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Document 85180258-29f6-11ed-975d-01aa75ed71a1
Council Regulation (EC) No 2368/2002 of 20 December 2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
02002R2368 — IT — 25.08.2022 — 040.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 2368/2002 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2002 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 2368/2002 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2002
relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
CAPITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un sistema dell’Unione di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.
Ai fini del sistema di certificazione, il territorio dell’Unione e quello della Groenlandia sono considerati un’entità unica senza frontiere interne.
Il presente regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«processo di Kimberley»: la sede in cui i partecipanti hanno elaborato un sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi;
«sistema di certificazione del processo di Kimberley» (qui di seguito denominato «sistema di certificazione PK»): il sistema di certificazione internazionale negoziato dal processo di Kimberley quale indicato nell'allegato I;
«partecipante»: uno Stato, un'organizzazione regionale di integrazione economica, un membro dell'OMC o un territorio doganale separato che soddisfa i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley, lo ha notificato al presidente del sistema e figura nell'elenco dell'allegato II;
«certificato»: un documento debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità competente di un partecipante, che attesta la conformità di una spedizione di diamanti grezzi con i requisiti del sistema di certificazione PK;
«autorità competente»: l'autorità designata da un partecipante per rilasciare, convalidare o verificare un certificato;
«autorità comunitaria»: l'autorità competente designata da uno Stato membro e indicata nell'allegato III;
«certificato comunitario»: un certificato corrispondente al modello di cui all'allegato IV e rilasciato da un'autorità comunitaria;
«diamanti insanguinati»: i diamanti grezzi definiti nel sistema di certificazione PK;
«diamanti grezzi»: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbozzati e classificabili ai codici ex 7102 10 , 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso «codice SA»);
«importazione»: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;
«esportazione»: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;
«spedizione»: una o più partite;
«partita»: uno o più diamanti imballati insieme;
«partita di origine mista»: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine;
«territorio della Comunità»: il territorio degli Stati membri in cui è applicabile il trattato alle condizioni stabilite dal medesimo;
«stock certificato»: uno stock di diamanti grezzi al quale si applica il presente regolamento e di cui uno Stato membro abbia efficacemente controllato ubicazione, volume, valore e eventuali modifiche;
«transito doganale»: transito nell'accezione degli articoli da 91 a 97 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 1 ).
CAPITOLO II
REGIME D'IMPORTAZIONE
Articolo 3
L’importazione di diamanti grezzi nel territorio della Comunità ( 2 ) o in Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall'autorità competente di un partecipante;
i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;
il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.
Articolo 4
Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato, l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:
apertura di ciascun contenitore ai fini della suddetta verifica; oppure
identificazione dei contenitori da aprire ai fini della suddetta verifica sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.
Articolo 5
Se l'autorità comunitaria stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 3:
sono soddisfatte, essa convalida il certificato originale e trasmette all'importatore una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione del certificato;
non sono soddisfatte, trattiene la spedizione.
Articolo 6
Articolo 7
In deroga alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l'autorità comunitaria può autorizzare l'importazione di diamanti grezzi se l'importatore fornisce prove inconfutabili che i diamanti in questione erano destinati all'importazione nella Comunità e sono stati esportati al massimo 5 giorni prima della data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
In tali casi, l'autorità comunitaria in questione rilascia all'importatore una convalida di importazione legale attestante che i diamanti in causa sono da considerarsi conformi alle condizioni previste all'articolo 3.
Articolo 8
Articolo 9
La Commissione fornisce a tutte le autorità comunitarie i modelli autenticati dei certificati dei partecipanti, i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle autorità che rilasciano e/o convalidano i certificati nei paesi partecipanti, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il rilascio o la convalida legittimi di un certificato, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione ai certificati.
Articolo 10
Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:
il numero di certificato unico;
il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;
la data di rilascio e di convalida;
la data di scadenza della validità;
il paese di provenienza;
il paese di origine, se noto;
il codice o i codici SA;
il peso in carati;
il valore;
l'autorità comunitaria responsabile per la verifica;
la data della verifica.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.
CAPITOLO III
REGIME DI ESPORTAZIONE
Articolo 11
L’esportazione di diamanti grezzi dal territorio dell’Unione o dalla Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i diamanti grezzi sono corredati di un corrispondente certificato comunitario rilasciato e convalidato da un'autorità comunitaria;
i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell'articolo 12.
Articolo 12
L'autorità comunitaria può rilasciare un certificato comunitario ad un esportatore qualora abbia accertato che:
l’esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che:
i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati importati legalmente a norma dell’articolo 3; oppure
i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati estratti in Groenlandia nel caso non siano stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.
le altre informazioni richieste sul certificato sono corrette;
i diamanti grezzi sono effettivamente destinati al territorio di un paese partecipante; e
i diamanti grezzi sono trasportati in un contenitore a prova di manomissione.
Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul certificato l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:
verifica la merce dei singoli contenitori; o
identifica i contenitori la cui merce sarà verificata sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.
Articolo 13
Se l'esportatore è membro di un'organizzazione che si occupa di commercio di diamanti elencata nell'allegato V, l'autorità comunitaria può accettare, come prova inconfutabile dell'importazione legittima nella Comunità, un'apposita dichiarazione firmata dall'esportatore. Nella dichiarazione figurano almeno le informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per le fatture.
Articolo 14
Articolo 15
Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:
il numero di certificato unico;
il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;
la data di rilascio e di convalida;
la data di scadenza della validità;
il paese di provenienza;
il paese di origine se noto;
il codice o i codici SA;
il peso in carati e il valore.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.
Esse garantiscono alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso alle copie autenticate e alle informazioni suddette, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.
Articolo 16
CAPITOLO IV
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA
Articolo 17
All'atto della richiesta, l'organizzazione:
fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti in virtù dei quali i suoi membri, che si occupano del commercio di diamanti grezzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, si impegnano al più tardi a decorrere dalla data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3:
a vendere soltanto diamanti acquistati da fonti legittime in conformità delle disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del sistema di certificazione del processo di Kimberley e a garantire per iscritto sulla fattura allegata a ciascuna vendita di diamanti grezzi che, in base alle informazioni in loro possesso e/o alle garanzie scritte del fornitore, i diamanti venduti non sono diamanti insanguinati;
a allegare a ciascuna vendita di diamanti grezzi una fattura, contenente la summenzionata garanzia firmata, che consenta l'identificazione certa del venditore, dell'acquirente e delle loro sedi, che indichi la partita IVA del venditore, se del caso, la quantità/il peso, la natura delle merci vendute, il valore della transazione e la data di consegna;
a non acquistare diamanti grezzi provenienti da fonti sospette o sconosciute e/o originari di paesi non partecipanti al sistema di certificazione PK;
a non acquistare diamanti grezzi da fornitori a carico dei quali è stata dimostrata, a seguito di un processo giusto e giuridicamente vincolante, la violazione di norme e regolamenti governativi sul commercio dei diamanti insanguinati;
a non acquistare diamanti grezzi in o provenienti da determinate regioni, se un'autorità di governo o del sistema di certificazione PK ha riconosciuto in una circolare che in quelle regioni sono venduti o da quelle aree provengono diamanti insanguinati;
a non acquistare, vendere o assistere terzi nell'acquisto o nella vendita di diamanti insanguinati in modo consapevole;
ad assicurarsi che tutti i dipendenti che acquistano o vendono diamanti grezzi siano bene informati sulle misure commerciali e sui regolamenti governativi che limitano il commercio dei diamanti insanguinati;
a creare e a conservare per almeno tre anni le registrazioni delle fatture ricevute dai fornitori e rilasciate ai clienti;
a chiedere ad un revisore indipendente di certificare che dette registrazioni sono state effettuate e conservate accuratamente e che non sono state individuate transazioni non conformi agli impegni di cui ai punti da i) a viii) o che tutte le transazioni non conformi a detti impegni sono state debitamente notificate all'autorità comunitaria appropriata;
e
fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti che la obbligano:
ad espellere qualsiasi membro ritenuto colpevole, dopo un'inchiesta interna, di avere violato gravemente gli impegni summenzionati;
a rendere nota l'espulsione del membro e a notificarla alla Commissione;
ad informare tutti i suoi membri di tutte le norme, i regolamenti e gli orientamenti concernenti i diamanti insanguinati applicati a livello governativo e nell'ambito del sistema di certificazione PK e a divulgare i nomi delle persone fisiche o giuridiche dichiarate colpevoli, dopo un processo giusto e giuridicamente vincolante, della violazione di dette norme e regolamenti;
e
fornisce alla Commissione e all'autorità comunitaria appropriata un elenco completo di tutti i suoi membri che si occupano del commercio di diamanti grezzi, inclusi i nomi, gli indirizzi, la residenza e altre informazioni utili per evitare errori d'identità.
Le organizzazioni elencate o i loro membri garantiscono alla pertinente autorità comunitaria l'accesso alle informazioni che possono essere necessarie per valutare l'adeguato funzionamento del sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria. Se le circostanze lo giustificano, tale autorità comunitaria può chiedere garanzie supplementari sulla capacità delle organizzazioni di assicurare un sistema credibile.
L'autorità comunitaria appropriata riferisce annualmente alla Commissione sulla sua valutazione.
Qualora la Commissione disponga di informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata o uno dei suoi membri violano le disposizioni del presente articolo, essa chiede all'autorità comunitaria dello Stato membro in cui tale organizzazione o il suo membro risiedono o sono stabiliti di procedere alla valutazione della situazione. In seguito a tale richiesta, l'autorità comunitaria pertinente svolge rapidamente un'inchiesta al riguardo e informa debitamente la Commissione sulle sue conclusioni.
Qualora la Commissione concluda, sulla base di relazioni, valutazioni o altre informazioni pertinenti, che un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria non funziona correttamente e la questione non sia stata adeguatamente trattata, essa adotta le necessarie misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
CAPITOLO V
TRANSITO
Articolo 18
Gli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio della Comunità o in Groenlandia unicamente per il transito verso un partecipante esterno a tali territori, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi né il certificato originale allegato, rilasciato da un’autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all’ingresso o all’uscita dal territorio della Comunità o dalla Groenlandia, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 19
Articolo 20
In base alle informazioni pertinenti fornite dal presidente del processo di Kimberley e/o dai partecipanti, la Commissione può modificare l'elenco dei partecipanti e delle loro autorità competenti.
Articolo 21
Articolo 22
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.
Articolo 23
Il comitato di cui all’articolo 22 può esaminare ogni questione relativa all’applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente sia da un rappresentante di uno Stato membro o della Groenlandia.
Articolo 24
Articolo 25
Le informazioni fornite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state fornite.
Le informazioni di natura riservata o trasmesse su base riservata sono coperte dall'obbligo del segreto professionale. La Commissione non può rivelarle senza l'espressa autorizzazione della persona che le ha fornite.
La loro comunicazione è tuttavia permessa se la Commissione è obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione a procedimenti legali. Detta comunicazione deve tenere conto dell'interesse legittimo della persona interessata alla segretezza delle sue operazioni commerciali.
Il presente articolo non pregiudica la possibilità da parte della Commissione di divulgare informazioni di carattere generale. Tale divulgazione non è consentita qualora risulti incompatibile con il fine originario di detta informazione.
In caso di violazione della riservatezza, la persona interessata può ottenere che l'informazione sia cancellata, ignorata o rettificata, a seconda dei casi.
Articolo 26
Il rispetto del presente regolamento non esonera le persone fisiche o giuridiche dall'osservanza, totale o parziale di qualsiasi altro obbligo ai sensi della normativa comunitaria o della legislazione nazionale.
Articolo 27
Ciascuno Stato membro determina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e far sì che i responsabili della violazione non ottengano nessun beneficio economico dalla loro azione.
In attesa dell'eventuale adozione di norme a tal fine, le sanzioni da istituire in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se pertinenti, quelle stabilite dagli Stati membri per attuare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 303/2002.
Articolo 28
Il presente regolamento si applica:
nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, o a bordo degli aeromobili e dei natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,
ai cittadini di uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.
Articolo 29
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DI KIMBERLEY
PREAMBOLO
I PARTECIPANTI,
RACCOMANDANO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
Definizioni
Ai fini del sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi (qui di seguito denominato «il sistema di certificazione»), si intende per:
SEZIONE II
Certificato del processo di Kimberley
Ciascun partecipante dovrebbe assicurarsi che:
ogni spedizione di diamanti grezzi destinata all'esportazione sia corredata di un certificato del processo di Kimberley (qui di seguito denominato «il certificato»);
le procedure per il rilascio dei certificati siano conformi agli standard minimi del processo di Kimberley stabiliti nella sezione IV;
i certificati siano conformi ai requisiti minimi indicati nell'allegato I. Una volta assicurato il rispetto di questi requisiti, i partecipanti possono aggiungere a loro discrezione altri elementi ai propri certificati, per esempio la forma, dati supplementari o caratteristiche di sicurezza;
ai fini della convalida, le caratteristiche dei certificati, come indicato nell'allegato I, siano notificate, tramite il presidente, a tutti gli altri partecipanti.
SEZIONE III
Impegni in relazione al commercio internazionale dei diamanti grezzi
Ciascun partecipante deve:
per quanto riguarda le esportazioni di diamanti grezzi in un partecipante, chiedere che ogni spedizione sia corredata di un certificato debitamente convalidato;
per quanto riguarda i diamanti grezzi importati da un partecipante:
assicurarsi che nessuna spedizione di diamanti grezzi sia importata da o esportata verso un non partecipante;
riconoscere che i partecipanti attraverso il cui territorio transitano le spedizioni non sono tenuti a conformarsi agli obblighi di cui alle lettere a) e b) e alla sezione II, lettera a), purché le autorità competenti del partecipante in questione garantiscano che la spedizione lascia il suo territorio nelle stesse condizioni in cui vi è entrata (cioè, chiusa e non manomessa).
SEZIONE IV
Controlli interni
Impegni dei partecipanti
Ciascun partecipante dovrebbe:
istituire un sistema di controlli interni inteso ad eliminare i diamanti insanguinati dalle spedizioni di diamanti grezzi importati nel e esportati dal proprio territorio;
designare una o più autorità di importazione e di esportazione;
assicurarsi che i diamanti grezzi siano importati ed esportati in contenitori in grado di resistere alle manomissioni;
se necessario, modificare o adottare leggi o regolamenti per attuare il sistema di certificazione e applicare sanzioni dissuasive e proporzionate in caso di trasgressioni;
raccogliere e conservare dati ufficiali relativi alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni e scambiarli conformemente alle disposizioni della sezione V;
all'atto dell'istituzione di un sistema di controlli interni, tenere conto, se necessario, delle opzioni e delle raccomandazioni relative ai controlli interni indicate nell'allegato II.
Principi di autoregolamentazione dell'industria
I partecipanti si rendono conto che un sistema volontario di autoregolamentazione dell'industria, quale indicato nel preambolo del presente documento, comprenderà un sistema di garanzie basato sui controlli di revisori indipendenti di singole società e sulle sanzioni interne fissate dall'industria, in modo da rendere rintracciabili le transazioni di diamanti grezzi da parte delle autorità di governo.
SEZIONE V
Cooperazione e trasparenza
I partecipanti dovrebbero:
scambiarsi, tramite la presidenza, informazioni relative alle autorità o agli organismi designati responsabili per l'attuazione delle disposizioni del presente sistema di certificazione. Ciascun partecipante dovrebbe fornire, tramite la presidenza, agli altri partecipanti informazioni, preferibilmente per via elettronica, sulla normativa, sui regolamenti, sulle norme, sulle procedure e sulle pratiche da esso applicati e, eventualmente, aggiornarle. Tra le informazioni dovrebbe essere inclusa una sintesi in inglese dei punti fondamentali;
raccogliere e mettere a disposizione di tutti gli altri partecipanti, tramite la presidenza, dati statistici conformemente ai principi stabiliti nell'allegato III;
scambiarsi periodicamente informazioni ed altri dati pertinenti, inclusi quelli sull'autovalutazione, per determinare le migliori pratiche nelle varie circostanze;
considerare favorevolmente le richieste di assistenza di altri partecipanti per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione nei loro territori;
informare un altro partecipante, tramite la presidenza, se ritengono che la normativa, i regolamenti, le norme, le procedure o le prassi applicate dal suddetto partecipante non garantiscono l'assenza di diamanti insanguinati nelle sue esportazioni;
cooperare con gli altri partecipanti per la soluzione di problemi che possono nascere da circostanze non volute e che potrebbero comportare l'inosservanza dei requisiti minimi per il rilascio o l'accettazione dei certificati e informare tutti gli altri partecipanti dei problemi riscontrati e delle soluzioni trovate;
favorire, attraverso le autorità competenti, una più stretta collaborazione tra le agenzie incaricate dell'applicazione della normativa e le autorità doganali dei paesi partecipanti.
SEZIONE VI
Questioni amministrative
RIUNIONI
1. I partecipanti e gli osservatori si incontrano annualmente in riunione plenaria e, se lo ritengono necessario, in altre occasioni, per discutere sull'efficacia del sistema di certificazione.
2. Durante la prima riunione plenaria i partecipanti dovrebbero adottare il regolamento interno per le riunioni.
3. Le riunioni si tengono nel paese in cui risiede il presidente, a meno che un partecipante o un'organizzazione internazionale non proponga di ospitare una riunione e l'offerta venga accettata. Il paese ospitante dovrebbe semplificare le formalità di ingresso per i partecipanti alle riunioni.
4. Al termine di ogni riunione plenaria, viene eletto un presidente incaricato di presiedere tutte le riunioni plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc, fino alla conclusione della successiva riunione plenaria annuale.
5. I partecipanti decidono all'unanimità. Se non c'è unanimità, il presidente deve avviare consultazioni.
SOSTEGNO AMMINISTRATIVO
6. Per garantire un'efficace gestione del sistema di certificazione, sarà necessario un sostegno amministrativo. Le modalità e le funzioni di questo sostegno dovrebbero essere discusse durante la prima riunione plenaria, previa approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
7. Il sostegno amministrativo potrebbe comprendere le seguenti funzioni:
permettere la comunicazione, lo scambio d'informazioni e le consultazioni tra i partecipanti per tutte le questioni indicate nel presente documento;
conservare e mettere a disposizione di tutti i partecipanti una raccolta delle leggi, dei regolamenti, delle norme, delle procedure, delle prassi e delle statistiche forniti conformemente alla sezione V;
elaborare documenti e fornire sostegno amministrativo per le riunioni plenarie e per quelle dei gruppi di lavoro;
svolgere gli altri compiti che potrebbero essere indicati durante le riunioni plenarie, o durante le riunioni dei gruppi di lavoro delegati dalle riunioni plenarie.
PARTECIPAZIONE
8. La partecipazione al sistema di certificazione è aperta su base mondiale non discriminatoria a tutti i richiedenti che intendano e siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal sistema.
9. I richiedenti che intendano partecipare al sistema di certificazione dovrebbero manifestare il proprio interesse rivolgendosi alla presidenza attraverso canali diplomatici. Nella notifica, che dovrebbe essere trasmessa entro un mese a tutti i partecipanti, dovrebbero figurare le informazioni previste alla sezione V, lettera a).
10. I partecipanti intendono invitare i rappresentanti della società civile, dell'industria dei diamanti, dei governi non partecipanti e delle organizzazioni internazionali alle riunioni plenarie in qualità di osservatori.
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
11. Prima delle riunioni plenarie annuali del Processo di Kimberley, i partecipanti devono preparare e mettere a disposizione degli altri partecipanti le informazioni richieste alla lettera a) della sezione V spiegando come gli obblighi previsti dal sistema di certificazione sono attuati nelle rispettive giurisdizioni.
12. L'ordine del giorno della riunione plenaria annuale deve prevedere il riesame delle informazioni di cui alla lettera a) della sezione V e permettere ai partecipanti, su richiesta dell'assemblea, di fornire ulteriori particolari sui rispettivi sistemi.
13. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti, su raccomandazione della presidenza i partecipanti alle riunioni plenarie possono individuare e decidere misure di verifica supplementari. Tali misure devono essere attuate conformemente alle normative nazionali e internazionali applicabili e possono comprendere, tra l'altro:
la richiesta di informazioni e chiarimenti supplementari ai partecipanti;
missioni di riesame da parte di altri partecipanti o di loro rappresentanti, qualora sussistano indicazioni verosimili di gravi inosservanze del sistema di certificazione.
14. Le missioni di riesame devono essere effettuate in modo analitico, con competenza e imparzialità e con il consenso del partecipante interessato. Il numero, la composizione, il mandato e la durata delle missioni variano in funzione delle circostanze e sono decisi dalla presidenza, d'intesa con il partecipante interessato, e previa consultazione di tutti gli altri partecipanti.
15. Una relazione sui risultati delle misure di verifica deve essere trasmessa alla presidenza e al partecipante interessato entro tre settimane dalla conclusione della missione. Le osservazioni del partecipante e la relazione devono figurare nella sezione ad accesso limitato di un sito web ufficiale del sistema di certificazione entro tre settimane dalla presentazione della relazione al partecipante interessato. I partecipanti e gli osservatori dovrebbero impegnarsi alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni sulla conformità al sistema di certificazione.
CONFORMITÀ E PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE
16. Qualora si ponga un problema relativo alla conformità di un partecipante o qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del sistema, il partecipante interessato ne informa la presidenza, la quale a sua volta informa senza indugio tutti i partecipanti e avvia un dialogo per risolvere il problema. I partecipanti e gli osservatori si impegnano alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni relative alla conformità al sistema di certificazione.
MODIFICHE
17. Il presente documento può essere modificato con decisione unanime dei partecipanti.
18. Ciascun partecipante può proporre modifiche. Tali proposte dovrebbero essere trasmesse per iscritto alla presidenza, almeno 90 giorni prima della successiva riunione plenaria, salvo diversa indicazione.
19. La presidenza deve comunicare senza indugio a tutti i partecipanti e agli osservatori le modifiche proposte e porle all'ordine del giorno della successiva riunione plenaria annuale.
MECCANISMO DI RIESAME
20. I partecipanti desiderano che il sistema di certificazione sia oggetto di un riesame periodico, per consentire ai partecipanti un'analisi approfondita di tutti gli elementi che lo costituiscono. Il riesame dovrebbe permettere anche la valutazione della pertinenza di un siffatto sistema, visto che i partecipanti e le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, ritengono che i diamanti insanguinati costituiscano una minaccia costante. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro tre anni dalla data effettiva di entrata in vigore del sistema di certificazione. La riunione di riesame dovrebbe coincidere con la riunione plenaria annuale, salvo diversa indicazione.
INIZIO DELL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA
21. Il sistema di certificazione dovrebbe essere istituito alla riunione ministeriale di Interlaken del 5 novembre 2002 del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi.
Allegato I all'allegato I
Certificati
A. Requisiti minimi per i certificati
I certificati devono essere conformi ai seguenti requisiti:
B. Elementi facoltativi
Sono facoltativi i seguenti elementi:
C. Procedure facoltative
I diamanti grezzi possono essere spediti in contenitori di sicurezza trasparenti.
Il numero di certificato unico può essere riprodotto sul contenitore.
Allegato II all'allegato I
Raccomandazioni di cui alla sezione IV, lettera f)
Raccomandazioni generali
1. I partecipanti possono nominare uno o più coordinatori incaricati dell'attuazione del sistema di certificazione.
2. I partecipanti possono valutare l'opportunità di integrare e/o migliorare la raccolta e la pubblicazione delle statistiche di cui all'allegato III in base al contenuto dei certificati del processo di Kimberley.
3. I partecipanti sono invitati a conservare le informazioni e i dati richiesti alla sezione V in una base di dati informatica.
4. I partecipanti sono invitati a trasmettere e a ricevere messaggi elettronici per promuovere il sistema di certificazione.
5. I paesi partecipanti produttori di diamanti, che sospettano gruppi ribelli di estrarre diamanti nei loro territori, sono invitati ad individuare le aree di attività dei ribelli e a trasmettere l'informazione a tutti gli altri partecipanti. Questi dati devono essere aggiornati periodicamente.
6. I partecipanti sono invitati a rendere noti, tramite la presidenza, a tutti gli altri partecipanti i nomi dei singoli o delle società colpevoli di attività illecite ai fini del sistema di certificazione.
7. I partecipanti sono invitati a fare in modo che tutti gli acquisti di diamanti grezzi effettuati in contanti siano conclusi attraverso le banche ufficiali e accompagnati da documentazione verificabile.
8. I paesi partecipanti produttori di diamanti dovrebbero analizzare la loro produzione per quanto riguarda:
Raccomandazioni per il controllo sulle miniere di diamanti
9. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che tutte le miniere di diamanti abbiano una licenza e che solamente le miniere autorizzate estraggano diamanti.
10. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che le società che si occupano di prospezione e di estrazione mineraria osservino standard di sicurezza efficaci per fare in modo che i diamanti insanguinati non contaminino il commercio legittimo.
Raccomandazioni per i paesi partecipanti che hanno miniere su piccola scala
11. Tutte le miniere di diamanti artigianali e informali dovrebbero avere una licenza e soltanto alle persone autorizzate dovrebbe essere concesso di estrarre diamanti.
12. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo, la nazionalità e/o la residenza e l'area in cui viene autorizzata l'attività di estrazione dei diamanti.
Raccomandazioni per gli acquirenti, i rivenditori e gli esportatori di diamanti grezzi
13. Gli acquirenti, i venditori, gli esportatori, gli agenti e le società interessate al trasporto dei diamanti grezzi devono essere registrati e devono ottenere una licenza dalle autorità competenti di ciascun paese partecipante.
14. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo e la nazionalità e/o la residenza.
15. Gli acquirenti, i venditori e gli esportatori dei diamanti grezzi dovrebbero, a norma di legge, conservare per cinque anni le scritture contabili giornaliere relative agli acquisti, alle vendite o alle esportazioni con l'elenco dei nomi dei clienti, compratori o venditori, il loro numero di licenza e la quantità e il valore dei diamanti venduti, esportati o acquistati.
16. Le informazioni di cui al paragrafo 14 dovrebbero essere inserite in una base di dati informatica, per facilitare la presentazione di informazioni particolareggiate relative all'attività dei singoli acquirenti e venditori di diamanti grezzi.
Raccomandazioni per le esportazioni
17. L'esportatore dovrebbe presentare la spedizione di diamanti grezzi alle competenti autorità d'esportazione.
18. L'autorità d'esportazione è invitata, prima di convalidare un certificato, a chiedere all'esportatore una dichiarazione in cui si attesta che i diamanti grezzi da esportare non sono diamanti insanguinati.
19. I diamanti grezzi dovrebbero essere sigillati in un contenitore a prova di manomissione insieme al certificato o a una copia debitamente autenticata. L'autorità d'esportazione dovrebbe quindi inviare un messaggio e-mail particolareggiato alla competente autorità d'importazione con indicazione del peso in carati, del valore, del paese d'origine o di provenienza, dell'importatore e del numero di serie del certificato.
20. L'autorità d'esportazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.
Raccomandazioni per l'importazione
21. L'autorità d'importazione dovrebbe ricevere un messaggio e-mail prima o all'arrivo di una spedizione di diamanti grezzi. Nel messaggio dovrebbero figurare particolari quali il peso in carati, il valore, il paese di origine o di provenienza, l'esportatore e il numero di serie del certificato.
22. L'autorità d'importazione dovrebbe ispezionare la spedizione di diamanti grezzi per verificare se i sigilli e il contenitore siano stati manomessi e se l'esportazione sia stata effettuata conformemente al sistema di certificazione.
23. L'autorità d'importazione dovrebbe aprire e ispezionare il contenuto della spedizione per verificare la veridicità dei dati dichiarati sul certificato.
24. Quando previsto e su richiesta, l'autorità d'importazione dovrebbe rinviare alla competente autorità d'esportazione il tagliando di ricevuta o il talloncino che conferma l'avvenuta importazione.
25. L'autorità d'importazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.
Raccomandazioni relative alle spedizioni destinate a e provenienti da zone di libero scambio
26. Le spedizioni di diamanti grezzi destinate a e provenienti da zone di libero scambio dovrebbero essere esaminate dalle autorità competenti.
Allegato III all'allegato I
Statistiche
Riconoscendo che la disponibilità di dati affidabili e comparabili sulla produzione e sul commercio internazionale di diamanti grezzi è essenziale per attuare in modo effettivo il sistema di certificazione, in particolare per individuare irregolarità o anomalie che potrebbero rivelare la presenza di diamanti insanguinati nel commercio legittimo, i partecipanti, pur tenendo conto della necessità di proteggere informazioni sensibili in campo commerciale, sostengono con convinzione i seguenti principi:
conservare e pubblicare, entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento e in un formato standard, statistiche trimestrali globali sulle esportazioni e sulle importazioni di diamanti grezzi, nonché sul numero di certificati vidimati per l'esportazione e sulle importazioni corredate di certificati;
conservare e pubblicare statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni per origine e provenienza, se possibile; per peso in carati e valore; e secondo i codici 7102 10 , 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;
conservare e pubblicare, su base semestrale ed entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento, statistiche sulla produzione di diamanti grezzi per peso in carati e per valore. Se un paese partecipante non può pubblicare queste statistiche, dovrebbe notificarlo immediatamente al presidente;
raccogliere e pubblicare queste statistiche basandosi in primo luogo sulle procedure e metodologie nazionali già applicate;
mettere queste statistiche a disposizione di organismi intergovernativi o di un altro meccanismo appropriato indicato dai partecipanti per 1) la compilazione e la pubblicazione trimestrale dei dati relativi alle esportazioni e alle importazioni, e 2) la compilazione e la pubblicazione semestrale dei dati relativi alla produzione. Queste statistiche devono essere messe a disposizione delle parti interessate e dei partecipanti, singolarmente o collettivamente, per poter essere analizzate in base ai parametri stabiliti dai partecipanti;
esaminare le informazioni statistiche relative al commercio internazionale e alla produzione di diamanti grezzi durante le riunioni plenarie annuali, per affrontare le questioni connesse e favorire l'attuazione effettiva del sistema di certificazione.
ALLEGATO II
Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20
ANGOLA
Ministry of Mineral Resources and Petroleum and Gas
Av. 4 de Fevereiro n. 105
1279 Luanda
Angola
Autorità di esportazione:
Ministry of Industry and Trade
Largo 4 de Fevereiro #3
Edifício Palacio de vidro
1242 Luanda
Angola
ARMENIA
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Economy
M. Mkrtchyan 5
Yerevan
Armenia
AUSTRALIA
Department of Foreign Affairs and Trade
Investment and Business Engagement Division
R.G. Casey Building
John McEwen Crescent
Barton ACT 0221
Autorità di importazione e di esportazione:
Department of Home Affairs
Customs and Trade Policy Branch
Australian Border Force
3 Molonglo Drive
Brindabella Business Park
Canberra ACT 2609
Australia
Department of Industry, Science, Energy and Resources
GPO Box 2013
Canberra ACT 2601
Australia
BANGLADESH
Export Promotion Bureau
TCB Bhaban
1, Karwan Bazaar
Dhaka
Bangladesh
BIELORUSSIA
Ministry of Finance
Department for Precious Metals and Precious Stones
Sovetskaja Str, 7
220010 Minsk
Repubblica di Bielorussia
BOTSWANA
Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)
Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C
P/Bag 0018
Gaborone
Botswana
Autorità di importazione e di esportazione:
Diamond Hub
Diamond Technology Park
Plot 67782, Block 8 Industrial
Gaborone
Botswana
BRASILE
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios, Bloco «U», 4o andar
70065, 900 Brasilia, DF
Brasile
CAMBOGIA
Ministry of Commerce
Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla
Khan Sen Sok, Phnom Penh
Cambogia
CAMERUN
National Permanent Secretariat for the Kimberley Process
Ministry of Mines, Industry and Technological Development
Intek Building, 6th floor,
Navik Street
BP 35601 Yaounde
Camerun
CANADA
Internazionale:
Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2
Canada
Informazioni generali presso Natural Resources Canada:
Kimberley Process Office
Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)
580 Booth Street, 10th floor
Ottawa, Ontario
Canada K1 A 0E4
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Secrétariat permanent du processus de Kimberley
BP: 26 Bangui
Repubblica centrafricana
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Department of Duty Collection
General Administration of China Customs (GACC)
No 6 Jianguomen Nie Rev.
Dongcheng District, Beijing 100730
Repubblica popolare cinese
HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
People’s Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
Cina
MACAO, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese
Macao Economic Bureau
Government of the Macao Special Administrative Region
Rua Dr Pedro José Lobo, no. 1-3, 25th Floor
Macao
CONGO, Repubblica democratica del
Centre d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)
3989, avenue des Cliniques
Kinshasa/Gombe
Repubblica democratica del Congo
CONGO, Repubblica del
Bureau d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)
BP 2787
Brazzaville
Repubblica del Congo
COSTA D’AVORIO
Ministère des Mines et de la Géologie
Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d’Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)
B.P 65 Abidjan
Costa d’Avorio
ESWATINI
Office for the Commissioner of Mines
Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),
Somhlolo Road,
Mbabane
Eswatini
UNIONE EUROPEA
Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
Ufficio SEAE
B-1049 Bruxelles/Brussel
Belgio
GABON
Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)
Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines
Immeuble de la Géologie, 261 rue Germain Mba
B.P. 284/576
Libreville
Gabon
GHANA
Ministry of Lands and Natural Resources
Accra P.O. Box M 212
Ghana
Autorità di importazione e di esportazione:
Precious Minerals Marketing Company Ltd (PMMC)
Diamond House
PO Box M.108
Accra
Ghana
GUINEA
Ministry of Mines and Geology
Boulevard du Commerce - BP 295
Quartier Almamya/Commune de Kaloum
Conakry
Guinea
GUYANA
Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana
INDIA
Government of India, Ministry of Commerce & Industry
Udyog Bhawan
New Delhi 110 011
India
Autorità di importazione e di esportazione:
The Gem & Jewellery Export Promotion Council
KP Exporting/Importing Authority
Tower A, AW-1010, Baharat Diamond Bourse
Opp NABARD Bank, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400 051
India
INDONESIA
Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4
Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110
Jakarta
Indonesia
ISRAELE
Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller
3 Jabotinsky Road
Ramat Gan 52520
Israele
GIAPPONE
Agency for Natural Resources and Energy
Mineral and Natural Resources Division
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Giappone
KAZAKHSTAN
Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan
Industrial Development Committee
32/1 Kabanbai Batyr Ave. Nur-Sultan
Repubblica del Kazakhstan
COREA, Repubblica di
Ministry of Foreign Affairs
United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil
Jongno-gu
Seoul 03172
Corea
KIRGHIZISTAN
Ministry of and Finance of the Kyrgyz Republic
Department of Precious Metals
Samanchina street 6
Bishkek 720020
Repubblica del Kirghizistan
LAOS, Repubblica popolare democratica del
Department of Import and Export
Ministry of Industry and Commerce
Phonxay road, Saisettha District
Vientiane, Lao PDR
P.O Box: 4107
Laos
LIBANO
Ministry of Economy and Trade
Lazariah Building
Down Town
Beirut
Libano
LESOTHO
Department of Mines
Ministry of Mining
Corner Constitution and Parliament Road
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho
LIBERIA
Government Diamond Office
Ministry of Mines and Energy
Capitol Hill
P.O. Box 10-9024
1000 Monrovia 10
Liberia
MALAYSIA
Ministry of International Trade and Industry
MITI Tower,
No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Malaysia
Autorità di importazione e di esportazione:
Royal Malaysian Customs Department
Jabatan Kastam Diraja Malaysia,
Kompleks Kementerian Kewangan No. 3,
Persiaran Perdana,
Presint 2, 62596 Putrajaya,
Malaysia
MALI
Ministère des Mines
Bureau d’Expertise d’Évaluation et de Certification des Diamants Bruts
Cité administrative, P.O. BOX: 1909
Bamako
Repubblica del Mali
MAURITIUS
Import Division
Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection
2nd Floor, SICOM Tower
Wall Street
Ebene
Mauritius
MESSICO
Ministry of Economy
Directorate-General for Market Access of Goods SE.
189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor
Mexico City, 06140
Messico
Autorità di importazione e di esportazione:
Directorate-General for Trade Facilitation and Foreign Trade
SE. Undersecretary of Industry and Trade
1940 South Insurgentes Avenue, PH floor
Mexico City, 01030
Messico
SHCP-AGA. Strategic Planning and Coordination
Customs Administration «2»
160 Lucas Alaman Street, Obrera
Mexico City, 06800
Messico
MOZAMBICO
Ministry Mineral Resources and Energy
Av. Fernão de Magalhães n. 34, 1o andar
Maputo
Mozambico
Autorità di importazione e di esportazione:
UGPK
Praca 25 de Junho, n. 380, 3o andar
Maputo
Mozambico
Department of Licencing and Exchange Control (DLC)
Av. 25 de Setembro, n. 1695, caixa postal n. 423
Maputo
Mozambico
NAMIBIA
The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy
Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297
1st Aviation Road (Eros Airport)
Windhoek
Namibia
NUOVA ZELANDA
Middle East and Africa Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Private Bag 18 901
Wellington
Nuova Zelanda
Autorità di importazione e di esportazione:
New Zealand Customs Service
1 Hinemoa Street
PO box 2218
Wellington 6140
Nuova Zelanda
NORVEGIA
Ministry of Foreign Affairs
Department for Regional Affairs
The budget and coordination unit
Box 8114 Dep
0032 Oslo, Norvegia
Autorità di importazione e di esportazione:
The Directorate of Norwegian Customs
Postboks 2103 Vika
N-0125 Oslo, Norvegia
PANAMA
National Customs Authority
Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009
Repubblica di Panama
QATAR
Qatar Free Zones Authority - Business and Innovation Park (QFZA/BIP)
Building No 1
Zone 49
Street 504
Qatar
FEDERAZIONE RUSSA
Internazionale:
Ministry of Finance
9, Ilyinka Street
109097 Moscow
Federazione russa
Autorità di importazione e di esportazione:
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Federazione russa
SIERRA LEONE
Ministry of Mines and Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone
Autorità di importazione e di esportazione:
National Minerals Agency
New England Ville
Freetown
Sierra Leone
SINGAPORE
Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#09-01, The Treasury
Singapore 179434
Autorità di importazione e di esportazione:
Singapore Customs
55 Newton Road
#06-02 Revenue House
Singapore 307987
SUD AFRICA
South African Diamond and Precious Metals Regulator
251 Fox Street
Doornfontein 2028
Johannesburg
Sud Africa
SRI LANKA
National Gem and Jewellery Authority
25, Galle Face Terrace
Post Code 00300
Colombo 03
Sri Lanka
SVIZZERA
State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
Sanctions Unit
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne/Svizzera
TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO
Export/Import Administration Division
Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affairs
1, Hu Kou Street
Taipei, 100
Taiwan
TANZANIA
Mining Commission
Ministry of Energy and Minerals
P.O BOX 2292
40744 Dodoma
Tanzania
THAILANDIA
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Road
Muang District, Nonthaburi 11000
Thailandia
TOGO
The Ministry of Mines and Energy
Head Office of Mines and Geology
216, Avenue Sarakawa
B.P. 356
Lomé
Togo
TURCHIA
Foreign Exchange Department
Ministry of Treasury and Finance
T.C. Bașbakanlık Hazine
Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36
06510 Emek, Ankara
Turchia
Autorità di importazione e di esportazione:
Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond
Market (BIST)
Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,
Borsa İstanbul Caddesi No 4
Sariyer, 34467, Istanbul
Turchia
UCRAINA
Ministry of Finance
State Gemological Centre of Ukraine
38–44, Degtyarivska St.
Kyiv 04119
Ucraina
EMIRATI ARABI UNITI
U.A.E. Kimberley Process Office
Dubai Multi Commodities Centre
Dubai Airport Free Zone
Emirates Security Building
Block B, 2nd Floor, Office # 20
P.O. Box 48800
Dubai
Emirati arabi uniti
REGNO UNITO ( 3 )
Government Diamond Office
Conflict Department
Room WH1.214
Foreign, Commonwealth & Development Office
King Charles Street
London
SW1 A 2AH
Regno Unito
STATI UNITI D’AMERICA
United States Kimberley Process Authority
U.S. Department of State
Bureau of Economic and Business Affairs
2201 C Street, NW
Washington DC 20520
Stati Uniti d’America
Autorità di importazione e di esportazione:
U.S. Customs and Border Protection
Office of Trade
1400 L Street, NW
Washington, DC 20229
Stati Uniti d’America
U.S. Census Bureau
4600 Silver Hill Road
Room 5K167
Washington, DC 20233
Stati Uniti d’America
VENEZUELA
Central Bank of Venezuela
36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District
Caracas
ZIP Code 1010
Venezuela
VIETNAM
Ministry of Industry and Trade
Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung
Hoan Kiem
Hanoi
Vietnam
ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
6th Floor, ZIMRE Centre
Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.
Harare
Zimbabwe
Autorità di importazione e di esportazione:
Zimbabwe Revenue Authority
Block E 5th Floor, Mhlahlandlela Complex
Cnr Basch Street/10th Avenue
Bulawayo
Zimbabwe
Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe
90 Mutare road,
Msasa
PO Box 2628
Harare
Zimbabwe
ALLEGATO III
Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19
BELGIO
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen
Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Direction générale des Analyses économiques et de l’Économie internationale, Service Licences
(Servizio pubblico federale economia, PMI, lavoratori autonomi ed energia, direzione generale per le analisi economiche e l’economia internazionale)
Entrepotplaats 1 - box 5
B-2000 Antwerpen
Belgio
Tel. +32 (0)2 277 54 59
Fax +32 (0)2 277 54 61 o +32 (0)2 277 98 70
E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:
The Diamond Office
Hoveniersstraat 22
B-2018 Antwerpen
Belgio
CECHIA
In Cechia i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
Repubblica ceca
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793
Fax (420-2) 61 33 38 70
E-mail: diamond@cs.mfcr.cz
Servizio di permanenza all’ufficio doganale designato — Praha Ruzyně
Tel. (420-2) 20 113 788 (dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.30)
Tel. (420-2) 20 119 678 (sabato, domenica e giorni festivi, dalle 15.30 alle 7.30)
GERMANIA
In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:
Hauptzollamt Koblenz
Zollamt Idar-Oberstein
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Saarstraße 2
D-55743 Idar-Oberstein
Germania
Tel. +49 261-98376-9400
Fax +49 261 98376-9419
E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente:
Generalzolldirektion
– Direktion VI –
Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht
Krelingstraβe 50
D-90408 Nürnberg
Germania
Tel. +49 228 303-49874
Fax +49 228 303-99106
E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de
IRLANDA
The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority
Exploration and Mining Division
Department of Communications, Climate Action and Environment
29–31 Adelaide Road
Dublin
D02 X285
Irlanda
Tel. +353 1 678 2000
E-mail: KPRMA@DCCAE.gov.ie
ITALIA
In Italia i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:
Laboratorio chimico di Torino - Ufficio antifrode - Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta
Corso Sebastopoli 3
10134 Torino
Tel. +39 011 3166341 – 0369206
E-mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità italiana competente è la seguente:
Ufficio Laboratori - Direzione Antifrode
Via Mario Carucci 71
00143 Roma
Italia
Tel. +39 06 50246049
E-mail: dir.antifrode.laboratori@adm.gov.it
PORTOGALLO
Autoridade Tributária e Aduaneira
Direção de Serviços de Licenciamento
R. da Alfândega, 5
1149-006 Lisboa
Portogallo
Tel. +351 218 813 843/8
Fax +351 218 813 986
E-mail: dsl@at.gov.pt
In Portogallo, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:
Alfândega do Aeroporto de Lisboa
Aeroporto de Lisboa,
Terminal de Carga, Edifício 134
1750-364 Lisboa
Portogallo
Tel. +351 210030080
E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt
ROMANIA
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
(Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)
1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România
Cod postal 011865
Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75
Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62
www.anpc.ro
ALLEGATO IV
Certificato comunitario di cui all'articolo 2
Conformemente alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, a norma del quale l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea, per certificato UE si intende il certificato comunitario definito all'articolo 2, lettera g), del presente regolamento.
Il certificato UE consta degli elementi indicati in appresso. Gli Stati membri assicurano che i certificati da essi rilasciati siano identici e, a tal fine, sottopongono alla Commissione modelli di certificati da rilasciare.
Gli Stati membri provvedono alla stampa dei certificati UE. I certificati UE possono essere stampati anche da tipografie incaricate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni certificato UE deve recare il riferimento a detto incarico da parte dello Stato membro. Su ogni certificato UE figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. La tipografia è una tipografia ad alta sicurezza per la stampa di banconote. La tipografia fornisce opportune referenze di clienti governativi e commerciali.
La Commissione europea mette a disposizione delle autorità UE modelli dei certificati UE originali.
Materiali
Stampa
Numerazione
Lingua
Inglese e, se del caso, lingua (lingue) dello Stato membro interessato.
Presentazione e finitura
Perforazione tratteggiata in una posizione, taglio in fogli singoli A4, a 100 mm dal bordo destro.
lato sinistro
lato destro
A LLEGATO V
Elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell’industria di cui agli articoli 13 e 17
Antwerpsche Diamantkring CV
Hoveniersstraat 2 bus 515
B-2018 Antwerpen
Beurs voor Diamanthandel CV
Pelikaanstraat 78
B-2018 Antwerpen
Diamantclub van Antwerpen CV
Pelikaanstraat 62
B-2018 Antwerpen
Vrije Diamanthandel NV
Pelikaanstraat 62
B-2018 Antwerpen
( 1 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).
( 2 ) A decorrere dal 1o dicembre 2009 il trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha introdotto alcune modifiche terminologiche, tra cui la sostituzione di «Comunità» con «Unione».
( 3 ) Fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, dal 1o gennaio 2021 (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).