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Document 32005R0718
Commission Regulation (EC) No 718/2005 of 12 May 2005 amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds
Regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
Regolamento (CE) n. 718/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
OJ L 121, 13.5.2005, p. 64–64
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 208 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 208 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 140 - 140
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/05/2005
13.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 718/2005 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Per migliorare la funzionalità del certificato comunitario occorre modificare alcune caratteristiche tecniche di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il titolo «Numerazione» dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 è modificato come segue:
a) |
al quarto trattino
|
b) |
il quinto trattino è sostituito dal seguente: «Tipo 2: numero sequenziale a 8 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che diventa fluorescente alla luce UV». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/2005 della Commissione (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 8).