio 2024 per ciascuna importazione di merci per cui il dichiarante non disponga di tutte le informazioni elencate all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, il dichiarante può usare altri metodi per determinare le emissioni, compresi i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio oppure eventuali altri valori predefiniti specificati all’allegato III. In questi casi il dichiarante indica nelle relazioni CBAM la metodologia seguita per stabilire tali valori, includendo un riferimento.

Articolo 5

Uso di valori stimati

In deroga all’articolo 4, fino al 20 % delle emissioni incorporate totali di merci complesse può basarsi su stime rese disponibili dai gestori degli impianti.

Articolo 6

Raccolta e comunicazione dei dati concernenti il perfezionamento attivo

1.   Per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica come merci identiche o come prodotti trasformati, il dichiarante fornisce nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti per il trimestre successivo al trimestre in cui è avvenuto l’appuramento del regime doganale a norma dell’articolo 257 del regolamento (UE) n. 952/2013:

a)

i quantitativi delle merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 che sono stati immessi in libera pratica dopo un perfezionamento attivo durante tale periodo;

b)

le emissioni incorporate corrispondenti ai quantitativi di merci di cui alla lettera a) che sono stati immessi in libera pratica dopo il perfezionamento attivo durante tale periodo;

c)

il paese di origine delle merci di cui alla lettera a), se noto;

d)

gli impianti in cui sono state prodotte le merci di cui alla lettera a), se noti;

e)

i quantitativi delle merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati che sono stati immessi in libera pratica durante tale periodo;

f)

le emissioni incorporate corrispondenti alle merci utilizzate per produrre i quantitativi dei prodotti trasformati di cui alla lettera e);

g)

in caso di esonero dall’obbligo di presentare il conto di appuramento concesso dall’ufficio doganale a norma dell’articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (11), il dichiarante presenta l’esonero.

2.   La comunicazione e il calcolo delle emissioni incorporate, di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), si effettuano in conformità degli articoli 3, 4 e 5.

3.   In deroga al paragrafo 2, qualora le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo siano immessi in libera pratica a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le emissioni incorporate di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), sono calcolate sulla base della media ponderata delle emissioni incorporate della totalità delle merci della stessa categoria di merci CBAM, secondo la definizione dell’allegato II del presente regolamento, vincolate al regime di perfezionamento attivo dal 1o ottobre 2023.

Le emissioni incorporate di cui al primo comma si calcolano nel modo seguente:

a)

le emissioni incorporate di cui al paragrafo 2, lettera b), sono le emissioni incorporate totali delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che sono importate, e

b)

le emissioni incorporate di cui al paragrafo 2, lettera f), sono le emissioni incorporate totali delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che sono state utilizzate in una o più operazioni di trasformazione moltiplicate per le percentuali quantitative dei prodotti trasformati, ottenuti da tali merci, che sono stati importati.

Articolo 7

Comunicazione delle informazioni concernenti il prezzo del carbonio dovuto

1.   Se del caso il dichiarante indica nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti concernenti il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate:

a)

il tipo di prodotto indicato dal codice NC;

b)

il tipo di prezzo del carbonio;

c)

il paese in cui il prezzo del carbonio è dovuto;

d)

la forma della riduzione o qualsiasi altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio;

e)

l’importo del prezzo del carbonio dovuto, una descrizione dello strumento di fissazione del prezzo del carbonio e gli eventuali meccanismi di compensazione;

f)

l’indicazione della disposizione dell’atto giuridico che prevede il prezzo del carbonio, la riduzione o altre forme di compensazione, compresa una copia dell’atto giuridico;

g)

il quantitativo delle emissioni dirette o indirette incorporate che sono interessate;

h)

il quantitativo delle emissioni incorporate interessate da eventuali riduzioni o altre forme di compensazione, tra cui l’assegnazione gratuita, se del caso.

2.   Gli importi monetari di cui al paragrafo 1, lettera e), saranno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio medio dell’anno precedente a quello in cui si deve presentare la relazione. I tassi di cambio medi annui si basano sulle quotazioni pubblicate dalla Banca centrale europea. Per le valute la cui quotazione non è pubblicata dalla Banca centrale europea, i tassi di cambio medi annui si basano sulle informazioni pubblicamente disponibili relative ai tassi di cambio effettivi. I tassi di cambio medi annui sono indicati dalla Commissione nel registro transitorio CBAM.

Articolo 8

Presentazione delle relazioni CBAM

1.   Per ciascun trimestre dal 1o ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 il dichiarante presenta le relazioni CBAM al registro transitorio CBAM entro e non oltre un mese dalla fine di quel trimestre.

2.   Nel registro transitorio CBAM il dichiarante fornisce le informazioni e indica se:

a)

la relazione CBAM è presentata da un importatore a proprio nome e per proprio conto;

b)

la relazione CBAM è presentata da un rappresentante doganale indiretto per conto di un importatore.

3.   Qualora non accetti di adempiere gli obblighi di comunicazione dell’importatore ai sensi del presente regolamento, il rappresentante doganale indiretto notifica all’importatore l’obbligo di rispettare il presente regolamento. La notifica comprende le informazioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/956.

4.   Le relazioni CBAM comprendono le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento.

5.   Alla relazione CBAM, una volta presentata nel registro transitorio CBAM, è attribuito un codice identificativo unico della relazione.

Articolo 9

Modifica e correzione delle relazioni CBAM

1.   Un dichiarante può modificare la relazione CBAM già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.

2.   In deroga al paragrafo 1, un dichiarante può modificare le relazioni CBAM per i primi due periodi di riferimento fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM.

3.   In caso di motivata richiesta del dichiarante, l’autorità competente valuta tale richiesta e, se del caso, lo autorizza a ripresentare la relazione CBAM o a correggerla dopo il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 ed entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento. La ripresentazione della relazione CBAM corretta o, se del caso, la sua correzione è effettuata non oltre un mese dall’approvazione dell’autorità competente.

4.   Le autorità competenti motivano il rifiuto della richiesta presentata ai sensi del paragrafo 3 e informano il richiedente del diritto di presentare ricorso.

5.   Non è possibile modificare la relazione CBAM nel corso di una controversia. La relazione può essere sostituita per tener conto dell’esito di tale controversia.

CAPO III

GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI CBAM

Articolo 10

Registro transitorio CBAM

1.   Il registro transitorio CBAM è una banca dati elettronica standardizzata e sicura, contenente dati comuni per le comunicazioni durante il periodo transitorio, che assicura l’accesso, la gestione dei casi e la riservatezza.

2.   Il registro transitorio CBAM consente la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione, le autorità competenti, le autorità doganali e i dichiaranti conformemente al capo V.

Articolo 11

Controlli delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte della Commissione

1.   La Commissione può controllare le relazioni CBAM per valutare l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei dichiaranti nel periodo transitorio e fino a tre mesi dopo il termine entro il quale si sarebbe dovuta presentare l’ultima relazione CBAM.

2.   La Commissione utilizza il registro transitorio CBAM e le informazioni ivi contenute per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.

Articolo 12

Valutazione indicativa da parte della Commissione

1.   A titolo indicativo la Commissione comunica agli Stati membri un elenco di dichiaranti stabiliti nello Stato membro, che la Commissione ha motivo di ritenere che non abbiano assolto l’obbligo di presentare la relazione CBAM.

2.   Qualora ritenga che la relazione CBAM non contenga tutte le informazioni richieste negli articoli da 3 a 7 oppure che sia incompleta o inesatta ai sensi dell’articolo 13, la Commissione comunica la valutazione indicativa concernente tale relazione CBAM all’autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stabilito.

Articolo 13

Relazioni CBAM incomplete o inesatte

1.   La relazione CBAM è considerata incompleta qualora il dichiarante non abbia comunicato tutte le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   La relazione CBAM è considerata inesatta in uno qualsiasi dei casi seguenti:

a)

i dati o le informazioni della relazione presentata non sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 7 e all’allegato III del presente regolamento;

b)

il dichiarante ha presentato informazioni e dati illecitamente manipolati;

c)

se il dichiarante non fornisce una motivazione adeguata per il ricorso a norme in materia di relazioni diverse da quelle elencate all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 14

Valutazione delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte delle autorità competenti

1.   L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante avvia il riesame e valuta i dati, le informazioni, l’elenco dei dichiaranti comunicato dalla Commissione nonché la valutazione indicativa di cui all’articolo 12 entro tre mesi dalla comunicazione di tale elenco o della valutazione indicativa.

2.   Le autorità competenti utilizzano il registro transitorio CBAM e le informazioni ivi contenute per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.

3.   Durante il periodo transitorio o successivamente le autorità competenti possono avviare la procedura di correzione in uno qualsiasi dei casi seguenti:

a)

relazioni CBAM incomplete o inesatte;

b)

mancata presentazione della relazione CBAM.

4.   Qualora l’autorità competente avvii la procedura di correzione, il dichiarante è informato del riesame cui è sottoposta la relazione e della necessità di fornire informazioni supplementari. La richiesta di informazioni supplementari da parte dell’autorità competente comprende le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7. Il dichiarante presenta le informazioni supplementari tramite il registro transitorio CBAM.

5.   L’autorità competente, o qualsiasi altra autorità nominata dall’autorità competente, concede l’autorizzazione ad accedere al registro transitorio CBAM e a gestire la registrazione a livello nazionale, tenendo conto del numero EORI conformemente alle disposizioni tecniche di cui all’articolo 20.

Articolo 15

Riservatezza

1.   Tutte le decisioni delle autorità competenti e le informazioni ottenute dall’autorità competente nello svolgimento delle proprie funzioni connesse alla presentazione di relazioni ai sensi del presente regolamento, che siano riservate o fornite in via riservata, sono coperte dal segreto d’ufficio. Tali informazioni non sono divulgate dall’autorità competente senza l’espressa autorizzazione della persona o dell’autorità che le ha fornite.

In deroga al primo comma tali informazioni possono essere divulgate senza autorizzazione qualora il presente regolamento lo preveda e l’autorità competente sia obbligata o autorizzata a divulgarle in forza del diritto dell’Unione o nazionale.

2.   Le autorità competenti possono comunicare le informazioni riservate di cui al paragrafo 1 alle autorità doganali dell’Unione.

3.   Qualsiasi divulgazione o comunicazione di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.

CAPO IV

ESECUZIONE

Articolo 16

Sanzioni

1.   Gli Stati membri comminano sanzioni nei casi seguenti:

a)

qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere l’obbligo di presentare la relazione CBAM, oppure

b)

qualora la relazione CBAM sia inesatta o incompleta ai sensi dell’articolo 13 e il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM ove l’autorità competente abbia avviato la procedura di correzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4.

2.   L’importo della sanzione è compreso tra 10 EUR e 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate. La sanzione aumenta conformemente all’indice europeo dei prezzi al consumo.

3.   Nel determinare l’importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, le autorità competenti considerano i fattori seguenti:

a)

l’entità delle informazioni non comunicate;

b)

i quantitativi non comunicati delle merci importate e le emissioni non comunicate relative a tali merci;

c)

la tempestività con cui il dichiarante soddisfa le richieste di fornire informazioni o corregge la relazione CBAM;

d)

il comportamento doloso o negligente del dichiarante;

e)

il comportamento passato del dichiarante per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di comunicazione;

f)

il livello di cooperazione del dichiarante nel porre fine alla violazione;

g)

l’eventualità che il dichiarante abbia volontariamente adottato misure per evitare violazioni analoghe in futuro.

4.   Si applicano sanzioni maggiori qualora siano state presentate consecutivamente più di due relazioni incomplete o inesatte ai sensi dell’articolo 13 oppure se le relazioni non sono state presentate per più di sei mesi.

CAPO V

ELEMENTI TECNICI CONCERNENTI IL REGISTRO TRANSITORIO CBAM

SEZIONE 1

Introduzione

Articolo 17

Ambito di applicazione del sistema centrale

1.   Il registro transitorio CBAM è interoperabile con:

a)

il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) ai fini della registrazione degli utenti e della gestione dell’accesso per la Commissione, gli Stati membri e i dichiaranti, di cui all’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070;

b)

il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) a fini di convalida e recupero delle informazioni sull’identità degli operatori economici di cui all’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070, per i dati indicati all’allegato V del presente regolamento;

c)

il sistema Surveillance ai fini del recupero delle informazioni sulle dichiarazioni doganali di importazione per le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 per i controlli sulle relazioni CBAM e sulla conformità, sviluppato attraverso Surveillance 3 (SURV 3) nell’ambito del CDU, di cui all’articolo 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070;

d)

il sistema TARIC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

2.   Il registro transitorio CBAM è interoperabile con i sistemi decentrati sviluppati o aggiornati tramite la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, ai fini del recupero delle informazioni sulle dichiarazioni doganali di importazione per le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 come si specifica agli allegati VI e VII del presente regolamento, nonché per controllare le relazioni CBAM e assicurare la conformità dei dichiaranti quando tali informazioni non sono disponibili nel sistema SURV3.

Articolo 18

Punti di contatto per i sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici di cui all’articolo 17 del presente regolamento allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici.

La Commissione e gli Stati membri si comunicano i dati di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche di tali dati.

SEZIONE 2

Registro transitorio CBAM

Articolo 19

Struttura del registro transitorio CBAM

Il registro transitorio CBAM consiste nei componenti comuni seguenti («componenti comuni»):

a)

il portale CBAM destinato agli operatori commerciali (CBAM TP);

b)

il portale CBAM destinato alle autorità competenti (CBAM CAP) con due spazi separati:

1)

uno per le autorità nazionali competenti (CBAM CAP/N) e

2)

un altro per la Commissione (CBAM CAP/C);

c)

la gestione dell’accesso degli utenti CBAM;

d)

i servizi back end del registro CBAM (CBAM BE);

e)

la pagina pubblica CBAM sul sito web Europa.

Articolo 20

Termini di collaborazione nel registro transitorio CBAM

1.   La Commissione sottopone all’accettazione delle autorità competenti i termini di collaborazione, l’accordo sul livello dei servizi e il piano per la sicurezza. La Commissione gestisce il registro transitorio CBAM conformemente ai termini concordati.

2.   Il registro transitorio CBAM è utilizzato per le relazioni CBAM e le registrazioni delle dichiarazioni di importazione cui tali relazioni si riferiscono.

Articolo 21

Gestione dell’accesso degli utenti CBAM

1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso dei dichiaranti per le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, a fini di accesso ai componenti del registro CBAM, si effettuano utilizzando il sistema UUM&DS di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

2.   La Commissione fornisce i servizi di autenticazione che consentono agli utenti del registro transitorio CBAM di accedere in sicurezza a tale registro.

3.   La Commissione utilizza l’UUM&DS per autorizzare il proprio personale ad accedere al registro transitorio CBAM e per fornire alle autorità competenti le deleghe necessarie per rilasciare le proprie autorizzazioni.

4.   Le autorità competenti utilizzano l’UUM&DS per autorizzare il proprio personale e i dichiaranti stabiliti nei rispettivi Stati membri ad accedere al registro transitorio CBAM.

5.   Un’autorità competente può scegliere di utilizzare un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito nel proprio Stato membro ai sensi dell’articolo 26 del presente regolamento (sistema eIDAS doganale nazionale) allo scopo di fornire le credenziali necessarie per accedere al registro transitorio CBAM.

Articolo 22

Portale CBAM destinato agli operatori commerciali

1.   Il portale CBAM destinato agli operatori commerciali costituisce un punto di accesso unico al registro transitorio CBAM per i dichiaranti. Il portale è accessibile da Internet.

2.   Il portale CBAM destinato agli operatori commerciali è interoperabile con i servizi back end del registro CBAM.

3.   Il portale CBAM destinato agli operatori commerciali è utilizzato dal dichiarante per:

a)

presentare le relazioni CBAM tramite un’interfaccia web o un’interfaccia da sistema a sistema, e

b)

ricevere le notifiche relative ai propri obblighi di conformità al CBAM.

4.   Il portale CBAM destinato agli operatori commerciali offre ai dichiaranti strutture in cui archiviare le informazioni sugli impianti dei paesi terzi e le emissioni incorporate per riutilizzarle successivamente.

5.   L’accesso al portale CBAM destinato agli operatori commerciali è gestito esclusivamente dal sistema di gestione dell’accesso CBAM di cui all’articolo 26.

Articolo 23

Portale CBAM destinato alle autorità competenti (CBAM CAP) per le autorità nazionali competenti CBAM (CBAM CAP/N)

1.   Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per le autorità nazionali competenti costituisce il punto di accesso unico al registro transitorio CBAM per le autorità competenti. Il portale è accessibile da Internet.

2.   Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per le autorità nazionali competenti è interoperabile con i servizi back end del registro CBAM tramite la rete interna della Commissione.

3.   Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per le autorità nazionali competenti è utilizzato dalle autorità competenti per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.

4.   L’accesso al portale CBAM destinato alle autorità competenti per le autorità nazionali competenti è gestito esclusivamente dal sistema di gestione dell’accesso CBAM, di cui all’articolo 26.

Articolo 24

Portale CBAM destinato alle autorità competenti (CBAM CAP) per la Commissione (CBAM CAP/C)

1.   Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per la Commissione costituisce il punto di accesso unico al registro transitorio CBAM per la Commissione. Il portale è accessibile tramite la rete interna della Commissione e Internet.

2.   Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per la Commissione è interoperabile con i servizi back end del registro CBAM sulla rete interna della Commissione.

3.   Il portale CBAM destinato alle autorità competenti per la Commissione è utilizzato dalla Commissione per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.

4.   L’accesso al portale CBAM destinato alle autorità competenti per la Commissione è gestito esclusivamente dal sistema di gestione dell’accesso CBAM di cui all’articolo 26.

Articolo 25

I servizi back end del registro CBAM (CBAM BE)

1.   I servizi back end del registro CBAM trattano tutte le richieste presentate:

a)

dai dichiaranti tramite il portale CBAM destinato agli operatori commerciali;

b)

dalle autorità competenti tramite il portale CBAM destinato alle autorità competenti/N;

c)

dalla Commissione tramite il portale CBAM destinato alle autorità competenti/C.

2.   I servizi back end del registro CBAM archiviano a livello centrale e gestiscono tutte le informazioni inserite nel registro transitorio CBAM, garantendone la persistenza, l’integrità e la coerenza.

3.   I servizi back end del registro CBAM sono gestiti dalla Commissione.

4.   L’accesso ai servizi back end del registro CBAM è gestito esclusivamente dal sistema di gestione dell’accesso CBAM di cui all’articolo 26.

Articolo 26

Sistema di gestione dell’accesso

La Commissione istituisce il sistema di gestione dell’accesso per convalidare le richieste di accesso presentate dai dichiaranti e da altre persone nell’ambito del sistema UUM&DS di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), collegando i sistemi di gestione dell’identità degli Stati membri e il sistema di gestione dell’identità e dell’accesso dell’UE a norma dell’articolo 27.

Articolo 27

Sistema di gestione amministrativa

La Commissione istituisce il sistema di gestione amministrativa che consente di gestire l’autenticazione e l’autorizzazione, i dati di identificazione dei dichiaranti e di altre persone allo scopo di permettere l’accesso ai sistemi elettronici.

Articolo 28

Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso, o ne utilizzano uno esistente, per assicurare:

a)

una registrazione e archiviazione sicure dei dati di identificazione dei dichiaranti e di altre persone;

b)

uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati dei dichiaranti e di altre persone.

SEZIONE 3

Funzionamento dei sistemi elettronici e formazione al loro utilizzo

Articolo 29

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

1.   I componenti comuni del registro transitorio CBAM sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. L’autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante comunica le decisioni in materia di sanzioni, con il rispettivo esito di tale procedura, alla Commissione, tramite sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale, collegati all’esecuzione e alle sanzioni, oppure tramite altri mezzi.

2.   La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni delle interfacce con i componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale in stretta collaborazione con gli Stati membri.

3.   Se del caso le specifiche tecniche comuni sono definite dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, subordinatamente al riesame da parte di questi ultimi, nella prospettiva di impiegarle a tempo debito. Gli Stati membri e se del caso la Commissione partecipano allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi. La Commissione e gli Stati membri collaborano inoltre con i dichiaranti e altri portatori di interessi.

Articolo 30

Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici

1.   La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.

2.   La Commissione assicura il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.

3.   La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.

4.   La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.

5.   La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 31

Guasto temporaneo dei sistemi elettronici

1.   In caso di guasto temporaneo del registro transitorio CBAM, i dichiaranti e altre persone trasmettono le informazioni necessarie per adempiere le formalità con i mezzi stabiliti dalla Commissione, compresi mezzi diversi dai procedimenti informatici.

2.   La Commissione informa gli Stati membri e i dichiaranti qualora i sistemi elettronici non siano disponibili a causa di un guasto temporaneo.

3.   La Commissione prepara il piano di continuità operativa CBAM che gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare. In caso di guasto temporaneo del registro transitorio CBAM la Commissione valuta le condizioni per attivare il piano.

Articolo 32

Assistenza alla formazione con riguardo all’uso e al funzionamento dei componenti comuni

La Commissione assiste gli Stati membri riguardo all’uso e al funzionamento dei componenti comuni dei sistemi elettronici fornendo il materiale formativo appropriato.

SEZIONE 4

Protezione dei dati, gestione dei dati, proprietà e sicurezza dei sistemi elettronici

Articolo 33

Protezione dei dati personali

1.   I dati personali registrati nel registro transitorio CBAM e i componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale sono trattati ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2023/956, tenuto conto degli obiettivi specifici di tali banche dati stabiliti nel presente regolamento. I dati personali potrebbero essere trattati per le finalità seguenti:

a)

finalità di autenticazione e gestione dell’accesso;

b)

monitoraggio, controlli e revisione delle relazioni CBAM;

c)

comunicazioni e notifiche;

d)

conformità e procedimenti giudiziari;

e)

funzionamento dell’infrastruttura informatica, compresa l’interoperabilità con i sistemi decentrati a norma del presente regolamento;

f)

statistiche e riesame del funzionamento del regolamento (UE) 2023/956 e del presente regolamento.

2.   Le autorità di controllo nazionali degli Stati membri nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano, a norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nel registro transitorio CBAM e dei componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale.

3.   Le disposizioni contenute nel presente articolo non pregiudicano il diritto di rettifica dei dati personali in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 34

Limitazione dell’accesso ai dati e del trattamento dei dati

1.   Un dichiarante può accedere ai dati da esso registrati nel registro transitorio CBAM o trattarli in altro modo. Anche la Commissione e le autorità competenti possono accedervi o trattarli in altro modo.

2.   Qualora siano individuati incidenti e problemi nei processi operativi per la fornitura dei servizi dei sistemi in cui la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento, la Commissione può avere accesso ai dati in tali processi solo al fine di risolvere un incidente o un problema registrato. La Commissione garantisce la riservatezza di tali dati.

Articolo 35

Proprietà del sistema

La Commissione è proprietaria del sistema per il registro transitorio CBAM.

Articolo 36

Sicurezza del sistema

1.   La Commissione garantisce la sicurezza del registro transitorio CBAM.

2.   A tal fine la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

a)

impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati;

b)

impedire l’introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;

c)

individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).

3.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza del registro transitorio CBAM.

4.   La Commissione e gli Stati membri stabiliscono piani di sicurezza per il registro transitorio CBAM.

Articolo 37

Titolare del trattamento nell’ambito del registro transitorio CBAM

Nell’ambito del registro transitorio CBAM e in relazione al trattamento dei dati personali la Commissione e gli Stati membri agiscono in veste di contitolari del trattamento secondo la definizione di cui all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, e la definizione di cui all’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 38

Periodo di conservazione dei dati

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/956, in particolare dell’articolo 30, il periodo di conservazione dei dati nel registro transitorio CBAM è limitato a cinque anni dal ricevimento della relazione CBAM.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sia stato presentato un ricorso o sia stato avviato un procedimento giudiziario riguardante dati archiviati nel registro transitorio CBAM, tali dati sono conservati fino alla conclusione della procedura di ricorso o del procedimento giudiziario e sono utilizzati unicamente ai fini della suddetta procedura di ricorso o del suddetto procedimento giudiziario.

Articolo 39

Valutazione dei sistemi elettronici

La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l’integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito di tali componenti.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati di tali valutazioni.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (regolamento UE sulla protezione dei dati) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070 della Commissione, del 1o giugno 2023, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 2.6.2023, pag. 65).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (TARIC) (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Informazioni da presentare nelle relazioni CBAM

Al momento di presentare la relazione CBAM, il dichiarante si attiene alla struttura indicata nella tabella 1 e fornita nel registro transitorio CBAM, riportando le informazioni dettagliate elencate nella tabella 2.

Tabella 1

Struttura della relazione CBAM

Relazione CBAM

Data di pubblicazione della relazione

Codice identificativo del progetto di relazione

Codice identificativo della relazione

Periodo di riferimento

Anno

--Dichiarante

----Indirizzo

--Rappresentante  (*1)

----Indirizzo

--Importatore  (*1)

----Indirizzo

--Autorità competente

--Firme

----Conferma della relazione

----Tipo di metodologia di comunicazione applicabile

--Osservazioni

--Merci CBAM importate

Numero dell’articolo

----Rappresentante  (*1)

------Indirizzo

----Importatore  (*1)

------Indirizzo

----Codice del prodotto di base

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

Codice della nomenclatura combinata

----Informazioni specifiche sul prodotto di base

----Paese di origine

----Quantitativo importato per regime doganale

------Regime

--------Informazioni relative al perfezionamento attivo

------Zona di importazione

------Misura delle merci (per regime)

------Misura delle merci (perfezionamento attivo)

------Riferimenti speciali per le merci

----Misura delle merci (importate)

----Emissioni totali delle merci importate

----Documenti giustificativi (per le merci)

------Allegati

----Osservazioni

----Emissioni delle merci CBAM

Numero progressivo delle emissioni

Paese di produzione

------Nome della società dell’impianto

--------Indirizzo

--------Informazioni di contatto

------Impianto

--------Indirizzo

------Misura delle merci (prodotte)

------Emissioni dell’impianto

------Emissioni incorporate dirette

------Emissioni incorporate indirette

------Metodo di produzione e parametri di qualificazione

--------Parametri di qualificazione delle emissioni dirette

--------Parametri di qualificazione delle emissioni indirette

------Documenti giustificativi (per la definizione delle emissioni)

--------Allegati

------Prezzo dovuto del carbonio

--------Merci contemplate nel prezzo dovuto del carbonio

----------Misura delle merci (contemplate)

------Osservazioni


Tabella 2

Obblighi di informazione dettagliata nella relazione CBAM

Relazione CBAM

Data di pubblicazione della relazione

Codice identificativo del progetto di relazione

Codice identificativo della relazione

Periodo di riferimento

Anno

Merci totali importate

Emissioni totali

--Dichiarante

Numero di identificazione

Nome

Funzione

----Indirizzo

Stato membro di stabilimento

Suddivisione amministrativa

Città

Via

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Numero

Codice postale

Casella postale

--Rappresentante  (*2)

Numero di identificazione

Nome

----Indirizzo

Stato membro di stabilimento

Suddivisione amministrativa

Città

Via

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Numero

Codice postale

Casella postale

--Importatore  (*2)

Numero di identificazione

Nome

----Indirizzo

Stato membro o paese di stabilimento

Suddivisione amministrativa

Città

Via

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Numero

Codice postale

Casella postale

--Autorità competente

Numero di riferimento

--Firme

----Conferma della relazione

Conferma dati globali della relazione

Uso della conferma dati

Data della firma

Luogo della firma

Firma

Funzione del firmatario

----Tipo di metodologia di comunicazione applicabile

Altra metodologia di comunicazione applicabile

--Osservazioni

Informazioni supplementari

--Merci CBAM importate

Numero dell’articolo

----Rappresentante  (*2)

Numero di identificazione

Nome

------Indirizzo

Stato membro di stabilimento

Suddivisione amministrativa

Città

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Numero

Codice postale

Casella postale

----Importatore  (*2)

Numero di identificazione

Nome

------Indirizzo

Stato membro o paese di stabilimento

Suddivisione amministrativa

Città

Via

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Numero

Codice postale

Casella postale

----Codice del prodotto di base

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

Codice della nomenclatura combinata

----Informazioni specifiche sul prodotto di base

Designazione delle merci

----Paese di origine

Codice paese

-----Quantitativo importato per regime doganale

Numero progressivo

------Regime

Regime richiesto

Regime precedente

Informazioni relative al perfezionamento attivo

Stato membro dell’autorizzazione al perfezionamento attivo

Esonero dal perfezionamento attivo per conto di appuramento

Autorizzazione

Inizio della globalizzazione

Fine della globalizzazione

Termine ultimo per la presentazione del conto di appuramento

------Zona di importazione

Zona di importazione

------Misura delle merci (per regime)

Massa netta

Unità supplementari

Tipo di unità di misura

------Misura delle merci (perfezionamento attivo)

Massa netta

Unità supplementari

Tipo di unità di misura

------Riferimenti speciali per le merci

Informazioni supplementari

----Misura delle merci (importate)

Massa netta

Unità supplementari

Tipo di unità di misura

----Emissioni totali delle merci importate

Emissioni delle merci per unità di prodotto

Emissioni totali delle merci

Emissioni dirette delle merci

Emissioni indirette delle merci

Tipo di unità di misura per le emissioni

----Documenti giustificativi (per le merci)

Numero progressivo

Tipo

Paese di rilascio del documento

Numero di riferimento

Numero di riga dell’articolo nel documento

Nome dell’autorità di rilascio

Data di inizio del periodo di validità

Data di scadenza del periodo di validità

Descrizione

------Allegati

Nome file

Universal Resource Identifier (URI, identificatore di risorsa universale)

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME, estensioni multifunzione per la posta su Internet)

Oggetto binario incluso

----Osservazioni

Informazioni supplementari

----Emissioni delle merci CBAM

Numero progressivo delle emissioni

Paese di produzione

------Nome della società dell’impianto

Identificativo del gestore

Nome del gestore

--------Indirizzo

Codice paese

Suddivisione amministrativa

Città

Via

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Numero

Codice postale

Casella postale

--------Informazioni di contatto

Nome

Numero di telefono

e-mail

------Impianto

Codice identificativo dell’impianto

Nome dell’impianto

Attività economica

--------Indirizzo

Paese di stabilimento

Suddivisione amministrativa

Città

Via

Via - riga supplementare

Numero

Codice postale

Casella postale

Numero della parcella

UNLOCODE

Latitudine

Longitudine

Tipo di coordinate

------Misura delle merci (prodotte)

Massa netta

Unità supplementari

Tipo di unità di misura

------Emissioni dell’impianto

Emissioni totali dell’impianto

Emissioni dirette dell’impianto

Emissioni indirette dell’impianto

Tipo di unità di misura per le emissioni

------Emissioni incorporate dirette

Tipo di determinazione

Tipo di determinazione (energia elettrica)

Tipo di metodologia di comunicazione applicabile

Metodologia di comunicazione applicabile

Emissioni incorporate (dirette) specifiche

Altra indicazione della fonte

Origine del fattore di emissione (per l’energia elettrica)

Fattore di emissione

Energia elettrica importata

Emissioni incorporate totali dell’energia elettrica importata

Tipo di unità di misura

Origine del valore del fattore di emissione

Giustificazione

Rispetto della condizionalità

------Emissioni incorporate indirette

Tipo di determinazione

Origine del fattore di emissione

Fattore di emissione

Emissioni incorporate (indirette) specifiche

Tipo di unità di misura

Energia elettrica consumata

Fonte dell’energia elettrica

Origine del valore del fattore di emissione

------Metodo di produzione e parametri di qualificazione

Numero progressivo

Codice identificativo del metodo

Denominazione del metodo

Numero di identificazione dell’acciaieria specifica

Informazioni supplementari

--------Parametri di qualificazione delle emissioni dirette

Numero progressivo

Codice identificativo del parametro

Denominazione del parametro

Descrizione

Tipo di valore del parametro

Valore del parametro

Informazioni supplementari

--------Parametri di qualificazione delle emissioni indirette

Numero progressivo

Codice identificativo del parametro

Denominazione del parametro

Descrizione

Tipo di valore del parametro

Valore del parametro

Informazioni supplementari

------Documenti giustificativi (per la definizione delle emissioni)

Numero progressivo

Tipo di documento relativo alle emissioni

Paese di rilascio del documento

Numero di riferimento

Numero di riga dell’articolo nel documento

Nome dell’autorità di rilascio

Data di inizio del periodo di validità

Data di scadenza del periodo di validità

Descrizione

--------Allegati

Nome file

Universal Resource Identifier (URI, identificatore di risorsa universale)

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME, estensioni multifunzione per la posta su Internet)

Oggetto binario incluso

------Prezzo dovuto del carbonio

Numero progressivo

Tipo di strumento

Descrizione e indicazione dell’atto giuridico

Importo del prezzo dovuto del carbonio

Valuta

Tasso di cambio

Importo (EURO)

Codice paese

--------Merci contemplate nel prezzo dovuto del carbonio

Numero progressivo

Tipo di merci contemplate

Codice NC delle merci contemplate

Quantitativo di emissioni contemplate

Quantitativo interessato da assegnazioni gratuite, eventuali riduzioni o altre forme di compensazione

Informazioni supplementari

Informazioni supplementari

----------Misura delle merci (contemplate)

Massa netta

Unità supplementari

Tipo di unità di misura

------Osservazioni

Numero progressivo

Informazioni supplementari


(*1)   Nota: i rappresentanti/gli importatori sono registrati a livello di relazione CBAM o a livello di merci CBAM importate, a seconda che si tratti dello stesso rappresentante/importatore per le merci CBAM importate o di un rappresentante/importatore diverso).

(*2)   Nota: i rappresentanti/gli importatori sono registrati a livello di relazione CBAM o a livello di merci CBAM importate, a seconda che si tratti dello stesso rappresentante/importatore per le merci CBAM importate o di un rappresentante/importatore diverso).


ALLEGATO II

Definizioni e percorsi produttivi delle merci

1.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato e degli allegati III, IV, VIII e IX si applicano le definizioni seguenti:

(0)

«dati di attività»: il quantitativo di combustibili o di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia basata sui calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi;

(1)

«livello di attività»: la quantità di merci prodotte (espressa in MWh per l’energia elettrica o in tonnellate per altre merci) nei limiti del processo di produzione;

(2)

«periodo di riferimento»: il periodo che il gestore dell’impianto ha scelto di utilizzare come riferimento per la determinazione delle emissioni incorporate;

(3)

«flusso di fonti»:

a)

un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione, oppure

b)

un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante il metodo del bilancio di massa;

(4)

«fonte di emissione»: la parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui sono emessi i gas a effetto serra in questione;

(5)

«incertezza»: il parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale; descrive inoltre un intervallo di confidenza situato attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori stimati, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori;

(6)

«fattori di calcolo»: il potere calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio o la frazione di biomassa;

(7)

«emissioni di combustione»: le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l’ossigeno;

(8)

«fattore di emissione»: il tasso di emissione medio di un gas a effetto serra riferito ai dati di attività di un flusso di fonti, nell’ipotesi di un’ossidazione completa nel caso della combustione e di una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;

(9)

«fattore di ossidazione»: il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2, in seguito alla combustione, e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell’atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2;

(10)

«fattore di conversione»: il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell’atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2;

(11)

«accuratezza»: il grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore effettivo della quantità specifica da misurare o un valore di riferimento determinato in maniera empirica avvalendosi di materiali di taratura e di metodi standard accettati a livello internazionale e tracciabili, tenuto conto dei fattori casuali e sistematici;

(12)

«taratura»: l’insieme delle operazioni che istituiscono, in determinate condizioni, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema di misura, o i valori rappresentati da una misura materiale o da un materiale di riferimento, e i corrispondenti valori di una quantità ottenuti in base a una norma di riferimento;

(13)

«prudenziale»: riferito a una serie di ipotesi che garantiscono che le emissioni comunicate non siano sottostimate o che la produzione di calore, energia elettrica o merci non sia sovrastimata;

(14)

«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;

(15)

«rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;

(16)

«residuo»: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente un processo di produzione; non costituisce un obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;

(17)

«residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui che sono generati direttamente dall’agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e che non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;

(18)

«controllo metrologico legale»: il controllo effettuato da un’autorità pubblica o da un’autorità di regolamentazione per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, inteso a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato;

(19)

«attività di gestione del flusso dei dati»: le attività relative all’acquisizione, al trattamento e alla gestione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria;

(20)

«sistema di misura»: la serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature, come le apparecchiature di campionamento e trattamento dei dati, impiegata per determinare variabili come i dati di attività, il tenore di carbonio, il potere calorifico o il fattore di emissione delle emissioni di gas a effetto serra;

(21)

«potere calorifico netto»: (NET calorific value, NCV), il quantitativo specifico di energia rilasciato sotto forma di calore quando un combustibile o un materiale subisce una combustione completa con ossigeno in condizioni standard, previa sottrazione del calore di vaporizzazione dell’acqua eventualmente formatasi;

(22)

«emissioni di processo»: emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni volute e non volute tra sostanze o dalla loro trasformazione, per una finalità primaria diversa dalla generazione di calore, compreso dai seguenti processi:

a)

la riduzione chimica, elettrolitica o pirometallurgica di composti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;

b)

l’eliminazione di impurità da metalli e composti metallici;

c)

la decomposizione di carbonati, compresi quelli utilizzati per la depurazione dei gas effluenti;

d)

le sintesi chimiche di prodotti e prodotti intermedi nelle quali il materiale contenente carbonio partecipa alla reazione;

e)

l’impiego di additivi o materie prime contenenti carbonio;

f)

la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi metallici od ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;

(23)

«lotto»: la quantità di combustibile o materiale sottoposta a campionamento e caratterizzazione in modo che sia rappresentativa, e trasferita in un’unica spedizione o in continuo nell’arco di un periodo di tempo specifico;

(24)

«combustibile misto»: combustibile che contiene sia biomassa sia carbonio fossile;

(25)

«materiale misto»: materiale che contiene sia biomassa sia carbonio fossile;

(26)

«fattore di emissione preliminare»: il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o di un materiale, calcolato in base al tenore di carbonio della sua frazione di biomassa e della sua frazione fossile, prima di moltiplicarlo per la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione;

(27)

«frazione fossile»: la parte di carbonio fossile nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione;

(28)

«frazione di biomassa»: la parte di carbonio proveniente dalla biomassa nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione;

(29)

«misurazione in continuo delle emissioni»: la serie di operazioni finalizzate a determinare il valore di una quantità mediante misurazioni periodiche, effettuando misure a livello del camino o procedure di estrazione posizionando lo strumento di misura in prossimità del camino; non sono comprese le metodologie di misurazione basate sulla raccolta di singoli campioni dal camino;

(30)

«CO2 intrinseco»: il CO2 presente in un flusso di fonti;

(31)

«carbonio fossile»: il carbonio inorganico e organico diverso dalla biomassa;

(32)

«punto di misura»: la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (continuous emission measurement systems, CEMS) per misurare le emissioni, o la sezione trasversale di un sistema di condutture per la quale il flusso di CO2 è determinato mediante sistemi di misura in continuo;

(33)

«emissioni fuggitive»: emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate, sono troppo diverse o sono di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente;

(34)

«condizioni standard»: le condizioni di temperatura di 273,15 K e pressione di 101 325 Pa che definiscono i metri cubi normali (Nm3);

(35)

«dati surrogati»: i valori annui corroborati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che il gestore utilizza per sostituire un set di dati allo scopo di garantire una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati o tutti i fattori richiesti nella metodologia di monitoraggio applicabile;

(36)

«calore misurabile»: flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;

(37)

«contatore di calore»: contatore di energia termica o qualsiasi altro dispositivo atto a misurare e registrare la quantità di energia termica prodotta sulla base dei volumi e delle temperature dei flussi;

(38)

«calore non misurabile»: tutto il calore diverso dal calore misurabile;

(39)

«gas di scarico»: il gas contenente carbonio non completamente ossidato allo stato gassoso alle condizioni standard a seguito di uno dei processi di cui al punto 22);

(40)

«processo di produzione»: il processo chimico o fisico svolto nelle parti di un impianto per la produzione di merci nell’ambito di una categoria aggregata di merci di cui all’allegato II, sezione 2, tabella 1, e la specifica dei limiti di sistema riguardanti i materiali in entrata, quelli in uscita e le emissioni corrispondenti;

(41)

«percorso produttivo»: la tecnologia specifica utilizzata nel processo di produzione per produrre le merci di una categoria aggregata di merci;

(42)

«set di dati»: uno qualsiasi dei tipi di dati, a livello di impianto o di processo di produzione, a seconda dei casi, tra i seguenti:

a)

la quantità di combustibili o materiali consumati o prodotti da un processo di produzione a seconda della loro pertinenza per la metodologia basata sui calcoli, espressa in terajoule, in massa in tonnellate o, per i gas, in volume in metri cubi normali, a seconda dei casi, compresi i gas di scarico;

b)

un fattore di calcolo;

c)

la quantità netta di calore misurabile, e i parametri necessari per determinarla, in particolare:

il flusso di massa del mezzo di scambio termico, e

l’entalpia del mezzo di scambio termico trasmesso e reintrodotto, come specificato dalla composizione, temperatura, pressione e saturazione;

d)

le quantità di calore non misurabile, specificate dalle pertinenti quantità di combustibili utilizzati per la produzione di calore, e il potere calorifico netto (NCV) del mix di combustibili;

e)

le quantità di energia elettrica;

f)

le quantità di CO2 trasferite tra gli impianti;

g)

le quantità di precursori ricevuti dall’esterno dell’impianto e i parametri pertinenti, come il paese di origine, il percorso produttivo utilizzato, le emissioni specifiche dirette e indirette, il prezzo dovuto del carbonio;

h)

i parametri pertinenti per il prezzo dovuto del carbonio;

(43)

«prescrizioni minime»: i metodi di monitoraggio che usano il minimo sforzo consentito per determinare i dati, al fine di ottenere dati delle emissioni accettabili ai fini del regolamento (UE) 2023/956;

(44)

«miglioramenti raccomandati»: i metodi di monitoraggio, di comprovata efficacia, intesi a garantire che i dati siano più accurati o meno soggetti a errori rispetto alla mera applicazione delle prescrizioni minime, e che possono essere scelti su base volontaria;

(45)

«inesattezza»: omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati dal gestore, ad esclusione dell’incertezza ammissibile per le misurazioni e le analisi di laboratorio;

(46)

«inesattezza rilevante»: inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore da parte dell’autorità competente;

(47)

«garanzia ragionevole»: livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti;

(48)

«sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile»: sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica nel luogo in cui è sito l’impianto ai fini della fissazione del prezzo del carbonio, oppure sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni, oppure sistema di monitoraggio delle emissioni presso l’impianto che può comprendere la verifica da parte di un verificatore accreditato, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2.

2.   MAPPATURA DEI CODICI NC RISPETTO ALLE CATEGORIE AGGREGATE DI MERCI

La tabella 1 del presente allegato definisce le categorie aggregate di merci per ciascun codice NC riportato nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956. Queste categorie sono utilizzate per definire i limiti del sistema dei processi di produzione per determinare le emissioni incorporate corrispondenti alle merci indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

Tabella 1

Mappatura dei codici NC rispetto alle categorie aggregate di merci

Codice NC

Categoria aggregata di merci

Gas a effetto serra

Cemento

 

 

2507 00 80 - Altre argille caoliniche

Argilla calcinata

Biossido di carbonio

2523 10 00 - Cementi non polverizzati detti «clinkers»

Cementi non polverizzati detti «clinkers»

Biossido di carbonio

2523 21 00 - Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente

2523 29 00 - Altri cementi Portland

2523 90 00 - Altri cementi idraulici

Cemento

Biossido di carbonio

2523 30 00 - Cementi alluminosi

Cementi alluminosi

Biossido di carbonio

Energia elettrica

 

 

2716 00 00 - Energia elettrica

Energia elettrica

Biossido di carbonio

Concime

 

 

2808 00 00 - - Acido citrico; acidi solfonitrici

Acido nitrico

Biossido di carbonio e protossido di azoto

3102 10 - Urea, anche in soluzione acquosa

Urea

Biossido di carbonio

2814 - Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa

Ammoniaca

Biossido di carbonio

2834 21 00 - Nitrati di potassio

3102 - Concimi minerali o chimici azotati

eccetto 3102 10 (urea)

3105 - Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi

Eccetto: 3105 60 00 – Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

Miscele di concimi

Biossido di carbonio e protossido di azoto

Ghisa, ferro e acciaio

 

 

2601 12 00 - Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

Minerale sinterizzato

Biossido di carbonio

7201 – Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

Potrebbero rientrare in questa categoria alcuni prodotti della voce 7205 (Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio)

Ghise gregge

Biossido di carbonio

7202 1 – Ferromanganese

FeMn

Biossido di carbonio

7202 4 – Ferrocromo

FeCr

Biossido di carbonio

7202 6 – Ferro-nichel

FeNi

Biossido di carbonio

7203 – Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi

DRI

Biossido di carbonio

7206 – Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

7207 – Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7218 – Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

7224 – Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati

Acciaio grezzo

Biossido di carbonio

7205 – Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (se non compreso nella categoria «Ghise gregge»)

7208 – Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600  mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

7209 – Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600  mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

7210 – Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600  mm, placcati o rivestiti

7211 – Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600  mm, non placcati né rivestiti

7212 – Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600  mm, placcati o rivestiti

7213 – Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

7214 – Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7215 – Altre barre di ferro o di acciai non legati

7216 – Profilati di ferro o di acciai non legati

7217 – Fili di ferro o di acciai non legati

7219 – Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600  mm

7220 – Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600  mm

7221 – Vergella o bordione di acciai inossidabili

7222 – Barre e profilati di acciai inossidabili

7223 – Fili di acciai inossidabili

7225 – Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600  mm

7226 – Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600  mm

7227 – Vergella o bordione di altri acciai legati

7228 – Altre barre e profilati di altri acciai legati; Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

7229 – Fili di altri acciai legati

7301 – Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302 – Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303 – Tubi e profilati cavi, di ghisa

7304 – Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

7305 – Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio

7306 – Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307 – Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7308 – Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7309 – Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310 – Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7311 – Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

7318 – Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

7326 – Altri lavori di ferro o acciaio

Prodotti di ferro o di acciaio

Biossido di carbonio

Alluminio

 

 

7601 – Alluminio greggio

Alluminio greggio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7603 – Polveri e pagliette di alluminio

7604 – Barre e profilati di alluminio

7605 – Fili di alluminio

7606 – Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2  mm

7607 – Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2  mm (non compreso il supporto)

7608 – Tubi di alluminio

7609 00 00 – Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

7610 – Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

7611 00 00 – Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7612 – Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7613 00 00 – Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

7614 – Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità

7616 – Altri lavori di alluminio

Prodotti di alluminio

Biossido di carbonio e perfluorocarburi

Sostanze chimiche

 

 

2804 10 000 – Idrogeno

Idrogeno

Biossido di carbonio

3.   PERCORSI PRODUTTIVI, LIMITI DEL SISTEMA E PRECURSORI

3.1.   Norme intersettoriali

Per determinare il livello di attività (quantità prodotta) delle merci, utilizzato come denominatore nelle equazioni 50 e 51 (sezione F.1 dell’allegato III), si applicano le norme di monitoraggio di cui alla sezione F.2 dell’allegato III.

Se nello stesso impianto sono utilizzati più percorsi produttivi per la produzione di merci che rientrano nello stesso codice NC e se a tali percorsi produttivi sono assegnati processi di produzione distinti, le emissioni incorporate delle merci sono calcolate separatamente per ogni percorso produttivo.

Per il monitoraggio delle emissioni dirette sono monitorate tutte le fonti e i flussi di fonti di emissione associati al processo di produzione, tenendo conto delle prescrizioni specifiche stabilite nelle sezioni da 3.2 a 3.19 del presente allegato, se pertinenti, e delle norme di cui all’allegato III.

Se si ricorre alla cattura di CO2, si applicano le norme di cui alla sezione B.8.2 dell’allegato III.

Per il monitoraggio delle emissioni indirette si determina il consumo totale di energia elettrica di ciascun processo di produzione, nei limiti del sistema definiti in linea con le sezioni da 3.2 a 3.19 del presente allegato e in conformità della sezione A.4 dell’allegato III, se pertinente. Il fattore di emissione pertinente dell’energia elettrica è determinato conformemente alla sezione D.2 dell’allegato III.

Se sono specificati i precursori, questi si riferiscono alle categorie aggregate di merci corrispondenti.

3.2.   Argilla calcinata

3.2.1.   Disposizioni speciali

Alle argille che rientrano nel codice NC 2507 00 80 e che non sono calcinate, sono assegnate emissioni incorporate pari a zero. Esse sono inserite nella relazione CBAM ma non è richiesta alcuna informazione aggiuntiva da parte del produttore dell’argilla. Le disposizioni seguenti si riferiscono esclusivamente alle argille che rientrano in questo codice NC e che sono calcinate.

3.2.2.   Percorso produttivo

Per l’argilla calcinata, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

tutti i processi direttamente o indirettamente collegati ai processi di produzione, come la preparazione delle materie prime, la miscelazione, l’essiccazione e la calcinazione, e la depurazione dei gas effluenti;

le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili e di materie prime, se pertinenti.

Precursori: nessuno.

3.3.   Cementi non polverizzati detti «clinkers»

3.3.1.   Disposizioni speciali

Non si opera alcuna distinzione tra clinker di cemento grigio e bianco.

3.3.2.   Percorso produttivo

Per il clinker di cemento, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

la calcinazione del calcare e di altri carbonati presenti nelle materie prime, i combustibili fossili convenzionali e alternativi che alimentano i forni, le materie prime, i combustibili da biomassa che alimentano i forni (come i combustibili derivati dai rifiuti), i combustibili non destinati ai forni, il tenore del carbonio non derivante da carbonati presente nel calcare e negli scisti, oppure altre materie prime come le ceneri volanti utilizzate nella composizione della farina cruda nel forno e materie prime usate per il lavaggio dei gas effluenti.

Si applicano le disposizioni aggiuntive di cui all’allegato III, sezione B.9.2.

Precursori: nessuno.

3.4.   Cemento

3.4.1.   Disposizioni speciali

Nessuna.

3.4.2.   Percorso produttivo

Per il cemento, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

tutte le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili, se pertinenti per l’essiccazione dei materiali.

Precursori:

cementi non polverizzati detti «clinkers»;

argilla calcinata, se utilizzata nel processo.

3.5.   Cementi alluminosi

3.5.1.   Disposizioni speciali

Nessuna.

3.5.2.   Percorso produttivo

Per il cemento alluminoso, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

tutte le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili direttamente o indirettamente collegata al processo;

le emissioni di processo derivanti dai carbonati presenti nelle materie prime, se applicabile, e dalla depurazione dei gas effluenti.

Precursori: nessuno.

3.6.   Idrogeno

3.6.1.   Disposizioni speciali

Si prende in considerazione solo la produzione di idrogeno puro o di miscele di idrogeno e azoto utilizzabili nella produzione di ammoniaca. Non è contemplata la produzione di gas di sintesi o di idrogeno all’interno di raffinerie o di impianti chimici organici, se l’idrogeno è utilizzato esclusivamente all’interno di tali impianti e non per la produzione delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

3.6.2.   Percorsi produttivi

3.6.2.1.   Reforming a vapore e ossidazione parziale

Per questi percorsi produttivi, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

tutti i processi direttamente o indirettamente collegati alla produzione di idrogeno e alla depurazione dei gas effluenti;

tutti i combustibili utilizzati nel processo di produzione dell’idrogeno, indipendentemente dal loro uso energetico o non energetico, e i combustibili utilizzati per altri processi di combustione, anche per la produzione di acqua calda o vapore.

Precursori: nessuno.

3.6.2.2.   Elettrolisi dell’acqua

Per questo percorso produttivo, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende, se del caso:

tutte le emissioni derivanti dall’uso di combustibili direttamente o indirettamente collegato al processo di produzione dell’idrogeno e dalla depurazione dei gas effluenti.

Emissioni indirette: se l’idrogeno prodotto è stato certificato come conforme al regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione (1), si può utilizzare un fattore di emissione pari a zero per l’energia elettrica. In tutti gli altri casi si applicano le norme sulle emissioni incorporate indirette (allegato III, sezione D).

Precursori: nessuno.

Attribuzione delle emissioni ai prodotti: nel caso in cui l’ossigeno co-prodotto sia convogliato, tutte le emissioni del processo di produzione sono attribuite all’idrogeno. Se l’ossigeno sottoprodotto è utilizzato in altri processi di produzione presso l’impianto o venduto, e se le emissioni dirette o indirette non sono pari a zero, le emissioni del processo di produzione sono attribuite all’idrogeno in base a proporzioni molari calcolate utilizzando l’equazione seguente:

Formula
(Equazione 1)

dove:

Formula

sono le emissioni dirette o indirette attribuite all’idrogeno prodotto nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO2;

Em total

sono le emissioni dirette o indirette dell’intero processo di produzione nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO2;

Formula

è la massa di ossigeno venduto o utilizzato nell’impianto nel periodo di riferimento, espressa in tonnellate;

Formula

è la massa di ossigeno prodotto nel periodo di riferimento, espressa in tonnellate;

Formula

è la massa di idrogeno prodotto nel periodo di riferimento, espressa in tonnellate;

Formula

è la massa molare di O2 (31,998 kg/kmol), e

Formula

è la massa molare di H2 (2,016 kg/kmol).

3.6.2.3.   Elettrolisi dei cloruri alcalini e produzione di clorati

Per questi percorsi produttivi, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende, se del caso:

tutte le emissioni derivanti dall’uso di combustibili direttamente o indirettamente collegato al processo di produzione dell’idrogeno e dalla depurazione dei gas effluenti.

Emissioni indirette: se l’idrogeno prodotto è stato certificato come conforme al regolamento delegato (UE) 2023/1184, si può utilizzare un fattore di emissione pari a zero per l’energia elettrica. In tutti gli altri casi si applicano le norme sulle emissioni incorporate indirette (allegato III, sezione D).

Precursori: nessuno.

Attribuzione delle emissioni ai prodotti: Poiché in questo processo di produzione l’idrogeno è considerato un sottoprodotto, alla frazione di idrogeno venduto o utilizzato come precursore all’interno dell’impianto sarà attribuita solo una proporzione molare del processo complessivo. Sempre che le emissioni dirette o indirette non siano pari a zero, le emissioni del processo di produzione sono attribuite all’idrogeno utilizzato o venduto applicando le equazioni seguenti.

Elettrolisi dei cloruri alcalini:

Formula
(Equazione 2)

Produzione di clorato di sodio:

Formula
(Equazione 3)

dove:

Formula

sono le emissioni dirette o indirette attribuite all’idrogeno venduto o utilizzato come precursore nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO2;

Em total

sono le emissioni dirette o indirette del processo di produzione nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO2;

Formula

è la massa di idrogeno venduto o utilizzato come precursore nel periodo di riferimento, espressa in tonnellate;

Formula

è la massa di idrogeno prodotto nel periodo di riferimento, espressa in tonnellate;

Formula

è la massa di cloro prodotto nel periodo di riferimento, espressa in tonnellate;

m NaOH,prod

è la massa di idrato di sodio (soda caustica) prodotto nel periodo di riferimento, espressa in tonnellate, calcolata come NaOH al 100 %;

Formula

è la massa di clorato di sodio prodotto nel periodo di riferimento, espressa in tonnellate, calcolata come NaClO3 al 100 %;

Formula

è la massa molare di H2 (2,016 kg/kmol);

Formula

è la massa molare di Cl2 (70,902 kg/kmol);

M NaOH

è la massa molare di NaOH (39,997 kg/kmol), e

Formula

è la massa molare di NaClO3 (106,438 kg/kmol).

3.7.   Ammoniaca

3.7.1.   Disposizioni speciali

Sia l’ammoniaca idrata che quella anidra sono riportate congiuntamente come ammoniaca al 100 %.

Se il CO2 derivante dalla produzione di ammoniaca è utilizzato come materia prima per la produzione di urea o altre sostanze chimiche, si applica la sezione B.8.2, lettera b), dell’allegato III. Se in base alla suddetta sezione è possibile dedurre CO2 e se ciò comporta emissioni dirette incorporate specifiche di ammoniaca negative, le emissioni dirette incorporate specifiche di ammoniaca sono pari a zero.

3.7.2.   Percorsi produttivi

3.7.2.1.   Processo Haber-Bosch con reforming a vapore di gas naturale o biogas

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

tutti i combustibili direttamente o indirettamente collegati alla produzione di ammoniaca e i materiali utilizzati per la depurazione dei gas effluenti;

sono monitorati tutti i combustibili, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati come fattori di produzione energetici o non energetici;

quando si utilizza il biogas, si applicano le disposizioni di cui all’allegato III, sezione B.3.3;

se al processo è aggiunto idrogeno proveniente da altri percorsi produttivi, è trattato come un precursore con le proprie emissioni incorporate.

Precursori: idrogeno prodotto separatamente, se utilizzato nel processo.

3.7.2.2.   Processo Haber-Bosch con reforming a vapore di gas naturale o biogas

Il percorso si applica quando l’idrogeno è prodotto dalla gassificazione del carbone, dei combustibili pesanti di raffineria o di altre materie prime fossili. I materiali in entrata possono includere la biomassa, per la quale si tiene conto delle disposizioni di cui all’allegato III, sezione B.3.3.

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

tutti i combustibili direttamente o indirettamente collegati alla produzione di ammoniaca e i materiali utilizzati per la depurazione dei gas effluenti;

ogni combustibile in entrata è monitorato come un unico flusso di combustibile, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato per scopi energetici o non energetici.

se al processo è aggiunto idrogeno proveniente da altri percorsi produttivi, è trattato come un precursore con le proprie emissioni incorporate.

Precursori: idrogeno prodotto separatamente, se utilizzato nel processo.

3.8.   Acido nitrico

3.8.1.   Disposizioni speciali

Le quantità di acido nitrico prodotte sono monitorate e comunicate come acido nitrico al 100 %.

3.8.2.   Percorso produttivo

Per l’acido nitrico il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente da tutti i combustibili direttamente o indirettamente collegati alla produzione di acido nitrico e dai materiali utilizzati per la depurazione dei gas effluenti;

le emissioni di N2O derivanti da tutte le fonti del processo di produzione che rilasciano N2O, comprese le emissioni abbattute e non. Sono escluse dal monitoraggio tutte le emissioni di N2O derivanti dalla combustione di combustibili.

Precursori: ammoniaca (come ammoniaca al 100 %).

3.9.   Urea

3.9.1.   Disposizioni speciali

Se il CO2 utilizzato nella produzione di urea deriva dalla produzione di ammoniaca, lo si sottrae nelle emissioni incorporate di ammoniaca come precursore dell’urea, se le disposizioni di cui alla sezione 3.7 consentono tale deduzione. Tuttavia se come precursore è utilizzata ammoniaca prodotta senza emissioni dirette di CO2 fossile, il CO2 utilizzato può essere dedotto dalle emissioni dirette dell’impianto che produce CO2, a condizione che l’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE definisca la produzione di urea come un caso in cui il CO2 è legato chimicamente in modo permanente così da non entrare nell’atmosfera in condizioni di uso normale, compresa qualsiasi attività normale che si svolge dopo la fine della vita del prodotto. Se tale deduzione porta a emissioni incorporate dirette specifiche di urea negative, le emissioni incorporate dirette specifiche di urea sono pari a zero.

3.9.2.   Percorso produttivo

Per l’urea, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente da tutti i combustibili direttamente o indirettamente collegati alla produzione di urea e dai materiali utilizzati per la depurazione dei gas effluenti;

se il CO2 in entrata nel processo proviene da un altro impianto, il CO2 ricevuto e non legato all’urea è considerato emissione, se non già conteggiato come emissione dell’impianto in cui è stato prodotto, nell’ambito di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile.

Precursori: ammoniaca (come ammoniaca al 100 %).

3.10.   Miscele di concimi

3.10.1.   Disposizioni speciali

La presente sezione si applica alla produzione di tutti i tipi di concimi contenenti azoto, compresi il nitrato di ammonio, il nitrato ammonico in grani, il solfato di ammonio, i fosfati di ammonio, le soluzioni di urea e nitrato di ammonio, nonché i concimi azoto-fosforo (NP), azoto-potassio (NK) e azoto-fosforo-potassio (NPK). Sono inclusi tutti i tipi di operazioni come la miscelazione, la neutralizzazione, la granulazione, il prilling, indipendentemente dal fatto che avvengano solo miscelazioni fisiche o reazioni chimiche.

Le quantità dei diversi composti azotati contenuti nel prodotto finale sono registrate in conformità del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2):

contenuto di N come ammonio (NH4 +);

contenuto di N come nitrato (NO3 -);

contenuto di N come urea;

contenuto di N in altre forme (organiche).

Le emissioni dirette e indirette dei processi di produzione che rientrano in questa categoria aggregata di merci possono essere determinate per l’intero periodo di riferimento e attribuite a tutte le miscele di concimi su base proporzionale per tonnellata di prodotto finale. Le emissioni incorporate sono calcolate separatamente per ciascuna formula di concime, tenendo conto della massa dei precursori utilizzati e applicando le emissioni incorporate medie durante il periodo di riferimento per ogni precursore.

3.10.2.   Percorso produttivo

Per le miscele di concimi, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente da tutti i combustibili direttamente o indirettamente collegati alla produzione dei concimi, come quelli utilizzati negli essiccatoi e per il riscaldamento dei materiali in entrata, e dai materiali utilizzati per la depurazione dei gas effluenti.

Precursori:

ammoniaca (come ammoniaca al 100 %), se utilizzata nel processo;

acido nitrico (come acido nitrico al 100 %), se utilizzato nel processo;

urea, se utilizzata nel processo;

miscele di concimi (in particolare sali contenenti ammonio o nitrato), se utilizzate nel processo.

3.11.   Minerale sinterizzato

3.11.1.   Disposizioni speciali

Questa categoria aggregata di merci comprende tutti i tipi di produzione di pellet di minerale di ferro (per la vendita di pellet e per l’uso diretto nello stesso impianto) e la sinterizzazione. Nella misura in cui rientrano nel codice NC 2601 12 00, possono essere inclusi anche i minerali di ferro utilizzati come precursori di ferro-cromo (FeCr), ferro-manganese (FeMn) o ferro-nichel (FeNi).

3.11.2.   Percorso produttivo

Per il minerale sinterizzato, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente dai materiali di processo come il calcare e altri carbonati o minerali carbonatici;

il CO2 proveniente da tutti i combustibili, compreso il coke, dai gas di scarico come il gas di cokeria, il gas di altoforno o il gas di convertitore, direttamente o indirettamente collegati al processo di produzione, e dai materiali utilizzati per la depurazione dei gas effluenti.

Precursori: nessuno.

3.12.   FeMn (ferro-manganese), FeCr (ferro-cromo) e FeNi (ferro-nichel)

3.12.1.   Disposizioni speciali

Questo processo comprende solo la produzione di leghe identificate con i codici NC 7202 1, 7202 4 e 7202 6. Non sono contemplati altri materiali di ferro con un contenuto significativo di leghe, come la ghisa specolare. È inclusa la ghisa greggia al nichel se il contenuto di nichel è superiore al 10 %.

Se i gas di scarico o altri gas effluenti sono emessi senza abbattimento, il CO contenuto nei gas di scarico è considerato l’equivalente molare delle emissioni di CO2.

3.12.2.   Percorso produttivo

Per FeMn, FeCr e FeNi, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

le emissioni di CO2 generate dal combustibile in entrata, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato per scopi energetici o non energetici;

le emissioni di CO2 derivanti dagli elementi in entrata, come il calcare, e dalla depurazione dei gas effluenti;

le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di elettrodi o paste elettrodiche;

si tiene conto del carbonio che rimane nel prodotto o che è contenuto nelle scorie o negli scarti utilizzando un metodo del bilancio di massa in conformità dell’allegato III, sezione B.3.2.

Precursori: minerale sinterizzato, se utilizzato nel processo.

3.13.   Ghisa greggia

3.13.1.   Disposizioni speciali

Questa categoria aggregata di merci comprende la ghisa greggia non legata proveniente dagli altiforni, nonché le ghise gregge contenenti leghe (ad esempio, la ghisa specolare), indipendentemente dalla forma fisica (ad esempio, lingotti, graniglie). È inclusa la ghisa greggia al nichel se il contenuto di nichel è inferiore al 10 %. Nelle acciaierie integrate, la ghisa liquida («metallo caldo») caricata direttamente nel convertitore di ossigeno è il prodotto che separa il processo di produzione della ghisa dal processo di produzione dell’acciaio grezzo. Se l’impianto non vende o trasferisce ghisa greggia ad altri impianti, non è necessario monitorare separatamente le emissioni derivanti dalla sua produzione. È possibile definire un processo di produzione comune che comprenda la produzione di acciaio grezzo e, nel rispetto delle norme di cui all’allegato III, sezione A.4, un’ulteriore produzione a valle.

3.13.2.   Percorsi produttivi

3.13.2.1.   Altoforno

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente da combustibili e agenti riducenti come il coke, la polvere di coke, il carbon fossile, gli oli combustibili, i rifiuti di plastica, il gas naturale, i rifiuti di legno, il carbone, nonché dai gas di scarico come il gas di cokeria, il gas di altoforno o il gas di convertitore;

se si usa biomassa, si tiene conto delle disposizioni di cui all’allegato III, sezione B.3.3;

il CO2 proveniente da materiali di processo come il calcare, la magnesite e altri carbonati o minerali carbonatici, e dai materiali per la depurazione dei gas effluenti;

si tiene conto del carbonio che rimane nel prodotto o che è contenuto nelle scorie o negli scarti utilizzando un metodo del bilancio di massa in conformità dell’allegato III, sezione B.3.2.

Precursori:

minerale sinterizzato;

ghisa greggia o ferro ridotto diretto (DRI) proveniente da altri impianti o processi di produzione, se utilizzato nel processo;

FeMn, FeCr, FeNi, se utilizzati nel processo;

idrogeno, se utilizzato nel processo.

3.13.2.2.   Riduzione a liquido

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente da combustibili e agenti riducenti come il coke, la polvere di coke, il carbon fossile, gli oli combustibili, i rifiuti di plastica, il gas naturale, i rifiuti di legno, il carbone, i gas di scarico provenienti dal processo o il gas di convertitore ecc.;

se si usa biomassa, si tiene conto delle disposizioni di cui all’allegato III, sezione B.3.3;

il CO2 proveniente da materiali di processo come il calcare, la magnesite e altri carbonati o minerali carbonatici, e dai materiali per la depurazione dei gas effluenti;

si tiene conto del carbonio che rimane nel prodotto o che è contenuto nelle scorie o negli scarti utilizzando un metodo del bilancio di massa in conformità dell’allegato III, sezione B.3.2.

Precursori:

minerale sinterizzato;

ghisa greggia o ferro ridotto diretto (DRI) proveniente da altri impianti o processi di produzione, se utilizzati nel processo;

FeMn, FeCr, FeNi, se utilizzati nel processo;

idrogeno, se utilizzato nel processo.

3.14.   Ferro ridotto diretto (DRI)

3.14.1.   Disposizioni speciali

Esiste un solo percorso produttivo definito, anche se le diverse tecnologie possono utilizzare diverse qualità di minerali, che possono richiedere la pellettizzazione o la sinterizzazione, e diversi agenti riducenti (gas naturale, vari combustibili fossili o biomassa, idrogeno). Possono quindi essere pertinenti come precursori il minerale sinterizzato o l’idrogeno. Come prodotti possono essere pertinenti la spugna di ferro, il ferro agglomerato a caldo (HBI) o altre forme di ferro ridotto diretto (DRI), compreso il DRI che viene immediatamente immesso nei forni elettrici ad arco o in altri processi a valle.

Se l’impianto non vende o trasferisce DRI ad altri impianti, non è necessario monitorare separatamente le emissioni derivanti dalla sua produzione. È possibile utilizzare un processo di produzione comune che comprenda la produzione di acciaio e, nel rispetto delle norme di cui all’allegato III, sezione A.4, un’ulteriore produzione a valle.

3.14.2.   Percorso produttivo

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente da combustibili e agenti riducenti come il gas naturale, gli oli combustibili, i gas di scarico del processo o il gas di convertitore ecc.;

se si usa biogas o altre forme di biomassa, si tiene conto delle disposizioni di cui all’allegato III, sezione B.3.3;

il CO2 proveniente da materiali di processo come il calcare, la magnesite e altri carbonati o minerali carbonatici, e dai materiali per la depurazione dei gas effluenti;

si tiene conto del carbonio che rimane nel prodotto o che è contenuto nelle scorie o negli scarti utilizzando un metodo del bilancio di massa in conformità dell’allegato III, sezione B.3.2.

Precursori:

minerale sinterizzato, se utilizzato nel processo;

idrogeno, se utilizzato nel processo;

ghisa greggia o ferro ridotto diretto (DRI) proveniente da altri impianti o processi di produzione, se utilizzati nel processo;

FeMn, FeCr, FeNi, se utilizzati nel processo.

3.15.   Acciaio grezzo

3.15.1.   Disposizioni speciali

I limiti del sistema coprono tutte le attività e le unità necessarie per ottenere l’acciaio grezzo:

se il processo inizia dal metallo caldo (ghisa greggia liquida), i limiti del sistema includono il convertitore di ossigeno di base, la degassificazione sotto vuoto, la metallurgia secondaria, la decarburazione con ossigeno e argon/la decarburazione con ossigeno sotto vuoto, la colata continua o il colaggio in lingottiera, la laminazione a caldo o la fucinatura, se del caso, e tutte le attività ausiliarie necessarie, come i trasferimenti, il riscaldo e la depurazione dei gas effluenti;

se il processo utilizza un forno elettrico ad arco, i limiti del sistema includono tutte le attività e le unità pertinenti, come il forno elettrico ad arco stesso, la metallurgia secondaria, la degassificazione sotto vuoto, la decarburazione con ossigeno e argon/la decarburazione con ossigeno sottovuoto, la colata continua o il colaggio in lingottiera, la laminazione a caldo o la fucinatura, se del caso, e tutte le attività ausiliarie necessarie, come i trasferimenti, il riscaldamento delle materie prime e delle attrezzature, il riscaldo e la depurazione dei gas effluenti;

solo la laminazione a caldo primaria e la sagomatura grezza mediante fucinatura per ottenere i semilavorati di cui ai codici NC 7207, 7218 e 7224 sono inclusi in questa categoria aggregata di merci. Tutti gli altri processi di laminazione e fucinatura sono inclusi nella categoria aggregata di merci «prodotti di ferro o di acciaio».

3.15.2.   Percorsi produttivi

3.15.2.1.   Acciaieria a ossigeno

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente da combustibili come il carbone, il gas naturale, gli oli combustibili, i gas di scarico come il gas di altoforno, il gas di cokeria o il gas di convertitore ecc.;

il CO2 proveniente da materiali di processo come il calcare, la magnesite e altri carbonati o minerali carbonatici, e dai materiali per la depurazione dei gas effluenti;

si tiene conto del carbonio che entra nel processo sotto forma di rottami, leghe, grafite ecc. e del carbonio che rimane nel prodotto o che è contenuto nelle scorie o negli scarti, utilizzando un metodo del bilancio di massa in conformità dell’allegato III, sezione B.3.2.

Precursori:

ghisa greggia, DRI, se utilizzati nel processo;

FeMn, FeCr, FeNi, se utilizzati nel processo;

acciaio grezzo proveniente da altri impianti o processi di produzione, se utilizzato nel processo.

3.15.2.2.   Forno elettrico ad arco

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

il CO2 proveniente da combustibili come il carbone, il gas naturale, gli oli combustibili, nonché da gas di scarico come il gas di altoforno, il gas di cokeria o il gas di convertitore;

il CO2 proveniente dal consumo di elettrodi e di paste elettrodiche;

il CO2 proveniente da materiali di processo come il calcare, la magnesite e altri carbonati o minerali carbonatici, e dai materiali per la depurazione dei gas effluenti;

si tiene conto del carbonio che entra nel processo ad esempio sotto forma di rottami, leghe e grafite, nonché del carbonio che rimane nel prodotto o contenuto nelle scorie o negli scarti, utilizzando un metodo del bilancio di massa in conformità dell’allegato III, sezione B.3.2.

Precursori:

ghisa greggia, DRI, se utilizzati nel processo;

FeMn, FeCr, FeNi, se utilizzati nel processo;

acciaio grezzo proveniente da altri impianti o processi di produzione, se utilizzato nel processo.

3.16.   Prodotti di ferro o di acciaio

3.16.1.   Disposizioni speciali

Fatte salve le norme di cui all’allegato III, sezione A.4, e alle sezioni da 3.11 a 3.15 del presente allegato, il processo di produzione per i prodotti di ferro o di acciaio può essere applicato ai seguenti casi:

i limiti del sistema comprendono, come processo unico, tutte le fasi di un’acciaieria integrata, dalla produzione di ghisa greggia o DRI, all’acciaio grezzo, ai prodotti semilavorati e ai prodotti di acciaio finali di cui ai codici NC elencati nella sezione 2;

i limiti del sistema comprendono la produzione di acciaio grezzo, di prodotti semilavorati e di prodotti di acciaio finali di cui ai codici NC elencati nella sezione 2;

i limiti del sistema comprendono la produzione di prodotti di acciaio finali di cui ai codici NC elencati nella sezione 2, a partire dall’acciaio grezzo, dai prodotti semilavorati o da altri prodotti di acciaio finali di cui ai codici NC elencati nella sezione 2, ricevuti da altri impianti o prodotti all’interno dello stesso impianto ma con un processo di produzione separato.

Si dovranno evitare doppie contabilizzazioni o lacune nel monitoraggio dei processi di produzione dell’impianto. Le fasi di produzione seguenti rientrano nel processo di produzione dei «prodotti di ferro o di acciaio»:

tutte le fasi di produzione delle merci che rientrano nei codici NC indicati nella sezione 2 per la categoria aggregata di merci «prodotti di ferro o di acciaio», che non sono già contemplate nei processi di produzione separati per la ghisa greggia, il DRI o l’acciaio grezzo, come previste dalle sezioni da 3.11 a 3.15 e applicate presso l’impianto;

tutte le fasi di produzione applicate presso l’impianto, a partire dall’acciaio grezzo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: riscaldo, rifusione, colata, laminazione a caldo, laminazione a freddo, fucinatura, decapaggio, ricottura, placcatura, rivestimento, zincatura, trafilatura, taglio, saldatura, finitura.

Per i prodotti che contengono più del 5 % in massa di altri materiali, ad esempio i materiali isolanti di cui al codice NC 7309 00 30, solo la massa di ferro o acciaio è indicata come massa delle merci prodotte.

3.16.2.   Percorso produttivo

Per i prodotti di ferro o di acciaio, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

tutte le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili e le emissioni di processo derivanti dal trattamento dei gas effluenti, relative alle fasi di produzione applicate presso l’impianto, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: riscaldo, rifusione, colata, laminazione a caldo, laminazione a freddo, fucinatura, decapaggio, ricottura, placcatura, rivestimento, zincatura, trafilatura, taglio, saldatura e finitura di prodotti di ferro o di acciaio.

Precursori:

acciaio grezzo, se utilizzato nel processo;

ghisa greggia, DRI, se utilizzati nel processo;

FeMn, FeCr, FeNi, se utilizzati nel processo;

prodotti di ferro o di acciaio, se utilizzati nel processo.

3.17.   Alluminio greggio

3.17.1.   Disposizioni speciali

Questa categoria aggregata di merci comprende l’alluminio non legato e quello legato, nella forma fisica tipica dei metalli greggi, come lingotti, lastre, billette o graniglie. Negli impianti integrati di alluminio è incluso anche l’alluminio liquido direttamente imputato alla produzione di prodotti di alluminio. Se l’impianto non vende o trasferisce alluminio greggio ad altri impianti, non è necessario monitorare separatamente le emissioni derivanti dalla sua produzione. È possibile definire un processo di produzione comune che comprenda l’alluminio greggio e, nel rispetto delle norme di cui all’allegato III, sezione A.4, ulteriori processi per la produzione di prodotti di alluminio.

3.17.2.   Percorsi produttivi

3.17.2.1.   Fusione primaria (elettrolitica)

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di elettrodi o di paste elettrodiche;

le emissioni di CO2 derivanti da qualsiasi combustibile utilizzato (ad esempio, per l’essiccazione e il preriscaldamento delle materie prime, il riscaldamento delle celle di elettrolisi, il riscaldamento necessario per la colata);

le emissioni di CO2 derivanti da qualsiasi trattamento dei gas effluenti, dalla soda o dal calcare, se del caso;

le emissioni di perfluorocarburi causate dagli effetti anodici monitorati conformemente all’allegato III, sezione B.7.

Precursori: nessuno.

3.17.2.2.   Fusione secondaria (riciclaggio)

La fusione secondaria (riciclaggio) dell’alluminio utilizza i rottami di alluminio come materiale principale in entrata. Se però è aggiunto alluminio greggio proveniente da altre fonti lo si tratta come un precursore. Se il prodotto di questo processo contiene più del 5 % di elementi di lega, le emissioni incorporate del prodotto sono calcolate come se la massa degli elementi di lega fosse alluminio greggio da fusione primaria.

Per questo percorso produttivo il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

le emissioni di CO2 derivanti da qualsiasi combustibile utilizzato per l’essiccazione e il preriscaldamento delle materie prime, nei forni di fusione, nel pretrattamento dei rottami, come la rimozione del rivestimento e la deoliazione, e nella combustione dei relativi residui, e dai combustibili necessari per la colata di lingotti, billette o lastre;

le emissioni di CO2 derivanti da qualsiasi combustibile utilizzato in attività associate, come il trattamento delle schiumature e il recupero delle scorie;

le emissioni di CO2 derivanti da qualsiasi trattamento dei gas effluenti, dalla soda o dal calcare, se del caso.

Precursori:

alluminio greggio da altre fonti, se utilizzato nel processo.

3.18.   Prodotti di alluminio

3.18.1.   Disposizioni speciali

Fatte salve le norme di cui alla sezione A.4 dell’allegato III e alla sezione 3.17 del presente allegato, il processo di produzione dei prodotti di alluminio può essere applicato ai seguenti casi:

i limiti del sistema comprendono come processo unico, tutte le fasi di un impianto di alluminio integrato, dalla produzione di alluminio greggio, ai prodotti semilavorati e ai prodotti di alluminio di cui ai codici NC elencati nella sezione 2;

i limiti del sistema comprendono la produzione di prodotti di alluminio di cui ai codici NC elencati nella sezione 2, a partire dai prodotti semilavorati o da altri prodotti di alluminio di cui ai codici NC elencati nella sezione 2, ricevuti da altri impianti o prodotti all’interno dello stesso impianto ma con un processo di produzione separato.

Si dovranno evitare doppie contabilizzazioni o lacune nel monitoraggio dei processi di produzione dell’impianto. Le fasi di produzione seguenti rientrano nel processo di produzione dei «prodotti di alluminio»:

tutte le fasi di produzione delle merci che rientrano nei codici NC indicati nella sezione 2 per la categoria aggregata di merci «prodotti di alluminio», che non sono già contemplate nei processi di produzione separati per l’alluminio greggio, come previste dalla sezione 3.17 e applicate presso l’impianto;

tutte le fasi di produzione applicate presso l’impianto, a partire dall’alluminio greggio, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: riscaldo, rifusione, colata, laminazione, estrusione, fucinatura, rivestimento, zincatura, trafilatura, taglio, saldatura, finitura.

Se il prodotto contiene più del 5 % in massa di elementi di lega, le emissioni incorporate del prodotto sono calcolate come se la massa degli elementi di lega fosse alluminio greggio da fusione primaria.

Per i prodotti che contengono più del 5 % in massa di altri materiali, ad esempio i materiali isolanti di cui al codice NC 7611 00 00, solo la massa di alluminio è indicata come massa delle merci prodotte.

3.18.2.   Percorso produttivo

Per i prodotti di alluminio, il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

tutte le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di carburante nei processi di formazione dei prodotti di alluminio e dalla depurazione dei gas effluenti.

Precursori:

alluminio greggio, se utilizzato nel processo di produzione (trattare separatamente l’alluminio primario e secondario, se i dati sono noti);

prodotti di alluminio, se utilizzati nel processo di produzione.

3.19.   Energia elettrica

3.19.1.   Disposizioni speciali

Per l’energia elettrica si monitorano e si comunicano solo le emissioni dirette. Il fattore di emissione dell’energia elettrica è determinato conformemente all’allegato III, sezione D.2.

3.19.2.   Percorsi produttivi

Per l’energia elettrica il monitoraggio delle emissioni dirette comprende:

qualsiasi emissione di combustione e le emissioni di processo derivanti dal trattamento dei gas effluenti.

Precursori: nessuno.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione, del 10 febbraio 2023, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell’Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (GU L 157 del 20.6.2023, pag. 11).

(2)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).


ALLEGATO III

Norme per la determinazione dei dati, compresi quelli relativi alle emissioni a livello di impianto, alle emissioni attribuite ai processi produttivi e alle emissioni incorporate delle merci

A.   PRINCIPI

A.1.   Approccio generale

1.

Per determinare le emissioni incorporate delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 si svolgono le attività seguenti:

a)

si individuano i processi di produzione relativi alle merci prodotte nell’impianto utilizzando le categorie aggregate di merci di cui all’allegato II, sezione 2, nonché i corrispondenti percorsi produttivi di cui all’allegato II, sezione 3, tenendo conto delle norme per definire i limiti del sistema dei processi di produzione conformemente alla sezione A.4 del presente allegato;

b)

a livello dell’impianto che produce le merci, si monitorano le emissioni dirette dei gas a effetto serra di cui all’allegato II, in conformità dei metodi di cui alla sezione B del presente allegato;

c)

se il calore misurabile è importato, prodotto e consumato nell’impianto o da qui esportato, si monitorano i flussi netti di calore e le emissioni associate alla produzione di tale calore, in conformità dei metodi di cui alla sezione C;

d)

ai fini del monitoraggio delle emissioni indirette incorporate nelle merci prodotte, si monitora il consumo di energia elettrica nei processi di produzione pertinenti, in conformità dei metodi di cui alla sezione D.1. Se l’energia elettrica è prodotta all’interno dell’impianto o proviene da una fonte con un collegamento tecnico diretto, si monitorano le emissioni associate a tale produzione di energia elettrica al fine di determinarne il fattore di emissione. Se l’impianto riceve energia elettrica dalla rete, il fattore di emissione per tale energia elettrica è determinato conformemente alla sezione D.2.3. Sono monitorate anche le quantità di energia elettrica trasferite tra i processi di produzione o esportate dall’impianto;

e)

le emissioni dirette presso gli impianti, con la produzione e il consumo di calore, la produzione e il consumo di energia elettrica e qualsiasi flusso di gas di scarico pertinente, sono attribuite ai processi di produzione associati alle merci prodotte, applicando le norme di cui alla sezione F. Queste emissioni attribuite sono utilizzate per calcolare le emissioni incorporate specifiche dirette e indirette delle merci prodotte, applicando la sezione F;

f)

se la sezione 3 dell’allegato II definisce i precursori pertinenti per le merci prodotte negli impianti, rendendole in tal modo «merci complesse», le emissioni incorporate del precursore sono determinate conformemente alla sezione E del presente allegato e sono aggiunte alle emissioni incorporate delle merci complesse prodotte, applicando le norme di cui alla sezione G del presente allegato. Se i precursori sono essi stessi merci complesse, si ripete il processo fino a quando non vi sono più precursori in gioco.

2.

Se il gestore non è in grado di determinare adeguatamente i dati reali per uno o più set di dati, applicando i metodi di cui alla sezione A.3, e se non è disponibile alcun altro metodo per colmare le lacune nei dati, è possibile utilizzare i valori predefiniti messi a disposizione e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio alle condizioni specificate all’articolo 4, paragrafo 3. In tal caso è aggiunta una breve spiegazione dei motivi per cui non sono stati utilizzati i dati reali.

3.

Il monitoraggio copre un periodo di riferimento tale da garantire che siano evitati il più possibile i dati non rappresentativi, dovuti a fluttuazioni di breve durata nei processi di produzione e a lacune nei dati. Il periodo di riferimento predefinito è un anno civile. Il gestore può comunque scegliere un’alternativa, vale a dire:

a)

il periodo di riferimento del sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile cui l’impianto ha eventualmente l’obbligo di conformarsi, se questo copre almeno tre mesi;

b)

il periodo contabile del gestore, a condizione che garantisca una maggiore qualità dei dati rispetto all’uso dell’anno civile.

Le emissioni incorporate delle merci sono calcolate come media del periodo di riferimento prescelto.

4.

Per quanto riguarda le emissioni che si verificano fuori dai limiti dell’impianto e che sono pertinenti per il calcolo delle emissioni incorporate, si usano i dati relativi all’ultimo periodo di riferimento disponibile, ottenuti dal fornitore del materiale in entrata (ad esempio, energia elettrica, calore, precursore). Le emissioni che si verificano fuori dai limiti dell’impianto includono:

a)

le emissioni indirette se l’energia elettrica proviene dalla rete;

b)

le emissioni derivanti dall’energia elettrica e dal calore importati da altri impianti;

c)

le emissioni incorporate, dirette e indirette, di precursori provenienti da altri impianti.

5.

I dati sulle emissioni relative a un periodo di riferimento completo sono indicati in tonnellate di CO2e arrotondate a tonnellate intere.

Tutte le variabili impiegate per calcolare le emissioni sono arrotondate così da includere tutte le cifre significative ai fini del calcolo e della comunicazione delle emissioni.

Le emissioni incorporate specifiche dirette e indirette sono espresse in tonnellate di CO2e per tonnellata di merci, arrotondate per includere tutte le cifre significative, con un massimo di 5 decimali.

A.2.   Principi di monitoraggio

Per il monitoraggio dei dati reali a livello di impianto e degli set di dati necessari per l’attribuzione delle emissioni alle merci, si applicano i principi seguenti.

1.

Completezza: la metodologia di monitoraggio contempla tutti i parametri necessari per determinare le emissioni incorporate delle merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, conformemente ai metodi e alle formule di cui al presente allegato.

a)

Le emissioni dirette a livello di impianto comprendono le emissioni di combustione e di processo.

b)

Le emissioni incorporate dirette comprendono le emissioni attribuite al corrispondente processo di produzione in conformità della sezione F, in base alle emissioni dirette presso l’impianto e alle emissioni correlate ai flussi di calore pertinenti e ai flussi di materiali tra i limiti del sistema di processo, compresi i gas di scarico, se del caso. Le emissioni incorporate dirette comprendono anche le emissioni incorporate dirette dei precursori pertinenti.

c)

Le emissioni indirette a livello di impianto comprendono le emissioni legate al consumo di energia elettrica all’interno dell’impianto.

d)

Le emissioni incorporate indirette comprendono le emissioni indirette delle merci prodotte all’interno dell’impianto e le emissioni incorporate indirette dei precursori pertinenti.

e)

Per ciascun parametro è scelto un metodo appropriato in conformità della sezione A.3, assicurando che non si verifichino né doppie contabilizzazioni né lacune nei dati.

2.

Coerenza e comparabilità: il monitoraggio e la comunicazione sono coerenti e paragonabili nel tempo. A tal fine i metodi prescelti sono messi per iscritto in un’apposita documentazione, in modo che siano utilizzati in modo coerente. La metodologia è modificata solo in presenza di una giustificazione oggettiva. Tra le motivazioni ammesse figurano:

a)

cambiamenti nella configurazione dell’impianto, nella tecnologia utilizzata, nei materiali e nei combustibili in entrata o nelle merci prodotte;

b)

la necessità di introdurre nuove fonti di dati o nuovi metodi di monitoraggio per via dei cambiamenti che interessano i partner commerciali responsabili dei dati utilizzati nella metodologia di monitoraggio;

c)

la possibilità di aumentare l’accuratezza dei dati, di semplificare i flussi di dati o di migliorare il sistema di controllo.

3.

Trasparenza: i dati di monitoraggio sono ottenuti, registrati, compilati, analizzati e documentati in modo trasparente, insieme alle ipotesi, ai riferimenti, ai dati di attività, ai fattori di emissione, ai fattori di calcolo, ai dati sulle emissioni incorporate dei precursori acquistati, del calore misurabile e dell’energia elettrica, ai valori predefiniti delle emissioni incorporate, alle informazioni sul prezzo dovuto del carbonio e a qualsiasi altro dato pertinente ai fini del presente allegato, in modo che la determinazione dei dati sulle emissioni possa essere riprodotta anche da terzi indipendenti, come i verificatori accreditati. Nella documentazione sono registrate anche tutte le modifiche apportate alla metodologia.

Per almeno quattro anni a decorrere dal periodo di riferimento, presso l’impianto sono conservati registri completi e trasparenti di tutti i dati pertinenti, compresi i documenti giustificativi necessari, per la determinazione delle emissioni incorporate delle merci prodotte. Tali registri possono essere messi a disposizione del dichiarante.

4.

Accuratezza: la metodologia di monitoraggio prescelta garantisce che la determinazione delle emissioni non sia sistematicamente e consapevolmente inaccurata. Qualsiasi fonte di inaccuratezza è individuata e limitata il più possibile. Si esercita la dovuta diligenza affinché il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati.

Se sono constatate lacune nei dati o se si prevede che siano inevitabili, si ricorre a stime conservative come dati sostitutivi. I dati sulle emissioni si basano su stime conservative nei casi in cui:

a)

il monossido di carbonio (CO) rilasciato nell’atmosfera deve essere calcolato come quantitativo molare equivalente di CO2;

b)

tutte le emissioni della biomassa nei bilanci di massa e per la CO2 trasferita, laddove non sia possibile determinare il contenuto di biomassa nei materiali o nei combustibili, devono essere considerate provenienti dal carbonio fossile.

5.

Integrità della metodologia: la metodologia di monitoraggio prescelta fornisce ragionevoli garanzie circa l’integrità dei dati relativi alle emissioni da comunicare. Le emissioni sono determinate utilizzando le adeguate metodologie di monitoraggio di cui al presente allegato. I dati relativi alle emissioni comunicati non sono viziati da inesattezze rilevanti, permettono di evitare distorsioni nella scelta e nella presentazione delle informazioni e forniscono un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni incorporate delle merci prodotte nell’impianto.

6.

È possibile attuare misure facoltative per aumentare la qualità dei dati da comunicare, in particolare il flusso di dati e le attività di controllo in linea con la sezione H.

7.

Efficacia in termini di costi: nella scelta della metodologia di monitoraggio si valutano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza rispetto ai maggiori costi che ne derivano. Nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, tranne se ciò risulta tecnicamente irrealizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati.

8.

Miglioramento continuo: si valuta regolarmente se le metodologie di monitoraggio possono essere migliorate. Se si esegue la verifica dei dati delle emissioni, si deve considerare di attuare entro un lasso di tempo ragionevole le eventuali raccomandazioni di miglioramento incluse nelle relazioni di verifica, tranne se la loro attuazione comporta costi sproporzionatamente elevati o risulta tecnicamente irrealizzabile.

A.3.   Metodi che permettono di individuare la migliore fonte di dati disponibile

1.

Per la determinazione delle emissioni incorporate delle merci e dei set di dati sottostanti, come le emissioni relative a singoli flussi di fonti o fonti di emissioni e le quantità di calore misurabile, il principio generale sarà quello di scegliere sempre la migliore fonte di dati disponibile. A tal fine si applicano i principi guida seguenti.

a)

È preferibile adottare i metodi di monitoraggio descritti nel presente allegato. Se per un determinato set di dati nel presente allegato non è descritto alcun metodo di monitoraggio o se il metodo descritto comporta costi sproporzionatamente elevati o risulta tecnicamente irrealizzabile, possono essere usati i metodi di un altro sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile, secondo le condizioni specificate all’articolo 4, paragrafo 2, se contemplano l’insieme di dati richiesto. Se tali metodi non sono disponibili, sono tecnicamente irrealizzabili o comportano costi sproporzionatamente elevati, per la determinazione del set di dati in conformità del punto 2 possono essere usati metodi indiretti. Se tali metodi non sono disponibili, sono tecnicamente irrealizzabili o comportano costi sproporzionatamente elevati, è possibile usare i valori predefiniti messi a disposizione e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio alle condizioni specificate all’articolo 4, paragrafo 3.

b)

Un metodo di determinazione, diretto o indiretto, è considerato idoneo se garantisce che le misurazioni, le analisi, i campionamenti, le tarature e le convalide per la determinazione del set specifico di dati sono effettuati applicando i metodi definiti nelle norme tecniche EN o ISO pertinenti. Se tali norme non sono disponibili, è possibile applicare norme tecniche nazionali. In assenza di norme tecniche pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguate, agli orientamenti per le migliori prassi del settore o ad altre metodologie scientificamente dimostrate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.

c)

Nell’ambito di uno dei metodi di cui alla lettera a), gli strumenti di misura o le analisi di laboratorio sotto il controllo del gestore sono da preferire agli strumenti di misura o alle analisi sotto il controllo di un’altra persona giuridica, come il fornitore di combustibile o di materiali o i partner commerciali per quanto riguarda le merci prodotte.

d)

Gli strumenti di misura prescelti sono quelli che presentano i livelli di incertezza più bassi durante l’uso senza incorrere in costi sproporzionatamente elevati. Sono da preferire gli strumenti soggetti ai controlli metrologici legali, a meno che non siano disponibili altri strumenti con un livello di incertezza durante l’uso significativamente inferiore. Gli strumenti sono utilizzati solo in ambienti adatti alle loro specifiche d’uso.

e)

Se si ricorre ad analisi di laboratorio o se i laboratori eseguono il trattamento dei campioni, le tarature, le convalide dei metodi o le attività relative alla misurazioni in continuo delle emissioni, si applicano le prescrizioni di cui alla sezione B.5.4.3.

2.

Metodi di determinazione indiretti: se non è disponibile alcun metodo di determinazione diretto per il set di dati richiesto, in particolare nei casi in cui occorre determinare il calore misurabile netto destinato a diversi processi di produzione, è possibile ricorrere a un metodo di determinazione indiretto, come ad esempio:

a)

il calcolo basato su un procedimento chimico o fisico noto, utilizzando valori accettati nella letteratura per le proprietà chimiche e fisiche delle sostanze in questione, opportuni fattori stechiometrici e proprietà termodinamiche come entalpie di reazione, se del caso;

b)

il calcolo basato sui dati di progettazione dell’impianto, quali l’efficienza energetica di unità tecniche o il consumo di energia calcolato per unità di prodotto;

c)

correlazioni basate su prove empiriche per la determinazione dei valori di stima per il set di dati richiesto mediante apparecchiature non tarate o dati documentati in protocolli di produzione. A tal fine si garantisce che la correlazione soddisfi i requisiti di buona prassi ingegneristica e che sia applicata solo per determinare valori che rientrano nell’ambito per il quale è stata stabilita. La validità di tali correlazioni è valutata almeno una volta all’anno.

3.

Per determinare le migliori fonti di dati disponibili, è scelta la fonte di dati meglio classificata rispetto ai criteri presentati al punto 1 e già disponibile presso l’impianto. Se tuttavia è tecnicamente possibile applicare una fonte di dati ancor meglio classificata senza incorrere in costi sproporzionatamente elevati, è questa che si applica senza indebiti ritardi. Nel caso in cui per lo stesso set di dati siano disponibili diverse fonti al medesimo livello nella classifica di cui al punto 1, si sceglie quella che garantisce il flusso di dati più chiaro con il rischio intrinseco e il rischio di controllo minore possibile di poter generare inesattezze.

4.

Le fonti di dati scelte a norma del punto 3 sono utilizzate per determinare e comunicare le emissioni incorporate.

5.

Nella misura del possibile e senza dover sostenere costi sproporzionatamente elevati, ai fini del sistema di controllo in conformità della sezione H si individuano ulteriori fonti di dati o metodi per determinare i set di dati che consentono di convalidare le fonti di dati a norma del punto 3. Le eventuali fonti di dati scelte sono inserite nella documentazione della metodologia di monitoraggio.

6.

Miglioramenti raccomandati: al fine di migliorare i metodi di monitoraggio, si verifica periodicamente, comunque almeno una volta all’anno, se sono disponibili nuove fonti di dati. Se ritenute più accurate secondo la classifica di cui al punto 1, queste nuove fonti di dati sono indicate nella documentazione della metodologia di monitoraggio e applicate il prima possibile.

7.

Fattibilità tecnica: se si dichiara che l’applicazione di una metodologia specifica di determinazione non è tecnicamente realizzabile, questa dichiarazione deve essere giustificata nella documentazione della metodologia di monitoraggio. Tale aspetto è riesaminato durante i controlli periodici in linea con il punto 6. La giustificazione è fondata sulla disponibilità, da parte dell’impianto, delle risorse tecniche necessarie per rispondere alle esigenze di una fonte di dati proposta o di un metodo di monitoraggio proposto e che devono poter essere mobilitate entro i limiti temporali prescritti ai fini del presente allegato. Tali risorse tecniche comprendono la disponibilità delle tecniche e delle tecnologie previste.

8.

Costi sproporzionatamente elevati: se si dichiara che l’applicazione di una specifica metodologia di determinazione per un set di dati comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, questa dichiarazione deve essere giustificata nella documentazione della metodologia di monitoraggio. Tale aspetto è riesaminato durante i controlli periodici in linea con il punto 6. Per determinare se i costi sono sproporzionatamente elevati si applica la metodologia descritta di seguito.

I costi per determinare un set di dati specifico si considerano sproporzionatamente elevati se la stima dei costi del gestore è superiore ai benefici apportati dalla metodologia di determinazione. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per un prezzo di riferimento di 20 EUR per tonnellata di CO2e; inoltre si tiene conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita economica delle apparecchiature, se del caso.

Il fattore di miglioramento è pari:

a)

al miglioramento dell’incertezza stimata in una misura, espresso in percentuale, moltiplicato per le emissioni correlate stimate nel periodo di riferimento. Per emissioni correlate si intendono:

1)

le emissioni dirette causate dal flusso di fonti o dalla fonte di emissione in questione;

2)

le emissioni attribuite alla quantità di calore misurabile;

3)

le emissioni indirette correlate alla quantità di energia elettrica in questione;

4)

le emissioni incorporate di un materiale prodotto o di un precursore consumato;

b)

all’1 % delle emissioni correlate, se non sia è un miglioramento dell’incertezza di misura.

Il costo delle misure correlate al miglioramento della metodologia di monitoraggio dell’impianto non è considerato sproporzionatamente elevato fino a un importo cumulativo di 2 000 EUR all’anno.

A.4.   Suddivisione degli impianti in processi di produzione

Gli impianti sono suddivisi in processi di produzione con limiti del sistema che assicurano che i materiali in entrata, i materiali in uscita e le emissioni possano essere monitorati in conformità delle sezioni da B a E del presente allegato e che le emissioni dirette e indirette possano essere attribuite ai gruppi di merci definiti nella sezione 2 dell’allegato II, applicando le norme di cui alla sezione F del presente allegato.

La suddivisione degli impianti in processi di produzione avviene secondo la modalità descritta di seguito.

a)

Per ciascuna delle categorie aggregate di merci definite alla sezione 2 dell’allegato II, pertinenti per l’impianto, è definito un processo di produzione unico.

b)

In deroga alla lettera a), sono definiti processi di produzione separati per ciascun percorso produttivo se per la stessa categoria aggregata di merci nello stesso impianto sono applicati diversi percorsi produttivi conformemente all’allegato II, sezione 3, o se il gestore sceglie volontariamente merci o gruppi di merci diversi da monitorare separatamente. È possibile definire i processi di produzione a un livello ancor più disaggregato se il livello di disaggregazione prescelto è conforme a un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile applicabile all’impianto.

c)

In deroga alla lettera a), se almeno una parte dei precursori pertinenti per le merci complesse è prodotta nello stesso impianto delle merci complesse e se i rispettivi precursori non sono trasferiti fuori dall’impianto per essere venduti o utilizzati in altri impianti, la produzione di precursori e merci complesse può essere inclusa in un processo di produzione comune. In questo caso si omette il calcolo separato delle emissioni incorporate dei precursori.

d)

È possibile applicare le seguenti deroghe settoriali alla lettera a):

1)

se due o più merci appartenenti alle categorie aggregate di merci minerale sinterizzato, ghisa greggia, FeMn, FeCr, FeNi, DRI, acciaio grezzo o prodotti di ferro o di acciaio sono prodotte nello stesso impianto, le emissioni incorporate possono essere monitorate e comunicate definendo un processo di produzione comune per tutte queste merci;

2)

se due o più merci appartenenti alle categorie alluminio greggio o prodotti di alluminio sono prodotte nello stesso impianto, le emissioni incorporate possono essere monitorate e comunicate definendo un processo di produzione comune per tutte queste merci;

3)

per la produzione di miscele di concimi, è possibile semplificare il monitoraggio e la comunicazione del processo di produzione determinando un valore uniforme delle emissioni incorporate per tonnellata di azoto contenuto nelle miscele di concimi, indipendentemente dalla forma chimica dell’azoto (ammonio, nitrato o urea);

e)

se una parte dell’impianto serve alla produzione di merci che non figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, un miglioramento raccomandato è quello di monitorare tale parte considerandola un processo di produzione aggiuntivo, al fine di corroborare la completezza dei dati sulle emissioni totali dell’impianto.

B.   MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIRETTE A LIVELLO DI IMPIANTO

B.1.   Completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione

I limiti dell’impianto e dei suoi processi di produzione sono ben noti al gestore e definiti nella documentazione della metodologia di monitoraggio, tenendo conto delle prescrizioni settoriali specifiche stabilite nell’allegato II, sezione 2, nonché nella sezione B.9 del presente allegato. Si applicano i principi seguenti:

1.

Sono contemplate almeno tutte le fonti di emissione di gas a effetto serra pertinenti e i flussi di fonti associati direttamente o indirettamente alla produzione delle merci elencate nell’allegato II, sezione 2.

2.

Un miglioramento raccomandato è quello di includere tutte le fonti di emissione e i flussi di fonti dell’intero impianto, al fine di eseguire controlli di plausibilità e di controllare l’efficienza in termini di energia e di emissioni dell’impianto nel suo complesso.

3.

Sono incluse le emissioni derivanti sia dalle operazioni normali sia da eventi eccezionali, tra cui l’avviamento, l’arresto e situazioni di emergenza verificatesi nel corso del periodo di riferimento.

4.

Sono escluse le emissioni provenienti dalle macchine mobili utilizzate a fini di trasporto.

B.2.   Scelta della metodologia di monitoraggio

La metodologia applicabile è:

1.

La metodologia basata sui calcoli, che consiste nel determinare le emissioni prodotte dai flussi di fonti in base ai dati di attività ottenuti tramite sistemi di misura e parametri aggiuntivi ricavati da analisi di laboratorio o da valori standard. La metodologia basata sui calcoli può essere applicata conformemente al metodo standard o al metodo del bilancio di massa.

2.

La metodologia fondata su misure, che consiste nel determinare le emissioni prodotte dalle fonti di emissione misurando in continuo la concentrazione dei gas a effetto serra interessati contenuti nei gas effluenti e nel flusso di gas effluenti.

A titolo di deroga, possono essere utilizzate altre metodologie alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 5.

Si deve scegliere la metodologia di monitoraggio che fornisce i risultati più accurati e affidabili, tranne nei casi in cui le prescrizioni settoriali specifiche, in conformità della sezione B.9, impongano una metodologia particolare. La metodologia di monitoraggio applicata può essere una combinazione di più metodologie, in modo che parti diverse delle emissioni dell’impianto siano monitorate da una delle metodologie applicabili.

La documentazione della metodologia di monitoraggio individua chiaramente:

a)

per quale flusso di fonti è utilizzato il metodo standard basato sui calcoli o il metodo del bilancio di massa, compresa la descrizione dettagliata della determinazione di ogni parametro pertinente di cui alla sezione B.3.4;

b)

per quale fonte di emissioni è utilizzata una metodologia fondata su misure, compresa la descrizione di tutti gli elementi pertinenti di cui alla sezione B.6;

c)

attraverso un diagramma e una descrizione adeguati dei processi dell’impianto, la prova che non vi sono doppi conteggi né lacune nei dati delle emissioni dell’impianto.

Le emissioni dell’impianto sono determinate con la formula

Formula
(Equazione 4)

dove:

EmInst

sono le emissioni (dirette) dell’impianto espresse in tonnellate di CO2e;

Emcalc,i

sono le emissioni del flusso di fonti i determinate con una metodologia basata sui calcoli, espresse in tonnellate di CO2e;

Emmeas,j

sono le emissioni della fonte di emissioni j determinate con una metodologia fondata su misure, espresse in tonnellate di CO2e, e

Emother,k

sono le emissioni determinate con un altro metodo, indice k, espresse in tonnellate di CO2e.

B.3.   Formule e parametri per la metodologia basata sui calcoli per il CO2

B.3.1.   Metodo standard

Le emissioni sono calcolate separatamente per ogni flusso di fonti, come indicato di seguito.

B.3.1.1.   Emissioni di combustione

Le emissioni di combustione sono calcolate secondo il metodo standard, come segue:

Formula
(Equazione 5)

dove:

Emi

sono le emissioni [t CO2] causate dal combustibile i;

EFi

è il fattore di emissione [t CO2/TJ] del combustibile i;

ADi

sono i dati di attività [TJ] del combustibile i, calcolati con la formula:

Formula
(Equazione 6)

FQi

è la quantità consumata [t o m3] di combustibile i;

NCVi

è il potere calorifico netto (potere calorifico inferiore) [TJ/t o TJ/m3] del combustibile i;

OFi

è il fattore di ossidazione (adimensionale) del combustibile i, calcolato con la formula

Formula
(Equazione 7)

Cash

è il carbonio contenuto nelle ceneri e nella polvere di depurazione dei gas effluenti, e

Ctotal

è il carbonio totale contenuto nel combustibile bruciato.

L’ipotesi prudenziale secondo cui OF = 1 può essere sempre utilizzata per ridurre gli sforzi di monitoraggio.

A condizione di ottenere una maggiore accuratezza, il metodo standard per le emissioni di combustione può essere modificato come segue:

a)

i dati di attività sono espressi come quantità di combustibile (ossia in t o m3);

b)

EF è espresso in t CO2/t di combustibile o t CO2/m3 di combustibile, a seconda dei casi, e

c)

l’NCV può essere omesso dal calcolo. È tuttavia un miglioramento raccomandato quello di riferire l’NCV per poter verificare la coerenza e monitorare l’efficienza energetica dell’intero processo di produzione.

Se il fattore di emissione di un combustibile i deve essere calcolato dalle analisi del tenore di carbonio e dell’NCV, si applica l’equazione seguente:

Formula
(Equazione 8)

Se il fattore di emissione di un materiale o combustibile espresso in t CO2/t deve essere calcolato dal contenuto di carbonio analizzato, si applica l’equazione seguente:

Formula
(Equazione 9)

dove:

f

è il rapporto tra le masse molari di CO2 e C: f = 3,664 t CO2/t C.

Poiché il fattore di emissione della biomassa è pari a zero, a condizione che siano soddisfatti i criteri indicati alla sezione B.3.3, questo elemento può essere preso in considerazione per i combustibili misti (ossia i combustibili che contengono sia componenti fossili che biomasse) come segue:

Formula
(Equazione 10)

dove:

EFpre,i

è il fattore di emissione preliminare del combustibile i (ossia il fattore di emissione nell’ipotesi che il combustibile sia totalmente fossile) e

BFi

è la frazione di biomassa (adimensionale) del combustibile i.

Per i combustibili fossili e se la frazione di biomassa è sconosciuta, BFi è impostato sul valore prudenziale zero.

B.3.1.2.   Emissioni di processo

Le emissioni di processo sono calcolate secondo il metodo standard, come segue:

Formula
(Equazione 11)

dove:

ADj

sono i dati di attività [t del materiale] del materiale j;

EFj

è il fattore di emissione [t CO2/t] del materiale j, e

CFj

è il fattore di conversione (adimensionale) del materiale j.

L’ipotesi prudenziale secondo cui CFj  = 1 può essere sempre utilizzata per ridurre gli sforzi di monitoraggio.

Nel caso di materiali in entrata misti che contengono forme inorganiche e organiche di carbonio, il gestore può decidere:

1.

Di stabilire un fattore di emissione preliminare totale per il materiale misto analizzando il tenore di carbonio totale (CCj ) e utilizzando un fattore di conversione e, se del caso, una frazione di biomassa e il potere calorifico netto corrispondente al tenore totale di carbonio.

2.

di determinare separatamente il tenore del materiale organico e di quello inorganico e trattarli come due flussi di fonti distinti.

Tenuto conto dei sistemi di misura disponibili per i dati di attività e dei metodi per determinare il fattore di emissione, per le emissioni derivanti dalla decomposizione dei carbonati, si sceglie il metodo che fornisce i risultati più accurati per ogni flusso di fonti tra i due metodi seguenti:

metodo A (basato sugli elementi in entrata): il fattore di emissione, il fattore di conversione e i dati di attività sono correlati alla quantità di materiale in entrata nel processo. Si utilizzano i fattori di emissione standard dei carbonati puri come indicato all’allegato VIII, tabella 3, tenendo conto della composizione del materiale determinata in linea con la sezione B.5 del presente allegato;

metodo B (basato sugli elementi in uscita): il fattore di emissione, il fattore di conversione e i dati relativi all’attività sono correlati alla quantità di materiale in uscita dal processo. Si utilizzano i fattori di emissione standard degli ossidi di metallo dopo la decarbonatizzazione, come indicato nell’allegato VIII, tabella 4, tenendo conto della composizione del materiale determinata in linea con la sezione B.5.

Per le emissioni di processo di CO2 diverse da quelle dei carbonati, si applica il metodo A.

B.3.2.   Metodo del bilancio di massa

Le quantità di CO2 pertinenti per ciascun flusso di fonti sono calcolate in base al contenuto di carbonio di ciascun materiale, senza distinzione tra combustibili e materiali di processo. Del carbonio che lascia l’impianto nei prodotti anziché essere rilasciato come emissione si tiene conto nei flussi di fonti in uscita, i cui dati di attività sono quindi negativi.

Le emissioni corrispondenti a ciascun flusso di fonti sono calcolate come segue:

Formula
(Equazione 12)

dove:

ADk

sono i dati di attività [t] del materiale k; per i materiali in uscita, ADk è negativo;

f

è il rapporto tra le masse molari di CO2 e C: f = 3,664 t CO2/t C, e

CCk

è il contenuto di carbonio del materiale k (adimensionale e positivo).

Se il contenuto di carbonio di un combustibile k è calcolato a partire da un fattore di emissione espresso in t CO2/TJ, si applica l’equazione seguente:

Formula
(Equazione 13)

Se il contenuto di carbonio di un materiale o di un combustibile k è calcolato a partire da un fattore di emissione espresso in t CO2/t, si applica l’equazione seguente:

Formula
(Equazione 14)

Per i combustibili misti, ossia i combustibili che contengono sia componenti fossili che biomasse o materiali misti, si può tenere conto della frazione di biomassa, a condizione che i criteri di cui alla sezione B.3.3 siano soddisfatti, come segue:

Formula
(Equazione 15)

dove:

CCpre,k

è il contenuto preliminare di carbonio del carburante k (ossia il fattore di emissione che presuppone che il combustibile sia totalmente fossile) e

BFk

è la frazione di biomassa del combustibile k (adimensionale).

Per i materiali o i combustibili fossili e laddove la frazione di biomassa sia sconosciuta, BF è impostato sul valore prudenziale zero. Se si usa biomassa come combustibile o materiale in entrata e i materiali in uscita contengono carbonio, il bilancio di massa complessivo considera la frazione di biomassa in modo prudenziale, vale a dire che la frazione di biomassa nel carbonio totale in uscita non supera la frazione totale di biomassa contenuta nei combustibili e nei materiali in entrata, tranne nel caso in cui il gestore fornisca la prova di una frazione di biomassa più elevata nei materiali in uscita con un metodo di «tracciamento dell’atomo» (stechiometrico) o con analisi del carbonio-14.

B.3.3.   Criteri per considerare pari a zero le emissioni da biomassa

Se si usa biomassa come combustibile per la combustione, essa soddisfa i criteri della presente sezione. Se la biomassa utilizzata per la combustione non soddisfa questi criteri, il suo tenore di carbonio è considerato carbonio fossile.

1.

La biomassa soddisfa i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

2.

In deroga al punto precedente, la biomassa prodotta a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, o ivi contenuta, soddisfa unicamente i criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Il presente punto si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono trasformati in un prodotto prima di essere ulteriormente trattati per ottenere combustibili.

3.

L’energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani non sono soggetti ai criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

4.

I criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001 si applicano indipendentemente dall’origine geografica della biomassa.

5.

Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001 è valutato conformemente all’articolo 30 e all’articolo 31, paragrafo 1, di tale direttiva.

B.3.4.   Parametri

In linea con le formule riportate nelle sezioni da B.3.1 a B.3.3, per ogni flusso di fonti sono determinati i parametri seguenti.

1.

Metodo standard, combustione:

requisito minimo: quantità di combustibile (t o m3), fattore di emissione (t CO2/t o t CO2/m3);

miglioramento raccomandato: quantità di combustibile (t o m3), NCV (TJ/t o TJ/m3), fattore di emissione (t CO2/TJ), fattore di ossidazione, frazione di biomassa, prova del rispetto dei criteri di cui alla sezione B.3.3.

2.

Metodo standard, emissioni di processo:

requisito minimo: dati di attività (t o m3), fattore di emissione (t CO2/t o t CO2/m3);

miglioramento raccomandato: dati di attività (t o m3), fattore di emissione (t CO2/t o t CO2/m3), fattore di conversione.

3.

Bilancio di massa:

requisito minimo: quantità di materiale (t), tenore di carbonio (t C/t materiale);

miglioramento raccomandato: quantità di materiale (t), tenore di carbonio (t C/t materiale), NCV (TJ/t), frazione di biomassa, prova del rispetto dei criteri di cui alla sezione B.3.3.

B.4.   Prescrizioni per i dati di attività

B.4.1.   Misurazione continua o per lotto

Se si devono determinare le quantità di combustibili o di materiali, comprese le merci o i prodotti intermedi, per un periodo di riferimento, è possibile scegliere uno dei metodi che seguono e indicarlo nella documentazione della metodologia di monitoraggio:

1.

Attraverso conteggi continui effettuati per il processo quando il materiale è consumato o prodotto.

2.

In base all’aggregazione dei conteggi dei quantitativi forniti separatamente (per lotto) o prodotti tenendo conto delle variazioni delle rispettive scorte. A tal fine si applica quanto segue:

a)

il quantitativo di combustibile o materiale consumato durante il periodo di riferimento è calcolato deducendo dal quantitativo di combustibile o materiale importato in quest’arco temporale il quantitativo di combustibile o materiale esportato, e aggiungendo il quantitativo di combustibile o di materiale immagazzinato all’inizio del periodo di riferimento, meno il quantitativo di combustibile o materiale immagazzinato alla fine di tale periodo;

b)

i livelli di produzione delle merci o dei prodotti intermedi sono calcolati deducendo dal quantitativo esportato durante il periodo di riferimento il quantitativo importato e il quantitativo di prodotto o materiale immagazzinato all’inizio di tale periodo, e aggiungendo il quantitativo di prodotto o materiale immagazzinato alla fine di tale periodo. Per evitare doppi conteggi, i prodotti di un processo di produzione reintrodotti nello stesso processo di produzione sono dedotti dai livelli di produzione.

Se determinare i quantitativi immagazzinati tramite una misurazione diretta non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, è possibile stimare tali quantitativi in base:

1.

Ai dati degli anni precedenti, correlandoli agli opportuni livelli di attività per il periodo di riferimento.

2.

Alle procedure documentate e ai rispettivi dati contenuti nel bilancio sottoposto a revisione per il periodo di riferimento.

Se determinare i quantitativi di prodotti, materiali o combustibili per l’intero periodo di riferimento non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, è possibile scegliere il primo giorno utile successivo per separare un periodo di riferimento dall’altro, e riconciliare di conseguenza il periodo di riferimento interessato. Gli scostamenti riguardanti ciascun prodotto, materiale o combustibile sono registrati in modo chiaro, così da costituire la base di un valore rappresentativo per il periodo di riferimento ed essere considerati in maniera coerente rispetto all’anno successivo.

B.4.2.   Controllo del gestore sui sistemi di misura

Per determinare i quantitativi di prodotti, materiali o combustibili sono da prediligere i sistemi di misura usati sotto il controllo del gestore dell’impianto. I sistemi di misura che esulano dal controllo del gestore, in particolare se sono sotto il controllo del fornitore del materiale o del combustibile, possono essere usati nei casi seguenti:

1.

Se il gestore non dispone di un proprio sistema di misura per determinare il relativo set di dati.

2.

Se determinare il set di dati tramite il sistema di misura del gestore non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.

3.

Se il gestore ha la prova che il sistema di misura che esula dal suo controllo fornisce risultati più affidabili ed è meno soggetto a rischi di inesattezze.

Nel caso in cui si usino sistemi di misura che esulano dal controllo del gestore, le fonti di dati applicabili sono le seguenti:

1)

i quantitativi riportati nelle fatture rilasciate da un partner commerciale, purché abbia luogo un’operazione commerciale tra due partner commerciali indipendenti;

2)

letture dirette dei sistemi di misura.

B.4.3.   Prescrizioni per i sistemi di misura

È necessario garantire una profonda comprensione dell’incertezza associata alla misurazione dei quantitativi di carburanti e di materiali, compreso dell’influenza dell’ambiente operativo e, ove applicabile, dell’incertezza della determinazione delle scorte. Gli strumenti di misura sono scelti in modo da garantire il livello di incertezza minimo senza incorrere in costi sproporzionatamente elevati e in modo che siano adatti all’ambiente in cui sono utilizzati, conformemente alle norme tecniche e alle prescrizioni applicabili. Se disponibili, sono da preferire gli strumenti sottoposti a controlli metrologici legali. In tal caso, per il compito di misurazione in questione può essere utilizzato come valore di incertezza l’errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali.

Se uno strumento di misura deve essere sostituito a causa di un malfunzionamento o perché dalla taratura risulta che le prescrizioni non sono più soddisfatte, la sostituzione avviene con strumenti che garantiscono il rispetto di un livello di incertezza pari o migliore di quello dello strumento esistente.

B.4.4.   Miglioramento raccomandato

Un miglioramento raccomandato è quello che permette di ottenere un’incertezza di misurazione commisurata alle emissioni totali del flusso di fonti o della fonte di emissioni, garantendo un livello di incertezza minimo per le parti di emissioni di maggiore entità. A scopo orientativo, per le emissioni superiori a 500 000 tonnellate di CO2 all’anno, l’incertezza sull’intero periodo di riferimento, tenuto conto delle variazioni delle scorte, se del caso, è pari all’1,5 % o migliore. Per le emissioni inferiori a 10 000 tonnellate di CO2 all’anno, è accettabile un’incertezza inferiore al 7,5 %.

B.5.   Prescrizioni per i fattori di calcolo per il CO2

B.5.1.   Metodi per determinare i fattori di calcolo

Per determinare i fattori di calcolo necessari per la metodologia basata sui calcoli è possibile scegliere uno dei metodi seguenti:

1.

Uso dei valori standard.

2.

Uso di dati surrogati basati su correlazioni empiriche tra il fattore di calcolo pertinente e altre proprietà meglio misurabili.

3.

Uso di valori basati su analisi di laboratorio.

I fattori di calcolo sono determinati in riferimento allo stato del combustibile o del materiale impiegato per i dati di attività, ossia allo stato in cui il combustibile o il materiale si trova al momento dell’acquisto o dell’uso nel processo che genera le emissioni, prima di essere essiccato o comunque trattato ai fini dell’analisi di laboratorio. Se ciò comporta costi sproporzionatamente elevati o se è possibile ottenere una maggiore accuratezza, i dati di attività e i fattori di calcolo possono essere sempre comunicati in riferimento allo stato in cui sono svolte le analisi di laboratorio.

B.5.2.   Valori standard applicabili

I valori standard di tipo I sono applicabili solo se non è disponibile un valore standard di tipo II per lo stesso parametro e lo stesso materiale o combustibile.

I valori standard di tipo I sono i seguenti:

a)

i fattori per difetto di cui all’allegato VIII;

b)

i fattori per difetto contenuti nelle ultime linee guida dell’IPCC per gli inventari dei gas serra (1);

c)

i valori basati su analisi di laboratorio effettuate in passato, risalenti a non più di cinque anni prima e considerate rappresentative per il combustibile o il materiale.

I valori standard di tipo II sono i seguenti:

a)

i fattori per difetto usati dal paese in cui si trova l’impianto per l’ultimo documento sull’inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

b)

i valori pubblicati da istituti di ricerca nazionali, autorità pubbliche, enti di normazione, uffici statistici ecc. ai fini di una comunicazione delle emissioni più disaggregata rispetto al punto precedente;

c)

i valori indicati e garantiti dal fornitore di un combustibile o di un materiale se vi è la prova che il tenore di carbonio presenta un intervallo di confidenza del 95 % non superiore all’1 %;

d)

i valori stechiometrici per il tenore di carbonio e i relativi valori indicati nella letteratura per il potere calorifico netto (NCV) della sostanza pura;

e)

i valori basati su analisi di laboratorio effettuate in passato, risalenti a non più di due anni prima e considerate rappresentative per il combustibile o il materiale.

Al fine di garantire la coerenza nel tempo, i valori standard utilizzati sono indicati nella documentazione della metodologia di monitoraggio e possono essere modificati solo se vi è la prova che il nuovo valore è più adeguato e rappresentativo per il combustibile o il materiale utilizzato rispetto al precedente. Se i valori standard cambiano su base annuale, nella documentazione della metodologia di monitoraggio è indicata la fonte autorevole applicabile di tale valore anziché il valore stesso.

B.5.3.   Definizione delle correlazioni per determinare i dati surrogati

Un dato surrogato del tenore di carbonio o del fattore di emissione può essere ricavato dai seguenti parametri, in combinazione con una correlazione empirica determinata almeno una volta all’anno in conformità delle prescrizioni per le analisi di laboratorio indicate nella sezione B.5.4, come segue:

a)

misura della densità di oli o gas specifici, compresi quelli comunemente utilizzati nelle raffinerie o nell’industria dell’acciaio;

b)

potere calorifico netto per tipi specifici di carbone.

La correlazione deve soddisfare i criteri di una buona prassi industriale e può essere applicata solo ai valori della variabile surrogata che rientrano nell’intervallo per la quale è stata stabilita.

B.5.4.   Prescrizioni per le analisi di laboratorio

Se sono necessarie analisi di laboratorio per determinare le proprietà (tra cui l’umidità, la purezza, la concentrazione, il tenore di carbonio, la frazione di biomassa, il potere calorifico netto, la densità) di prodotti, materiali, combustibili o gas di scarico, o per stabilire correlazioni tra i parametri ai fini della determinazione indiretta dei dati richiesti, le analisi soddisfano le prescrizioni della presente sezione.

I risultati delle analisi sono utilizzati unicamente per il periodo di consegna o per il lotto di combustibile o di materiale per il quale sono stati prelevati i campioni e di cui i campioni sono destinati a essere rappresentativi. Per determinare un parametro specifico si usano i risultati di tutte le analisi effettuate in relazione a tale parametro.

B.5.4.1.   Uso delle norme tecniche

Le analisi, il campionamento, le tarature e le convalide necessari per determinare i fattori di calcolo sono svolti applicando metodi fondati sulle norme ISO corrispondenti. In assenza di tali norme, i metodi si fondano su norme EN o nazionali adeguate o sui requisiti stabiliti in un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile. In assenza di norme tecniche pubblicate, è possibile ricorrere a progetti di norme adeguate, agli orientamenti sulle migliori prassi del settore o ad altre metodologie scientificamente dimostrate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura.

B.5.4.2.   Raccomandazioni relative al piano di campionamento e alla frequenza minima delle analisi

Si applicano le frequenze minime di cui alla tabella 1 per le analisi dei combustibili e dei materiali pertinenti. È possibile applicare un’altra frequenza di analisi nei casi seguenti:

a)

se la tabella non contiene una frequenza minima applicabile;

b)

se un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile prevede un’altra frequenza minima di analisi per lo stesso tipo di materiale o combustibile;

c)

se la frequenza minima di cui alla tabella 1 comporta un costo sproporzionatamente alto;

d)

se è possibile dimostrare che, in base ai dati storici, compresi i valori analitici relativi ai combustibili o ai materiali nel periodo di riferimento immediatamente precedente il periodo di riferimento in corso, la variazione dei valori analitici per il combustibile o il materiale interessato non è superiore a un terzo del valore di incertezza per la determinazione dei dati di attività del combustibile o del materiale.

Se l’impianto funziona unicamente per una parte dell’anno, o se i combustibili o i materiali sono consegnati in lotti che sono consumati nell’arco di un periodo superiore ad un periodo di riferimento, è possibile scegliere un calendario più adeguato per le analisi, a condizione che ciò comporti un’incertezza analoga a quella prevista all’ultimo punto del comma precedente.

Tabella 1

Frequenze minime delle analisi

Combustibile/materiale

Frequenza minima delle analisi

Gas naturale

Almeno ogni settimana

Altri gas, in particolare gas di sintesi e gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di altoforno, gas di convertitore, gas di giacimenti petroliferi e di gas

Almeno giornaliera — applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata

Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume)

Ogni 20 000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l’anno

Carbone, carbone da coke, coke, coke di petrolio, torba

Ogni 20 000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l’anno

Altri combustibili

Ogni 10 000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l’anno

Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa)

Ogni 5 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l’anno

Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati

Ogni 10 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l’anno

Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite)

Ogni 50 000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l’anno

Argille e scisti

Per quantitativi di materiale corrispondenti a emissioni di 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l’anno

Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale)

In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a emissioni di 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l’anno

I campioni sono rappresentativi del lotto totale o del periodo di consegna per i quali sono stati prelevati. Per garantire la rappresentatività, si deve tenere conto dell’eterogeneità del materiale, nonché di tutti gli altri aspetti, come l’attrezzatura di campionamento disponibile, la possibile segregazione delle fasi o la distribuzione locale della granulometria, la stabilità dei campioni ecc. Il metodo di campionamento è definito nella documentazione relativa alla metodologia di monitoraggio.

Miglioramento raccomandato: utilizzare un piano di campionamento dedicato per ciascun combustibile o materiale in base alle norme applicabili, contenente le informazioni sulle metodologie per la preparazione dei campioni, comprese informazioni sulle responsabilità, i luoghi, le frequenze e i quantitativi, oltre che sui metodi impiegati per lo stoccaggio e il trasporto dei campioni.

B.5.4.3.   Raccomandazioni per i laboratori

I laboratori utilizzati per l’espletamento delle analisi per determinare i fattori di calcolo sono accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 per i metodi analitici in questione. È possibile ricorrere a laboratori non accreditati per determinare i fattori di calcolo solo se vi è la prova che l’accesso ai laboratori accreditati non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati e che il laboratorio non accreditato è sufficientemente competente. Un laboratorio è considerato sufficientemente competente se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

1.

È economicamente indipendente dal gestore o almeno non influenzato a livello organizzativo dagli organi di gestione dell’impianto.

2.

Applica le norme applicabili alle analisi richieste.

3.

Impiega personale competente per le mansioni specifiche assegnate.

4.

Gestisce in modo adeguato il campionamento e la preparazione dei campioni, compreso il controllo dell’integrità dei campioni.

5.

Esegue regolarmente il controllo della qualità su tarature, campionamenti e metodi analitici, con metodi adeguati, ivi compresa la partecipazione periodica a programmi di verifica dell’idoneità nel cui ambito si applicano metodi analitici ai materiali di riferimento certificati o si effettuano confronti incrociati con un laboratorio accreditato.

6.

Gestisce in modo adeguato le apparecchiature, anche attraverso il mantenimento e l’attuazione di procedure per la taratura, l’adeguamento, la manutenzione e la riparazione, nonché la tenuta di registri relativi a queste apparecchiature.

B.5.5.   Metodi raccomandati per determinare i fattori di calcolo

Miglioramento raccomandato: applicare i valori standard solo per i flussi di fonti che corrispondono a quantità di emissioni minori, e le analisi di laboratorio per tutti i flussi di fonti maggiori. L’elenco seguente presenta i metodi applicabili in ordine crescente di qualità dei dati:

1.

Valori standard di tipo I.

2.

Valori standard di tipo II.

3.

Correlazioni per determinare i dati surrogati.

4.

Analisi effettuate al di fuori del controllo dell’operatore, ad esempio dal fornitore del carburante o del materiale, contenute nei documenti di acquisto, senza ulteriori informazioni sui metodi applicati.

5.

Analisi in laboratori non accreditati, oppure in laboratori accreditati, ma con metodi di campionamento semplificati.

6.

Analisi in laboratori accreditati, applicando le migliori pratiche in materia di campionamento.

B.6.   Prescrizioni riguardanti la metodologia fondata su misure per CO2 e N2O

B.6.1.   Disposizioni generali

Una metodologia fondata su misure richiede l’uso di un sistema di misurazione in continuo delle emissioni (CEMS) installato in un punto di misura adeguato.

Per il monitoraggio delle emissioni di N2O, è obbligatorio l’utilizzo della metodologia fondata su misure. Per il CO2 tale metodologia è utilizzata solo se è provato che conduce a dati più accurati rispetto alla metodologia basata sui calcoli. Si applicano le prescrizioni riguardanti l’incertezza dei sistemi di misura ai sensi della sezione B.4.3 del presente allegato.

Il CO rilasciato nell’atmosfera è considerato il quantitativo molare equivalente di CO2.

Se in un impianto esistono varie fonti di emissione che non possono essere misurate come un’unica fonte, il gestore misura separatamente le emissioni derivanti da tali fonti e le somma per ottenere le emissioni totali del gas interessato prodotte nel periodo di riferimento.

B.6.2.   Metodo e calcolo

B.6.2.1.   Emissioni di un periodo di riferimento (emissioni annue)

Le emissioni totali da una fonte di emissione nel periodo di riferimento sono calcolate sommando, nell’arco di tale periodo, tutti i valori orari della concentrazione misurata di gas a effetto serra moltiplicati per i valori orari dei gas effluenti; i valori orari corrispondono in tal caso alle medie di tutti i risultati delle singole misurazioni effettuate durante l’ora di funzionamento considerata, applicando la formula:

Formula
(Equazione 16)

dove:

GHG Emtotal

sono le emissioni annue totali di gas serra in tonnellate;

GHG conchourly,i

sono le concentrazioni orarie di emissioni di gas serra in g/Nm3 nel flusso dei gas effluenti misurate durante il funzionamento per un’ora o durante un periodo di riferimento più breve i;

Vhourly,i

è il volume dei gas effluenti in Nm3 per un’ora o durante un periodo di riferimento più breve i, determinato integrando la portata sul periodo di riferimento, e

HoursOp

è il numero totale di ore (o di periodi di riferimento più brevi) per il quale è applicata la metodologia fondata su misure, ivi comprese le ore per le quali i dati sono stati sostituiti conformemente alla sezione B.6.2.6 del presente allegato.

L’indice i si riferisce alla singola ora (o ai periodi di riferimento) di funzionamento.

Prima di un’ulteriore elaborazione sono calcolate le medie orarie per ciascun parametro misurato, utilizzando tutti i punti di rilevamento disponibili per quell’ora specifica. Se è possibile generare dati per periodi di riferimento più brevi senza costi aggiuntivi, tali periodi sono utilizzati per determinare le emissioni annue.

B.6.2.2.   Determinazione della concentrazione di gas serra

La concentrazione del gas serra in esame nei gas effluenti è determinata mediante misurazione in continuo in un punto rappresentativo, avvalendosi di uno dei metodi seguenti:

misurazione diretta della concentrazione dei gas serra;

misurazione indiretta: in caso di elevata concentrazione nei gas effluenti, il calcolo della concentrazione di gas serra può essere effettuato in base a una misurazione della concentrazione indiretta e tenendo conto dei valori di concentrazione misurati di tutti gli altri componenti i del flusso di gas, attraverso la formula seguente:

Formula
(Equazione 17)

dove:

conci

è la concentrazione del componente gassoso i.

B.6.2.3.   Emissioni di CO2 da biomasse

Se del caso, i quantitativi di CO2 provenienti dalla biomassa che soddisfano i criteri di cui alla sezione B.3.3 del presente allegato possono essere sottratti dalle emissioni di CO2 totali rilevate, a condizione che si utilizzi uno dei metodi seguenti per il quantitativo di emissioni di CO2 da biomassa:

1.

Una metodologia basata sui calcoli, in particolare metodi di analisi e campionamento basati sulla norma ISO 13833 (Emissioni da sorgente fissa — Determinazione del rapporto tra anidride carbonica derivante da biomassa (biogenica) e fossile — Campionamento e determinazione del radiocarbone).

2.

Un altro metodo basato su una norma tecnica, come la norma ISO 18466 (Emissioni da sorgente fissa — Determinazione della frazione biogenica di CO2 nei gas di camino ricorrendo al metodo del bilancio).

3.

Un altro metodo consentito da un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile.

B.6.2.4.   Determinazione delle emissioni di CO2e da N2O

In caso di misurazioni di N2O, il totale delle emissioni annue di N2O da tutte le fonti di emissione (in tonnellate fino al terzo decimale) è convertito in emissioni annue di CO2e (in tonnellate arrotondate) utilizzando la seguente formula e i valori GWP di cui all’allegato VIII:

CO2e [t] = N2Oannual[t] × GWPN2O (Equazione 18)

dove:

N2Oannual

sono le emissioni totali annue di N2O, calcolate conformemente alla sezione B.6.2.1 del presente allegato.

B.6.2.5.   Determinazione della portata dei gas effluenti

La portata dei gas effluenti può essere determinata con uno dei metodi seguenti:

calcolo mediante un bilancio di massa adeguato, tenendo conto di tutti i parametri significativi in entrata, compresi – per le emissioni di CO2 – almeno i carichi di materiale in entrata, il flusso di aria in entrata e l’efficienza del processo, e in uscita, ivi compresi quanto meno il prodotto fabbricato e la concentrazione di ossigeno (O2), di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx);

determinazione tramite misurazione in continuo del flusso in un punto rappresentativo.

B.6.2.6.   Trattamento delle lacune di misurazione

Se l’apparecchiatura impiegata per la misura in continuo di un parametro non funziona correttamente, è regolata male o è guasta per parte dell’ora o del periodo di riferimento, la media oraria corrispondente è calcolata in percentuale rispetto ai punti di rilevamento rimanenti per quell’ora specifica o per il periodo di riferimento più breve, purché sia disponibile almeno l’80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.

Nel caso in cui sia disponibile meno dell’80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro, si utilizzano i metodi indicati di seguito.

Nel caso di un parametro misurato direttamente come concentrazione, si utilizza un valore di sostituzione calcolato addizionando la concentrazione media al doppio dello scostamento standard associato a tale media, applicando l’equazione seguente:

Formula
(Equazione 19)

dove:

Formula

è la media aritmetica della concentrazione del parametro specifico nell’intero periodo di riferimento o, qualora la perdita di dati si sia verificata in circostanze specifiche, nell’arco di un periodo che rifletta adeguatamente le circostanze specifiche, e

σ c

è la migliore stima della deviazione standard della concentrazione del parametro specifico nell’intero periodo di riferimento o, qualora la perdita di dati si sia verificata in circostanze specifiche, nell’arco di un periodo che rifletta adeguatamente le circostanze specifiche.

Se, a causa di modifiche tecniche significative effettuate nell’impianto, il periodo di riferimento non è adeguato per determinare tali valori di sostituzione, si sceglie un altro intervallo di tempo (possibilmente della durata di almeno sei mesi) sufficientemente rappresentativo per determinare lo scostamento medio e standard.

Nel caso di un parametro diverso dalla concentrazione, i valori sostitutivi sono determinati tramite un modello di bilancio di massa adeguato o un bilancio energetico del processo. Il modello è convalidato utilizzando i restanti parametri misurati della metodologia fondata su misure e i dati rilevati in condizioni di lavoro normali, per un periodo di tempo di durata analoga a quello per cui i dati sono mancanti.

B.6.3.   Prescrizioni di qualità

Tutte le misurazioni sono effettuate applicando metodi basati su:

1.

La norma ISO 20181:2023 (Emissioni da fonti fisse — Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici).

2.

La norma ISO 14164:1999 (Emissioni da fonti fisse — Determinazione della portata volumetrica di flussi di gas in condotti — Metodo automatizzato).

3.

La norma ISO 14385-1:2014 (Emissioni da fonti fisse — Gas a effetto serra — parte 1: Taratura dei sistemi di misurazione automatizzati).

4.

La norma ISO 14385-2:2014 (Emissioni da fonti fisse — Gas a effetto serra — parte 2: controllo continuo della qualità dei sistemi di misurazione automatizzati).

5.

Altre norme ISO, in particolare la norma ISO 16911–2 (Emissioni da fonti fisse — Determinazione automatica e manuale della velocità e della portata volumetrica nei dotti).

In assenza di norme pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguate, alle linee guida sulle migliori prassi del settore o ad altre metodologie scientificamente provate, in modo da limitare gli errori sistematici di campionamento e misura.

Sono presi in considerazione tutti gli aspetti del sistema di misurazione in continuo, ivi compresa l’ubicazione delle apparecchiature, la taratura, la misurazione, l’assicurazione della qualità e il controllo della qualità.

I laboratori che effettuano le misurazioni, le tarature e le valutazioni delle apparecchiature per i sistemi di misura in continuo delle emissioni sono accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 per i metodi analitici o le attività di taratura in questione. Se il laboratorio non dispone di tale accreditamento, è garantito un livello di competenza sufficiente in linea con la sezione B.5.4.3 del presente allegato.

B.6.4.   Calcoli di convalida

Le emissioni di CO2 determinate mediante una metodologia fondata su misure sono corroborate calcolando le emissioni annue di ciascun gas a effetto serra in questione per le stesse fonti di emissioni e per gli stessi flussi di fonti. A tal fine è possibile semplificare le prescrizioni di cui alle sezioni da B.4 a B.6 del presente allegato, a seconda dei casi.

B.6.5.   Prescrizioni minime per le misurazioni delle emissioni in continuo

Come prescrizione minima, si raggiunge un’incertezza del 7,5 % delle emissioni di gas serra di una fonte di emissione nell’intero periodo di riferimento. Per le fonti di emissione minori, o in circostanze eccezionali, può essere consentito il 10 % di incertezza. Miglioramento raccomandato: raggiungere un’incertezza del 2,5 % almeno per le fonti di emissione che emettono più di 100 000 tonnellate di CO2e fossile per periodo di riferimento.

B.7.   Prescrizioni per determinare le emissioni di perfluorocarburi

Il monitoraggio riguarda le emissioni di perfluorocarburi (PFC) derivanti da effetti anodici, comprese le emissioni fuggitive di perfluorocarburi. Le emissioni non correlate agli effetti anodici sono determinate in base a metodi di stima conformi alle migliori prassi del settore, in particolare alle linee guida fornite dall’International Aluminium Institute.

Le emissioni di PFC sono calcolate in base alle emissioni misurabili in un condotto o in un camino («emissioni da sorgenti puntiformi») oltre alle emissioni fuggitive, determinate sulla base dell’efficacia di raccolta del condotto:

emissioni di PFC (totali) = emissioni di PFC (condotto)/efficienza di raccolta (Equazione 20)

L’efficienza di raccolta è misurata quando si determinano i fattori di emissione specifici per impianto.

Le emissioni di CF4 e C2F6 emesse attraverso un condotto o un camino sono calcolate applicando uno dei due metodi seguenti:

1.

Metodo A: si registra la durata dell’effetto anodico in minuti per cella-giorno.

2.

Metodo B: si registra la sovratensione dell’effetto anodico.

B.7.1.   Metodo di calcolo A – Metodo «slope»

Per determinare le emissioni di PFC si utilizzano le equazioni seguenti:

emissioni di CF4 [t] = AEM × (SEFCF4/1 000) × PrAl (Equazione 21)

emissioni di C2F6 [t] = emissioni di CF4 × FC2F6 (Equazione 22)

dove:

AEM

è la durata dell’effetto anodico in minuti/cella-giorno;

SEFCF4

è il fattore di emissione «slope» espresso in [(kg CF4/t Al prodotto)/(minuti effetto anodico/cella-giorno)]. Se si utilizzano diversi tipi di cella, possono essere applicati diversi SEF;

PrAl

è la produzione di alluminio primario [t] nel periodo di riferimento, e

FC2F6

è la frazione di peso di C2F6 [t C2F6/t CF4].

La durata in minuti dell’effetto anodico per cella-giorno esprime la frequenza degli effetti anodici (numero di effetti anodici/cella-giorno) moltiplicata per la durata media degli effetti anodici (minuti effetto anodico/occorrenza):

AEM = frequenza × durata media (Equazione 23)

Fattore di emissione: il fattore di emissione per il CF4 (fattore di emissione slope SEFCF4) esprime la quantità [kg] di CF4 emessi per tonnellata di alluminio prodotta per minuto di effetto anodico/cella-giorno. Il fattore di emissione (frazione di peso FC2F6) di C2F6 esprime la quantità [kg] di C2F6 emesso in proporzione alla quantità [kg] di CF4 emesso.

Prescrizione minima: sono utilizzati i fattori di emissione specifici alla tecnologia riportati nella tabella 2.

Intervento raccomandato: i fattori di emissione specifici per l’impianto per CF4 e C2F6 sono stabiliti tramite misure sul campo continue o intermittenti. Per la determinazione di tali fattori di emissione si applicano le migliori prassi del settore, in particolare le linee guida più recenti fornite dall’International Aluminium Institute. Il fattore di emissione tiene conto altresì delle emissioni connesse agli effetti non anodici. Ciascun fattore di emissione è determinato con un’incertezza massima di ± 15 %. I fattori di emissione sono determinati almeno ogni tre anni o con maggiore frequenza qualora vengano apportate all’impianto modifiche significative. Si considerano «modifiche significative» cambiamenti nella distribuzione della durata degli effetti anodici oppure cambiamenti nell’algoritmo di comando che influisce sulla combinazione dei tipi di effetti anodici o sulla natura della procedura di soppressione dell’effetto anodico.

Tabella 2

Fattori di emissione specifici alla tecnologia per i dati di attività riferiti al metodo «slope»

Tecnologia

Fattore di emissione per CF4 (SEFCF4)

[(kg CF4/t Al)/(AE-min. effetto anodico/cella-giorno)]

Fattore di emissione per C2F6 (FC2F6)

[t C2F6/t CF4]

Celle prebake ad alimentazione puntuale - Legacy (PFPB L)

0,122

0,097

Celle prebake ad alimentazione puntuale - Modern (PFPB M)

0,104

0,057

Celle prebake ad alimentazione puntuale - Modern senza strategie di intervento per l’effetto anodico completamente automatizzate per le emissioni di PFC (PFPB MW)

 (*1)

 (*1)

Celle prebake con alimentazione centrale (CWPB)

0,143

0,121

Celle prebake con alimentazione laterale (SWPB)

0,233

0,280

Celle Søderberg verticali (VSS)

0,058

0,086

Celle Søderberg orizzontali (HSS)

0,165

0,077

B.7.2.   Metodo di calcolo B – Metodo «overvoltage»

Per il metodo «overvoltage», si utilizzano le equazioni seguenti:

emissioni di CF4 [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001 (Equazione 24)

emissioni di C2F6 [t] = emissioni di CF4 × FC2F6 (Equazione 25)

dove:

OVC

è il coefficiente di sovratensione («fattore di emissione») espresso in kg di CF4 per tonnellata di alluminio prodotta per mV di sovratensione;

AEO

è la sovratensione dell’effetto anodico per cella [mV], definita come l’integrale di (tempo × tensione al di sopra della tensione di obiettivo) divisa per il tempo (durata) della raccolta dei dati;

CE

è il rendimento medio della corrente nella produzione di alluminio [%];

PrAl

è la produzione annua di alluminio primario [t], e

FC2F6

è la frazione di peso di C2F6 [t C2F6/t CF4].

Il termine AEO/CE (sovratensione anodica/rendimento di corrente) esprime la sovratensione anodica media integrata nel tempo [mV di sovratensione] rispetto al rendimento di corrente medio [%].

Prescrizione minima: sono utilizzati i fattori di emissione specifici alla tecnologia riportati nella tabella 3.

Intervento raccomandato: Si utilizzano fattori di emissione specifici per l’impianto per CF4 [(kg CF4/t Al)/(mV)] e C2F6 [t C2F6/t CF4] stabiliti tramite misure sul campo continue o intermittenti. Per la determinazione di tali fattori di emissione si applicano le migliori prassi del settore, in particolare le linee guida più recenti fornite dall’International Aluminium Institute. I fattori di emissione sono determinati con un’incertezza massima di ± 15 % ciascuno. I fattori di emissione sono determinati almeno ogni tre anni o con maggiore frequenza qualora vengano apportate all’impianto modifiche significative. Si considerano «modifiche significative» cambiamenti nella distribuzione della durata degli effetti anodici oppure cambiamenti nell’algoritmo di comando che influisce sulla combinazione dei tipi di effetti anodici o sulla natura della procedura di soppressione dell’effetto anodico.

Tabella 3

Fattori di emissione specifici per la tecnologia per i dati di attività relativi alla sovratensione

Tecnologia

Fattore di emissione per CF4

[(kg CF4/t Al)/mV]

Fattore di emissione per C2F6

[t C2F6/t CF4]

Celle prebake con alimentazione centrale (CWPB)

1,16

0,121

Celle prebake con alimentazione laterale (SWPB)

3,65

0,252

B.7.3.   Determinazione delle emissioni di CO2e

Le emissioni di CO2e sono calcolate a partire dalle emissioni di CF4 e C2F6 come specificato di seguito, utilizzando i potenziali di riscaldamento globale elencati nell’allegato VIII.

Emissioni di PFC [t CO2e] = emissioni di CF4 [t] × GWPCF4 + emissioni di C2F6 [t] × GWPC2F6 (Equazione 26)

B.8.   Prescrizioni riguardanti i trasferimenti di CO2 tra impianti

B.8.1.   CO2 contenuto nei gas («CO2 intrinseco»)

Il CO2 intrinseco che viene trasferito in un impianto, compreso quello contenuto nel gas naturale, in un gas di scarico (tra cui il gas di altoforno o il gas di cokeria) o negli elementi in entrata (come il gas di sintesi), è incluso nel fattore di emissione stabilito per quel flusso di fonti.

Se il CO2 intrinseco è trasferito dall’impianto verso un altro impianto in quanto parte di un flusso di fonti, esso non è conteggiato tra le emissioni dell’impianto cedente. Tuttavia se il CO2 intrinseco è rilasciato (ad esempio, convogliato o bruciato in torcia) o trasferito verso entità che non monitorano le emissioni ai fini del presente regolamento o di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile, esso è conteggiato tra le emissioni dell’impianto cedente.

B.8.2.   Ammissibilità alla deduzione del CO2 stoccato o utilizzato

Nei casi seguenti il CO2 proveniente dal carbonio fossile e originato dalla combustione o da processi che portano a emissioni di processo, o che è importato da altri impianti, anche sotto forma di CO2 intrinseco, può essere contabilizzato come non emesso.

1.

Se il CO2 è utilizzato all’interno dell’impianto o trasferito fuori dall’impianto verso uno dei seguenti siti:

a)

un impianto per la cattura di CO2 che monitora le emissioni ai fini del presente regolamento o di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile;

b)

un impianto o una rete di trasporto ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine di CO2 che monitora le emissioni ai fini del presente regolamento o di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile;

c)

un sito di stoccaggio ai fini dello stoccaggio geologico a lungo termine che monitora le emissioni ai fini del presente regolamento o di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile.

2.

Se il CO2 è utilizzato all’interno dell’impianto o trasferito fuori dall’impianto verso un’entità che monitora le emissioni ai fini del presente regolamento o di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile, al fine di produrre prodotti in cui il carbonio derivante dal CO2 è legato chimicamente in modo permanente così da non entrare nell’atmosfera in condizioni d’uso normali, inclusa qualsiasi attività normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, come definito nell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE.

Il CO2 trasferito a un altro impianto ai fini di cui ai punti 1 e 2 può essere contabilizzato come non emesso solo nella misura in cui venga fornita la prova, lungo l’intera catena di custodia fino al sito di stoccaggio o all’impianto di utilizzo del CO2 e compresi eventuali operatori di trasporto, della frazione di CO2 effettivamente stoccata o utilizzata per la produzione di prodotti chimicamente stabili rispetto alla quantità totale di CO2 trasferita dall’impianto cedente.

Se il CO2 è utilizzato nello stesso impianto ai fini dei punti 1 e 2, si applicano i metodi di monitoraggio indicati nell’allegato IV, sezioni da 21 a 23, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

B.8.3.   Norme di monitoraggio per i trasferimenti di CO2

L’identità e i dati di contatto di una persona responsabile delle entità o degli impianti destinatari sono chiaramente indicati nella documentazione relativa alla metodologia di monitoraggio. La quantità di CO2 considerata non emessa è riportata nella comunicazione ai sensi dell’allegato IV.

L’identità e i dati di contatto di una persona responsabile delle entità o degli impianti dai quali è stato ricevuto il CO2 sono chiaramente indicati nella documentazione relativa alla metodologia di monitoraggio. La quantità di CO2 ricevuta è riportata nella comunicazione ai sensi dell’allegato IV.

Per determinare il quantitativo di CO2 trasferito da un impianto a un altro, si utilizza una metodologia fondata su misure. Per la quantità di CO2 legata chimicamente in modo permanente nei prodotti è utilizzata una metodologia basata sui calcoli, preferibilmente mediante un bilancio di massa. Le reazioni chimiche applicate e tutti i fattori stechiometrici sono indicati nella documentazione relativa alla metodologia di monitoraggio.

B.9.   Prescrizioni specifiche per settore

B.9.1.   Norme supplementari per le unità di combustione

Le emissioni di combustione comprendono tutte le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili contenenti carbonio, compresi i rifiuti, indipendentemente da qualsiasi altra classificazione di tali emissioni o combustibili. Quando non è chiaro se un materiale agisce come combustibile o come elemento in entrata, ad esempio per la riduzione dei minerali metallici, le emissioni di quel materiale sono monitorate allo stesso modo delle emissioni di combustione. Sono considerate tutte le unità di combustione fisse, tra cui caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altoforni, inceneritori, forni di vario tipo, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di CLC (chemical looping combustion), torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici.

Il monitoraggio include inoltre le emissioni di processo di CO2 derivanti dal lavaggio dei gas effluenti, in particolare il CO2 derivante dal calcare o da altri carbonati per la desolforazione e lavaggio analogo, e dall’urea utilizzata nelle unità di de-NOx.

B.9.1.1.   Desolforazione e lavaggio di altri gas effluenti acidi

Le emissioni di processo di CO2 derivanti dall’uso di carbonati per il lavaggio dei gas effluenti acidi sono calcolate in base al quantitativo di carbonato consumato (metodo A). Nel caso della desolforazione, il calcolo può essere basato in alternativa sulla quantità di gesso prodotto (metodo B). In tal caso il fattore di emissione è il rapporto stechiometrico tra il gesso anidro (CaSO4×2H2O) e il CO2 emesso: 0,2558 t CO2/t gesso.

B.9.1.2.   De-NOx

Se l’urea è utilizzata come agente di riduzione in un’unità de-NOx, le emissioni di processo di CO2 derivanti dal suo utilizzo sono calcolate con il metodo A, applicando un fattore di emissione basato sul rapporto stechiometrico di 0,7328 t CO2/t urea.

B.9.1.3.   Monitoraggio delle torce

Nel calcolare le emissioni provenienti dalle torce, si tiene conto delle emissioni prodotte dalla combustione in torcia effettuata di routine e per esigenze operative (disinnesti, avviamenti e fermate, nonché sfiati di emergenza). Il CO2 intrinseco nei gas bruciati in torcia deve essere incluso.

Se un monitoraggio più accurato non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, si utilizza un fattore di emissione di riferimento pari a 0,00393 t CO2/Nm3, ricavato dalla combustione di etano puro, utilizzato prudenzialmente come indicatore dei gas bruciati in torcia.

Miglioramento raccomandato: determinare i fattori di emissione specifici all’impianto ricavati dalla stima del peso molecolare del flusso di torcia ricorrendo a modelli di processo fondati su modelli standard del settore. Considerando le proporzioni relative e il peso molecolare di ciascun flusso che contribuisce, si ricava una cifra media annua ponderata per il peso molecolare del gas bruciato in torcia.

Per i dati di attività è accettabile un’incertezza di misura più elevata rispetto a quella di altri combustibili bruciati.

B.9.2.   Norme supplementari per le emissioni derivanti dalla produzione di clinker

B.9.2.1.   Norme supplementari per il metodo A (basato sugli elementi in entrata)

Quando si utilizza il metodo A (basato sugli elementi in entrata ai forni) per determinare le emissioni di processo, si applicano le norme speciali seguenti:

se la polvere captata dai depolveratori dei forni da cemento (CKD) e la polvere da bypass fuoriescono dal sistema del forno, le relative quantità di materie prime non sono considerate elementi in entrata. Le emissioni dalla CKD sono calcolate separatamente conformemente alla sezione B.9.2.3 del presente allegato;

è possibile caratterizzare la farina cruda nel suo complesso oppure i singoli materiali in entrata, evitando i doppi conteggi o le omissioni dovuti a materiali reintrodotti o bypassati. Se i dati di attività sono calcolati in base al clinker prodotto, la quantità netta di farina cruda può essere determinata con un rapporto empirico farina cruda/clinker specifico al sito. Tale rapporto è aggiornato almeno una volta all’anno sulla base delle linee guida sulle migliori prassi del settore.

B.9.2.2.   Norme supplementari per il metodo B (basato sugli elementi in uscita)

Quando si utilizza il metodo B (quantità di clinker prodotto) per determinare le emissioni di processo, si applicano le norme speciali indicate di seguito.

I dati di attività sono espressi come quantità di clinker prodotto [t] nell’arco del periodo di riferimento in uno dei modi seguenti:

mediante pesatura diretta del clinker;

sulla base delle consegne di cemento, determinando il bilancio del materiale e tenendo conto del clinker spedito fuori dall’impianto, delle forniture di clinker dall’esterno e delle variazioni delle scorte di clinker, applicando la formula seguente:

Formula
(Equazione 27)

dove:

Cliprod

è la quantità di clinker prodotto espressa in tonnellate;

Cemdeliv

è la quantità di consegne di cemento espressa in tonnellate;

CemSV

sono le variazioni delle scorte di cemento espresse in tonnellate;

CCR

è il rapporto clinker/cemento (tonnellate di clinker per tonnellate di cemento);

Clis

è la quantità di clinker approvvigionato dall’esterno espressa in tonnellate;

Clid

è la quantità di clinker spedito espressa in tonnellate e

CliSV

è la variazione delle scorte di clinker espressa in tonnellate.

Il rapporto tra clinker e cemento si ricava separatamente per ciascun diverso prodotto di cemento secondo analisi di laboratorio in linea con le disposizioni di cui alla sezione B.5.4 o si calcola come rapporto tra la differenza delle consegne di cemento e le variazioni delle scorte e tutti i materiali usati come additivi per il cemento, comprese la polvere da bypass e la polvere CKD.

Come requisito minimo per determinare il fattore di emissione, si applica un valore standard pari a 0,525 t CO2/t clinker.

B.9.2.3.   Emissioni collegate alla polvere eliminata

Alle emissioni sono aggiunte le emissioni di processo di CO2 derivanti dalla polvere da bypass o dalla polvere CKD in uscita dal sistema del forno, corretto da un fattore di calcinazione parziale delle polveri CKD.

Prescrizione minima: si applica un fattore di emissione pari a 0,525 t CO2/t polvere.

Intervento raccomandato: il fattore di emissione (EF) è determinato almeno una volta all’anno in linea con le disposizioni di cui alla sezione B.5.4 del presente allegato, in base alla formula seguente:

Formula
(Equazione 28)

dove:

EFCKD

è il fattore di emissione della CKD parzialmente calcinata [t CO2/t CKD];

EFCli

è il fattore di emissione del clinker, specifico all’impianto [t CO2/t clinker] e

d

è il grado di calcinazione della CKD (CO2 rilasciata come % del CO2 totale proveniente dai carbonati della miscela cruda).

B.9.3.   Norme supplementari per le emissioni derivanti dalla produzione di acido nitrico

B.9.3.1.   Norme generali per la misurazione di N2O

Le emissioni di N2O sono determinate mediante una metodologia fondata su misure. Le concentrazioni di N2O nel gas effluente proveniente da ciascuna fonte di emissioni sono misurate in un punto rappresentativo, a valle del dispositivo di abbattimento di NOx/N2O (se presente). Si applicano le tecniche idonee a misurare le concentrazioni di N2O da tutte le fonti di emissioni, in condizioni sia di abbattimento sia di non abbattimento. Ove necessario, tutte le misure vengono regolate sulla base del gas secco e comunicate in forma coerente.

B.9.3.2.   Determinazione della portata dei gas effluenti

Per il monitoraggio della portata dei gas effluenti, si applica il metodo del bilancio di massa di cui alla sezione B.6.2.5 del presente allegato, a meno che ciò risulti tecnicamente non realizzabile. In tal caso si può impiegare un metodo alternativo, tra cui un altro metodo del bilancio di massa basato su parametri significativi (come il carico di ammoniaca in entrata) o la determinazione del flusso tramite misura in continuo del flusso di emissioni.

Il flusso di gas effluente è calcolato secondo la formula seguente:

Vflusso gas effluente [Nm3/h] = Varia × (1 — O2,air)/(1 — O2,gas effluente) (Equazione 29)

dove:

Varia

è il flusso totale di aria in entrata in Nm3/h in condizioni standard;

O2,aria

è la frazione del volume di O2 in aria secca (= 0,2095) e

O2,gas effluente

è la frazione del volume di O2 nel gas effluente.

Varia

è calcolato come la somma di tutti i flussi d’aria che entrano nell’unità di produzione di acido nitrico, in particolare l’aria primaria e secondaria in entrata e l’aria in entrata al livello di tenuta, se applicabile.

Tutte le misure sono regolate sulla base del gas secco e comunicate in forma coerente.

B.9.3.3.   Concentrazioni di ossigeno (O2)

Se necessario per calcolare il flusso del gas effluente conformemente alla sezione B.9.3.2 del presente allegato, si misurano le concentrazioni di ossigeno nel gas effluente secondo le prescrizioni di cui alla sezione B.6.2.2 del presente allegato. Tutte le misure sono regolate sulla base del gas secco e comunicate in forma coerente.

C.   FLUSSI DI CALORE

C.1.   Norme per determinare il calore misurabile netto

C.1.1.   Principi

Tutte le quantità specificate di calore misurabile fanno sempre riferimento alla quantità netta di calore misurabile, determinata come il contenuto di calore (entalpia) del flusso termico trasmesso al processo di consumo o a utenti esterni, meno il contenuto di calore del flusso di ritorno.

I processi che consumano calore necessari per la produzione e la distribuzione di calore, come disaeratori, la preparazione dell’acqua di compensazione e le evaporazioni periodiche, sono presi in considerazione nell’efficienza del sistema termico e sono contabilizzati nelle emissioni incorporate delle merci.

Se lo stesso mezzo termico viene utilizzato da diversi processi consecutivi e il suo calore è consumato a partire da diversi livelli di temperatura, la quantità di calore consumato da ciascun processo di consumo di calore è determinata separatamente, a meno che i processi non rientrino nel processo di produzione complessivo delle stesse merci. Il riscaldo del mezzo di scambio termico tra processi consecutivi di consumo del calore è trattato come produzione di calore supplementare.

Qualora il calore sia utilizzato per la refrigerazione attraverso processi di raffreddamento ad assorbimento, tale processo di refrigerazione è considerato come il processo di consumo del calore.

C.1.2.   Metodologie per determinare le quantità nette di calore misurabile

Ai fini della selezione di fonti di dati per la quantificazione dei flussi di energia in conformità della sezione A.4 del presente allegato, per determinare le quantità nette di calore misurabile si prendono in considerazione i metodi indicati di seguito.

C.1.2.1.   Metodo 1: utilizzo delle misurazioni

Secondo questo metodo sono misurati tutti i parametri, in particolare la temperatura, la pressione e lo stato del mezzo termico trasmesso e reintrodotto. Nel caso del vapore, lo stato del mezzo si riferisce alla sua saturazione o al grado di surriscaldamento. Si misura la portata (volumetrica) del mezzo di scambio termico. Sulla base dei valori misurati, l’entalpia e il volume specifico del mezzo di scambio termico sono determinati utilizzando tabelle relative al vapore o software ingegneristici adeguati.

La portata massica del mezzo è calcolata come:

Formula
(Equazione 30)

dove:

Formula

è la portata massica in kg/s;

Formula

è la portata volumetrica in m3/s e

v

è il volume specifico in m3/kg.

Dato che la portata massica è considerata la stessa per il mezzo trasmesso e quello reintrodotto, la portata termica è calcolata utilizzando la differenza di entalpia tra il flusso trasmesso e quello reintrodotto, nel modo seguente:

Formula
(Equazione 31)

dove:

Formula

è la portata termica in kJ/s;

hflow

è l’entalpia del flusso trasmesso in kJ/kg;

hreturn

è l’entalpia del flusso reintrodotto in kJ/kg, e

Formula

è la portata massica in kg/s.

Nel caso in cui vengano utilizzati vapore o acqua calda come mezzo di scambio termico, qualora il condensato non sia reintrodotto o non sia possibile stimare l’entalpia del condensato di ritorno, si determina hreturn sulla base di una temperatura di 90 °C.

Se notoriamente le portate massiche non sono identiche, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

quando è possibile dimostrare che il condensato rimane nel prodotto (ad esempio nei processi di «iniezione di vapore vivo»), la quantità rispettiva di entalpia del condensato non è detratta;

b)

se notoriamente il mezzo di scambio termico va perso (ad esempio a causa di fuoriuscite o drenaggio nella rete fognaria), una stima del rispettivo flusso di massa è detratta dal flusso di massa del mezzo di scambio termico trasmesso.

Per determinare il flusso termico netto annuo a partire dai dati sopra indicati, a seconda delle apparecchiature di misurazione e del trattamento dei dati disponibili, si utilizza uno dei seguenti metodi:

a)

si determinano i valori medi annui per i parametri che determinano l’entalpia media annua del mezzo di scambio termico trasmesso e reintrodotto, moltiplicati per il flusso di massa annuo totale usando l’equazione 31;

b)

si determinano i valori orari del flusso termico e si sommano tali valori per il tempo di funzionamento totale annuo del sistema termico. A seconda del sistema di trattamento dei dati, i valori orari possono essere sostituiti da altri intervalli di tempo ove opportuno.

C.1.2.2.   Metodo 2: calcolo di un valore approssimativo basato sulla misurazione dell’efficienza

Si determinano le quantità nette di calore misurabile in base al combustibile utilizzato e all’efficienza misurata relativi alla produzione di calore:

Formula
(Equazione 32)

Formula
(Equazione 33)

dove:

Q

è la quantità di calore espressa in TJ;

ηΗ

è l’efficienza misurata della produzione di calore;

EIn

è l’energia in ingresso da combustibili;

ADi

sono i dati sull’attività annua (ossia le quantità consumate) relativi ai combustibili i e

NCVi

è il potere calorifico netto dei combustibili i.

Il valore di ηΗ è misurato per un periodo ragionevolmente lungo, che tenga sufficientemente conto dei diversi stati di carico dell’impianto, o è preso dalla documentazione del fabbricante. A tale riguardo è presa in considerazione la curva specifica della parte di carico usando un fattore di carico annuale, come segue:

Formula
(Equazione 34)

dove:

LF

è il fattore di carico;

EIn

è l’energia in ingresso determinata in base all’equazione 33 per il periodo di riferimento, e

EMax

è il consumo massimo di combustibile nel caso in cui l’unità di produzione del calore abbia funzionato al 100 % del carico nominale per l’intero anno civile.

L’efficienza si basa su una situazione in cui tutto il condensato è reintrodotto. Per il condensato reintrodotto si presume una temperatura di 90 °C.

C.1.2.3.   Metodo 3: calcolo di un valore approssimativo basato sull’efficienza di riferimento

Questo metodo è identico al metodo 3, si utilizza però un’efficienza di riferimento del 70 % (ηRef,H = 0,7) nell’equazione 32.

C.1.3.   Norme speciali

Se un impianto consuma calore misurabile prodotto da processi chimici esotermici diversi dalla combustione, come ad esempio nella produzione di ammoniaca o acido nitrico, tale quantità di calore consumato è determinata separatamente da altro calore misurabile e a tale consumo di calore sono assegnate emissioni di CO2e pari a zero.

Se il calore misurabile è recuperato dal calore non misurabile generato dai combustibili e utilizzato nei processi di produzione dopo tale utilizzo, ad esempio dai gas di scarico, per evitare doppi conteggi, dal combustibile utilizzato si sottrae la quantità di calore netto misurabile divisa per un’efficienza di riferimento del 90 %.

C.2.   Determinazione del fattore di emissione del mix di combustibili del calore misurabile

Se un processo di produzione consuma calore misurabile prodotto all’interno dell’impianto, le emissioni relative al calore sono determinate sulla base di uno dei metodi seguenti.

C.2.1.   Fattore di emissione del calore misurabile prodotto nell’impianto non mediante cogenerazione

Per il calore misurabile prodotto dalla combustione di combustibili nell’impianto, ad eccezione del calore prodotto mediante cogenerazione, è determinato il fattore di emissione del mix di combustibili e le emissioni attribuibili al processo di produzione sono calcolate nel modo seguente:

EmHeat = EFmix · Qconsumed (Equazione 35)

dove:

EmHeat

sono le emissioni relative al calore del processo di produzione in t CO2;

EFmix

è il fattore di emissione del rispettivo mix di combustibili espresso come t CO2/TJ comprese le emissioni derivanti dalla depurazione dei gas effluenti, se del caso;

Qconsumed

è la quantità di calore misurabile consumato nel processo di produzione espressa in TJ, e

η

è l’efficienza del processo di produzione del calore.

EFmix

è calcolato nel modo seguente:

EFmix = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC)/(Σ ADi · NCVi) (Equazione 36)

dove:

ADi

sono i dati sull’attività annua (ossia le quantità consumate) relativi ai combustibili i usati per la produzione di calore misurabile espressi in tonnellate o Nm3;

NCVi

è il potere calorifico netto dei combustibili i espresso in TJ/t or TJ/Nm3;

EFi

sono i fattori di emissione dei combustibili i espressi in t CO2/TJ, e

EmFGC

sono le emissioni di processo derivanti dalla depurazione dei gas effluenti espresse in t CO2.

Se un gas di scarico fa parte del mix di combustibili utilizzato e se il fattore di emissione del gas di scarico è superiore al fattore di emissione standard del gas naturale di cui alla tabella 1 dell’allegato VIII, per calcolare EFmix si utilizza tale fattore di emissione standard invece del fattore di emissione del gas di scarico.

C.2.2.   Fattore di emissione del calore misurabile prodotto nell’impianto mediante cogenerazione

Se il calore misurabile e l’energia elettrica sono prodotti mediante cogenerazione (ossia dalla produzione combinata di calore ed energia elettrica (CHP)], le emissioni pertinenti attribuite al calore misurabile e all’energia elettrica sono determinate secondo quanto previsto dalla presente sezione. Le norme relative all’energia elettrica si applicano anche alla produzione di energia meccanica, se del caso.

Le emissioni di un’unità di cogenerazione sono determinate come segue:

Formula
(Equazione 37)

dove:

EmCHP

sono le emissioni dell’unità di cogenerazione nel periodo di riferimento espresse in t CO2;

ADi

sono i dati sull’attività annua (ossia le quantità consumate) relativi ai combustibili i usati per l’unità CHP espressi in tonnellate o Nm3;

NCVi

è il potere calorifico netto dei combustibili i espresso in TJ/t o TJ/Nm3;

EFi

sono i fattori di emissione dei combustibili i espressi in t CO2/TJ, e

EmFGC

sono le emissioni di processo derivanti dalla depurazione dei gas effluenti espresse in t CO2.

L’energia in ingresso nell’unità CHP è calcolata in base all’equazione 33. Le rispettive efficienze medie nel periodo di riferimento della produzione di calore e della produzione di energia elettrica (o meccanica, se applicabile) sono calcolate come segue:

Formula
(Equazione 38)

Formula
(Equazione 39)

dove:

ηheat

è l’efficienza media della produzione di calore nel periodo di riferimento (adimensionale);

Qnet

è la quantità netta di calore prodotta durante il periodo di riferimento dall’unità di cogenerazione espressa in TJ, determinata in conformità della sezione C.1.2;

EIn

è l’energia in ingresso determinata in base all’equazione 33 espressa in TJ;

ηel

è l’efficienza media della produzione di energia elettrica nel periodo di riferimento (adimensionale), e

Eel

è la produzione netta di energia elettrica dell’unità di cogenerazione nel periodo di riferimento espressa in TJ.

Se la determinazione delle efficienze ηheat e ηel non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati, si utilizzano valori basati sulla documentazione tecnica (valori di progettazione) dell’impianto. Se tali valori non sono disponibili, si utilizzano i valori standard prudenziali ηheat = 0,55 e ηel = 0,25.

I fattori di attribuzione per la produzione di calore ed energia elettrica da cogenerazione sono calcolati come segue:

Formula
(Equazione 40)

Formula
(Equazione 41)

dove:

FCHP,Heat

è il fattore di attribuzione per il calore (adimensionale);

FCHP,El

è il fattore di attribuzione per l’energia elettrica (o l’energia meccanica, se del caso) (adimensionale);

ηref, heat

è l’efficienza di riferimento per la produzione di calore in una caldaia unica (adimensionale), e

ηref,el

è l’efficienza di riferimento della produzione di energia elettrica senza cogenerazione (adimensionale).

Le efficienze di riferimento appropriate, specifiche per il carburante, sono riportate nell’allegato IX.

Il fattore di emissione specifico del calore misurabile relativo alla CHP da utilizzare per l’attribuzione delle emissioni relative al calore ai processi di produzione è calcolato come segue:

EFCHP,Heat = EmCHP · FCHP,Heat/Qnet (Equazione 42)

dove:

EFCHP, heat

è il fattore di emissione per la produzione di calore misurabile nell’unità di cogenerazione, espresso in t CO2/TJ, e

Qnet

è il calore netto prodotto dall’unità di cogenerazione espresso in TJ.

Il fattore di emissione specifico dell’energia elettrica relativa alla CHP da utilizzare per l’attribuzione delle emissioni indirette ai processi di produzione è calcolato come segue:

EFCHP,El = EmCHP · FCHP,El/EEl,prod (Equazione 43)

dove:

EEl,prod

è l’energia elettrica prodotta dall’unità CHP.

Se un gas di scarico fa parte del mix di combustibili utilizzato e se il fattore di emissione del gas di scarico è superiore al fattore di emissione standard del gas naturale di cui alla tabella 1 dell’allegato VIII, per calcolare EFmix si utilizza tale fattore di emissione standard invece del fattore di emissione del gas di scarico.

C.2.3.   Fattore di emissione del calore misurabile prodotto al di fuori dell’impianto

Se un processo di produzione consuma calore misurabile prodotto al di fuori dell’impianto, le emissioni relative al calore sono determinate sulla base di uno dei metodi seguenti.

1.

Se l’impianto che produce il calore misurabile è soggetto a un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile o se il gestore dell’impianto che consuma il calore misurabile assicura, mediante disposizioni pertinenti del contratto di fornitura di calore, che l’impianto che produce il calore effettua il monitoraggio delle emissioni in linea con il presente allegato, il fattore di emissione del calore misurabile è determinato in base alle equazioni di cui alla sezione C.2.1 o C.2.2, sulla base dei dati di emissione forniti dal gestore dell’impianto che produce il calore misurabile.

2.

Se il metodo di cui al punto 1 non è disponibile, si utilizza un valore standard, basato sul fattore di emissione standard del combustibile più comunemente utilizzato nel settore industriale del paese, ipotizzando un’efficienza della caldaia del 90 %.

D.   ENERGIA ELETTRICA

D.1.   Calcolo delle emissioni relative all’energia elettrica

Le emissioni relative alla produzione o al consumo di energia elettrica ai fini del calcolo delle emissioni incorporate in conformità della sezione F.1 sono calcolate utilizzando l’equazione seguente:

Formula
(Equazione 44)

dove:

Em el

sono le emissioni relative all’energia elettrica prodotta o consumata espresse in t CO2;

E el

è l’energia elettrica prodotta o consumata espressa in MWh o TJ, e

EF el

è il fattore di emissione per l’energia elettrica applicato, espresso in t CO2/MWh o t CO2/TJ.

D.2.   Norme per determinare il fattore di emissione dell’energia elettrica come merce importata

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche dell’energia elettrica come merce importata si tiene conto solo delle emissioni dirette, in conformità dell’allegato IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2023/956.

Il fattore di emissione per il calcolo delle emissioni incorporate effettive specifiche dell’energia elettrica è stabilito come segue:

a)

il valore predefinito specifico per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all’interno di un paese terzo quale fattore di emissione di CO2 pertinente, come indicato al punto D.2.1 del presente allegato;

b)

se non è disponibile un valore predefinito specifico ai sensi della lettera a), si utilizza il fattore di emissione di CO2 nell’UE, come stabilito al punto D.2.2 del presente allegato;

c)

se il dichiarante presenta prove sufficienti basate su informazioni ufficiali e pubbliche per dimostrare che il fattore di emissione di CO2 nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all’interno di un paese terzo da cui è importata l’energia elettrica è inferiore ai valori di cui alle lettere a) e b), e se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto D.2.3 del presente allegato, i valori inferiori dichiarati sono determinati sulla base dei dati disponibili e affidabili forniti;

d)

se sono soddisfatti i criteri cumulativi di cui all’allegato IV, sezione 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/956, il dichiarante può applicare le emissioni incorporate effettive invece dei valori predefiniti per il calcolo delle emissioni incorporate dell’energia elettrica importata; il calcolo si basa sui dati determinati conformemente al presente allegato dal produttore di energia elettrica utilizzando la sezione D.2.3 del presente allegato.

D.2.1.   Fattore di emissione di CO2 basato su valori predefiniti specifici

Conformemente all’allegato IV, sezione 4.2.1, del regolamento (UE) 2023/956, si utilizzano i fattori di emissione di CO2 nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all’interno di un paese terzo, sulla base dei migliori dati a disposizione della Commissione. Ai fini del presente regolamento, tali fattori di emissione di CO2 si basano sui dati dell’Agenzia internazionale per l’Energia (AIE) e sono forniti dalla Commissione nel registro transitorio CBAM.

D.2.2.   Fattore di emissione di CO2 dell’UE

Ai sensi dell’allegato IV, sezione 4.2.2, del regolamento (UE) 2023/956, si applica il fattore di emissione di CO2 per l’Unione. Ai fini del presente regolamento, il fattore di emissione di CO2 per l’Unione si basa sui dati dell’Agenzia internazionale per l’Energia (AIE) ed è fornito dalla Commissione nel registro transitorio CBAM.

D.2.3.   Fattore di emissione di CO2 basato su dati affidabili dimostrati dal dichiarante

Ai fini della sezione D.2, lettera c), del presente allegato, il dichiarante fornisce gli insiemi di dati provenienti da fonti ufficiali alternative, comprese le statistiche nazionali per il quinquennio conclusosi due anni prima della presentazione della relazione.

Al fine di riflettere l’impatto delle politiche di decarbonizzazione, come l’aumento della produzione di energia rinnovabile, nonché delle condizioni climatiche, come gli anni particolarmente freddi, sulla fornitura annuale di energia elettrica nei paesi interessati, il dichiarante calcola il fattore di emissione di CO2 sulla base della media ponderata del fattore di emissione di CO2 per il quinquennio che termina due anni prima della presentazione della relazione.

A tal fine il dichiarante calcola i fattori di emissione di CO2 annui per tecnologia a combustibili fossili e la rispettiva produzione lorda di energia elettrica nel paese terzo in grado di esportare energia elettrica nell’UE, in base all’equazione seguente:

Formula
(Equazione 45)

dove:

Em el,y

è il fattore di emissione di CO2 annuo per tutte le tecnologie a combustibili fossili in un determinato anno nel paese terzo in grado di esportare energia elettrica nell’UE;

E el,y

è la generazione totale lorda di energia elettrica da tutte le tecnologie a combustibili fossili in quell’anno; EF i è il fattore di emissione di CO2 per ogni tecnologia a combustibili fossili «i», e

E el,i,y

è la produzione lorda annua di energia elettrica per ogni tecnologia a combustibili fossili «i».

Il dichiarante calcola il fattore di emissione di CO2 come media mobile degli anni a partire dall’anno in corso meno due, in base all’equazione seguente:

Formula
(Equazione 46)

dove:

Em el

è il fattore di emissione di CO2 risultante dalla media mobile dei fattori di emissione della CO2 dei 5 anni precedenti, a partire dall’anno corrente, meno due anni, fino all’anno corrente, meno 6 anni;

Em el,y

è il fattore di emissione di CO2 per ogni anno «i»;

i

è l’indice variabile per gli anni da considerare, e

y

è l’anno corrente.

D.2.4.   Fattore di emissione di CO2 basato sulle emissioni effettive di CO2 dell’impianto

Ai sensi dell’allegato IV, sezione 5, del regolamento (UE) 2023/956, il dichiarante può applicare le emissioni incorporate effettive invece dei valori predefiniti per il calcolo delle emissioni incorporate dell’energia elettrica importata se sono soddisfatti i criteri cumulativi di cui alle lettere da a) a d) di tale sezione.

D.3.   Norme per determinare le quantità di energia elettrica utilizzate per la produzione di merci diverse dall’energia elettrica

Ai fini della determinazione delle emissioni incorporate, la misurazione delle quantità di energia elettrica si applica alla potenza reale, non alla potenza apparente (potenza complessa). È misurata solo la componente di potenza attiva, mentre la potenza reattiva non è presa in considerazione.

Per la produzione di energia elettrica, il livello di attività si riferisce all’energia elettrica netta che esce dai limiti del sistema della centrale elettrica o dell’unità di cogenerazione, dopo aver sottratto l’energia elettrica consumata internamente.

D.4.   Norme per determinare le emissioni indirette incorporate dell’energia elettrica come elemento in entrata per la produzione di merci diverse dall’energia elettrica

Durante il periodo transitorio i fattori di emissione per l’energia elettrica sono determinati come segue:

a)

in base al fattore di emissione medio della rete elettrica del paese di origine basato sui dati dell’Agenzia internazionale per l’Energia (AIE) forniti dalla Commissione nel registro transitorio CBAM; oppure

b)

in base a qualsiasi altro fattore di emissione della rete elettrica del paese di origine, basato su dati pubblicamente disponibili, che rappresenti il fattore di emissione medio o il fattore di emissione di CO2, come indicato nell’allegato IV, sezione 4.3, del regolamento (UE) 2023/956.

In deroga alle lettere a) e b), per i casi specificati nelle sezioni da D.4.1 a D.4.3 si possono utilizzare i fattori di emissione effettivi per l’energia elettrica.

D.4.1.   Fattore di emissione dell’energia elettrica prodotta nell’impianto non mediante cogenerazione

Per l’energia elettrica prodotta dalla combustione di combustibili nell’impianto, ad eccezione dell’energia elettrica prodotta mediante cogenerazione, il fattore di emissione dell’energia elettrica EFEl è determinato in base al mix di combustibili pertinente e le emissioni attribuibili alla produzione di energia elettrica sono calcolate nel modo seguente:

EFEl = (Σ ADi · NCVi · EFi + EmFGC)/Elprod (Equazione 47)

dove:

ADi

sono i dati sull’attività annua (ossia le quantità consumate) relativi ai combustibili i usati per la produzione di energia elettrica espressi in tonnellate o Nm3;

NCVi

è il potere calorifico netto dei combustibili i espresso in TJ/t o TJ/Nm3;

EFi

sono i fattori di emissione dei combustibili i espressi in t CO2/TJ;

EmFGC

sono le emissioni di processo derivanti dalla depurazione dei gas effluenti espresse in t CO2, e

Elprod

è la quantità netta di energia elettrica prodotta espressa in MWh. Possono essere incluse quantità di energia elettrica prodotte da fonti diverse dalla combustione di combustibili.

Se un gas di scarico fa parte del mix di combustibili utilizzato e se il fattore di emissione del gas di scarico è superiore al fattore di emissione standard del gas naturale di cui alla tabella 21 dell’allegato VIII, per calcolare EFEl si utilizza tale fattore di emissione standard invece del fattore di emissione del gas di scarico.

D.4.2.   Fattore di emissione dell’energia elettrica prodotta nell’impianto mediante cogenerazione

Il fattore di emissione della produzione di energia elettrica mediante cogenerazione è determinato in base alla sezione C.2.2 del presente allegato.

D.4.3.   Fattore di emissione dell’energia elettrica prodotta al di fuori dell’impianto

1.

Se l’energia elettrica proviene da una fonte con un collegamento tecnico diretto e se tutti i dati sono disponibili, il fattore di emissione di tale energia elettrica è determinato applicando le sezioni D.4.1 o D.4.2, a seconda dei casi.

2.

Se l’energia elettrica proviene da un produttore di energia elettrica in base a un accordo di acquisto di energia elettrica, può essere utilizzato il fattore di emissione per l’energia elettrica determinato in conformità delle sezioni D.4.1 o D.4.2, a seconda dei casi, se comunicato dal produttore di energia elettrica al gestore e reso disponibile ai sensi dell’allegato IV.

E.   MONITORAGGIO DEI PRECURSORI

Se la descrizione dei percorsi produttivi per i processi di produzione definiti per l’impianto indica precursori pertinenti, la quantità di ciascun precursore consumato all’interno dei processi di produzione dell’impianto è determinata al fine di calcolare le emissioni totali incorporate delle merci complesse prodotte in conformità della sezione G del presente allegato.

In deroga al paragrafo precedente, se la produzione e l’uso di un precursore rientrano nello stesso processo di produzione, è determinata solo la quantità di precursore supplementare utilizzato e ottenuto da altri impianti o da altri processi di produzione.

La quantità utilizzata e le proprietà di emissione sono determinate separatamente per ogni impianto da cui proviene il precursore. I metodi utilizzati per determinare i dati richiesti sono stabiliti nella documentazione della metodologia di monitoraggio dell’impianto, applicando le disposizioni indicate di seguito.

1.

Se il precursore è prodotto nell’impianto, ma in un processo di produzione diverso assegnato applicando le norme di cui alla sezione A.4 del presente allegato, i set di dati da determinare comprendono:

a)

le emissioni incorporate specifiche dirette e indirette del precursore come media nel periodo di riferimento, espresse in tonnellate di CO2e per tonnellata di precursore;

b)

la quantità di precursore consumata in ogni processo di produzione dell’impianto per il quale è un precursore pertinente.

2.

Se il precursore viene ottenuto da un altro impianto, i set di dati da determinare comprendono:

a)

il paese di origine delle merci importate;

b)

l’impianto in cui è stato prodotto, identificato da

l’identificativo unico dell’impianto, se disponibile;

il codice ONU per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) del sito applicabile;

un indirizzo esatto e la sua trascrizione in inglese e

le coordinate geografiche dell’impianto;

c)

il percorso produttivo utilizzato, come definito nell’allegato II, sezione 3;

d)

i valori dei parametri specifici applicabili richiesti per determinare le emissioni incorporate, elencati nell’allegato IV, sezione 2;

e)

le emissioni incorporate specifiche dirette e indirette del precursore come media nel periodo di riferimento più recente disponibile, espresse in tonnellate di CO2(e) CO2e per tonnellata di precursore;

f)

la data di inizio e di fine del periodo di riferimento utilizzato dall’impianto da cui è stato ottenuto il precursore;

g)

le informazioni sul prezzo del carbonio dovuto per il precursore, se pertinenti.

L’impianto che produce il precursore fornisce le informazioni pertinenti, preferibilmente tramite il modello elettronico di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e all’allegato IV.

3.

Per ogni quantità di precursore per la quale sono stati ricevuti dati incompleti o inconcludenti ai sensi del punto 2, possono essere utilizzati i valori standard applicabili resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, alle condizioni specificate all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   NORME PER L’ATTRIBUZIONE DELLE EMISSIONI DI UN IMPIANTO ALLE MERCI

F.1.   Metodi di calcolo

Ai fini dell’assegnazione delle emissioni dell’impianto alle merci, le emissioni, i materiali in entrata e quelli in uscita sono attribuiti ai processi di produzione definiti in conformità della sezione A.4 del presente allegato, in base all’equazione 48 per le emissioni dirette e all’equazione 49 per le emissioni indirette, utilizzando i dati totali dell’intero periodo di riferimento per i parametri indicati nell’equazione. Le emissioni dirette e indirette attribuite sono quindi convertite in emissioni incorporate specifiche dirette e indirette delle merci risultanti dal processo di produzione, utilizzando le equazioni 50 e 51.

Formula
(Equazione 48)

Se dai calcoli ha un valore negativo, AttrEm Dir è impostato a zero.

Formula
(Equazione 49)

Formula
(Equazione 50)

Formula
(Equazione 51)

dove:

AttrEm Dir

sono le emissioni dirette attribuite al processo di produzione nell’intero periodo di riferimento, espresse in t CO2e;

AttrEm indir

sono le emissioni indirette attribuite al processo di produzione nell’intero periodo di riferimento, espresse in t CO2e;

DirEm *

sono le emissioni direttamente attribuibili al processo di produzione, determinate per il periodo di riferimento utilizzando le norme di cui alla sezione B del presente allegato e le norme indicate di seguito.

Calore misurabile: se i combustibili sono consumati per la produzione di calore misurabile che viene consumato al di fuori del processo di produzione in questione o che viene utilizzato in più di un processo di produzione (il che include situazioni di importazione ed esportazione verso altri impianti), le emissioni dei combustibili non sono incluse nelle emissioni del processo di produzione direttamente attribuibili, ma sono aggiunte sotto il parametro EmH,import al fine di evitare un doppio conteggio.

Gas di scarico:

le emissioni causate dai gas di scarico prodotti e completamente consumati all’interno dello stesso processo di produzione sono incluse in DirEm*.

Le emissioni derivanti dalla combustione dei gas di scarico esportati dal processo produttivo sono completamente incluse in DirEm*, indipendentemente dal luogo in cui si consumano. Tuttavia, per le esportazioni di gas di scarico, si calcola il termine WGcorr,export.

Le emissioni derivanti dalla combustione di gas di scarico importati da altri processi di produzione non sono prese in considerazione in DirEm*. È invece calcolato il termine WGcorr,import;

Em H,imp

sono le emissioni equivalenti alla quantità di calore misurabile importato nel processo di produzione, determinate per il periodo di riferimento utilizzando le norme di cui alla sezione C del presente allegato e le norme indicate di seguito.

Le emissioni relative al calore misurabile importato nel processo di produzione comprendono le importazioni da altri impianti, altri processi di produzione all’interno dello stesso impianto, nonché il calore ricevuto da un’unità tecnica (ad esempio, una centrale elettrica dell’impianto o una rete di vapore più complessa con diverse unità di produzione di calore) che fornisce calore a più di un processo di produzione.

Le emissioni derivanti dal calore misurabile sono calcolate in base alla formula seguente:

Formula
(Equazione 52)

dove:

EFheat

è il fattore di emissione per la produzione di calore misurabile determinato in conformità della sezione C.2 del presente allegato, espresso in t CO2/TJ e

Qimp

è il calore netto importato e consumato nel processo di produzione, espresso in TJ;

Em H,exp

sono le emissioni equivalenti alla quantità di calore misurabile esportato dal processo di produzione, determinate per il periodo di riferimento utilizzando le norme di cui alla sezione C del presente allegato. Per il calore esportato si utilizzano le emissioni del mix di combustibili effettivamente noto in conformità della sezione C.2 oppure, se il mix di combustibili effettivo non è noto, il fattore di emissione standard del combustibile più comunemente utilizzato nel paese e nel settore industriale, ipotizzando un’efficienza della caldaia del 90 %.

Il calore recuperato dai processi alimentati dall’energia elettrica e dalla produzione di acido nitrico non è conteggiato;

WG corr,imp

sono le emissioni dirette attribuite a un processo di produzione che consuma gas di scarico importati da altri processi di produzione, corrette per il periodo di riferimento utilizzando la formula seguente:

Formula
(Equazione 53)

dove:

VWG

è il volume del gas di scarico importato;

NCVWG

è il potere calorifico netto del gas di scarico importato, e

EFNG

è il fattore di emissione standard del gas naturale, come indicato nell’allegato VIII;

WG corr,exp

sono le emissioni equivalenti alla quantità di gas di scarico esportati dal processo di produzione, determinate per il periodo di riferimento utilizzando le norme di cui alla sezione B del presente allegato e la formula seguente:

Formula
(Equazione 54)

dove:

VWG,exp

è il volume di gas di scarico esportato dal processo di produzione;

NCVWG

è il potere calorifico netto del gas di scarico;

EFNG

è il fattore di emissione standard del gas naturale, come indicato nell’allegato VIII, e

Corrη

è il fattore che tiene conto della differenza di efficienza tra l’uso del gas di scarico e l’uso del combustibile di riferimento, il gas naturale. Il valore standard è Corrη = 0,667;

Em el,prod

sono le emissioni equivalenti alla quantità di energia elettrica prodotta entro i limiti del processo di produzione, determinate per il periodo di riferimento utilizzando le norme di cui alla sezione D del presente allegato;

Em el,cons

sono le emissioni equivalenti alla quantità di energia elettrica consumata entro i limiti del processo di produzione, determinate per il periodo di riferimento utilizzando le norme di cui alla sezione D del presente allegato;

SEE g,Dir

sono le emissioni incorporate specifiche dirette della merce g, espresse in t CO2e per tonnellata, valide per il periodo di riferimento;

SEE g,Indir

sono le emissioni incorporate specifiche indirette della merce g, espresse in t CO2e per tonnellata, valide per il periodo di riferimento;

AL g

è il livello di attività della merce g, ossia la quantità di merce g prodotta nel periodo di riferimento in quell’impianto, determinata in conformità della sezione F.2 del presente allegato, espressa in tonnellate.

F.2.   Metodologia di monitoraggio dei livelli di attività

Il livello di attività di un processo di produzione è calcolato come la massa totale di tutte le merci che escono dal processo di produzione nel periodo di riferimento per le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 per la categoria aggregata di merci secondo l’allegato II, sezione 2, a cui si riferisce il processo di produzione. Se i processi di produzione sono definiti in modo tale da includere anche la produzione di precursori, si evita il doppio conteggio contando solo i prodotti finali che escono dai limiti del sistema del processo di produzione. Si tiene conto di qualsiasi disposizione speciale stabilita per il processo di produzione o il percorso produttivo di cui all’allegato II, sezione 3. Se nello stesso impianto sono utilizzati più percorsi produttivi per la produzione di merci che rientrano nello stesso codice NC e se a tali percorsi produttivi sono assegnati processi di produzione distinti, le emissioni incorporate delle merci sono calcolate separatamente per ogni percorso produttivo.

Si tiene conto solo delle merci che possono essere vendute o utilizzate direttamente come precursori in un altro processo di produzione. I prodotti fuori norma, i sottoprodotti, i rifiuti e i rottami prodotti nell’ambito di un processo di produzione, indipendentemente dal fatto che rientrino nei processi di produzione, che vengano consegnati ad altri impianti o smaltiti, non sono inclusi nella determinazione del livello di attività. Pertanto, quando entrano in un altro processo di produzione, si assegnano loro emissioni incorporate pari a zero.

Per determinare i livelli di attività, si applicano le prescrizioni in materia di misurazione stabilite nella sezione B.4 del presente allegato.

F.3.   Metodi di monitoraggio necessari per attribuire le emissioni ai processi di produzione

F.3.1.   Principi di attribuzione dei dati ai processi di produzione

1.

I metodi scelti per attribuire i set di dati ai processi di produzione sono definiti nella documentazione relativa alla metodologia di monitoraggio. Essi sono sottoposti a regolare revisione per migliorare la qualità dei dati, ove possibile, in linea con la sezione A del presente allegato.

2.

Se i dati per un set specifico di dati non sono disponibili per ogni processo di produzione, si sceglie un metodo appropriato per determinare i dati richiesti per ogni singolo processo di produzione. A tal fine, si applica uno dei principi seguenti a seconda di quale fornisca risultati più precisi:

a)

quando merci diverse sono prodotte una dopo l’altra nella stessa linea di produzione, i materiali in ingresso e quelli in uscita e le emissioni corrispondenti sono assegnati in sequenza sulla base del tempo di utilizzo annuale per ogni processo di produzione;

b)

i materiali in entrata o in uscita e le emissioni corrispondenti sono attribuiti in base alla massa o al volume delle singole merci fabbricate o in base alle stime basate sul coefficiente di entalpia libera di reazione delle reazioni chimiche implicate o sulla base di un’altra chiave di distribuzione adeguata corroborata da una metodologia scientifica valida.

3.

Se più strumenti di misura di diversa qualità contribuiscono ai risultati delle misurazioni, si può utilizzare uno dei due metodi seguenti per ripartire i dati a livello di impianto su quantità di materiali, combustibili, calore misurabile o energia elettrica tra i processi di produzione:

a)

determinazione della ripartizione in base a un metodo di determinazione, come contatori individuali, stima e correlazione, utilizzato ugualmente per ogni processo di produzione; se la somma dei dati del processo di produzione è diversa dai dati determinati separatamente per l’impianto, si applica un «fattore di riconciliazione» uniforme ai fini di una correzione uniforme in modo da raggiungere la cifra totale dell’impianto come segue:

RecF = DInst/Σ DPP (Equazione 55)

dove:

RecF

è il fattore di riconciliazione;

DInst

è il valore determinato per l’impianto nel suo complesso, e

DPP

sono i valori per i diversi processi di produzione.

I dati per ogni processo di produzione sono poi corretti come segue, con DPP,corr che rappresenta il valore corretto di DPP :

DPP,corr = DPP × RecF (Equazione 56)

b)

Qualora soltanto i dati di un processo di produzione siano sconosciuti o di qualità inferiore rispetto a quelli di altri processi di produzione, i dati noti dei processi di produzione possono essere sottratti dal totale dei dati dell’impianto. Questo metodo è preferibile solo per processi di produzione che contribuiscono con quantità minori all’assegnazione dell’impianto.

F.3.2.   Procedura per tenere traccia dei codici NC delle merci e dei precursori

Ai fini della corretta attribuzione dei dati ai processi di produzione, l’impianto tiene un elenco di tutte le merci e di tutti i precursori prodotti presso l’impianto nonché dei precursori provenienti dal di fuori dell’impianto e dei codici NC ad essi applicabili. Sulla base di tale elenco:

1.

I prodotti e i rispettivi dati di produzione annui sono attribuiti ai processi di produzione conformemente alle categorie aggregate di merci di cui all’allegato II, sezione 2.

2.

Tali informazioni sono prese in considerazione per attribuire separatamente i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni ai processi di produzione.

A tal fine si definisce, si documenta, si applica e si mantiene una procedura per verificare periodicamente se le merci e i precursori prodotti nell’impianto coincidono con i codici NC applicati quando è stata redatta la documentazione relativa alla metodologia di monitoraggio. Tale procedura prevede inoltre disposizioni per stabilire se l’impianto produce merci nuove e garantire che si determini il codice NC applicabile al nuovo prodotto e lo si aggiunga all’elenco di merci per l’attribuzione dei relativi materiali in ingresso, materiali in uscita e delle emissioni al processo di produzione appropriato.

F.4.   Norme supplementari per l’attribuzione delle emissioni dirette

1.

Le emissioni di flussi di fonti o le fonti di emissione che si riferiscono solo a un processo di produzione sono attribuite interamente a tale processo di produzione. Se si utilizza un bilancio di massa, i flussi di fonti in uscita sono detratti in conformità della sezione B.3.2 del presente allegato. Per evitare un doppio conteggio, i flussi di fonti convertiti in gas di scarico, ad eccezione dei gas di scarico prodotti e consumati interamente all’interno dello stesso processo di produzione, sono attribuiti utilizzando le equazioni 53 e 54. Il monitoraggio necessario del potere calorifico netto e del volume del rispettivo gas di scarico avviene applicando le norme indicate nelle sezioni B.4 e B.5 del presente allegato.

2.

Solo nel caso in cui i flussi di fonti o le fonti di emissione si riferiscano a più di un processo di produzione, si applicano i seguenti metodi di attribuzione delle emissioni dirette:

a)

le emissioni prodotte da flussi di fonti o fonti di emissione utilizzati per la produzione di calore misurabile sono attribuite ai processi di produzione conformemente alla sezione F.5 del presente allegato;

b)

se i gas di scarico non sono utilizzati nello stesso processo di produzione in cui sono prodotti, le emissioni derivanti dai gas di scarico sono attribuite conformemente alle norme e alle equazioni di cui alla sezione F.1 del presente allegato;

c)

se le quantità di flussi di fonti attribuibili ai processi di produzione sono determinate mediante misurazione prima dell’uso nel processo di produzione, si applica la metodologia appropriata conformemente alla sezione F.3.1 del presente allegato;

d)

se le emissioni prodotte da flussi di fonti o fonti di emissione non possono essere attribuite in base ad altri metodi, sono attribuite utilizzando parametri correlati che sono già stati attribuiti ai processi di produzione conformemente alla sezione F.3.1 del presente allegato. A tal fine le quantità dei flussi di fonti e le rispettive emissioni sono attribuite in proporzione al rapporto in cui tali parametri sono attribuiti ai processi di produzione. I parametri pertinenti comprendono la massa di merci fabbricate, la massa o il volume di combustibile o materiale consumato, la quantità di calore non misurabile prodotto, le ore di funzionamento o le efficienze note delle attrezzature.

F.5.   Norme supplementari per l’attribuzione delle emissioni derivanti dal calore misurabile

Si applicano i principi generali di calcolo indicati nella sezione F.1 del presente allegato. I flussi di calore sono determinati in linea con la sezione C.1 del presente allegato e il fattore di emissione del calore misurabile applicando la sezione C.2 del presente allegato.

Se le perdite di calore misurabile sono determinate separatamente dalle quantità utilizzate nei processi di produzione, le emissioni relative a tali perdite di calore sono aggiunte proporzionalmente alle emissioni di tutti i processi di produzione in cui viene utilizzato il calore misurabile prodotto nell’impianto, al fine di garantire che la quantità totale del calore misurabile netto prodotto all’interno dell’impianto, o importato o esportato dall’impianto, così come le quantità trasferite tra i processi di produzione siano attribuite ai processi di produzione senza omissioni o doppi conteggi.

G.   CALCOLO DELLE EMISSIONI INCORPORATE SPECIFICHE DELLE MERCI COMPLESSE

Conformemente all’allegato IV del regolamento (UE) 2023/956, le emissioni incorporate specifiche SEE g di merci complesse g sono calcolate come segue:

Formula
(Equazione 57)

Formula
(Equazione 58)

dove:

SEE g

sono le emissioni incorporate specifiche dirette o indirette di merci (complesse) g espresse in t CO2e per tonnellata di merci g;

AttrEm g

sono le emissioni dirette o indirette attribuite al processo di produzione che dà origine alle merci g determinate conformemente alla sezione F.1 del presente allegato per il periodo di riferimento, espresse in t CO2e;

AL g

è il livello di attività del processo di produzione che dà origine alle merci g determinato conformemente alla sezione F.2 del presente allegato per il periodo di riferimento, espresso in tonnellate;

EE InpMat

sono le emissioni incorporate dirette o indirette di tutti i precursori consumati durante il periodo di riferimento, definiti pertinenti per il processo di produzione delle merci g nella sezione 3 dell’allegato II, espresse in t CO2e;

M i

è la massa del precursore i utilizzato nel processo di produzione che produce g durante il periodo di riferimento, espressa in tonnellate di precursore i, e

SEE i

sono le emissioni incorporate specifiche dirette o indirette del precursore i espresse in t CO2e per tonnellata di precursore i.

In questo calcolo si prendono in considerazione solo i precursori che non rientrano nello stesso processo di produzione delle merci g. Se lo stesso precursore è ottenuto da impianti diversi, il precursore di ciascun impianto è trattato separatamente.

Se un precursore i ha a sua volta dei precursori, questi ultimi sono presi in considerazione con lo stesso metodo di calcolo per calcolare le emissioni incorporate del precursore i prima di essere utilizzati per calcolare le emissioni incorporate delle merci g. Tale metodo è utilizzato in modo ricorrente per tutti i precursori che sono merci complesse.

Il parametro Mi si riferisce alla massa totale di precursore necessaria per produrre la quantità ALg . Include anche le quantità di precursore che non finiscono nella merce complessa, ma che possono essere versate, tagliate, bruciate, modificate chimicamente ecc. nel processo di produzione e che possono lasciare il processo come sottoprodotti, rottami, residui, rifiuti o emissioni.

Al fine di fornire dati che possano essere utilizzati indipendentemente dai livelli di attività, è determinato e incluso nella comunicazione ai sensi dell’allegato IV il consumo di massa specifico mi per ciascun precursore i:

Formula
(Equazione 59)

Pertanto le emissioni incorporate specifiche delle merci complesse g possono essere espresse come:

Formula
(Equazione 60)

dove:

ae g

sono le emissioni specifiche dirette o indirette attribuite al processo di produzione che produce le merci g, espresse in t CO2e per tonnellata di g, equivalenti alle emissioni incorporate specifiche senza le emissioni incorporate dei precursori:

Formula
(Equazione 61)

m i

è il consumo di massa specifico del precursore i utilizzato nel processo di produzione che genera una tonnellata di merci g, espresso in tonnellate di precursore i per tonnellata di merci g (ossia, adimensionale), e

SEE i

sono le emissioni incorporate specifiche dirette o indirette del precursore i espresse in t CO2e per tonnellata di precursore i.

H.   MISURE FACOLTATIVE PER AUMENTARE LA QUALITÀ DEI DATI

1.

Le fonti di rischio di errori sono identificate nel flusso di dati dai dati primari ai dati finali nella comunicazione ai sensi dell’allegato IV. È definito, documentato, applicato e mantenuto un sistema di controllo efficace per garantire che le comunicazioni risultanti dalle attività di gestione del flusso dei dati non contengano inesattezze e siano conformi alla documentazione della metodologia di monitoraggio e al presente allegato.

La valutazione del rischio ai sensi del primo comma è messa a disposizione della Commissione e dell’autorità competente su richiesta. Se sceglie di utilizzare la verifica in linea con gli interventi raccomandati, il gestore rende la valutazione disponibile anche ai fini della verifica.

2.

Ai fini della valutazione dei rischi, sono definite, documentate, applicate e mantenute procedure scritte per le attività di gestione del flusso dei dati e per le attività di controllo, e i riferimenti a tali procedure sono inclusi nella documentazione relativa alla metodologia di monitoraggio.

3.

Le attività di controllo di cui al paragrafo 2 comprendono, se del caso:

a)

l’assicurazione della qualità degli strumenti di misura;

b)

l’assicurazione della qualità dei sistemi informatici che garantisca che i sistemi siano progettati, documentati, testati, messi in atto, controllati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire un’elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati nella valutazione dei rischi;

c)

la separazione delle funzioni nelle attività di gestione del flusso dei dati e nelle attività di controllo, oltre che la gestione delle necessarie competenze;

d)

gli esami interni e la convalida dei dati;

e)

le rettifiche e i provvedimenti correttivi;

f)

il controllo dei processi esternalizzati;

g)

la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.

4.

Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), si provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli regolari e prima dell’uso e affinché ne sia verificata la conformità a norme sulla misura riconducibili a eventuali norme internazionali esistenti in materia, e che siano proporzionati ai rischi individuati.

Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, tali componenti sono indicati nella documentazione della metodologia di monitoraggio e si definiscono attività di controllo alternative.

Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, si provvede ad adottare prontamente i provvedimenti correttivi necessari.

5.

Ai fini del paragrafo 3, lettera d), i dati risultanti dalle attività di gestione del flusso dei dati di cui al paragrafo 2 sono regolarmente rivisti e convalidati. La revisione e la convalida dei dati comprendono:

a)

la verifica della completezza dei dati;

b)

il confronto tra i dati determinati nel precedente periodo di riferimento e, in particolare, i controlli di coerenza basati su serie temporali dell’efficienza rispetto ai gas a effetto serra dei pertinenti processi di produzione;

c)

il confronto dei dati e dei valori risultanti da diversi sistemi di raccolta di dati operativi, in particolare per i protocolli di produzione, i dati di vendita e i dati relativi alle scorte delle merci in questione;

d)

confronti e controlli di completezza dei dati a livello di impianto e processo di produzione delle merci in questione.

6.

Ai fini del paragrafo 3, lettera e), si garantisce che, qualora le attività di gestione del flusso dei dati o le attività di controllo risultino non funzionare efficacemente o non rispettare le norme stabilite nella documentazione delle procedure per tali attività, siano adottate misure correttive e i dati interessati siano rettificati senza indebito ritardo.

7.

Ai fini del paragrafo 3, lettera f), quando una o più attività di gestione del flusso dei dati o attività di controllo di cui al paragrafo 1 sono esternalizzate dall’impianto, si provvede a:

a)

verificare la qualità delle attività di gestione del flusso dei dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente allegato;

b)

definire i parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi;

c)

verificare la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b);

d)

provvedere affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi.

8.

Se si applica la verifica, si monitora l’efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del verificatore.

Se il sistema di controllo risulta inefficace o non commisurato ai rischi identificati, si provvede a migliorarlo e ad aggiornare di conseguenza la documentazione della metodologia di monitoraggio, comprese le procedure scritte sottostanti per le attività di gestione del flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.

9.

Intervento raccomandato: il gestore potrebbe volontariamente far verificare i dati sulle emissioni dell’impianto e i dati specifici sulle emissioni incorporate delle merci, compilati conformemente all’allegato IV, da un verificatore indipendente accreditato secondo la norma ISO 14065, o secondo le norme del sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile dell’impianto.

(1)  Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

(*1)  L’impianto deve determinare il fattore mediante misurazioni proprie. Se ciò non è tecnicamente realizzabile o comporterebbe costi sproporzionatamente elevati, si utilizzano i valori per la metodologia CWPB.


ALLEGATO IV

Contenuto della comunicazione raccomandata dei gestori degli impianti ai dichiaranti

1.   CONTENUTO DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI SULLE EMISSIONI

Informazioni generali

1.

Informazioni sull’impianto:

a)

il nome e le informazioni di contatto del gestore;

b)

il nome dell’impianto;

c)

le informazioni di contatto per l’impianto;

d)

l’identificativo unico dell’impianto, se disponibile;

e)

il codice ONU per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) del sito applicabile;

f)

un indirizzo esatto e la sua trascrizione in inglese

g)

le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell’impianto.

2.

Per ciascuna categoria aggregata di merci, i processi e i percorsi di produzione utilizzati, elencati nella tabella 1 dell’allegato II.

3.

Per ciascuna delle merci, elencate separatamente per ogni codice NC, oppure aggregate per categoria aggregata di merci in conformità dell’allegato II, sezione 2:

a)

le emissioni incorporate specifiche dirette di ogni merce;

b)

le informazioni sulla qualità dei dati e sui metodi utilizzati, in particolare se le emissioni incorporate sono state completamente determinate sulla base del monitoraggio, o se sono stati utilizzati alcuni dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio;

c)

le emissioni incorporate specifiche indirette di ciascuna merce e il metodo con cui è stato determinato il fattore di emissione, nonché la fonte di informazione utilizzata;

d)

il fattore di emissione utilizzato per l’energia elettrica come merce importata, espresso in tonnellate di CO2e per MWh e la fonte di dati o il metodo utilizzato per determinare il fattore di emissione dell’energia elettrica, se diverso dai fattori di emissione forniti dalla Commissione nel registro transitorio CBAM;

e)

se al posto dei dati reali sulle emissioni incorporate specifiche si riportano i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, si aggiunge una breve descrizione delle motivazioni;

f)

le informazioni settoriali conformemente alla sezione 2 del presente allegato, se pertinenti;

g)

se del caso, le informazioni sul prezzo del carbonio dovuto. Se il prezzo del carbonio dovuto per i precursori è ottenuto da altri impianti, qualsiasi prezzo del carbonio dovuto per tali precursori è indicato separatamente per paese di origine.

Miglioramento raccomandato relativo alle informazioni generali

1.

Le emissioni totali dell’impianto, tra cui:

a)

i dati di attività e i fattori di calcolo per ogni flusso di fonti utilizzato;

b)

le emissioni di ciascuna fonte di emissione monitorata con una metodologia fondata su misure;

c)

le emissioni determinate con altri metodi;

d)

le quantità di CO2 provenienti da altri impianti o esportate verso altri impianti, a scopo di stoccaggio geologico o come materiale in entrata per prodotti in cui il CO2 è legato chimicamente in modo permanente.

2.

Un bilancio del calore misurabile, dei gas di scarico e dell’energia elettrica importati, prodotti, consumati ed esportati.

3.

La quantità di tutti i precursori ricevuti da altri impianti e le loro emissioni incorporate specifiche dirette e indirette.

4.

La quantità di precursore utilizzata in ogni processo di produzione, esclusi i precursori prodotti nello stesso impianto.

5.

Le informazioni su come sono state calcolate le emissioni dirette e indirette attribuite a ciascun processo di produzione.

6.

Il livello di attività e le emissioni attribuite a ciascun processo di produzione.

7.

Un elenco di tutte le merci prodotte per codice NC, compresi i precursori non inclusi in processi di produzione separati.

8.

Una breve descrizione dell’impianto, dei principali processi di produzione, eventuali processi di produzione non contemplati ai fini del CBAM, elementi principali della metodologia di monitoraggio utilizzata, se sono state applicate le norme di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica ammissibile e quali misure sono state adottate per migliorare la qualità dei dati, in particolare se è stata applicata una forma di verifica.

9.

Informazioni sul fattore di emissione dell’energia elettrica nel contratto di acquisto di energia, ove opportuno.

2.   PARAMETRI SETTORIALI DA INCLUDERE NELLA COMUNICAZIONE

Categoria aggregata di merci

Obbligo di comunicazione nella relazione CBAM

Argilla calcinata

Se l’argilla è calcinata o meno.

Cementi non polverizzati detti «clinkers»

n.d.

Cemento

Rapporto di massa di tonnellate di clinker consumate per tonnellata di cemento prodotta (rapporto clinker/cemento espresso in percentuale).

Cementi alluminosi

n.d.

Idrogeno

n.d.

Urea

Purezza (massa % urea contenuta, % N contenuto).

Acido nitrico

Concentrazione (massa %).

Ammoniaca

Concentrazione, se soluzione acquosa.

Miscele di concimi

Informazioni comunque prescritte ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009:

contenuto di N come ammonio (NH4 +);

contenuto di N come nitrato (NO3 -);

contenuto di N come urea;

contenuto di N in altre forme (organiche).

Minerale sinterizzato

n.d.

Ghise gregge

Il principale agente riducente utilizzato.

Massa % di Mn, Cr, Ni, totale degli altri elementi della lega.

FeMn – Ferromanganese

Massa % di Mn e carbonio.

FeCr – Ferrocromo

Massa % di Cr e carbonio.

FeNi – Ferro-nichel

Massa % di Ni e carbonio.

Ferro ridotto diretto (DRI)

Il principale agente riducente utilizzato.

Massa % di Mn, Cr, Ni, totale degli altri elementi della lega.

Acciaio grezzo

Il principale agente riducente del precursore, se noto.

Massa % di Mn, Cr, Ni, totale degli altri elementi della lega.

Tonnellate di rottami utilizzati per produrre 1 t di acciaio grezzo.

% di rottami che sono rottami preconsumo.

Prodotti di ferro o di acciaio

Il principale agente riducente utilizzato nella produzione del precursore, se noto.

Massa % di Mn, Cr, Ni, totale degli altri elementi della lega.

Massa % dei materiali contenuti diversi dal ferro o dall’acciaio, se la loro massa è superiore all’1 % - 5 % della massa totale delle merci.

Tonnellate di rottami utilizzati per produrre 1 t di prodotto.

% di rottami che sono rottami preconsumo.

Alluminio greggio

Tonnellate di rottami utilizzati per produrre 1 t di prodotto.

% di rottami che sono rottami preconsumo.

Se il contenuto totale di elementi diversi dall’alluminio supera l’1 %, la percentuale totale di tali elementi.

Prodotti di alluminio

Tonnellate di rottami utilizzati per produrre 1 t di prodotto.

% di rottami che sono rottami preconsumo.

Se il contenuto totale di elementi diversi dall’alluminio supera l’1 %, la percentuale totale di tali elementi.


ALLEGATO V

Dati EORI

La tabella 1 contiene le informazioni sugli operatori economici presenti nell’EOS, che sono interoperabili con il registro transitorio CBAM.

Tabella 1

Dati EORI

EORI del sistema dell’operatore economico (EOS)

Identificazione del cliente

Paese EORI + Numero nazionale EORI

Paese EORI

Data di inizio EORI

Data di scadenza EORI

Informazioni doganali del cliente

Abbreviazione EORI

Nome completo EORI

Lingua EORI

Data di stabilimento EORI

Tipo di persona EORI

Attività economica EORI

Elenco degli indirizzi di stabilimento EORI

Indirizzi di stabilimento

Indirizzo EORI

Lingua EORI

Nome EORI

Stabilimento nell’Unione

Data di inizio indirizzo EORI

Data di fine indirizzo EORI

Numero di CF o IVA

«IVA» o «CF»

Identificativo nazionale + numero IVA o CF Collegare il paese all’identificativo nazionale

Stato giuridico EORI

Lingua dello stato giuridico EORI

Stato giuridico EORI

Data di inizio e data di fine dello stato giuridico EORI

Elenco dei contatti

Contatto

Indirizzo di contatto EORI

Lingua di contatto EORI

Nome e cognome del contatto EORI

Nome del contatto EORI

Indicatore dell’accordo di pubblicazione

 

Descrizione dei campi indirizzo

Via e numero civico

Codice postale

Città

Codice paese

Elenco dei dettagli della comunicazione

Tipo di comunicazione


ALLEGATO VI

Integrazione delle prescrizioni in materia di dati per il perfezionamento attivo

La tabella 1 contiene le informazioni dei sistemi doganali decentrati, che sono interoperabili con il registro transitorio CBAM conformemente all’articolo 17 del presente regolamento.

Tabella 1

Informazioni supplementari per il perfezionamento attivo

Dati richiesti dalle autorità doganali dopo il conto di appuramento del perfezionamento attivo, quando al dichiarante non è concesso alcun esonero

Paese di rilascio

Riferimento della registrazione dei dati

Numero di versione della registrazione dei dati

Stato della versione della registrazione dei dati

Data di inizio del periodo di riferimento

Data di fine del periodo di riferimento

Ufficio doganale di controllo (per il perfezionamento attivo)

Numero di riferimento dell’autorizzazione al perfezionamento attivo

Numero di identificazione dell’importatore/Titolare dell’autorizzazione per il perfezionamento attivo

Paese importatore

Identificativo della merce (n. seq.)

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

Codice della nomenclatura combinata

Designazione delle merci

Codice regime richiesto

Codice regime precedente

Codice del paese di origine

Codice del paese di destinazione

Paese di spedizione

Massa netta

Tipo di unità di misura

Unità supplementari

Valore statistico

Massa netta del prodotto effettivo utilizzato nei prodotti trasformati immessi in libera pratica

Massa netta come prodotti effettivi immessi in libera pratica con lo stesso codice del prodotto di base

Numero di identificazione e status del rappresentante

Modo di trasporto fino alla frontiera


ALLEGATO VII

Dati del sistema nazionale

La tabella 1 contiene le informazioni dei sistemi decentrati, che sono interoperabili con il registro transitorio CBAM conformemente all’articolo 17 del presente regolamento.

Tabella 1

Dati del sistema nazionale

Emittente

Riferimento della registrazione dei dati

Numero di versione della registrazione dei dati

Stato della versione della registrazione dei dati

Numero della dichiarazione di importazione

Numero di articolo della dichiarazione

Data di accettazione della dichiarazione

Codice regime richiesto

Codice regime precedente

Codice del paese di origine

Codice del paese di origine preferenziale

Codice del paese di destinazione

Paese di spedizione

Numero d’ordine del contingente

Designazione delle merci

Codice della sottovoce del sistema armonizzato

Codice della nomenclatura combinata

Codice TARIC

Massa netta

Valore statistico

Unità supplementari

Tipo di dichiarazione

Tipo di dichiarazione supplementare

Formato

Numero di identificazione dell’importatore

Paese importatore

Numero di identificazione del destinatario

Numero di identificazione del dichiarante

Numero di identificazione del titolare dell’autorizzazione

Tipo di autorizzazione del titolare

Numero di riferimento dell’autorizzazione

Numero di identificazione del rappresentante

Modo di trasporto fino alla frontiera

Modo di trasporto interno


ALLEGATO VIII

Fattori standard utilizzati nel monitoraggio delle emissioni dirette a livello di impianto

1.   FATTORI DI EMISSIONE PER I COMBUSTIBILI CORRELATI AL POTERE CALORIFICO NETTO (NCV)

Tabella 1

Fattori di emissione per i combustibili correlati al potere calorifico netto e ai poteri calorifici netti per massa di combustibile

Descrizione del tipo di combustibile

Fattore di emissione (t CO2/TJ)

Potere calorifico netto (TJ/Gg)

Fonte

Petrolio greggio

73,3

42,3

Linee guida IPCC 2006

Orimulsione

77,0

27,5

Linee guida IPCC 2006

Liquidi di gas naturale

64,2

44,2

Linee guida IPCC 2006

Benzina

69,3

44,3

Linee guida IPCC 2006

Cherosene (diverso dal cherosene per aeromobili)

71,9

43,8

Linee guida IPCC 2006

Olio di scisto

73,3

38,1

Linee guida IPCC 2006

Gasolio/Diesel

74,1

43,0

Linee guida IPCC 2006

Olio combustibile residuo

77,4

40,4

Linee guida IPCC 2006

Gas di petrolio liquefatto

63,1

47,3

Linee guida IPCC 2006

Etano

61,6

46,4

Linee guida IPCC 2006

Nafta

73,3

44,5

Linee guida IPCC 2006

Bitume

80,7

40,2

Linee guida IPCC 2006

Lubrificanti

73,3

40,2

Linee guida IPCC 2006

Coke di petrolio

97,5

32,5

Linee guida IPCC 2006

Cariche di raffineria

73,3

43,0

Linee guida IPCC 2006

Gas di raffineria

57,6

49,5

Linee guida IPCC 2006

Cera di paraffina

73,3

40,2

Linee guida IPCC 2006

Acqua ragia minerale (white spirit) e solventi con punto di ebollizione speciale (SBP)

73,3

40,2

Linee guida IPCC 2006

Altri prodotti petroliferi

73,3

40,2

Linee guida IPCC 2006

Antracite

98,3

26,7

Linee guida IPCC 2006

Carboni da coke

94,6

28,2

Linee guida IPCC 2006

Altro carbone bituminoso

94,6

25,8

Linee guida IPCC 2006

Carbone sub-bituminoso

96,1

18,9

Linee guida IPCC 2006

Ligniti

101,0

11,9

Linee guida IPCC 2006

Scisto bituminoso e sabbie bituminose

107,0

8,9

Linee guida IPCC 2006

Agglomerati di carbon fossile

97,5

20,7

Linee guida IPCC 2006

Coke da cokeria siderurgica e coke di lignite

107,0

28,2

Linee guida IPCC 2006

Coke da gas

107,0

28,2

Linee guida IPCC 2006

Catrame di carbone

80,7

28,0

Linee guida IPCC 2006

Gas di officine del gas

44,4

38,7

Linee guida IPCC 2006

Gas di cokeria

44,4

38,7

Linee guida IPCC 2006

Gas di altoforno

260

2,47

Linee guida IPCC 2006

Gas di forno a ossigeno

182

7,06

Linee guida IPCC 2006

Gas naturale

56,1

48,0

Linee guida IPCC 2006

Rifiuti industriali

143

n.d.

Linee guida IPCC 2006

Oli usati

73,3

40,2

Linee guida IPCC 2006

Torba

106,0

9,76

Linee guida IPCC 2006

Pneumatici usati

85,0  (1)

n.d.

World Business Council for Sustainable Development - Cement Sustainability Initiative (WBCSD CSI)

Monossido di carbonio

155,2  (2)

10,1

J. Falbe e M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stoccarda, 1995

Metano

54,9  (3)

50,0

J. Falbe e M. Regitz, Römpp Chemie Lexikon, Stoccarda, 1995


Tabella 2

Fattori di emissione per i combustibili correlati al potere calorifico netto e ai poteri calorifici netti per massa di biomassa

Biomassa

Fattore di emissione preliminare

[t CO2/TJ]

NCV [GJ/t]

Fonte

Legno/rifiuti del legno [essiccato all’aria (4)]

112

15,6

Linee guida IPCC 2006

Lignosolfito (liquor nero)

95,3

11,8

Linee guida IPCC 2006

Altre biomasse solide primarie

100

11,6

Linee guida IPCC 2006

Carbone di legna

112

29,5

Linee guida IPCC 2006

Biobenzina

70,8

27,0

Linee guida IPCC 2006

Biodiesel

70,8

37,0

Linee guida IPCC 2006 (5)

Altri biocombustibili liquidi

79,6

27,4

Linee guida IPCC 2006

Gas di discarica (6)

54,6

50,4

Linee guida IPCC 2006

Gas di fanghi  (4)

54,6

50,4

Linee guida IPCC 2006

Altri biogas  (4)

54,6

50,4

Linee guida IPCC 2006

Rifiuti urbani (frazione di biomassa) (4)

100

11,6

Linee guida IPCC 2006

2.   FATTORI DI EMISSIONE CORRELATI ALLE EMISSIONI DI PROCESSO

Tabella 3

Fattore di emissione stechiometrico per le emissioni di processo derivanti dalla decomposizione dei carbonati (metodo A)

Carbonato

Fattore di emissione [t CO2/t carbonato]

CaCO3

0,440

MgCO3

0,522

Na2CO3

0,415

BaCO3

0,223

Li2CO3

0,596

K2CO3

0,318

SrCO3

0,298

NaHCO3

0,524

FeCO3

0,380

Generale

Fattore di emissione = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z * [M(CO3 2-)]}

X

=

metallo

M(x)

=

peso molecolare di X in [g/mol]

M(CO2)

=

peso molecolare di CO2 in [g/mol]

M(CO3 2-)

=

peso molecolare di CO3 2- in [g/mol]

Y

=

numero stechiometrico di X

Z

=

numero stechiometrico di CO3 2-


Tabella 4

Fattore di emissione stechiometrico per le emissioni di processo derivanti dalla decomposizione dei carbonati basata sugli ossidi alcalini terrosi (metodo B)

Ossido

Fattore di emissione [t CO2/t ossido]

CaO

0,785

MgO

1,092

BaO

0,287

generale:

XYOZ

Fattore di emissione = [M(CO2)]/{Y * [M(x)] + Z * [M(O)]}

X

=

metalli alcalino-terrosi o metalli alcalini

M(x)

=

peso molecolare di X in [g/mol]

M(CO2)

=

peso molecolare di CO2 [g/mol]

M(O)

=

peso molecolare di O [g/mol]

Y

=

numero stechiometrico di X

 

=

1 (per metalli alcalino-terrosi)

 

=

2 (per metalli alcalini)

Z

=

numero stechiometrico di O = 1


Tabella 5

Fattori di emissione stechiometrici per le emissioni di processo da altri materiali (produzione di ferro o acciaio e lavorazione di metalli ferrosi)  (8)

Materiale in entrata o in uscita

Tenore di carbonio

(t C/t)

Fattore di emissione

(t CO2/t)

Ferro ridotto diretto (DRI)

0,0191

0,07

Elettrodi di carbonio per forni elettrici ad arco

0,8188

3,00

Carbonio di carica per forni elettrici ad arco

0,8297

3,04

Ferro agglomerato a caldo

0,0191

0,07

Gas di forno a ossigeno

0,3493

1,28

Coke di petrolio

0,8706

3,19

Ghisa greggia

0,0409

0,15

Ferro/rottami di ferro

0,0409

0,15

Acciaio/rottami di acciaio

0,0109

0,04

3.   POTENZIALI DI RISCALDAMENTO GLOBALE PER GAS A EFFETTO SERRA DIVERSI DAL CO2

Tabella 6

Potenziali di riscaldamento globale

Gas

Potenziale di riscaldamento globale

N2O

265 t CO2e/t N2O

CF4

6 630  t CO2e/t CF4

C2F6

11 100  t CO2e/t C2F6


(1)  Questo valore costituisce il fattore di emissione preliminare, ossia prima dell’applicazione della frazione di biomassa, se del caso.

(2)  In base a un NCV di 10,12 TJ/t.

(3)  In base a un NCV di 50,01 TJ/t.

(4)  Il fattore di emissione indicato presuppone un tenore di umidità del legno pari a circa il 15 %. Il tenore di umidità del legno fresco può arrivare fino al 50 %. Per determinare il potere calorifico netto del legno completamente asciutto, si utilizza l’equazione seguente:

Formula

dove NCVdry è il potere calorifico netto del materiale essiccato totalmente, w è il tenore di umidità (frazione di massa) e

Formula
è l’entalpia di evaporazione dell’acqua. Utilizzando la stessa equazione, è possibile ricalcolare il potere calorifico netto per un determinato tenore di umidità a partire dal potere calorifico netto del materiale essiccato.

(5)  Il valore NCV è tratto dall’allegato III della direttiva (UE) 2018/2001.

(6)  Per il gas di discarica, il gas di fanghi e altri biogas: i valori standard si riferiscono al biometano puro. Per ottenere i valori standard corretti, è necessaria una correzione per il tenore di metano del gas.

(7)  Le linee guida IPCC forniscono anche valori per la frazione fossile dei rifiuti urbani: EF = 91,7 t CO2/TJ; NCV = 10 GJ/t

(8)  Linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra


ALLEGATO IX

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere calorifico netto e sulle condizioni ISO atmosferiche standard (temperatura ambiente di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

Tabella 1

Fattori di rendimento di riferimento per la produzione di energia elettrica

Categoria

Tipo di combustibile

Anno di costruzione

Antecedente al 2012

2012-2015

Dal 2016

Solidi

S1

Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio

44,2

44,2

44,2

S2

Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto

41,8

41,8

41,8

S3

Torba, mattonelle di torba

39,0

39,0

39,0

S4

Biomassa secca tra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d’oliva e altri noccioli

33,0

33,0

37,0

S5

Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone

25,0

25,0

30,0

S6

Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili

25,0

25,0

25,0

Liquidi

L7

Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi

44,2

44,2

44,2

L8

Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi

44,2

44,2

44,2

L9

Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie)

25,0

25,0

29,0

Gassosi

G10

Gas naturale, GPL, GNL e biometano

52,5

52,5

53,0

G11

Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi

44,2

44,2

44,2

G12

Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica

42,0

42,0

42,0

G13

Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria)

35,0

35,0

35,0

Altro

O14

Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche)

 

 

30,0


Tabella 2

Fattori di rendimento di riferimento per la produzione di calore

Categoria

Tipo di combustibile

Anno di costruzione

Antecedente al 2016

Dal 2016

Acqua calda

Vapore (1)

Utilizzo diretto dei gas di scarico (2)

Acqua calda

Vapore  (1)

Utilizzo diretto dei gas di scarico  (2)

Solidi

S1

Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio

88

83

80

88

83

80

S2

Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto

86

81

78

86

81

78

S3

Torba, mattonelle di torba

86

81

78

86

81

78

S4

Biomassa secca tra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d’oliva e altri noccioli

86

81

78

86

81

78

S5

Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone

80

75

72

80

75

72

S6

Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili

80

75

72

80

75

72

Liquidi

L7

Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi

89

84

81

85

80

77

L8

Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi

89

84

81

85

80

77

L9

Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie)

80

75

72

75

70

67

Gassosi

G10

Gas naturale, GPL, GNL e biometano

90

85

82

92

87

84

G11

Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi

89

84

81

90

85

82

G12

Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica

70

65

62

80

75

72

G13

Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria)

80

75

72

80

75

72

Altro

O14

Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche)

92

87


(1)  Se tali impianti non tengono conto del riflusso della condensa nel calcolo del rendimento della produzione di calore per cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore), i rendimenti per il vapore di cui alla tabella soprastante sono aumentati di 5 punti percentuali.

(2)  Si utilizzano i valori relativi all’utilizzo diretto dei gas di scarico se la temperatura è pari o superiore a 250 °C.


15.9.2023   

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L 228/196


REGOLAMENTO (UE) 2023/1774 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2023

che rettifica alcune versioni linguistiche dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le versioni in lingua italiana e neerlandese dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contengono, nella parte E, alle voci relative alla categoria alimentare 17.1, un errore di traduzione di un termine che restringe l’ambito di applicazione dei prodotti in cui possono essere utilizzati alcuni additivi alimentari.

(2)

Le versioni in lingua italiana e neerlandese dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri espressi dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 17 aprile 2018 e il 10 marzo 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato II, parte E, tabella, ultima colonna, del regolamento (CE) n. 1333/2008, alle voci relative alla categoria alimentare 17.1, i termini «sotto forma di pastiglie da masticare» sono sostituiti dai termini «in forma da masticare».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.


15.9.2023   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1775 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese sono soggette a dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 (2) della Commissione.

(2)

Il 10 gennaio 2023 la società Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, codice addizionale TARIC (3) B 263, soggetta all’aliquota del dazio del 56,9 % per i produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui.

(3)

La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente.

(4)

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione.

(5)

Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione e in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno inoltre confermato che la modifica del nome era applicabile a partire dal 21 settembre 2022, giorno in cui la modifica della registrazione dell’attività è stata approvata dall’amministrazione per la regolamentazione del mercato della Contea di Qingtian.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 è così modificato:

«Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui

B 263»

è sostituito da

«Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui

B 263».

2.   Il codice addizionale TARIC B 263 precedentemente attribuito a Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui si applica a Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui a decorrere dal 21 settembre 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione per quanto riguarda Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15.

(3)  Tariffa integrata dell’Unione europea.


15.9.2023   

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1776 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di esecuzione»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 (2), misure antidumping definitive sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 (3), la Commissione ha nuovamente istituito misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»).

(3)

Le misure attualmente in vigore contemplano un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni provenienti dalla RPC, fatta eccezione per tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, le cui esportazioni sono soggette a un prezzo minimo all’importazione di 1 153 EUR/tonnellata.

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (4), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda è stata presentata il 31 marzo 2022 da Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA («i richiedenti») per conto dell’industria della melamina dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 1o luglio 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.3.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2021 e il 30 giugno 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.4.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione.

1.5.   Osservazioni relative all’apertura

(10)

La Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») ha presentato osservazioni in seguito alla domanda di riesame in previsione della scadenza o su aspetti concernenti l’apertura della presente inchiesta, come disposto al punto 5.2 dell’avviso di apertura.

(11)

La CCCMC ha presentato osservazioni concernenti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, l’esistenza di distorsioni significative nella RPC e la selezione di un paese rappresentativo appropriato. Tali osservazioni sono trattate nelle sezioni 3.2.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2.

(12)

La CCCMC ha affermato inoltre che il margine di dumping indicato nella domanda non era calcolato correttamente. A tale proposito, la CCCMC ha sostenuto che, pur calcolando il valore normale per due diverse tecnologie di produzione utilizzate nella RPC, i richiedenti non hanno tenuto conto dei diversi processi di produzione (ad esempio produttori di melamina completamente integrati rispetto a produttori che utilizzano urea acquistata) e delle diverse materie prime (melamina prodotta da gas naturale o carbone come due potenziali materie prime di base). Per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, secondo la CCCMC i richiedenti hanno sbagliato a utilizzare i prezzi della melamina originaria della RPC esportata in paesi terzi, poiché tali prezzi erano influenzati dalla situazione dei rispettivi mercati locali e pertanto non erano rappresentativi delle decisioni di prezzo per le esportazioni nell’Unione.

(13)

La Commissione ha rilevato che la CCCMC non ha individuato errori effettivi nel calcolo del margine di dumping. Essa si è limitata ad affermare che le informazioni utilizzate per la determinazione del valore normale erano insufficienti, poiché non coprivano tutti i potenziali processi di produzione e le possibili materie prime utilizzate per la produzione. A tale proposito, la Commissione ha esaminato la domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ed è giunta alla conclusione che le condizioni per l’apertura di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza erano soddisfatte, ossia che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare il procedimento. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, per analogia una domanda deve contenere tutte le informazioni di cui i richiedenti possono disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova necessari per l’apertura di un’inchiesta (elementi di prova «sufficienti») è diverso da quello necessario per accertare in via preliminare o definitiva l’esistenza del dumping. Pertanto elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping possono comunque essere sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta (6).

(14)

Per quanto riguarda inoltre il prezzo all’esportazione, la Commissione ha osservato che, alla luce delle considerazioni di cui al considerando 13, i richiedenti non hanno sbagliato a basarsi sui prezzi all’esportazione verso paesi terzi per la determinazione della reiterazione del dumping in una situazione in cui il prezzo all’esportazione nell’Unione è soggetto a un prezzo minimo all’importazione.

(15)

La Commissione ha quindi respinto l’affermazione della CCCMC secondo cui il margine di dumping non è stato calcolato correttamente nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

(16)

La CCCMC ha sostenuto altresì che le asserzioni relative al rischio di reiterazione del dumping nella domanda di riesame in previsione della scadenza erano prive di fondamento. La CCCMC ha fatto riferimento in particolare all’esistenza di capacità inutilizzata nella RPC e al livello dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi.

(17)

A tale proposito, la CCCMC ha sostenuto che i richiedenti hanno ipotizzato erroneamente che in caso di scadenza della misura i produttori cinesi mobiliterebbero la loro notevole capacità inutilizzata. Secondo la CCCMC, occorrerebbe un periodo transitorio di anni per consentire a ulteriori produttori di conformarsi ai requisiti tecnici richiesti dai clienti dell’Unione e acquisire esperienza con le prassi commerciali dell’Unione. La CCCMC ha affermato altresì che una delle società cinesi indicate nella domanda stava costruendo un nuovo stabilimento al solo scopo di sostituire gli impianti di produzione esistenti. La CCCMC ha chiesto pertanto alla Commissione di verificare l’esattezza, l’attendibilità e la probabilità dei previsti aumenti della capacità produttiva indicati nella domanda (7).

(18)

La CCCMC ha criticato anche l’ipotesi dei richiedenti secondo cui in caso di scadenza delle misure i produttori cinesi riorienterebbero le loro esportazioni a basso prezzo dai paesi terzi al mercato dell’Unione allo stesso prezzo. Secondo la CCCMC, i richiedenti non hanno spiegato per quale motivo i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi fossero un indicatore attendibile di futuri prezzi all’esportazione verso l’Unione. L’associazione ha affermato inoltre che i produttori cinesi esporterebbero nell’Unione all’attuale prezzo elevato anche in caso di revoca delle misure e che non abbandonerebbero i mercati di esportazione dei paesi terzi, già sviluppati e affidabili.

(19)

La Commissione ha osservato che la CCCMC non ha fornito elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni relative alla capacità inutilizzata e al prezzo all’esportazione nei paesi terzi. Al contrario, l’evoluzione delle importazioni originarie della RPC nel periodo 2018-2021, come dimostrato dalla tabella 9 della domanda, ha evidenziato che i produttori cinesi sono sicuramente in grado e desiderosi di mobilitare le capacità inutilizzate o di riorientare le esportazioni dai paesi terzi verso l’Unione, a seconda del prezzo sul mercato dell’Unione. La Commissione ha osservato infine che l’analisi fornita dai richiedenti nella domanda deve essere esaminata anche alla luce dei requisiti relativi agli elementi di prova sufficienti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base. In seguito all’esame della domanda, la Commissione ha concluso che l’analisi della capacità inutilizzata nella RPC e dei prezzi all’esportazione in paesi terzi costituiva un elemento di prova sufficiente del rischio di reiterazione del dumping ai fini della domanda di riesame in previsione della scadenza.

(20)

La Commissione ha quindi respinto le obiezioni della CCCMC in merito all’analisi del rischio di reiterazione del dumping contenuta nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

(21)

La CCCMC ha presentato osservazioni anche riguardo al rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito la CCCMC ha fatto riferimento alle argomentazioni presentate dai richiedenti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. In primo luogo la CCCMC ha cercato di confutare la rilevanza di un aumento delle quote di mercato delle importazioni cinesi dal 5 % al 6 % tra il 2018 e il 2021, come sintetizzato nella tabella 14 della domanda. In secondo luogo la CCCMC ha affermato che eventuali differenze tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i prezzi delle importazioni cinesi erano dovute a una differenza nei costi di produzione sostenuti. In terzo luogo, la CCCMC ha contestato il fatto che i tassi di profitto dei produttori dell’industria dell’Unione potrebbero risultare negativi se i prezzi dell’industria dell’Unione scendessero agli stessi livelli dei prezzi delle importazioni cinesi.

(22)

La Commissione ha osservato che i richiedenti si sono limitati a rilevare che le importazioni dalla Cina erano aumentate, come in effetti è stato dal 2018 al 2021, senza enfatizzare la rilevanza di tale aumento. La Commissione ha anche osservato tuttavia che dalla stessa tabella risultava un aumento notevolmente più pronunciato prendendo come punto di partenza il 2019 o il 2020. L’argomentazione della CCCMC è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda l’affermazione sulla differenza tra i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i prezzi delle importazioni cinesi, la Commissione ha rilevato innanzi tutto che l’argomentazione della CCCMC non era corroborata da elementi di prova relativi al costo di produzione sostenuto dai produttori esportatori cinesi e in secondo luogo che il costo di produzione della melamina dipende principalmente dal costo dell’urea, che a sua volta è determinato principalmente dal costo del gas naturale. Sia l’urea che il gas naturale sono prodotti di base i cui prezzi, in assenza di distorsioni statali, sono ampiamente allineati sui mercati mondiali. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda la terza obiezione, la Commissione ha osservato che poiché i costi di produzione dei produttori dell’Unione erano all’incirca dello stesso livello o superiori ai prezzi delle importazioni cinesi, i tassi di profitto dei produttori dell’Unione effettivamente potrebbero risultare negativi, o al massimo in pareggio, se i prezzi dell’industria dell’Unione scendessero allo stesso livello dei prezzi delle importazioni cinesi.

1.6.   Campionamento

(23)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(24)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione ubicati in tre diversi Stati membri. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 indicato dai produttori dell’Unione nel contesto della valutazione preliminare della legittimazione ad agire. Il campione rappresentava l’82 % della produzione stimata nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(25)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Solo un importatore indipendente, segnatamente Borghi SpA, Grandate, Italia, si è manifestato. La Commissione ha pertanto deciso che non era necessario ricorrere al campionamento e ha invitato Borghi SpA a compilare il questionario per gli importatori indipendenti. Borghi SpA tuttavia non ha fornito alcuna risposta al questionario.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(26)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(27)

Un produttore del paese interessato, la società Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd. («Xinjiang XLX»), ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. Il produttore rappresentava meno del 3 % delle importazioni totali di melamina originaria della RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(28)

Alla luce dello scarso livello di collaborazione, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare l’articolo 18 del regolamento di base ai produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato ed elaborare le proprie conclusioni sul rischio della persistenza e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio su scala nazionale in base ai dati disponibili.

(29)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alle considerazioni della Commissione. Quest’ultima inoltre ha comunicato a Xinjiang XLX che, per motivi di economia amministrativa, la Commissione potrebbe non condurre il processo di richiesta di maggiori informazioni e verifica della risposta al questionario. Eventuali informazioni fornite dalla società tuttavia potrebbero essere utilizzate come dati disponibili, se del caso. Non sono state espresse osservazioni.

1.7.   Risposte al questionario

(30)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(31)

La Commissione ha inviato questionari al produttore esportatore che ha collaborato, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, all’importatore indipendente che si è manifestato nel corso della procedura di campionamento e a tutti gli utilizzatori noti di melamina. Tutti i questionari applicabili sono stati messi a disposizione sul sito web della DG Commercio (8) il giorno dell’apertura. Nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario ai richiedenti per ottenere i dati macroeconomici dell’industria dell’Unione.

(32)

Sono pervenute risposte ai questionari dal produttore esportatore che ha collaborato, dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dai richiedenti, da un importatore indipendente e da tre utilizzatori.

1.8.   Verifica

(33)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione.

(34)

Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate:

produttori dell’Unione:

Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Austria;

Grupa Azoty Zaklady Azotowe, Pulawy, Polonia;

OCI Nitrogen BV, Geleen, Paesi Bassi.

(35)

Controlli incrociati a distanza delle informazioni utilizzate nella domanda di riesame in previsione della scadenza per la determinazione del valore normale sono stati effettuati online con il produttore dell’Unione di seguito indicato:

OCI Nitrogen BV, Geleen, Paesi Bassi.

1.9.   Procedura successiva

(36)

Il 14 giugno 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato indicato un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere un’audizione.

(37)

Sono pervenute osservazioni da Xinjiang XLX e dalla CCCMC. Tali osservazioni sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione dalla Commissione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno accolto con favore la conclusione della Commissione e non hanno presentato ulteriori osservazioni. Nessuna delle parti ha chiesto un’audizione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(38)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da melamina («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00.

(39)

La melamina è una polvere cristallina bianca prodotta prevalentemente a partire dall’urea e impiegata principalmente per la produzione di laminati, resine, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta/tessuti.

2.2.   Prodotto in esame

(40)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame (cfr. considerando 38) originario della Cina.

2.3.   Prodotto simile

(41)

Come è emerso dall’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore (9), i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato (Cina); e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(42)

Nel periodo in esame le importazioni di melamina dalla RPC sono continuate. Nella prima metà del periodo in esame i relativi volumi erano inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009). Nella seconda metà del periodo in esame tuttavia i volumi delle importazioni sono aumentati notevolmente, superando di gran lunga i volumi registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di melamina dalla RPC erano quasi quadruplicate rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Nel contempo erano aumentate di otto volte rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame del precedente riesame in previsione della scadenza.

(43)

Secondo Eurostat (banca dati Comext) nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di melamina dalla RPC rappresentavano circa il 15 % del mercato dell’Unione (cfr. tabella 3), rispetto alla quota di mercato del 6,5 % durante l’inchiesta iniziale e del 2 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, il volume delle importazioni di melamina originaria della RPC è dapprima diminuito da 17 434 tonnellate nel periodo dell’inchiesta iniziale a 7 938 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame del primo riesame in previsione della scadenza, per poi salire nuovamente a 64 673 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame dell’attuale riesame in previsione della scadenza.

(44)

Come indicato al considerando 27, all’inchiesta ha collaborato un solo produttore della RPC che rappresentava meno del 3 % delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, dato il livello molto limitato di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(45)

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili, in particolare le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, le informazioni prontamente disponibili di produttori turchi di prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, le informazioni provenienti dall’Istituto di statistica turco, dalla direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli e dal Global Trade Atlas.

3.2.   Persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.2.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di melamina originaria della RPC

(46)

Poiché all’apertura dell’inchiesta erano disponibili sufficienti elementi di prova tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(47)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro opinioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(48)

Le osservazioni presentate dalla CCCMC sono trattate nella sezione 3.2.2.1.

(49)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre specificato che un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC nel caso di specie era la Turchia, ma che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(50)

Il 24 febbraio 2023 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sulle fonti»).

(51)

Nella nota sulle fonti la Commissione ha informato le parti interessate che, in assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione intendeva pertanto utilizzare le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazione ritenute appropriate in base ai criteri pertinenti indicati nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base.

(52)

Con la nota sulle fonti, la Commissione ha anche informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e ha comunicato le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Turchia come paese rappresentativo.

(53)

Sempre nella nota sulle fonti, la Commissione ha informato le parti interessate che, data l’assenza di collaborazione, avrebbe basato gli altri costi diretti e le spese generali di produzione sulle informazioni concernenti l’industria dell’Unione fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

(54)

La Commissione ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili di tre produttori turchi di prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, segnatamente Ege Gübre Sanayii A.Ş., Tekfen Holding A.Ş., e Bagfaş Bandirma Gübre Fabrikalari A.Ş.

(55)

Con la nota sulle fonti la Commissione ha infine invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti.

(56)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCMC. L’associazione ha affermato che la Commissione dovrebbe utilizzare la risposta al questionario fornita da Xinjiang XLX come dato disponibile, tenendo conto dei vari processi di produzione e delle materia prime per la determinazione del valore normale, e ha criticato i valori esenti da distorsioni di determinati fattori produttivi, SGAV e profitti. Tali osservazioni sono affrontate nelle sezioni 3.2.2.2, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2, e 3.2.2.3.5 del presente regolamento.

3.2.2.   Valore normale

(57)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(58)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni»e«comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» («spese generali, amministrative e di vendita» in appresso denominate «SGAV»).

(59)

Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e della scarsa collaborazione dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

(60)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno calcolato il valore normale per due tecnologie di produzione, la tecnologia Tsinghua, utilizzata esclusivamente nella RPC, e la tecnologia Eurotecnica, utilizzata nella RPC ma anche dai produttori dell’Unione. Ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha limitato le proprie risultanze alla tecnologia Eurotecnica, per la quale è stato possibile effettuare adeguati controlli incrociati dell’elenco di fattori produttivi e dei relativi quantitativi di consumo con i richiedenti che hanno fornito le informazioni per la domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha ritenuto che un valore normale costruito sulla base di quantitativi di consumo medi, ricavati da un opuscolo del fabbricante dell’attrezzatura utilizzata nel processo di produzione, come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza, fosse più rappresentativo in termini di tassi di utilizzo ai fini delle risultanze su scala nazionale rispetto ai singoli consumi dell’unico produttore esportatore che ha collaborato realizzati nelle sue specifiche condizioni operative.

3.2.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.2.1.1.   Introduzione

(61)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(62)

Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l’esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(63)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(64)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC («la relazione») (10), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (quali acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. La domanda conteneva anche taluni elementi di prova pertinenti a complemento della relazione.

(65)

Più specificamente, con riferimento alla relazione la domanda ha indicato che le distorsioni strutturali presenti in molti settori industriali cinesi hanno contribuito al costo particolarmente basso del gas naturale e all’interferenza dello Stato nel mercato dell’urea, uno dei principali componenti della melamina. Il prezzo basso del gas naturale ha consentito ai produttori di melamina di fabbricare il prodotto oggetto del riesame ad un prezzo artificiosamente basso. La domanda descrive inoltre vari tipi di intervento statale nel mercato dell’urea, come l’esistenza di rigidi contingenti di importazione per l’urea, l’importo elevato di tasse all’esportazione durante la stagione di punta, l’esenzione dall’IVA della vendita interna di urea e l’accumulo di scorte strategiche di urea da parte del governo cinese mediante il sistema dei fertilizzanti statali. La domanda inoltre indica diverse risultanze degli Stati Uniti in merito agli interventi del governo della RPC a favore dell’industria cinese della melamina, quali prestiti agevolati, regimi di tassazione del reddito, regimi fiscali di esenzioni tariffarie, sconti IVA, esenzioni da oneri amministrativi, conferimenti governativi e varie sovvenzioni, nonché programmi di sovvenzioni all’esportazione per il mercato della melamina individuate dalle autorità statunitensi. La domanda ha rilevato inoltre che politiche del governo della RPC come quelle descritte in dettaglio nel quattordicesimo piano quinquennale hanno confermato il costante coinvolgimento dello Stato nel settore petrolchimico e chimico, indicato come «un pilastro industriale dell’economia nazionale», e anche in precedenti piani quinquennali, come i pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità del settore petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale, che fanno riferimento all’economia di mercato socialista come principio e obiettivo generale, inteso a creare campioni nazionali cinesi. Tornando alla relazione, la domanda ha rilevato distorsioni significative dovute all’applicazione inadeguata del diritto fallimentare, societario e patrimoniale, nonché nell’accesso al capitale attraverso il sistema finanziario. Secondo la domanda tali politiche possono esercitare un effetto distorsivo sull’industria della melamina.

(66)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

3.2.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC

(67)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (11). L’assetto generale dell’economia cinese dunque non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (12).

(68)

Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (13). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(69)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (14). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(70)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2..1.5) (15).

(71)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.1.8) (16). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (17).

(72)

In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (18). Analogamente, nel settore degli investimenti, il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (19).

(73)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (20).

3.2.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(74)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(75)

Da un’analisi dei maggiori produttori cinesi di melamina, ossia Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd. (21), Henan Haohua Junhua Co., Ltd. (22), Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. (23) e Xinjiang Xinlianxin Chemical Energy Co., Ltd. (24), emergono notevoli interferenze statali. Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd. è un’impresa di proprietà dello Stato interamente controllata dal gruppo Henan Energy and Chemical Industry (un’impresa di proprietà dello Stato sotto il controllo della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC (25)), mentre il governo della RPC detiene una partecipazione del 35 % in Henan Haohua Junhua Co., Ltd., (26) di proprietà di Sinochem Holding, un’impresa di proprietà dello Stato sotto il controllo della SASAC, attraverso la sua controllata Haohua Chemical Co. Sinochem Holding (27). Al di là della proprietà formale, le autorità statali possono controllare e supervisionare le società attraverso canali informali, come illustrato dalla società produttrice di melamina Sichuan Golden-Elephant Sincerity Co., Ltd. (28), di proprietà privata, che secondo fonti pubbliche ha ricevuto sostegno finanziario mediante un prestito agevolato dall’amministrazione per la supervisione del mercato della città di Meishan e dalla filiale centrale di Meishan della Banca popolare cinese (29)«al fine di promuovere lo sviluppo qualitativo, stabilizzare l’economia e stabilizzare gli operatori del mercato» (30). Anche il produttore esportatore che ha collaborato, Xinjiang XLX (31), sottolinea sul proprio sito web che «sotto la guida politica e con il forte sostegno della regione autonoma, dello Stato, del comitato di partito di contea e del governo, Xinlianxin Company ha compiuto un balzo in avanti conseguendo importanti risultati in termini di sviluppo nel nostro distretto […] sotto la solida leadership del comitato centrale del partito con il camerata Xi Jinping al suo centro e con il pieno sostegno della regione autonoma, del distretto, del comitato di contea e del governo» (32). Dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo inoltre sono diventati la norma anche nelle società private (33), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito nella RPC.

(76)

Tale situazione è evidente anche a livello della China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»), l’associazione di categoria di settore. Secondo l’articolo 3 dello statuto della CPCIF, l’organizzazione «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» (34).

(77)

Neanche i produttori privati nel settore del prodotto oggetto del riesame quindi possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità, come indicato anche nella sezione 3.2.2.1.5.

3.2.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(78)

Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti (35), le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) (36) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico (37), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (38). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (39). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(79)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era («gli orientamenti») (40), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti quindi sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato (41).

(80)

L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e le funzioni di membro del PCC/partito sono comuni nel settore della melamina. In effetti i presidenti dei rispettivi consigli di amministrazione di Henan Zhongyuan Dahua Co., Ltd., Henan Haohua Junhua Co., Ltd., Sichuan Golden Elephant Sincerity Co., Ltd. e Xinjiang Xin Lian Xin Chemical Energy Co., Ltd. sono anche segretari dei comitati di partito nelle rispettive società.

(81)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (42). La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore della melamina e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(82)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (43).

(83)

Le autorità cinesi hanno promulgato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto oggetto del riesame.

(84)

Per cominciare, il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime (44) spiega che «sarà migliorato in misura significativa lo sviluppo intensivo dei parchi industriali chimici, per dare origine a una base industriale petrolchimica» (45). Il piano inoltre sollecita l’industria a «controllare rigorosamente la nuova capacità produttiva di urea», uno dei principali componenti della melamina, e ad «innalzare gli standard per eliminare la capacità produttiva obsoleta, applicando standard generali per promuovere l’abbandono della capacità produttiva obsoleta a norma di leggi e regolamenti» (46). Inoltre «tutte le località devono rafforzare la conformità al presente piano e integrare i suoi contenuti e progetti principali nelle rispettive attività locali. I settori petrolchimico e chimico, […] formulano pareri specifici sull’attuazione concentrandosi sugli obiettivi e sui compiti indicati nel piano e tenendo conto delle effettive condizioni prevalenti nei settori di cui sopra” (47). Il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo industriale verde (48) stabilisce inoltre che «la nuova capacità dovrebbe essere rigorosamente controllata in settori come quello dell’urea» (49). Quanto precede è in linea con il repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 (50), che elenca gli impianti di produzione dell’urea tra le strutture «da eliminare» e pertanto da tenere sotto controllo (51). A livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica (52) descrive l’intenzione delle autorità locali di «continuare a controllare la nuova capacità produttiva nei settori eccedenti quali raffinazione del petrolio, urea, fosfato di ammonio, soda caustica, cloruro di polivinile, carbonato di sodio, carburo di calcio e fosforo giallo» (53). Il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica (54) specifica di «migliorare il valore aggiunto e il perfezionamento dei prodotti e accelerare la formazione di un sistema industriale chimico basato sul carbone suddiviso in tre categorie principali: prodotti chimici a base di carbone contenenti ossigeno, intermedi chimici a base di carbone e nuovi materiali a base di carbone» e di «concentrarsi sullo sviluppo della catena industriale dei prodotti chimici fini a base di carbone» (55).

(85)

Il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale (56) inoltre quantifica ulteriori parametri dello sviluppo pianificato del settore: «entro il 2025, i settori petrolchimico e chimico formeranno sostanzialmente un modello di sviluppo di alta qualità con forti capacità di innovazione locale, un assetto strutturale adeguato e uno sviluppo verde, sicuro e a basse emissioni di carbonio. Le relative capacità inoltre saranno ampiamente migliorate per garantire prodotti di alta gamma, rafforzare in misura significativa la competitività di base e compiere decisi progressi verso l’autonomia e l’automiglioramento di alto livello» (57) e il conseguimento di vari obiettivi per il settore chimico: «[i]l livello di concentrazione della produzione di sostanze chimiche di base sarà ulteriormente aumentato e il tasso di utilizzo della capacità supererà l’80 % […] saranno istituiti circa 70 parchi industriali chimici con vantaggi competitivi» (58). Il piano inoltre sottolinea la necessità di: «rafforzare il coordinamento delle politiche industriali con le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di import-export, nonché in materia di energia, ecologia e ambiente, prezzi e altro»e di «[c]onsentire alla piattaforma nazionale comune di cooperazione tra industria e finanza di svolgere appieno il suo ruolo e promuovere collegamenti tra banche e imprese e la cooperazione tra industria e finanza» (59).

(86)

La comunicazione sull’operato positivo nella stipulazione e nell’esecuzione di contratti a medio e lungo termine relativi al carbone nel 2021 (60) della commissione per lo sviluppo nazionale e le riforme richiede altresì che i pertinenti operatori del mercato: «rafforzino la costruzione dell’autodisciplina del settore. Tutte le associazioni industriali pertinenti dovrebbero guidare le imprese verso il rafforzamento dell’autodisciplina e l’esecuzione degli obblighi dei contratti a medio e lungo termine e non possono stipulare contratti iniqui, traendo vantaggio dalla situazione della domanda e dell’offerta sul mercato e dalla posizione dominante del settore. Le grandi imprese dovrebbero svolgere un ruolo esemplare e regolamentare consapevolmente le proprie decisioni in merito alla firma dei contratti» (61). Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e i fattori produttivi a monte.

(87)

In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore della melamina. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(88)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (62).

(89)

Nella RPC inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (63). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (64). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (65).

(90)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto oggetto del riesame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore della melamina. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(91)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto oggetto del riesame.

3.2.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(92)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (66). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (67). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (68). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(93)

Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore della melamina non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(94)

L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(95)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (69), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (70) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (71). A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (72).

(96)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(97)

Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione a questioni operative e gestionali (73). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (74).

(98)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (75).

(99)

A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (76). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(100)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(101)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (77). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a «guidare verso il basso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» (78). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(102)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha optato per evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure per trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(103)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(104)

Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(105)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti nelle sezioni da 3.2.2.1.2 a 3.2.2.1.5 e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi contenuta nelle sezioni da 3.2.2.1.6 a 3.2.2.1.8 e nella parte II della relazione.

(106)

La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori di melamina acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(107)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nella presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(108)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni della CCCMC, che rappresenta i tre produttori cinesi di melamina Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemicals Co., Ltd, Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd e Henan Junhua Development Ltd (79).

(109)

In primo luogo, la CCCME ha osservato che l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC («ADA») non riconosce il concetto di distorsioni significative. Inoltre, anche se il concetto di distorsioni significative rientrasse nell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, diversamente da quanto ritenuto dalla CCCMC, il calcolo del valore normale costruito effettuato dall’UE dovrebbe comunque essere conforme all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alla sua interpretazione dell’organo d’appello, fornita nel caso UE – Biodiesel (Argentina) (DS473). Secondo la CCCMC il calcolo del valore normale quindi sarebbe permesso solo in assenza di vendite del prodotto simile effettuate «nel corso delle normali operazioni commerciali» o nel caso di una «particolare situazione di mercato». Le presunte distorsioni significative nel paese esportatore dovrebbero pertanto rientrare in una di queste categorie affinché la Commissione possa procedere con il riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Secondo il parere della CCCMC non è questo il caso, poiché il metodo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base consente il calcolo del valore normale se si riscontrano distorsioni significative, anziché in linea con i concetti di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping. La CCCMC ha affermato inoltre che nessun articolo dell’accordo antidumping consente, ai fini della determinazione del valore normale, l’uso di dati provenienti da un paese terzo che non riflettano adeguatamente il livello di costo o di prezzo nel paese d’origine. Nelle inchieste antidumping il valore normale deve essere determinato sulla base di costi o prezzi di vendita delle società nel paese d’origine o almeno sulla base di costi o prezzi che possano riflettere il livello di costo o di prezzo nel paese d’origine. A tale proposito, la CCCMC ha fatto riferimento in particolare alla relazione del panel dell’OMC nel caso UE – Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) (DS494) come esempio di successo di una contestazione legale della compatibilità del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le disposizioni dell’OMC. Per tutti i motivi di cui sopra la CCCME ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base fosse incoerente con l’accordo antidumping e non dovesse essere applicato nel caso di specie.

(110)

Per quanto riguarda le argomentazioni della CCCMC in merito alla compatibilità del metodo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le disposizioni dell’OMC, la Commissione ritiene che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea nei confronti dell’OMC e alla giurisprudenza citata dalla CCCMC. La Commissione rileva anzitutto che l’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. La relazione dell’OMC sul caso UE-Biodiesel non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, bensì di una disposizione specifica dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso la legislazione dell’OMC, secondo l’interpretazione fornita dall’organo d’appello dell’OMC nel caso UE-Biodiesel, consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati se tale adeguamento è necessario e motivato. Per quanto riguarda inoltre la controversia UE - Metodologie di adeguamento dei costi II, la relazione del panel ha ritenuto espressamente che le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall’ambito della controversia stessa. La Commissione ricorda altresì che sia l’UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell’OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell’OMC, non essendo state avallate dall’organo di conciliazione con una decisione dei membri dell’OMC. Le argomentazioni della CCCMC quindi non hanno potuto essere accolte.

(111)

In secondo luogo, per quanto concerne gli elementi di prova a dimostrazione dell’esistenza di distorsioni significative, la CCCMC ha asserito che i richiedenti hanno fornito elementi di prova inadeguati per giustificare qualsiasi constatazione di «distorsioni significative» nell’industria cinese della melamina e che l’analisi condotta dalla Commissione nel corso dell’inchiesta richiederebbe pertanto di essere maggiormente corroborata da prove, non da ultimo a integrazione dell’asserzione dell’esistenza di distorsioni da parte dell’industria dell’Unione, che secondo la CCCMC non ha potuto essere verificata a causa della sua natura generale senza un’indicazione adeguata delle fonti sottostanti. A titolo di esempio, la CCCMC cita il fatto che, riferendosi al quattordicesimo piano quinquennale, l’industria dell’Unione si limita ad affermare che è «inteso creare campioni nazionali cinesi». Analogamente la CCCMC critica il riferimento dell’industria dell’Unione ai pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale. Secondo la CCCMC i pareri orientativi sono un documento di indirizzo che non stabilisce norme vincolanti, ma che indica anche una serie di obiettivi non menzionati dall’industria dell’Unione, tra cui gli obiettivi di «consentire pienamente lo svolgimento del ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse, migliorando il ruolo del governo» e «creare un contesto imprenditoriale orientato al mercato, legalizzato e internazionale[…], promuovere un’efficiente allocazione globale delle risorse e rafforzare il coordinamento della catena industriale a monte e a valle e lo sviluppo combinato di industrie correlate». In tale contesto la CCCMC ha tracciato un parallelo tra i pareri orientativi e le attuali iniziative di politica industriale dell’UE.

(112)

A tale proposito la CCCMC ha anche sottolineato che la relazione non è più aggiornata, in particolare considerando gli sviluppi economici sostanziali registrati nell’UE e in Cina dalla sua pubblicazione. La CCCMC ha rilevato l’obbligo della Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, di aggiornare periodicamente la relazione e ha affermato che i riferimenti ripetuti e pedissequi alla relazione da parte dell’industria dell’UE o nelle decisioni della Commissione non sarebbero adeguati. La CCCME ha fatto riferimento a tale proposito alla sentenza dell’organo d’appello dell’OMC nel caso USA – Misure compensative (DS437), secondo cui l’esistenza di distorsioni dei prezzi deve essere riscontrata caso per caso, nonché stabilita e spiegata adeguatamente nella relazione dell’autorità incaricata dell’inchiesta.

(113)

Per quanto riguarda le argomentazioni della CCCMC relative all’analisi dell’esistenza di elementi di prova sufficienti, la Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, per quanto concerne la presunta inadeguatezza degli elementi di prova contenuti nella comunicazione dell’industria dell’Unione, nel corso della presente inchiesta la Commissione di fatto ha raccolto ulteriori informazioni a complemento delle fonti disponibili, tra cui la domanda e la relazione, al fine di verificare le asserzioni iniziali e in ultima analisi stabilire se nel settore della melamina siano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. I risultati dell’inchiesta della Commissione sono contenuti nei considerando da 67 a 104 e le parti interessate hanno l’opportunità di presentare ulteriori osservazioni al riguardo. In ogni caso per quanto concerne l’esistenza di elementi di prova sufficienti nella fase iniziale, la Commissione ricorda che il punto 4.1 dell’avviso di apertura indicava una serie di elementi nel mercato cinese della melamina a dimostrazione della presenza di distorsioni nel mercato. La Commissione ritiene che gli elementi di prova riportati nell’avviso di apertura fossero sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In effetti, benché la determinazione dell’effettiva esistenza di distorsioni significative e il conseguente utilizzo del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avvengano solo al momento della divulgazione definitiva delle informazioni, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione di tale metodo quando l’inchiesta è stata avviata su tale base. Nel caso di specie la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati nella domanda fossero sufficienti per aprire l’inchiesta su tale base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative nel corso dell’inchiesta.

(114)

In secondo luogo, per quanto concerne l’argomentazione in merito ai documenti strategici della Cina, la Commissione rileva che l’economia cinese è governata da una complessa rete di piani quinquennali che guidano le decisioni delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CCCMC, la Commissione considera i piani quinquennali come documenti vincolanti, in quanto il quattordicesimo piano quinquennale ad esempio dedica un’intera sezione al «miglioramento del meccanismo di pianificazione e attuazione», affermando quanto segue: «per quanto riguarda gli indicatori vincolanti, i principali progetti di ingegneria e le attività in materia di servizi pubblici, protezione ambientale, sicurezza e altri ambiti indicati nel presente piano, occorre chiarire le responsabilità e programmare i requisiti, assegnare le risorse pubbliche, guidare e controllare le risorse sociali e garantire il completamento come previsto. Per quanto riguarda gli indicatori attesi e le attività negli ambiti dello sviluppo industriale e dell’adeguamento strutturale indicati nel presente piano, occorre basarsi principalmente sul ruolo degli operatori di mercato per conseguire tali risultati. Le amministrazioni a tutti i livelli devono creare un ambiente favorevole in termini politici, istituzionali e giuridici» (80) . I pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale indicano anche un concreto intervento pubblico, oltre all’argomentazione addotta nella domanda, spiegando che le imprese cinesi devono «accelerare la trasformazione e l’aggiornamento delle industrie tradizionali, e sviluppare in modo vigoroso nuovi materiali chimici e sostanze chimiche fini; accelerare la trasformazione digitale dell’industria, migliorare il livello di sicurezza intrinseca e produzione pulita, accelerare la qualità, l’efficienza e la trasformazione energetica dell’industria petrolchimica e promuovere il progresso della Cina da paese petrolchimico di grandi dimensioni a paese petrolchimico forte» (81).

(115)

In terzo luogo, per quanto riguarda le asserite analogie tra le attuali politiche industriali dell’UE e le politiche della Cina, la Commissione non è riuscita a percepire la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(116)

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomentazione sul carattere obsoleto degli elementi di prova contenuti nella relazione, la Commissione ha osservato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti indipendenti affidabili. Poiché è stata resa pubblica già nel dicembre 2017, qualsiasi parte interessata ha avuto ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa, e nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti e le informazioni incluse nella relazione.

(117)

In quinto luogo, per quanto concerne il caso USA – Misure compensative (Cina), la Commissione rammenta che non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Tale controversia riguardava una situazione fattuale diversa, concernente l’interpretazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC.

(118)

La Commissione ha ricordato infine che il governo della RPC ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni sulle presunte distorsioni descritte nella relazione e nel riesame in previsione della scadenza, fornendo elementi di prova contrari a quanto asserito. Come spiegato al considerando 47, il governo della RPC non ha fornito risposte al rispettivo questionario e pertanto la Commissione ha elaborato le proprie conclusioni in merito all’esistenza di distorsioni significative sul mercato cinese in base ai dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

(119)

All’atto della divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha ribadito le proprie argomentazioni, facendo esplicito riferimento alla comunicazione precedente. Xinjiang XLX inoltre ha presentato argomentazioni identiche a quelle della CCCMC.

(120)

In primo luogo la CCCMC e Xinjiang XLX hanno insistito sul fatto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con il diritto dell’OMC e nello specifico con l’articolo 2.2 dell’accordo antidumping e hanno criticato la Commissione per non aver spiegato in che modo la prassi adottata nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia in accordo con il ragionamento esposto in numerose decisioni coerenti dell’organo d’appello dell’OMC, secondo cui metodi analoghi adottati dall’UE e da altri membri per il calcolo del valore normale non sono compatibili con gli obblighi di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping. La CCCMC e Xinjiang XLX inoltre hanno invitato la Commissione a non limitarsi a respingere l’argomentazione affermando che l’OMC consente l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, ma piuttosto di spiegare in che modo la Commissione ha effettuato l’adeguamento richiesto dall’articolo 2.2 dell’accordo antidumping per arrivare al costo di produzione «nel paese d’origine». A tale proposito la CCCMC e Xinjiang XLX hanno fatto riferimento alle risultanze dell’organo d’appello nelle controversie UE – Biodiesel (Argentina) (DS473) e Ucraina – Misure antidumping sul nitrato di ammonio (DS493). Di conseguenza, nella misura in cui la Commissione ha calcolato il valore normale sulla base del costo di produzione della Turchia senza adeguamenti né spiegazioni su come tali dati siano stati adattati per rispecchiare il costo di produzione nel paese d’origine (Cina), la CCCMC e Xinjiang XLX hanno sostenuto che il metodo applicato dalla Commissione nella presente inchiesta è incompatibile con gli obblighi dell’UE a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping. Secondo la CCCMC e Xinjiang XLX, spetta pertanto alla Commissione rivedere sostanzialmente il suo metodo di calcolo del valore normale e le relative conclusioni.

(121)

Tali argomentazioni non possono essere accolte. Come già ricordato dalla Commissione al considerando 110, la giurisprudenza dell’organo d’appello invocata dalla CCCMC e da Xinjiang XLX non si riferisce all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L’argomento secondo cui il metodo adottato dalla Commissione per il calcolo del valore normale a norma di tale articolo non sarebbe compatibile con il diritto dell’OMC alla luce del ragionamento dell’organo d’appello è pertanto fuori luogo. A tale proposito, la Commissione non si limita a respingere le argomentazioni delle parti, bensì esprime il proprio parere legale secondo cui le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, sono pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione europea nei confronti dell’OMC. La Commissione non può quindi concordare con la richiesta della CCCMC e di Xinjiang XLX di rivedere il metodo previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(122)

In secondo luogo, la CCCMC e Xinjiang XLX hanno ritenuto inadeguato il ragionamento della Commissione concernente le distorsioni significative e i relativi elementi di prova presentati dalla Commissione. Più specificamente, la CCCMC e Xinjiang XLX hanno espresso le proprie riserve sul fatto che la Commissione continui a basarsi sostanzialmente sulla relazione che, essendo stata pubblicata nel dicembre 2017, ora è piuttosto datata rispetto all’economia mondiale, comprese in particolare le economie dell’UE e della Cina, che hanno vissuto una sostanziale rivoluzione e hanno già attuato importanti cambiamenti politici e strutturali nell’intento di adeguarsi alle nuove circostanze a livello nazionale e mondiale. A tale proposito la CCCMC e Xinjiang XLX hanno rilevato che la strategia industriale dell’UE, adottata a marzo 2020, ha dovuto essere aggiornata già a maggio 2021 per tenere conto della nuova situazione di «crisi». La CCCMC e Xinjiang XLX hanno pertanto ritenuto che gli elementi descritti nella relazione come pertinenti per la constatazione dell’esistenza di distorsioni significative ora debbano essere riesaminati e aggiornati con nuove conclusioni specifiche in merito alla loro attuale validità. A tale proposito la CCCMC e Xinjiang XLX hanno fatto riferimento anche all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, che prevede, tra l’altro, l’obbligo della Commissione di aggiornare periodicamente la relazione.

(123)

Per quanto riguarda i «pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale», la CCCMC e Xinjiang XLX hanno affermato che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che i) si tratta di un documento di orientamento e non di un regolamento vincolante che definisce obblighi o norme dettagliati per i settori interessati, e che ii) comprende finalità o obiettivi, quali «consentire pienamente lo svolgimento del ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse, migliorando il ruolo del governo» o «creare un contesto imprenditoriale orientato al mercato, legalizzato e internazionale» che sono in contrasto con le conclusioni della Commissione in merito alle distorsioni. Analogamente, per quanto riguarda i piani quinquennali citati dalla Commissione, la CCCMC e Xinjiang XLX hanno contestato l’interpretazione della Commissione del sistema di pianificazione cinese, precisando che tali piani quinquennali non dimostrano che le autorità pubbliche determinerebbero decisioni vincolanti, ma piuttosto che i piani quinquennali intendono chiarire le rispettive parti responsabili, mentre il ruolo specificato distintamente per il governo è quello di «creare un ambiente favorevole in termini politici, istituzionali e giuridici», ossia il ruolo di qualsiasi governo, anche nell’UE. Allo stesso modo, la CCCMC e Xinjiang XLX hanno ribadito l’argomentazione che i pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale consentono alle imprese cinesi di intraprendere azioni appropriate per trasformare e migliorare il settore in modo analogo alle politiche industriali dell’UE. La CCCMC e Xinjiang XLX hanno affermato inoltre che la Commissione non ha affrontato l’argomento sollevato in precedenza, ossia che secondo le risultanze dell’organo d’appello nel caso USA – Misure compensative, l’esistenza di distorsioni relative ai prezzi dovute all’intervento pubblico deve essere stabilita e spiegata adeguatamente dall’autorità incaricata dell’inchiesta nella sua relazione. Secondo la CCCMC e Xinjiang XLX la Commissione è tenuta a presentare dati fattuali correnti e un’analisi dettagliata del presunto intervento del governo cinese che comporta effetti conseguenti sul mercato e influenza il comportamento al livello dei produttori. La CCCMC e Xinjiang XLX infine hanno sottolineato che a loro parere la Commissione ha l’obbligo di produrre elementi di prova dell’esercizio specifico da parte del governo di presunti poteri di intervento nel mercato della melamina, con il risultato di una distorsione effettiva e dimostrabile dei prezzi praticati dai produttori di melamina, e che i riferimenti della Commissione ai piani del governo cinese, ai pareri orientativi o ad altre iniziative politiche del governo cinese non possono essere equiparati a un effettivo intervento pubblico.

(124)

Queste osservazioni non hanno potuto essere accolte. Per quanto riguarda il fatto di basarsi sulla relazione pubblicata nel 2017, la Commissione ribadisce la propria posizione, illustrata al considerando 116. La Commissione ricorda altresì che la constatazione della presenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è subordinata all’esistenza della relazione, e tanto meno alla data della sua pubblicazione. La Commissione osserva inoltre che gli assiomi di base dell’economia cinese, quali il paradigma di economia di mercato socialista, il sistema di pianificazione o la leadership del PCC sull’economia, combinati con la presenza del partito presso i singoli operatori del mercato che comporta il potere di interferire nelle decisioni manageriali, non sono cambiati dalla pubblicazione della relazione, se non per il fatto che probabilmente sono ancora più evidenti. Le risultanze della relazione restano quindi ampiamente valide, ma in ogni caso nella presente inchiesta la Commissione le ha integrate con ulteriori elementi di prova, come descritto in dettaglio ad esempio ai considerando 76, 77, 79, 80 e da 84 a 86. Alla luce di quanto precede, anche l’argomentazione della CCCMC e di Xinjiang XLX concernente l’obbligo della Commissione di aggiornare la relazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base è priva di fondamento, poiché la Commissione di fatto ha esaminato le circostanze pertinenti in merito alla presenza di distorsioni significative espressamente ai fini della presente inchiesta, tenendo conto dei più recenti elementi di prova disponibili (82).

(125)

Quanto al parallelo tracciato da CCCMC e Xinjiang XLX tra i documenti politici cinesi e le strategie industriali dell’UE, la Commissione osserva che le parti non adducono ulteriori argomenti, salvo insistere sulla presunta rilevanza delle politiche industriali dell’UE nella valutazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ribadisce pertanto la posizione già espressa al considerando 115.

(126)

Per quanto concerne la serie di argomentazioni concernenti la misura in cui i documenti strategici cinesi indicati dalla Commissione, come quelli citati ai considerando da 84 a 86, si possano considerare documenti orientativi, la misura in cui la natura del sistema di pianificazione e dell’assetto dell’economia cinese si traduca in decisioni vincolanti delle amministrazioni pubbliche e in cui i documenti strategici pertinenti consentano alle singole imprese di intraprendere azioni appropriate, la Commissione osserva che la CCCMC e Xinjiang XLX non tengono conto dei requisiti inequivocabili contenuti nei pertinenti documenti strategici della Cina che devono essere attuati dalle autorità destinatarie, come descritto ad esempio al considerando 84. Considerando anche l’esistenza di specifici obiettivi numerici su come si dovrebbe sviluppare un settore (83), risulta ampiamente irrilevante se i singoli operatori del mercato, per conseguire gli obiettivi politici e di sviluppo stabiliti possono scegliere i metodi operativi e quindi perseguire tali obiettivi politici in una maniera efficiente e «basata sul mercato». La Commissione ricorda inoltre le strutture presenti in Cina che determinano un contesto generale di intervento pubblico nell’economia, descritto esaurientemente nelle sezioni da 3.2.2.1.1 a 3.2.2.1.9. In tale contesto singoli operatori del mercato quali Xinjiang XLX, nonché associazioni industriali, giurano fedeltà al PCC e agli obiettivi di sviluppo stabiliti dal partito/Stato (84) e in cambio possono attendersi un sostegno nella loro attività commerciale, anche attraverso politiche fiscali, finanziarie, di investimento, di zonizzazione e altre politiche di autorità governative, banche a controllo statale ecc. Le autorità governative esercitano quindi il loro potere per modellare il mercato della melamina, anche all’interno dei singoli operatori economici. Questa conclusione resta valida a prescindere dalla specifica natura giuridica di singoli documenti strategici, quali i pareri orientativi sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale.

(127)

Quanto al riferimento della CCCMC e di Xinjiang XLX alle risultanze dell’organo d’appello nel caso USA – Misure compensative, la Commissione rileva che tale argomento è già stato affrontato al considerando 117.

(128)

Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni di CCCMC e Xinjiang XLX sono state respinte.

3.2.2.1.10.   Conclusioni

(129)

Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.1.2 a 3.2.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del prodotto oggetto del riesame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(130)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione successiva.

3.2.2.2.   Paese rappresentativo

(131)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (85);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (86);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(132)

Come spiegato al considerando 50, la Commissione ha emesso una nota sulle fonti, che descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti, e ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(133)

Nella nota sulle fonti la Commissione ha spiegato che, data l’assenza di una collaborazione significativa, si sarebbe basata sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni ritenute appropriate secondo i criteri pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tra cui statistiche sulle importazioni, statistiche nazionali del paese rappresentativo, fonti di informazioni di mercato, tariffe applicate dai fornitori di servizi di pubblica utilità nel paese rappresentativo e informazioni finanziarie di produttori nel paese rappresentativo.

(134)

Per quanto riguarda la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno esaminato sette paesi (India, Iran, Giappone, Qatar, Russia, Trinidad e Tobago e Stati Uniti d’America) che producevano melamina (87).

(135)

Per quanto attiene al livello di sviluppo economico, solo la Russia si qualificava come paese con un livello di sviluppo analogo a quello della RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, in considerazione dei recenti sviluppi geopolitici ed economici in Russia e delle sanzioni in vigore, nonché del fatto che la Russia ha deciso di non pubblicare dati dettagliati su importazioni ed esportazioni a partire da aprile 2022, la Commissione ha ritenuto che la Russia non costituisse un paese rappresentativo appropriato.

(136)

A tale proposito, i richiedenti hanno individuato la Turchia come paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC che fabbricava prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, segnatamente prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, nei quali rientra anche la melamina (88).

(137)

Per quanto riguarda la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, secondo la domanda di riesame in Turchia erano già prontamente disponibili dati concernenti importanti fattori produttivi. Erano pubblicamente disponibili anche dati pertinenti su SGAV e profitti per la stessa categoria generale di prodotti. I richiedenti hanno individuato un produttore nella stessa categoria generale di prodotti, la società Ege Gübre Sanayii A.Ş. («Ege Gübre»). Nella nota sulle fonti la Commissione ha individuato altri due produttori nella stessa categoria generale di prodotti, le società Tekfen Holding A.Ş. («Tekfen») e Bagfaş Bandirma Gübre Fabrikalari A.Ş. («Bagfaş»). Tutte le tre le società erano produttori di fertilizzanti azotati (89), disponevano di informazioni finanziarie pubblicamente disponibili per il periodo dell’inchiesta di riesame ed erano redditizie nello stesso periodo.

(138)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha affermato che la Commissione dovrebbe tenere conto dei vari processi di produzione e delle materie prime utilizzate per la produzione di melamina. La CCCMC ha sostenuto inoltre che la Commissione dovrebbe utilizzare la risposta al questionario fornita da Xinjiang XLX come dati disponibili.

(139)

La Commissione ha rilevato che in assenza di collaborazione dei produttori cinesi di melamina che utilizzano i vari processi di produzione e le materie prime indicate dalla CCCMC, le sue conclusioni si sono basate sui dati disponibili. Come spiegato al considerando 60, nel caso di specie la Commissione ha ritenuto più opportuno basare le sue conclusioni sulle informazioni contenute nella domanda piuttosto che sui dati di una singola società cinese. La Commissione inoltre ha effettivamente utilizzato determinati elementi della risposta al questionario del produttore cinese come dati disponibili. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.2.2.3.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni e fonti utilizzate per stabilirli

(140)

Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, e in seguito all’analisi delle osservazioni presentate dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi, le rispettive fonti e i valori esenti da distorsioni, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi della melamina

Fattore produttivo

Codice delle merci in Turchia

Valore esente da distorsioni (CNY)

Unità di misura

Fonte di informazione

Materie prime

Urea

310210

4,41

kg

Global Trade Atlas («GTA») (90)

Ammoniaca

281410

5,91

kg

GTA

Energia/Servizi

Energia elettrica

n/d

0,56

kWh

Istituto di statistica turco

Gas naturale

n/d

53,58

GJ

Istituto di statistica turco

Vapore

n/d

199,04

tonnellate

Domanda di riesame in previsione della scadenza

Acqua

n/d

9,78

m3

Direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli

Lavoro (manodopera)

Manodopera qualificata e non qualificata

n/d

35,53

ore

Istituto di statistica turco

Sottoprodotto

Ammoniaca

281410

5,89

kg

GTA

3.2.2.3.1.   Materie prime

(141)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle principali materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione (91) e i costi di trasporto (92). Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC («paesi non OMC») elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (93).

(142)

La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.2.2.1 che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC e dai paesi non OMC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(143)

La Commissione ha esaminato se i fattori produttivi per i quali sono state utilizzate le statistiche sulle importazioni come fonte di costi esenti da distorsioni, fossero soggetti in Turchia a restrizioni all’esportazione che potrebbero falsare i prezzi sul mercato interno e quindi anche i prezzi all’importazione (94). La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame la Turchia non applicava restrizioni all’esportazione di urea e ammoniaca.

(144)

La Commissione ha esaminato inoltre se i prezzi all’importazione avrebbero potuto essere falsati dalle importazioni provenienti dalla RPC e da paesi non OMC (95). La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame meno del 14,5 % delle importazioni di urea proveniva dalla RPC e da paesi non OMC. Per quanto riguarda l’ammoniaca, nel periodo dell’inchiesta di riesame la quota di importazioni originarie della RPC e di paesi non OMC non superava lo 0,01 %. La Commissione ha pertanto concluso che era improbabile che i prezzi all’importazione fossero influenzati da importazioni originarie della RPC e di paesi non OMC.

(145)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha affermato che la Commissione non dovrebbe utilizzare i prezzi all’importazione per stabilire il costo esente da distorsioni delle materie prime in Turchia, poiché tali prezzi erano influenzati da vari fattori, quali quantitativi importati e distanza dal paese d’origine, e pertanto non rispecchiavano i prezzi delle materie prime sul mercato interno della Turchia.

(146)

La Commissione ha espresso disaccordo. Sul mercato turco le materie prime importate competono in termini di prezzi con le materie prime di origine interna. La Commissione ha pertanto ritenuto che la media ponderata dei prezzi all’importazione rispecchiasse in misura sufficiente il prezzo sul mercato interno delle materie prime in Turchia.

(147)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha affermato inoltre che, continuando a utilizzare i prezzi all’importazione come approssimazione dei prezzi delle materie prime sul mercato interno del paese rappresentativo, la Commissione dovrebbe dedurre dal loro valore le spese di nolo marittimo e assicurazione incluse nelle statistiche sulle importazioni registrate a livello cif.

(148)

La Commissione ha espresso disaccordo. Come stabilito al considerando 146, i prezzi delle importazioni rispecchiano il livello dei prezzi prevalente sul mercato interno del paese rappresentativo. Il costo totale delle materie prime a carico di un produttore nel paese rappresentativo comprende comunque tutti i costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime e il loro trasporto all’ingresso dello stabilimento. Si tratta anche del punto su cui competono i prezzi delle materie prime importate e di origine interna. Il prezzo all’importazione delle materie prime a livello cif è stato pertanto maggiorato del dazio all’importazione applicabile e del costo di trasporto nel paese rappresentativo come indicato al considerando 141.

(149)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha affermato infine che la media ponderata del prezzo all’importazione dell’urea non era un valore di riferimento appropriato e pertanto doveva essere adeguata per i tre motivi che seguono:

la media ponderata del prezzo all’importazione dell’urea in Turchia è più che raddoppiata nel periodo in esame a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non provocata e ingiustificata (da 264 USD/tonnellata nel 2019 a 568 USD/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame (96));

le importazioni dagli Stati Uniti d’America («USA») esercitavano un effetto distorsivo sul prezzo medio all’importazione con un prezzo unitario eccessivamente elevato, pari a circa 1 500 CNY/kg. Le importazioni dagli USA quindi dovrebbero essere escluse (97);

le importazioni dal Qatar esercitavano un effetto distorsivo sul prezzo medio all’importazione in quanto erano soggette a misure antidumping istituite dall’India. Come per il punto precedente, anche le importazioni dal Qatar dovrebbero essere escluse (98).

(150)

Per quanto riguarda l’andamento del prezzo all’importazione dell’urea in Turchia, la Commissione ha riscontrato che seguiva perfettamente l’andamento del prezzo all’importazione dell’urea nei cinque maggiori mercati importatori di urea (India, Brasile, USA, Unione, Australia) che rappresentano il 60 % delle importazioni mondiali di urea (99). Il prezzo all’importazione dell’urea in quei cinque mercati è dapprima calato leggermente nel 2020, per poi aumentare costantemente nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. In tale periodo è più che raddoppiato rispetto al valore del 2019.

(151)

La Commissione ha pertanto concluso che il prezzo all’importazione dell’urea in Turchia non era soggetto a distorsioni. Piuttosto, seguiva le tendenze dei prezzi dell’urea a livello mondiale.

(152)

Per quanto riguarda il prezzo all’importazione dell’urea originaria degli USA, la Commissione ha osservato che il prezzo unitario eccessivamente elevato riguardava solo 8 kg dei quasi 2 milioni di tonnellate di urea importate in Turchia nel periodo dell’inchiesta di riesame. Non ha pertanto esercitato alcun effetto sulla media ponderata del prezzo all’importazione utilizzata come valore di riferimento per il valore esente da distorsioni dell’urea.

(153)

Per quanto riguarda le importazioni originarie del Qatar soggette a dazi antidumping in India, la Commissione ha osservato che in primo luogo la CCCMC non ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che le constatazioni dell’esistenza del dumping effettuate dalle autorità indiane si estenderebbero alle esportazioni del Qatar verso la Turchia. In secondo luogo, le misure istituite dall’India riguardavano la melamina e non l’urea, ossia la materia prima in questione.

(154)

Tenuto conto delle considerazioni di cui ai considerando da 150 a 153, la Commissione ha respinto le argomentazioni della CCCMC descritte al considerando 149.

(155)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha ribadito che le importazioni dal Qatar dovrebbero essere escluse dal calcolo del costo esente da distorsioni dell’urea, poiché le esportazioni del Qatar erano soggette a misure antidumping in India. La parte ha fatto riferimento al riesame in previsione della scadenza di misure antidumping concernenti le importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa originari della RPC, in cui la Commissione ha respinto la Malaysia come potenziale paese rappresentativo sulla base del fatto che gli USA avevano istituito misure antidumping sulle importazioni di tali accessori originarie della Malaysia (100).

(156)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che ogni inchiesta deve essere valutata in base alle sue specificità e una decisione adottata in un’inchiesta non crea un precedente universalmente valido per qualsiasi altra inchiesta successiva. In secondo luogo, nel caso a cui ha fatto riferimento la CCCMC, la Malaysia era considerata uno dei potenziali paesi rappresentativi. Le risultanze di un’altra giurisdizione in merito all’esistenza di pratiche di dumping erano pertinenti, poiché la decisioni di prezzo dei produttori di accessori in Malaysia, influenzate da tali pratiche di dumping, avrebbero potuto falsare le SGAV e i livelli di redditività. Nel caso di specie, il Qatar non era utilizzato come fonte di informazioni finanziarie, ossia SGAV e profitti esenti da distorsioni. Si trattava semplicemente di uno dei paesi di origine dell’urea importata in Turchia e contribuiva in quanto tale al valore del costo esente da distorsioni dell’urea. Ne consegue che le due situazioni erano completamente prive di analogie. Non esistevano indicazioni (né argomenti addotti dai denuncianti in proposito) del fatto che le presunte pratiche di dumping in un mercato terzo avrebbero un effetto distorsivo sui prezzi delle esportazioni di urea dal Qatar alla Turchia. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(157)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CCCMC ha inoltre ribadito che la Commissione dovrebbe dedurre le spese di nolo marittimo e assicurazione dal prezzo all’importazione delle materie prime. Secondo la CCCMC, la Commissione non ha chiarito il motivo per cui i prezzi all’importazione riflettevano il livello di prezzo presente sul mercato interno del paese rappresentativo. A tale proposito la CCCMC ha affermato che i costi sostenuti da una società nel paese rappresentativo comprendevano solo il costo delle materie prime e del trasporto interno.

(158)

La Commissione ha espresso disaccordo. Quando valuta se acquistare una materia prima da un fornitore interno o estero, un produttore del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo mette a confronto il costo totale della materia prima all’ingresso dello stabilimento. Per una materia prima acquistata da un fornitore interno nel paese rappresentativo, il costo totale di norma comprende il prezzo della materia prima e del trasporto interno. Se la materia prima è acquistata da un fornitore estero, il costo totale di norma comprende prezzo della materia prima, trasporto interno nel paese esportatore, movimentazione e carico (ossia il prezzo a livello fob), nolo marittimo e assicurazione (ossia prezzo a livello cif, disponibile nelle statistiche sulle importazioni), dazio all’importazione (ossia prezzo allo sbarco) e trasporto interno. Un produttore del paese rappresentativo in generale decide di approvvigionarsi all’estero solo se il prezzo all’importazione all’ingresso dello stabilimento è competitivo rispetto al prezzo di un fornitore nazionale. La Commissione ha dunque ritenuto che i prezzi all’importazione a livello cif, ossia comprensivi di nolo marittimo e assicurazione, delle materie prime fossero un’approssimazione adeguata dei prezzi sul mercato interno (a livello franco fabbrica) di tali materie prime nel paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.2.2.3.2.   Energia/Servizi

(159)

La Commissione intendeva utilizzare i prezzi medi dell’energia elettrica applicabili alle utenze industriali nel secondo semestre del 2021 e nel primo semestre del 2022 pubblicati dall’istituto di statistica turco (101). La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili alla fascia di consumo da 70 000 a 150 000 MWh. Per determinare la fascia di consumo applicabile, la Commissione ha utilizzato come dato disponibile il consumo di energia elettrica indicato da Xinjiang XLX.

(160)

I prezzi dell’energia elettrica indicati dall’istituto di statistica turco erano comprensivi di tutte le imposte. La Commissione ha pertanto dedotto l’IVA del 18 % dal prezzo dell’energia elettrica indicato nelle statistiche nazionali.

(161)

La Commissione intendeva utilizzare i prezzi medi del gas naturale applicabili alle utenze industriali nel secondo semestre del 2021 e nel primo semestre del 2022 pubblicati dall’istituto di statistica turco (102). La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili alla fascia di consumo da 26 100 000 a 104 000 000 m3. Per determinare la fascia di consumo applicabile, la Commissione ha utilizzato come dato disponibile il consumo di gas naturale indicato da Xinjiang XLX.

(162)

L’unità di misura utilizzata nelle statistiche turche era il metro cubo. Il consumo indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza tuttavia era misurato in gigajoule (GJ). La Commissione ha utilizzato il fattore di conversione di 0,0373 GJ/m3 per determinare il costo esente da distorsioni di un gigajoule in Turchia.

(163)

I prezzi del gas naturale indicati dall’istituto di statistica turco erano comprensivi di tutte le imposte. La Commissione ha pertanto dedotto l’IVA del 18 % dal prezzo del gas naturale indicato nelle statistiche nazionali.

(164)

Per stabilire il costo esente da distorsioni del vapore, la Commissione ha adottato l’approccio utilizzato nella domanda di riesame in previsione della scadenza. I richiedenti hanno stabilito il costo esente da distorsioni del vapore moltiplicando il costo esente da distorsioni del gas naturale per un fattore basato sulla relazione empirica tra il costo del gas naturale e il costo del vapore osservati dai richiedenti.

(165)

La Commissione ha utilizzato i prezzi dell’acqua applicati in Turchia alle utenze industriali dalla direzione generale per le risorse idriche e la rete fognaria della città di Kocaeli (103), responsabile dell’approvvigionamento idrico e dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scarico nella provincia di Kocaeli. I prezzi applicabili erano prontamente disponibili sul sito web dell’autorità turca.

(166)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha sostenuto che il costo dell’energia elettrica e del gas naturale in Turchia erano oggetto di distorsioni poiché erano aumentati notevolmente durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La CCCMC ha affermato che i rincari dei prezzi dell’energia erano provocati dalla pressione sul prezzo del gas naturale dovuta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non provocata e ingiustificata citando la relazione sulla melamina (Europa) pubblicata da Independent Commodity Intelligence Services («ICIS») (104) il 23 marzo 2022.

(167)

La Commissione ha rilevato innanzi tutto che la relazione citata dalla CCCMC non forniva un’analisi completa dell’andamento dei prezzi dell’energia in Europa, in particolare rispetto alla RPC. La relazione si limitava a menzionare l’aumento dei prezzi del gas naturale nel contesto dei negoziati sul prezzo della melamina per il secondo trimestre del 2022, ossia l’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta di riesame.

(168)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina inoltre ha perturbato i mercati dell’energia a livello mondiale (105). Era dunque pressoché impossibile considerare la tendenza al rialzo dei prezzi dell’energia in Turchia come un evento isolato applicabile esclusivamente al mercato turco.

(169)

Benché il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale stabilito inizialmente rappresentasse solo il 5 % del valore normale costruito, il costo esente da distorsioni del vapore era collegato al costo del gas naturale e ammontava al 15 % del valore normale costruito.

(170)

La Commissione ha quindi esaminato ulteriormente l’andamento dei prezzi dell’energia pagati dalle utenze industriali in Turchia. Il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica era stabilito inizialmente a 0,65 CNY/kWh e quello del gas naturale a 80,91 CNY/GJ.

(171)

La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi dell’energia e del gas naturale sono aumentati a un ritmo di gran lunga superiore al tasso di inflazione già elevato (78,6 % (106)) della Turchia. I prezzi dell’energia sono aumentati in particolare nel primo semestre del 2022, con un rincaro del costo dell’energia elettrica e del gas naturale rispettivamente di 3,5 volte e di sei volte rispetto al primo semestre del 2021.

(172)

Tenendo conto della percentuale significativa rappresentata da energia elettrica, gas naturale e vapore nel valore normale costruito, la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno adeguare il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale stabilito inizialmente. La Commissione ha utilizzato come punto di partenza il prezzo dell’energia elettrica e del gas naturale applicabile alle utenze industriali turche nel secondo semestre del 2021 e ha aumentato tali tariffe in linea con la crescita del prezzo dell’energia riscontrata presso Xinjiang XLX (107) per stabilire il valore di riferimento per il primo semestre del 2022. Successivamente la Commissione ha calcolato il costo medio esente da distorsioni dell’energia elettrica, del gas e del vapore utilizzando i prezzi effettivi applicabili in Turchia nel secondo semestre del 2021 e i valori adeguati per il primo semestre del 2022. In seguito a tali adeguamenti, la percentuale rappresentata da energia elettrica, gas naturale e vapore nel valore normale costruito è scesa al 15 %.

3.2.2.3.3.   Lavoro (manodopera)

(173)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno utilizzato informazioni sui salari della manodopera qualificata (tecnici nel settore industriale) e non qualificata (operai) in Turchia pubblicati dall’istituto di ricerca economica (108). Le informazioni disponibili tuttavia non sono servite a confermare il periodo coperto dai dati, sia nella versione consultabile della domanda di riesame in previsione della scadenza, sia nel rispettivo sito web. Il valore di riferimento utilizzato dai richiedenti inoltre comprendeva solo le retribuzioni senza costi salariali aggiuntivi, quali ad esempio i contributi sociali.

(174)

La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare le informazioni sul costo del lavoro nel settore industriale pertinente messe a disposizione dall’istituto di statistica turco (109). La Commissione ha utilizzato il costo orario del lavoro più recente (110) registrato nella divisione 20 – Fabbricazione di prodotti chimici della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2) (111). Poiché i dati più recenti riguardavano solo l’anno 2020, la Commissione ha adeguato il costo del lavoro utilizzando l’indice del costo del lavoro applicabile all’attività manifatturiera nel terzo e quarto trimestre del 2021 e nel primo e secondo trimestre del 2022 (112) pubblicato dall’istituto di statistica turco.

3.2.2.3.4.   Sottoprodotti

(175)

Secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nella produzione di melamina si ottiene un unico sottoprodotto, l’ammoniaca. Per stabilirne il prezzo esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto al prezzo medio all’importazione in Turchia anche i dazi all’importazione e i costi di trasporto interno, applicando lo stesso metodo utilizzato per le materie prime.

(176)

L’ammoniaca ottenuta come sottoprodotto è reintrodotta nel processo produttivo utilizzandola nell’impianto per l’urea. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, l’efficienza di tale ammoniaca ottenuta come sottoprodotto è inferiore all’efficienza dell’ammoniaca prodotta originariamente per l’utilizzo nell’impianto per l’urea. I richiedenti hanno pertanto ridotto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto di una percentuale basata su precedenti esperienze. La Commissione ha applicato lo stesso coefficiente di adeguamento.

3.2.2.3.5.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(177)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(178)

Nella domanda di riesame in previsione della scadenza i richiedenti hanno stimato i costi fissi sulla base di quelli sostenuti da uno dei richiedenti per la produzione di una tonnellata di melamina. I costi fissi stimati sono stati adeguati al ribasso per rispecchiare la differenza nel livello di sviluppo tra la Turchia e lo Stato membro dov’è ubicato il richiedente.

(179)

La Commissione ha incluso tali costi fissi nel calcolo del costo di produzione esente da distorsioni come spese generali di produzione, seguendo il metodo applicato dai richiedenti. Il valore effettivo dei costi fissi è stato aggiornato sulla base della risposta al questionario verificata presentata dal richiedente di cui al considerando 178 e adeguato per tenere conto della differenza nel livello di sviluppo economico.

(180)

Come spiegato al considerando 137, in Turchia non erano presenti produttori di melamina. Le SGAV e i profitti sono stati pertanto stabiliti sulla base delle informazioni finanziarie di tre produttori turchi di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale. Nella presente inchiesta si fa riferimento a produttori di prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca, nei quali rientra anche la melamina, in particolare fertilizzanti azotati.

(181)

La Commissione ha utilizzato le informazioni finanziarie riguardanti il periodo dell’inchiesta di riesame pubblicate dalle società Ege Gübre (113), Tekfen (114), e Bagfaş (115) nei rispettivi siti web o tramite una piattaforma di divulgazione pubblica online. La Commissione si è basata sui dati indicati per il segmento più vicino al prodotto oggetto del riesame, ove disponibili. Non si è tenuto conto dei redditi e delle spese derivanti da attività di investimento.

(182)

Tutte e tre le società disponevano di informazioni finanziarie per il periodo dell’inchiesta di riesame. Tutte e tre le società inoltre erano redditizie nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha quindi calcolato una media ponderata di SGAV e profitti per determinare SGAV e profitti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo.

(183)

La media ponderata applicabile di SGAV e profitti è stata stabilita come percentuale del costo delle vendite rispettivamente al 16,5 % e al 21,6 %.

(184)

Nelle sue osservazioni relative alla nota sulle fonti, la CCCMC ha sostenuto che i fertilizzanti azotati rappresentano un prodotto con caratteristiche fisiche e chimiche diverse dalla melamina, un uso finale diverso e clienti mirati. Sarebbe quindi opportuno utilizzare i dati finanziari di produttori di melamina in Turchia. Se tali dati non sono disponibili, la Commissione dovrebbe ricorrere ai dati relativi a SGAV e profitti dei richiedenti in quanto effettivi produttori di melamina. Infine, qualora insista nell’utilizzare le informazioni finanziarie delle società turche, la Commissione dovrebbe tenere conto solo delle SGAV e dei profitti di Tekfen, poiché le altre due società non disponevano di informazioni finanziarie sottoposte a audit.

(185)

La Commissione ha osservato che i fertilizzanti azotati prodotti nella catena del valore dell’ammoniaca si potevano sicuramente considerare appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti. SGAV e profitti dei produttori dell’Unione non potevano essere utilizzati nel caso di specie considerando il diverso livello di sviluppo economico tra la RPC e l’Unione. Né la Commissione né la CCCMC infine potevano stabilire se le informazioni finanziarie di Ege Gübre e Bagfaş fossero o meno soggetto di audit. Poiché nella presente inchiesta la Commissione si è basata sulle informazioni finanziarie di società che non producevano effettivamente il prodotto oggetto del riesame, si è ritenuta più appropriata e rappresentativa una media ponderata dei tre produttori.

(186)

La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della CCCMC concernenti SGAV e profitti esenti da distorsioni.

(187)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno ribadito che la Commissione dovrebbe escludere Ege Gübre e Bagfaş dalla determinazione di SGAV e profitti, poiché non era chiaro se i rendiconti finanziari delle due società fossero oggetto di audit.

(188)

A tale proposito, la Commissione ha condotto ulteriori ricerche e ha potuto confermare che le informazioni finanziarie di entrambe le società, Ege Gübre (116) e Bagfaş (117), sono state sottoposte a audit nei periodi di riferimento per stabilire SGAV e profitti. L’argomentazione è quindi respinta.

3.2.2.4.   Calcolo del valore normale

(189)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(190)

Poiché la melamina è un prodotto di base che non presenta ulteriori tipi di prodotto, il valore normale è stato calcolato per un unico (tipo di) prodotto.

(191)

La Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In mancanza di una collaborazione significativa da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame in previsione della scadenza in merito all’utilizzo di ciascun fattore necessario per la produzione di melamina utilizzando la tecnologia Eurotecnica.

(192)

Dal costo di produzione esente da distorsioni è stato dedotto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto adeguato al ribasso per la perdita di efficienza (cfr. considerando 175 e 176).

(193)

La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni, per ottenere un costo di produzione esente da distorsioni. I richiedenti hanno indicato le spese generali di produzione come costi fissi nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Il valore dei costi fissi è stato aggiornato in base alla risposta fornita dal rispettivo richiedente al questionario relativo al pregiudizio e adeguato al ribasso per tenere conto della differenza nel livello di sviluppo economico.

(194)

La Commissione ha aggiunto inoltre al costo di produzione esente da distorsioni le SGAV e i profitti esenti da distorsioni, rispettivamente al 16,5 % e al 21,6 % (cfr. considerando da 180 a 183).

(195)

La Commissione ha riscontrato infine che nella RPC l’imposta sul valore aggiunto («IVA») applicata alle esportazioni di melamina (13 %) era rimborsata solo parzialmente (10 %). A causa della differenza tra l’IVA versata o dovuta e il rimborso, il costo sostenuto dai produttori della RPC per la produzione di melamina per l’esportazione risultava più elevato. La Commissione ha pertanto aggiunto un ulteriore 3 % al valore esente da distorsioni della melamina stabilito conformemente ai considerando da 191 a 194.

(196)

Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.3.   Prezzo all’esportazione

(197)

In assenza di una collaborazione significativa da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione per tutte le importazioni di melamina è stato determinato sulla base dei dati sulle importazioni di Eurostat, registrati a livello cif e adeguati a livello franco fabbrica detraendo i costi di nolo marittimo e assicurazione e i costi del trasporto interno nella RPC.

(198)

Il costo medio di nolo marittimo e assicurazione si basava sull’analisi delle statistiche sulle importazioni disponibili nel GTA (118). La Commissione ha stabilito il valore del nolo marittimo e dell’assicurazione come differenza tra il prezzo unitario all’importazione nell’Unione della melamina originaria della RPC (registrato a livello cif) e il prezzo unitario all’esportazione della melamina esportata dalla RPC nell’Unione (registrato a livello fob) nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(199)

Il costo del trasporto interno nella RPC era basato sulla relazione per paese relativa alla Cina di Doing Business (119)

3.2.4.   Confronto e margini di dumping

(200)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito, stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica come indicato sopra. Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era superiore al 40 %.

(201)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.   Rischio di persistenza del dumping

(202)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC e attrattiva del mercato dell’Unione.

3.3.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(203)

In assenza di collaborazione, la Commissione ha stabilito la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza (120). La capacità produttiva annuale è stata stimata sulla base della capacità produttiva nel 2020 e dei progetti di espansione della capacità in atto nel 2021 come indicato dai richiedenti (121). La Commissione inoltre ha individuato altri progetti di espansione della capacità (non inclusi nella relazione CEH) sulla base delle informazioni pubblicate da Eurotecnica (122). La capacità produttiva annuale già disponibile nel periodo dell’inchiesta di riesame, pari a [2 600 000 – 2 800 000] tonnellate dovrebbe pertanto aumentare a [3 000 000 – 3 200 000] tonnellate nei prossimi anni.

(204)

L’utilizzo degli impianti è stato stimato al livello del [40 – 45] % nel periodo dell’inchiesta di riesame e dovrebbe aumentare al [45 – 55] % fino al 2025 (123). Il volume di produzione quindi ammontava a [1 040 000 – 1 260 000] tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame e dovrebbe aumentare a [1 350 000 – 1 760 000] tonnellate fino al 2025.

(205)

La capacità inutilizzata nella RPC ammontava quindi a più di 1 500 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame e potrebbe oscillare tra 1 400 000 e 1 600 000 tonnellate nel prossimo futuro. Questa cifra è quasi quattro volte tanto il consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(206)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di una significativa capacità inutilizzata che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere mobilitata per le esportazioni nell’Unione, con il forte rischio di un aumento delle esportazioni a prezzo di dumping.

3.3.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(207)

Per determinare l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha esaminato i prezzi all’esportazione nell’Unione rispetto ai prezzi all’esportazione nei mercati di paesi terzi, le dimensioni del mercato dell’Unione e le misure vigenti istituite da paesi terzi per chiudere i rispettivi mercati alla melamina cinese.

(208)

In assenza di una collaborazione significativa, la Commissione si è avvalsa delle statistiche GTA (124) per le esportazioni cinesi alla sottovoce SA 2933 61 (Melamina) per confrontare i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione con quelli praticati ai mercati terzi, nonché con il prezzo di vendita medio dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione.

(209)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, i produttori cinesi hanno esportato 588 000 tonnellate di melamina, ossia quasi la metà della loro produzione stimata. I principali mercati terzi di esportazione sono stati India (14 %), Turchia (12 %), Russia (8 %), Brasile (8 %), Vietnam (6 %) e Thailandia (6 %).

(210)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame la media ponderata del prezzo all’esportazione cinese (a livello fob) verso l’Unione superava del 10 % la media ponderata del prezzo all’esportazione verso le sei principali destinazioni di esportazione indicate al considerando 209. Il prezzo delle esportazioni nell’Unione inoltre superava del 12 % il prezzo delle esportazioni verso l’India, il secondo maggiore mercato di esportazione (che segue l’Unione con una quota del 15 %).

(211)

La Commissione ha ulteriormente adeguato i prezzi delle esportazioni cinesi nei mercati terzi di cui al considerando 209 (a livello fob) al livello cif franco frontiera dell’Unione aggiungendo il costo medio di nolo marittimo e assicurazione dalla RPC verso l’Unione (cfr. considerando 198). Tali prezzi delle esportazioni nei paesi terzi erano inferiori del 27 % rispetto al prezzo di vendita medio dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. In caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori cinesi sarebbero incentivati a esportare nell’Unione a prezzi superiori a quelli praticati ai clienti nei paesi terzi, ma comunque inferiori al prezzo di vendita dei produttori dell’Unione, esercitando pertanto un’ulteriore pressione sui prezzi nell’Unione.

(212)

Il consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame inoltre ammontava a circa 430 000 tonnellate, corrispondenti al [35 – 40] % della produzione stimata di melamina nella RPC.

(213)

Le importazioni originarie della RPC detenevano una quota di mercato significativa sul mercato dell’Unione nella seconda metà del periodo in esame. La quota di mercato è aumentata nel 2021 (6,4 %) e in particolare nel periodo dell’inchiesta di riesame (14,9 %). Questa evoluzione, correlata con l’impennata del prezzo della melamina sul mercato dell’Unione, dimostra che la combinazione delle dimensioni del mercato dell’Unione e dei relativi prezzi attrae un afflusso di melamina cinese, le cui esportazioni sono risultate a prezzi di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(214)

Due mercati di paesi terzi, ossia gli USA e l’Unione economica eurasiatica («UEE»), infine hanno mantenuto in essere misure di difesa commerciale che chiudono in tutto o in parte i rispettivi mercati alle importazioni dalla RPC. Gli USA hanno istituito misure antidumping e compensative sulle importazioni di melamina originaria della RPC nel 2015, prorogandone l’applicazione di altri cinque anni nel 2021 (125). Le esportazioni cinesi di melamina negli USA sono soggette a un dazio antidumping su scala nazionale del 363,31 % e a un dazio antisovvenzioni residuo del 154,58 %. Nell’aprile 2022, l’UEE ha istituito dazi antidumping definitivi sulla melamina originaria della Cina compresi tra il 15,22 % e il 19,08 % (126).

(215)

Gli USA e la Russia (in quanto maggiore membro dell’UEE) nel 2020 rappresentavano rispettivamente il [3-5] % del consumo mondiale di melamina (127). Considerando il livello elevato delle misure, i produttori cinesi di melamina hanno cessato quasi completamente le esportazioni negli USA; nel periodo dell’inchiesta di riesame le esportazioni sono ammontate solo a 80 tonnellate e negli anni precedenti del periodo in esame anche a meno di 50 tonnellate. In seguito all’istituzione delle misure da parte dell’UEE, il volume mensile medio di esportazioni cinesi di melamina nella regione è sceso da 3 900 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame (3 360 tonnellate nel 2021, 2 200 tonnellate nel 2020, 2 950 tonnellate nel 2019) a circa 230 tonnellate nel secondo semestre del 2022.

(216)

Come dimostrato ai considerando 214 e 215, gli strumenti di difesa commerciale hanno avuto un effetto deterrente sulle esportazioni cinesi di melamina verso gli USA e la Russia. È probabile che i produttori cinesi tentino di compensare la perdita dei due mercati di esportazione cercando nuove opportunità di esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure oggetto del riesame.

(217)

La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell’Unione attirerebbe maggiori volumi di importazioni oggetto di dumping di melamina originaria della RPC per i motivi seguenti:

i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione erano superiori ai prezzi delle esportazioni verso paesi terzi nel periodo dell’inchiesta di riesame;

se le esportazioni verso paesi terzi fossero riorientate verso l’Unione, i produttori esportatori cinesi sarebbero in grado di applicare prezzi superiori pur restando al di sotto dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione, creando così un’ulteriore pressione sui prezzi;

il mercato dell’Unione è interessante in termini di dimensioni, assorbendo all’incirca il [35 – 40] % della produzione cinese di melamina e rappresentando la principale destinazione delle esportazioni nel periodo dell’inchiesta di riesame;

i produttori cinesi sono alla ricerca di opportunità alternative di esportazione in seguito alla chiusura di due mercati di esportazioni dopo che gli USA e l’UEE hanno introdotto misure di difesa commerciale sulle importazioni di melamina originaria della RPC.

(218)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno rilevato che la constatazione che i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione fossero superiori rispetto ai prezzi praticati a paesi terzi era di fatto corretta, ma non specifica per le esportazioni di melamina. Le due parti hanno sostenuto che i prezzi superiori delle esportazioni nell’Unione rispecchiavano i prezzi di vendita generalmente superiori nell’Unione a causa dei maggiori costi di produzione derivanti dai costi della manodopera, dell’energia e ambientali. Lo sviluppo economico inferiore dei paesi terzi inoltre non consentirebbe un prezzo all’esportazione più elevato.

(219)

La Commissione ha osservato che, qualunque fosse il motivo del prezzo più elevato delle esportazioni nell’Unione, restava il fatto che i produttori cinesi di melamina erano in grado di applicare un prezzo superiore sul mercato dell’Unione rispetto ad altri importanti mercati di esportazione, ottenendo così una maggiore redditività delle vendite. La Commissione ha concluso che le parti non hanno presentato argomentazioni che confuterebbero la sua constatazione che i prezzi più elevati delle esportazioni cinesi verso l’Unione erano un indicatore dell’attrattiva del mercato dell’Unione. Le osservazioni delle parti in effetti hanno confermato le risultanze della Commissione a tale proposito.

(220)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno affermato inoltre che i produttori cinesi di melamina non erano interessati a riorientare le loro esportazioni dai paesi terzi verso l’Unione. Secondo le parti. nel corso degli anni i produttori cinesi hanno sviluppato solidi mercati di esportazione in una serie di paesi terzi e non abbandonerebbero i clienti esistenti in tali mercati, tra l’altro ai fini della diversificazione del rischio. Anche se alcune delle esportazioni fossero riorientate verso l’Unione, i produttori non sarebbero motivati a diminuire i prezzi delle esportazioni nell’Unione.

(221)

La Commissione ha osservato che le parti non hanno fornito elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni. A suo parere, puntare a un mercato caratterizzato da prezzi più elevati sarebbe una decisione commerciale valida. I produttori cinesi sarebbero effettivamente in grado di aumentare i loro prezzi all’esportazione (rispetto ai prezzi applicati a paesi terzi) pur mantenendoli al di sotto dei prezzi praticati nell’Unione, acquisendo in tal modo un vantaggio competitivo. La Commissione ha respinto l’argomentazione.

(222)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno inoltre confermato che per i produttori cinesi di melamina il mercato dell’Unione era interessante in termini di dimensioni.

(223)

La parti infine non erano d’accordo sul fatto che la chiusura dei mercati degli USA e dell’UEE/Russia in seguito all’istituzione di misure antidumping nelle rispettive giurisdizioni determinerebbe un aumento delle esportazioni verso l’Unione. Le parti hanno osservato che dopo l’adozione delle misure da parte degli USA nel 2015 i volumi delle esportazioni cinesi nell’Unione si sono mantenuti piuttosto bassi.

(224)

La Commissione ha rilevato che al momento dell’introduzione delle misure negli USA il mercato dell’Unione era già protetto dal prezzo minimo all’importazione e/o dal dazio residuo fisso. I prezzi internazionali della melamina vigenti in quel periodo (128) inoltre non offrivano ai produttori cinesi un’opportunità di penetrare nel mercato dell’Unione per compensare la perdita del mercato statunitense. Non appena il prezzo della melamina a livello internazionale è aumentato ben al di sopra del prezzo minimo all’importazione (2021 e periodo dell’inchiesta di riesame), le esportazioni cinesi di melamina verso l’Unione hanno registrato un’impennata. Il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame simulano efficacemente una situazione di assenza di misure antidumping sulle importazioni di melamina originaria della RPC per i tre principali produttori esportatori soggetti al prezzo minimo all’importazione.

(225)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione delle misure negli USA non ha determinato un aumento immediato delle esportazioni verso l’Unione a causa del prezzo basso della melamina a livello internazionale in tale periodo, che ha reso possibile la protezione del mercato dell’Unione tramite il prezzo minimo all’importazione e/o il dazio residuale fisso. La Commissione ha quindi confermato le sue risultanze in merito all’attrattiva del mercato dell’Unione in seguito alla chiusura dei mercati degli USA e dell’UEE/Russia.

3.3.3.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(226)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame come stabilito al considerando 201 e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato ai considerando da 202 a 217, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(227)

Sulla base delle informazioni disponibili nella domanda, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato dai tre richiedenti e altri due produttori. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Gli altri due produttori dell’Unione, BASF AG, Ludwigshafen/Germania e S.C. Azomures SA, Targu Mures/Romania, non si sono manifestati.

(228)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a 382 186 tonnellate. La cifra è stata calcolata sulla base delle risposte al questionario fornite dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e della risposta al questionario sui macroindicatori fornita dai richiedenti.

(229)

Come indicato al considerando 24, per determinare l’eventuale persistenza del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. I produttori dell’Unione selezionati nel campione rappresentavano all’incirca l’82 % della produzione totale stimata dell’Unione del prodotto simile. I tre produttori inclusi nel campione sono i richiedenti.

4.2.   Consumo dell’Unione

(230)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati dei richiedenti concernenti le vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione, parzialmente sottoposti a controllo incrociato con i volumi di vendita indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutti i paesi terzi quali riportate nella banca dati Comext (Eurostat).

(231)

Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (tonnellate)

 

2019

2020

2021

PIR

Consumo totale dell’Unione

390 729

364 168

427 309

432 773

Indice (2019 = 100)

100

93

109

111

Fonte: Eurostat, richiedenti.

(232)

Dal riesame è emerso che nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 %. Il consumo dell’Unione ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19 nel 2020, ma si è nettamente ripreso nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(233)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dal paese interessato sulla base delle statistiche di Eurostat, come debitamente spiegato al considerando 229. La quota di mercato cinese è stata stabilita confrontando le importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 2.

(234)

Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2019

2020

2021

PIR

Volume delle importazioni dalla RPC (tonnellate)

6 704

1 222

27 270

64 673

Indice (2019 = 100)

100

18

407

965

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)

1,7

0,3

6,4

14,9

Indice (2019 = 100)

100

20

372

871

Fonte: Eurostat.

(235)

Il calo significativo, pari all’82 %, del volume delle importazioni dalla Cina dal 2019 al 2020 si può spiegare con le interruzioni della produzione in Cina in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 e il netto calo del consumo dell’Unione. Il volume delle importazioni cinesi si è ripreso in misura esponenziale nel 2021, con quantitativi superiori al quadruplo dei quantitativi importati nel 2019. Il volume delle importazioni ha registrato nuovamente un aumento significativo nel periodo dell’inchiesta di riesame, con quantitativi superiori al doppio dei quantitativi importati nel 2021.

(236)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno affermato che l’aumento delle importazioni cinesi nell’Unione era dovuto a carenze nell’offerta al livello dell’industria dell’Unione, combinate con la forte domanda degli utilizzatori dopo la pandemia di COVID-19, ossia nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché l’industria dell’Unione non era in grado di soddisfare tale domanda, gli utilizzatori hanno dovuto ricorrere alle importazioni dalla Cina. Xinjiang XLX ha aggiunto che nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione erano aumentati notevolmente e che pertanto gli utilizzatori avevano dovuto cercare fonti di approvvigionamento alternative.

(237)

La Commissione ha osservato che le capacità inutilizzate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ammontavano almeno a 80 000 tonnellate per ciascun anno del periodo in esame (cfr. tabella 6) superando chiaramente il volume totale delle importazioni cinesi nell’Unione (cfr. tabella 3). Ne consegue che l’industria dell’Unione era certamente in grado di sostituire le importazioni totali osservate dalla Cina e successivamente di soddisfare nella stessa misura la domanda sul mercato dell’Unione durante il periodo in esame. Per quanto riguarda i prezzi applicati dall’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che gli aumenti di prezzo applicati dall’industria dell’Unione erano perfettamente in linea con i segnali di mercato in un contesto di forte domanda e notevoli aumenti dei costi osservati nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla Cina e undercutting dei prezzi

4.3.2.1.   Prezzi

(238)

La Commissione ha stabilito i prezzi medi delle importazioni dalla Cina in base alle statistiche di Eurostat.

(239)

La media ponderata del prezzo delle importazioni dalla Cina ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2019

2020

2021

PIR

Cina

1 155

958

1 627

2 224

Indice (2019 = 100)

100

83

141

193

Fonte Eurostat.

(240)

I prezzi medi delle importazioni di melamina dalla Cina sono aumentati del 93 % durante il periodo in esame, a dimostrazione del fatto che i produttori cinesi in parte hanno seguito la tendenza generalmente positiva dei prezzi sul mercato dell’Unione, come evidenziato dalla tabella 8.

4.3.2.2.   Undercutting dei prezzi

(241)

Dato che i prezzi all’esportazione dell’unico produttore esportatore che ha collaborato non si potevano considerare rappresentativi, in quanto i quantitativi esportati rappresentavano meno del 3 % delle esportazioni totali dalla Cina nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. considerando 27), la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi confrontando a) la media statistica ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come spiegato al considerando 196, stabilita su base cif, con opportuni adeguamenti per tenere conto dell’aliquota convenzionale dei dazi doganali, del dazio antidumping (129) e dei costi successivi all’importazione; e b) la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai tre produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica. Il margine di undercutting così calcolato ammontava al 12,6 %.

4.4.   Volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi

(242)

La Commissione ha stabilito i volumi e i prezzi delle importazioni da paesi terzi applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC (cfr. la sezione 4.3.1).

(243)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2019

2020

2021

PIR

Qatar

Volume delle importazioni (in tonnellate)

33 941

26 256

35 622

31 725

 

Indice (2019 = 100)

100

77

105

93

 

Quota di mercato (%)

8,7

7,2

8,3

7,3

 

Indice (2019 = 100)

100

83

96

84

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 011

824

1 548

2 479

 

Indice (2019 = 100)

100

81

153

245

Trinidad e Tobago

Volume delle importazioni (in tonnellate)

13 719

8 370

14 112

12 507

 

Indice (2019 = 100)

100

61

103

91

 

Quota di mercato (%)

3,5

2,3

3,3

3,0

 

Indice (2019 = 100)

100

65

94

84

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 091

850

1 572

2 485

 

Indice (2019 = 100)

100

78

144

227

Giappone

Volume delle importazioni (in tonnellate)

13 699

9 195

9 499

7 576

 

Indice (2019 = 100)

100

67

69

55

 

Quota di mercato (%)

3,5

2,5

2,2

1,8

 

Indice (2019 = 100)

100

72

63

50

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 076

912

1 295

2 046

 

Indice (2019 = 100)

100

85

120

190

Altri paesi terzi

Volume delle importazioni (in tonnellate)

37 825

28 238

22 673

21 480

 

Indice (2019 = 100)

100

75

60

57

 

Quota di mercato (%)

9,7

7,8

5,3

5,0

 

Indice (2019 = 100)

100

80

55

51

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

940

816

1 671

2 447

 

Indice (2019 = 100)

100

87

178

260

Importazioni totali esclusa la Cina

Volume delle importazioni (in tonnellate)

99 183

72 059

81 907

73 288

 

Indice (2019 = 100)

100

73

83

74

 

Quota di mercato (%)

25,4

19,8

19,2

17,0

 

Indice (2019 = 100)

100

78

76

67

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 004

835

1 557

2 427

 

Indice (2019 = 100)

100

83

155

242

Fonte: Eurostat.

(244)

Le principali fonti di importazioni al di fuori della Cina comprendevano Qatar, Trinidad e Tobago e Giappone. Le importazioni da ciascuno di questi paesi sono diminuite durante il periodo in esame, almeno del 7 % e fino al 45 %, mentre le importazioni totali da paesi terzi, esclusa la Cina, sono diminuite del 26 %.

(245)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi medi delle importazioni dai due paesi diversi dalla Cina, ciascuno con una quota di mercato superiore al 2 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia Qatar (7,3 %) e Trinidad e Tobago (3 %), superavano di 200 EUR per tonnellata i prezzi medi delle importazioni dalla RPC.

(246)

Xinjiang XLX e la CCCMC hanno affermato che dalla tabella di cui sopra risulta che la Commissione non aveva valutato il ruolo delle importazioni di melamina dalla Russia nell’Unione. Le importazioni dalla Russia sono state significative fino alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non provocata e ingiustificata, e successivamente, secondo quanto affermato da Xinjiang XLX e dalla CCCMC, le importazioni russe sono state sostituite dalle importazioni dalla Cina, un fattore che spiegherebbe anche l’aumento delle importazioni cinesi da quel momento.

(247)

La Commissione ha espresso disaccordo. Le importazioni dalla Russia sono state sicuramente valutate singolarmente nell’ambito delle importazioni effettuate da «altri paesi terzi» (cfr. la tabella 5). Le importazioni dalla Russia tuttavia non sono indicate singolarmente nella tabella di cui sopra poiché Qatar, Trinidad e Tobago e Giappone erano i tre paesi esportatori con i massimi volumi di esportazioni nell’Unione al di fuori del paese interessato durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Russia deteneva una quota di mercato dell’1,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame e nel 2020 ha raggiunto una quota di mercato del 4,3 %, il suo livello massimo nel periodo in esame. La perdita di mercato della Russia dopo tale picco (meno 2,9 punti percentuali) è stata pertanto superata dall’aumento della quota di mercato della Cina (più 14,6 punti percentuali). L’affermazione che la perdita di mercato delle importazioni russe abbia contribuito in misura significativa all’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi è stata quindi respinta.

(248)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno osservato che i prezzi medi delle importazioni cinesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano a livelli superiori ai prezzi corrispondenti delle importazioni dal Giappone e dalla Russia e che tutti i paesi esportatori hanno seguito ampiamente la tendenza al rialzo dei prezzi nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(249)

La Commissione ha convenuto che secondo i dati Eurostat i prezzi medi delle importazioni dal Giappone e dalla Russia di fatto erano inferiori ai prezzi medi delle importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta di riesame. La relativa quota di mercato combinata del 3,2 % tuttavia era molto inferiore a quella delle importazioni dalla Cina. La Commissione ha osservato inoltre che le parti in questione non hanno presentato contestazioni in relazione a questi dati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(250)

Sulla base di questo precede, ossia l’andamento dei volumi delle importazioni dai paesi terzi e i prezzi delle importazioni dalle principali fonti diverse dalla Cina, la Commissione ha concluso che le importazioni da paesi terzi non esercitavano un effetto pregiudizievole sull’industria dell’Unione.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(251)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(252)

Ai fini della valutazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella risposta al questionario dei richiedenti, debitamente sottoposti a controllo incrociato con le informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario dei produttori inclusi nel campione, e delle statistiche Eurostat. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(253)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(254)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi di vendita unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(255)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2019

2020

2021

PIR

Volume di produzione (in tonnellate)

403 513

401 780

396 575

382 187

Indice (2019 = 100)

100

100

98

95

Capacità produttiva (in tonnellate)

480 383

480 578

477 621

472 494

Indice (2019 = 100)

100

100

99

98

Utilizzo degli impianti (%)

84,0

83,6

83,0

80,9

Indice (2019 = 100)

100

100

99

96

Fonte: richiedenti.

(256)

Nel periodo in esame la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 5 %. Sempre nel periodo in esame la capacità produttiva dell’Unione si è mantenuta pressoché stabile, con un lieve calo del 2 %. Di conseguenza l’utilizzo degli impianti è diminuito del 4 %.

4.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(257)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2019

2020

2021

PIR

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione – acquirenti indipendenti

284 842

290 888

318 133

294 513

Indice (2019 = 100)

100

102

112

103

Quota di mercato (%)

72,9

79,9

74,5

68,1

Indice (2019 = 100)

100

110

102

93

Fonte: Eurostat, richiedenti.

(258)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato del 12 % dal 2019 al 2021, ma è sceso di 9 punti percentuali tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame, fino al 3 % sopra il livello del 2019.

(259)

Dal 2019 al 2020, l’industria dell’Unione ha potuto aumentare del 10 % la propria quota di mercato, colmando il vuoto lasciato dai minori quantitativi importati dalla Cina in seguito alla pandemia di COVID-19 (cfr. considerando 234 e tabella 3). Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha perso una quota di mercato consistente, vicina a 12 punti percentuali, e rispetto al 2019 l’industria dell’Unione ha perso 4,8 punti percentuali di quota di mercato nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.5.4.   Crescita

(260)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato dell’11 % (cfr. tabella 2), mentre il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentato dell’8 % (cfr. tabella 7). L’industria dell’Unione quindi è cresciuta in termini assoluti, ma ha subito una contrazione in termini relativi. In altre parole, l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare della crescita del mercato nella stessa misura delle importazioni dalla Cina.

4.5.5.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(261)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione

 

2019

2020

2021

PIR

MEDIA ponderata dei prezzi di vendita unitari nell’Unione

1 149

928

1 863

2 811

MEDIA ponderata dei prezzi di vendita unitari nell’Unione (Indice 2019 = 100)

100

81

162

245

Costo unitario di produzione

980

906

1 611

2 250

Costo unitario di produzione (Indice 2019 = 100)

100

92

164

230

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(262)

Dopo un calo dell’8 % dal 2019 al 2020, il costo unitario di produzione è aumentato in misura esponenziale a un livello che nel periodo dell’inchiesta di riesame superava del 130 % il livello del 2019. Questo drastico aumento del costo di produzione è stato provocato dal forte rialzo dei prezzi del gas a partire dal 2021.

(263)

I prezzi di vendita hanno seguito un andamento analogo. Dal 2019 al 2020 i prezzi di vendita unitari sono scesi del 19 %, in seguito alla crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19. Dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame tuttavia i prezzi di vendita unitari si sono triplicati.

4.5.6.   Occupazione e produttività

(264)

Nel periodo in esame l’occupazione, la produttività e il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività

 

2019

2020

2021

PIR

Numero di dipendenti

647

632

642

641

Indice (2019 = 100)

100

98

99

99

Produttività del lavoro (tonnellate/dipendente)

515

524

508

498

Indice (2019 = 100)

100

102

99

97

Costo medio del lavoro per dipendente

71 772

73 491

77 431

76 913

Costo medio del lavoro per dipendente (Indice 2019 = 100)

100

102

108

107

Fonte: richiedenti, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(265)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 7 %. Sempre nel periodo in esame il numero di dipendenti e la produttività del lavoro si sono mantenuti stabili. L’industria dell’Unione occupava circa 650 addetti nel periodo in esame, con una produzione per dipendente di circa 500 tonnellate.

4.5.7.   Scorte

(266)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2019

2020

2021

PIR

Scorte finali

20 615

12 151

5 372

24 530

Indice (2019 = 100)

100

59

26

119

Scorte finali in percentuale della produzione

5,2

3,1

1,4

6,3

Indice (2019 = 100)

100

59

26

121

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(267)

Nel periodo in esame il livello delle scorte è variato in misura significativa. Nel periodo dell’inchiesta di riesame superava del 19 % il livello del 2019. Si tratta di un ulteriore indicatore del fatto che verso la fine del periodo in esame l’industria dell’Unione ha incontrato crescenti difficoltà a vendere la propria produzione, a fronte dell’aumento significativo delle importazioni dalla Cina.

4.5.8.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(268)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2019

2020

2021

PIR

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (%)

8,0

-4,1

12,3

17,3

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (Indice 2019 = 100)

100

-51

154

216

Flusso di cassa

46 403 891

12 158 042

95 868 270

118 352 455

Flusso di cassa (Indice 2019 = 100)

100

26

207

255

Investimenti

42 800 119

25 704 881

32 880 347

33 110 890

Investimenti (Indice 2019 = 100)

100

60

77

77

Utile sul capitale investito (%)

14,5

-10,2

46,2

88,4

Utile sul capitale investito (Indice 2019 = 100)

100

-70

319

610

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(269)

La Commissione ha stabilito i profitti dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite di melamina ad acquirenti indipendenti dell’Unione, in percentuale del fatturato delle vendite sottostanti. La redditività così stabilita è aumentata dall’8 % nel 2019 al 17,3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel 2020, a causa della crisi economica provocata dalla pandemia di COVID-19 l’industria dell’Unione ha subito pesanti perdite, ma in seguito si è ripresa rapidamente e nettamente.

(270)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame l’andamento del flusso di cassa è stato positivo, con un aumento del 155 % del flusso di cassa generato dalle proprie attività durante il periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2019.

(271)

Nel periodo in esame il livello degli investimenti dell’industria dell’Unione ha registrato un andamento decrescente (-13 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame). Come riscontrato con riferimento all’utilizzo degli impianti (tabella 6), l’industria dell’Unione non ha una necessità immediata di investire in nuova capacità produttiva.

(272)

L’utile sul capitale investito, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha registrato un andamento analogo a quello dei tassi di redditività esaminati.

(273)

I produttori dell’Unione inclusi nel campione non hanno segnalato difficoltà nella capacità di ottenere capitale. Come risulta dalla tabella 11, il flusso di cassa disponibile ha superato gli investimenti effettuati finora, con l’unica eccezione rappresentata dall’esercizio 2020.

4.5.9.   Conclusioni sulla situazione dell’industria dell’Unione

(274)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato in un contesto di crescita del consumo. L’industria dell’Unione tuttavia ha perso consistenti quote di mercato a vantaggio della RPC nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, e di conseguenza alla fine del periodo in esame la sua quota di mercato era scesa di quasi 5 punti percentuali rispetto all’inizio dello stesso periodo. In effetti alla luce delle condizioni straordinariamente favorevoli sul mercato dell’Unione, grazie all’effetto di recupero dopo il rallentamento della domanda dovuto alla pandemia di COVID-19 nel 2020, i prezzi nell’Unione erano notevolmente superiori ai prezzi minimi all’importazione ai quali sono soggetti i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale. Questo ha comportato un immediato ritorno a volumi elevati di importazioni da tali produttori esportatori. Queste importazioni sono effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(275)

L’industria dell’Unione quindi ha perso notevoli quote di mercato a vantaggio della Cina, ma i suoi indicatori finanziari non hanno risentito di questa impennata delle importazioni cinesi in quanto è stato ancora possibile prezzi eccezionalmente buoni nel 2021 e nel primo semestre del 2022. I profitti dell’industria dell’Unione si sono mantenuti a livelli positivi, raggiungendo un picco nel periodo dell’inchiesta di riesame, a dimostrazione del fatto che i produttori dell’Unione erano in grado di trasferire gli aumenti dei costi nei prezzi di vendita. In tali circostanze le misure in vigore hanno fornito un livello minimo quando i prezzi erano ancora inferiori (nel 2019 e 2020) garantendo così condizioni di parità sul mercato della melamina dell’Unione. Quando i prezzi successivamente hanno raggiunto livelli elevati senza precedenti, non osservati dall’inchiesta iniziale, l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato significative ma ha continuato a godere di buoni profitti. In effetti, in particolare quando i prezzi erano in forte rialzo, le misure non hanno escluso dal mercato dell’Unione i produttori cinesi, che quindi hanno continuato ad essere presenti e a beneficiare della crescita del consumo.

(276)

Nel complesso, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio, quali produzione, vendite, occupazione, redditività e flusso di cassa, ha registrato un andamento positivo e/o di livello soddisfacente. Alcuni indicatori tuttavia evidenziano una situazione meno favorevole dell’industria dell’Unione. In particolare l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato a vantaggio delle importazioni cinesi. Analogamente, la produzione totale e i tassi di utilizzo degli impianti sono diminuiti nel periodo in esame, mentre i livelli delle scorte sono aumentati.

(277)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo in esame, nel complesso l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

(278)

Essendo giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. considerando 276), la Commissione ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio causato inizialmente dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(279)

A tale proposito, la Commissione si è basata sulle informazioni rese disponibili dalle parti che hanno collaborato e su eventuali altre informazioni contenute nel fascicolo relative alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata in Cina, per esaminare l’attrattiva del mercato dell’Unione e la probabile incidenza delle importazioni dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(280)

Come concluso ai considerando 204 e 205, le capacità inutilizzate della Cina sono significative e rappresentano circa il quadruplo del consumo annuale dell’Unione. Come concluso inoltre al considerando 216, il mercato dell’Unione è interessante per i produttori cinesi alla luce dei suoi prezzi e delle sue dimensioni. Su questa base, è molto probabile che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni cinesi nell’Unione.

(281)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX e la CCCMC hanno affermato che la Commissione non ha analizzato la probabile portata di un eventuale aumento delle esportazioni cinesi nell’Unione, né il probabile arco temporale nel quale tale aumento si verificherebbe, benché entrambi i fattori abbiano un’incidenza diretta sull’entità di un eventuale pregiudizio conseguente.

(282)

La Commissione ha ricordato che a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, non è necessario stabilire l’entità del pregiudizio persistente o ricorrente. È sufficiente stabilire che su tali basi esiste il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio.

(283)

La CCCMC ha aggiunto che la Commissione non ha considerato le osservazioni presentate in precedenza dalla stessa CCCMC, incentrate sull’assenza di probabilità che i produttori cinesi siano in grado di sfruttare rapidamente o agevolmente la capacità produttiva nuova o aumentata e di cominciare a esportare nel mercato dell’Unione. La CCCMC ha fatto riferimento anche alle sue osservazioni in merito al rischio di reiterazione del dumping, che a suo parere smentirebbero anch’esse le preoccupazioni concernenti l’afflusso di nuove importazioni dalla Cina dovuto al loro riorientamento da altri mercati di esportazione esistenti o alla chiusura di altri mercati a causa dell’istituzione di misure antidumping.

(284)

La Commissione ha chiarito di avere esaminato tutte le osservazioni presentate. Le osservazioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e reiterazione del pregiudizio sono state affrontate nella sezione 3.3. e valevano mutatis mutandis per la reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalla CCCMC all’atto dell’apertura, la Commissione fa riferimento alle confutazioni di cui al considerando 22.

(285)

Ciononostante la Commissione ha confermato che il totale delle capacità inutilizzate in Cina di cui ai considerando da 202 a 204 è di entità tale da rendere probabile la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.

(286)

Per quanto concerne l’argomentazione della CCCMC intesa a smentire le preoccupazioni in merito all’afflusso di nuove importazioni dalla Cina, la Commissione ha fatto riferimento alla sua confutazione di cui alla sezione 3.3., considerando 220.

(287)

La Commissione ha analizzato i probabili effetti di un tale aumento delle importazioni esaminando i loro probabili livelli di prezzo in caso di scadenza delle misure. A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda la Cina, il livello dei prezzi delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame fosse una base ragionevole, poiché le importazioni cinesi detenevano una quota di mercato significativa del 14,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Su questa base, e come spiegato al considerando 240, la Commissione ha calcolato un undercutting significativo dei prezzi dell’industria dell’Unione, pari al 12,6 %. Tale undercutting sarebbe anche superiore, fino al 15,6 %, in assenza del dazio antidumping applicabile al prezzo all’esportazione.

(288)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX ha affermato che la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sul livello di undercutting calcolato per il periodo in esame per giustificare il rischio della reiterazione del pregiudizio, poiché dal 2021 i prezzi dell’industria dell’Unione erano eccezionalmente elevati, per cui anche l’undercutting risultava superiore rispetto a una situazione che non presentava un livello di prezzi così elevato.

(289)

La Commissione ha ricordato che il concetto di undercutting, utilizzato costantemente nelle inchieste antidumping a norma del regolamento di base, è di natura oggettiva e implica un semplice confronto tra i prezzi effettivi dell’industria dell’Unione e i prezzi all’esportazione del paese interessato, debitamente adeguati ove opportuno. L’affermazione di Xinjiang XLX inoltre non era nemmeno ulteriormente comprovata né quantificata, e pertanto è stata respinta.

(290)

Per quanto riguarda il volume e i prezzi delle importazioni dalla Cina, la Commissione ha osservato altresì che secondo i dati statistici più recenti di Eurostat, i volumi delle importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare fortemente, mentre i relativi prezzi hanno cominciato a scendere in misura significativa (130). Nei nove mesi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame, ossia dal 1o luglio 2022 al 31 marzo 2023, i volumi delle esportazioni cinesi nell’Unione hanno raggiunto un livello di 93 345 tonnellate, che estrapolato sui 12 mesi è superiore del 92,4 % rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame (131), a un prezzo medio di 1 585 EUR, inferiore del 28,8 % rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame.

(291)

La Commissione inoltre ha analizzato anche l’andamento delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina nello stesso periodo. Nei nove mesi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni da paesi diversi dalla Cina sono ammontate a 61 668 tonnellate, che estrapolate su 12 mesi corrispondono a un aumento del 12,2 % rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame (132). I prezzi medi delle importazioni da paesi terzi sono scesi del 20,4 %, a 1 931 EUR/tonnellata, rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame, comunque notevolmente superiori al prezzo medio cinese.

(292)

Nei nove mesi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame quindi le importazioni dalla RPC sono fortemente aumentate e i relativi prezzi sono scesi notevolmente, in misura molto maggiore rispetto alle importazioni da paesi terzi.

(293)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xinjiang XLX ha affermato che l’analisi della Commissione sui fattori successivi al periodo in esame era carente, in quanto non ha tenuto conto dell’impatto della persistente crisi energetica nell’Unione e degli effetti sul mercato della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, non provocata e ingiustificata.

(294)

La Commissione ha ricordato che in primo luogo non è obbligata a effettuare un’analisi dei fattori di pregiudizio che si presentano dopo il periodo in esame. Nella presente inchiesta ha scelto di farlo per quanto riguarda i volumi e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, al fine di integrare le conclusioni tratte nell’analisi di tutti i fattori di pregiudizio pertinenti nel periodo in esame. La Commissione ha comunque osservato che le fonti energetiche sono prodotti di base scambiati ai livelli di prezzo del mercato mondiale. I prezzi dell’energia, nella misura in cui i produttori di melamina paghino prezzi di mercato esenti da distorsioni applicati a livello mondiale, quindi inciderebbero ugualmente su tali produttori a livello mondiale.

(295)

Il 23 maggio 2023 i richiedenti hanno fornito delle precisazioni concernenti l’andamento degli indicatori di pregiudizio dopo il periodo dell’inchiesta di riesame (133). I dati forniti hanno evidenziato l’immediato impatto negativo notevole esercitato sulla situazione dell’industria dell’Unione dall’ulteriore forte aumento delle importazioni dalla RPC e della relativa quota di mercato, a prezzi in rapido calo. Dai dati è emerso in particolare che tale situazione ha comportato un calo molto pronunciato dei volumi di vendita e una forte diminuzione dei prezzi, con la conseguente perdita di quote di mercato e di redditività dell’industria dell’Unione.

(296)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un ulteriore aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, nonché il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

6.1.   Introduzione

(297)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, in particolare quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(298)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(299)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione.

6.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(300)

Come concluso al considerando 276, l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio notevole. Come concluso al considerando 295, l’industria dell’Unione tuttavia non potrebbe far fronte alla revoca delle misure, che probabilmente comporterebbe un forte aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. L’abrogazione delle misure quindi metterebbe a rischio la sostenibilità finanziaria a lungo termine dell’industria. Il mantenimento delle misure è pertanto nell’interesse dell’industria dell’Unione.

6.3.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

(301)

Tutti gli importatori indipendenti e gli utilizzatori noti sono stati informati dell’apertura del riesame.

(302)

Un importatore indipendente in Italia ha compilato il modulo di campionamento, ma non ha fornito una risposta completa al questionario.

(303)

Tre utilizzatori hanno risposto al questionario. Gli acquisti complessivi di questi utilizzatori, compresi gli acquisti dai produttori dell’Unione, le importazioni dalla Cina e le importazioni da altri paesi, rappresentavano soltanto il 3 % circa del consumo totale. Solo uno degli utilizzatori interessati ha acquistato melamina dalla Cina e nel periodo dell’inchiesta di riesame tali importazioni rappresentavano solo l’1 % - 4 % (indicazione di un intervallo di valori per motivi di riservatezza) delle importazioni totali dell’Unione dalla RPC. Sulla base di questi volumi di acquisto, la collaborazione degli utilizzatori non ha potuto essere considerata rappresentativa di tutti gli utilizzatori.

(304)

Le loro risposte sono state comunque analizzate. Nella risposta dell’utilizzatore che acquistava anche piccoli volumi dalla Cina non erano forniti i dati essenziali necessari, come i prezzi di acquisto dalla Cina, i prezzi di vendita dei prodotti contenenti melamina e i nomi degli acquirenti. Non è stato pertanto possibile trarre conclusioni significative, oltre al fatto che la società realizzava profitti molto buoni e i suoi acquisti di melamina, dall’Unione (il grosso) e da altri paesi, rappresentavano solo una parte trascurabile dei suoi costi delle materie prime (< 5 %). Le risposte al questionario degli altri due utilizzatori non hanno potuto essere oggetto di un’analisi significativa, poiché hanno presentato solo le tabelle richieste, senza rispondere ad altre domande.

(305)

Uno di questi utilizzatori ha esortato a non prorogare le misure antidumping, perché le capacità produttive dell’Unione erano limitate e i livelli attuali dei prezzi della melamina stavano mettendo a rischio l’industria del truciolato, per cui le importazioni potevano stabilizzare la situazione dei prezzi e garantire le forniture. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Le misure in vigore non sono tali da precludere le importazioni dalla Cina, come dimostrato dalla quota di mercato detenuta dalla Cina nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(306)

La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli utilizzatori e/o sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure.

6.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(307)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi per ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento di misure sulle importazioni di melamina originaria della Cina.

7.   MISURE ANTIDUMPING

(308)

Alla luce delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di persistenza del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping applicabili alla melamina originaria della Repubblica popolare cinese.

(309)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei prezzi minimi all’importazione individuali. Le società soggette a prezzi minimi all’importazione devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(310)

Benché la presentazione di detta fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare i prezzi minimi all’importazione, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dei prezzi minimi all’importazione sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(311)

Qualora il volume delle esportazioni di una delle società che fruiscono del prezzo minimo all’importazione dovesse aumentare sensibilmente dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione delle misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i prezzi minimi all’importazione e la conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(312)

I prezzi minimi all’importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(313)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (134). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(314)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

(315)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (135), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(316)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Prezzo minimo all’importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Dazio (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)

Codice addizionale TARIC

Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd

1 153

 

A 986

Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd

1 153

 

A 987

Henan Junhua Development Company Ltd

1 153

 

A 988

Tutte le altre società

415

A 999

3.   Per i produttori menzionati singolarmente, l’importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest’ultimo prezzo è inferiore al prezzo minimo all’importazione. Per questi produttori menzionati singolarmente non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione.

4.   L’applicazione del prezzo minimo all’importazione specificato per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto dichiara che il (volume) di melamina esportato nell’Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

5.   Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (136), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

6.   Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

Articolo 2

Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 del Consiglio, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 170 dell’1.7.2017, pag. 62).

(4)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 396 del 30.9.2021, pag. 12).

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 252 dell’1.7.2022, pag. 6).

(6)  Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2017, Viraj Profiles Ltd/Consiglio dell’Unione europea, T-67/14, ECLI: EU:T:2017:481, punto 98.

(7)  Cfr.il punto 103 e la figura 1 della domanda di riesame in previsione della scadenza.

(8)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2609

(9)  Cfr. la nota 2.

(10)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(11)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6 e 7.

(12)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(13)  Disponibile all’indirizzo: www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml (consultato il 2 maggio 2022).

(14)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20 e 21.

(15)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74.

(16)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120 e 121.

(17)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 122 a 135.

(18)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167 e 168.

(19)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169 e 170, 200 e 201.

(20)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione – capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108 e 109.

(21)  Cfr.: http://www.hnzydhjt.com/ (consultato il 2 maggio 2023).

(22)  Cfr.: https://www.sohu.com/a/427199857_120109837 (consultato il 2 maggio 2023).

(23)  Cfr.: http://scaffi.com/news/2492.html (consultato il 2 maggio 2023).

(24)  Cfr.: https://www.hnxlx.com.cn/About/subcompany/cid/155/id/87?btwaf=23932495 (consultato il 2 maggio 2023).

(25)  Cfr.: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_30432795595614 (consultato il 2 maggio 2023).

(26)  Cfr.: https://aiqicha.baidu.com/company_detail_31950371346728 (consultato il 2 maggio 2023).

(27)  Ibidem.

(28)  Cfr.: http://www.jxgf.com/ (consultato il 2 maggio 2023).

(29)  Cfr.: https://sichuan.scol.com.cn/ggxw/202209/58612536.html (consultato il 2 maggio 2023).

(30)  Cfr.: https://www.sohu.com/a/575647079_120952561 (consultato il 2 maggio 2023).

(31)  Cfr.: http://www.xjxlx.com.cn/ (consultato il 2 maggio 2023).

(32)  Cfr.: http://www.xjxlx.com.cn/News/detail/fid/3/cid/470/id/5404.html (consultato il 2 maggio 2023).

(33)  Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era pubblicati dall’Ufficio generale del comitato centrale del PCC (cfr. infra per il riferimento completo).

(34)  Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 2 maggio 2023).

(35)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100 e 101.

(36)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(37)  Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.

(38)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31 e 32.

(39)  Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 2 maggio 2023).

(40)  Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era. Disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 15 novembre 2022).

(41)  Financial Times (2020). «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all’indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 2 maggio 2023).

(42)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(43)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83.

(44)  Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime. Disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 2 maggio 2023).

(45)  Ibidem, sezione II.3.

(46)  Ibidem, sezione IV.I.

(47)  Ibidem, sezione VIII.1.

(48)  Quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo industriale verde. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/03/content_5655701.htm (miit.gov.cn) (consultato il 2 maggio 2023).

(49)  Ibidem, sezione III.2.

(50)  Cfr. sezione I.1.39. e sezione I.1.56. dell’allegato al repertorio di riferimento, disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 2 maggio 2023).

(51)  Sezione III del repertorio di riferimento.

(52)  Quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica. Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20210906/1175114.shtml (consultato il 2 maggio 2023).

(53)  Ibidem, sezione 2.2.2.

(54)  Quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica. Disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultato il 2 maggio 2023).

(55)  Ibidem, sezione III.4.

(56)  Parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consultato il 2 maggio 2023).

(57)  Ibidem, sezione I.3.

(58)  Ibidem.

(59)  Ibidem, sezione VIII.

(60)  Comunicazione sull’operato positivo nella stipulazione e nell’esecuzione dei contratti a medio e lungo termine relativi al carbone nel 2021. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/09/content_5568450.htm (consultata il 2 maggio 2023).

(61)  Ibidem.

(62)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 138 a 149.

(63)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(64)  Relazione – capitolo 9, pagg. da 213 a 215.

(65)  Relazione – capitolo 9, pagg. da 209 a 211.

(66)  Relazione – capitolo 13, pagg. da 332 a 337.

(67)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(68)  Relazione – capitolo 13, pagg. da 337 a 341.

(69)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 114 a 117.

(70)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(71)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(72)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135.

(73)  Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) del 28 agosto 2020: «Piano d’azione triennale per il miglioramento della governance societaria nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)», disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 2 maggio 2023). Il piano indica di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: « renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza ».

(74)  Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020. Disponibile all’indirizzohttp://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione il 2 maggio 2023).

(75)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(76)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135.

(77)  Cfr. OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29. Disponibile all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 2 maggio 2023).

(78)  Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 2 maggio 2023).

(79)  Henan Haohua Junhua detiene l’81 % di Henan Junhua Development. Cfr. https://aiqicha.baidu.com/company_detail_31229783116721 (ultima consultazione il 5 giugno 2023).

(80)  Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale e gli obiettivi a lungo termine per il 2035. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultato il 2 maggio 2023).

(81)  Ibidem, sezione 1.1.

(82)  Tale approccio è stato confermato dal Tribunale nella sentenza del 21 giugno 2023, Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione, T-326/21, EU:T:2023:347, punto 104.

(83)  Cfr. ad esempio il considerando 85.

(84)  Cfr. i considerando 75 e 76.

(85)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto. Disponibili all’indirizzo https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income (ultima consultazione 3 luglio 2023).

(86)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(87)  Punti 59 e 60 e tabella 1 della domande di riesame in previsione della scadenza.

(88)  Cfr. il punto 5.2.3 della domanda di riesame in previsione della scadenza.

(89)  Le materie prime di base utilizzate nella produzione di melamina e fertilizzanti azotati sono gas naturale o carbone, utilizzati per produrre ammoniaca. Quest’ultima può essere ulteriormente trasformata in urea o acido nitrico, utilizzato per produrre nitrato di ammonio, un fertilizzante azotato. Quest’ultimo può essere ulteriormente miscelato per produrre altri tipi di fertilizzanti azotati, come ad esempio nitrato di ammoniaca di urea («UAN»: nitrato di ammonio miscelato con urea) o nitrato ammonico in grani («CAN»: nitrato di ammonio miscelato con calcio da calcare). L’urea, con un’aggiunta di ammoniaca, può anche essere utilizzata per produrre melamina. Fertilizzanti azotati, urea e melamina sono spesso prodotti dalle stesse società integrate verticalmente.

(90)  Disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(91)  Centro internazionale per il commercio, Market Access Map. Disponibile all’indirizzo https://www.macmap.org/en/query/customs-duties (ultima consultazione 5 aprile 2023).

(92)  Doing Business 2020. Economy profile Turkey, pag. 51. Disponibile all’indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf (ultima consultazione 9 febbraio 2023). Trading across Borders methodology. Disponibile all’indirizzo https://archive.doingbusiness.org/en/methodology/trading-across-borders (ultima consultazione 9 febbraio 2023).

(93)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(94)  Global Trade Alert. Disponibile all’indirizzo https://www.globaltradealert.org/data_extraction (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(95)  Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Turkmenistan, Uzbekistan.

(96)  La CCCMC ha utilizzato la banca dati UN Comtrade.

(97)  Cfr. l’allegato III alla nota sulle fonti.

(98)  Cfr. https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-melamine-originating-or-exported (ultima consultazione 5 aprile 2023).

(99)  Statistiche sulle importazioni ricavate dal GTA disponibili all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione 4 aprile 2023).

(100)  Considerando 103 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/809 della Commissione, del 13 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 14.4.2023, pag. 22).

(101)  Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran 2022 (prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, primo semestre: gennaio-giugno 2022), tabella 1. Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-I.-Donem:-Ocak-Haziran-2022-45567 (ultima consultazione 20 gennaio 2023).

(102)  Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, I. Dönem: Ocak-Haziran 2022 (prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, primo semestre: gennaio-giugno 2022), tabella 3. Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Elektrik-ve-Dogal-Gaz-Fiyatlari-I.-Donem:-Ocak-Haziran-2022-45567 (ultima consultazione 20 gennaio 2023).

(103)  Disponibile all’indirizzo https://www.isu.gov.tr/sufiyatlari/ (ultima consultazione 30 gennaio 2023).

(104)  Cfr. https://www.icis.com/explore/commodities/chemicals/melamine/ (ultima consultazione 11 aprile 2023).

(105)  Cfr. ad esempio https://www.weforum.org/agenda/2022/11/russia-ukraine-invasion-global-energy-crisis/ (ultima consultazione 9 giugno 2023); https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/energy-shock-could-sap-global-growth-years (ultima consultazione 9 giugno 2023); https://www.reuters.com/business/energy/year-russia-turbocharged-global-energy-crisis-2022-12-13/ (ultima consultazione 9 giugno 2023).

(106)  Indice dei prezzi al consumo, marzo 2023, tabella 2. Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-March-2023-49652&dil=2 (ultima consultazione 11 aprile 2023).

(107)  La Commissione riconosce che l’andamento dei prezzi dell’energia osservato presso Xinjiang XLX si basava su costi e prezzi oggetto di distorsioni. Poiché il presente riesame in previsione della scadenza non ha lo scopo di calcolare un margine di dumping preciso, bensì di stabilire la persistenza del dumping, la Commissione ha ritenuto accettabile utilizzare l’aumento dei prezzi dell’energia subito da Xinjiang XLX come approssimazione prudente per l’adeguamento del costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale.

(108)  Disponibile all’indirizzo https://www.erieri.com/salary (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(109)  Disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(110)  Tabella Monthly average labour cost and components by economic activity, 2020 disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(111)  Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF (solo in EN) (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(112)  Tabella Labour COST Indices (2015 = 100) disponibile all’indirizzo https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (ultima consultazione 6 febbraio 2023).

(113)  Disponibile all’indirizzo http://www.egegubre.com.tr/mali.html (ultima consultazione 7 febbraio 2023).

(114)  Disponibile all’indirizzo https://www.tekfen.com.tr/en/financial-statements-4-22 (ultima consultazione 7 febbraio 2023).

(115)  Disponibile all’indirizzo https://www.kap.org.tr/en/sirket-finansal-bilgileri/4028e4a240f2ef4701410810f53601c4 (ultima consultazione 7 febbraio 2023).

(116)  Cfr. le relazioni di audit per i periodi 1o gennaio – 31 dicembre 2021 e 1o gennaio –.30 giugno 2022 disponibili all’indirizzo https://www.kap.org.tr/Bildirim/1004178 e https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056023 (ultima consultazione 28 giugno 2023).

(117)  Cfr. le relazioni di audit per i periodi 1o gennaio – 31 dicembre 2021 e 1o gennaio –.30 giugno 2022 disponibili all’indirizzo https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007098 e https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057306 (ultima consultazione 28 giugno 2023).

(118)  Disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione 22 febbraio 2023).

(119)  Profilo economico della Cina. Doing Business 2020, pagg. 84, 88. Disponibile all’indirizzo https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf (ultima consultazione 22 febbraio 2023).

(120)  Sezione 5.3.1, allegati 8.1 e 8.2 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Gli allegati 8.1 e 8.2 includono il documento Chemicals Economics Handbook – Melamine 2020 («relazione CEH») e il corrispondente Data Workbook. Poiché la relazione CEH è oggetto di diritti d’autore di terzi, le informazioni contenute nella relazione e nel Data Workbook sono fornite in intervalli di valori.

(121)  Allegato 8.2 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Cfr. le tabelle «Cina-Produttori» e «Cina-Capacità aggiuntiva».

(122)  Elenco riferimenti 2023. Disponibile all’indirizzo https://www.eurotecnica.it/images/PDF/reflist.pdf (ultima consultazione 12 aprile 2023).

(123)  Allegato 8.2 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Cfr. la tabella «Cina-Domanda di forniture».

(124)  Disponibile all’indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home (ultima consultazione 12 aprile 2023).

(125)  Melamine From the People’s Republic of China: Antidumping Duty and Countervailing Duty Orders. Disponibile all’indirizzo https://www.federalregister.gov/documents/2015/12/28/2015-32632/melamine-from-the-peoples-republic-of-china-antidumping-duty-and-countervailing-duty-orders (ultima consultazione 10 maggio 2023).

(126)  Comunicazione del dipartimento per la Difesa del mercato interno della Commissione economica eurasiatica «sull’applicazione di misure antidumping nei confronti della melamina originaria della Repubblica popolare cinese e importata nel territorio doganale dell’Unione economica eurasiatica». Disponibile all’indirizzo http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD34_notice_dated05042022.pdf (ultima consultazione 10 maggio 2023).

(127)  Allegato 8.2 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Cfr. le tabelle «Consumo mondiale di melamina per regione» e «Consumo di melamina per paese nell’Europa centrorientale».

(128)  Ad esempio nel 2015 e 2016 i prezzi delle esportazioni cinesi nei sei maggiori mercati di esportazione erano compresi tra circa 750 EUR/tonnellata e circa 850 EUR/tonnellata. Fonte: Global Trade Atlas. Disponibile all’indirizzo https://my.ihs.com/ (ultima consultazione 28 giugno 2023).

(129)  Per quanto riguarda il dazio antidumping aggiunto, le misure sono costituite da prezzi minimi all’importazione per tre produttori esportatori e da un dazio fisso specifico per tutti gli altri produttori esportatori. Le importazioni dalle tre parti soggette ai prezzi minimi all’importazione, se superiori al prezzo minimo, erano esenti da dazio antidumping, mentre i dazi antidumping applicabili sulle importazioni dalle stesse parti al di sotto dei prezzi minimi all’importazione variavano a seconda del valore netto in fattura prima dell’importazione. Ad altre importazioni da altri produttori esportatori si applicava il dazio residuo specifico di 415 EUR per tonnellata. Alla luce di questo quadro variegato, l’importo dei dazi antidumping aggiunti è stato stabilito sulla base dei dati sulle importazioni di melamina indicati dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, poiché le serie di dati comprendevano gli importi pagati.

(130)  Serie di dati completa disponibile in TRON t23.002667.

(131)   93 345/(9/12) = 124 459. 124 459/64 673 = 192,4 %.

(132)   61 668/(9/12) = 82 223. 82 223/73 288 = 112,2 %.

(133)  Riferimento TRON: t23.002400 del 23 maggio 2023.

(134)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(135)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(136)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/247


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1777 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 2023

che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l’articolo 10,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478, la vigilanza unionale può essere introdotta qualora l’andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell’Unione e ove gli interessi dell’Unione lo esigano. L’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede la possibilità di introdurre la vigilanza quando gli interessi dell’Unione lo richiedono. La vigilanza a posteriori, in base alla quale ciascuno Stato membro è tenuto a trasmettere alla Commissione europea i dati sulle importazioni poco dopo l’effettiva importazione, può essere introdotta a norma di entrambi i regolamenti, rispettivamente in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

(2)

In base alle informazioni di cui la Commissione dispone, di recente le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti sono aumentate in quantità significative.

(3)

Le importazioni di bioetanolo per carburanti di qualsiasi origine sono aumentate dell’80 % circa tra il 2021 e il 2022 (in assenza di codici TARIC, questi volumi si basano su codici NC completi e possono comprendere anche altri tipi di bioetanolo). Nel 2022 i paesi esportatori più importanti in termini di volumi sono stati il Brasile, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Perù.

(4)

Un’ulteriore analisi, basata su dati TARIC estrapolati per i tre codici NC più rappresentativi (ossia oltre il 90 % delle importazioni a livello TARIC), ha evidenziato che le importazioni di bioetanolo per carburanti sono aumentate del 45 % tra il 2021 e il 2022. Inoltre nei primi cinque mesi del 2023 si osserva un ulteriore aumento del 43,5 % rispetto ai primi cinque mesi del 2022.

(5)

Estrapolando i dati, i primi tre paesi esportatori nell’Unione risultano essere gli Stati Uniti, il Brasile e il Perù. Il Pakistan, che è il quarto paese per importanza in termini di quantitativi importati, presenta il più elevato aumento delle importazioni (179 %) tra il 2021 e il 2022. Nello stesso periodo le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate del 96 % e dal Brasile del 37 %. Le importazioni dal Perù sono diminuite del 13 %.

(6)

Il mercato dell’UE appare molto attraente a causa dei suoi prezzi elevati. I prezzi delle importazioni dal Brasile e dagli Stati Uniti sono inferiori di oltre il 15 % rispetto ai prezzi dell’UE (3). Inoltre entrambi i paesi dispongono di capacità produttive molto ampie.

(7)

Come indicato nella tabella che segue, gli Stati Uniti e il Brasile producono molto di più rispetto al proprio consumo interno e di conseguenza dispongono di capacità in eccesso per i mercati di esportazione. Il consumo dell’UE corrisponde a circa 4,6 milioni di tonnellate e i produttori statunitensi e brasiliani dispongono complessivamente di una capacità in eccesso per l’esportazione pari a 5,5 milioni di tonnellate, che è quindi in grado di soddisfare la domanda dell’Unione.

Tabella

Produzione e consumo nell’anno 2022

Anno 2022 (in tonnellate)

Stati Uniti

Brasile

UE

Produzione

46 210 800

22 549 600

3 970 000

Consumo

41 685 000

21 517 400

4 605 200

Capacità in eccesso

4 525 800

1 032 200

- 635 200

(8)

L’aumento delle importazioni coincide con una diminuzione del 10 % della quota di mercato dell’industria dell’Unione. Il rapporto tra le importazioni e la produzione dell’UE ha registrato una crescita notevole, passando dal 21 % nel 2021 al 39 % nel 2022.

(9)

Si ricorda che la vigilanza a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti («bioetanolo») è stata inizialmente introdotta nel novembre 2020 con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione (4). Il regolamento ha introdotto alcuni codici TARIC per una durata di un anno.

(10)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 è scaduto il 4 novembre 2021 e quindi i codici sono stati disattivati nel sistema doganale. Nel 2021 le importazioni di bioetanolo erano diminuite e pertanto in quel momento non vi erano motivi per prorogare la vigilanza.

(11)

Tuttavia, sulla base delle recenti tendenze delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti, delle ampie capacità di produzione disponibili, in particolare negli Stati Uniti e in Brasile, come indicato al considerando (7), e del livello inferiore dei prezzi delle importazioni nell’Unione, gli effetti pregiudizievoli per i produttori dell’Unione potrebbero peggiorare ulteriormente nel prossimo futuro.

(12)

Come indicato dall’industria dell’Unione, dal quarto trimestre del 2021 la maggior parte degli indicatori economici ha subito un deterioramento, evidenziando il pregiudizio subito dai produttori dell’UE inclusi nel campione nel periodo compreso tra il quarto trimestre del 2021 e il terzo trimestre del 2022:

produzione (diminuzione del 10 %);

utilizzo degli impianti (diminuzione del 9 %);

volume delle vendite dell’Unione (diminuzione del 6 %);

scorte (aumento del 15 %);

investimenti (diminuzione del 44 %);

redditività (diminuzione del 57 %).

(13)

È quindi nell’interesse dell’Unione sottoporre a vigilanza unionale a posteriori le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti affinché, prima della pubblicazione di statistiche ufficiali sulle importazioni, possano essere fornite informazioni statistiche che consentano una rapida analisi dell’evoluzione delle importazioni da tutti i paesi terzi. È necessario poter disporre rapidamente di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato dell’Unione dell’etanolo rinnovabile per carburanti e per rilevare i cambiamenti improvvisi sul mercato mondiale.

(14)

Poiché l’etanolo per carburanti può essere classificato in varie voci della nomenclatura combinata (NC) contenenti altri prodotti, è opportuno creare codici TARIC specifici per garantire un monitoraggio adeguato che sia limitato unicamente ai prodotti pertinenti. L’ambito di applicazione della vigilanza a posteriori include i prodotti elencati nell’allegato del presente regolamento.

(15)

Al fine di consentire un monitoraggio adeguato dell’andamento delle importazioni e di evitare che i codici TARIC pertinenti siano nuovamente disattivati, è opportuno introdurre una vigilanza a posteriori per un periodo di tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti di cui all’allegato del presente regolamento sono soggette a vigilanza unionale a posteriori conformemente ai regolamenti (UE) 2015/478 e (UE) 2015/755.

2.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla TARIC. L’origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e resta in vigore per tre anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Dati forniti dall’industria europea.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1628 della Commissione, del 3 novembre 2020, che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 12).

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco di prodotti soggetti alla vigilanza unionale a posteriori

Il prodotto in esame soggetto alla vigilanza a posteriori è l’etanolo rinnovabile per carburanti, ossia l’alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, ma compreso l’alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) destinato ad essere utilizzato come carburante. Il prodotto in esame comprende anche l’alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) contenuto nell’ossido di terz-butile e etile (ETBE).

La definizione del prodotto è limitata esclusivamente all’etanolo rinnovabile utilizzato per carburanti. Pertanto non sono inclusi l’etanolo sintetico e l’etanolo rinnovabile destinati ad utilizzi diversi dai carburanti, ad esempio per uso industriale e per la produzione di bevande.

Il prodotto in esame è attualmente classificato ai seguenti codici NC e TARIC:

Codici NC

Estensioni dei codici TARIC

ex 2207 10 00

11

ex 2207 20 00

11

ex 2208 90 99

11

ex 2710 12 21

10

ex 2710 12 25

10

ex 2710 12 31

10

ex 2710 12 41

10

ex 2710 12 45

10

ex 2710 12 49

10

ex 2710 12 50

10

ex 2710 12 70

10

ex 2710 12 90

10

ex 2909 19 10

10

ex 3814 00 10

10

ex 3814 00 90

70

ex 3820 00 00

10

ex 3824 99 92

66


DECISIONI

15.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 228/251


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1778 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2023

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Svezia

[notificata con il numero C(2023) 6246]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di focolai di peste suina africana in suini selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri suini selvatici e in stabilimenti di suini detenuti.

(3)

Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. Nel caso di un focolaio di tale malattia in suini selvatici in un’area di uno Stato membro, l’articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione prevede in particolare l’istituzione di una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. L’articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede inoltre che l’area sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, di tale regolamento come zona soggetta a restrizioni II e che la zona infetta, istituita conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687, sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 comprendono, tra l’altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone.

(5)

La Svezia ha informato la Commissione, in data 6 settembre 2023, in merito alla conferma di un focolaio di peste suina in suini selvatici nel comune di Fagersta. L’autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Svezia sia definita a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

(7)

Al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l’area della Svezia interessata da detti recenti focolai nei suini selvatici sia inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dalla Svezia a seguito di tali recenti focolai.

(8)

Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tuttavia a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell’accresciuto rischio immediato di un’ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita dalla presente decisione.

(9)

Al fine di mitigare i rischi derivanti dai recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Svezia, è pertanto opportuno disporre con la presente decisione che fino al termine ultimo di applicazione della stessa la Svezia non autorizzi i movimenti di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e verso paesi terzi.

(10)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(11)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Svezia sia istituita immediatamente e inserita nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(12)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia provvede affinché una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita in Svezia, conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all’articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Svezia provvede affinché nelle aree elencate nell’allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Articolo 3

La Svezia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell’allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 6 dicembre 2023.

Articolo 5

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2023

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).


ALLEGATO

Aree istituite come zona infetta in Svezia di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Contea di Västmanland:

il 30 % del comune di Surahammar delimitato a est dalla strada n. 66,

il 100 % del comune di Fagersta,

il 68 % del comune di Norberg delimitato a nord in prossimità delle strade n. 270 e n. 68,

il 6 % del comune di Skinnskatteberg delimitato a sud dalla strada n. 250,

lo 0,4 % del comune di Västerås delimitato a sud-est dalla strada n. 685,

il 12 % del comune di Sala delimitato a est dalla strada n. 681;

Contea di Dalarna:

l’1 % del comune di Avesta delimitato a nord-est dalla strada n. 693,

il 6 % del comune di Smedjebacken delimitato a ovest dalla strada n. 66.

6.12.2023


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